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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Archivio Notarile Distret Di Ragusa Con Sede In Modica - 81000970889
Difeso da
Difensore_4 - Indirizzo 95129 Catania CT
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ n.
9.2023 TASSA ARCHIVIO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 05/01/2024 e depositato in data 02/02/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], notaio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Archivio notarile distrettuale di Ragusa in Modica, avverso l'atto di contestazione e di liquidazione delle somme dovute, Reg. sanz. amm. n. 9/2023, notificato il 08/11/2023, con cui L'Archivio contesta omessi versamenti, per il sessennio 2017–2022, relativi a tasse e contributi notarili, per una pretesa complessiva di € 3.228,10 a titolo di tasse, contributi, interessi e sanzioni.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 del d.m. n.
265/2012, 1 comma 497 della l. n. 266/2005, e 64 commi 6 e segg. del d.l. n. 73/2021; per tutti gli atti contestati le parti hanno chiesto l'applicazione del sistema “prezzo-valore” ai sensi dell'art. 1, comma 497,
L. 266/2005, che comporta la riduzione del 30% degli onorari repertoriali e quindi della tassa archivio;
negli stessi atti gli acquirenti avevano inoltre chiesto l'applicazione dell'agevolazione “prima casa under 36” introdotta dall'art. 64 del D.L. 73/2021, che esenta dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, senza tuttavia incidere sulla determinazione degli oneri notarili e della tassa archivio;
le due discipline non sono alternative: il sistema del prezzo-valore riguarda la determinazione della base imponibile, mentre l'agevolazione under 36 incide solo sull'obbligo di versamento del tributo, non sull'assoggettamento dell'atto; l'Archivio non ha contestato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 497, L. 266/2005 per la riduzione del 30%, ed il recupero della maggiore tassa archivio sembra fondato su un orientamento interno dell'Archivio (DDUCAN 16.08.2023), non vincolante e comunque giuridicamente non corretto.
Conclude perché la Corte accerti e dichiari l'illegittimità dell'atto di contestazione e di liquidazione delle somme dovute reg. sanz. amm. n. 9/2023 emesso dall'archivio notarile distrettuale di Ragusa in Modica, notificato a mezzo pec in data 08/11/2023, nella parte in cui contesta l'omesso versamento della tassa archivio con riferimento ai rogiti individuati dai nn. di repertorio 25484, 25768, 26072, 26075, 26080, 26081,
26126, 26168, 26255, 26275, 26301, 26341, 26349, 26406, 26426, 26451, 26487, 26503, 26523, 26630,
26659, 26665 e 26699, e per l'effetto lo annulli in parte qua;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 21/01/2026 si costituisce il Ministero della Giustizia - Archivio notarile distrettuale di Ragusa, in persona del Ministro pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, rilevando:
● l'intangibilità dell'atto per la parte non impugnata, avendo la parte censurato solo in parte il provvedimento impugnato, limitatamente alle voci di recupero relative a “tassa di archivio” relative ai rogiti per i quali le osservazioni indicano “DL 25/05/2021, n. 73 parametro 100” e per complessivi € 251,00;
● l'infondatezza del ricorso per divieto di cumulabilità tra le due normative (le esenzioni fiscali per gli under
36 introdotte dal Decreto Sostegni-bis e la riduzione del 30% degli onorari prevista dalla disciplina del prezzo- valore ex L. 266/2005), che hanno presupposti e finalità differenti: le agevolazioni under 36 mirano esclusivamente a favorire l'accesso alla prima casa, non prevedono alcuna riduzione degli onorari notarili e non richiamano in alcun modo il meccanismo del prezzo-valore, che invece incentiva la trasparenza e la corretta determinazione della base imponibile, non introducendo tecnicamente una agevolazione fiscale;
● la riduzione degli introiti di una tassa dello Stato, in quanto, secondo la circolare n. 12/E dell'Agenzia delle
Entrate, il prezzo-valore può essere richiesto solo in via subordinata nel caso di perdita dei requisiti under
36, evento meramente ipotetico e successivo alla stipula;
dunque applicare comunque la riduzione del 30% anche quando il prezzo-valore non trova concreta applicazione comporterebbe una riduzione ingiustificata delle entrate dello Stato per la tassa d'archivio e dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale e al Consiglio
Nazionale del Notariato;
● la necessità di applicare integralmente i parametri del D.M. 265/2012, in quanto riduzioni o esclusioni di onorari notarili non possono essere applicate per analogia, e la normativa under 36, non prevedendo alcuna riduzione, non può essere integrata automaticamente con la disciplina del prezzo-valore.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare infondato e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso;
con vittoria di spese ed onorari di lite. In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta di decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
Dispone l'art. 1, comma 497, L. 266/2005 che “In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.
Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento”.
La suddetta disposizione configura pertanto un meccanismo legale speciale (cd. sistema del prezzo-valore) di determinazione della base imponibile “in deroga” alle regole ordinarie e collega, in modo testuale, la riduzione del 30% degli onorari notarili (cui consegue – per espressa previsione dell'art. 7 D.M. 265/2012 – la riduzione proporzionale della tassa archivio e dei contributi) alla richiesta dell'acquirente e all'operatività del criterio di imposizione catastale.
L'art. 64 del D.L. n. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis) dispone a sua volta che “6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8
e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”.
La disposizione è volta a prevedere un regime di esonero dalle imposte indirette di registro, ipotecaria e catastale finalizzato a favorire l'acquisto della prima casa da parte degli “under 36”, senza dettare regole di commisurazione alternative della base imponibile e senza richiamare la riduzione degli onorari notarili prevista dalle norme sul “prezzo–valore”.
Trattasi dunque di discipline del tutto differenti, che perseguono finalità distinte ed operano su presupposti diversi, ed in quanto tali alternative tra di loro.
Dispone al riguardo la circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2021, all'art. 10, che “Ai soli fini della determinazione della base imponibile, in caso di accertata insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 64 del Decreto Sostegni bis o di decadenza dall'agevolazione, il contribuente può beneficiare degli effetti della disciplina del c.d. "prezzo-valore", recata dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, a condizione che, come previsto dalla stessa disposizione, ne abbia fatto espressa richiesta nell'atto di acquisto, non potendo la stessa essere contenuta in un successivo atto integrativo (cfr. circolare n. 18/E del 2013, paragrafo 2.11). In tali ipotesi, pertanto, al fine di poter beneficiare di detta disciplina, si ritiene opportuno che la parte, cautelativamente, manifesti espressamente la relativa opzione nell'atto di acquisto”. Ne deriva, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, l'impossibilità di applicazione congiunta della disciplina del “prezzo-valore” con quella relativa all'esenzione di cui al Decreto sostegni;
solamente in caso di decadenza dall'agevolazione, al fine di cautelare l'acquirente, vi è la possibilità di invocare gli effetti della disciplina del c.d. "prezzo-valore".
D'altra parte l'art. 7 del D.M. 265/2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi) prevede che “Ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa porzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente Capo;
ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo non sono dovuti”.
Dunque, dal momento che il c.d. Decreto sostegni bis nulla prevede in materia di riduzione degli onorari notarili, non risulta possibile, in sede di stipula di atto traslativo della proprietà di una prima case di abitazione, invocare la contemporanea applicazione della norma di cui all'art. 1 comma 497 L. 266/2005 a fattispecie in cui concretamente non rileva il meccanismo di determinazione della base imponibile ivi previsto, stante l'operatività di diversa disciplina.
In altri termini, scollegare la riduzione degli onorari notarili a cessioni in cui non si applica il meccanismo del prezzo valore comporterebbe una inammissibile dilatazione della portata applicativa della norma, in una materia di stretta interpretazione compiutamente disciplinata dalla legge.
Invero “secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 15407/2017 n. 4333/2016, 2925/2013,
5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono, inoltre, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati” (Cass. Ordinanza
n. 14890 del 2024).
In conclusione, dalla diversità delle discipline e dalla mancanza di una espressa previsione di riduzione degli onorari nella normativa di cui al Decreto Sostegni bis (in presenza di quanto disposto dall'art. 7 D.M.
265/2012), discende l'impossibilità del cumulo e l'inapplicabilità della riduzione dei parametri notarili alla fattispecie in esame (cfr. sentenza n. 10448/2025 della C.G.T. di primo grado di Roma, e sentenza n.
3718/2025 della C.G.T. di secondo grado della Campania).
Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 233,00, oltre accessori di legge, in favore del Ministero della Giustizia - Archivio notarile distrettuale di
Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Archivio Notarile Distret Di Ragusa Con Sede In Modica - 81000970889
Difeso da
Difensore_4 - Indirizzo 95129 Catania CT
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ n.
9.2023 TASSA ARCHIVIO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 05/01/2024 e depositato in data 02/02/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], notaio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Archivio notarile distrettuale di Ragusa in Modica, avverso l'atto di contestazione e di liquidazione delle somme dovute, Reg. sanz. amm. n. 9/2023, notificato il 08/11/2023, con cui L'Archivio contesta omessi versamenti, per il sessennio 2017–2022, relativi a tasse e contributi notarili, per una pretesa complessiva di € 3.228,10 a titolo di tasse, contributi, interessi e sanzioni.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 del d.m. n.
265/2012, 1 comma 497 della l. n. 266/2005, e 64 commi 6 e segg. del d.l. n. 73/2021; per tutti gli atti contestati le parti hanno chiesto l'applicazione del sistema “prezzo-valore” ai sensi dell'art. 1, comma 497,
L. 266/2005, che comporta la riduzione del 30% degli onorari repertoriali e quindi della tassa archivio;
negli stessi atti gli acquirenti avevano inoltre chiesto l'applicazione dell'agevolazione “prima casa under 36” introdotta dall'art. 64 del D.L. 73/2021, che esenta dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, senza tuttavia incidere sulla determinazione degli oneri notarili e della tassa archivio;
le due discipline non sono alternative: il sistema del prezzo-valore riguarda la determinazione della base imponibile, mentre l'agevolazione under 36 incide solo sull'obbligo di versamento del tributo, non sull'assoggettamento dell'atto; l'Archivio non ha contestato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 497, L. 266/2005 per la riduzione del 30%, ed il recupero della maggiore tassa archivio sembra fondato su un orientamento interno dell'Archivio (DDUCAN 16.08.2023), non vincolante e comunque giuridicamente non corretto.
Conclude perché la Corte accerti e dichiari l'illegittimità dell'atto di contestazione e di liquidazione delle somme dovute reg. sanz. amm. n. 9/2023 emesso dall'archivio notarile distrettuale di Ragusa in Modica, notificato a mezzo pec in data 08/11/2023, nella parte in cui contesta l'omesso versamento della tassa archivio con riferimento ai rogiti individuati dai nn. di repertorio 25484, 25768, 26072, 26075, 26080, 26081,
26126, 26168, 26255, 26275, 26301, 26341, 26349, 26406, 26426, 26451, 26487, 26503, 26523, 26630,
26659, 26665 e 26699, e per l'effetto lo annulli in parte qua;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 21/01/2026 si costituisce il Ministero della Giustizia - Archivio notarile distrettuale di Ragusa, in persona del Ministro pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, rilevando:
● l'intangibilità dell'atto per la parte non impugnata, avendo la parte censurato solo in parte il provvedimento impugnato, limitatamente alle voci di recupero relative a “tassa di archivio” relative ai rogiti per i quali le osservazioni indicano “DL 25/05/2021, n. 73 parametro 100” e per complessivi € 251,00;
● l'infondatezza del ricorso per divieto di cumulabilità tra le due normative (le esenzioni fiscali per gli under
36 introdotte dal Decreto Sostegni-bis e la riduzione del 30% degli onorari prevista dalla disciplina del prezzo- valore ex L. 266/2005), che hanno presupposti e finalità differenti: le agevolazioni under 36 mirano esclusivamente a favorire l'accesso alla prima casa, non prevedono alcuna riduzione degli onorari notarili e non richiamano in alcun modo il meccanismo del prezzo-valore, che invece incentiva la trasparenza e la corretta determinazione della base imponibile, non introducendo tecnicamente una agevolazione fiscale;
● la riduzione degli introiti di una tassa dello Stato, in quanto, secondo la circolare n. 12/E dell'Agenzia delle
Entrate, il prezzo-valore può essere richiesto solo in via subordinata nel caso di perdita dei requisiti under
36, evento meramente ipotetico e successivo alla stipula;
dunque applicare comunque la riduzione del 30% anche quando il prezzo-valore non trova concreta applicazione comporterebbe una riduzione ingiustificata delle entrate dello Stato per la tassa d'archivio e dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale e al Consiglio
Nazionale del Notariato;
● la necessità di applicare integralmente i parametri del D.M. 265/2012, in quanto riduzioni o esclusioni di onorari notarili non possono essere applicate per analogia, e la normativa under 36, non prevedendo alcuna riduzione, non può essere integrata automaticamente con la disciplina del prezzo-valore.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare infondato e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso;
con vittoria di spese ed onorari di lite. In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta di decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
Dispone l'art. 1, comma 497, L. 266/2005 che “In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.
Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento”.
La suddetta disposizione configura pertanto un meccanismo legale speciale (cd. sistema del prezzo-valore) di determinazione della base imponibile “in deroga” alle regole ordinarie e collega, in modo testuale, la riduzione del 30% degli onorari notarili (cui consegue – per espressa previsione dell'art. 7 D.M. 265/2012 – la riduzione proporzionale della tassa archivio e dei contributi) alla richiesta dell'acquirente e all'operatività del criterio di imposizione catastale.
L'art. 64 del D.L. n. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis) dispone a sua volta che “6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8
e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”.
La disposizione è volta a prevedere un regime di esonero dalle imposte indirette di registro, ipotecaria e catastale finalizzato a favorire l'acquisto della prima casa da parte degli “under 36”, senza dettare regole di commisurazione alternative della base imponibile e senza richiamare la riduzione degli onorari notarili prevista dalle norme sul “prezzo–valore”.
Trattasi dunque di discipline del tutto differenti, che perseguono finalità distinte ed operano su presupposti diversi, ed in quanto tali alternative tra di loro.
Dispone al riguardo la circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2021, all'art. 10, che “Ai soli fini della determinazione della base imponibile, in caso di accertata insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 64 del Decreto Sostegni bis o di decadenza dall'agevolazione, il contribuente può beneficiare degli effetti della disciplina del c.d. "prezzo-valore", recata dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, a condizione che, come previsto dalla stessa disposizione, ne abbia fatto espressa richiesta nell'atto di acquisto, non potendo la stessa essere contenuta in un successivo atto integrativo (cfr. circolare n. 18/E del 2013, paragrafo 2.11). In tali ipotesi, pertanto, al fine di poter beneficiare di detta disciplina, si ritiene opportuno che la parte, cautelativamente, manifesti espressamente la relativa opzione nell'atto di acquisto”. Ne deriva, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, l'impossibilità di applicazione congiunta della disciplina del “prezzo-valore” con quella relativa all'esenzione di cui al Decreto sostegni;
solamente in caso di decadenza dall'agevolazione, al fine di cautelare l'acquirente, vi è la possibilità di invocare gli effetti della disciplina del c.d. "prezzo-valore".
D'altra parte l'art. 7 del D.M. 265/2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi) prevede che “Ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa porzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente Capo;
ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo non sono dovuti”.
Dunque, dal momento che il c.d. Decreto sostegni bis nulla prevede in materia di riduzione degli onorari notarili, non risulta possibile, in sede di stipula di atto traslativo della proprietà di una prima case di abitazione, invocare la contemporanea applicazione della norma di cui all'art. 1 comma 497 L. 266/2005 a fattispecie in cui concretamente non rileva il meccanismo di determinazione della base imponibile ivi previsto, stante l'operatività di diversa disciplina.
In altri termini, scollegare la riduzione degli onorari notarili a cessioni in cui non si applica il meccanismo del prezzo valore comporterebbe una inammissibile dilatazione della portata applicativa della norma, in una materia di stretta interpretazione compiutamente disciplinata dalla legge.
Invero “secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 15407/2017 n. 4333/2016, 2925/2013,
5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono, inoltre, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati” (Cass. Ordinanza
n. 14890 del 2024).
In conclusione, dalla diversità delle discipline e dalla mancanza di una espressa previsione di riduzione degli onorari nella normativa di cui al Decreto Sostegni bis (in presenza di quanto disposto dall'art. 7 D.M.
265/2012), discende l'impossibilità del cumulo e l'inapplicabilità della riduzione dei parametri notarili alla fattispecie in esame (cfr. sentenza n. 10448/2025 della C.G.T. di primo grado di Roma, e sentenza n.
3718/2025 della C.G.T. di secondo grado della Campania).
Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 233,00, oltre accessori di legge, in favore del Ministero della Giustizia - Archivio notarile distrettuale di
Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico