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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 882/2024
Oggi 7 gennaio 2025 alle ore 10.00, innanzi alla dott.ssa Claudia Carissimi, sono comparsi: per la parte appellante, l'Avv. Luigi De Rosa;
per la parte appellata, il Procuratore dello Stato Vittoria Belfiore;
per la pratica forense, la dott.ssa Rossella Russo;
entrambe le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono oralmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, dà lettura della seguente sentenza.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del
7 gennaio 2025, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 882/2024 promossa da:
NI DE TI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Rosa, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, via Duca degli Abruzzi n. 4;
Appellante contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAMPOBASSO
(C.F. 80003130707), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso, via Insorti D'Ungheria è elettivamente domiciliata;
Appellato
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace;
opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida
Conclusioni: le parti hanno concluso come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.5.2024, Antonio De SA, convenendo in giudizio la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n.
173/2024, depositata il 9.5.2024, chiedendone l'integrale riforma e l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Campobasso prot. n.
0009042 del 09.02.2024.
Ha premesso la parte appellante che: con la sentenza gravata, il giudice di pace ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento con il quale la Prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida dell'appellante ex art. 223 co. 2
CdS, sulla scorta del sinistro stradale occorso il 5.10.2023 in Campobasso, via IV
Novembre intersezione con via Labanca, in cui l'appellante aveva investito un pedone mentre attraversava la carreggiata;
il giudice di prime cure ha fondato la decisione evidenziando che “Ai sensi del disposto dell'art. 223 C.d.S., la sospensione provvisoria della patente di guida ad opera del prefetto postula la contestazione di una violazione del codice della strada, cui è appunto connessa quale misura cautelare, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come inerenti alla circolazione stradale, lesivi dell'altrui incolumità, continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di altri pericoli (Cass. n. 17202/'05). Accertata, per quanto è dato desumere dagli atti di causa, la responsabilità del ricorrente al quale è stata contestata la violazione dell'art. 141 C.d.S. per l'investimento di un pedone, NI GE, avvenuto il 05.10.2023, nel quale quest'ultimo ha riportato lesioni guaribili in sessanta giorni, come evidenziato dall'Amministrazione nella nota di costituzione in giudizio n. 319/2024 ex adverso non adeguatamente contestata, appare giustificata l'adozione del provvedimento in questione per il solo fatto che a seguito della violazione di una norma del codice della strada è derivata una lesione colposa (con prognosi di sessanta giorni), adozione - del tutto tempestiva, essendo stata adottata a seguito dell'invio del rapporto della Polizia
Municipale del Comune di Campobasso n. 323 del 15.01.204 - non condizionata all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale o dalla contestazione all'investita di altra violazione del codice della strada (nel caso di specie, l'art. 190 C.d.S.)”.
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto: la carenza di motivazione della sentenza impugnata e la sua intrinseca contraddittorietà; l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sospensione, avuto riguardo all'assenza di astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e l'insussistenza di elementi indicativi della responsabilità del sinistro in capo all'appellante (ascrivibile, invece, al pedone investito, al quale è stata contestata la violazione dell'art. 190 co. 2 CdS per aver attraversato la carreggiata senza utilizzo delle strisce pedonali poste a meno di cento metri di distanza); la mancata proposizione di querela e, di conseguenza, la mancata celebrazione di qualsivoglia procedimento e processo penale nei confronti dell'appellante; la mancanza di valutazione sulla responsabilità nella causazione del sinistro.
Si è costituita la Prefettura UTG di Campobasso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione della genericità delle doglianze formulate e, comunque, il rigetto nel merito, evidenziando: la natura cautelare, non anche sanzionatoria del provvedimento adottato;
la mancata proposizione di querela di falso avverso il verbale di contestazione n. 68321, quanto alla responsabilità nella causazione del sinistro posto che, come espressamente riconosciuto dall'appellante, egli non sarebbe riuscito a controllare e dunque ad arrestare il veicolo in tempo utile per non investire il pedone.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza odierna, come da antescritto verbale, previo deposito di scritti difensivi finali.
***
L'appello è infondato e deve essere respinto, alla luce di quanto segue.
In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte convenuta, posto che l'atto di impugnazione contiene la chiara e specifica indicazione delle parti della sentenza oggetto di gravame: ed invero, dalla lettura della citazione si evince che la parte attrice si dolga, in prevalenza, della mancata valutazione specifica in ordine all'individuazione delle responsabilità del sinistro e della mancata valutazione dell'inesistenza di processo penale in ragione della mancata proposizione della querela ad opera del pedone investito.
Nel merito, occorre riportare, di seguito, l'art. 223 Codice della Strada, in quanto rilevante ai fini che occupano:
“1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli
589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli
589-bis , secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.”.
In punto di diritto, si osserva quanto segue: - “Questa Corte, con le sentenze 5 maggio 2000, n. 5689; 19 novembre 1999, n.
12830; 20 settembre 1999, n. 10127; 15 marzo 1999, n. 2274) ha affermato il principio secondo il quale il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall'art. 223, comma 2, C.S., è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità (autonomamente prevista dall'art. 218, comma 5, C.S.), rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 C.S. Ne consegue che la sua irrogazione non è condizionata né dall'inizio dell'azione penale, né dall'eventuale difetto della condizione di procedibilità della querela, ove richiesta. In proposito va osservato che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida può costituire misura accessoria a una sanzione amministrativa principale, ovvero ad un fatto costituente reato: in particolare l'art. 222 prevede la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria, in tutti i casi in cui da una violazione di norme sulla circolazione stradale derivino danni alla persona. In tal caso la sanzione è diversamente graduata a secondo della gravità del danno alla persona (art. 222, comma 2). L'art. 220 prevede in generale che, per le violazioni di norme del codice della strada che costituiscono reato, l'agente o organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al Pubblico ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.c. Prevede poi specificamente che quando da una violazione di norme del codice della strada derivi un danno alla persona,
l'agente o organo accertatore deve parimenti darne notizia al Pubblico ministero.
Prevede infine che, in ogni caso in cui l'Autorità giudiziaria ravvisi solo una violazione amministrativa, essa deve rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia di reato perché si proceda in via amministrativa all'applicazione della sanzione. L'art. 221 (in aderenza a quanto disposto in via generale dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 in tema di connessione fra illeciti amministrativi e reati) a sua volta prevede che, ove l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione del codice della strada, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice competente all'accertamento del reato è competente anche alla irrogazione della sanzione amministrativa, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, dovendo egli in tal caso rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia del reato, perché si proceda in via amministrativa all'irrogazione della sanzione.
Nell'ipotesi di violazione di una norma del codice della strada dalla quale siano derivati danni alla persona, l'art. 223 dispone che l'agente o l'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro, trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto o del verbale della violazione contestata anche al Prefetto del luogo ove la violazione é stata commessa, ed altra copia all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Il Prefetto, "appena ricevuti gli atti", sentito il parere del competente ufficio della M.C.T.C. che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla recezione del rapporto, "dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino a un massimo di un anno e ordina all'intestatario di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza". Sulla base di tale normativa, questa Corte ha ritenuto che il potere del Prefetto di sospendere la patente sorga e debba essere esercitato, con la sollecitudine necessaria a non far venire meno la sua funzione cautelare, ove risulti commessa una violazione del codice della strada in conseguenza della quale sia derivato un danno alla persona, sulla base del solo accertamento della esistenza a carico del soggetto di "fondati elementi di una evidente responsabilità", senza che costituiscano presupposti della irrogazione della sanzione né l'inizio dell'azione penale, né la proposizione della querela ove richiesta. Ciò si desume, infatti, in primo luogo dalla scansione dei tempi che l'art. 223 impone agli organi amministrativi, congegnati in modo da renderla sanzione irrogabile dopo venticinque giorni dal fatto, e cioé ben prima che siano scaduti i termini per proporre l'eventuale querela. Si desume inoltre dal carattere cautelare del relativo provvedimento (affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 1998, nonché dalle sezioni penali di questa Corte: da ultimo, sez. IV, 5 gennaio 2000, n. 4634, IC;
2 marzo 1999, n. 2794,
D'Amico) volto a tutelare l'interesse pubblico a impedire con effetto immediato, e preventivamente rispetto alla inflizione della sanzione, per un certo periodo, la circolazione al soggetto che abbia procurato danni alle persone in conseguenza della violazione di norme del codice della strada. Ne deriva per un verso che la sospensione della patente da parte del Prefetto, prevista dall'art. 223 C.S., non
è subordinata all'inizio dell'azione penale ed alla proposizione, ove richiesta, della querela. Per altro verso, che il giudizio di opposizione instaurato avverso tale provvedimento ai sensi dell'art. 223, comma 5, C.S., ha ad oggetto unicamente l'accertamento della esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con particolare riferimento alla esistenza dei "fondati elementi di una evidente responsabilità". Questa Corte ha parimenti affermato che la sospensione della patente di guida, nel caso di violazione di una norma del codice della strada dalla quale siano derivati danni alle persone, non si configura come "pena accessoria" rispetto a quella prevista per il reato di lesioni personali, bensì costituisce una sanzione amministrativa, la cui applicazione è affidata in via ordinaria al giudice chiamato a conoscere del reato di lesioni personali, ma rimessa al Prefetto in ogni caso in cui tale vis actractiva, prevista dall'art. 222, comma 1, venga meno (Cass. 15 marzo 1999, n. 2274; 20 settembre 1999, n. 10127). In proposito va considerato che l'art. 222 C.S. - nello statuire che qualora da una violazione delle norme del codice della strada derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative previste, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - per un verso contiene una norma processuale, specificamente confermativa dell'attribuzione (operata in via generale dall'art. 221) al giudice penale della competenza a irrogare le sanzioni per le violazioni del C.S. non costituenti reato quando dal loro accertamento dipenda l'esistenza di un reato. Per altro verso contiene una norma sostanziale, prevedendo la sanzione della sospensione della patente in caso di violazioni del codice della strada dalle quali siano derivati danni alle persone, configurandola quale misura amministrativa "accessoria", in tale specifica ipotesi, rispetto al reato di lesioni personali. L'art. 224, comma 3 - a proposito del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente - statuisce che solo l'estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione di tali sanzioni amministrative accessorie, mentre "nel caso di estinzione del reato per altra causa il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria". Tale norma va interpretata, per quanto interessa ai fini del decidere, come espressione della voluntas legis di statuire in via generale la irrogabilità in sede amministrativa della sanzione accessoria (a reato) della sospensione della patente, ancorché per qualunque ragione diversa dalla morte di chi vi sia assoggettabile l'accertamento della responsabilità penale non possa avere luogo. Ragioni di ordine logico e di coerenza sistematica impongono di ritenere, infatti, che la formula "estinzione del reato" per causa diversa dalla morte, usata nell'articolo, vada intesa nel senso su detto - e sia in particolare comprensiva anche della ipotesi di non procedibilità del reato per rinuncia o mancata proposizione della querela nel termini di legge - e non come riferibile alle sole ipotesi di estinzione del reato testualmente previste dagli artt. 150 e segg. cod. pen. Riferendola solo a tali ipotesi, infatti, per i reati perseguibili a querela, la sanzione accessoria sarebbe applicabile in caso di remissione della querela, ma non in caso di rinuncia o di proposizione tardiva, o di decorso del termine per proporla senza la sua proposizione, pur trattandosi di situazioni omogenee in relazione all'interesse pubblico alla irrogazione della sanzione che la norma ha inteso tutelare, e pur non avendo - secondo quanto sopra esposto - l'art. 223 eccettuato tali ipotesi dalla irrogazione della sospensione provvisoria da parte del prefetto in via cautelare e provvisoria: sanzione provvisoria che risulterebbe incongruamente irrogata in ipotesi in cui non sia irrogabile quella definitiva. Ne deriva che la formula "estinzione del reato" va intesa in senso lato, come comprensiva di tutte le ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità penale non possa più avere luogo, pur avendo il fatto integrato astrattamente gli estremi del reato, così da ricomprendervi anche le ipotesi di non perseguibilità per la mancata proposizione della querela, o per la rinuncia a proporla, come impone il criterio ermeneutico secondo il quale la legge va interpretata in modo che le sue statuizioni risultino coerenti con la sua ratio e non diano luogo a difformità di trattamento incompatibili con i principi costituzionali di ragionevolezza e non discriminazione. Pertanto deve ritenersi che, con riferimento alla ipotesi prevista dall'art. 222, in cui la sospensione della patente si configura come sanzione amministrativa accessoria al reato di lesioni personali, l'art. 224, comma 3, in connessione con la sua ratio, attribuisce al
Prefetto il potere di irrogare in via definitiva quella sanzione ove, pur ricorrendone "le condizioni di legge" (e cioé la violazione di una norma del codice della strada dalla quale sia conseguito un danno alla persona), sia mancata o venuta meno la possibilità di irrogazione della sanzione da parte del giudice penale.” (Cass. 1676/2002); - ed ancora, “Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 223 del codice della strada , 21 e 25 Cost., nonché per vizio di motivazione sul punto della intervenuta adozione del provvedimento di sospensione della patente da parte dell'autorità amministrativa "sulla scorta della mera conoscenza della contestazione del fatto", in violazione del principio di legalità e con possibile difformità tra l'apprezzamento dell'autorità amministrativa e quello del giudice penale.(…) La palese infondatezza del terzo
(motivo) direttamente discende, invece, dalla natura cautelare del provvedimento di sospensione della patente, del quale l'art. 223. c.d.s. prevede l'emissione sulla scorta di un apprezzamento da effettuarsi nell'immediatezza del fatto, in base al rapporto ed al verbale della violazione contestata (da spedirsi al prefetto entro dieci giorni) e del parere del competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C. (da esprimersi entro quindici giorni). Onde è palesemente contrastata dalla lettera e dalla ratio della legge la tesi che il provvedimento non possa essere emesso prima degli accertamenti (definitivi, e tuttavia solo eventuali) del giudice penale, mentre è del tutto conforme al sistema che il definitivo (ed eventuale) accertamento del giudice penale possa essere diverso da quello a suo tempo compiuto ad altri fini dal prefetto sulla scorta degli elementi conoscitivi dei quali egli disponeva.” (Cass. 5072/2000);
- da ultimo, “questa Corte ha chiarito che, in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. n. 285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità (Sez. 2,
Ordinanza n. 21266 del 5/10/2020; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 25870 del
15/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23502 del 31/10/2006; in termini, da ultimo,
Sez. 2, Ordinanza n. 3245 del 5/02/2024).” (Cass 26873/2024. Ciò, posto - e chiarito che la sospensione della patente di guida può essere irrogata ove risulti commessa una violazione del Codice della Strada, da cui siano derivati danni alla persona, ove sussistano elementi di evidente responsabilità in capo al soggetto posto alla guida del veicolo, il tutto, nell'immediatezza del fatto ed in base ai rapporti ed al verbale della violazione accertata, indipendentemente dal verificarsi della condizione di procedibilità della querela – nel caso di specie:
- l'appellante De SA ha investito un pedone impegnato nell'attraversamento della carreggiata, in Campobasso via IV Novembre, allorchè percorreva via
Labanca, provenendo da via Sant'Antonio dei Lazzari, con direzione di marcia via IV Novembre;
- il pedone, che non ha attraversato utilizzando le strisce, poste a meno di cinquanta metri dal punto prescelto per l'attraversamento, ha riportato lesioni giudicate guaribili in sessanta giorni;
- a De SA è stata accertata e contestata la violazione amministrativa di cui all'art. 141 co. 2 e 11 CdS, “poiché non riusciva a conservare il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere, in sicurezza, tutte le manovre necessarie, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del proprio campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (cfr. provvedimento prefettizio impugnato);
- Nel verbale di accertamenti urgenti, redatto nelle immediatezze dei fatti, si legge che, nel luogo e nel momento del sinistro, il traffico era intenso, la segnaletica orizzontale era assente, l'attraversamento pedonale era presente a
43,40 metri dalla zona d'urto e, quanto alla segnaletica verticale, c'era un segnale di stop per i veicoli provenienti da via Labanca ad una con uno specchio, posto al fine di facilitare la visibilità;
- Nel verbale di sommarie informazioni, l'appellante ha dichiarato di non aver potuto evitare l'impatto.
Così ricostruiti gli elementi rilevanti del fatto che occupa, ritiene il giudicante sussistano tutti gli elementi per l'emissione del provvedimento prefettizio, in ragione dell'accertata violazione dell'art. 141 co. 2 e 11 d. lgs. 285/1992, contenuta nel verbale di accertamento dotato di efficacia privilegiata in quanto non impugnato di falso, per non essere l'appellante riuscito a mantenere il controllo dell'autoveicolo e non essere stato in grado di compiere tutto il necessario per arrestarlo tempestivamente ed impedire l'investimento del pedone, ciò a cui sono conseguiti danni a quest'ultimo: risultano sussistenti, pertanto, i fondati elementi di evidente responsabilità del sinistro, come risultati e provati nelle immediatezze dei fatti, a nulla rilevando la mancata instaurazione del procedimento penale per difetto di querela.
In conclusione, la sentenza di prime cure ha fatto, sinteticamente, buon governo dei principi su esposti e deve essere pertanto, confermata.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate per il primo grado di giudizio, posto che l'Amministrazione convenuta non si è costituita, mentre seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, per il secondo grado, ai sensi del DM 147/2022, in applicazione di valori minimi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo alle questioni rilevanti e alle difese svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio;
- condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite, che si liquidano per il secondo grado in euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge se dovute;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte reclamante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Campobasso, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi