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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 18/12/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Sulmona riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa AR LL Presidente Vicario f.f. dott.ssa Irene Giamminonni Giudice dott.ssa EL D'AM Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 136 RGAC dell'anno 2025 promosso da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SULMONA richiedente interdizione nei confronti di: Parte_1
Ragioni in fatto e diritto
1. VISTA la richiesta depositata in data 25.03.2025 con la quale il Procuratore della Repubblica ha chiesto l'interdizione di
[...]
nata in [...] il [...] e residente a[...], dopo aver premesso: -di avere recepito la segnalazione da parte del Giudice Tutelare inerente le condizioni di salute psicofisiche della persona interessata;
- di avere già chiesto con ricorso del 15/04/2021 la nomina di un Amministratore di Sostegno in favore della medesima;
- che la aveva Parte_1 Parte_1 assunto comportamenti pregiudizievoli per sé da diversi anni essendo affetta da “Disturbo da uso di alcol” e da “Disturbo borderline di personalità”; -che non si è mai mostrata motivata ad essere aiutata né è stata disponibile alle cure del Ser. D e del Centro di Salute Mentale in suo favore;
-che è stata difficile l'applicazione della misura di sostegno pagina 1 di 7 e di supporto anche da parte dell'Amministratore di Sostegno Avv. Alessandra Faiella;
-che in data 17/03/2025 è stata disposta la revoca dell'Amministrazione di Sostegno nonchè della nomina dell'Avv. Faiella per mancanza dei presupposti di legge;
che l'interessata si recava ai colloqui con l'Assistente Sociale del Comune di Alfedena solo al fine di mantenere l'assegno di inclusione sottraendosi ad incontri con gli psicologi e decidendo di sottrarsi all'esame dinanzi al G.T. non comparendo mai in udienza e di fatto non consentendo al Tribunale di adottare i provvedimenti più opportuni nel suo esclusivo interesse.
2. PRESO ATTO delle conclusioni cui è pervenuto il Dott. Per_1 specialista neuropsichiatra, il quale ha inquadrato l'interessata
[...] quale”abile manipolatrice del prossimo” aggiungendo che” occorrerebbe metterla a muso duro di fronte alle proprie responsabilità. Ed ha aggiunto:” Senza la situazione legata alla procedura dell'Ads la sarebbe allo sbaraglio. L'alternativa potrebbe essere una Parte_1
Struttura tipo Casa Famiglia”.
3. PRESO ATTO altresì che, a seguito del procedimento penale n. 348/2021 per il quale la si è resa autrice di reati, Parte_1 quali l'offesa in luogo pubblico ad appartamenti dell'Arma dei Carabinieri nonché il rifiuto di fornire indicazioni circa la propria identità personale, è stata richiesta dal Giudice una perizia psichiatrica con il Dott. , specialista in neurologia e psichiatria il quale Persona_2 ha evidenziato: - che la è affetta da un evidente Parte_1
Disturbo borderline e da una grave dipendenza da alcol con destrutturazione della personalità;- che all'epoca dei fatti era incapace di intendere e di volere a causa delle patologie in fase acuta tanto da essere oggetto di segnalazione per la nomina dell'amministrazione di sostegno e dell'emissione di un'ordinanza di TSO.
4. RECEPITO in atti il contenuto delle dichiarazioni rese dai genitori dell'interdicenda, signori e Parte_2 CP_1
raccolte presso la Stazione dei Carabinieri del Comando CC
[...]
ER AR di gli stessi hanno dato atto di provvedere in Per_1 maniera continuativa al sostentamento della figlia ed hanno confermato il rapporto conflittuale nonché i comportamenti aggressivi posti in essere nei loro confronti mai denunciati ma solo segnalati ai Servizi Sociali ed alla Stazione dei CC del Comune di Alfedena.
pagina 2 di 7 5. PRESO ATTO: -che il Comando Stazione dei CC di Alfedena aveva già riferito in merito al continuo disturbo che la arrecava alle Parte_1 persone a causa del suo stato continuo di ubriachezza, confermato anche dagli esiti delle informazioni assunte presso la Direzione Sanitaria Asl 1 di Avezzano Sulmona l'Aquila per i diversi accessi in Pronto Soccorso della per intossicazione alcolica, traumi contusivi e/o cadute Parte_1 accidentali;
-che l'assistente Sociale del Centro Servizio Sociale del Comune di Alfedena aveva confermato la presa in carico della evidenziando però il suo disinteresse a farsi aiutare e Parte_1 invece ad essere disponibile a presenziare agli incontri soltanto per il mantenimento dell'assegno di inclusione di cui è beneficiaria(Euro 541,67);-che la aveva manifestato l'assoluta Parte_1 indisponibilità a recarsi al e al Centro di Salute Mentale di Pt_3 riferimento avendo manifestato la convinzione di non avere bisogno del loro supporto, mostrandosi reticente e chiusa nell'affrontare temi riguardanti la sua vita privata.
6. VISTA l'ordinanza del 26/11/2024 con cui proprio in ragione di tali premesse è stata disposta la trasmissione degli atti dell'Amministrazione di sostegno in favore di alla PROCURA della Parte_1
REPUBBLICA per le valutazioni di eventuali misure da adottare a tutela della stessa interessata.
7. VISTO il ricorso per l'interdizione avanzato dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA di SULMONA, con richiesta di nomina di un tutore all'occorrenza, fondato sulla segnalata urgenza della necessità di un progetto terapeutico al fine di destinare la in una Parte_1 struttura idonea a garantire il suo recupero e per l'adeguata protezione dell'interessata.
8. VISTI gli atti relativi al fascicolo in epigrafe.
9. RILEVATO: -che alla data odierna per i motivi di cui in premessa non si è potuto procedere con l'esame della in quanto la stessa non Parte_1
è di fatto comparsa innanzi al G.T opponendo disparate giustificazioni;
- che non è stato possibile perciò sottoporre all'interessata domande dirette sul suo stato di salute psicofisico e sulle sue esigenze;
-che di fatto ha rifiutato di essere accompagnata dai servizi sociali o dalla stessa Amministratrice di sostegno che si sono resi più volte disponibili in tal senso.
pagina 3 di 7 10. PRESO ATTO altresì delle dichiarazioni rese dall'assistente sociale dei Servizi Sociali del Comune di Alfedena, dott.ssa Tes_1
la quale, intervenuta in udienza in ottemperanza del
[...] provvedimento del 10/09/2025, ha confermato l'atteggiamento non collaborante della Parte_1
11. RILEVATO che il quadro clinico e la situazione personale riferita alla già descritti nel ricorso introduttivo dalla Parte_1
PROCURA DELLA REPUBBLICA possono ritenersi confermati alla luce dell'istruttoria svolta. 12. VISTE le conclusioni cui è pervenuta la PROCURA DELLA REPUBBLICA che ha espresso parere sfavorevole al prosieguo della procedura per l'interdizione con richiesta di disporre la chiusura per la accertata non utilità della misura di protezione in favore di
, per la mancanza di interesse manifestata dalla Parte_1 stessa interessata nonchè per la oggettiva impossibilità di eseguire l'esame come ex lege prescritto per il corretto instaurarsi del contraddittorio. 13. RITENUTO quindi che la procedura di interdizione per non abbia più ragione di proseguire (la stessa Parte_1 interessata è risultata ostile rispetto agli aiuti offerti a fronte dell'esistenza di tutte le patologie e problematiche da cui è affetta e che non appaiono scemare).
14.
RITENUTO CHE
per decidere questa procedura appare indispensabile sottolineare che, alla luce della nuova normativa dettata dalla legge 6/2004, vada riletto l'articolo 414 c.c. ove non è consentito più, nella formulazione novellata, di dichiarare l'interdizione (e, attraverso il richiamo dell'art.415 c.c., neanche l'inabilitazione, per i casi meno gravi) di persone maggiorenni che "si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi", se non "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
15. OSSERVATO in particolare CHE:
- la legge n.6/2004 ha totalmente modificato le vecchie norme dell'interdizione e dell'inabilitazione inserendole come ultima possibilità di protezione del soggetto non autonomo nell'ambito del nuovo titolo del codice civile relativo alle "misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia"; pagina 4 di 7 - che infatti la legge n.6/2004 si prefigge proprio la "finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1);
-che appare l'evidenza che uno degli scopi principali della riforma è quello di ridurre al minimo indispensabile il ricorso a strumenti preventivi, generali, astratti e rigidi di “incapacizzazione” (interdizione/inabilitazione) che compromettono "definitivamente" gli stessi diritti inviolabili e la dignità di ogni essere umano, dichiarandolo in via generale e preventiva "incapace di agire" nel consorzio sociale;
-che anzi, attraverso la legge n.6/2004 si vuole attuare una autentica protezione della persona anche in maniera attiva, elastica, modificabile, inserendo la "protezione" stessa nell'ambito di un progetto di sostegno ("mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" - art. 1) che non annulli le possibilità di autonomia, anzi la valorizzi per quanto possibile;
-che la legge, nella nuova formulazione, appare pienamente incentrata sulla possibilità di "protezione attiva" (progetto di sostegno per le funzioni della vita quotidiana e non solo sostituzione necessaria di un rappresentante al non autonomo per gli atti giuridico-economici) di ogni categoria di persone non autonome per malattia e/o infermità fisica o psichica, tanto che si tratti di una situazione temporanea che permanente;
-che l'art. 414 c.c. rende attualizzabile l'interdizione per gli infermi di mente solo quando ciò sia necessario per assicurare la adeguata protezione, ritenuta nel caso concreto, per le sue specifiche caratteristiche, impossibile anche attraverso l'amministrazione di sostegno.
16. CONSIDERATO: -che la possibilità di giungere correttamente ad un giudizio aprioristico di interdizione/inabilitazione (artt. 414 e 415 c.c.) è riservata ai casi in cui non si riesca, nonostante l'enorme possibilità di estensione, modulazione, integrazione e revoca dei provvedimenti adottabili nel procedimento di A.d.S. (artt. 405, 4 e 5 comma - 407, 4 comma - 410 e 413 C.C.), ad attuare una sufficiente pagina 5 di 7 protezione attiva e passiva del non autonomo;
-che anche nel processo per l'interdizione è ammissibile la pronuncia della cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria(E'ammissibile la pronuncia di cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria- Cass. civ sez.I n.17256 del 24/08/2005).
17. All'esito dell'istruttoria svolta e di tutto quanto emerso finora, può dirsi che di certo, oltre alla situazione di degrado fisico, psicologico, sociale in cui versa la sembra essersi aggravata la Parte_1 sua dipendenza da alcool;
-che la stessa non segue i consigli che le vengono dati, soprattutto quelli relativi alla necessità di contattare medici e strutture per curare la ormai preoccupante dipendenza dall'alcool; -che ha più volte dichiarato di non aver bisogno di alcun intervento sanitario o di sostegno psicoterapeutico.
18. RITENUTO: -che tale condizione imporrebbe la scelta di una misura di protezione adatta per esigenze di protezione della persona nonche' delle persone che si relazionano con la stessa interessata, ma presuppone anche la necessaria collaborazione del soggetto nella realizzazione di un percorso di riabilitazione e di disintossicazione presso strutture adeguate;
-che, tuttavia, la ad oggi Parte_1 non ha mostrato la volontà di aderirvi;
-che in via conclusiva il ricorso all'istituto dell'interdizione non appare appropriato al caso di specie nei confronti della la quale, pur in presenza di Parte_1 difficoltà, menomazioni e problematiche psicofisiche legate alle condizioni ed abitudini di vita in cui la stessa versa, è apparsa in grado di autodeterminarsi;
-che la stessa ha palesato un Parte_1 atteggiamento non collaborativo per cui la nomina di un tutore ovvero di un amministratore di sostegno appare come una scelta non utile ai fini del sostegno ed a supporto delle sue autonomie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente giudicando sul ricorso per interdizione di
[...] promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parte_1
Sulmona:
pagina 6 di 7 -RIGETTA il ricorso.
Provvedimenti provvisoriamente esecutivi ex art. 405 1 co. c.c.
Si COMUNICHI al P.M. in sede, all'Ufficiale Stato Civile anche per le annotazioni di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Vicario f.f.
EL D'AM AR LL
pagina 7 di 7
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 136 RGAC dell'anno 2025 promosso da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SULMONA richiedente interdizione nei confronti di: Parte_1
Ragioni in fatto e diritto
1. VISTA la richiesta depositata in data 25.03.2025 con la quale il Procuratore della Repubblica ha chiesto l'interdizione di
[...]
nata in [...] il [...] e residente a[...], dopo aver premesso: -di avere recepito la segnalazione da parte del Giudice Tutelare inerente le condizioni di salute psicofisiche della persona interessata;
- di avere già chiesto con ricorso del 15/04/2021 la nomina di un Amministratore di Sostegno in favore della medesima;
- che la aveva Parte_1 Parte_1 assunto comportamenti pregiudizievoli per sé da diversi anni essendo affetta da “Disturbo da uso di alcol” e da “Disturbo borderline di personalità”; -che non si è mai mostrata motivata ad essere aiutata né è stata disponibile alle cure del Ser. D e del Centro di Salute Mentale in suo favore;
-che è stata difficile l'applicazione della misura di sostegno pagina 1 di 7 e di supporto anche da parte dell'Amministratore di Sostegno Avv. Alessandra Faiella;
-che in data 17/03/2025 è stata disposta la revoca dell'Amministrazione di Sostegno nonchè della nomina dell'Avv. Faiella per mancanza dei presupposti di legge;
che l'interessata si recava ai colloqui con l'Assistente Sociale del Comune di Alfedena solo al fine di mantenere l'assegno di inclusione sottraendosi ad incontri con gli psicologi e decidendo di sottrarsi all'esame dinanzi al G.T. non comparendo mai in udienza e di fatto non consentendo al Tribunale di adottare i provvedimenti più opportuni nel suo esclusivo interesse.
2. PRESO ATTO delle conclusioni cui è pervenuto il Dott. Per_1 specialista neuropsichiatra, il quale ha inquadrato l'interessata
[...] quale”abile manipolatrice del prossimo” aggiungendo che” occorrerebbe metterla a muso duro di fronte alle proprie responsabilità. Ed ha aggiunto:” Senza la situazione legata alla procedura dell'Ads la sarebbe allo sbaraglio. L'alternativa potrebbe essere una Parte_1
Struttura tipo Casa Famiglia”.
3. PRESO ATTO altresì che, a seguito del procedimento penale n. 348/2021 per il quale la si è resa autrice di reati, Parte_1 quali l'offesa in luogo pubblico ad appartamenti dell'Arma dei Carabinieri nonché il rifiuto di fornire indicazioni circa la propria identità personale, è stata richiesta dal Giudice una perizia psichiatrica con il Dott. , specialista in neurologia e psichiatria il quale Persona_2 ha evidenziato: - che la è affetta da un evidente Parte_1
Disturbo borderline e da una grave dipendenza da alcol con destrutturazione della personalità;- che all'epoca dei fatti era incapace di intendere e di volere a causa delle patologie in fase acuta tanto da essere oggetto di segnalazione per la nomina dell'amministrazione di sostegno e dell'emissione di un'ordinanza di TSO.
4. RECEPITO in atti il contenuto delle dichiarazioni rese dai genitori dell'interdicenda, signori e Parte_2 CP_1
raccolte presso la Stazione dei Carabinieri del Comando CC
[...]
ER AR di gli stessi hanno dato atto di provvedere in Per_1 maniera continuativa al sostentamento della figlia ed hanno confermato il rapporto conflittuale nonché i comportamenti aggressivi posti in essere nei loro confronti mai denunciati ma solo segnalati ai Servizi Sociali ed alla Stazione dei CC del Comune di Alfedena.
pagina 2 di 7 5. PRESO ATTO: -che il Comando Stazione dei CC di Alfedena aveva già riferito in merito al continuo disturbo che la arrecava alle Parte_1 persone a causa del suo stato continuo di ubriachezza, confermato anche dagli esiti delle informazioni assunte presso la Direzione Sanitaria Asl 1 di Avezzano Sulmona l'Aquila per i diversi accessi in Pronto Soccorso della per intossicazione alcolica, traumi contusivi e/o cadute Parte_1 accidentali;
-che l'assistente Sociale del Centro Servizio Sociale del Comune di Alfedena aveva confermato la presa in carico della evidenziando però il suo disinteresse a farsi aiutare e Parte_1 invece ad essere disponibile a presenziare agli incontri soltanto per il mantenimento dell'assegno di inclusione di cui è beneficiaria(Euro 541,67);-che la aveva manifestato l'assoluta Parte_1 indisponibilità a recarsi al e al Centro di Salute Mentale di Pt_3 riferimento avendo manifestato la convinzione di non avere bisogno del loro supporto, mostrandosi reticente e chiusa nell'affrontare temi riguardanti la sua vita privata.
6. VISTA l'ordinanza del 26/11/2024 con cui proprio in ragione di tali premesse è stata disposta la trasmissione degli atti dell'Amministrazione di sostegno in favore di alla PROCURA della Parte_1
REPUBBLICA per le valutazioni di eventuali misure da adottare a tutela della stessa interessata.
7. VISTO il ricorso per l'interdizione avanzato dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA di SULMONA, con richiesta di nomina di un tutore all'occorrenza, fondato sulla segnalata urgenza della necessità di un progetto terapeutico al fine di destinare la in una Parte_1 struttura idonea a garantire il suo recupero e per l'adeguata protezione dell'interessata.
8. VISTI gli atti relativi al fascicolo in epigrafe.
9. RILEVATO: -che alla data odierna per i motivi di cui in premessa non si è potuto procedere con l'esame della in quanto la stessa non Parte_1
è di fatto comparsa innanzi al G.T opponendo disparate giustificazioni;
- che non è stato possibile perciò sottoporre all'interessata domande dirette sul suo stato di salute psicofisico e sulle sue esigenze;
-che di fatto ha rifiutato di essere accompagnata dai servizi sociali o dalla stessa Amministratrice di sostegno che si sono resi più volte disponibili in tal senso.
pagina 3 di 7 10. PRESO ATTO altresì delle dichiarazioni rese dall'assistente sociale dei Servizi Sociali del Comune di Alfedena, dott.ssa Tes_1
la quale, intervenuta in udienza in ottemperanza del
[...] provvedimento del 10/09/2025, ha confermato l'atteggiamento non collaborante della Parte_1
11. RILEVATO che il quadro clinico e la situazione personale riferita alla già descritti nel ricorso introduttivo dalla Parte_1
PROCURA DELLA REPUBBLICA possono ritenersi confermati alla luce dell'istruttoria svolta. 12. VISTE le conclusioni cui è pervenuta la PROCURA DELLA REPUBBLICA che ha espresso parere sfavorevole al prosieguo della procedura per l'interdizione con richiesta di disporre la chiusura per la accertata non utilità della misura di protezione in favore di
, per la mancanza di interesse manifestata dalla Parte_1 stessa interessata nonchè per la oggettiva impossibilità di eseguire l'esame come ex lege prescritto per il corretto instaurarsi del contraddittorio. 13. RITENUTO quindi che la procedura di interdizione per non abbia più ragione di proseguire (la stessa Parte_1 interessata è risultata ostile rispetto agli aiuti offerti a fronte dell'esistenza di tutte le patologie e problematiche da cui è affetta e che non appaiono scemare).
14.
RITENUTO CHE
per decidere questa procedura appare indispensabile sottolineare che, alla luce della nuova normativa dettata dalla legge 6/2004, vada riletto l'articolo 414 c.c. ove non è consentito più, nella formulazione novellata, di dichiarare l'interdizione (e, attraverso il richiamo dell'art.415 c.c., neanche l'inabilitazione, per i casi meno gravi) di persone maggiorenni che "si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi", se non "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
15. OSSERVATO in particolare CHE:
- la legge n.6/2004 ha totalmente modificato le vecchie norme dell'interdizione e dell'inabilitazione inserendole come ultima possibilità di protezione del soggetto non autonomo nell'ambito del nuovo titolo del codice civile relativo alle "misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia"; pagina 4 di 7 - che infatti la legge n.6/2004 si prefigge proprio la "finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1);
-che appare l'evidenza che uno degli scopi principali della riforma è quello di ridurre al minimo indispensabile il ricorso a strumenti preventivi, generali, astratti e rigidi di “incapacizzazione” (interdizione/inabilitazione) che compromettono "definitivamente" gli stessi diritti inviolabili e la dignità di ogni essere umano, dichiarandolo in via generale e preventiva "incapace di agire" nel consorzio sociale;
-che anzi, attraverso la legge n.6/2004 si vuole attuare una autentica protezione della persona anche in maniera attiva, elastica, modificabile, inserendo la "protezione" stessa nell'ambito di un progetto di sostegno ("mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" - art. 1) che non annulli le possibilità di autonomia, anzi la valorizzi per quanto possibile;
-che la legge, nella nuova formulazione, appare pienamente incentrata sulla possibilità di "protezione attiva" (progetto di sostegno per le funzioni della vita quotidiana e non solo sostituzione necessaria di un rappresentante al non autonomo per gli atti giuridico-economici) di ogni categoria di persone non autonome per malattia e/o infermità fisica o psichica, tanto che si tratti di una situazione temporanea che permanente;
-che l'art. 414 c.c. rende attualizzabile l'interdizione per gli infermi di mente solo quando ciò sia necessario per assicurare la adeguata protezione, ritenuta nel caso concreto, per le sue specifiche caratteristiche, impossibile anche attraverso l'amministrazione di sostegno.
16. CONSIDERATO: -che la possibilità di giungere correttamente ad un giudizio aprioristico di interdizione/inabilitazione (artt. 414 e 415 c.c.) è riservata ai casi in cui non si riesca, nonostante l'enorme possibilità di estensione, modulazione, integrazione e revoca dei provvedimenti adottabili nel procedimento di A.d.S. (artt. 405, 4 e 5 comma - 407, 4 comma - 410 e 413 C.C.), ad attuare una sufficiente pagina 5 di 7 protezione attiva e passiva del non autonomo;
-che anche nel processo per l'interdizione è ammissibile la pronuncia della cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria(E'ammissibile la pronuncia di cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria- Cass. civ sez.I n.17256 del 24/08/2005).
17. All'esito dell'istruttoria svolta e di tutto quanto emerso finora, può dirsi che di certo, oltre alla situazione di degrado fisico, psicologico, sociale in cui versa la sembra essersi aggravata la Parte_1 sua dipendenza da alcool;
-che la stessa non segue i consigli che le vengono dati, soprattutto quelli relativi alla necessità di contattare medici e strutture per curare la ormai preoccupante dipendenza dall'alcool; -che ha più volte dichiarato di non aver bisogno di alcun intervento sanitario o di sostegno psicoterapeutico.
18. RITENUTO: -che tale condizione imporrebbe la scelta di una misura di protezione adatta per esigenze di protezione della persona nonche' delle persone che si relazionano con la stessa interessata, ma presuppone anche la necessaria collaborazione del soggetto nella realizzazione di un percorso di riabilitazione e di disintossicazione presso strutture adeguate;
-che, tuttavia, la ad oggi Parte_1 non ha mostrato la volontà di aderirvi;
-che in via conclusiva il ricorso all'istituto dell'interdizione non appare appropriato al caso di specie nei confronti della la quale, pur in presenza di Parte_1 difficoltà, menomazioni e problematiche psicofisiche legate alle condizioni ed abitudini di vita in cui la stessa versa, è apparsa in grado di autodeterminarsi;
-che la stessa ha palesato un Parte_1 atteggiamento non collaborativo per cui la nomina di un tutore ovvero di un amministratore di sostegno appare come una scelta non utile ai fini del sostegno ed a supporto delle sue autonomie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente giudicando sul ricorso per interdizione di
[...] promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parte_1
Sulmona:
pagina 6 di 7 -RIGETTA il ricorso.
Provvedimenti provvisoriamente esecutivi ex art. 405 1 co. c.c.
Si COMUNICHI al P.M. in sede, all'Ufficiale Stato Civile anche per le annotazioni di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Vicario f.f.
EL D'AM AR LL
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