Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere; dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di R.G. 2051/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 2431/2017 del Tribunale di PO, pubblicata il 28.02.2017 e avverso la sentenza n. 3055/2020 del Tribunale di PO, pubblicata il 28.04.2020, vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 e Parte 2 (C.F.
C.F. 2 ), entrambi rapp.ti e difesi dagli avv.ti Salvatore Patti (C.F.
C.F. 3 ), Maurizio Morganti (C.F. C.F. 4
) e Raffaele Soprano (C.F. C.F. 5 ), giusta procura in atti;
appellanti
E
C.F. 6 ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Alfredo Pepe E_ (C.F. ed Edoardo Pepe, giusta procura in atti;
appellata - appellante incidentale
CONCLUSIONI
San Martino TA, avvenuta con atto per notar ON 1 in data 28 settembre 1993, dissimula una donazione e che tale donazione è nulla per difetto di forma rappresentato dalla assenza dei testimoni, ex artt. 1414, 2° co., c.c., 1418 c.c., 782 c.c., 47, 48, 54 Legge notarile, n. 89 del 1913; b) accertare e dichiarare che la girata delle 1.050 azioni della RO_2 configura una donazione, nulla per difetto di forma rappresentato dall'assenza dei testimoni;
c) accertare e dichiarare che la collazione del diritto di usufrutto dell'appartamento sito a PO in Piazza
Vanvitelli n. 10, secondo piano, scala A, distinto con l'interno 8, composto da 6 vani e accessori, riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del predetto Comune alla partita P.IVA_1, sez. Avv., foglio 15, particella 97, sub 18, Piazza Vanvitelli n. 10 piano 2, cat. A/2, classe 4, vani 8,5, è avvenuta: - per imputazione del valore e condannare la sig.ra CP_1 al pagamento di un ulteriore conguaglio in favore di Parte 1 e di Parte 2 pari a euro 185.851,00 ciascuno o alla minore o maggiore somma che l'Ecc.ma Corte riterrà congrua;
- in subordine, mediante resa del bene in natura e condannare ex art. 745 c.c. la sig.ra CP_1 a trasmettere i frutti, maturati dal giorno in cui si è aperta la successione, a Parte 1 e Parte_2 per un ammontare pari a euro
102.000,00 ciascuno o alla minore o maggiore somma che l'Ecc.ma Corte riterrà congrua;
d) accertare e dichiarare che sull'appartamento sito a PO in Piazza Vanvitelli n. 10, secondo piano, scala A, distinto con l'interno 8, composto da 6 vani e accessori, riportato nel Nuovo Catasto Edilizio
Urbano del predetto Comune alla partita P.IVA 1, sez. Avv., foglio 15, particella 97, sub 18, Piazza
Vanvitelli n. 10 piano 2, cat. A/2, classe 4, vani 8,5 non si è costituito alcun diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., posto che il de cuius al momento della morte era soltanto nudo proprietario del bene e che la costituzione del diritto di abitazione non sarebbe determinata ex lege, ma in virtù di un atto negoziale della sig.ra CP_1 usufruttuaria del bene al momento dell'apertura della successione;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli euro 349.720,00 pari al valore del diritto di abitazione, come quantificato dalla CTU, devono essere ricondotti in parti uguali alle quote dei tre eredi (con condanna della sig.ra CP_1 al pagamento di euro 116.573,00 in favore di ciascuno dei fratelli Pt 2 ; e) in sede di divisione, ai sensi dell'art. 720 c.c., ricomprendere per intero la nuda proprietà dell'appartamento sito a PO in Piazza Vanvitelli n. 10, secondo piano, scala A, distinto con l'interno 8, composto da 6 vani e accessori, riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del predetto Comune alla partita 1056503, sez. Avv., foglio 15, particella 97, sub 18, Piazza
Vanvitelli n. 10 piano 2, cat. A/2, classe 4, vani 8,5 nelle porzioni dei fratelli _1 e Parte 2
affinché a ciascuno spetti una quota pari al 50% della stessa nuda proprietà e in virtù del valore
-
dell'usufrutto sul medesimo bene, soggetto a collazione - condannare la sig.ra CP 1 al pagamento di un'eccedenza pari ad euro 77.604,00 o alla diversa somma, minore o maggiore, in favore di ciascuno dei due coeredi (complessivamente euro 155.209,00 in favore di entrambi gli appellanti); in subordine, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la collazione dell'usufrutto è avvenuta in natura posto che il diritto di usufrutto sarebbe estinto e che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non si configura ricomprendere per intero, ai sensi dell'art. 720 c.c., la piena proprietà dell'appartamento sito a PO in Piazza Vanvitelli n. 10 nelle porzioni dei fratelli _1 e Pt 2
[...] affinché a ciascuno spetti una quota pari al 50% della stessa proprietà; f) accertare e dichiarare che i proventi dell'attività libero-professionale del prof. ON_2 a partire dal 1980
e fino alla sua morte sono stati dal de cuius consegnati alla seconda moglie, E_
,
affinché li custodisse, e da costei mai più restituiti, ed anzi utilizzati per scopi personali ed in parte trasmessi alla figlia TE , direttamente o tramite la ex suocera della sig.ra CP_1
ON 3 ; quantificare tali proventi tramite indagini di Polizia Tributaria ed ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico degli istituti bancari, della stessa Sig.ra CP_1 di sua figlia
TE e degli eredi della sig.ra Persona 3 ; g) ricostruire l'asse ereditario, inserendovi l'unità immobiliare di San Martino TA, le 1.050 azioni della RO_2
[...] per effetto della nullità delle relative donazioni o, in subordine, per collazione delle relative donazioni, l'usufrutto dell'appartamento di PO, Piazza Vanvitelli n. 10, donato con atto del 6 aprile 1999, per effetto di collazione (nei modi sopra descritti), nonché tutti i proventi dell'attività libero-professionale svolta dal prof. ON_2 nella misura da determinarsi in corso di causa,
,
oltre a quanto già rinvenuto nell'asse ereditario del de cuius;
h) accertare che, alla stregua di quanto sopra, vi è stata la lesione della quota di legittima riservata agli attori, nella misura di euro
1.000.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che l'adita Corte di appello riterrà di determinare e, per l'effetto, disporre la reintegrazione delle quote a favore degli attori;
i) ordinare alla sig.ra CP 1 di rendere il conto della gestione dei beni relitti e di quelli oggetto di donazione e condannare la stessa a pagare agli attori la quota parte dei relativi frutti dalla data di apertura della successione;
j) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge."
Per l'appellata-appellante incidentale RO 1 1.rigettare l'appello principale, così come proposto, perchè inammissibile ed infondato;
2.accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 2431 del 2017, accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di finanziamento concesso dalla comparente al de cuius per euro 258,354,59, oltre interessi e svalutazione e, conseguentemente, condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento dei 2/3 di tale somma, e precisamente euro 86.118,20 ciascuno, oltre interessi e svalutazione;
in subordine, ammettere la prova testimoniale, così come articolata in questa fase;
3.accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 2530 del 2020, rideterminare, in base al principio della soccombenza, le competenze dovute dai germani Pt_2 parte maggiormente soccombente nella sentenza parziale, all'avvocato Alfredo Pepe che si dichiarò anticipatario;
4.condannare i germani Pt_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, con attribuzione ai difensori che si dichiarano anticipatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Pt 1 e Parte 2 in qualità di figli di ON_2 deceduto il 13.6.2011- suoi eredi ab intestato, aventi diritto alla quota di legittima ex art. 542 c.c.,
-
agivano in giudizio nei confronti di RO 1 , coniuge in seconde nozze del de cuius.
Gli attori, nati dal matrimonio del Pt 2 con ON 4 (di cui erano cessati gli effetti civili in virtù di sentenza n. 12890/89 del 13.12.1989), prospettavano che:
-in data 6.12.1990, il de cuius aveva sposato E_ (che aveva un'unica figlia, CP 3
[…] donandole la nuda proprietà di alcuni immobili;
'
-da tale matrimonio non erano nati figli;
-tra il padre ON 2 e la moglie erano intervenuti i seguenti trasferimenti: 1) con atto per notaio
ON 1 del 28.9.1993 (trascritto il 7.10.1993) il de cuius aveva venduto alla CP 1 il fabbricato
S. Giacomo, via Chianarile, riportato al NCEU del Comune di S. Martino TA alla partita 845, fol. 3, part.lla 723, cat. A/2, classe 5, vani 10,5; 2) nel 1994, il Pt 2 aveva donato alla moglie le azioni della clinica CP 2 ricevute con un lascito testamentario dalla sig.ra ON 5 '
deceduta il 9.10.1998; 3) con atto per notaio ON 1 del 24.4.1999 (trascritto il 12.5.1999), il
Pt 2 aveva donato alla moglie – riservandosi il diritto di abitazione - l'usufrutto dell'appartamento di sua proprietà in PO, alla piazza Vanvitelli n. 10, secondo piano, scala A, distinto con l'interno
8, composto da sei vani e accessori, riportato nel NCEU del Comune di PO alla partita 1056503, sez. Avv., fol. 15, p.lla 97, sub 18, piazza Vanvitelli n. 10, piano 2, r.c. 6, cat. A/2, classe 4, vani 8,5;
-alla data del decesso di ON_2 avvenuto il 13.6.2011, l'asse ereditario era composto esclusivamente: 1) dalla nuda proprietà dell'immobile in piazza Vanvitelli n.10, nonché dai mobili
(non inventariati) ivi presenti n. 10; 2) dall'autovettura BMW tg.CM895GM; 3) da alcune migliaia di euro versate su conti correnti intrattenuti con l'istituto bancario Intesa San Paolo (€ 8.246,36 su un conto ed € 130.100,00 su di un altro, ove era stato versato il TFR del de cuius).
Tanto premesso, rilevato che ON 2 era deceduto ab intestato, gli attori avevano concluso chiedendo di: "a) accertare che la vendita del 28.9.1993 per notaio ON_1 nasconde e simula una donazione, giusta le prove anche presuntive che saranno offerte in corso di causa;
b) assoggettare a collazione il bene oggetto dell'atto di compravendita del 28.9.1993 per notaio [...]
Per 1, nonché le donazioni delle quote di partecipazione alla RO_2 (in tutto 1050 azioni) e dell'usufrutto dell'immobile di Piazza Vanvitelli n. 10; c) di conseguenza, procedere alla ricostituzione dell'asse ereditario, inserendo nella determinazione i beni mobili, il denaro e quanto altro il defunto abbia relitto, nonché quanto ricavato dalla vendita dell'autovettura BMW tg.
CM895GM e il saldo attivo del c.c. intrattenuto con banca Intesa San Paolo filiale 00675 di PO
(sul quale è stato accreditato il TFR) e filiale 05140; d) procedere alla predisposizione di un comodo progetto di divisione che tenga conto delle quote riservate ai coeredi ai sensi dell'art. 542 c.c.; e) con vittoria di spese, diritti e onorari."
Si costituiva in giudizio E_
Nel contestare la domanda degli attori, la convenuta effettuava alcune precisazioni in merito alla effettiva consistenza del suo patrimonio -mobiliare e immobiliare- e di quello del de cuius.
RO 1 deduceva che:- agendo in riduzione, i gli attori Pt 2 avrebbero dovuto dimostrare, anche con perizia di parte, l'entità della lesione della quota di legittima;
-diversamente da quanto prospettato, era infondata la tesi della simulazione relativa dell'atto di compravendita del
28.9.93, sulla scorta della documentazione bancaria allegata. Precisava inoltre: -che, in relazione al trasferimento di n. 1050 azioni delle RO_2 nel 1994, non si era trattato di una donazione, come genericamente dedotto;
-era infondata la domanda di riduzione e assoggettamento a collazione dell'immobile in provincia di Benevento, delle azioni della RO_2 e dell'usufrutto della casa coniugale in quanto il diritto di abitazione era riconosciuto al coniuge superstite dall'art. 540 cc, l'arredamento dell'immobile in piazza Vanvitelli era di sua esclusiva proprietà; in ogni caso non vi era verificata la lesione della quota di legittima, in danno degli attori
(in relazione alla quale gli istanti non avevano assolto all'onere probatorio cui erano tenuti).
RO 1 spiegava, nei confronti degli eredi Pt_2 domanda riconvenzionale volta alla condanna dei medesimi al pagamento - in proporzione di 2/3 - dei debiti ereditari e del costo delle tre denunzie di successione (nella specie: €2.181,92 per liquidazione domestica denunzie di
-
successione compensi professionali;
€86. 118,20 ciascuno per l'acquisto da Persona 4 del 50% dell'immobile in piazza Vanvitelli n. 10, già domicilio coniugale della prima moglie). Concludeva:
"A) per il rigetto della domanda di simulazione riferita alla compravendita del 28/9/93 opponendosi sin da ora a qualsiasi prova orale, qui richiamando la qualità di eredi degli attori e il disposto di cui all'art. 1417, ultimo comma, cc;
B) per il rigetto della domanda di riduzione delle due donazioni di cui quella avvenuta nel 1994, perché inesistente e quella avvenuta il 26.04.1999 perché ininfluente ai fini della formazione dell'asse ereditario, attesa la qualità della comparente di coniuge superstite;
C) accertare e dichiarare che la somma di € 258.354,59 occorsa per l'acquisto del 50% della casa in PO, piazza Vanvitelli 10, è stata corrisposta da E_ e per l'effetto dichiarare dovuta dai tre eredi la predetta somma, compensandosi un terzo con la comparente e condannando ciascuno degli attori al pagamento di € 86.118,20 oltre interessi;
D)accertare e dichiarare dovuti dalla parte attrice alla comparente le spese di liquidazione della cameriera e per il costo delle tre denunzie di successione e per l'effetto condannare ciascuno degli attori a pagare la somma di
€1.090,96 oltre interessi e svalutazioni;
E) non si opponeva alla formazione di un comodo progetto di divisione inserendo nell'asse la nuda proprietà della casa in PO alla Piazza Vanvitelli n. 10, le somme in giacenza presso il Banco di PO, la vendita dell'autovettura; F) spese di giudizio di divisione a carico della massa e quelle diverse alla parte soccombente come per legge.”
Con sentenza non definitiva del 28.02.2017, il tribunale di PO così statuiva:
"a) rigetta la domanda proposta da Parte 1 e Parte_2 nei confronti di E_ volta a vedere dichiarato che la vendita dell'immobile in San Martino TA, avvenuta con atto per notar ON 1 in data 28.09.1993, dissimula una donazione;
dichiara assorbito da tale statuizione di rigetto l'esame della domanda volta a vedere dichiarata detta donazione nulla per difetto di forma;
b) rigetta la domanda proposta da Parte 1 e Parte 2 nei confronti di E_ volta a vedere accertata la donazione, in suo favore e da parte di ON 2 di n. 1.050 azioni della con girata autenticata dal notaio Per 1 in data 26 febbraio 1993,RO_2 apposta sul retro dei certificati azionati n. 13 (2 serie) di azioni 350, en. 198 (2 serie) di azioni n.700
(per un totale di 1.050 azioni); dichiara assorbito da tale statuizione di rigetto l'esame della domanda volta a vedere dichiarata detta donazione nulla per difetto di forma;
c) dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori Parte 1 e Parte 2 nei confronti di E_ e volte ad accertare e dichiarare che i proventi dell'attività libero- professionale del prof. ON_2 a partire dal 1980 e fino alla sua morte sono stati dal de cuius consegnati alla seconda moglie, E_ , affinché li custodisse, e da costei mai più restituiti, ed anzi utilizzati per scopi personali ed in parte veicolati alla figlia TE
,
direttamente o tramite la ex suocera della sig.ra CP_1 Persona 3 ; quantificare tali proventi tramite indagini di Polizia Tributaria ed ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico degli istituti bancari, della stessa Sig.ra CP 1 di sua figlia e degli eredi della Sig.ra ON_6
ON 3
d) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da con cui ha chiesto: accertarsi RO 1
e dichiararsi che la somma di euro 258.354,59, occorsa per l'acquisto da parte del Prof. ON_2 del 50% dell'abitazione sita in PO alla Piazza Vanvitelli n. 10 era stata corrisposta da [...]
CP 1 e per l'effetto dichiarare dovuta la restituzione di detta somma da parte degli attori, eredi del de cuius, ciascuno in misura pari alla quota ereditaria, con conseguente condanna di [...] Pt 2 e Parte 1 al pagamento in suo favore a tale titolo della somma di euro 86.118,20, oltre interessi e rivalutazione;
e) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio."
Successivamente, dopo l'espletamento di consulenza tecnica, sulle residue domande il tribunale di
PO con sentenza n.3055/2020, pubblicata il 28.4.2020, così decideva:
"a) dichiara aperta la successione ab intestato di ON 2 nato a [...] il
10.11.1940 e deceduto in PO il 13.6.2011, ed accerta che gli eredi legittimi sono Parte 1
Parte 2 e E_ per la quota di 1/3 ciascuno;
all'esito della divisione parziale dei benib) accerta che nell'asse ereditario di ON 2 intervenuta in corso di causa (nei termini ricostruiti in parte motiva), rientra la nuda proprietà dell'immobile dell'appartamento di sua proprietà sito in PO alla Piazza Vanvitelli n.10, secondo piano, scala A, distinto con l'interno 8, composto di 6 vani e accessori, riportato nel NCEU del predetto Comune alla partita P.IVA_2, sez. Avv., fol. 15, p.lla 97, sub 18, Piazza Vanvitelli n.10 piano
2, cat A/2, classe 4, vani 8,5), ciò all'esito del conferimento in natura per collazione dell'usufrutto di detto immobile (oggetto della donazione operata con atto per notaio Per 1 del 24 Aprile 1999 e trascritto il 12 maggio 1999) e della riconosciuta operatività del diritto di abitazione del predetto
E_ a norma dell'art.540 immobile e di uso dei beni mobili ivi contenuti in favore di
C.C.;
c) dichiara assorbito, in ragione delle ragioni evidenziate in parte motiva, l'esame della domanda degli attori Parte 1 ed Parte 2 volta ad ottenere la dichiarazione dell'avvenuta lesione di legittima e, per l'effetto, la reintegrazione delle quote in favore degli stessi;
d) dichiara lo scioglimento della comunione tra i coeredi della nuda proprietà dell'appartamento sito in PO alla Piazza Vanvitelli n.10, secondo piano, scala A, distinto con l'interno 8, composto di 6 vani e accessori, riportato nel NCEU del predetto Comune alla partita 1056503, sez. Avv., fol.
15, p.lla 97, sub 18, Piazza Vanvitelli n.10 piano 2, cat A/2, classe 4, vani 8,5, come identificato in atti ed in particolare nella relazione del CTU;
in accoglimento dell'istanza formulata dalla convenuta a norma dell'art. 720 c.c., assegna a RO 1 l'intera nuda proprietà del predetto immobile e dispone a carico della stessa il pagamento: A) in favore di Parte 1 della somma di complessivi euro 215.402,37; B) in favore Parte_3 della somma di complessivi euro 215.402,37; il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
e) pone le spese di giudizio, limitatamente a quelle relative alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, a carico della massa, imputandole ai condividenti, come in sentenza determinati, in proporzione alle rispettive quote, e liquidando le stesse in favore degli attori _1 [...] e Parte 2 in € 1.500,00 per spese ed euro 12.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, nonché in favore della convenuta E_ nella misura di euro 12.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to Alfredo Pepe, dichiaratosi anticipatario;
f) avuto riguardo alle spese di lite inerenti alle ulteriori domande ed eccezioni proposte nell'ambito del giudizio di merito e da governarsi conformemente al principio della soccombenza, ne dispone l'integrale compensazione tra le parti;
g) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, a carico della massa, imputandole ai condividenti, come in sentenza determinati, in proporzione alle rispettive quote.
h) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari."
Il giudizio di appello.
Pt 1 e Parte_2 hanno interposto appello alle sentenze emesse dal tribunale di PO (nel giudizio iscritto al n.RG 15891/2013) affidato a cinque motivi di gravame.
1) Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza non definitiva del 2017 nella parte in cui il tribunale, rigettando anche le istanze istruttorie, ha disatteso la prospettazione di una simulazione relativa in riferimento all'atto per notar Per 1 del 28.9.1993, avente ad oggetto il fabbricato San Giacomo in San Martino TA. I germani Pt 2 hanno dedotto di aver fornito idonei elementi per provare in via presuntiva la sussistenza dell'animus donandi e di aver quindi dimostrato che, mediante la stipula del contratto de quo, i coniugi ON_2 e RO 1 avevano posto in essere una simulazione relativa, giacché la compravendita dissimulava una donazione (nulla per difetto di forma).
2) Con il secondo motivo, i germani Pt 2 hanno censurato la sentenza non definitiva (n.2431/2017) nella parte in cui il tribunale, disattendendo anche le istanze istruttorie, ha negato la natura donativa del trasferimento, da parte del de cuius, di n.1050 azioni della avvenuto, RO 2 in favore di RO 1 in data 26.02.1993 a mezzo di girata autenticata dal notaio ed apposta '
sul retro dei certificati azionari. Gli appellanti hanno assunto, in particolare, di aver dimostrato la sussistenza dell'animus donandi attraverso l'allegazione delle seguenti circostanze: a) assenza di corrispettivo;
b) inserimento di tale trasferimento in un più ampio disegno finalizzato a beneficiare la
CP 1 sostanziatosi in diversi trasferimenti in suo favore (oltre le azioni, le erano stati trasferiti l'immobile in San Martino TA, il diritto di usufrutto sull'immobile di piazza Vanvitelli n.10 e i proventi derivanti dall'attività professionale del Pt_2 . 3) Con il terzo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza (n.3055 del 2020) nella parte in cui il tribunale, decidendo la questione della collazione del bene donato alla convenuta, con atto notarile del 24.4.1999 trascritto il 12.5.1999, ossia il diritto di usufrutto dell'immobile sito in PO piazza
Vanvitelli n.10, aveva ritenuto che E_ avesse effettuato la collazione mediante conferimento in natura del citato diritto (e non per imputazione). Con il conseguente rientro nella massa ereditaria, alla data di apertura della successione, della piena proprietà del citato cespite (e non della nuda proprietà), rendendo così possibile l'operatività del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c. in favore della CP_1 coniuge superstite del de cuius.
Secondo la loro prospettazione, non essendo sorto, al momento dell'apertura della successione, alcun diritto di abitazione in favore della CP_1 avrebbero dovuto essere ricondotti in parti eguali alle quote dei tre coeredi € 349.720,00, ossia il valore del diritto di abitazione per come quantificato dal ctu.
4) Con il quarto motivo di appello i germani Pt 2 hanno censurato la divisione dell'immobile di piazza Vanvitelli n.10 in PO. Hanno osservato in merito che il tribunale, vista la non comoda divisibilità dell'immobile e l'incompatibilità tra le richieste di attribuzione svolte da essi appellanti e quelle svolte dalla CP_1 e constatato, altresì, che essi fratelli appellanti erano insieme titolari di una quota pari a due terzi dell'eredità, avrebbe dovuto attribuire per intero la nuda proprietà dell'immobile nelle porzioni di essi Parte 1 e Parte 2 ovvero la piena proprietà dell'intero immobile '
nel caso in cui voglia ritenersi estinto l'usufrutto in virtù di sua collazione in natura (il tutto oltre il pagamento, in favore di ciascun germano, di € 77.604,00 a titolo di conguaglio).
4) Con ulteriore motivo di gravame gli appellanti hanno impugnato la statuizione con cui la sentenza non definitiva aveva dichiarato inammissibili – poiché tardivamente formulate e fondate, comunque su fatti non richiamati né in citazione, né nelle memorie integrative - le domande aventi ad oggetto la restituzione dei proventi dell'attività libero-professionale del de cuius (dal 1980 sino alla sua morte), la gestione dei beni relitti e la condanna alla restituzione dei frutti. Con specifico riferimento alla domanda per la restituzione di quanto distratto, i germani Pt 2 hanno precisato che nella memoria integrativa del 14.1.2014 erano presenti ampi riferimenti ai fatti posti alla base della domanda, poi meglio specificata con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc del 19.2.2015 e di avere comunque fornito prova della distrazione per scopi personali, da parte di E_ dei proventi dell'attività professionale del coniuge Persona 2 Hanno rilevato l'ammissibilità delle domande relative al conto della gestione dei beni relitti e alla condanna alla restituzione dei frutti, trattandosi di domande tempestivamente formulate nella memoria integrativa del 14.1.2014.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, RO 1 ha contestando la fondatezza del gravame con riferimento a tutti i motivi formulati da controparte ed ha spiegato appello incidentale. A sostegno del citato gravame incidentale - avverso la sentenza non definitiva del 2017 -ha dedotto l'erroneità del rigetto della domanda di condanna dei germani Pt 2 al pagamento, a titolo di debito ereditario, dell'importo prestato al de cuius per l'acquisto del 50% dell'immobile di piazza Vanvitelli n.10. Ha affermato, in sostanza, di aver finanziato l'acquisto del 50% dell'immobile e di aver provato documentalmente l'esistenza di tale contratto di finanziamento (documentazione bancaria relativa al conto corrente n. 8162 presso il Banco di PO e verbale redatto dal notaio Per 1 del 6.04.1999).
E_ ha spiegato, inoltre, appello incidentale avverso la sentenza definitiva n.3055 del
2020 per la regolamentazione delle spese di lite, eccependo che, in virtù del principio della soccombenza, i Pt 2 avrebbero dovuto subire la condanna al pagamento di una quota delle competenze in favore di essa convenuta (rectius, in favore dell'avv. Pepe dichiaratosi anticipatario).
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, sulle conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza dell'8.10.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva questa Corte che l'impugnazione proposta avverso le sentenze del tribunale di PO rese in primo grado è infondata e va respinta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente vanno disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti nel presente grado di giudizio. Le prove articolate nell'atto introduttivo dagli appellanti vanno respinte, tenuto conto che l'interrogatorio formale è inidoneo, per come formulato, a provocare la confessione mentre la prova testimoniale ha ad oggetto capi non adeguatamente circostanziati, nonchè irrilevanti ai fini della decisione (capi da n. 50 a n. 56). Del pari le prove testimoniali formulate dall'appellante incidentale non possono trovare ingresso in questa fase, attesa la loro inammissibilità ex art.345 c.p.c.
Si esaminano in primo luogo i motivi di appello finalizzati alla ricostruzione dell'asse ereditario e, all'inclusione, all'interno dello stesso, di atti qualificati dagli appellanti come atti di donazione disposti da ON 2 in favore della moglie RO 1 (sentenza non definitiva n.2431/2017).
1.Il primo motivo di gravame concerne l'atto di compravendita del 28.9.1993 per notar Per 1
(trascritto il 7.10.1993) con il quale ON_2 aveva venduto ad E_ il fabbricato
S. Giacomo, via Chianarile, riportato al NCEU del Comune di S. Martino TA alla partita 845, fol. 3, part.lla 723, cat. A/2, classe 5, vani 10,5.
L'assunto degli appellanti, ovvero che tale atto dissimuli una donazione - nulla per difetto di forma-
è sfornito di riscontri probatori. Dagli atti è emerso invero che l'importo di £.200.000.000, quale 'E_ in presenza del notaio, con dieci assegni corrispettivo della vendita, fu pagato da circolari numerati non trasferibili (dal n.F7500326241 al n.F7500326250) di importo di £.20.000.000 ciascuno, emessi dal Banco di PO all'ordine di ON 2 e che del pagamento venne rilasciata quietanza dal Pt_2
A fronte di circostanze documentalmente provate (cfr. documentazione bancaria fascicolo di primo grado) riportate nell'atto pubblico, alcuna prova dell'animus donandi è stata fornita dagli appellanti.
Né le carenze probatorie relative all'elemento soggettivo possono essere colmate dalla prospettazione offerta, ovvero i reali motivi che avrebbero determinato il de cuius, attraverso una serie di atti di disposizione, ad attribuire in vita i propri beni alla moglie. Invero l'asserito disegno, realizzato dal padre con la complicità della CP 1 sotteso a tutti gli atti impugnati dai germani Pt 2 (sottrarre al fisco i proventi della redditizia attività professionale e contenere gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli e della ex-moglie) non ha riscontri nelle emergenze processuali e nulla prova quanto alla configurabilità dello spirito di liberalità. Invero il dato caratterizzante la donazione generalmente ravvisato nello spirito di liberalità, che la norma richiede perché il contratto abbia natura di donazione e che deve ricorrere anche nelle donazioni indirette, in cui la liberalità è raggiunta attraverso l'utilizzazione strumentale di negozi diversi (Cass. n. 3526/1976; Cass. n. 3147/1980; Cass.
n.23090/2023). Pertanto deve escludersi la natura simulata dell'atto di compravendita per notar
Per 1 del 28.9.1993 dell'immobile sito in San Martino TA. Va dunque confermata la relativa statuizione di rigetto del tribunale.
2. Il secondo motivo di gravame ha ad oggetto il trasferimento, da parte del de cuius, di n.1050 azioni
(del valore di £.258.688.503) della RO_2 avvenuto, in favore di CP 1
[...] a mezzo di girata autenticata dal notaio ON 1 in data 26.2.1993, apposta sul retro dei certificati azionari. Occorre in proposito evidenziare alcune circostanze relative alla prospettazione degli attori in ordine al trasferimento dei citati certificati azionari.
In citazione gli attori hanno assunto che nel 1994 il de cuius "donava alla signora CP_1 le azioni della RO 2 che aveva ricevuto con lascito testamentario dalla signora ON 5 deceduta il 9.10.1988”. Nella successiva memoria integrativa del 14.1.2014 (depositata in seguito a declaratoria di nullità della citazione emessa dal tribunale - cfr. ordinanza del 20.11.2013) sono stati elencati gli atti con cui il de cuius ON 2 aveva disposto in vita del suo patrimonio ed in questa elencazione è ricompreso il trasferimento delle azioni. Il trasferimento dei titoli in esame non è stato qualificato come atto di donazione, né è stata proposta dagli attori una domanda finalizzata ad accertare la natura simulata del trasferimento. La prospettazione di parte attrice è stata contestata dalla convenuta che, sin dalla costituzione in giudizio, nella comparsa del 18.10.2013, ha dedotto la genericità dell'assunto attoreo;
all'udienza del 15.5.2014, dopo il deposito della memoria integrativa degli attori, la convenuta ha dichiarato che si trattava di una domanda nuova, in quanto il trasferimento delle azioni era stato datato al 1993 (e non più al 1994) e che anche nelle conclusioni della memoria del 14.1.2014 non vi era alcuna richiesta di accertamento di simulazione del trasferimento delle azioni
(sicchè mancavano le ragioni poste a fondamento della pretesa collazione).
Nelle memorie ex art. 183, comma 6^n.1 c.p.c. del 19.2.2015, depositate dal nuovo difensore degli appellanti avv. Saverio Siniscalchi, viene affermato in modo esplicito che il Pt 2 ha donato, tramite girata autenticata dal notaio ON 1 in data 26.2.1993, 1050 azioni della [ …..] CP 2 per un valore di euro 258.688.503...,; il de cuius aveva ereditato 350 azioni della
RO_2 dalla signora WA ZI, vedova di un suo zio medico, il prof. ON_7.
.
Tali azioni, divenute 1.050 nel 1989 per effetto di un aumento di capitale, furono girate nel 1993 alla sign.ra CP 1 senza traccia di corrispettivo alcuno. La donataria aveva poi girato i relativi utili sul conto corrente del marito, come si evidenzia dalla relativa movimentazione bancaria". Con
riferimento a tale atto gli appellanti assumono che tale operazione integri una donazione, nulla per difetto di forma (rappresentato dall'assenza dei testimoni); non viene però proposta domanda per accertare la simulazione relativa dell'atto di trasferimento delle azioni, effettuato a mezzo di girata autentica.
Dall'esame del procedimento e dei relativi atti di parte la Corte rileva che solo nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 cpc- depositata dal nuovo difensore- gli attori hanno dedotto che il trasferimento dei titoli integrasse una donazione in favore di E_ in quanto non vi era prova del pagamento di un corrispettivo. La convenuta, a tal proposito, ha precisato che in citazione si era fatto riferimento, erroneamente, ad un diverso trasferimento di azioni avvenuto nel 1994 e non già nel
1993, come successivamente rettificato nella memoria integrativa del 14.1.2014 depositata dagli avv.ti Verde, in seguito alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
- che il nuovo difensore degli attori nelle successive difese si era riportato all'atto di citazione già dichiarato nullo, anziché alla memoria integrativa che aveva rettificato l'anno del trasferimento;
- che il trasferimento delle azioni del 1993 quindi integrava una domanda nuova, sulla quale ha ribadito di non accettare il contraddittorio.
Osserva la Corte che la domanda, finalizzata alla qualificazione in termini di atto donazione del trasferimento delle azioni, è stata proposta dagli attori con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., in contrasto col principio della valenza delle preclusioni processuali;
principio che rileva anche nel giudizio di divisione, con conseguente inammissibilità di qualunque domanda, che non sia conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte da parte convenuta, diretta ad acquisire beni non oggetto degli atti difensivi iniziali del giudizio, quale la domanda di collazione di un bene asseritamente donato. Pertanto la modifica della domanda intervenuta con la memoria di cui all'art. 183 cod. proc. civ., non può essere considerata in termini di emedatio libelli, ma costituisce una mutatio in quanto è fondata su fatti e comportamenti diversi per consistenza ontologica, struttura, qualificazione giuridica ed elementi probatori indicati a sostegno. Così ricostruita la sequenza processuale degli atti di parte attrice, nel caso di specie, la domanda va dichiarata inammissibile, poichè formulata solo nella prima memoria ex art. 183, c. 6.,
c.p.c. Trattandosi di domanda inammissibile, il motivo di gravame va pertanto respinto.
3.L'esame dei motivi di appello relativi alla collazione del diritto di usufrutto dell'appartamento in titolarità del de cuius, sito in PO alla Piazza Vanvitelli n.10 (donato da ON 2 ad CP 1
[...] con atto per notaio Per 1 del 24 Aprile 1999 trascritto il 12 maggio 1999 -) e dell'attribuzione dell'immobile disposta in favore di RO 1 ex art. 720 c.c., impongono di richiamare alcuni principi in tema di collazione. L'art. 737 c.c. stabilisce che gli eredi che concorrono alla successione devono conferire alla massa tutto quanto hanno ricevuto dal de cuius a titolo di donazione, direttamente o indirettamente, salvo che non vi sia stata dispensa dalla collazione. La S.C. ha affermato che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione
- è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass. n. 15131/2005; Cass. n. 18625/2010; Cass. n. 8507/2011). In tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza. Quando la donazione ha ad oggetto un immobile il coerede donatario non ha bisogno di alcuna dispensa dalla collazione per ritenere il bene donato, imputandone il valore alla propria porzione, giacché proprio la legge (art. 746 c.c.) riserva a lui la scelta fra il conferimento in natura e quello per imputazione (Cass. n. 1521/1980). La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicché soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente
(Cass. n. 2453/1976). Dunque solo con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi: esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre cose presenti nell'asse in ragione della rispettiva quota ereditaria (Cass. n. 4777/1983); con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota. Il bene donato, conferito per imputazione, rimane di proprietà del donatario (Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018). Costituisce inoltre principio acquisito che, nei casi in cui la legge attribuisce al coerede donatario la facoltà di scelta fra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione, tale facoltà di scelta deve intendersi attribuita senza alcun limite, e quindi anche per l'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore al valore della quota.
In tale ipotesi, ove il coerede scelga l'imputazione, come in tutti gli altri casi in cui l'imputazione è
l'unico modo di collazione ammesso dal codice civile, il coerede dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota stessa, e dovrà versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. n. 3598/1956; n. 28196/2020). Va evidenziato che la facoltà di scelta per la collazione in natura prevista dall'art. 746 c.c. per i beni immobili, spettante al coerede donatario, costituisce esercizio del diritto potestativo attribuitogli ai fini della determinazione delle modalità realizzative della collazione, che si ritiene assolutamente libero.
All'esercizio di tale diritto il de cuius non può imporre limiti ulteriori (potendo egli solo dispensare dalla collazione, ma non imporre al donatario l'una o l'altra tecnica attuativa della collazione); si tratta di una scelta riservata al donatario, consentita - per i beni immobili - solo nell'interesse di chi deve effettuare il conferimento.
Applicando i richiamati principi al caso in esame si può affermare che:
1. l'obbligo di collazione, in favore dei coeredi condividenti, da parte della donataria, E_ è sorto per effetto dell'apertura della successione;
2. in mancanza di disposizione di dispensa da parte del donante, l' appellata E_ è, quindi, obbligata a conferire la liberalità avente ad oggetto il diritto di usufrutto dell'appartamento sopra individuato;
3. la donataria ha esercitato la facoltà di scelta optando per il conferimento del diritto di usufrutto in natura, come si evince dal costante richiamo al diritto di abitazione ex art. 540 c.c., per la cui operatività è necessario che il diritto di usufrutto dell'immobile di piazza Vanvitelli n.10 in PO sia stato preventivamente ritrasferito alla massa ereditaria al fine di aumentarne il valore (e non in termini fittizi);
4. il conferimento in natura del diritto di usufrutto da parte della donataria, con la ricostituzione dell'intera massa ereditaria, così incrementata, comporta il venir meno della lamentata lesione delle quote di legittima invocata dagli attori, con il conseguenziale assorbimento della domanda di riduzione.
Tale iter argomentativo, posto a base della decisione in prime cure, è pienamente condiviso da questa
Corte, alla luce dell'univoca volontà della donataria E_ manifestata sin dalla sua costituzione in giudizio e poi ribadita in comparsa conclusionale e in memoria di replica (cfr. pag.4
n.3 della comparsa di costituzione;
pag.4 comparsa conclusionale;
pag.1 della memoria di replica).
Con la collazione in natura del diritto di usufrutto dell'immobile in titolarità del de cuius si è
determinato un effetto restitutorio alla massa ereditaria della piena proprietà dell'appartamento alla data di apertura della successione. Dalla ricostituzione dell'asse ereditario discende l'operatività del diritto di abitazione ex art.540 c.c. in favore dell'appellata, tenuto conto che l'immobile in questione era adibito a casa coniugale di ON_2 e RO 1 Sull'attribuzione al coniuge superstite del diritto di abitazione, di cui alla riserva ex art.540 co. 2 c.c., si osserva che tale diritto di abitazione è considerato una sorta di prelegato ex lege, che si aggiunge alla quota spettante al coniuge superstite a mente degli artt. 581 e 582 c.c., secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ed invero, secondo la S.C "I diritti sull'abitazione adibita a residenza familiare e di 66
uso sui mobili che la corredano, attribuiti dall'art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582
c.c., essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico- sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona (Cass.n.2754/2018 in senso conforme a
Cass.S.U.n.4847/2013; Cass.n. n.30973/2024; Cass.n.4008/2023). Nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso sulla casa adibita a residenza familiare riconosciuti al coniuge si configurano come prelegati ex lege, che si cumulano alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.. Ne deriva che il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che viene poi divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto di tale attribuzione.
Quanto poi al valore da attribuire al diritto di abitazione nel giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, tale diritto può essere stimato attraverso criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali fattispecie differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e per la relativa disciplina, poiché
l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore. (Cass.n.14406/2018). Pertanto, al fine del calcolo del rispettivo valore in vista della divisione ereditaria, l'abitazione sulla casa coniugale e l'usufrutto sono da considerarsi diritti tra loro assimilabili.
Ritiene la Corte di condividere le valutazioni del tribunale, ovvero la delimitazione dell'asse ereditario di ON 2 oggetto di divisione alla sola nuda proprietà dell'immobile sito in Piazza
Vanvitelli n. 10, in contitolarità tra i coeredi nella misura di 1/3 ciascuno, facendo riferimento ai valori di stima riportati nell'elaborato peritale, non contestati dalle parti. Invero le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (sentenza n.3055/2020) sono conformi ai principi enunciati nella materia successoria dalla Corte regolatrice e pienamente aderenti alle specificità del caso concreto. Devono ritenersi pertanto corrette le operazioni di divisione dell'asse ereditario e di formazione delle singole quote dei coeredi, previa detrazione del valore dei diritti spettanti al coniuge superstite (diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, correttamente stimato in sentenza come equivalente al diritto di usufrutto, in quanto trattasi di immobile ad uso abitativo e destinato a casa coniugale).
Va disatteso, del pari, il motivo di gravame avente ad oggetto l'attribuzione dell'immobile ad
E_ ex art.720 cod.civ. La decisione del tribunale va confermata in quanto, nell'esercizio del potere discrezionale attribuito dalla legge, ha tenuto conto dei contrapposti interessi dei condividenti ed ha dato conto delle ragioni poste a fondamento dell'attribuzione (cfr. Cass. n.
11641/2010). In particolare la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l'immobile comune non comodamente divisibile - salvo ragioni di opportunità, ravvisabili nell'interesse comune dei condividenti - vada attribuito al condividente titolare della quota maggiore e non ai condividenti che ne abbiano fatto richiesta congiunta e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista e tanto in applicazione del principio del "favor divisionis" di cui all'art. 720 c.c. (cfr. Cass. n. 1566/1999).
Invero in caso di conflitto tra la richiesta del coerede titolare della quota individuale maggiore e la contrapposta richiesta da parte di più coeredi pur titolari individualmente di quote minori ma
-
raggruppatisi per formare la maggior quota collettiva- si è ritenuto che l'assegnazione del bene a questi ultimi costituisca violazione del favor divisionis in quanto conduce al protrarsi della comunione ereditaria, sia pure tra un numero di partecipi inferiore a quello originario.
Rileva questa Corte che l'assegnazione ad E_ della nuda proprietà dell'immobile sito in PO, piazza Vanvitelli n.10 risponde ai criteri sopra enunciati, in quanto la stessa vanta, oltre alla medesima quota di nuda proprietà degli altri condividenti (nella misura di 1/3) il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, attribuito ex lege al coniuge superstite. Ed inoltre l'attribuzione dell'appartamento de quo all'appellata, titolare della maggior quota dell'asse ereditario, si conforma al criterio preferenziale contemplato dall'art. 720 c.c., ovvero al principio del favor divisionis, che depone a favore della soluzione che determini il venir meno di ogni comunione
(risultato che non si realizzerebbe dando seguito alla richiesta di attribuzione congiunta degli appellanti, che non porterebbe comunque allo scioglimento della comunione). Ne consegue la correttezza delle operazioni finalizzate allo scioglimento della comunione determinate in primo grado, attraverso l'attribuzione dell'immobile sito in PO piazza Vanvitelli n.10 ad CP 1
[...] tenuta al pagamento di importi a titolo di conguaglio in favore di ciascuno dei condividenti
(E. 215.402,37 ad Parte_2 ed E.215.402,37 a Parte 1
Pertanto, in rigetto dei richiamati motivi di appello, vanno confermate le statuizioni di cui ai capi b),
c) e d) della sentenza n.3055/2020 del tribunale di PO.
La Corte rileva inoltre che nelle conclusioni dell'atto introduttivo gli appellanti hanno chiesto accertare che, alla stregua di quanto sopra, vi è stata la lesione della quota di legittima riservata agli attori, nella misura di euro 1.000.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che la Corte riterrà di rideterminare e, per l'effetto, disporre la reintegrazione delle quote in favore degli attori
(cfr. pag.36 sub h). E' evidente che tale domanda è stata formulata sul presupposto della ricostituzione dell'asse ereditario ricomprendendovi anche beni che ne sono stati dichiarati esclusi (fabbricato in
San Martino TA, n.1050 azioni della clinica CP_2 per effetto della nullità/ collazione delle relative donazioni, proventi dell'attività professionale del de cuius). Si osserva in merito che l'asse ereditario, come confermato da questa Corte con il rigetto delle altre domande formulate dagli appellanti, è costituito dalla sola nuda proprietà dell'immobile sito in PO, p.zza Vanvitelli n.10 e che con la collazione in natura del diritto di usufrutto di tale immobile si è verificato un effetto restitutorio dell'atto di donazione del diritto stesso, ovvero l'unico atto che poteva essere oggetto dell'azione di riduzione proposta dai germani Pt 2 Pertanto la domanda volta ad ottenere la reintegra della quota di legittima lesa, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius, deve ritenersi assorbita. In ogni caso i legittimari avrebbero dovuto provare il valore della massa ereditaria e il valore della quota di legittima asseritamente violata. Invero il legittimario che propone l'azione di riduzione ha pertanto l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. 21503/2018, Cass.
18199 del 2.09.2020).
4.Va respinto anche l'ulteriore motivo di gravame formulato dagli appellanti, concernente la declaratoria di inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'accertamento della distrazione delle somme relative ai compensi professionali maturati dal de cuius, dal 1980 fino alla sua morte, consegnati ad RO 1 mai restituiti ed anzi utilizzati per scopi personali, in parte trasmessi
,
alla figlia TE previa quantificazione dei proventi tramite indagini di Polizia
Tributaria ed ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Allo scopo va richiamata la corretta motivazione della sentenza non definitiva n.2431/2017 - di cui al capo c) laddove il tribunale ha rilevato la tardività della domanda, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 depositata telematicamente in data 19.2.2015 (nella formulazione della norma ratione temporis applicabile).Trattasi peraltro, come già evidenziato in prime cure, di domanda formulata in termini generici, avente ad oggetto un lasso temporale molto ampio (dal 1980 al 2011) basata sulle medesime circostanze di fatto addotte a sostegno delle domande volte ad accertare la natura donativa degli atti intercorsi tra i coniugi.
Sono parimenti inammissibili le domande con le quali gli appellanti hanno chiesto ordinarsi alla
CP 1 di rendere il conto della gestione dei beni e la condanna al pagamento dei frutti. Si tratta di domande formulate tardivamente in primo grado, per la prima volta nella richiamata memoria ex art. 183 co.6 n.1, nella quale alla parte è consentito unicamente di precisare o modificare domande già proposte.
L'appello incidentale di E_ va respinto.
Il primo motivo di gravame ha ad oggetto la domanda riconvenzionale spiegata da E_ con la quale aveva chiesto accertarsi che la somma di E.258.354,59, utilizzata per l'acquisto del 50% della casa in PO, piazza Vanvitelli n.10 dal coniuge ON_2 era stata da lei corrisposta e per l'effetto dichiarare dovuta la restituzione da parte dei due eredi, ciascuno in misura pari alla quota ereditaria (E.86.118,20 oltre interessi e rivalutazione). Tanto sul presupposto che il coniuge nel 1997, volendo acquistare dalla prima moglie ON 4 la quota del 50% della casa coniugale (di cui era proprietario per il 50%), le avrebbe chiesto di finanziare tale acquisto;
- che aveva tratto dal suo conto corrente assegni circolari per il complessivo importo di £.445.000.000, pari a quanto stabilito dalla
Corte di Appello quale importo dovuto per l'acquisto della quota;
- che la Parte 4 non aveva accettato l'offerta reale e solo due anni dopo, con verbale per notaio Per 1 del 6.4.1999, era stata definita ogni controversia tra i due ex-coniugi; - che in quell'occasione aveva prelevato dal proprio conto corrente l'ulteriore importo di £.55.000.000 "al fine di fare diventare il marito proprietario dell'intero immobile “e che “il de cuius aveva più volte promesso la restituzione di
£.500.500.000" (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione del 18.10.2013). A sostegno di tale assunto l'odierna appellante ha prodotto documentazione bancaria relativa al rapporto di conto corrente da lei intrattenuto presso il Banco di PO, dalla quale si evince che furono emessi assegni circolari in favore di ON 4 le circostanze dell'acquisto della restante quota del 50% dell'immobile e della definizione della controversia tra gli ex- coniugi (vertente sull'assegnazione della casa coniugale al
Pt 2 previo conguaglio in favore della Per 4 risultano dal verbale redatto dal notaio Per 1 in data 6.4.1999.
In merito questa Corte ritiene di dover condividere la statuizione di rigetto del tribunale, fondata sulla mancata prova dell'esistenza di un contratto di finanziamento intercorso tra i coniugi. Invero, a fronte della contestazione di controparte, la cui ricostruzione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi Pt_5
[...] si basa sull'assunto che l'appellata disponesse dei cospicui proventi dell'attività professionale del marito, che le venivano dati con continuità e che gestiva per suo conto, RO 1 avrebbe dovuto fornire prova che l'attribuzione patrimoniale in oggetto, pari ad euro 258.354,59, fosse stata effettuata in esecuzione di un contratto di finanziamento. Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo, secondo il quale l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. E tanto perché l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro essendo l'attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. 9075/2023
Cass.35959/2021; Cass.24328/2017; Cass.6295/2013; Cass.20740/2009). Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. n. 30944/ 2018). La domanda di restituzione di una somma assertivamente concessa a mutuo dovrà pertanto richiedere l'assolvimento dell'onere della prova per i seguenti aspetti: 1) prova della consegna della somma;
2) prova, natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 8409/2015; Cass.2404/2010)
Nel caso in esame l'appellata non ha assolto all'onere probatorio cui era tenuta, con le relative conseguenze per la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di finanziamento. Nè a tale carenza può ovviarsi nel presente grado di giudizio, attesa l'inammissibilità della prova testimoniale articolata in comparsa di costituzione dall'appellata ex art.345 c.p.c..
Va disatteso anche l'ulteriore motivo di gravame incidentale, relativo alla regolamentazione delle spese processuali della sentenza non definitiva n.2423/2017, per le quali il tribunale, decidendo in via definitiva con la successiva sentenza, ha disposto la compensazione (capo f) della sentenza n.3055/2020). Osserva la Corte che il tribunale ha compiuto corretta applicazione dei principi enunciati dagli artt.
91 e 92 cod. proc. civ., tenendo conto della parziale reciproca soccombenza delle parti
(Cass.n.22381/2009). Ed a questo fine giova evidenziare anche il valore delle domande delle parti respinte in prime cure;
il che giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite. In tal guisa, si ritiene non essere stata lesa alcuna disposizione delle norme processuali, né che sia stato compiuto un malgoverno dei poteri discrezionali da parte del giudice di prima istanza.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado, la totale reciproca soccombenza delle parti nei rispettivi gravami ne giustifica l'integrale compensazione ex art.92 c.p.c.
A questa pronuncia di rigetto consegue l'obbligo degli appellanti Parte 1 e Parte 2 e
E_ di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo dell'appellante incidentale unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per gli appelli proposti (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
PQM
La Corte di Appello di PO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
RO 1 avverso le sentenze e Parte 2 nonché sull'appello incidentale di n.2431/2017 pubblicata il 28.02.2017 e n.3055/2020 pubblicata il 28.04.2020, del tribunale di PO,
così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da Parte 1 e Parte_2
2.rigetta l'appello incidentale proposto da E_
3. conferma la sentenza n.2431/2017 pubblicata il 28.02.2017 e la sentenza n. 3055/2020 pubblicata il 28.04.2020, del Tribunale di PO;
4.compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio,
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti Parte 1 Parte 2 e dell'appellante incidentale E_ di un e ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli proposti.
Così deciso in PO, nella camera di consiglio del 18.02.2025
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe De Tullio
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Rosanna De Rosa