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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19888/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19888 del ruolo generale dell'anno 2017 vertente tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
attori, con l'avv. Enrica Vella
e
Controparte_1
convenuta, con gli avv.ti Vittorio Gelpi e Controparte_2 Controparte_3
e
Controparte_4 convenuta, con l'avv.to Nazzareno Rubino
e
, CP Persona_1 terzi chiamati, con l'avv.to Giovanni Giannicco
e
Controparte_6
pagina 1 di 23 terzo chiamato, contumace e
Controparte_7 terza chiamata, con l'avv.to Cristiano Perlasca
e
Controparte_8
terza chiamata, con l'avv.to Giacomo Massini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 5.12.2024 e perciò, per parte attrice come da prima memoria istruttoria;
per la convenuta
[...]
, come da comparsa di costituzione e risposta;
per la convenuta Controparte_9 [...]
e per la terza chiamata come da rispettivi Controparte_1 Controparte_7
fogli depositati telematicamente;
per i terzi chiamati e come da CP Persona_1
comparsa conclusionale già depositata;
per la terza chiamata come da Controparte_8
foglio depositato telematicamente e comparsa di costituzione a seguito di riassunzione.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2017, la coniuge e i figli Parte_5 [...]
, , e – in proprio e quali eredi del defunto Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– hanno convenuto in giudizio (allora in bonis e, d'ora in avanti, Persona_2 Controparte_4
per brevità, e (da ora, , per ottenerne la _4 Controparte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della morte di , derivante Persona_2
della responsabilità medico-sanitaria di entrambe le strutture sanitarie.
Gli attori hanno esposto, in sintesi, che: i) in data 30.1.2013 si era sottoposto a un Persona_2
intervento cardiochirurgico di sostituzione della valvola mitralica presso in Catanzaro;
ii) nel _4 corso dell'intervento si era verificata “la resezione dell'arteria mammaria di destra, con l'insorgenza di complicanze derivanti dal prolungamento della durata dell'intervento e dell'anestesia […], nonché
pagina 2 di 23 da disturbi neurologici, il cui trattamento determinò un prolungamento dei tempi di degenza […]”; iii)
l'inerzia nel trattamento mediante terapia antibiotica della “infezione intra-ospedaliera, causata da
PH EU” insorta durante il ricovero presso la casa di cura calabrese aveva provocato uno shock settico, che aveva causato “un'ulteriore compromissione delle condizioni cliniche del paziente, rendendolo facile preda di ulteriori infezioni (Escherichia Coli, PH Epidermidis resistente alla meticillina) il cui trattamento richiese la somministrazione in dosi massicce di terapia antibiotica”; iv) il paziente era stato successivamente trasferito presso Istituti per la CP_1
riabilitazione neurologica;
v) il personale dell'istituto bresciano, sottovalutando i fattori di rischio, aveva omesso di adottare “idonee misure atte a prevenire l'insorgenza di ulteriori infezioni nosocomiali
[…] che, infatti, puntualmente, si verificarono nel corso della degenza ad opera di germi diversi
(Escherichia Coli, PH Epidermidis resistente alla meticillina, Stphylococcus EU)”; vi) nonostante le indagini sierologiche evidenziassero “la presenza di infezione da RI IL” con la segnalazione '… Codice rosso;
attivare protocollo di isolamento, precauzioni standard, da contatto e sorveglianza'”, aveva omesso la “adozione di specifiche misure, pur Controparte_1 raccomandate, ai fini di un efficace trattamento e controllo della suddetta infezione […] anche quando si verificò recidiva dell'infezione causata dal suddetto bacillo e complicata da colite psuedomembranosa e shock settico”, che compromise “in maniera irreversibile le condizioni cliniche del paziente, il quale […] venne trasferito presso il Reparto di terapia Intensiva dove, nella medesima giornata, si verificò l'exitus”.
Tanto premesso, gli attori hanno concluso perché il tribunale, accertata la responsabilità concorrente di entrambi gli istituti convenuti in giudizio per la morte del familiare (anche per “l'omessa e/o incompleta informazione e, comunque, la mancata acquisizione di un valido consenso informato circa i trattamenti sanitari effettuati”), volesse condannare “i convenuti, in solido, ovvero in via alternativa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli istanti, per le ragioni e causali sopra esposte”, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, _4
delle quali ha chiesto il rigetto.
pagina 3 di 23 In via subordinata ha chiesto la riduzione del quantum della domanda attorea e formulato istanza di chiamata dei “medici che hanno effettuato l'intervento di sostituzione valvolare sul paziente e Per_2
cioè il Dr. , il Dott. (i chirurghi operatori) e il Dott. CP Persona_1 [...]
(l'anestesista che ha partecipato all'intervento nonché Responsabile della Terapia CP_6
Intensiva)”, da ritenersi esclusivi responsabili dell'accaduto.
Ha altresì formulato istanza di chiamata della propria compagnia assicurativa Controparte_7
(da ora , invocando, fra l'altro, la condanna di quest'ultima “al pagamento diretto nei
[...] CP_7
confronti degli aventi diritto di tutte le somme gravanti sulla Casa di Cura per sorte capitale, interessi legali, spese e competenze del procedimento”.
Disposto dal g.i. il differimento dell'udienza e notificati gli atti di chiamata si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati , e che hanno chiesto, in principalità, il rigetto delle CP Per_1 CP_7
domande.
L e il hanno anche formulato istanze di chiamata delle rispettive compagnie CP Per_1
assicurative ( da ora , e da ora . CP_10 CP_10 Controparte_8 CP_8
Il nonostante la rituale notificazione, è rimasto contumace. CP_6
Disposto dal g.i. l'ulteriore differimento dell'udienza e notificati gli atti di chiamata si sono costituiti in giudizio anche , che ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata, e che ha concluso CP_10 CP_8
per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Il tribunale, con sentenza n. 2737 ord. in data 10.10.2019, ha dichiarato, previa separazione della relativa causa, la “la nullità della domanda formulata da nei confronti di CP [...]
, condannando l' alla rifusione delle spese. Controparte_11 CP
Con la prima memoria istruttoria gli attori hanno esteso le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. medico-legale.
pagina 4 di 23 Il processo, interrotto a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di _4
(ordinanza in data 7.3.2024), è stato riassunto dagli attori con ricorso depositato in data 11.4.2024.
Si sono nuovamente costituiti in giudizio i convenuti e i terzi chiamati già costituiti nella fase anteriore
(esclusa ); si è anche costituita in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale di CP_10 _4
che ha eccepito preliminarmente la inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attrici;
ha contestato la fondatezza nel merito di dette domande e concluso per il rigetto delle stesse.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe (il legale di parte attrice ha precisato in tale udienza “che gli attori non intendono coltivare la domanda di accertamento e di condanna nei confronti della società assoggettata a LG, ferme le domande nei confronti degli altri convenuti, in posizione di coobbligazione solidale e perciò scindibile”).
2. Riepilogo dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
I fatti effettivamente rilevanti ai fini della decisione sono in gran parte pacifici e, per la restante parte, adeguatamente chiariti dalla c.t.u. espletata (sostanzialmente incontestata quanto alla ricostruzione dei fatti, nella loro materialità).
In particolare, è del tutto pacifico in causa che , affetto da insufficienza mitralica, fu Persona_2
ricoverato il 28.1.2013 presso la casa di cura di Catanzaro per un intervento di sostituzione _4
della valvola mitralica programmato in precedenza.
L'intervento fu eseguito il 30.1.2013 e, nel corso dello stesso, fu causata la “lacerazione dell'arteria mammaria di destra in corrispondenza dell'ingresso nel torace del retrattore atriale, la quale veniva riconosciuta al tavolo operatorio e conseguentemente trattata, ottenendo efficace emostasi”;
l'ecocardiogramma effettuato in data 8.2.2013 metteva in luce “un quadro cardiaco sostanzialmente migliorato rispetto a quello operatorio” (pag. 148 della c.t.u.).
pagina 5 di 23 Il paziente veniva estubato in data 10.2.2013 “e si presentava risvegliabile, in grado di eseguire ordini semplici, non più presentante crisi epilettiche, seppur manifestante importante astenia e iperreflessia, più accentuata agli arti superiori” (sempre a pag. 148).
Il paziente presentava febbre già nel giorno successivo all'intervento chirurgico (31.1.2013); la febbre persisteva nei giorni successivi, associata a leucocitosi neutrofila ingravescente.
Per tale motivo, nonostante la negatività degli accertamenti microbiologici effettuati, a partire dal
12.2.2013 veniva intrapresa “terapia antibiotica empirica con ciprofloxacina 400 mg x 2 volte al dì”
(ritenuta appropriata dal c.t.u.: pag. 156).
Il 17.2.2013 e il 20.2.2013 si manifestavano nuovi episodi febbrili;
nel frattempo, il 19.2.2013, veniva eseguito un esame TC del torace, che evidenziava un “notevole versamento pleurico a destra con atelectasia del lobo inferiore e in parte del medio. Parziale atelectasia del lobo inferiore sinistro…”
(pag. 157).
Il quadro clinico generale dello peggiorava il 21.2.2013, con un rialzo febbrile e Per_2
anemizzazione; la terapia antibiotica con ciprofloxacina veniva integrata con “meropenem (Merrem)
500 mg per tre volte al giorno” (terapia ad ampio spettro ritenuta adeguata dal c.t.u.: sempre a pag.
157).
Nei giorni successivi il paziente rimaneva stazionario, intubato e collegato a ventilatore meccanico, con necessità di supporto aminico e piretico;
venivano eseguiti ulteriori accertamenti e il referto radiografico mostrava la persistenza dell'opacamento polmonare a destra.
Un ulteriore esame TC del torace effettuato il 25.2.2013 mostrava “… sostanzialmente invariata per entità la falda di versamento pleurico a destra e l'atelettasia del lobo inferiore.
Piccola falda di versamento pleurico a sinistra con addensamento parenchimale coinvolgente i segmenti posteriori e il segmento apicale del lobo inferiore (flogosi? Atelettasia?)” e, in ragione di tale quadro polmonare, era condivisibilmente posizionato drenaggio pleurico a destra per l'evacuazione della raccolta fluida evidenziata dalla TC (pagg. 158/159).
pagina 6 di 23 Il referto di emocoltura pervenuto il 27.2.2013 evidenziava la presenza di PH EU, sensibile alla ciprofloxacina e alla clindamicina, per cui il meropenem era sostituito dal secondo farmaco al dosaggio di 500 mg ogni 3 ore (trattamento ritenuto solo parzialmente idoneo dal c.t.u., che osserva che “la clindamicina non risulta essere un farmaco di prima linea nell'infezione da S. aureus.
Peraltro, sulla base dell'antibiogramma il ceppo microbico isolato risultava essere sensibile a multiple molecole più sicure sul piano farmacologico”, evidenziando altresì che “in relazione alla gravità del quadro clinico presentato dal paziente, della fragilità dello stesso, della prolungata antibioticoterapia già in atto e delle potenziali complicanze correlate alla stessa, nel caso de quo si sarebbe dunque resa opportuna una consulenza infettivologica atta all'identificazione della farmacoterapia più idonea”: pag. 160).
Il 28.2.2013 veniva eseguita tracheotomia senza complicanze e nei giorni successivi il paziente si presentava stazionario sotto il profilo clinico, con emodinamica stabile e apiretico;
i radiogrammi seriati del torace eseguiti nel frattempo mostravano una progressiva riduzione del versamento pleurico destro.
A seguito di un nuovo rialzo febbrile del 7.3.2013 veniva eseguita un'urinocoltura, risultata positiva il
9.3.2013 per Escherichia coli resistente alla ciprofloxacina e, nonostante il rilievo di un batterio resistente alla terapia in atto, non veniva modificato il trattamento, né erano introdotti diversi farmaci
(pag. 161).
La terapia antibiotica veniva sospesa il 12.3.2013 e i sanitari procedevano alla somministrazione di
; nello stesso giorno, a seguito di un'ulteriore emocoltura, emergeva “la presenza di Parte_6
PH epidermidis resistente alla ciprofloxacina e alla clindamicina” (sempre a pag. 161).
In data 15.3.2013 lo , “seppur in condizioni cliniche poco stabili, tracheotomizzato e ventilato Per_2
a mezzo di CPAP”, veniva trasferito a mezzo aereo presso la , gestita da Controparte_12 CP_1
[...]
Arrivato a , lo subiva arresto cardio-respiratorio e veniva sottoposto con successo a CP_12 Per_2
manovre rianimatorie, con ricovero presso il reparto di terapia intensiva per la stabilizzazione del quadro clinico ed emodinamico (pag. 162). pagina 7 di 23 L'operato dei medici bresciani, in questa prima fase, viene ritenuto adeguato dal c.t.u., che ha altresì rilevato “che era intrapresa terapia antibiotica con Levofloxacina 500 mg/die, in ragione dell'evidenza radiologica dei noti reperti polmonari destri” e adeguatamente somministrati al paziente fermenti lattici (pagg. 165-166).
In data 18.3.2013 “il paziente era trasferito al Reparto di Riabilitazione Funzionale in discrete condizioni generali, emodinamicamente stabile, sveglio e collaborante;
all'ingresso, egli si presentava vigile e collaborante, in grado di eseguire ordini semplici e complessi […]. Stante la permanenza di piressia, in data 02.04.2013, la terapia con levofloxacina era sostituita da ampicillina-sulbactam, e in data 04.04.2013 erano raccolte emocolture che davano esito positivo per S. aureus, per cui era richiesta consulenza infettivologica (10.04.2013) sulla cui base era impostata terapia con AN per via endovenosa al dosaggio di 2g ogni 24 ore” (trattamento anche questo ritenuto adeguato dai c.t.u.: pag. 167).
A far data dal 7.4.2013, lo presentava “scariche diarroiche di aspetto mucoso, per cui era Per_2
condivisibilmente eseguita una coprocoltura, che dava esito negativo, ed in seguito era richiesta la ricerca delle tossine A e B del RI difficile, che risultava positiva (referto del giorno
11.04.2013)”.
In quel giorno, lo veniva posto in isolamento da contatto e dal giorno successivo veniva posto Per_2 in terapia orale con “AN 125g quattro volte al giorno”; contestualmente veniva proseguita la terapia parenterale con AN per via endovenosa, già impostata in ragione della positività allo
PH EU (pag. 170).
Nelle settimane successive lo migliorava gradualmente, con riduzione progressiva delle Per_2 scariche alvine diarroiche;
anche il quadro clinico generale presentava un miglioramento, “che permetteva la ripresa dell'alimentazione per via orale, la rimozione della tracheocannula, nonché un iniziale tentativo di deambulazione autonoma” (pag. 171).
“In data 28.05.2013, il IG. manifestava nuovamente scariche diarroiche mucose, per cui era Per_2
posto in terapia con fermenti lattici (Yovis); il giorno successivo, era richiesta coprocoltura dal cui referto (30.05.2013) emergeva una colonizzazione da Proteus mirabilis, in assenza di ulteriori pagina 8 di 23 riscontri” e “in data 31.05.2013, per la presenza di marcata leucocitosi neutrofila (leucociti pari a
16.02x103/L, neutrofili 83%), era impostata terapia per via orale con levofloxacina 500 mg per due volte al giorno” (sempre pag. 171).
Il paziente “si manteneva stabile fino al 02.06.2013, allorquando manifestava episodi di vomito che si presentavano anche il giorno successivo, per cui era richiesta consulenza infettivologica che consigliava di sospendere la levofloxacina e impostare terapia antibiotica con piperacillina/tazobactame metronidazolo per via endovenosa. Lo stesso giorno, il paziente presentava addome teso, dolente in ipocondrio destro, peristalsi poco valida;
gli esami bio-umorali evidenziavano
PCR pari a 215.76 mg/L e procalcitonina pari a 0,46 ng/mL (v.n. < 0,5)” (sempre pag. 171).
La situazione peggiorava il 4.6.2013, quando “il paziente si presentava '… sofferente, diuresi contratta.
Si somministra 1 fl s.f. e.v. a seguire s.g. 5% 500 cc. Addome teso, poco trattabile, dolente alla palpazione e superficiale e profonda. Peristalsi torpida …', per cui era richiesta TC dell'addome che metteva in evidenza: '… ispessimento concentrico delle pareti della cornice colica soprattutto retto- sigma e discendente, cieco-ascendente con relativo risparmio del colon trasverso e discreta coprostasi nella cornice colica come per fatti colitici (colite pseudomembranosa?) … È presente discreta falda di versamento libero intraperitoneale prevalentemente distribuita in sede periepatica, perisplenica e lungo le docce parietocoliche con imbibizione edematosa dei mesi e del retroperitoneo …'”.
Era quindi richiesta una colonscopia, dalla quale emergeva che “la mucosa risulta completamente ricoperta da pseudomembrane giallastre, scarsamente scollabili con il lavaggio meccanico.
Conclusioni: colite pseudomembranosa” (pag. 172).
Tale diagnosi veniva confermata dalla consulenza infettivologica richiesta, che concludeva “pz affetto da stato settico secondario a colite pseudomembranosa … non eseguita ancora ricerca di tossina A/B di C. difficile. PCT 1.06, PCR 215, leucocitosi 44000 in peggioramento rispetto a ieri … consiglio: sospensione Piperacillina/Tazobactam; proseguire terapia con ON 500 mg fl ev: 1 fl ogni 8
h; avviare terapia con AN 125 mg ogni 6 h per os … controllo domani emocromo (urgente),
PCR, PCT, creatinina, ricerca tossina A/B di C. difficile. Consiglio, inoltre, emocoltura anche se apiretico. Yovis buste: 1 ogni 8 h” (sempre pag. 172).
pagina 9 di 23 , nuovamente trasferito in terapia intensiva il 5.6.2013, decedeva nello stesso giorno in un Persona_3
“quadro di shock settico conseguente a colite pseudomembranosa da RI IL” (pag. 173).
Sulla scorta della (sintetica) ricostruzione dei fatti sin qui riportata e delle ulteriori considerazioni che si illustreranno infra si può quindi procedere all'esame delle domande proposte in giudizio.
3. Domande proposte nei confronti di S. NN in liquidazione giudiziale.
Accogliendo l'eccezione preliminare della curatela, va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti della società poi assoggettata alla procedura concorsuale.
Si osserva d'altronde che gli stessi attori, che pure avevano riassunto il processo anche nei confronti della liquidazione giudiziale di mantenendo ferme le domande già proposte nei confronti della _4
società allora in bonis, hanno, in sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 5.12.2024), dichiarato di non voler “coltivare la domanda di accertamento e di condanna nei confronti della società assoggettata a LG, ferme le domande nei confronti degli altri convenuti, in posizione di coobbligazione solidale e perciò scindibile”.
Ribadito pertanto che ogni domanda di accertamento (e condanna) nei confronti del soggetto in liquidazione giudiziale va, di norma, proposta nelle forme del rito speciale di accertamento del passivo ex art. 151 c.c.i.i. (che ripete, in sostanza, il precetto del previgente art. 52 l.f.), le domande proposte nei confronti della procedura vanno dichiarate, come anticipato, improcedibili, restando necessariamente assorbite le domande di condanna e manleva già proposte da allora in bonis, _4 nei confronti dell' , del del e di CP Per_1 CP_6 CP_7
Considerazioni di tenore analogo valgono quanto alla domanda “di regresso” proposta da CP_1
nei confronti di allora in bonis, peraltro non espressamente riproposta nei confronti
[...] _4
della procedura a seguito della riassunzione del processo.
Sulle domande proposte dagli attori “in estensione” nei confronti dei terzi chiamati, vedi di seguito, sub
4.
4. Domande proposte dagli attori nei confronti dei terzi chiamati.
pagina 10 di 23 Come accennato sub 1., gli attori hanno esteso, con la prima memoria istruttoria, le domande già proposte nei confronti dei soli istituti ospedalieri ai soggetti terzi chiamati dalla convenuta _4
4.1. Domande proposte nei confronti dei medici e CP Per_1 CP_6
Le domande sono infondate e vanno perciò respinte.
Soccorrono in tal senso le conclusioni cui è giunta la c.t.u., che ha condivisibilmente escluso ogni responsabilità dei sanitari, che hanno eseguito l'intervento in qualità di “chirurghi operatori e anestesista”; conclusioni fondate su ampia e convincente motivazione, rimasta peraltro priva di specifiche censure da parte degli attori, che vi hanno anzi espressamente aderito mediante i propri c.t.p.
Va perciò ribadito che:
a) “risultava corretta l'indicazione chirurgica all'intervento di sostituzione valvolare mitralica, data la diagnosi di insufficienza mitralica severa in paziente con dispnea a bassa soglia (NYHA III) e in assenza di segni di severa compromissione della funzione contrattile del ventricolo sinistro (frazione di eiezione preoperatoria: 35%). Era altresì indicato l'approccio mininvasivo, data la presenza di patologia mitralica pura, in assenza di coronaropatia, così come dimostrato dalla coronarografia dell'11.12.2012 che non evidenziava stenosi coronariche critiche”;
b) “circa la complicanza intraoperatoria di resezione dell'arteria mammaria interna, trattasi di complicanza prevedibile ma non prevenibile del suddetto intervento cardiochirurgico, che, tuttavia, veniva prontamente riparata senza esito alcuno, così come dimostrato dall'ecocardiogramma di controllo effettuato in data 08.02.2013, indicativo per intervento chirurgico correttamente eseguito e riuscito, dato il miglioramento della frazione di eiezione del ventricolo sinistro (FE: 40%), la riduzione della PAPs (da 50-60 mmHg nel preoperatorio a 35-45 mmHg nel postoperatorio) e un lieve rigurgito residuo a carico della valvola mitralica”.
E che pertanto “su tali basi, l'operato professionale degli specialisti in Cardiochirurgia Dr. CP
e Dr. appare pienamente in armonia con le linee guida e
[...] Persona_4
pagina 11 di 23 raccomandazioni di settore, non essendo identificabili elementi di censura nel loro operato tecnico”
(c.t.u., pag. 152).
Egualmente esente da censure deve poi ritenersi, a maggior ragione, l'operato dell'anestesista, dott.
pur rimasto contumace. CP_6
Ciò premesso, va altresì rilevato che l'ingresso nel processo dei medici e è CP Per_1 CP_6
stato provocato dalla chiamata di che ne ha invocato la esclusiva responsabilità nella loro _4 qualità di medici che hanno effettuato l'intervento per cui è causa (“unici soggetti tenuti al risarcimento risultano essere solo ed esclusivamente i medici che hanno effettuato l'intervento di sostituzione valvolare sul paziente ”: pag. 6 della comparsa di risposta) e che gli attori, nell'estendere la Per_2
loro domanda, non hanno nemmeno tempestivamente allegato ulteriori e diversi profili di responsabilità dei sanitari (soprattutto nella fase dell'assistenza post-operatoria).
Profili che non possono essere perciò oggetto di esame nel presente giudizio.
4.2. Domande proposte nei confronti di CP_7
nel costituirsi in giudizio e poi in sede di chiamata del terzo ha proposto, fra l'altro, _4 CP_7 domanda di condanna di quest'ultima “al pagamento diretto nei confronti degli aventi diritto di tutte le somme gravanti sulla per sorte capitale, interessi legali, spese e competenze del CP_13 procedimento”.
Tale difesa appare idonea a integrare la previsione di cui al secondo comma dell'art. 1917 c.c., a norma del quale l'assicuratore “è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede”.
Anche in difetto di azione diretta (concessa dalla legge in favore) del danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile, ricorrono perciò, in astratto, i presupposti per l'eventuale condanna di in favore degli attori. CP_7
Ciò posto, va tuttavia rilevato che il processo, interrotto per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale di è stato riassunto nei confronti della curatela, che, nel costituirsi in giudizio, non _4 ha formulato nuovamente l'istanza di condanna al pagamento diretto. pagina 12 di 23 Ne deriva la sopravvenuta insussistenza del presupposto dell'istanza dell'assicurato, necessario per la condanna dell'assicuratore al pagamento diretto in favore del danneggiato.
4.3. Domande proposte nei confronti di CP_8
Respinta la domanda proposta dagli attori nei confronti di va altresì respinta la domanda Per_1
estesa dai primi, sia pure in termini del tutto generici, nei confronti di quale assicuratrice CP_8
del Per_1
5. Domande di manleva proposte dai terzi chiamati nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione.
Respinta la domanda proposta nei confronti del resta assorbita la domanda di manleva da Per_1
questi formulata nei confronti della propria compagnia assicuratrice CP_8
Quanto alla domanda formulata dall' nei confronti di , vedi supra, sub 1. CP CP_10
6. Domande proposte dagli attori nei confronti di Istituti IA.
Le domande sono fondate e devono essere perciò accolte per quanto di ragione.
Si condividono, anche in questo caso, le conclusioni cui sono giunti i c.t.u., laddove (pagg. 173 e seguenti dell'elaborato) hanno ritenuto che:
a) “il decesso del IG. può essere dunque ragionevolmente ricondotto alle conseguenze Persona_2
fisiopatologiche terminali di un quadro di shock settico conseguente a colite pseudomembranosa da
RI difficile”;
b) “nulla quaestio circa la gestione intensivistica del paziente al momento dell'ingresso in struttura, nonché dell'appropriatezza del trattamento riabilitativo impostato nelle varie fasi di ricovero”;
c) “appaiono invece evidenziabili oggettivi profili di responsabilità della struttura per quanto riguarda
l'infezione da RI IL acquisito presso il reparto di Rieducazione Funzionale e
pagina 13 di 23 manifestato clinicamente a far data dal 08.04.2013, nonché relativamente alla gestione della recidiva occorsa a far data dal 28.05.2013 per le motivazioni sopra esplicitate”;
d) “nel percorso clinico-assistenziale del paziente presso l' non si sono Controparte_14 configurate situazioni che richiedessero la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”;
e) “in merito al Consenso Informato alle procedure poste in essere presso l' Controparte_14
, si specifica come risultino in atti i moduli relativi a tutte le procedure invasive eseguite,
[...] regolarmente sottoscritti dal paziente”.
Le conclusioni cui sono giunti i c.t.u. resistono, ad avviso del tribunale, alle osservazioni formulate dai c.t.p. di Istituti IA, ribadite nelle difese finali della clinica.
In particolare, quanto al luogo in cui sarebbe stata contratta l'infezione da RI IL
(“quindi pare a chi scrive un poco 'artificioso' dover ipotizzare che ci dovesse essere un altro paziente non (o pochissimo) contagioso in quanto senza diarrea che abbia contagiato il sig. . Forse Per_2
sarebbe più semplice ammettere, come in precedenza adombrato, che il paziente si sia colonizzato al
Sant'NN Hospital, del quale peraltro non risultano prodotti i dati di incidenza di questa enterite, seppure richiesti dal CTU successivamente alle operazioni peritali del 13.07.2021.
In assenza di tali dati si può pertanto ragionevolmente pensare che il paziente sia rimasto asintomatico per settimane e che poi, secondo meccanismi che lo si ribadisce non sono noti, abbia sviluppato la malattia ad un certo punto del suo percorso clinico”), i c.t.u. hanno correttamente replicato evidenziando che, di norma, “il tempo di incubazione è considerato brevissimo (2-3 giorni e fino a 7 giorni in casi eccezionali)” e che, nel caso in esame, i primi sintomi dell'infezione da RI
IL sono emersi quando erano trascorsi più di venti giorni dal trasferimento dello presso Per_2
la struttura . CP_1
Sulla scorta di tali elementi e del noto criterio probabilistico (c.d. “più probabile che non”), i c.t.u. hanno perciò condivisibilmente ritenuto che il contagio da RI IL sia stato contratto dallo presso l'istituto bresciano (in argomento, si vedano Cass. 6386/2023 e 16900/2023, che, Per_2 fermo l'onere – gravante sul danneggiato – di provare che l'infezione è stata contratta presso la struttura sanitaria, ammettono che tale prova sia fornita in via presuntiva e valorizzano, fra gli altri, pagina 14 di 23 l'elemento indiziario della prossimità temporale fra periodo di ricovero ed insorgenza della patologia;
così, in particolare, Cass. 6386/2023, secondo cui “in tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale
(relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria)”).
Con la seconda osservazione, i c.t.p. di evidenziano che “in una netta prospettiva ex Controparte_1 ante […] il richiedere la ricerca delle tossine del ID non avrebbe avuto alcun significato;
e per due ordini di motivi: il primo perché la diarrea non c'era più (ricordo che l'isolamento si toglie a
48 ore dall'ultima scarica”); il secondo perché il trovarla ancora positiva non avrebbe avuto nessun significato patologico, noto che la positività anche alla tossina può perdurare per settimane dopo la risoluzione della diarrea. Quindi in assenza di diarrea, anzi con un soggetto con peristalsi torbida, di nessuna utilità terapeutica sarebbe stato il rilevo di una positività alle tossine”.
I c.t.u. hanno tuttavia correttamente replicato rilevando come i pazienti interessati da una precedente infezione da RI IL presentino un elevato rischio di recidiva (25% circa) e che, nel caso in esame, “nonostante l'elevato rischio, allorquando il paziente manifestò diarrea, il sospetto di infezione da ID non fu posto, e il IG. non venne pertanto sottoposto a terapia Per_2
mirata, ma anzi venne posto in terapia con antibiotici ad ampio spettro, mentre il trattamento specifico con vancomicina per via orale era iniziato solo dopo 9 giorni, quando le condizioni cliniche generali del paziente erano ormai irrimediabilmente compromesse, e le complicanze (pseudocolite membranosa
e megacolon tossico) erano già manifeste, portando il paziente allo shock settico e quindi al decesso in breve tempo” (pag. 193 dell'elaborato).
Ne deriva, come condivisibilmente ritenuto dai c.t.u., la responsabilità della struttura bresciana per aver diagnosticato con ritardo la recidiva da RI IL ed averla approcciata con eguale ritardo pagina 15 di 23 “solo dopo 9 giorni, quando le condizioni cliniche generali del paziente erano ormai irrimediabilmente compromesse”.
Le risultanze istruttorie confermano indubbiamente il contesto di elevata criticità in cui ha operato la struttura sanitaria bresciana, tenuto conto, in particolare, del quadro clinico generale gravemente compromesso del paziente (anche in conseguenza dei trattamenti precedenti effettuati presso;
_4
condizioni che, tuttavia, non appaiono idonee a superare i rilievi di responsabilità sopra formulati per colpevole ritardo nella diagnosi e nel successivo trattamento del secondo episodio di RI
IL subito dallo . Per_2
Rilevato pertanto che ai sensi dell'art. 2055 c.c. i soggetti che concorrono, anche a diverso titolo, alla causazione di un unico evento lesivo rispondono solidalmente dell'intero danno nei confronti del danneggiato (fermo il diritto di agire in regresso nei rapporti interni), va in ogni caso Controparte_1 condannata al risarcimento dell'intero danno patito dagli odierni attori.
Il sopravvenuto assoggettamento di alla liquidazione giudiziale rende poi inammissibile o _4
improcedibile ogni domanda di accertamento di crediti proposta o proseguita nei suoi confronti;
ne deriva che è precluso, in questa sede, l'accertamento della eventuale quota interna di responsabilità di
_4
7. Quantum.
Come anticipato sub 1., gli attori agiscono per il risarcimento di “tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali” subiti in conseguenza dell'evento lesivo “iure proprio e iure hereditatis”, danni conseguenti, per le ragioni indicate, alla morte del proprio congiunto.
In punto di diritto va ribadito che, in ipotesi di morte del congiunto, la Corte di cassazione ha ormai definitivamente chiarito che “in ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della
pagina 16 di 23 residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui
l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)” (Cass. 35998/2023 da cui è tratta la massima;
in argomento si veda anche Cass.
26851/2023, secondo cui “in tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze
"quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto”).
In applicazione dei principi di diritto ora richiamati possono essere perciò riconosciuti – in astratto - agli attori, congiunti ed eredi del defunto : Persona_2
a) il danno iure proprio per perdita del congiunto;
b) il danno patito dal congiunto acquisito iure hereditario;
c) il danno patrimoniale patito iure proprio e iure hereditario.
pagina 17 di 23 Con particolare riferimento alla prima voce di danno, va poi richiamato il costante orientamento della corte di legittimità secondo cui:
a) “in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. […]” (Cass. 9010/2022);
b) “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (Cass. 8532/2020).
7.1. Danno iure proprio per perdita del congiunto.
Sulla scorta dei principi ora richiamati, si riconoscono ai valori attuali:
a) alla coniuge € 172.000,00=; Parte_5
b) a ciascuno dei figli , e € 125.150,00=. Pt_1 _4 Pt_4 Parte_2
La liquidazione di tale voce di danno viene effettuata sulla scorta dei criteri forniti dalle tabelle del
Tribunale di Milano e perciò considerando:
a) quanto alla coniuge , età della vittima primaria (12 punti), età della vittima secondaria (16 Pt_5
punti), presumibile convivenza fra coniugi (16 punti), con esclusione del relativo punteggio aggiuntivo in presenza di più di tre congiunti sopravvissuti e dell'ulteriore punteggio per “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, nel totale difetto di allegazioni minimamente specifiche al riguardo (attesa la tardività e genericità delle circostanze allegate col mero capitolo di prova di cui alla lettera f) della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2,
c.p.c.);
pagina 18 di 23 b) quanto a ciascuno dei figli, età della vittima primaria (12 punti), età delle vittime secondarie (20 punti), con esclusione del punteggio aggiuntivo per convivenza (che, considerata l'età dei figli, non può ritenersi presunta) e per “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, sempre nel totale difetto di allegazioni minimamente specifiche al riguardo (vedi sub a).
7.2. Danno biologico patito dal congiunto acquisito iure hereditario.
Si riconosce a tale titolo agli eredi del defunto il solo danno biologico per invalidità temporanea totale patito nel breve periodo che va dalla manifestazione della recidiva dell'infezione da RI
IL (28.5.2013) alla morte (5.6.2013).
Danno che va tuttavia ridotto con criterio equitativo del 50%, tenuto conto della condizione di invalidità temporanea dello in conseguenza delle ulteriori patologie in essere, non ascrivibili Per_2
alla responsabilità di Controparte_1
Spetta pertanto in definitiva agli eredi pro quota (2/6, quanto alla e 1/6 per ciascuno dei figli) la Pt_5 complessiva somma di € 441,00= (€ 98,00= per 9 giorni di invalidità totale, diviso 2), sempre facendo applicazione delle tabelle milanesi.
7.3. Danno patrimoniale patito iure proprio e iure hereditario.
Nulla si riconosce a tale titolo, in difetto di idonea allegazione e conseguente prova.
7.4. Ulteriori voci di danno.
Nulla quanto alle ulteriori voci di danno, in difetto di idonea allegazione e conseguente prova.
Si richiamano, quanto al preteso danno per violazione del c.d. consenso informato, le conclusioni negative cui è giunta la c.t.u. e resta ferma la tardività delle scarne circostanze di fatto, allegate per la prima volta con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., quanto alle ulteriori voci di danno asseritamente patite dallo prima del suo decesso. Per_2
8. Riepilogo. pagina 19 di 23 In conclusione, dichiarate improcedibili le domande proposte dagli attori nei confronti di e _4
rigettate le ulteriori domande risarcitorie, sempre proposte dagli attori nei confronti dei medici CP
e nonché delle terze chiamate e (restando assorbite le ulteriori Per_1 CP_6 CP_7 CP_8
domande proposte nei confronti dei terzi chiamati), Istituti IA va condannata al pagamento, in favore di:
a) della somma di € 172.147,00=; Parte_5
b) della somma di € 125.223,50=; Parte_1
c) della somma di € 125.223,50=; Parte_3
d) della somma di € 125.223,50=; Parte_4
e) della somma di € 125.223,50=. Parte_2
Trattandosi poi di crediti risarcitori e, perciò, di valore, liquidati tuttavia all'attualità, spettano gli interessi di legge dal 5.6.2013 (morte di ) al saldo, sulle somme indicate, devalutate al Persona_2
5.6.2013 e poi rivalutate di anno in anno, sempre sino al saldo.
9. Spese.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, integrato da quello della c.d. causalità.
va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dagli attori per il presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano, in € 545,00= per spese ed € 32.000,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (riconosciuti, tenuto conto dell'importo complessivo per cui è condanna,
i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 520.000,01= a € 1.000.000,00=, con un aumento del 10% dell'ultimo scaglione ed un ulteriore aumento del 30% in ragione della pluralità di parti), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli attori vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da in liquidazione _4
giudiziale per il presente giudizio, che si liquidano, come da nota spese, in € 5.810,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge. pagina 20 di 23 Gli attori vanno altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dai terzi chiamati e per il presente giudizio, che si liquidano, per una sola volta per entrambi, attesa la CP Per_1
sostanziale identità di difese, in complessivi € 18.334,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (riconosciuti gli importi richiesti con le note spese, per una sola volta, con un aumento del 30% in ragione della pluralità di parti), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli attori vanno anche condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata per il presente giudizio, che si liquidano, come da nota spese, in € 7.616,00= per compensi, CP_7
oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Gli attori vanno infine condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata per il presente giudizio, che si liquidano in € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese CP_8
forfettarie e accessori di legge (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile – complessità alta).
Nulla per le spese quanto al terzo chiamato vittorioso e rimasto contumace. Controparte_6
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e di Istituti IA rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori: a) Controparte_1 della somma di € 172.147,00=; b) della somma di € Parte_5 Parte_1
125.223,50=; c) della somma di € 125.223,50=; d) della somma di € Parte_3 Parte_4
125.223,50=; e) della somma di € 125.223,50=; oltre interessi come specificato in Parte_2
motivazione;
- dichiara improcedibile la domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta
[...]
; CO
pagina 21 di 23 - rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti dei terzi chiamati , CP [...]
e Persona_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della Controparte_1
somma di € 545,00= per spese ed € 32.000,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della convenuta CO
, della somma di € 5.810,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e
[...]
accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore dei terzi chiamati e CP [...]
della somma di € 18.334,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e Persona_1
accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della terza chiamata Controparte_7
della somma di € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a
[...]
titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della terza chiamata della Controparte_8
somma di € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- nulla per le spese quanto al terzo chiamato Controparte_6
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e di nei rapporti interni. Controparte_1
Così deciso in Brescia il 13.6.2025.
Il giudice pagina 22 di 23 dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19888 del ruolo generale dell'anno 2017 vertente tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
attori, con l'avv. Enrica Vella
e
Controparte_1
convenuta, con gli avv.ti Vittorio Gelpi e Controparte_2 Controparte_3
e
Controparte_4 convenuta, con l'avv.to Nazzareno Rubino
e
, CP Persona_1 terzi chiamati, con l'avv.to Giovanni Giannicco
e
Controparte_6
pagina 1 di 23 terzo chiamato, contumace e
Controparte_7 terza chiamata, con l'avv.to Cristiano Perlasca
e
Controparte_8
terza chiamata, con l'avv.to Giacomo Massini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 5.12.2024 e perciò, per parte attrice come da prima memoria istruttoria;
per la convenuta
[...]
, come da comparsa di costituzione e risposta;
per la convenuta Controparte_9 [...]
e per la terza chiamata come da rispettivi Controparte_1 Controparte_7
fogli depositati telematicamente;
per i terzi chiamati e come da CP Persona_1
comparsa conclusionale già depositata;
per la terza chiamata come da Controparte_8
foglio depositato telematicamente e comparsa di costituzione a seguito di riassunzione.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2017, la coniuge e i figli Parte_5 [...]
, , e – in proprio e quali eredi del defunto Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– hanno convenuto in giudizio (allora in bonis e, d'ora in avanti, Persona_2 Controparte_4
per brevità, e (da ora, , per ottenerne la _4 Controparte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della morte di , derivante Persona_2
della responsabilità medico-sanitaria di entrambe le strutture sanitarie.
Gli attori hanno esposto, in sintesi, che: i) in data 30.1.2013 si era sottoposto a un Persona_2
intervento cardiochirurgico di sostituzione della valvola mitralica presso in Catanzaro;
ii) nel _4 corso dell'intervento si era verificata “la resezione dell'arteria mammaria di destra, con l'insorgenza di complicanze derivanti dal prolungamento della durata dell'intervento e dell'anestesia […], nonché
pagina 2 di 23 da disturbi neurologici, il cui trattamento determinò un prolungamento dei tempi di degenza […]”; iii)
l'inerzia nel trattamento mediante terapia antibiotica della “infezione intra-ospedaliera, causata da
PH EU” insorta durante il ricovero presso la casa di cura calabrese aveva provocato uno shock settico, che aveva causato “un'ulteriore compromissione delle condizioni cliniche del paziente, rendendolo facile preda di ulteriori infezioni (Escherichia Coli, PH Epidermidis resistente alla meticillina) il cui trattamento richiese la somministrazione in dosi massicce di terapia antibiotica”; iv) il paziente era stato successivamente trasferito presso Istituti per la CP_1
riabilitazione neurologica;
v) il personale dell'istituto bresciano, sottovalutando i fattori di rischio, aveva omesso di adottare “idonee misure atte a prevenire l'insorgenza di ulteriori infezioni nosocomiali
[…] che, infatti, puntualmente, si verificarono nel corso della degenza ad opera di germi diversi
(Escherichia Coli, PH Epidermidis resistente alla meticillina, Stphylococcus EU)”; vi) nonostante le indagini sierologiche evidenziassero “la presenza di infezione da RI IL” con la segnalazione '… Codice rosso;
attivare protocollo di isolamento, precauzioni standard, da contatto e sorveglianza'”, aveva omesso la “adozione di specifiche misure, pur Controparte_1 raccomandate, ai fini di un efficace trattamento e controllo della suddetta infezione […] anche quando si verificò recidiva dell'infezione causata dal suddetto bacillo e complicata da colite psuedomembranosa e shock settico”, che compromise “in maniera irreversibile le condizioni cliniche del paziente, il quale […] venne trasferito presso il Reparto di terapia Intensiva dove, nella medesima giornata, si verificò l'exitus”.
Tanto premesso, gli attori hanno concluso perché il tribunale, accertata la responsabilità concorrente di entrambi gli istituti convenuti in giudizio per la morte del familiare (anche per “l'omessa e/o incompleta informazione e, comunque, la mancata acquisizione di un valido consenso informato circa i trattamenti sanitari effettuati”), volesse condannare “i convenuti, in solido, ovvero in via alternativa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli istanti, per le ragioni e causali sopra esposte”, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, _4
delle quali ha chiesto il rigetto.
pagina 3 di 23 In via subordinata ha chiesto la riduzione del quantum della domanda attorea e formulato istanza di chiamata dei “medici che hanno effettuato l'intervento di sostituzione valvolare sul paziente e Per_2
cioè il Dr. , il Dott. (i chirurghi operatori) e il Dott. CP Persona_1 [...]
(l'anestesista che ha partecipato all'intervento nonché Responsabile della Terapia CP_6
Intensiva)”, da ritenersi esclusivi responsabili dell'accaduto.
Ha altresì formulato istanza di chiamata della propria compagnia assicurativa Controparte_7
(da ora , invocando, fra l'altro, la condanna di quest'ultima “al pagamento diretto nei
[...] CP_7
confronti degli aventi diritto di tutte le somme gravanti sulla Casa di Cura per sorte capitale, interessi legali, spese e competenze del procedimento”.
Disposto dal g.i. il differimento dell'udienza e notificati gli atti di chiamata si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati , e che hanno chiesto, in principalità, il rigetto delle CP Per_1 CP_7
domande.
L e il hanno anche formulato istanze di chiamata delle rispettive compagnie CP Per_1
assicurative ( da ora , e da ora . CP_10 CP_10 Controparte_8 CP_8
Il nonostante la rituale notificazione, è rimasto contumace. CP_6
Disposto dal g.i. l'ulteriore differimento dell'udienza e notificati gli atti di chiamata si sono costituiti in giudizio anche , che ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata, e che ha concluso CP_10 CP_8
per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Il tribunale, con sentenza n. 2737 ord. in data 10.10.2019, ha dichiarato, previa separazione della relativa causa, la “la nullità della domanda formulata da nei confronti di CP [...]
, condannando l' alla rifusione delle spese. Controparte_11 CP
Con la prima memoria istruttoria gli attori hanno esteso le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. medico-legale.
pagina 4 di 23 Il processo, interrotto a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di _4
(ordinanza in data 7.3.2024), è stato riassunto dagli attori con ricorso depositato in data 11.4.2024.
Si sono nuovamente costituiti in giudizio i convenuti e i terzi chiamati già costituiti nella fase anteriore
(esclusa ); si è anche costituita in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale di CP_10 _4
che ha eccepito preliminarmente la inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attrici;
ha contestato la fondatezza nel merito di dette domande e concluso per il rigetto delle stesse.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe (il legale di parte attrice ha precisato in tale udienza “che gli attori non intendono coltivare la domanda di accertamento e di condanna nei confronti della società assoggettata a LG, ferme le domande nei confronti degli altri convenuti, in posizione di coobbligazione solidale e perciò scindibile”).
2. Riepilogo dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
I fatti effettivamente rilevanti ai fini della decisione sono in gran parte pacifici e, per la restante parte, adeguatamente chiariti dalla c.t.u. espletata (sostanzialmente incontestata quanto alla ricostruzione dei fatti, nella loro materialità).
In particolare, è del tutto pacifico in causa che , affetto da insufficienza mitralica, fu Persona_2
ricoverato il 28.1.2013 presso la casa di cura di Catanzaro per un intervento di sostituzione _4
della valvola mitralica programmato in precedenza.
L'intervento fu eseguito il 30.1.2013 e, nel corso dello stesso, fu causata la “lacerazione dell'arteria mammaria di destra in corrispondenza dell'ingresso nel torace del retrattore atriale, la quale veniva riconosciuta al tavolo operatorio e conseguentemente trattata, ottenendo efficace emostasi”;
l'ecocardiogramma effettuato in data 8.2.2013 metteva in luce “un quadro cardiaco sostanzialmente migliorato rispetto a quello operatorio” (pag. 148 della c.t.u.).
pagina 5 di 23 Il paziente veniva estubato in data 10.2.2013 “e si presentava risvegliabile, in grado di eseguire ordini semplici, non più presentante crisi epilettiche, seppur manifestante importante astenia e iperreflessia, più accentuata agli arti superiori” (sempre a pag. 148).
Il paziente presentava febbre già nel giorno successivo all'intervento chirurgico (31.1.2013); la febbre persisteva nei giorni successivi, associata a leucocitosi neutrofila ingravescente.
Per tale motivo, nonostante la negatività degli accertamenti microbiologici effettuati, a partire dal
12.2.2013 veniva intrapresa “terapia antibiotica empirica con ciprofloxacina 400 mg x 2 volte al dì”
(ritenuta appropriata dal c.t.u.: pag. 156).
Il 17.2.2013 e il 20.2.2013 si manifestavano nuovi episodi febbrili;
nel frattempo, il 19.2.2013, veniva eseguito un esame TC del torace, che evidenziava un “notevole versamento pleurico a destra con atelectasia del lobo inferiore e in parte del medio. Parziale atelectasia del lobo inferiore sinistro…”
(pag. 157).
Il quadro clinico generale dello peggiorava il 21.2.2013, con un rialzo febbrile e Per_2
anemizzazione; la terapia antibiotica con ciprofloxacina veniva integrata con “meropenem (Merrem)
500 mg per tre volte al giorno” (terapia ad ampio spettro ritenuta adeguata dal c.t.u.: sempre a pag.
157).
Nei giorni successivi il paziente rimaneva stazionario, intubato e collegato a ventilatore meccanico, con necessità di supporto aminico e piretico;
venivano eseguiti ulteriori accertamenti e il referto radiografico mostrava la persistenza dell'opacamento polmonare a destra.
Un ulteriore esame TC del torace effettuato il 25.2.2013 mostrava “… sostanzialmente invariata per entità la falda di versamento pleurico a destra e l'atelettasia del lobo inferiore.
Piccola falda di versamento pleurico a sinistra con addensamento parenchimale coinvolgente i segmenti posteriori e il segmento apicale del lobo inferiore (flogosi? Atelettasia?)” e, in ragione di tale quadro polmonare, era condivisibilmente posizionato drenaggio pleurico a destra per l'evacuazione della raccolta fluida evidenziata dalla TC (pagg. 158/159).
pagina 6 di 23 Il referto di emocoltura pervenuto il 27.2.2013 evidenziava la presenza di PH EU, sensibile alla ciprofloxacina e alla clindamicina, per cui il meropenem era sostituito dal secondo farmaco al dosaggio di 500 mg ogni 3 ore (trattamento ritenuto solo parzialmente idoneo dal c.t.u., che osserva che “la clindamicina non risulta essere un farmaco di prima linea nell'infezione da S. aureus.
Peraltro, sulla base dell'antibiogramma il ceppo microbico isolato risultava essere sensibile a multiple molecole più sicure sul piano farmacologico”, evidenziando altresì che “in relazione alla gravità del quadro clinico presentato dal paziente, della fragilità dello stesso, della prolungata antibioticoterapia già in atto e delle potenziali complicanze correlate alla stessa, nel caso de quo si sarebbe dunque resa opportuna una consulenza infettivologica atta all'identificazione della farmacoterapia più idonea”: pag. 160).
Il 28.2.2013 veniva eseguita tracheotomia senza complicanze e nei giorni successivi il paziente si presentava stazionario sotto il profilo clinico, con emodinamica stabile e apiretico;
i radiogrammi seriati del torace eseguiti nel frattempo mostravano una progressiva riduzione del versamento pleurico destro.
A seguito di un nuovo rialzo febbrile del 7.3.2013 veniva eseguita un'urinocoltura, risultata positiva il
9.3.2013 per Escherichia coli resistente alla ciprofloxacina e, nonostante il rilievo di un batterio resistente alla terapia in atto, non veniva modificato il trattamento, né erano introdotti diversi farmaci
(pag. 161).
La terapia antibiotica veniva sospesa il 12.3.2013 e i sanitari procedevano alla somministrazione di
; nello stesso giorno, a seguito di un'ulteriore emocoltura, emergeva “la presenza di Parte_6
PH epidermidis resistente alla ciprofloxacina e alla clindamicina” (sempre a pag. 161).
In data 15.3.2013 lo , “seppur in condizioni cliniche poco stabili, tracheotomizzato e ventilato Per_2
a mezzo di CPAP”, veniva trasferito a mezzo aereo presso la , gestita da Controparte_12 CP_1
[...]
Arrivato a , lo subiva arresto cardio-respiratorio e veniva sottoposto con successo a CP_12 Per_2
manovre rianimatorie, con ricovero presso il reparto di terapia intensiva per la stabilizzazione del quadro clinico ed emodinamico (pag. 162). pagina 7 di 23 L'operato dei medici bresciani, in questa prima fase, viene ritenuto adeguato dal c.t.u., che ha altresì rilevato “che era intrapresa terapia antibiotica con Levofloxacina 500 mg/die, in ragione dell'evidenza radiologica dei noti reperti polmonari destri” e adeguatamente somministrati al paziente fermenti lattici (pagg. 165-166).
In data 18.3.2013 “il paziente era trasferito al Reparto di Riabilitazione Funzionale in discrete condizioni generali, emodinamicamente stabile, sveglio e collaborante;
all'ingresso, egli si presentava vigile e collaborante, in grado di eseguire ordini semplici e complessi […]. Stante la permanenza di piressia, in data 02.04.2013, la terapia con levofloxacina era sostituita da ampicillina-sulbactam, e in data 04.04.2013 erano raccolte emocolture che davano esito positivo per S. aureus, per cui era richiesta consulenza infettivologica (10.04.2013) sulla cui base era impostata terapia con AN per via endovenosa al dosaggio di 2g ogni 24 ore” (trattamento anche questo ritenuto adeguato dai c.t.u.: pag. 167).
A far data dal 7.4.2013, lo presentava “scariche diarroiche di aspetto mucoso, per cui era Per_2
condivisibilmente eseguita una coprocoltura, che dava esito negativo, ed in seguito era richiesta la ricerca delle tossine A e B del RI difficile, che risultava positiva (referto del giorno
11.04.2013)”.
In quel giorno, lo veniva posto in isolamento da contatto e dal giorno successivo veniva posto Per_2 in terapia orale con “AN 125g quattro volte al giorno”; contestualmente veniva proseguita la terapia parenterale con AN per via endovenosa, già impostata in ragione della positività allo
PH EU (pag. 170).
Nelle settimane successive lo migliorava gradualmente, con riduzione progressiva delle Per_2 scariche alvine diarroiche;
anche il quadro clinico generale presentava un miglioramento, “che permetteva la ripresa dell'alimentazione per via orale, la rimozione della tracheocannula, nonché un iniziale tentativo di deambulazione autonoma” (pag. 171).
“In data 28.05.2013, il IG. manifestava nuovamente scariche diarroiche mucose, per cui era Per_2
posto in terapia con fermenti lattici (Yovis); il giorno successivo, era richiesta coprocoltura dal cui referto (30.05.2013) emergeva una colonizzazione da Proteus mirabilis, in assenza di ulteriori pagina 8 di 23 riscontri” e “in data 31.05.2013, per la presenza di marcata leucocitosi neutrofila (leucociti pari a
16.02x103/L, neutrofili 83%), era impostata terapia per via orale con levofloxacina 500 mg per due volte al giorno” (sempre pag. 171).
Il paziente “si manteneva stabile fino al 02.06.2013, allorquando manifestava episodi di vomito che si presentavano anche il giorno successivo, per cui era richiesta consulenza infettivologica che consigliava di sospendere la levofloxacina e impostare terapia antibiotica con piperacillina/tazobactame metronidazolo per via endovenosa. Lo stesso giorno, il paziente presentava addome teso, dolente in ipocondrio destro, peristalsi poco valida;
gli esami bio-umorali evidenziavano
PCR pari a 215.76 mg/L e procalcitonina pari a 0,46 ng/mL (v.n. < 0,5)” (sempre pag. 171).
La situazione peggiorava il 4.6.2013, quando “il paziente si presentava '… sofferente, diuresi contratta.
Si somministra 1 fl s.f. e.v. a seguire s.g. 5% 500 cc. Addome teso, poco trattabile, dolente alla palpazione e superficiale e profonda. Peristalsi torpida …', per cui era richiesta TC dell'addome che metteva in evidenza: '… ispessimento concentrico delle pareti della cornice colica soprattutto retto- sigma e discendente, cieco-ascendente con relativo risparmio del colon trasverso e discreta coprostasi nella cornice colica come per fatti colitici (colite pseudomembranosa?) … È presente discreta falda di versamento libero intraperitoneale prevalentemente distribuita in sede periepatica, perisplenica e lungo le docce parietocoliche con imbibizione edematosa dei mesi e del retroperitoneo …'”.
Era quindi richiesta una colonscopia, dalla quale emergeva che “la mucosa risulta completamente ricoperta da pseudomembrane giallastre, scarsamente scollabili con il lavaggio meccanico.
Conclusioni: colite pseudomembranosa” (pag. 172).
Tale diagnosi veniva confermata dalla consulenza infettivologica richiesta, che concludeva “pz affetto da stato settico secondario a colite pseudomembranosa … non eseguita ancora ricerca di tossina A/B di C. difficile. PCT 1.06, PCR 215, leucocitosi 44000 in peggioramento rispetto a ieri … consiglio: sospensione Piperacillina/Tazobactam; proseguire terapia con ON 500 mg fl ev: 1 fl ogni 8
h; avviare terapia con AN 125 mg ogni 6 h per os … controllo domani emocromo (urgente),
PCR, PCT, creatinina, ricerca tossina A/B di C. difficile. Consiglio, inoltre, emocoltura anche se apiretico. Yovis buste: 1 ogni 8 h” (sempre pag. 172).
pagina 9 di 23 , nuovamente trasferito in terapia intensiva il 5.6.2013, decedeva nello stesso giorno in un Persona_3
“quadro di shock settico conseguente a colite pseudomembranosa da RI IL” (pag. 173).
Sulla scorta della (sintetica) ricostruzione dei fatti sin qui riportata e delle ulteriori considerazioni che si illustreranno infra si può quindi procedere all'esame delle domande proposte in giudizio.
3. Domande proposte nei confronti di S. NN in liquidazione giudiziale.
Accogliendo l'eccezione preliminare della curatela, va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti della società poi assoggettata alla procedura concorsuale.
Si osserva d'altronde che gli stessi attori, che pure avevano riassunto il processo anche nei confronti della liquidazione giudiziale di mantenendo ferme le domande già proposte nei confronti della _4
società allora in bonis, hanno, in sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 5.12.2024), dichiarato di non voler “coltivare la domanda di accertamento e di condanna nei confronti della società assoggettata a LG, ferme le domande nei confronti degli altri convenuti, in posizione di coobbligazione solidale e perciò scindibile”.
Ribadito pertanto che ogni domanda di accertamento (e condanna) nei confronti del soggetto in liquidazione giudiziale va, di norma, proposta nelle forme del rito speciale di accertamento del passivo ex art. 151 c.c.i.i. (che ripete, in sostanza, il precetto del previgente art. 52 l.f.), le domande proposte nei confronti della procedura vanno dichiarate, come anticipato, improcedibili, restando necessariamente assorbite le domande di condanna e manleva già proposte da allora in bonis, _4 nei confronti dell' , del del e di CP Per_1 CP_6 CP_7
Considerazioni di tenore analogo valgono quanto alla domanda “di regresso” proposta da CP_1
nei confronti di allora in bonis, peraltro non espressamente riproposta nei confronti
[...] _4
della procedura a seguito della riassunzione del processo.
Sulle domande proposte dagli attori “in estensione” nei confronti dei terzi chiamati, vedi di seguito, sub
4.
4. Domande proposte dagli attori nei confronti dei terzi chiamati.
pagina 10 di 23 Come accennato sub 1., gli attori hanno esteso, con la prima memoria istruttoria, le domande già proposte nei confronti dei soli istituti ospedalieri ai soggetti terzi chiamati dalla convenuta _4
4.1. Domande proposte nei confronti dei medici e CP Per_1 CP_6
Le domande sono infondate e vanno perciò respinte.
Soccorrono in tal senso le conclusioni cui è giunta la c.t.u., che ha condivisibilmente escluso ogni responsabilità dei sanitari, che hanno eseguito l'intervento in qualità di “chirurghi operatori e anestesista”; conclusioni fondate su ampia e convincente motivazione, rimasta peraltro priva di specifiche censure da parte degli attori, che vi hanno anzi espressamente aderito mediante i propri c.t.p.
Va perciò ribadito che:
a) “risultava corretta l'indicazione chirurgica all'intervento di sostituzione valvolare mitralica, data la diagnosi di insufficienza mitralica severa in paziente con dispnea a bassa soglia (NYHA III) e in assenza di segni di severa compromissione della funzione contrattile del ventricolo sinistro (frazione di eiezione preoperatoria: 35%). Era altresì indicato l'approccio mininvasivo, data la presenza di patologia mitralica pura, in assenza di coronaropatia, così come dimostrato dalla coronarografia dell'11.12.2012 che non evidenziava stenosi coronariche critiche”;
b) “circa la complicanza intraoperatoria di resezione dell'arteria mammaria interna, trattasi di complicanza prevedibile ma non prevenibile del suddetto intervento cardiochirurgico, che, tuttavia, veniva prontamente riparata senza esito alcuno, così come dimostrato dall'ecocardiogramma di controllo effettuato in data 08.02.2013, indicativo per intervento chirurgico correttamente eseguito e riuscito, dato il miglioramento della frazione di eiezione del ventricolo sinistro (FE: 40%), la riduzione della PAPs (da 50-60 mmHg nel preoperatorio a 35-45 mmHg nel postoperatorio) e un lieve rigurgito residuo a carico della valvola mitralica”.
E che pertanto “su tali basi, l'operato professionale degli specialisti in Cardiochirurgia Dr. CP
e Dr. appare pienamente in armonia con le linee guida e
[...] Persona_4
pagina 11 di 23 raccomandazioni di settore, non essendo identificabili elementi di censura nel loro operato tecnico”
(c.t.u., pag. 152).
Egualmente esente da censure deve poi ritenersi, a maggior ragione, l'operato dell'anestesista, dott.
pur rimasto contumace. CP_6
Ciò premesso, va altresì rilevato che l'ingresso nel processo dei medici e è CP Per_1 CP_6
stato provocato dalla chiamata di che ne ha invocato la esclusiva responsabilità nella loro _4 qualità di medici che hanno effettuato l'intervento per cui è causa (“unici soggetti tenuti al risarcimento risultano essere solo ed esclusivamente i medici che hanno effettuato l'intervento di sostituzione valvolare sul paziente ”: pag. 6 della comparsa di risposta) e che gli attori, nell'estendere la Per_2
loro domanda, non hanno nemmeno tempestivamente allegato ulteriori e diversi profili di responsabilità dei sanitari (soprattutto nella fase dell'assistenza post-operatoria).
Profili che non possono essere perciò oggetto di esame nel presente giudizio.
4.2. Domande proposte nei confronti di CP_7
nel costituirsi in giudizio e poi in sede di chiamata del terzo ha proposto, fra l'altro, _4 CP_7 domanda di condanna di quest'ultima “al pagamento diretto nei confronti degli aventi diritto di tutte le somme gravanti sulla per sorte capitale, interessi legali, spese e competenze del CP_13 procedimento”.
Tale difesa appare idonea a integrare la previsione di cui al secondo comma dell'art. 1917 c.c., a norma del quale l'assicuratore “è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede”.
Anche in difetto di azione diretta (concessa dalla legge in favore) del danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile, ricorrono perciò, in astratto, i presupposti per l'eventuale condanna di in favore degli attori. CP_7
Ciò posto, va tuttavia rilevato che il processo, interrotto per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale di è stato riassunto nei confronti della curatela, che, nel costituirsi in giudizio, non _4 ha formulato nuovamente l'istanza di condanna al pagamento diretto. pagina 12 di 23 Ne deriva la sopravvenuta insussistenza del presupposto dell'istanza dell'assicurato, necessario per la condanna dell'assicuratore al pagamento diretto in favore del danneggiato.
4.3. Domande proposte nei confronti di CP_8
Respinta la domanda proposta dagli attori nei confronti di va altresì respinta la domanda Per_1
estesa dai primi, sia pure in termini del tutto generici, nei confronti di quale assicuratrice CP_8
del Per_1
5. Domande di manleva proposte dai terzi chiamati nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione.
Respinta la domanda proposta nei confronti del resta assorbita la domanda di manleva da Per_1
questi formulata nei confronti della propria compagnia assicuratrice CP_8
Quanto alla domanda formulata dall' nei confronti di , vedi supra, sub 1. CP CP_10
6. Domande proposte dagli attori nei confronti di Istituti IA.
Le domande sono fondate e devono essere perciò accolte per quanto di ragione.
Si condividono, anche in questo caso, le conclusioni cui sono giunti i c.t.u., laddove (pagg. 173 e seguenti dell'elaborato) hanno ritenuto che:
a) “il decesso del IG. può essere dunque ragionevolmente ricondotto alle conseguenze Persona_2
fisiopatologiche terminali di un quadro di shock settico conseguente a colite pseudomembranosa da
RI difficile”;
b) “nulla quaestio circa la gestione intensivistica del paziente al momento dell'ingresso in struttura, nonché dell'appropriatezza del trattamento riabilitativo impostato nelle varie fasi di ricovero”;
c) “appaiono invece evidenziabili oggettivi profili di responsabilità della struttura per quanto riguarda
l'infezione da RI IL acquisito presso il reparto di Rieducazione Funzionale e
pagina 13 di 23 manifestato clinicamente a far data dal 08.04.2013, nonché relativamente alla gestione della recidiva occorsa a far data dal 28.05.2013 per le motivazioni sopra esplicitate”;
d) “nel percorso clinico-assistenziale del paziente presso l' non si sono Controparte_14 configurate situazioni che richiedessero la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”;
e) “in merito al Consenso Informato alle procedure poste in essere presso l' Controparte_14
, si specifica come risultino in atti i moduli relativi a tutte le procedure invasive eseguite,
[...] regolarmente sottoscritti dal paziente”.
Le conclusioni cui sono giunti i c.t.u. resistono, ad avviso del tribunale, alle osservazioni formulate dai c.t.p. di Istituti IA, ribadite nelle difese finali della clinica.
In particolare, quanto al luogo in cui sarebbe stata contratta l'infezione da RI IL
(“quindi pare a chi scrive un poco 'artificioso' dover ipotizzare che ci dovesse essere un altro paziente non (o pochissimo) contagioso in quanto senza diarrea che abbia contagiato il sig. . Forse Per_2
sarebbe più semplice ammettere, come in precedenza adombrato, che il paziente si sia colonizzato al
Sant'NN Hospital, del quale peraltro non risultano prodotti i dati di incidenza di questa enterite, seppure richiesti dal CTU successivamente alle operazioni peritali del 13.07.2021.
In assenza di tali dati si può pertanto ragionevolmente pensare che il paziente sia rimasto asintomatico per settimane e che poi, secondo meccanismi che lo si ribadisce non sono noti, abbia sviluppato la malattia ad un certo punto del suo percorso clinico”), i c.t.u. hanno correttamente replicato evidenziando che, di norma, “il tempo di incubazione è considerato brevissimo (2-3 giorni e fino a 7 giorni in casi eccezionali)” e che, nel caso in esame, i primi sintomi dell'infezione da RI
IL sono emersi quando erano trascorsi più di venti giorni dal trasferimento dello presso Per_2
la struttura . CP_1
Sulla scorta di tali elementi e del noto criterio probabilistico (c.d. “più probabile che non”), i c.t.u. hanno perciò condivisibilmente ritenuto che il contagio da RI IL sia stato contratto dallo presso l'istituto bresciano (in argomento, si vedano Cass. 6386/2023 e 16900/2023, che, Per_2 fermo l'onere – gravante sul danneggiato – di provare che l'infezione è stata contratta presso la struttura sanitaria, ammettono che tale prova sia fornita in via presuntiva e valorizzano, fra gli altri, pagina 14 di 23 l'elemento indiziario della prossimità temporale fra periodo di ricovero ed insorgenza della patologia;
così, in particolare, Cass. 6386/2023, secondo cui “in tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale
(relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria)”).
Con la seconda osservazione, i c.t.p. di evidenziano che “in una netta prospettiva ex Controparte_1 ante […] il richiedere la ricerca delle tossine del ID non avrebbe avuto alcun significato;
e per due ordini di motivi: il primo perché la diarrea non c'era più (ricordo che l'isolamento si toglie a
48 ore dall'ultima scarica”); il secondo perché il trovarla ancora positiva non avrebbe avuto nessun significato patologico, noto che la positività anche alla tossina può perdurare per settimane dopo la risoluzione della diarrea. Quindi in assenza di diarrea, anzi con un soggetto con peristalsi torbida, di nessuna utilità terapeutica sarebbe stato il rilevo di una positività alle tossine”.
I c.t.u. hanno tuttavia correttamente replicato rilevando come i pazienti interessati da una precedente infezione da RI IL presentino un elevato rischio di recidiva (25% circa) e che, nel caso in esame, “nonostante l'elevato rischio, allorquando il paziente manifestò diarrea, il sospetto di infezione da ID non fu posto, e il IG. non venne pertanto sottoposto a terapia Per_2
mirata, ma anzi venne posto in terapia con antibiotici ad ampio spettro, mentre il trattamento specifico con vancomicina per via orale era iniziato solo dopo 9 giorni, quando le condizioni cliniche generali del paziente erano ormai irrimediabilmente compromesse, e le complicanze (pseudocolite membranosa
e megacolon tossico) erano già manifeste, portando il paziente allo shock settico e quindi al decesso in breve tempo” (pag. 193 dell'elaborato).
Ne deriva, come condivisibilmente ritenuto dai c.t.u., la responsabilità della struttura bresciana per aver diagnosticato con ritardo la recidiva da RI IL ed averla approcciata con eguale ritardo pagina 15 di 23 “solo dopo 9 giorni, quando le condizioni cliniche generali del paziente erano ormai irrimediabilmente compromesse”.
Le risultanze istruttorie confermano indubbiamente il contesto di elevata criticità in cui ha operato la struttura sanitaria bresciana, tenuto conto, in particolare, del quadro clinico generale gravemente compromesso del paziente (anche in conseguenza dei trattamenti precedenti effettuati presso;
_4
condizioni che, tuttavia, non appaiono idonee a superare i rilievi di responsabilità sopra formulati per colpevole ritardo nella diagnosi e nel successivo trattamento del secondo episodio di RI
IL subito dallo . Per_2
Rilevato pertanto che ai sensi dell'art. 2055 c.c. i soggetti che concorrono, anche a diverso titolo, alla causazione di un unico evento lesivo rispondono solidalmente dell'intero danno nei confronti del danneggiato (fermo il diritto di agire in regresso nei rapporti interni), va in ogni caso Controparte_1 condannata al risarcimento dell'intero danno patito dagli odierni attori.
Il sopravvenuto assoggettamento di alla liquidazione giudiziale rende poi inammissibile o _4
improcedibile ogni domanda di accertamento di crediti proposta o proseguita nei suoi confronti;
ne deriva che è precluso, in questa sede, l'accertamento della eventuale quota interna di responsabilità di
_4
7. Quantum.
Come anticipato sub 1., gli attori agiscono per il risarcimento di “tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali” subiti in conseguenza dell'evento lesivo “iure proprio e iure hereditatis”, danni conseguenti, per le ragioni indicate, alla morte del proprio congiunto.
In punto di diritto va ribadito che, in ipotesi di morte del congiunto, la Corte di cassazione ha ormai definitivamente chiarito che “in ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della
pagina 16 di 23 residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui
l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)” (Cass. 35998/2023 da cui è tratta la massima;
in argomento si veda anche Cass.
26851/2023, secondo cui “in tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze
"quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto”).
In applicazione dei principi di diritto ora richiamati possono essere perciò riconosciuti – in astratto - agli attori, congiunti ed eredi del defunto : Persona_2
a) il danno iure proprio per perdita del congiunto;
b) il danno patito dal congiunto acquisito iure hereditario;
c) il danno patrimoniale patito iure proprio e iure hereditario.
pagina 17 di 23 Con particolare riferimento alla prima voce di danno, va poi richiamato il costante orientamento della corte di legittimità secondo cui:
a) “in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. […]” (Cass. 9010/2022);
b) “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (Cass. 8532/2020).
7.1. Danno iure proprio per perdita del congiunto.
Sulla scorta dei principi ora richiamati, si riconoscono ai valori attuali:
a) alla coniuge € 172.000,00=; Parte_5
b) a ciascuno dei figli , e € 125.150,00=. Pt_1 _4 Pt_4 Parte_2
La liquidazione di tale voce di danno viene effettuata sulla scorta dei criteri forniti dalle tabelle del
Tribunale di Milano e perciò considerando:
a) quanto alla coniuge , età della vittima primaria (12 punti), età della vittima secondaria (16 Pt_5
punti), presumibile convivenza fra coniugi (16 punti), con esclusione del relativo punteggio aggiuntivo in presenza di più di tre congiunti sopravvissuti e dell'ulteriore punteggio per “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, nel totale difetto di allegazioni minimamente specifiche al riguardo (attesa la tardività e genericità delle circostanze allegate col mero capitolo di prova di cui alla lettera f) della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2,
c.p.c.);
pagina 18 di 23 b) quanto a ciascuno dei figli, età della vittima primaria (12 punti), età delle vittime secondarie (20 punti), con esclusione del punteggio aggiuntivo per convivenza (che, considerata l'età dei figli, non può ritenersi presunta) e per “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, sempre nel totale difetto di allegazioni minimamente specifiche al riguardo (vedi sub a).
7.2. Danno biologico patito dal congiunto acquisito iure hereditario.
Si riconosce a tale titolo agli eredi del defunto il solo danno biologico per invalidità temporanea totale patito nel breve periodo che va dalla manifestazione della recidiva dell'infezione da RI
IL (28.5.2013) alla morte (5.6.2013).
Danno che va tuttavia ridotto con criterio equitativo del 50%, tenuto conto della condizione di invalidità temporanea dello in conseguenza delle ulteriori patologie in essere, non ascrivibili Per_2
alla responsabilità di Controparte_1
Spetta pertanto in definitiva agli eredi pro quota (2/6, quanto alla e 1/6 per ciascuno dei figli) la Pt_5 complessiva somma di € 441,00= (€ 98,00= per 9 giorni di invalidità totale, diviso 2), sempre facendo applicazione delle tabelle milanesi.
7.3. Danno patrimoniale patito iure proprio e iure hereditario.
Nulla si riconosce a tale titolo, in difetto di idonea allegazione e conseguente prova.
7.4. Ulteriori voci di danno.
Nulla quanto alle ulteriori voci di danno, in difetto di idonea allegazione e conseguente prova.
Si richiamano, quanto al preteso danno per violazione del c.d. consenso informato, le conclusioni negative cui è giunta la c.t.u. e resta ferma la tardività delle scarne circostanze di fatto, allegate per la prima volta con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., quanto alle ulteriori voci di danno asseritamente patite dallo prima del suo decesso. Per_2
8. Riepilogo. pagina 19 di 23 In conclusione, dichiarate improcedibili le domande proposte dagli attori nei confronti di e _4
rigettate le ulteriori domande risarcitorie, sempre proposte dagli attori nei confronti dei medici CP
e nonché delle terze chiamate e (restando assorbite le ulteriori Per_1 CP_6 CP_7 CP_8
domande proposte nei confronti dei terzi chiamati), Istituti IA va condannata al pagamento, in favore di:
a) della somma di € 172.147,00=; Parte_5
b) della somma di € 125.223,50=; Parte_1
c) della somma di € 125.223,50=; Parte_3
d) della somma di € 125.223,50=; Parte_4
e) della somma di € 125.223,50=. Parte_2
Trattandosi poi di crediti risarcitori e, perciò, di valore, liquidati tuttavia all'attualità, spettano gli interessi di legge dal 5.6.2013 (morte di ) al saldo, sulle somme indicate, devalutate al Persona_2
5.6.2013 e poi rivalutate di anno in anno, sempre sino al saldo.
9. Spese.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, integrato da quello della c.d. causalità.
va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dagli attori per il presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano, in € 545,00= per spese ed € 32.000,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (riconosciuti, tenuto conto dell'importo complessivo per cui è condanna,
i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 520.000,01= a € 1.000.000,00=, con un aumento del 10% dell'ultimo scaglione ed un ulteriore aumento del 30% in ragione della pluralità di parti), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli attori vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da in liquidazione _4
giudiziale per il presente giudizio, che si liquidano, come da nota spese, in € 5.810,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge. pagina 20 di 23 Gli attori vanno altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dai terzi chiamati e per il presente giudizio, che si liquidano, per una sola volta per entrambi, attesa la CP Per_1
sostanziale identità di difese, in complessivi € 18.334,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (riconosciuti gli importi richiesti con le note spese, per una sola volta, con un aumento del 30% in ragione della pluralità di parti), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli attori vanno anche condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata per il presente giudizio, che si liquidano, come da nota spese, in € 7.616,00= per compensi, CP_7
oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Gli attori vanno infine condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata per il presente giudizio, che si liquidano in € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese CP_8
forfettarie e accessori di legge (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile – complessità alta).
Nulla per le spese quanto al terzo chiamato vittorioso e rimasto contumace. Controparte_6
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e di Istituti IA rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori: a) Controparte_1 della somma di € 172.147,00=; b) della somma di € Parte_5 Parte_1
125.223,50=; c) della somma di € 125.223,50=; d) della somma di € Parte_3 Parte_4
125.223,50=; e) della somma di € 125.223,50=; oltre interessi come specificato in Parte_2
motivazione;
- dichiara improcedibile la domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta
[...]
; CO
pagina 21 di 23 - rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti dei terzi chiamati , CP [...]
e Persona_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della Controparte_1
somma di € 545,00= per spese ed € 32.000,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della convenuta CO
, della somma di € 5.810,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e
[...]
accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore dei terzi chiamati e CP [...]
della somma di € 18.334,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e Persona_1
accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della terza chiamata Controparte_7
della somma di € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a
[...]
titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della terza chiamata della Controparte_8
somma di € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- nulla per le spese quanto al terzo chiamato Controparte_6
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e di nei rapporti interni. Controparte_1
Così deciso in Brescia il 13.6.2025.
Il giudice pagina 22 di 23 dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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