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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5404/2019 di R.G. avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare.
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Annunziata, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore p.t., dott. , rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. Raffaele Boccia, in virtù di delibera assembleare in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliato come in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, il , Controparte_1
chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 06.03.2019, approvata in assenza di regolare convocazione, nonché per violazione dei diritti individuali dei condomini.
L'attrice deduceva di essere proprietaria di un box auto ubicato all'interno del Condominio “Via XX Settembre”, sito al civico n.36, pur abitando in un altro fabbricato sito in S. Giuseppe Vesuviano, alla via
XX Settembre n.14.
Nel corso dell'assemblea condominiale del 06.03.2019, era stato stabilito quanto segue: “si invita l'amministratore ad inviare missiva ai soli proprietari dei box auto affinché utilizzino solo il passo carrabile per uscire e sostituire il cilindro
della chiave del cancello di Via XX Settembre e dare la chiave solo ai condomini che abitano nel fabbricato e hanno diritto”. Secondo quanto dedotto da parte attrice, in data 07.03.2019,
l'amministratore aveva inviato una raccomandata con cui aveva invitato l'attrice a “entrare e uscire dai vostri box auto utilizzando solo ed esclusivamente la
rampa di accesso ai box auto lato via Scudieri”.
L'attrice deduceva di aver impugnato immediatamente tale delibera mediante la raccomandata a/r del 21.03.2019, con cui aveva eccepito la sussistenza del diritto di passaggio pedonale dal cancello di via XX
Settembre, n.36 e aveva intimato all'amministratore di non porre in esecuzione la suddetta delibera.
In punto di diritto, l'attrice deduceva che la questione di cui è causa non sarebbe stata discussa né messa ai voti, per quanto riferito da alcuni dei condomini presenti.
Inoltre, non vi sarebbe traccia nel verbale impugnato di tale discussione e della votazione. Di conseguenza, parte attrice sosteneva che la delibera per cui è causa risulterebbe affetta da inesistenza/nullità.
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva, Controparte_3
in via preliminare, il difetto di interesse ad agire per inesistenza della delibera e l'inammissibilità della domanda.
In via subordinata, il eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione, perché tardiva e, in via ulteriormente subordinata, eccepiva la decadenza dalla facoltà di impugnazione per violazione dell'art. 1137 c.c., con seguente inammissibilità dell'azione.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dall'attrice deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Nel caso di specie, invero, l'attrice agisce in giudizio per ottenere l'annullamento di una delibera assembleare che, tuttavia, non è mai stata adottata, con riguardo alla fattispecie prospettata dalla sig.ra Pt_1
[...]
Invero, con la delibera depositata in atti (cfr. prod. attrice), il CP_1
non ha disposto alcunché con riguardo all'utilizzo del passo carrabile da parte dei proprietari dei box.
La questione emerge esclusivamente dalla lettura del verbale, ove è
scritto: “si invita l'amministratore ad inviare missiva ai soli proprietari dei box auto affinché utilizzino solo il passo carrabile per uscire e sostituire il cilindro della chiave
del cancello di Via XX Settembre e dare la chiave solo ai condomini che abitano nel fabbricato e hanno diritto”.
Tale invito non ha avuto alcun seguito durante l'assemblea predetta, in quanto la questione non è stata messa ai voti, né è stata oggetto di delibera specifica. Per questo motivo, non può dirsi formata la volontà del sul CP_1
punto e la delibera non può essere suscettibile di impugnazione con riguardo a una questione su cui nulla è stato disposto (cfr. Tribunale di
Rovigo, sentenza n. 602 del 10 luglio 2023).
Come stabilito dalla Corte di cassazione, invero, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, ex art. 100 c.p.c., “richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un
risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti
futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cass. civ., ord. 21 ottobre 2021, n.
29474; cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051;
Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
Nel caso di specie, non esiste alcuna deliberazione assembleare suscettibile di annullamento con riguardo all'utilizzo del passo carrabile da parte dell'attrice, di conseguenza la parte non può ottenere alcun risultato utile agendo nel presente giudizio.
Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire. Le spese di lite possono ritenersi giustamente compensate in ragione della decisione in rito, dell'assenza di attività istruttoria e del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5404/2019, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda formulata dall'attrice;
spese compensate.
Così deciso in Nola, lì 27.06.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5404/2019 di R.G. avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare.
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Annunziata, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore p.t., dott. , rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. Raffaele Boccia, in virtù di delibera assembleare in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliato come in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, il , Controparte_1
chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 06.03.2019, approvata in assenza di regolare convocazione, nonché per violazione dei diritti individuali dei condomini.
L'attrice deduceva di essere proprietaria di un box auto ubicato all'interno del Condominio “Via XX Settembre”, sito al civico n.36, pur abitando in un altro fabbricato sito in S. Giuseppe Vesuviano, alla via
XX Settembre n.14.
Nel corso dell'assemblea condominiale del 06.03.2019, era stato stabilito quanto segue: “si invita l'amministratore ad inviare missiva ai soli proprietari dei box auto affinché utilizzino solo il passo carrabile per uscire e sostituire il cilindro
della chiave del cancello di Via XX Settembre e dare la chiave solo ai condomini che abitano nel fabbricato e hanno diritto”. Secondo quanto dedotto da parte attrice, in data 07.03.2019,
l'amministratore aveva inviato una raccomandata con cui aveva invitato l'attrice a “entrare e uscire dai vostri box auto utilizzando solo ed esclusivamente la
rampa di accesso ai box auto lato via Scudieri”.
L'attrice deduceva di aver impugnato immediatamente tale delibera mediante la raccomandata a/r del 21.03.2019, con cui aveva eccepito la sussistenza del diritto di passaggio pedonale dal cancello di via XX
Settembre, n.36 e aveva intimato all'amministratore di non porre in esecuzione la suddetta delibera.
In punto di diritto, l'attrice deduceva che la questione di cui è causa non sarebbe stata discussa né messa ai voti, per quanto riferito da alcuni dei condomini presenti.
Inoltre, non vi sarebbe traccia nel verbale impugnato di tale discussione e della votazione. Di conseguenza, parte attrice sosteneva che la delibera per cui è causa risulterebbe affetta da inesistenza/nullità.
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva, Controparte_3
in via preliminare, il difetto di interesse ad agire per inesistenza della delibera e l'inammissibilità della domanda.
In via subordinata, il eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione, perché tardiva e, in via ulteriormente subordinata, eccepiva la decadenza dalla facoltà di impugnazione per violazione dell'art. 1137 c.c., con seguente inammissibilità dell'azione.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dall'attrice deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Nel caso di specie, invero, l'attrice agisce in giudizio per ottenere l'annullamento di una delibera assembleare che, tuttavia, non è mai stata adottata, con riguardo alla fattispecie prospettata dalla sig.ra Pt_1
[...]
Invero, con la delibera depositata in atti (cfr. prod. attrice), il CP_1
non ha disposto alcunché con riguardo all'utilizzo del passo carrabile da parte dei proprietari dei box.
La questione emerge esclusivamente dalla lettura del verbale, ove è
scritto: “si invita l'amministratore ad inviare missiva ai soli proprietari dei box auto affinché utilizzino solo il passo carrabile per uscire e sostituire il cilindro della chiave
del cancello di Via XX Settembre e dare la chiave solo ai condomini che abitano nel fabbricato e hanno diritto”.
Tale invito non ha avuto alcun seguito durante l'assemblea predetta, in quanto la questione non è stata messa ai voti, né è stata oggetto di delibera specifica. Per questo motivo, non può dirsi formata la volontà del sul CP_1
punto e la delibera non può essere suscettibile di impugnazione con riguardo a una questione su cui nulla è stato disposto (cfr. Tribunale di
Rovigo, sentenza n. 602 del 10 luglio 2023).
Come stabilito dalla Corte di cassazione, invero, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, ex art. 100 c.p.c., “richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un
risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti
futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cass. civ., ord. 21 ottobre 2021, n.
29474; cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051;
Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
Nel caso di specie, non esiste alcuna deliberazione assembleare suscettibile di annullamento con riguardo all'utilizzo del passo carrabile da parte dell'attrice, di conseguenza la parte non può ottenere alcun risultato utile agendo nel presente giudizio.
Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire. Le spese di lite possono ritenersi giustamente compensate in ragione della decisione in rito, dell'assenza di attività istruttoria e del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5404/2019, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda formulata dall'attrice;
spese compensate.
Così deciso in Nola, lì 27.06.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura