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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1477/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1477/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. DE CP_1
NICOLA FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
DE SANCTIS ALESSANDRO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio delle parti.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito confermare i provvedimenti provvisori resi dalla Presidente delegata Dott.ssa Monica Velletti all'udienza del 18.12.2024 che si intendono in questa sede integralmente riportati e trascritti. Con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore dello Stato essendo stata la ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio o con compensazione degli stessi.”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, disporre quanto segue:
1. Accertare che in data 16 marzo 2025 il minore raggiungerà la Persona_1 maggiore età, con conseguente cessazione della responsabilità genitoriale e della materia del contendere, nonché l'automatica decadenza dei provvedimenti precedentemente pronunciati in materia di affidamento.
2. Rigettare la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento pari a € 350,00 mensili, in quanto priva di riscontro con la reale situazione economica di , Controparte_2 attualmente disoccupato e privo di patrimonio.
3. In subordine, nell'eventualità in cui venisse ritenuto comunque dovuto un contributo al mantenimento del figlio, rideterminarne l'importo in misura proporzionata alla reale capacità economica del resistente, tenuto conto della sua condizione di disoccupazione. Con ogni conseguente statuizione di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 18.9.2024, premettendo di aver CP_1 intrattenuto una stabile relazione con e che dalla relazione è nato il Controparte_2 figlio in data 16.3.2007, ha chiesto l'adozione di provvedimenti relativi R_ all'affidamento e mantenimento del figlio. La ricorrente ha esposto:
- di aver avuto una relazione sentimentale dall'anno 2002 con il resistente e che da tale relazione è nato, in data 16/03/2007, a Narni (TR) il minore;
Persona_1
-che nel mese di Giugno del 2015 le parti iniziavano la convivenza in un'abitazione popolare locata a cura e spese della ricorrente;
-che in conseguenza di condotte aggressive e violente del resistente (con denuncia per maltrattamenti successivamente archiviata non essendo emerso il requisito della abitualità richiesto invece per questa ipotesi di reato), la convivenza si interrompeva nell'anno 2016;
- che il resistente dall'agosto del 2016, si rendeva di fatto irreperibile, comunicando per messaggio alla che nel mese di settembre dello stesso anno sarebbe partito per la CP_1
Spagna per cercare lavoro;
- che lo faceva ritorno in Italia, andando a risiedere in Rieti presso la casa della CP_2 madre (attualmente deceduta), riprendendo a vedere il figlio ma saltuariamente e senza nessuna regolarità;
- che il resistente non avrebbe mai partecipato, neppure in minima parte al mantenimento del figlio ne' ad alcuna spesa per il minore, con conseguente onere totalmente a carico della ricorrente per l'accudimento e il mantenimento del figlio;
- che la ricorrente non avrebbe mai richiesto alcun contributo economico al resistente per facilitare i rapporti padre-figlio che seppur non regolari e saltuari comunque avvenivano rendendo felice il minore;
- che nel mese di Gennaio 2023 il padre interrompeva le visite al figlio e nel mese di Febbraio 2024 il minore apprendeva casualmente dalla visione di un'immagine sullo stato whats app del padre che quest'ultimo era diventato nuovamente e da poco padre, notizia che gettava in uno stato di forte prostrazione e turbamento il minore;
- che appresa tale notizia il minore, prossimo al raggiungimento della maggiore età decideva di interrompere ogni relazione con il padre;
- che quanto alla situazione patrimoniale e reddituale la ricorrente disoccupata ha provveduto alle esigenze die figlio percependo il reddito di cittadinanza e l'assegno unico del figlio, oltre ad essere sostenuta dai propri genitori, risiedendo con il minore in abitazione popolare, con canone di locazione di € 58,00/ mese oltre € 20,00/mese di condominio;
- che il resistente sarebbe titolare di partita IVA avendo svolto lavori come carpentiere edile;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore a sé, proponendo libertà di frequentazioni padre figlio, in considerazione della prossima maggiore età del ragazzo, con richiesta di porre a carico del resistente contributo mensile per il mantenimento del figlio di € 350,00/mese da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con la rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di codesto Tribunale, con assegno unico al 100% a favore della ricorrente;
con vittoria di spese.
Si è costituito contestando quanto allegato dalla controparte, ed Controparte_2 esponendo:
-di non aver mai posto in essere condotte violente o lesive nei confronti della CP_1 evidenziando l'emissione di provvedimento di archiviazione per l'unico episodio denunciato dalla ricorrente;
-di non essersi mai reso irreperibile, precisando di aver trasferito per un periodo nel 2016 la propria residenza all'estero alla ricerca di occupazione, mantenendo sempre contatti con il figlio tramite comunicazioni telefoniche e messaggi:
-di essere disoccupato e di avere nei limiti nelle proprie possibilità economiche, avendo comunque partecipato al mantenimento del figlio, anche con forniture dirette di beni;
-di opporsi alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio formulata dalla controparte non sussistendone i presupposti;
-di aver percepito solo per un limitato lasso temporale il reddito di cittadinanza, cessato dall'inizio del 2024, non avendo potuto reperire occupazione in quanto impegnato nell'assistenza dell'anziana madre gravemente malata, scomparsa nel 2019;
-di essere disoccupato, privo di reddito e in difficoltà economiche non riuscendo a causa dell'età e della mancanza di specifica specializzazione a reperire idonea occupazione, rendendosi disponibile a partecipare al mantenimento del figlio in misura congrua rispetto alla descritta situazione;
tanto premesso il resistente ha chiesto il rigetto della richiesta di affidamento esclusivo del figlio formulata dalla ricorrente, chiedendo la determinazione di un contributo economico a suo carico per il mantenimento del minore proporzionato alla reale situazione reddituale del resistente, considerando la sua attuale condizione di disoccupato;
con vittoria di spese. All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha dichiarato, di risiedere in Terni in immobile Ater con canone di euro 56 mensili, di essere disoccupata e di percepire € 620 mensili a titolo di reddito di inclusione oltre assegno unico per il figlio di €189, di non aver proprietà immobiliari né risparmi;
il resistente di risiedere in Rieti in immobile Ater con canone di € 10,00 mensili, di essere disoccupato, privo di redditi e di vivere con l'aiuto economico della attuale compagna, di non avere proprietà immobiliari né risparmi. All'esito dell'udienza preso atto della cessazione delle relazioni padre figlio da anni, e della mancata contribuitone del padre alle necessità economiche del figlio dal 2016, è stato disposto l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, determinando in € 200 il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo l'ascolto del minore.
Alla successiva udienza è stato disposto l'ascolto del minore che ha dichiarato: “Non vedo mio padre da due anni;
non ho avuto uno stretto rapporto, prima andavo a casa perché volevo conoscerlo di più ma c'era sempre qualcosa che mi fermava;
ci provavo ad aprirmi ma mi bloccavo, avevo dei blocchi, non avevo la confidenza piena;
con mia madre parlo di tutto, mi sfogo con lei e lei con me. Con un amico ho condiviso cose più profonde;
quando provavo a parlare poi scoppiavo a piangere. Sono separati da circa 8 anni. Quando vivevamo insieme non mi accompagnava mai a scuola o alla attività, lo faceva solo nonno materno;
i compiti li facevo sempre da solo, anche perché avevo dei problemi, i problemi in casa si ripercuotevano su di me. Per i compiti mi aiutava mamma, io non chiedevo, avevo paura per ciò che accadeva (alcune volte c'erano degli strattonamenti, minacce, una volta mia madre mi raccontò che PA la aveva strattonata e buttata sul letto, una volta invece da piccolo li ho divisi perché mio padre aveva preso mamma e la stava buttando sopra ai fornelli che erano spenti). Da grande voglio essere tutt'altro da mio padre, dare ciò che non ho ricevuto. Un'altra cosa che mi ha ferito è la cosa dell'altro figlio, ho visto sullo stato di WhatsApp che lui teneva in braccio questo bambino e gli ho chiesto chi fosse e lui mi ha detto che era suo figlio e sono caduto a pezzi e non capivo per quale motivo non me Per_2
l'ha detto prima. In futuro quando avrò acquisito le mie forze forse vorrò vederlo. Non sono mai andato dallo psicologo. Ho degli amici che mi sono stati accanto;
per il resto va tutto bene, ho amici con cui parlo di queste cose;
da grande mi piacerebbe fare il calciatore, sono attaccante. Gioco al campo maggio ma me ne andrò credo;
mi piacerebbe fare il programmatore per una agenzia, sceglierò informatica pro che mi permetterà di lavorare per società importanti. Esco con gli amici, tutto normale.”
Deve precisarsi che nel corso dell'interrogatorio libero il resistente ha dichiarato: “Non ho reddito, vivendo con il solo reddito di cittadinanza e ho cercato di aiutarlo su quello che mi chiedeva. Non ho mai versato un contributo mensile perché non avevo la possibilità economica per farlo. Ho cercato lavoro ma ho trovato soltanto lavori non in regola e senza contributi previdenziali. Ho provato a prendere qualche lavoro, ma non è andato a buon fine. Non vivo con la mia compagna che ha una sua abitazione. Alla mia compagna è nato un bambino che non è stato da me riconosciuto perché non sono sicuro della paternità. penso abbia visto qualche storia sullo “stato” dei social e ha pensato che quello R_ fosse mio figlio, non ho avuto la possibilità di spiegargli la situazione perché mi ha subito bloccato sul cellulare. Non capisco il motivo per il quale si è allontanato da me e R_ quindi vorrei che venisse ascoltato per capire le ragioni del suo allontanamento. Penso che sia stata la madre a mettere il ragazzo “contro” di me parlando male di me. Mio figlio fa il 3 superiore, so che frequenta il liceo scientifico;
non so come si chiama la scuola perché non sono di Terni;
non so come si chiama il professore/professoressa di italiano di mio figlio, proprio perché non ho rapporto;
non ho le chiavi di accesso del registro elettronico;
non sono mai andato ad un colloquio;
non so il nome degli amici di mio figlio. Non sono stato agevolato nel rapporto con lui. Sono andato a prenderlo a scuola solo quando era piccolo. In passato mi sono rivolto agli assistenti sociali perché avevo problemi a gestire il figlio con la ricorrente e non mi hanno seguito”. Il Collegio rileva che il figlio delle parti non ha mai frequentato il liceo scientifico, e che dalle dichiarazioni del resistente emerge il totale disinteresse del padre per la vita personale e scolastica del figlio.
All'esito dell'istruttoria la decisione è stata riservata al Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe all'esito del deposito delle note ex art. 473 bis.28, acquisite le conclusioni del Pubblico ministero, in data 20 maggio 2025 che ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori in atto.
Dato atto che in data 16.3.2025 il figlio delle parti è divenuto maggiorenne nessuna statuizione deve essere adottata con riferimento alle modalità di affidamento del ragazzo.
Ai soli fini della determinazione del contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, deve prendersi atto della totale cessazione di ogni relazione tra il resistente ed il ragazzo, con conseguente onere per il mantenimento ordinario dello stesso totalmente a carico della madre.
Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente ha dichiarato di percepire reddito di inclusione per € 620 mensili, oltre a circa
€ 189 mensili a titolo di assegno unico per il figlio, risiede in immobile ATER con canone di locazione di circa € 60,00, provvede come detto in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio che ha interrotto le frequentazioni con il padre da anni.
Il resistente ha dichiarato di essere privo di redditi e di occupazione e di vivere con il contributo economico della nuova compagna, è gravato da canone di locazione della casa di abitazione, immobile ATER, per € 10,00 mensili.
In punto di diritto occorre precisare che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Il resistente non ha provato alcuna compromissione della capacità lavorativa, né ha provato specifiche difficoltà essendo rimasta pura allegazione l'affermazione di aver cercato lavoro non reperendolo, quanto alla necessità di accudimento dell'anziana madre deve essere evidenziato l'intervenuto decesso della stessa nel 2019.
Pertanto il Collegio ritiene equo confermare il contributo posto a carico del padre in sede di provvedimenti provvisori quantificato in € 200,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2024 (data della domanda) oltre rivalutazione annuale ISTAT, detratti gli importi eventualmente già corrisposti, importo determinato considerando le capacità reddituali delle parti come sopra indicate, le presumibili esigenze economiche del figlio, rapportate all'età, i tempi di permanenza presso i genitori.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico in considerazione della collocazione del figlio presso l'abitazione materna e della mancata partecipazione del padre alle necessità del figlio, dovrà essere riscosso interamente dalla ricorrente.
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, e sono da liquidare in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 30 maggio 2002 n.115, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente. Precisando che la rifusione, ex art. 133 DPR n. 115/2002, delle spese processuali va disposta a favore dell'Erario, considerando l'intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/2002, atteso che non diversamente argomentando la parte soccombente in caso di ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato si avvantaggerebbe della ammissione, scelta che si porrebbe in evidente violazione del principio di uguaglianza, rispetto alle altre parti soccombenti, mentre d'altro canto la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquidato al singolo difensore, della parte ammessa, compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del patrocinio nella sua globalità. (cfr. sul punto sentenza Corte Cost. n. 64 del 2024 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'articolo 133, comma 1, del Dpr n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-determina in 200,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di settembre 2024 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, detratti gli importi eventualmente corrisposti nelle more nel periodo indicato;
-dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto indicato in motivazione;
- autorizza la ricorrente a riscuotere l'assegno unico per il figlio al 100%;
- condanna al pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 Controparte_2
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.809,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1477/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. DE CP_1
NICOLA FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
DE SANCTIS ALESSANDRO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio delle parti.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito confermare i provvedimenti provvisori resi dalla Presidente delegata Dott.ssa Monica Velletti all'udienza del 18.12.2024 che si intendono in questa sede integralmente riportati e trascritti. Con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore dello Stato essendo stata la ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio o con compensazione degli stessi.”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, disporre quanto segue:
1. Accertare che in data 16 marzo 2025 il minore raggiungerà la Persona_1 maggiore età, con conseguente cessazione della responsabilità genitoriale e della materia del contendere, nonché l'automatica decadenza dei provvedimenti precedentemente pronunciati in materia di affidamento.
2. Rigettare la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento pari a € 350,00 mensili, in quanto priva di riscontro con la reale situazione economica di , Controparte_2 attualmente disoccupato e privo di patrimonio.
3. In subordine, nell'eventualità in cui venisse ritenuto comunque dovuto un contributo al mantenimento del figlio, rideterminarne l'importo in misura proporzionata alla reale capacità economica del resistente, tenuto conto della sua condizione di disoccupazione. Con ogni conseguente statuizione di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 18.9.2024, premettendo di aver CP_1 intrattenuto una stabile relazione con e che dalla relazione è nato il Controparte_2 figlio in data 16.3.2007, ha chiesto l'adozione di provvedimenti relativi R_ all'affidamento e mantenimento del figlio. La ricorrente ha esposto:
- di aver avuto una relazione sentimentale dall'anno 2002 con il resistente e che da tale relazione è nato, in data 16/03/2007, a Narni (TR) il minore;
Persona_1
-che nel mese di Giugno del 2015 le parti iniziavano la convivenza in un'abitazione popolare locata a cura e spese della ricorrente;
-che in conseguenza di condotte aggressive e violente del resistente (con denuncia per maltrattamenti successivamente archiviata non essendo emerso il requisito della abitualità richiesto invece per questa ipotesi di reato), la convivenza si interrompeva nell'anno 2016;
- che il resistente dall'agosto del 2016, si rendeva di fatto irreperibile, comunicando per messaggio alla che nel mese di settembre dello stesso anno sarebbe partito per la CP_1
Spagna per cercare lavoro;
- che lo faceva ritorno in Italia, andando a risiedere in Rieti presso la casa della CP_2 madre (attualmente deceduta), riprendendo a vedere il figlio ma saltuariamente e senza nessuna regolarità;
- che il resistente non avrebbe mai partecipato, neppure in minima parte al mantenimento del figlio ne' ad alcuna spesa per il minore, con conseguente onere totalmente a carico della ricorrente per l'accudimento e il mantenimento del figlio;
- che la ricorrente non avrebbe mai richiesto alcun contributo economico al resistente per facilitare i rapporti padre-figlio che seppur non regolari e saltuari comunque avvenivano rendendo felice il minore;
- che nel mese di Gennaio 2023 il padre interrompeva le visite al figlio e nel mese di Febbraio 2024 il minore apprendeva casualmente dalla visione di un'immagine sullo stato whats app del padre che quest'ultimo era diventato nuovamente e da poco padre, notizia che gettava in uno stato di forte prostrazione e turbamento il minore;
- che appresa tale notizia il minore, prossimo al raggiungimento della maggiore età decideva di interrompere ogni relazione con il padre;
- che quanto alla situazione patrimoniale e reddituale la ricorrente disoccupata ha provveduto alle esigenze die figlio percependo il reddito di cittadinanza e l'assegno unico del figlio, oltre ad essere sostenuta dai propri genitori, risiedendo con il minore in abitazione popolare, con canone di locazione di € 58,00/ mese oltre € 20,00/mese di condominio;
- che il resistente sarebbe titolare di partita IVA avendo svolto lavori come carpentiere edile;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore a sé, proponendo libertà di frequentazioni padre figlio, in considerazione della prossima maggiore età del ragazzo, con richiesta di porre a carico del resistente contributo mensile per il mantenimento del figlio di € 350,00/mese da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con la rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di codesto Tribunale, con assegno unico al 100% a favore della ricorrente;
con vittoria di spese.
Si è costituito contestando quanto allegato dalla controparte, ed Controparte_2 esponendo:
-di non aver mai posto in essere condotte violente o lesive nei confronti della CP_1 evidenziando l'emissione di provvedimento di archiviazione per l'unico episodio denunciato dalla ricorrente;
-di non essersi mai reso irreperibile, precisando di aver trasferito per un periodo nel 2016 la propria residenza all'estero alla ricerca di occupazione, mantenendo sempre contatti con il figlio tramite comunicazioni telefoniche e messaggi:
-di essere disoccupato e di avere nei limiti nelle proprie possibilità economiche, avendo comunque partecipato al mantenimento del figlio, anche con forniture dirette di beni;
-di opporsi alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio formulata dalla controparte non sussistendone i presupposti;
-di aver percepito solo per un limitato lasso temporale il reddito di cittadinanza, cessato dall'inizio del 2024, non avendo potuto reperire occupazione in quanto impegnato nell'assistenza dell'anziana madre gravemente malata, scomparsa nel 2019;
-di essere disoccupato, privo di reddito e in difficoltà economiche non riuscendo a causa dell'età e della mancanza di specifica specializzazione a reperire idonea occupazione, rendendosi disponibile a partecipare al mantenimento del figlio in misura congrua rispetto alla descritta situazione;
tanto premesso il resistente ha chiesto il rigetto della richiesta di affidamento esclusivo del figlio formulata dalla ricorrente, chiedendo la determinazione di un contributo economico a suo carico per il mantenimento del minore proporzionato alla reale situazione reddituale del resistente, considerando la sua attuale condizione di disoccupato;
con vittoria di spese. All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha dichiarato, di risiedere in Terni in immobile Ater con canone di euro 56 mensili, di essere disoccupata e di percepire € 620 mensili a titolo di reddito di inclusione oltre assegno unico per il figlio di €189, di non aver proprietà immobiliari né risparmi;
il resistente di risiedere in Rieti in immobile Ater con canone di € 10,00 mensili, di essere disoccupato, privo di redditi e di vivere con l'aiuto economico della attuale compagna, di non avere proprietà immobiliari né risparmi. All'esito dell'udienza preso atto della cessazione delle relazioni padre figlio da anni, e della mancata contribuitone del padre alle necessità economiche del figlio dal 2016, è stato disposto l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, determinando in € 200 il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo l'ascolto del minore.
Alla successiva udienza è stato disposto l'ascolto del minore che ha dichiarato: “Non vedo mio padre da due anni;
non ho avuto uno stretto rapporto, prima andavo a casa perché volevo conoscerlo di più ma c'era sempre qualcosa che mi fermava;
ci provavo ad aprirmi ma mi bloccavo, avevo dei blocchi, non avevo la confidenza piena;
con mia madre parlo di tutto, mi sfogo con lei e lei con me. Con un amico ho condiviso cose più profonde;
quando provavo a parlare poi scoppiavo a piangere. Sono separati da circa 8 anni. Quando vivevamo insieme non mi accompagnava mai a scuola o alla attività, lo faceva solo nonno materno;
i compiti li facevo sempre da solo, anche perché avevo dei problemi, i problemi in casa si ripercuotevano su di me. Per i compiti mi aiutava mamma, io non chiedevo, avevo paura per ciò che accadeva (alcune volte c'erano degli strattonamenti, minacce, una volta mia madre mi raccontò che PA la aveva strattonata e buttata sul letto, una volta invece da piccolo li ho divisi perché mio padre aveva preso mamma e la stava buttando sopra ai fornelli che erano spenti). Da grande voglio essere tutt'altro da mio padre, dare ciò che non ho ricevuto. Un'altra cosa che mi ha ferito è la cosa dell'altro figlio, ho visto sullo stato di WhatsApp che lui teneva in braccio questo bambino e gli ho chiesto chi fosse e lui mi ha detto che era suo figlio e sono caduto a pezzi e non capivo per quale motivo non me Per_2
l'ha detto prima. In futuro quando avrò acquisito le mie forze forse vorrò vederlo. Non sono mai andato dallo psicologo. Ho degli amici che mi sono stati accanto;
per il resto va tutto bene, ho amici con cui parlo di queste cose;
da grande mi piacerebbe fare il calciatore, sono attaccante. Gioco al campo maggio ma me ne andrò credo;
mi piacerebbe fare il programmatore per una agenzia, sceglierò informatica pro che mi permetterà di lavorare per società importanti. Esco con gli amici, tutto normale.”
Deve precisarsi che nel corso dell'interrogatorio libero il resistente ha dichiarato: “Non ho reddito, vivendo con il solo reddito di cittadinanza e ho cercato di aiutarlo su quello che mi chiedeva. Non ho mai versato un contributo mensile perché non avevo la possibilità economica per farlo. Ho cercato lavoro ma ho trovato soltanto lavori non in regola e senza contributi previdenziali. Ho provato a prendere qualche lavoro, ma non è andato a buon fine. Non vivo con la mia compagna che ha una sua abitazione. Alla mia compagna è nato un bambino che non è stato da me riconosciuto perché non sono sicuro della paternità. penso abbia visto qualche storia sullo “stato” dei social e ha pensato che quello R_ fosse mio figlio, non ho avuto la possibilità di spiegargli la situazione perché mi ha subito bloccato sul cellulare. Non capisco il motivo per il quale si è allontanato da me e R_ quindi vorrei che venisse ascoltato per capire le ragioni del suo allontanamento. Penso che sia stata la madre a mettere il ragazzo “contro” di me parlando male di me. Mio figlio fa il 3 superiore, so che frequenta il liceo scientifico;
non so come si chiama la scuola perché non sono di Terni;
non so come si chiama il professore/professoressa di italiano di mio figlio, proprio perché non ho rapporto;
non ho le chiavi di accesso del registro elettronico;
non sono mai andato ad un colloquio;
non so il nome degli amici di mio figlio. Non sono stato agevolato nel rapporto con lui. Sono andato a prenderlo a scuola solo quando era piccolo. In passato mi sono rivolto agli assistenti sociali perché avevo problemi a gestire il figlio con la ricorrente e non mi hanno seguito”. Il Collegio rileva che il figlio delle parti non ha mai frequentato il liceo scientifico, e che dalle dichiarazioni del resistente emerge il totale disinteresse del padre per la vita personale e scolastica del figlio.
All'esito dell'istruttoria la decisione è stata riservata al Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe all'esito del deposito delle note ex art. 473 bis.28, acquisite le conclusioni del Pubblico ministero, in data 20 maggio 2025 che ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori in atto.
Dato atto che in data 16.3.2025 il figlio delle parti è divenuto maggiorenne nessuna statuizione deve essere adottata con riferimento alle modalità di affidamento del ragazzo.
Ai soli fini della determinazione del contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, deve prendersi atto della totale cessazione di ogni relazione tra il resistente ed il ragazzo, con conseguente onere per il mantenimento ordinario dello stesso totalmente a carico della madre.
Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente ha dichiarato di percepire reddito di inclusione per € 620 mensili, oltre a circa
€ 189 mensili a titolo di assegno unico per il figlio, risiede in immobile ATER con canone di locazione di circa € 60,00, provvede come detto in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio che ha interrotto le frequentazioni con il padre da anni.
Il resistente ha dichiarato di essere privo di redditi e di occupazione e di vivere con il contributo economico della nuova compagna, è gravato da canone di locazione della casa di abitazione, immobile ATER, per € 10,00 mensili.
In punto di diritto occorre precisare che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Il resistente non ha provato alcuna compromissione della capacità lavorativa, né ha provato specifiche difficoltà essendo rimasta pura allegazione l'affermazione di aver cercato lavoro non reperendolo, quanto alla necessità di accudimento dell'anziana madre deve essere evidenziato l'intervenuto decesso della stessa nel 2019.
Pertanto il Collegio ritiene equo confermare il contributo posto a carico del padre in sede di provvedimenti provvisori quantificato in € 200,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2024 (data della domanda) oltre rivalutazione annuale ISTAT, detratti gli importi eventualmente già corrisposti, importo determinato considerando le capacità reddituali delle parti come sopra indicate, le presumibili esigenze economiche del figlio, rapportate all'età, i tempi di permanenza presso i genitori.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico in considerazione della collocazione del figlio presso l'abitazione materna e della mancata partecipazione del padre alle necessità del figlio, dovrà essere riscosso interamente dalla ricorrente.
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, e sono da liquidare in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 30 maggio 2002 n.115, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente. Precisando che la rifusione, ex art. 133 DPR n. 115/2002, delle spese processuali va disposta a favore dell'Erario, considerando l'intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/2002, atteso che non diversamente argomentando la parte soccombente in caso di ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato si avvantaggerebbe della ammissione, scelta che si porrebbe in evidente violazione del principio di uguaglianza, rispetto alle altre parti soccombenti, mentre d'altro canto la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquidato al singolo difensore, della parte ammessa, compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del patrocinio nella sua globalità. (cfr. sul punto sentenza Corte Cost. n. 64 del 2024 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'articolo 133, comma 1, del Dpr n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-determina in 200,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di settembre 2024 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, detratti gli importi eventualmente corrisposti nelle more nel periodo indicato;
-dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto indicato in motivazione;
- autorizza la ricorrente a riscuotere l'assegno unico per il figlio al 100%;
- condanna al pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 Controparte_2
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.809,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti