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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. 1190/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1190 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2025, resa tra:
, nato a [...] il giorno 11/11/1971, ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. Emanuele Foddis, presso il cui studio in Monserrato, via 31 Marzo 1943 n. 26, ha eletto domicilio Parte attrice Contro
con sede legale in Cagliari, nella via Monte Sabotino n. 17, Controparte_1
C.f./P.iva , in persona della Dr.ssa , nata a Cagliari in [...] 19 P.IVA_1 CP_2 novembre 1972, C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. David Loi C.F._2
JT, presso il cui studio in Cagliari, nella via Goffredo Mameli n. 135, ha eletto domicilio e che la rappresenta e difende in forza di procura speciale prodotta nel fascicolo telematico Parte convenuta MOTIVI DELLA DECISIONE
dopo avere premesso di essere stato dipendente della società convenuta dal Parte_1
7/6/2023 al 29/10/2024, con la qualifica di operaio/escavatorista, ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla stessa con lettera raccomandata del 29/10/2024 per giusta causa, segnatamente per i fatti addebitatigli con lettera del 25/10/2024 per aver provveduto, in data 24/10/2024, a rabboccare i serbatoi dell'olio di due mezzi meccanici adoperando un olio non idoneo, e aver danneggiato una grondaia di un'abitazione privata mentre era intento nella conduzione di un pagina 1 di 4 mezzo aziendale. Denunciando l'illegittimità del licenziamento, l'attore ha quindi concluso nei seguenti termini: Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del licenziamento intimato in data 29/10/2024 dalla società in quanto riconducibile a casi di nullità espressamente Controparte_1 previsti dalla legge.
2) Per l'effetto condannare la società alla reintegrazione del Controparte_1 lavoratore, da sostituirsi con la corresponsione al ricorrente dell'indennità sostitutiva dall'art. 2 comma 3° d.lgs. n. 23/2015, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura indicata al comma 2° dello stesso articolo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via di subordine
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 29/10/2024 dalla società ed annullarlo per insussistenza del fatto materiale contestato Controparte_1 al lavoratore, direttamente dimostrata in giudizio.
4) Per l'effetto condannare la società alla reintegrazione del Controparte_1 lavoratore, da sostituirsi con la corresponsione al ricorrente dell'indennità sostitutiva dall'art. 2 comma 3° d.lgs. n. 23/2015, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura indicata dall'art. 3 comma 2° D. Lgs. 23/2015, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via di ulteriore subordine
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 29/10/2024 dalla società per insussistenza di giusta causa. Controparte_1
6) Per l'effetto condannare la società alla corresponsione al Controparte_1 ricorrente dell'indennità prevista dall'art. 3 comma 1° d.lgs. n. 23/2015, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via di estremo subordine
7) Accertare e dichiarare i vizi formali del licenziamento intimato in data 29/10/2024 dalla società Controparte_1
8) Per l'effetto condannare la società alla corresponsione al Controparte_1 ricorrente dell'indennità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 23/2015, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. La società convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande, concludendo nei seguenti termini:
- In via principale: rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande proposte dal Sig.
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare la piena Pt_1 legittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 29.10.2024 accertando la responsabilità del Sig. per i fatti di cui in narrativa. Parte_1
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del recesso e condannare la società resistente al pagamento della sola indennità risarcitoria prevista dall'art. 3, comma 1, o dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015, nella misura minima di legge, escludendo qualsiasi tutela reintegratoria. Inoltre, sulla base della premessa che la condotta gravemente negligente e colposa imputata all'attore, sostanziatasi nella violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., le avrebbe cagionato un danno grave, diretto e immediato, quantificato in misura approssimativa in pagina 2 di 4 €.39.757,63 quanto alla spesa sostenuta per la riparazione del mezzo, e in misura ancora da quantificare, quanto al pregiudizio per la mancata o ridotta produzione della squadra aziendale a causa del mancato utilizzo del mezzo meccanico per tutto il periodo necessario alla riparazione dello stesso, la società convenuta ha preannunciato di volere azionare un separato giudizio per ottenere nei confronti dell'attore il risarcimento dei danni anzidetti.
*** Nel corso della prima udienza, dopo approfondita trattazione della causa, le parti sono addivenute ad un accordo conciliativo sfociato nella rinuncia ad opera di entrambe alle domande e pretese tutte inerenti il rapporto di lavoro tra loro intercorso, non solo, quindi, quelle oggetto del presente processo, ma anche quelle che, attenendo comunque al loro rapporto di lavoro, potrebbero o avrebbero potuto essere azionate e fatte valere successivamente. Per tale ragione, al tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). In ordine alla specifica fattispecie della rinuncia all'azione o alla domanda, la Cassazione ha precisato che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004). Pertanto, le spese del giudizio devono essere compensate integralmente, avendo le parti rinunciato reciprocamente a tutte le loro pretese, anche eventuali e future, comprese quelle per pagina 3 di 4 cui parte convenuta in comparsa di risposta si è riservata di agire con l'introduzione di un separato giudizio.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine a tutte le controversie, presenti e future, comunque inerenti al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Cagliari, 26.11.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1190 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2025, resa tra:
, nato a [...] il giorno 11/11/1971, ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. Emanuele Foddis, presso il cui studio in Monserrato, via 31 Marzo 1943 n. 26, ha eletto domicilio Parte attrice Contro
con sede legale in Cagliari, nella via Monte Sabotino n. 17, Controparte_1
C.f./P.iva , in persona della Dr.ssa , nata a Cagliari in [...] 19 P.IVA_1 CP_2 novembre 1972, C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. David Loi C.F._2
JT, presso il cui studio in Cagliari, nella via Goffredo Mameli n. 135, ha eletto domicilio e che la rappresenta e difende in forza di procura speciale prodotta nel fascicolo telematico Parte convenuta MOTIVI DELLA DECISIONE
dopo avere premesso di essere stato dipendente della società convenuta dal Parte_1
7/6/2023 al 29/10/2024, con la qualifica di operaio/escavatorista, ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla stessa con lettera raccomandata del 29/10/2024 per giusta causa, segnatamente per i fatti addebitatigli con lettera del 25/10/2024 per aver provveduto, in data 24/10/2024, a rabboccare i serbatoi dell'olio di due mezzi meccanici adoperando un olio non idoneo, e aver danneggiato una grondaia di un'abitazione privata mentre era intento nella conduzione di un pagina 1 di 4 mezzo aziendale. Denunciando l'illegittimità del licenziamento, l'attore ha quindi concluso nei seguenti termini: Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del licenziamento intimato in data 29/10/2024 dalla società in quanto riconducibile a casi di nullità espressamente Controparte_1 previsti dalla legge.
2) Per l'effetto condannare la società alla reintegrazione del Controparte_1 lavoratore, da sostituirsi con la corresponsione al ricorrente dell'indennità sostitutiva dall'art. 2 comma 3° d.lgs. n. 23/2015, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura indicata al comma 2° dello stesso articolo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via di subordine
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 29/10/2024 dalla società ed annullarlo per insussistenza del fatto materiale contestato Controparte_1 al lavoratore, direttamente dimostrata in giudizio.
4) Per l'effetto condannare la società alla reintegrazione del Controparte_1 lavoratore, da sostituirsi con la corresponsione al ricorrente dell'indennità sostitutiva dall'art. 2 comma 3° d.lgs. n. 23/2015, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura indicata dall'art. 3 comma 2° D. Lgs. 23/2015, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via di ulteriore subordine
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 29/10/2024 dalla società per insussistenza di giusta causa. Controparte_1
6) Per l'effetto condannare la società alla corresponsione al Controparte_1 ricorrente dell'indennità prevista dall'art. 3 comma 1° d.lgs. n. 23/2015, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via di estremo subordine
7) Accertare e dichiarare i vizi formali del licenziamento intimato in data 29/10/2024 dalla società Controparte_1
8) Per l'effetto condannare la società alla corresponsione al Controparte_1 ricorrente dell'indennità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 23/2015, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. La società convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande, concludendo nei seguenti termini:
- In via principale: rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande proposte dal Sig.
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare la piena Pt_1 legittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 29.10.2024 accertando la responsabilità del Sig. per i fatti di cui in narrativa. Parte_1
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del recesso e condannare la società resistente al pagamento della sola indennità risarcitoria prevista dall'art. 3, comma 1, o dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015, nella misura minima di legge, escludendo qualsiasi tutela reintegratoria. Inoltre, sulla base della premessa che la condotta gravemente negligente e colposa imputata all'attore, sostanziatasi nella violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., le avrebbe cagionato un danno grave, diretto e immediato, quantificato in misura approssimativa in pagina 2 di 4 €.39.757,63 quanto alla spesa sostenuta per la riparazione del mezzo, e in misura ancora da quantificare, quanto al pregiudizio per la mancata o ridotta produzione della squadra aziendale a causa del mancato utilizzo del mezzo meccanico per tutto il periodo necessario alla riparazione dello stesso, la società convenuta ha preannunciato di volere azionare un separato giudizio per ottenere nei confronti dell'attore il risarcimento dei danni anzidetti.
*** Nel corso della prima udienza, dopo approfondita trattazione della causa, le parti sono addivenute ad un accordo conciliativo sfociato nella rinuncia ad opera di entrambe alle domande e pretese tutte inerenti il rapporto di lavoro tra loro intercorso, non solo, quindi, quelle oggetto del presente processo, ma anche quelle che, attenendo comunque al loro rapporto di lavoro, potrebbero o avrebbero potuto essere azionate e fatte valere successivamente. Per tale ragione, al tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). In ordine alla specifica fattispecie della rinuncia all'azione o alla domanda, la Cassazione ha precisato che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004). Pertanto, le spese del giudizio devono essere compensate integralmente, avendo le parti rinunciato reciprocamente a tutte le loro pretese, anche eventuali e future, comprese quelle per pagina 3 di 4 cui parte convenuta in comparsa di risposta si è riservata di agire con l'introduzione di un separato giudizio.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine a tutte le controversie, presenti e future, comunque inerenti al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Cagliari, 26.11.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu
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