CA
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 5553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5553 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4820/2020, assunta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025 trattata nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
TRA
c.f. , c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
c.f. e c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avvocato Modestino Acone c.f. e CodiceFiscale_5
dall'Avvocato Pasquale Acone c.f. , presso lo studio Associato Verde CodiceFiscale_6
in Napoli, alla via G. Martucci n. 48 elettivamente domiciliati, giusta procura a margine dell'atto di appello, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali
- Email_1 Email_2
APPELLANTI
CONTRO nuova denominazione assunta dalla Controparte_1 [...]
c.f. e per essa la procuratrice Controparte_2 P.IVA_1 [...]
c.f. in persona della sua procuratrice dott.ssa Controparte_3 P.IVA_2 [...]
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimiliano CP_4 CodiceFiscale_7
ES c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla piazza Giulio Rodinò CodiceFiscale_8
n. 18 elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di sostituzione avvocato, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
APPELLATA
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1742/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020, notificata il 30 novembre 2020 in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 22 dicembre 2020 , Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato la sentenza n. 1742/2020 resa dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 27 novembre 2020 e notificata in data 30 novembre 2020, con la quale è stata accolta la domanda contro di loro proposta dalla società per la Gestione di attività per sentire dichiarate inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 CP_2
c.c., le donazioni di beni immobili ricadenti nella comunione legale tra coniugi, poste in essere dai coniugi e in favore dei figli, con domanda subordinata di Pt_1 Pt_2 simulazione assoluta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c.. Con la prefata sentenza il
Tribunale ha dichiarato l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio trascritto nei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate - Persona_1
Ufficio Provinciale di Avellino Territorio - al n. 20159 registro generale e al n. 17056 registro particolare, e dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio trascritto nei Registri Persona_1
Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Avellino Territorio - al n.
20160 registro generale e al n. 17057 registro particolare, con ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Avellino di annotare la sentenza in margine alla trascrizione degli atti di donazione revocati ex art. 2901 c.c., con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della società attrice, liquidate in € 575,00 per spese ed € 7.625,00 per compenso di Avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1. Gli appellanti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad causam di . Parte_2
Hanno, inoltre, ribadito la richiesta – già avanzata in primo grado e disattesa dal Tribunale
– di dichiarare la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per consentire la preventiva definizione, con efficacia di giudicato, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente innanzi al Tribunale di Benevento, ritenendo pregiudiziale l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito litigioso rispetto alla proponibilità dell'actio pauliana. Nel merito, hanno lamentato l'inesistenza dei presupposti
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda indicati dall'art. 2901 c.c. per il vittorioso esperimento dell'azione in parola: consilium fraudis ed eventus damni.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione di seguito trattati, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, rigettare l'azione revocatoria proposta dalla società per in quanto Controparte_2
inammissibile ed infondata;
in via gradata e previa estromissione dal giudizio della dott.ssa
, limitare l'inefficacia dell'atto di donazione ai soli diritti spettanti all'ing. Parte_2
sui beni oggetto delle due donazioni;
in via preliminare, disporre la Parte_1 sospensione necessaria del presente giudizio fino all'esito di quello pendente tra la società appellata e l'ing. avente ad oggetto l'esistenza del credito litigioso, data la Pt_1
pregiudizialità di tale accertamento rispetto alla presente azione;
il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 maggio 2021, si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
3. In grado d'appello non si è svolta attività istruttoria.
È stata verificata la visibilità del fascicolo telematico ed è stato allegato il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza dell'11 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. La ha convenuto dinnanzi al Tribunale di Benevento Parte_5 Parte_1
, e affermando di essere
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
creditrice della società Ecoresina Sud S.r.l., in forza di saldo debitore di c/c alla data del 11 ottobre 2013, dell'importo di € 236.232,77, oltre interessi e spese. Parte attrice ha dedotto che la menzionata società è stata dichiarata fallita con sentenza depositata in data 11 giugno
2013 dal Tribunale di Ariano Irpino e che ha prestato in favore della stessa, Parte_1 in data 12 dicembre 2005, fideiussione personale, a garanzia di tutti i rapporti e di tutte le obbligazioni contratte dalla società debitrice principale, limitata fino alla concorrenza della
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda somma di € 260.000,00. L'attrice ha, dunque, lamentato il carattere a sé pregiudizievole delle donazioni effettuate dai coniugi e in favore dei figli in Parte_1 Parte_2
data 16 novembre 2012, allorquando la posizione della società garantita nei confronti della banca finanziatrice era già passata in sofferenza. In particolare, alla figlia sono Parte_3
stati donati un appartamento ed un locale annessi al fabbricato situato in Ariano Irpino, alla via D'Afflitto n. 36, mentre al figlio un altro appartamento sito sempre in Ariano Parte_4
Irpino, alla via Giulio Lusi snc. Parte attrice, stigmatizzando che le prefate donazioni sono successive alla crisi della società, ha rimarcato la mancanza d'intestazione d'altri immobili.
Ha quindi chiesto dichiararsi l'inefficacia degli atti nei suoi confronti. In subordine, ha spiegato domanda di simulazione assoluta, sul presupposto che le parti non abbiano in realtà voluto alcun effetto traslativo.
4.2. Con comparsa depositata in data 9 giugno 2016, si sono costituiti in giudizio Parte_1
e , i quali hanno impugnato la domanda ex adverso proposta e ne
[...] Parte_2
hanno chiesto il rigetto. Hanno eccepito il difetto di legittimazione ad causam di Parte_2
, non essendo quest'ultima debitrice della banca e nemmeno litisconsorte necessario,
[...]
sia con riguardo all'azione revocatoria, sia con riguardo all'azione di simulazione assoluta.
Ulteriormente, i convenuti hanno dedotto l'assenza dei requisiti per la declaratoria di inefficacia degli atti donativi effettuati dai genitori per gratificare i figli per gli ottimi risultati conseguiti negli studi. Hanno altresì negato gli estremi della simulazione assoluta, mancando nella specie qualsivoglia prova del sottostante accordo simulatorio.
4.3. Si sono poi costituiti in giudizio e impugnando quanto Parte_3 Parte_4
chiesto, dedotto ed eccepito dall'attrice, per mancanza dei requisiti di accoglimento della domanda.
4.4. Con ordinanza del 25 febbraio 2020, il giudice di primo grado ha respinto l'istanza di sospensione necessaria del processo avanzata dalle parti convenute, in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito vantato dall'odierna attrice, osservando che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione ampia di credito, comprensiva della ragione e dell'aspettativa (risultando sufficiente allo scopo anche un credito meramente eventuale), con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità e validità.
4.5. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5. Il Tribunale di Benevento ha definito il giudizio con sentenza n. 1742/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020, notificata il 30 novembre 2020, con la quale ha accolto la domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio trascritto nei Registri Immobiliari ai Persona_1
n. 20159/17056, e dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio trascritto nei Persona_1
Registri Immobiliari ai n. 20160/17057. Il Tribunale ha, conseguentemente, ordinato al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino l'annotazione della sentenza in margine alla trascrizione degli atti di donazione revocati ex art. 2901 c.c. e condannato le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali.
5.1. Previo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , Pt_2
sull'assunto che la declaratoria di inefficacia delle donazioni effettuate dai coniugi nei confronti dei figli, ed aventi ad oggetto beni rientranti nella comunione legale, sia destinata a produrre effetti nei confronti di ambo i donanti, il giudice di prime cure ha riconosciuto fondata la domanda attorea, accogliendola in toto, e non solo limitatamente alla posizione del coniuge debitore (come invece prospettato dai convenuti per la denegata ipotesi di accoglimento).
5.2. Superata, altresì, l'eccezione di nullità totale della fideiussione sollevata per la prima volta dagli allora convenuti all'udienza del 25 novembre 2019 (alla luce della giurisprudenza sopravvenuta in corso di causa), per essere la stessa riproduttiva del c.d. schema A.B.I., censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza (art. 2, comma 2, lett. A della legge n. 287/1990), il Tribunale di Benevento, sul presupposto della rilevabilità ufficiosa delle nullità contrattuali che costituiscono elemento costitutivo della domanda, ha opinato nel senso della nullità solo parziale delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dal dovendo nella specie trovare applicazione il principio di conservazione del Pt_1
contratto. Detta nullità parziale, lasciando in vita le altre clausole negoziali, non si sarebbe rivelata idonea ad intaccare la vincolatività della prestazione del fideiussore ad ogni altro effetto.
5.3. Ha osservato, inoltre, il giudice di prime cure che nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria, ciò che rileva è l'esistenza di un credito dell'attrice, anche eventuale, che ne giustifichi l'esperimento, per cui, non essendo intervenuto alcun giudicato sull'eccepita nullità totale della fideiussione, la pendenza del parallelo giudizio di opposizione a decreto
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ingiuntivo sarebbe stata ininfluente ai fini della decisione. A sostegno di tale conclusione, ha chiarito che la proponibilità dell'actio pauliana non è preclusa dalla natura litigiosa del credito vantato, atteso che, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza, anche il credito eventuale, in veste di credito ancora sub iudice, è idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901
c.c..
5.4. Ciò posto, il giudicante ha poi ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. dell'eventus damni e della scientia damni in capo ai disponenti.
In merito all'eventus damni, il giudice di primo grado ha rimarcato l'oggettiva lesività di un atto di disposizione eseguito per spirito di liberalità – e dunque senza alcuna contropartita in denaro – avente ad oggetto beni immobili che in tal modo vengono sottratti alla garanzia patrimoniale del fideiussore, il quale ultimo non avrebbe peraltro né dedotto, né provato di essere titolare di altri beni utilmente espropriabili. Ne ha desunto, con tutta evidenza,
l'impossibilità, o comunque la maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito, al cui accertamento l'art. 2901 c.c. subordina la fondatezza della domanda.
Il giudicante ha, altresì, ritenuto provata l'anteriorità del credito rispetto agli atti di disposizione, sebbene la creditrice abbia omesso di produrre la documentazione allegata al ricorso monitorio, tenendo conto dell'epoca di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento della società debitrice principale (11 giugno 2013) e delle deduzioni attoree in ordine al dissesto finanziario della Ecoresina Sud S.r.l. già negli anni 2011-2012, allorquando si è verificato lo scoperto di conto corrente all'origine dell'esposizione debitoria, circostanza che non sarebbe stata specificamente contestata dai convenuti.
In punto di scientia damni, intesa come consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione proprio in virtù della sua posteriorità rispetto al sorgere del credito
(essendo la dolosa preordinazione voluta dal legislatore solo nella diversa ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito), il Tribunale ha precisato che l'azione revocatoria di un atto dispositivo a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltreché dal debitore, anche dal terzo beneficiario, nel caso in esame dai figli dei soggetti donanti, trattandosi di requisito richiesto solo per gli atti a titolo oneroso.
Ha, quindi, desunto la sussistenza della scientia damni in capo ad entrambi i disponenti, facendo ricorso al meccanismo delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Quanto alla posizione del coniuge debitore, ha valorizzato la repentinità della donazione rispetto alla richiesta di rientro in bonis avanzata dalla banca creditrice nei confronti della società correntista e del fideiussore oltre che la sua posizione di amministratore della Pt_1 società, che – in quanto tale – ha avuto piena cognizione della consistente esposizione debitoria che, di lì a poco, avrebbe condotto al fallimento della società. Inoltre, in seguito agli atti di donazione oggetto di causa, la garanzia prestata è venuta completamente meno, essendo stati sottratti alla garanzia del credito tutti i beni utilmente aggredibili dalla banca a soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
5.5. Per ciò che concerne la posizione della , estranea al rapporto di debito di cui si Pt_2
controverte, il giudice di prime cure ha ritenuto di poter desumere la consapevolezza della lesività dell'atto anche in capo a costei, dal rapporto di coniugio che la lega al garante ed amministratore della società Ecoresina Sud S.r.l..
6. L'atto di appello è stato notificato in data 22 dicembre 2020 all'appellata società di cartolarizzazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito anche nel primo grado del giudizio: Avvocato Mirella Sommella. Gli appellati sono stati convenuti a comparire dinanzi alla Corte per il giorno 16 maggio 2021.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 29 dicembre 2020.
Va dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nel termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante, in data 30 novembre 2020.
É possibile, dunque, accedere alla valutazione dei motivi su cui esso si fonda.
7. Con il primo motivo di gravame, gli impugnanti , Parte_1 Parte_2
e hanno eccepito il difetto di legittimazione ad causam Parte_3 Parte_4
della , chiedendone la conseguente estromissione dal giudizio, oltre che la Pt_2 limitazione – ove reputata fondata l'azione revocatoria – dell'inefficacia dell'atto di donazione ai soli diritti spettanti al coniuge debitore sui beni oggetto delle due donazioni.
In particolare, con il motivo in esame è stato denunciato che soggetto passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio sarebbe esclusivamente il e non anche la Pt_1
, e che tale circostanza sarebbe pacifica. Costei, dunque, non assumerebbe la qualità Pt_2
di litisconsorte necessaria, tale da giustificare l'indispensabilità della sua partecipazione al giudizio, anche perché – a ben vedere – la declaratoria di inefficacia avuta di mira dal creditore giammai potrebbe incidere sulla di lei sfera giuridica soggettiva (e più
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda precisamente sulla contitolarità del diritto di proprietà in capo ai coniugi in regime di comunione), non vertendosi in tema di validità dell'atto di disposizione, ma (appunto) di mera inefficacia relativa del medesimo. Del resto, lo stesso art. 2901 c.c. presupporrebbe non solo la qualità di creditore di chi agisce, ma anche quella di debitore del disponente, dal che deriverebbe l'erronea interpretazione ed applicazione della norma citata da parte del
Tribunale, che avrebbe dovuto – al più – revocare l'atto solo rispetto alla posizione del coniuge debitore, e non in toto. Non risulterebbe dirimente in senso contrario la considerazione che i coniugi - siano in regime di comunione legale e che, Pt_1 Pt_2 dunque, trattasi di una comunione notoriamente senza quote, dovendosi discorrere unicamente della revoca dei diritti, pari alla metà, inerenti ai due immobili donati, fermi ed impregiudicati quelli di spettanza del coniuge non debitore
7.1. Il motivo è fondato solo in parte.
È pur vero che , convenuta in primo grado dalla banca creditrice in quanto Parte_2
compartecipe dell'atto di donazione di cespiti immobiliari cadenti in comunione insieme al marito non è litisconsorte necessaria dell'azione revocatoria spiegata nel Parte_1
presente procedimento. Ella, infatti, in caso di accoglimento della domanda, non sarebbe destinataria diretta degli effetti della pronuncia, la quale comporterebbe – come noto – la mera inopponibilità al creditore dell'atto traslativo revocato, restando l'atto pienamente valido ed efficace ad ogni altro fine, e non producendosi nei confronti della disponente non debitrice alcun ulteriore effetto costitutivo o traslativo.
Negli illustrati termini si spiega, per contro, la necessaria partecipazione al giudizio dei beneficiari dell'atto di disposizione, che nella specie sono gli odierni appellanti e Parte_3
figli dei donanti. Questi ultimi, com'è evidente, si vedono fortemente Parte_4
pregiudicati dalla revocazione dell'atto di donazione, che legittima il creditore a sottoporre ad espropriazione forzata i beni fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale generica, onde soddisfare le proprie ragioni di credito. Non si produce alcun effetto restitutorio, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma l'atto traslativo si considera tamquam non esset nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria, il quale potrà conseguentemente promuovere azioni esecutive e conservative sui beni stessi.
Soccorre, sul punto, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” (così Cass. civ., sez. III, sent. n. 17021 del 20.08.2015; conforme
Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 18707 del 01.07.2021).
Se questa è la premessa logico-giuridica dalla quale prendere le mosse, nondimeno si ritiene doversi disattendere l'eccezione di difetto di legittimatio ad causam della , e con essa Pt_2
la richiesta di estromissione dal giudizio.
Il profilo della legittimazione passiva va, invero, tenuto concettualmente distinto da quello
– essenzialmente diverso – della necessaria integrità del contraddittorio processuale
(questione che non viene in rilievo nel caso in esame). Sebbene la non avesse alcun Pt_2
rapporto di debito con la banca per le causali di cui all'atto introduttivo, non assumendo quindi la veste di contraddittore necessario rispetto all'azione spiegata ai sensi dell'art. 2901
c.c., ai fini della legittimazione passiva ne va verificato l'interesse a resistere all'avversa pretesa ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Detto interesse, nella specie, è ravvisabile nelle stesse conclusioni adottate sia in primo grado, che in appello, tese ad ottenere un rigetto quanto meno parziale della domanda attorea, mediante la limitazione della statuizione giudiziale ai soli diritti di cui era titolare pro quota il coniuge debitore sui beni donati.
Esplicativa, a tal riguardo, si rivela la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21086 del 24.07.2025 (non massimata), che di seguito si riporta in parte motiva: “
5.3. La considerazione svolta dalla corte di merito, peraltro, è del tutto logica e consequenziale a quanto poi riferito, in riforma della prima sentenza, in merito alla insussistenza di un litisconsorzio necessario con la coniuge non disponente della quota dei suoi beni, e ciò sulla base di quanto sancito da Cass. n. 17021/2015, atteso che l'eventuale accoglimento della revocatoria non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” (cfr. anche Cass., sez. III, n. 19319 del 7 luglio 2023; Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 18707 del 01/07/2021).
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.4. La ricorrente, tuttavia, sostiene che sia contraddittorio con il rilievo di carenza di un litisconsorzio necessario con l'erede del debitore deceduto affermare che essa sia comunque legittimata passivamente all'azione de qua. Sotto tale profilo il motivo è infondato.
5.5. La corte di merito ha correttamente considerato che l'interesse a contraddire sussiste in termini di concretezza e attualità ex art. 100 c.p.c. in relazione alla posizione assunta nella vicenda dalla ricorrente nell'aderire alle posizioni assunte dai figli donatari e all'interesse dell'attrice a ottenere una sentenza che faccia stato nei suoi confronti per i beni che facevano parte della comunione legale dei coniugi, e tale è il parametro con cui deve valutarsi la sua legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea e alle difese svolte (Cass. sez. L, sentenza n. 11796 del 02.08.2003; Cass. Sez. U, sentenza n. 2951 del 16.02.2016)”.
Orbene, nella fattispecie oggetto di disamina, non si pone – a ben vedere – un problema di difetto di legittimazione passiva (qui rettamente intesa come necessaria condizione dell'azione, passibile di verifica giudiziale – anche ufficiosa – in ogni stato e grado del processo), suscettibile di venire in rilievo in caso di divergenza soggettiva tra il soggetto individuato dall'attore come controparte del rapporto sostanziale dedotto in lite e quello concretamente convenuto in giudizio. Nel caso di specie, la e successivamente la Pt_5 società di cartolarizzazione, previa allegazione della lesività degli atti di donazione posti in essere dai coniugi - , hanno deliberatamente instaurato (la prima) e proseguito Pt_1 Pt_2
(la seconda) il rapporto giuridico processuale nei confronti di entrambi i disponenti (oltre che dei terzi donatari), ritenendo che anche il donante non debitore sia, del pari, legittimato a contraddire alla domanda di revocazione, in virtù della necessaria inefficacia relativa dell'atto nel suo complesso, e non solo limitatamente ai diritti spettanti pro quota al coniuge debitore.
La fondatezza o meno della pretesa attorea, formulata nei termini anzidetti, costituisce questione di merito attinente – più che alla legittimatio ad causam – alla titolarità passiva del rapporto controverso e che, pertanto, non è idonea a giustificare l'estromissione dal giudizio del convenuto, riverberandosi piuttosto sul contenuto della decisione concretamente adottata all'esito del giudizio (in merito alla dicotomia in parola, cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, sent. n. 7776 del 27.03.2017).
Va, in definitiva, confermato il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione ad causam della convenuta . Parte_2
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nel merito, le difese da quest'ultima svolte sia nel precedente grado, che in questo, paiono idonee a paralizzare la pretesa avanzata nei suoi confronti dall'attrice, con conseguente limitazione della declaratoria di inefficacia alla sola posizione del coniuge debitore. Dei beni donati, infatti, il era titolare nei limiti della quota a lui spettante, pari alla metà, Pt_1
trattandosi di beni rientranti nella comunione legale tra coniugi.
Tale conclusione, oltre che coerente con la limitazione di responsabilità prevista in favore del coniuge non debitore dal secondo comma dell'art. 189 c.c. nei confronti dei creditori particolari dell'altro coniuge, risulta suffragata dalla medesima giurisprudenza di legittimità sopra citata, la quale ha testualmente chiarito che l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria comporta esclusivamente “l'inefficacia relativa dellìatto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore” (cfr. Cass. 17021/2015).
Per tali motivi, il primo motivo di appello si palesa fondato nei soli termini appena illustrati, comportando la necessità di riformare la sentenza gravata in parte qua.
8. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato il rigetto dell'istanza di sospensione del processo, avanzata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù del ritenuto carattere pregiudiziale del procedimento n.r.g. 2065/2016 (pendente in primo grado davanti al Tribunale di Benevento), nell'ambito del quale ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 471/2016. In quel giudizio, infatti, è stata dedotta la nullità della fideiussione prestata dall'opponente, questione qualificata dagli appellanti come antecedente logico necessario anche della presente decisione. Contestualmente, hanno rappresentato che nelle more della definizione del processo di primo grado, il Tribunale di
Benevento, con sentenza allegata alle memorie di replica degli allora convenuti depositate il 31 agosto 2020, ha accolto la tesi della nullità totale della fideiussione, revocando – per l'effetto – l'opposto decreto.
Hanno ulteriormente lamentato che la decisione gravata sarebbe affetta da un vizio logico e giuridico, per aver affrontato la questione della validità della garanzia solo incidentalmente, senza pronunciarsi ex professo sul punto, per tale via invertendo l'ordine logico delle questioni. La sentenza di primo grado avrebbe, cioè, fondato il diniego dell'istanza di sospensione del processo su due argomenti: il primo rappresentato dalla nullità solo parziale della fideiussione;
il secondo dato dalla idoneità, ai fini della revocatoria, di un credito anche eventuale, sub specie di credito litigioso, non essendo necessari i caratteri di certezza, esigibilità e liquidità del credito fatto valere. Di tali argomenti, tuttavia, il secondo
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sarebbe – a parere degli appellanti – logicamente sovraordinato rispetto al primo, cosicché
l'ordine di priorità prescelto dal giudicante tradirebbe la necessità, dallo stesso avvertita ma non esplicitata, di accertare la presupposta validità del credito vantato in revocatoria. Tanto premesso, è stata evidenziata la contraddittorietà della decisione assunta in prime cure di non disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., la cui richiesta è stata, dunque, reiterata con il presente motivo di appello.
Infine, preso atto dell'esistenza di un contrasto interpretativo in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, in ordine alla questione della nullità totale o parziale della fideiussione riproduttiva di un'intesa contraria alla disciplina antitrust, gli appellanti hanno, ad ogni buon conto, denunciato l'erroneità della decisione appellata, nella parte in cui ha sostanzialmente equiparato il credito eventuale a quello litigioso, così discostandosi dai principi espressi dalla Corte di Cassazione (in un precedente, tuttavia, piuttosto risalente:
Cass. civ., sez. II, sent. n. 10414 del 30.07.2001, superata dalla posteriore evoluzione giurisprudenziale richiamata infra, al § 8.1.).
Hanno, in definitiva, ribadito l'istanza di sospensione già proposta in primo grado, in attesa dell'esito (definitivo) del parallelo giudizio che ha preso le mosse dall'ingiunzione di pagamento promossa dalla banca creditrice, precisando che la Corte territoriale è in tal senso legittimata dall'art. 359 c.p.c., dato che l'istanza di sospensione è proponibile in ogni fase e grado del giudizio di merito.
8.1. Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dall'appellata nella sua comparsa di costituzione e risposta, e ad onta di quanto sostenuto dagli appellanti sino in comparsa conclusionale, la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che, ai fini della proposizione dell'actio pauliana, sia sufficiente anche la sussistenza di un credito litigioso, purché la relativa esistenza e validità non sia stata esclusa da una sentenza passata in giudicato. La contemporanea pendenza di un diverso giudizio, avente ad oggetto l'accertamento del credito, non giustifica la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non costituendo antecedente logico necessario della decisione che è chiamato ad assumere il giudice dell'azione revocatoria, né potendosi configurare alcun contrasto tra giudicati, proprio in considerazione della natura non caducatoria di un'eventuale statuizione di accoglimento.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il principio è ben compendiato nella massima della sentenza n. 2673 del 10.02.2016, resa dalla III sezione della Suprema Corte: “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”.
È opportuno precisare che gli appellanti, in sede di comparsa conclusionale depositata nel grado di appello, hanno peraltro rappresentato che la sentenza del Tribunale di Benevento
n. 1026/2020, pubblicata in data 22 giugno 2020, con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sul presupposto – a detta loro – della nullità totale Pt_1
della fideiussione, è stata, nelle more, totalmente riformata dalla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2513/2025, pubblicata il 19 maggio 2025, contestualmente versata in atti ad iniziativa degli stessi appellanti. Costoro hanno, inoltre, precisato che la citata sentenza di appello non è stata notificata e che, pertanto, allo stato non risulta essere ancora decorso il termine di sei mesi per proporre ricorso per cassazione.
Alla luce delle superiori osservazioni, non risulta essersi formato alcun giudicato sulla questione di nullità in parola. Ebbene, la proposizione dell'azione revocatoria avrebbe potuto essere preclusa dall'ipotetica deduzione dell'esistenza di una pronuncia definitiva in ordine alla nullità della fideiussione prestata dal circostanza – quest'ultima – che Pt_1
sarebbe spettato agli odierni appellanti allegare e provare e che, invece, sembra contraddetta dalla documentazione da loro stessi versata in atti.
Sussistono, dunque, sebbene nella veste di credito litigioso, le ragioni di credito cui l'art. 2901 c.c. subordina il ricorso alla tutela pauliana.
8.2. Passando, a questo punto, ad esaminare la più volte menzionata eccezione di nullità, posto che sul punto sono ormai intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a dirimere il contrasto interpretativo che contrassegnava la pregressa giurisprudenza (sent. n.
41994 del 30/12/2021), va subito chiarito che, contrariamente a quanto paventato dal Pt_1
è di tutta evidenza che i convenuti abbiano formulato sul punto un'eccezione tesa a
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda paralizzare l'avversa pretesa, e che non abbiano, invece, spiegato apposita domanda di accertamento, al fine di ottenere la declaratoria giudiziale della nullità della fideiussione.
Ciò si desume dalla lettura del verbale del 25 novembre 2019, allorquando – scaduti i termini istruttori – hanno sollevato per la prima volta la questione di nullità in parola (non soggetta a preclusioni istruttorie in quanto eccezione in senso lato), oltre che dalla consultazione dei successivi atti di causa, nei quali mai è stata chiesta un'espressa pronuncia giudiziale in merito a tale aspetto.
Non sussiste, pertanto, alcuna omissione da parte del giudice di prime cure, il quale ha affrontato incidentalmente la questione, risolvendola espressamente e motivatamente nel senso della nullità parziale. La soluzione è conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nel 2021, né nel caso di specie ricorrono i presupposti per far salva una diversa volontà delle parti, che – secondo la tesi degli appellanti – andrebbe nel senso della nullità totale per estensione ex art. 1419, comma 1, c.c.. La norma da ultimo citata, infatti, nel disporre che “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, abilita l'interprete alla ricostruzione non della soggettiva volontà delle parti, ma del concreto assetto di interessi originariamente regolato dal contratto, al fine di verificare se esso subisca, o meno, un vulnus a causa della parziale invalidità contrattuale.
In altri termini, la nullità di singole clausole dovrà estendersi all'intero contratto solo laddove dette clausole risultino essenziali ai fini della oggettiva regolamentazione del rapporto negoziale, di talché la perdurante efficacia di quel rapporto, una volta caducate le clausole affette da nullità, non risponderebbe all'interesse economico-individuale perseguito dalle parti mediante la specifica operazione negoziale (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.
n. 23950 del 10.11.2014: ”La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio «utile per inutile non vitiatur», la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito”).
Orbene, certamente a dolersi dell'espunzione delle clausole n. 2, 6 e 8 non può essere il fideiussore, il quale trae un evidente vantaggio dal trattamento di maggior favore che gli deriva dalla sopravvenuta inefficacia delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda rinuncia ai termini. Né sarebbe seriamente sostenibile che la fideiussione bancaria in parola, privata delle clausole negoziali nulle, non avrebbe arrecato alla creditrice alcuna concreta utilità, tenuto conto del persistente interesse di quest'ultima ad accedere, sia pure in misura meno vantaggiosa, alla garanzia personale concessa dal nel 2005. Pt_1
Così esclusa la prospettata nullità totale per estensione della fideiussione, va altresì precisato che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2513/2025, la quale ha riformato la decisione del Tribunale di Benevento pronunciata all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha – a ben vedere – totalmente rigettato l'eccezione di nullità sollevata dal non sul presupposto di una nullità solo parziale, bensì in virtù del mancato Pt_1
deposito del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55/2005, trattandosi di un atto amministrativo dal contenuto puntuale, e dunque privo di natura normativa. Esso, in quanto tale, si sottrae al principio iura novit curia, incombendo sulla parte interessata ad avvalersene un preciso onere di produzione in giudizio.
Ebbene, tale documento è stato depositato dagli appellanti solo con la comparsa conclusionale del 9 settembre 2025 essendosi in precedenza limitati ad allegare lo schema
A.B.I. oggetto della sanzione irrogata dall'Autorità di vigilanza nel 2005.
Per tutte le ragioni che precedono, il secondo motivo di appello va integralmente rigettato.
9. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno denunciato l'insussistenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c., ovvero del consilium fraudis e dell'eventus damni, asseritamente accertati dal giudice di primo grado sulla base affermazioni non provate in corso di causa e non veritiere, né dimostrabili mediante il ricorso a presunzioni semplici, difettando – nella specie – i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
In primo luogo, sarebbe erroneo quanto affermato dal giudicante in merito alla prova dell'anteriorità del credito, rinvenuta – in mancanza del deposito della documentazione posta a fondamento della pretesa monitoria – nella duplice circostanza dell'epoca di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento della società debitrice (11 giugno
2013) e della mancata contestazione da parte dei convenuti della condizione di dissesto finanziario in cui, a detta dell'attrice, la Ecoresina Sud S.r.l. avrebbe versato sin dal biennio
2011 - 2012. Invero, i convenuti avrebbero opposto a tali deduzioni il deposito degli atti esibiti nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attestanti proprio la contestazione del credito della arrivando finanche a denunziare il CP_2
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda comportamento connivente di quest'ultima con la società debitrice, in danno del fideiussore, cui non sarebbe mai stata fatta alcuna comunicazione delle operazioni effettuate sul conto.
A fronte della presunzione di conoscenza della lesività dell'atto da parte del che il Pt_1 giudice ha fatto discendere dalla sua qualifica di amministratore, hanno, poi, protestato che costui già dal 2005 era cessato da tale incarico e da allora non era neppure più socio della società.
Relativamente alla posizione della moglie , hanno infine lamentato Parte_2
l'assurdità della presunzione di conoscenza professata in prime cure, esclusivamente in virtù del suo status di moglie del debitore.
9.1. Il motivo è infondato.
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto atti a titolo gratuito conclusi successivamente al sorgere del credito, l'attore è tenuto a provare: la sussistenza di ragioni di credito nei confronti del disponente (di cui si è già ampiamente detto supra: cfr. § 8.1); il carattere pregiudizievole dell'atto in danno al creditore stesso (c.d. eventus damni), in quanto avente l'effetto di far venir meno o comunque di ledere la garanzia patrimoniale generica, che l'azione mira a ripristinare;
l'anteriorità del credito rispetto al negozio traslativo;
la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato (c.d. scientia damni), non rilevando – per contro – lo stato soggettivo dei destinatari dell'atto di disposizione, trattandosi di atto posto in essere con spirito di liberalità.
9.1.1. In punto di eventus damni, nel caso di specie il potenziale pregiudizio alle ragioni creditorie emerge in maniera inequivocabile dalla stessa conformazione dell'atto di cui si chiede la revocazione. Basti qui richiamare gli argomenti (integralmente condivisi) sostenuti dal giudice di prime cure, secondo cui la sussistenza del requisito in parola si ricaverebbe sia dal fatto che nella specie trattasi di un atto di donazione, in quanto tale comportante il depauperamento del patrimonio del donante, con correlativo arricchimento del donatario, sia dal fatto che il debitore non ha allegato, né provato, di essere titolare di altri beni mobili o immobili idonei a garantire le ragioni di credito dell'attrice. Ne consegue che gli atti posti in essere dai coniugi hanno senza dubbio avuto l'effetto di rendere Pt_1 Pt_2
impossibile o comunque più difficile la futura ed eventuale soddisfazione coattiva del credito.
La decisione gravata appare, sotto tale profilo, adeguatamente motivata, oltre che conforme ai dettami della granitica giurisprudenza di legittimità per cui “Il presupposto oggettivo
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. civ., sez.
VI-3, ord. n. 16221 del 18.06.2019).
Sarebbe stato, pertanto, onere del debitore, al fine di resistere efficacemente alle avverse deduzioni, provare che – in concreto – gli atti donativi oggetto di causa non abbiano comportato alcun pregiudizio delle ragioni creditorie, residuando nel suo patrimonio altri beni utilmente aggredibili in sede esecutiva. Tale circostanza non è stata, tuttavia, nemmeno allegata dal il che rende del tutto condivisibili le conclusioni sul punto raggiunte dal Pt_1
primo giudice.
9.1.2. Gli appellanti hanno, inoltre, lamentato l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione, rilevante ai fini della maggiore o minore intensità dello stato soggettivo del debitore: semplice conoscenza della lesività dell'atto, nell'un caso;
dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, nell'altro caso. Nonostante non sia stata depositata la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio parallelamente proposto, il giudicante ha valorizzato la mancata contestazione, da parte degli allora convenuti, della posizione di sofferenza in cui versava la società debitrice nel biennio 2011
- 2012, allorquando la stessa ha compiuto operazioni irregolari sul conto corrente bancario di cui era titolare, consistenti nel sistematico utilizzo della provvista messa a sua disposizione, senza successivo ripristino della stessa.
A detta degli appellanti, la specifica contestazione rinnegata dal giudice di primo grado sarebbe, invece, rinvenibile nel deposito degli atti relativi all'opposizione a decreto ingiuntivo. In quella sede, costoro avrebbero esplicitamente e fermamente contestato proprio l'esistenza del debito, adducendo l'illegittimità delle condizioni contrattuali predisposte dalla banca e fatte sottoscrivere al cliente, oltre che della relativa applicazione nel corso del rapporto.
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Orbene, occorre preliminarmente richiamare il principio costantemente professato dalla
Corte di Cassazione, in base al quale “In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901
c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 10824 del 18.04.2019). Dunque, il momento da tenere in considerazione ai fini dell'insorgenza del credito sarebbe quello della messa a disposizione delle somme finanziate, e non quello di effettivo passaggio a sofferenza della posizione della correntista.
Nel caso in esame, non risulta in alcun modo contestato che il rapporto di conto corrente è sorto il 12 dicembre 2005 (la stessa data in cui è stata prestata la fideiussione omnibus di cui si discorre), né che il successivo andamento del rapporto, con specifico riferimento al biennio 2011 - 2012, presentasse delle irregolarità in ragione della crescente esposizione debitoria della società garantita.
Le contestazioni sollevate dal attenevano, in sede di opposizione, non all'epoca di Pt_1 insorgenza del credito, bensì all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (per difetto della condizione di reciprocità), alla clausola di massimo scoperto e, in ogni caso, all'entità sproporzionata degli interessi e spese applicati dalla banca sul conto, tant'è che in secondo grado l'esistenza del rapporto di conto corrente a far data dal 12 dicembre 2005 non
è stata minimamente revocata in dubbio, essendosi tuttavia addivenuti, sulla scorta della consulenza tecnico-contabile espletata in prime cure, ad una mera rideterminazione del saldo debitore.
Non possono, dunque, residuare seri dubbi in ordine al fatto che, nel caso di specie, il credito sia sorto prima dell'atto di disposizione, così comportando la necessità di accertare il meno stringente presupposto della scientia damni in capo al debitore.
9.1.3. A tal riguardo, è d'uopo precisare che, come conseguenza logica ineliminabile delle conclusioni raggiunte al § 7.1, lo stato soggettivo della scientia damni va accertato con esclusivo riferimento a e non anche alla moglie . Parte_1 Parte_2
Quest'ultima, come detto, essendo del tutto estranea al rapporto sostanziale intercorrente tra la banca ed il fideiussore della società Ecoresina Sud, pur convenuta in giudizio dalla
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda banca stessa e titolare di un interesse a resistere ex art. 100 c.p.c., non riveste la qualità di parte necessaria del rapporto giuridico processuale instauratosi con la proposizione dell'azione revocatoria. Tanto è vero che nei suoi confronti non può spiegare alcun effetto la sentenza di accoglimento, essendo la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto revocato circoscritta alla sola posizione del donante debitore.
Non rileva, dunque, la consapevolezza o meno del carattere pregiudizievole dell'atto in capo alla , sebbene copiosi sono i precedenti che ammettono il ricorso a presunzioni Pt_2
semplici in caso di stretti rapporti di parentela o, come nel caso in esame, di coniugio tra le parti negoziali, precedenti ai quali la sentenza gravata si è condivisibilmente uniformata.
Quanto, infine, all'accertamento della scientia damni in capo a va subito Parte_1
chiarito che tale stato soggettivo ben si presta ad essere provato per presunzioni, trattandosi normalmente di fatto ignoto al creditore, la cui conoscenza può essere fatta discendere da un fatto noto, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti.
Sul punto, si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 16221 del 18.06.2019).
Innanzitutto, va abbandonato l'argomento, pure adottato dalla decisione impugnata, fondato sulla qualifica di amministratore della società ricoperta dal fideiussore, che quindi non poteva non essere a conoscenza del relativo andamento finanziario, e ciò alla luce della concorde deduzione delle parti, secondo le quali il aveva, in realtà, dismesso da Pt_1 tempo sia la carica di amministratore, che quella di socio.
Ciò posto, la conoscenza del pregiudizio potenziale che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore può comunque presumersi alla luce di una valutazione complessiva e globale delle risultanze processuali.
In primo luogo, come già evidenziato dal Tribunale, vanno adeguatamente valorizzate le circostanze di tempo in cui la donazione è stata posta in essere: il fatto stesso che, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento della società (avvenuta a giugno 2013), il
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda fideiussore si sia spogliato dei suoi beni, peraltro donandoli ai figli e , Parte_3 Parte_4
costituisce un forte indice sintomatico della sua volontà di sottrarsi alla garanzia patrimoniale del credito, vieppiù che l'atto ha avuto ad oggetto il trasferimento contestuale di tutti i beni immobili rientranti nel suo patrimonio. Né la portata fortemente indiziante di tali circostanze si presta ad essere sminuita dalla giustificazione addotta dai donanti, i quali hanno specificato che le donazioni de quibus erano motivate dalla volontà di ricompensare i figli dei meritori risultati conseguiti negli studi (divenuti “risultati professionali” nell'atto di appello: cfr. pag. 24), risultati che – però – non sono stati mai meglio definiti nel corso del giudizio quanto all'epoca della loro verificazione, onde consentire una verifica circa la coerenza temporale dell'atto di disposizione e, di tal guisa, superare le contrarie presunzioni.
Parallelamente, la stessa gratuità dell'atto, a fronte della piena coscienza del vincolo giuridico assunto dal fideiussore, e mai reciso nel corso degli anni, porta il Collegio a ritenere del tutto implausibile che egli sia stato inconsapevole del fatto che, sottraendo i cespiti immobiliari siti in Ariano Irpino dalla garanzia patrimoniale a suo tempo offerta, per di più in assenza di qualsivoglia corrispettivo, avrebbe reso – quanto meno – più incerto il soddisfacimento del credito vantato dalla banca.
Gli elementi suindicati, congiuntamente considerati, costituiscono – ad avviso della Corte – indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. della ricorrenza del requisito della scientia damni, di cui all'art. 2901, n. 1, c.c..
Pertanto, l'appello risulta, da questo punto di vista, destituito di fondamento.
Ne consegue che gli atti di donazione vanno dichiarati inefficaci nei confronti della società appellata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., limitatamente ai diritti spettanti a Parte_1
10. Vanno, ora, governate le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso che la riforma della sentenza gravata – sia pure limitatamente ad un singolo aspetto della vicenda processuale in esame – ne impone la nuova regolamentazione.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, stante la necessità di confermare pressoché in toto la pronuncia di accoglimento del
Tribunale, ma considerata la fondatezza del primo motivo di appello, unicamente nella parte in cui è stato chiesto alla Corte distrettuale di limitare l'inefficacia dell'atto di donazione ai soli diritti spettanti a sui beni oggetto delle due donazioni, le Parte_1
spese di ambo i gradi seguono la preminente soccombenza degli odierni appellanti, che ne giustifica la compensazione nella misura di un quarto, mentre la restante parte va riconosciuta in favore della società appellata e liquidata come da dispositivo, attenendosi alla liquidazione contenuta nella sentenza impugnata per ciò che attiene al primo grado
(mai contestata dalle parti), nonché ai sensi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022) per il grado di appello, in base allo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel quinto (cfr., in tema di determinazione del valore della causa nelle azioni revocatorie, art. 5, secondo periodo, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.), e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1742/2020 pubblicata in data 27 novembre 2020, dichiara l'inefficacia nei confronti della parte appellata dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio Persona_1 trascritto nei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Avellino Territorio - al n. 20159 registro generale e al n. 17056 registro particolare, e dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio trascritto nei Registri Immobiliari Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Avellino Territorio - al n. 20160 registro generale e al n. 17057 registro particolare, limitatamente ai diritti spettanti a sui beni oggetto delle due donazioni;
Parte_1
⎯ ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti di donazione di cui al punto precedente, revocati ex art. 2901 c.c.;
⎯ compensa per un quarto le spese di lite tra le parti e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla differenza, che liquida, già graduata nella proporzione indicata, per il primo grado del giudizio in € 431,25 per spese ed € 5.718,75 per compensi professionali e per
21 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'appello in € 7.493,25 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4820/2020, assunta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025 trattata nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
TRA
c.f. , c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
c.f. e c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avvocato Modestino Acone c.f. e CodiceFiscale_5
dall'Avvocato Pasquale Acone c.f. , presso lo studio Associato Verde CodiceFiscale_6
in Napoli, alla via G. Martucci n. 48 elettivamente domiciliati, giusta procura a margine dell'atto di appello, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali
- Email_1 Email_2
APPELLANTI
CONTRO nuova denominazione assunta dalla Controparte_1 [...]
c.f. e per essa la procuratrice Controparte_2 P.IVA_1 [...]
c.f. in persona della sua procuratrice dott.ssa Controparte_3 P.IVA_2 [...]
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimiliano CP_4 CodiceFiscale_7
ES c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla piazza Giulio Rodinò CodiceFiscale_8
n. 18 elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di sostituzione avvocato, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
APPELLATA
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1742/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020, notificata il 30 novembre 2020 in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 22 dicembre 2020 , Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato la sentenza n. 1742/2020 resa dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 27 novembre 2020 e notificata in data 30 novembre 2020, con la quale è stata accolta la domanda contro di loro proposta dalla società per la Gestione di attività per sentire dichiarate inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 CP_2
c.c., le donazioni di beni immobili ricadenti nella comunione legale tra coniugi, poste in essere dai coniugi e in favore dei figli, con domanda subordinata di Pt_1 Pt_2 simulazione assoluta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c.. Con la prefata sentenza il
Tribunale ha dichiarato l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio trascritto nei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate - Persona_1
Ufficio Provinciale di Avellino Territorio - al n. 20159 registro generale e al n. 17056 registro particolare, e dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio trascritto nei Registri Persona_1
Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Avellino Territorio - al n.
20160 registro generale e al n. 17057 registro particolare, con ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Avellino di annotare la sentenza in margine alla trascrizione degli atti di donazione revocati ex art. 2901 c.c., con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della società attrice, liquidate in € 575,00 per spese ed € 7.625,00 per compenso di Avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1. Gli appellanti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad causam di . Parte_2
Hanno, inoltre, ribadito la richiesta – già avanzata in primo grado e disattesa dal Tribunale
– di dichiarare la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per consentire la preventiva definizione, con efficacia di giudicato, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente innanzi al Tribunale di Benevento, ritenendo pregiudiziale l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito litigioso rispetto alla proponibilità dell'actio pauliana. Nel merito, hanno lamentato l'inesistenza dei presupposti
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda indicati dall'art. 2901 c.c. per il vittorioso esperimento dell'azione in parola: consilium fraudis ed eventus damni.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione di seguito trattati, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, rigettare l'azione revocatoria proposta dalla società per in quanto Controparte_2
inammissibile ed infondata;
in via gradata e previa estromissione dal giudizio della dott.ssa
, limitare l'inefficacia dell'atto di donazione ai soli diritti spettanti all'ing. Parte_2
sui beni oggetto delle due donazioni;
in via preliminare, disporre la Parte_1 sospensione necessaria del presente giudizio fino all'esito di quello pendente tra la società appellata e l'ing. avente ad oggetto l'esistenza del credito litigioso, data la Pt_1
pregiudizialità di tale accertamento rispetto alla presente azione;
il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 maggio 2021, si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
3. In grado d'appello non si è svolta attività istruttoria.
È stata verificata la visibilità del fascicolo telematico ed è stato allegato il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza dell'11 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. La ha convenuto dinnanzi al Tribunale di Benevento Parte_5 Parte_1
, e affermando di essere
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
creditrice della società Ecoresina Sud S.r.l., in forza di saldo debitore di c/c alla data del 11 ottobre 2013, dell'importo di € 236.232,77, oltre interessi e spese. Parte attrice ha dedotto che la menzionata società è stata dichiarata fallita con sentenza depositata in data 11 giugno
2013 dal Tribunale di Ariano Irpino e che ha prestato in favore della stessa, Parte_1 in data 12 dicembre 2005, fideiussione personale, a garanzia di tutti i rapporti e di tutte le obbligazioni contratte dalla società debitrice principale, limitata fino alla concorrenza della
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda somma di € 260.000,00. L'attrice ha, dunque, lamentato il carattere a sé pregiudizievole delle donazioni effettuate dai coniugi e in favore dei figli in Parte_1 Parte_2
data 16 novembre 2012, allorquando la posizione della società garantita nei confronti della banca finanziatrice era già passata in sofferenza. In particolare, alla figlia sono Parte_3
stati donati un appartamento ed un locale annessi al fabbricato situato in Ariano Irpino, alla via D'Afflitto n. 36, mentre al figlio un altro appartamento sito sempre in Ariano Parte_4
Irpino, alla via Giulio Lusi snc. Parte attrice, stigmatizzando che le prefate donazioni sono successive alla crisi della società, ha rimarcato la mancanza d'intestazione d'altri immobili.
Ha quindi chiesto dichiararsi l'inefficacia degli atti nei suoi confronti. In subordine, ha spiegato domanda di simulazione assoluta, sul presupposto che le parti non abbiano in realtà voluto alcun effetto traslativo.
4.2. Con comparsa depositata in data 9 giugno 2016, si sono costituiti in giudizio Parte_1
e , i quali hanno impugnato la domanda ex adverso proposta e ne
[...] Parte_2
hanno chiesto il rigetto. Hanno eccepito il difetto di legittimazione ad causam di Parte_2
, non essendo quest'ultima debitrice della banca e nemmeno litisconsorte necessario,
[...]
sia con riguardo all'azione revocatoria, sia con riguardo all'azione di simulazione assoluta.
Ulteriormente, i convenuti hanno dedotto l'assenza dei requisiti per la declaratoria di inefficacia degli atti donativi effettuati dai genitori per gratificare i figli per gli ottimi risultati conseguiti negli studi. Hanno altresì negato gli estremi della simulazione assoluta, mancando nella specie qualsivoglia prova del sottostante accordo simulatorio.
4.3. Si sono poi costituiti in giudizio e impugnando quanto Parte_3 Parte_4
chiesto, dedotto ed eccepito dall'attrice, per mancanza dei requisiti di accoglimento della domanda.
4.4. Con ordinanza del 25 febbraio 2020, il giudice di primo grado ha respinto l'istanza di sospensione necessaria del processo avanzata dalle parti convenute, in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito vantato dall'odierna attrice, osservando che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione ampia di credito, comprensiva della ragione e dell'aspettativa (risultando sufficiente allo scopo anche un credito meramente eventuale), con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità e validità.
4.5. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5. Il Tribunale di Benevento ha definito il giudizio con sentenza n. 1742/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020, notificata il 30 novembre 2020, con la quale ha accolto la domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio trascritto nei Registri Immobiliari ai Persona_1
n. 20159/17056, e dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio trascritto nei Persona_1
Registri Immobiliari ai n. 20160/17057. Il Tribunale ha, conseguentemente, ordinato al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino l'annotazione della sentenza in margine alla trascrizione degli atti di donazione revocati ex art. 2901 c.c. e condannato le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali.
5.1. Previo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , Pt_2
sull'assunto che la declaratoria di inefficacia delle donazioni effettuate dai coniugi nei confronti dei figli, ed aventi ad oggetto beni rientranti nella comunione legale, sia destinata a produrre effetti nei confronti di ambo i donanti, il giudice di prime cure ha riconosciuto fondata la domanda attorea, accogliendola in toto, e non solo limitatamente alla posizione del coniuge debitore (come invece prospettato dai convenuti per la denegata ipotesi di accoglimento).
5.2. Superata, altresì, l'eccezione di nullità totale della fideiussione sollevata per la prima volta dagli allora convenuti all'udienza del 25 novembre 2019 (alla luce della giurisprudenza sopravvenuta in corso di causa), per essere la stessa riproduttiva del c.d. schema A.B.I., censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza (art. 2, comma 2, lett. A della legge n. 287/1990), il Tribunale di Benevento, sul presupposto della rilevabilità ufficiosa delle nullità contrattuali che costituiscono elemento costitutivo della domanda, ha opinato nel senso della nullità solo parziale delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dal dovendo nella specie trovare applicazione il principio di conservazione del Pt_1
contratto. Detta nullità parziale, lasciando in vita le altre clausole negoziali, non si sarebbe rivelata idonea ad intaccare la vincolatività della prestazione del fideiussore ad ogni altro effetto.
5.3. Ha osservato, inoltre, il giudice di prime cure che nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria, ciò che rileva è l'esistenza di un credito dell'attrice, anche eventuale, che ne giustifichi l'esperimento, per cui, non essendo intervenuto alcun giudicato sull'eccepita nullità totale della fideiussione, la pendenza del parallelo giudizio di opposizione a decreto
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ingiuntivo sarebbe stata ininfluente ai fini della decisione. A sostegno di tale conclusione, ha chiarito che la proponibilità dell'actio pauliana non è preclusa dalla natura litigiosa del credito vantato, atteso che, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza, anche il credito eventuale, in veste di credito ancora sub iudice, è idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901
c.c..
5.4. Ciò posto, il giudicante ha poi ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. dell'eventus damni e della scientia damni in capo ai disponenti.
In merito all'eventus damni, il giudice di primo grado ha rimarcato l'oggettiva lesività di un atto di disposizione eseguito per spirito di liberalità – e dunque senza alcuna contropartita in denaro – avente ad oggetto beni immobili che in tal modo vengono sottratti alla garanzia patrimoniale del fideiussore, il quale ultimo non avrebbe peraltro né dedotto, né provato di essere titolare di altri beni utilmente espropriabili. Ne ha desunto, con tutta evidenza,
l'impossibilità, o comunque la maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito, al cui accertamento l'art. 2901 c.c. subordina la fondatezza della domanda.
Il giudicante ha, altresì, ritenuto provata l'anteriorità del credito rispetto agli atti di disposizione, sebbene la creditrice abbia omesso di produrre la documentazione allegata al ricorso monitorio, tenendo conto dell'epoca di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento della società debitrice principale (11 giugno 2013) e delle deduzioni attoree in ordine al dissesto finanziario della Ecoresina Sud S.r.l. già negli anni 2011-2012, allorquando si è verificato lo scoperto di conto corrente all'origine dell'esposizione debitoria, circostanza che non sarebbe stata specificamente contestata dai convenuti.
In punto di scientia damni, intesa come consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione proprio in virtù della sua posteriorità rispetto al sorgere del credito
(essendo la dolosa preordinazione voluta dal legislatore solo nella diversa ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito), il Tribunale ha precisato che l'azione revocatoria di un atto dispositivo a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltreché dal debitore, anche dal terzo beneficiario, nel caso in esame dai figli dei soggetti donanti, trattandosi di requisito richiesto solo per gli atti a titolo oneroso.
Ha, quindi, desunto la sussistenza della scientia damni in capo ad entrambi i disponenti, facendo ricorso al meccanismo delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Quanto alla posizione del coniuge debitore, ha valorizzato la repentinità della donazione rispetto alla richiesta di rientro in bonis avanzata dalla banca creditrice nei confronti della società correntista e del fideiussore oltre che la sua posizione di amministratore della Pt_1 società, che – in quanto tale – ha avuto piena cognizione della consistente esposizione debitoria che, di lì a poco, avrebbe condotto al fallimento della società. Inoltre, in seguito agli atti di donazione oggetto di causa, la garanzia prestata è venuta completamente meno, essendo stati sottratti alla garanzia del credito tutti i beni utilmente aggredibili dalla banca a soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
5.5. Per ciò che concerne la posizione della , estranea al rapporto di debito di cui si Pt_2
controverte, il giudice di prime cure ha ritenuto di poter desumere la consapevolezza della lesività dell'atto anche in capo a costei, dal rapporto di coniugio che la lega al garante ed amministratore della società Ecoresina Sud S.r.l..
6. L'atto di appello è stato notificato in data 22 dicembre 2020 all'appellata società di cartolarizzazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito anche nel primo grado del giudizio: Avvocato Mirella Sommella. Gli appellati sono stati convenuti a comparire dinanzi alla Corte per il giorno 16 maggio 2021.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 29 dicembre 2020.
Va dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nel termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante, in data 30 novembre 2020.
É possibile, dunque, accedere alla valutazione dei motivi su cui esso si fonda.
7. Con il primo motivo di gravame, gli impugnanti , Parte_1 Parte_2
e hanno eccepito il difetto di legittimazione ad causam Parte_3 Parte_4
della , chiedendone la conseguente estromissione dal giudizio, oltre che la Pt_2 limitazione – ove reputata fondata l'azione revocatoria – dell'inefficacia dell'atto di donazione ai soli diritti spettanti al coniuge debitore sui beni oggetto delle due donazioni.
In particolare, con il motivo in esame è stato denunciato che soggetto passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio sarebbe esclusivamente il e non anche la Pt_1
, e che tale circostanza sarebbe pacifica. Costei, dunque, non assumerebbe la qualità Pt_2
di litisconsorte necessaria, tale da giustificare l'indispensabilità della sua partecipazione al giudizio, anche perché – a ben vedere – la declaratoria di inefficacia avuta di mira dal creditore giammai potrebbe incidere sulla di lei sfera giuridica soggettiva (e più
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda precisamente sulla contitolarità del diritto di proprietà in capo ai coniugi in regime di comunione), non vertendosi in tema di validità dell'atto di disposizione, ma (appunto) di mera inefficacia relativa del medesimo. Del resto, lo stesso art. 2901 c.c. presupporrebbe non solo la qualità di creditore di chi agisce, ma anche quella di debitore del disponente, dal che deriverebbe l'erronea interpretazione ed applicazione della norma citata da parte del
Tribunale, che avrebbe dovuto – al più – revocare l'atto solo rispetto alla posizione del coniuge debitore, e non in toto. Non risulterebbe dirimente in senso contrario la considerazione che i coniugi - siano in regime di comunione legale e che, Pt_1 Pt_2 dunque, trattasi di una comunione notoriamente senza quote, dovendosi discorrere unicamente della revoca dei diritti, pari alla metà, inerenti ai due immobili donati, fermi ed impregiudicati quelli di spettanza del coniuge non debitore
7.1. Il motivo è fondato solo in parte.
È pur vero che , convenuta in primo grado dalla banca creditrice in quanto Parte_2
compartecipe dell'atto di donazione di cespiti immobiliari cadenti in comunione insieme al marito non è litisconsorte necessaria dell'azione revocatoria spiegata nel Parte_1
presente procedimento. Ella, infatti, in caso di accoglimento della domanda, non sarebbe destinataria diretta degli effetti della pronuncia, la quale comporterebbe – come noto – la mera inopponibilità al creditore dell'atto traslativo revocato, restando l'atto pienamente valido ed efficace ad ogni altro fine, e non producendosi nei confronti della disponente non debitrice alcun ulteriore effetto costitutivo o traslativo.
Negli illustrati termini si spiega, per contro, la necessaria partecipazione al giudizio dei beneficiari dell'atto di disposizione, che nella specie sono gli odierni appellanti e Parte_3
figli dei donanti. Questi ultimi, com'è evidente, si vedono fortemente Parte_4
pregiudicati dalla revocazione dell'atto di donazione, che legittima il creditore a sottoporre ad espropriazione forzata i beni fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale generica, onde soddisfare le proprie ragioni di credito. Non si produce alcun effetto restitutorio, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma l'atto traslativo si considera tamquam non esset nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria, il quale potrà conseguentemente promuovere azioni esecutive e conservative sui beni stessi.
Soccorre, sul punto, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” (così Cass. civ., sez. III, sent. n. 17021 del 20.08.2015; conforme
Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 18707 del 01.07.2021).
Se questa è la premessa logico-giuridica dalla quale prendere le mosse, nondimeno si ritiene doversi disattendere l'eccezione di difetto di legittimatio ad causam della , e con essa Pt_2
la richiesta di estromissione dal giudizio.
Il profilo della legittimazione passiva va, invero, tenuto concettualmente distinto da quello
– essenzialmente diverso – della necessaria integrità del contraddittorio processuale
(questione che non viene in rilievo nel caso in esame). Sebbene la non avesse alcun Pt_2
rapporto di debito con la banca per le causali di cui all'atto introduttivo, non assumendo quindi la veste di contraddittore necessario rispetto all'azione spiegata ai sensi dell'art. 2901
c.c., ai fini della legittimazione passiva ne va verificato l'interesse a resistere all'avversa pretesa ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Detto interesse, nella specie, è ravvisabile nelle stesse conclusioni adottate sia in primo grado, che in appello, tese ad ottenere un rigetto quanto meno parziale della domanda attorea, mediante la limitazione della statuizione giudiziale ai soli diritti di cui era titolare pro quota il coniuge debitore sui beni donati.
Esplicativa, a tal riguardo, si rivela la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21086 del 24.07.2025 (non massimata), che di seguito si riporta in parte motiva: “
5.3. La considerazione svolta dalla corte di merito, peraltro, è del tutto logica e consequenziale a quanto poi riferito, in riforma della prima sentenza, in merito alla insussistenza di un litisconsorzio necessario con la coniuge non disponente della quota dei suoi beni, e ciò sulla base di quanto sancito da Cass. n. 17021/2015, atteso che l'eventuale accoglimento della revocatoria non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” (cfr. anche Cass., sez. III, n. 19319 del 7 luglio 2023; Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 18707 del 01/07/2021).
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.4. La ricorrente, tuttavia, sostiene che sia contraddittorio con il rilievo di carenza di un litisconsorzio necessario con l'erede del debitore deceduto affermare che essa sia comunque legittimata passivamente all'azione de qua. Sotto tale profilo il motivo è infondato.
5.5. La corte di merito ha correttamente considerato che l'interesse a contraddire sussiste in termini di concretezza e attualità ex art. 100 c.p.c. in relazione alla posizione assunta nella vicenda dalla ricorrente nell'aderire alle posizioni assunte dai figli donatari e all'interesse dell'attrice a ottenere una sentenza che faccia stato nei suoi confronti per i beni che facevano parte della comunione legale dei coniugi, e tale è il parametro con cui deve valutarsi la sua legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea e alle difese svolte (Cass. sez. L, sentenza n. 11796 del 02.08.2003; Cass. Sez. U, sentenza n. 2951 del 16.02.2016)”.
Orbene, nella fattispecie oggetto di disamina, non si pone – a ben vedere – un problema di difetto di legittimazione passiva (qui rettamente intesa come necessaria condizione dell'azione, passibile di verifica giudiziale – anche ufficiosa – in ogni stato e grado del processo), suscettibile di venire in rilievo in caso di divergenza soggettiva tra il soggetto individuato dall'attore come controparte del rapporto sostanziale dedotto in lite e quello concretamente convenuto in giudizio. Nel caso di specie, la e successivamente la Pt_5 società di cartolarizzazione, previa allegazione della lesività degli atti di donazione posti in essere dai coniugi - , hanno deliberatamente instaurato (la prima) e proseguito Pt_1 Pt_2
(la seconda) il rapporto giuridico processuale nei confronti di entrambi i disponenti (oltre che dei terzi donatari), ritenendo che anche il donante non debitore sia, del pari, legittimato a contraddire alla domanda di revocazione, in virtù della necessaria inefficacia relativa dell'atto nel suo complesso, e non solo limitatamente ai diritti spettanti pro quota al coniuge debitore.
La fondatezza o meno della pretesa attorea, formulata nei termini anzidetti, costituisce questione di merito attinente – più che alla legittimatio ad causam – alla titolarità passiva del rapporto controverso e che, pertanto, non è idonea a giustificare l'estromissione dal giudizio del convenuto, riverberandosi piuttosto sul contenuto della decisione concretamente adottata all'esito del giudizio (in merito alla dicotomia in parola, cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, sent. n. 7776 del 27.03.2017).
Va, in definitiva, confermato il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione ad causam della convenuta . Parte_2
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nel merito, le difese da quest'ultima svolte sia nel precedente grado, che in questo, paiono idonee a paralizzare la pretesa avanzata nei suoi confronti dall'attrice, con conseguente limitazione della declaratoria di inefficacia alla sola posizione del coniuge debitore. Dei beni donati, infatti, il era titolare nei limiti della quota a lui spettante, pari alla metà, Pt_1
trattandosi di beni rientranti nella comunione legale tra coniugi.
Tale conclusione, oltre che coerente con la limitazione di responsabilità prevista in favore del coniuge non debitore dal secondo comma dell'art. 189 c.c. nei confronti dei creditori particolari dell'altro coniuge, risulta suffragata dalla medesima giurisprudenza di legittimità sopra citata, la quale ha testualmente chiarito che l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria comporta esclusivamente “l'inefficacia relativa dellìatto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore” (cfr. Cass. 17021/2015).
Per tali motivi, il primo motivo di appello si palesa fondato nei soli termini appena illustrati, comportando la necessità di riformare la sentenza gravata in parte qua.
8. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato il rigetto dell'istanza di sospensione del processo, avanzata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù del ritenuto carattere pregiudiziale del procedimento n.r.g. 2065/2016 (pendente in primo grado davanti al Tribunale di Benevento), nell'ambito del quale ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 471/2016. In quel giudizio, infatti, è stata dedotta la nullità della fideiussione prestata dall'opponente, questione qualificata dagli appellanti come antecedente logico necessario anche della presente decisione. Contestualmente, hanno rappresentato che nelle more della definizione del processo di primo grado, il Tribunale di
Benevento, con sentenza allegata alle memorie di replica degli allora convenuti depositate il 31 agosto 2020, ha accolto la tesi della nullità totale della fideiussione, revocando – per l'effetto – l'opposto decreto.
Hanno ulteriormente lamentato che la decisione gravata sarebbe affetta da un vizio logico e giuridico, per aver affrontato la questione della validità della garanzia solo incidentalmente, senza pronunciarsi ex professo sul punto, per tale via invertendo l'ordine logico delle questioni. La sentenza di primo grado avrebbe, cioè, fondato il diniego dell'istanza di sospensione del processo su due argomenti: il primo rappresentato dalla nullità solo parziale della fideiussione;
il secondo dato dalla idoneità, ai fini della revocatoria, di un credito anche eventuale, sub specie di credito litigioso, non essendo necessari i caratteri di certezza, esigibilità e liquidità del credito fatto valere. Di tali argomenti, tuttavia, il secondo
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sarebbe – a parere degli appellanti – logicamente sovraordinato rispetto al primo, cosicché
l'ordine di priorità prescelto dal giudicante tradirebbe la necessità, dallo stesso avvertita ma non esplicitata, di accertare la presupposta validità del credito vantato in revocatoria. Tanto premesso, è stata evidenziata la contraddittorietà della decisione assunta in prime cure di non disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., la cui richiesta è stata, dunque, reiterata con il presente motivo di appello.
Infine, preso atto dell'esistenza di un contrasto interpretativo in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, in ordine alla questione della nullità totale o parziale della fideiussione riproduttiva di un'intesa contraria alla disciplina antitrust, gli appellanti hanno, ad ogni buon conto, denunciato l'erroneità della decisione appellata, nella parte in cui ha sostanzialmente equiparato il credito eventuale a quello litigioso, così discostandosi dai principi espressi dalla Corte di Cassazione (in un precedente, tuttavia, piuttosto risalente:
Cass. civ., sez. II, sent. n. 10414 del 30.07.2001, superata dalla posteriore evoluzione giurisprudenziale richiamata infra, al § 8.1.).
Hanno, in definitiva, ribadito l'istanza di sospensione già proposta in primo grado, in attesa dell'esito (definitivo) del parallelo giudizio che ha preso le mosse dall'ingiunzione di pagamento promossa dalla banca creditrice, precisando che la Corte territoriale è in tal senso legittimata dall'art. 359 c.p.c., dato che l'istanza di sospensione è proponibile in ogni fase e grado del giudizio di merito.
8.1. Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dall'appellata nella sua comparsa di costituzione e risposta, e ad onta di quanto sostenuto dagli appellanti sino in comparsa conclusionale, la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che, ai fini della proposizione dell'actio pauliana, sia sufficiente anche la sussistenza di un credito litigioso, purché la relativa esistenza e validità non sia stata esclusa da una sentenza passata in giudicato. La contemporanea pendenza di un diverso giudizio, avente ad oggetto l'accertamento del credito, non giustifica la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non costituendo antecedente logico necessario della decisione che è chiamato ad assumere il giudice dell'azione revocatoria, né potendosi configurare alcun contrasto tra giudicati, proprio in considerazione della natura non caducatoria di un'eventuale statuizione di accoglimento.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il principio è ben compendiato nella massima della sentenza n. 2673 del 10.02.2016, resa dalla III sezione della Suprema Corte: “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”.
È opportuno precisare che gli appellanti, in sede di comparsa conclusionale depositata nel grado di appello, hanno peraltro rappresentato che la sentenza del Tribunale di Benevento
n. 1026/2020, pubblicata in data 22 giugno 2020, con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sul presupposto – a detta loro – della nullità totale Pt_1
della fideiussione, è stata, nelle more, totalmente riformata dalla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2513/2025, pubblicata il 19 maggio 2025, contestualmente versata in atti ad iniziativa degli stessi appellanti. Costoro hanno, inoltre, precisato che la citata sentenza di appello non è stata notificata e che, pertanto, allo stato non risulta essere ancora decorso il termine di sei mesi per proporre ricorso per cassazione.
Alla luce delle superiori osservazioni, non risulta essersi formato alcun giudicato sulla questione di nullità in parola. Ebbene, la proposizione dell'azione revocatoria avrebbe potuto essere preclusa dall'ipotetica deduzione dell'esistenza di una pronuncia definitiva in ordine alla nullità della fideiussione prestata dal circostanza – quest'ultima – che Pt_1
sarebbe spettato agli odierni appellanti allegare e provare e che, invece, sembra contraddetta dalla documentazione da loro stessi versata in atti.
Sussistono, dunque, sebbene nella veste di credito litigioso, le ragioni di credito cui l'art. 2901 c.c. subordina il ricorso alla tutela pauliana.
8.2. Passando, a questo punto, ad esaminare la più volte menzionata eccezione di nullità, posto che sul punto sono ormai intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a dirimere il contrasto interpretativo che contrassegnava la pregressa giurisprudenza (sent. n.
41994 del 30/12/2021), va subito chiarito che, contrariamente a quanto paventato dal Pt_1
è di tutta evidenza che i convenuti abbiano formulato sul punto un'eccezione tesa a
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda paralizzare l'avversa pretesa, e che non abbiano, invece, spiegato apposita domanda di accertamento, al fine di ottenere la declaratoria giudiziale della nullità della fideiussione.
Ciò si desume dalla lettura del verbale del 25 novembre 2019, allorquando – scaduti i termini istruttori – hanno sollevato per la prima volta la questione di nullità in parola (non soggetta a preclusioni istruttorie in quanto eccezione in senso lato), oltre che dalla consultazione dei successivi atti di causa, nei quali mai è stata chiesta un'espressa pronuncia giudiziale in merito a tale aspetto.
Non sussiste, pertanto, alcuna omissione da parte del giudice di prime cure, il quale ha affrontato incidentalmente la questione, risolvendola espressamente e motivatamente nel senso della nullità parziale. La soluzione è conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nel 2021, né nel caso di specie ricorrono i presupposti per far salva una diversa volontà delle parti, che – secondo la tesi degli appellanti – andrebbe nel senso della nullità totale per estensione ex art. 1419, comma 1, c.c.. La norma da ultimo citata, infatti, nel disporre che “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, abilita l'interprete alla ricostruzione non della soggettiva volontà delle parti, ma del concreto assetto di interessi originariamente regolato dal contratto, al fine di verificare se esso subisca, o meno, un vulnus a causa della parziale invalidità contrattuale.
In altri termini, la nullità di singole clausole dovrà estendersi all'intero contratto solo laddove dette clausole risultino essenziali ai fini della oggettiva regolamentazione del rapporto negoziale, di talché la perdurante efficacia di quel rapporto, una volta caducate le clausole affette da nullità, non risponderebbe all'interesse economico-individuale perseguito dalle parti mediante la specifica operazione negoziale (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.
n. 23950 del 10.11.2014: ”La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio «utile per inutile non vitiatur», la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito”).
Orbene, certamente a dolersi dell'espunzione delle clausole n. 2, 6 e 8 non può essere il fideiussore, il quale trae un evidente vantaggio dal trattamento di maggior favore che gli deriva dalla sopravvenuta inefficacia delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda rinuncia ai termini. Né sarebbe seriamente sostenibile che la fideiussione bancaria in parola, privata delle clausole negoziali nulle, non avrebbe arrecato alla creditrice alcuna concreta utilità, tenuto conto del persistente interesse di quest'ultima ad accedere, sia pure in misura meno vantaggiosa, alla garanzia personale concessa dal nel 2005. Pt_1
Così esclusa la prospettata nullità totale per estensione della fideiussione, va altresì precisato che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2513/2025, la quale ha riformato la decisione del Tribunale di Benevento pronunciata all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha – a ben vedere – totalmente rigettato l'eccezione di nullità sollevata dal non sul presupposto di una nullità solo parziale, bensì in virtù del mancato Pt_1
deposito del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55/2005, trattandosi di un atto amministrativo dal contenuto puntuale, e dunque privo di natura normativa. Esso, in quanto tale, si sottrae al principio iura novit curia, incombendo sulla parte interessata ad avvalersene un preciso onere di produzione in giudizio.
Ebbene, tale documento è stato depositato dagli appellanti solo con la comparsa conclusionale del 9 settembre 2025 essendosi in precedenza limitati ad allegare lo schema
A.B.I. oggetto della sanzione irrogata dall'Autorità di vigilanza nel 2005.
Per tutte le ragioni che precedono, il secondo motivo di appello va integralmente rigettato.
9. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno denunciato l'insussistenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c., ovvero del consilium fraudis e dell'eventus damni, asseritamente accertati dal giudice di primo grado sulla base affermazioni non provate in corso di causa e non veritiere, né dimostrabili mediante il ricorso a presunzioni semplici, difettando – nella specie – i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
In primo luogo, sarebbe erroneo quanto affermato dal giudicante in merito alla prova dell'anteriorità del credito, rinvenuta – in mancanza del deposito della documentazione posta a fondamento della pretesa monitoria – nella duplice circostanza dell'epoca di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento della società debitrice (11 giugno
2013) e della mancata contestazione da parte dei convenuti della condizione di dissesto finanziario in cui, a detta dell'attrice, la Ecoresina Sud S.r.l. avrebbe versato sin dal biennio
2011 - 2012. Invero, i convenuti avrebbero opposto a tali deduzioni il deposito degli atti esibiti nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attestanti proprio la contestazione del credito della arrivando finanche a denunziare il CP_2
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda comportamento connivente di quest'ultima con la società debitrice, in danno del fideiussore, cui non sarebbe mai stata fatta alcuna comunicazione delle operazioni effettuate sul conto.
A fronte della presunzione di conoscenza della lesività dell'atto da parte del che il Pt_1 giudice ha fatto discendere dalla sua qualifica di amministratore, hanno, poi, protestato che costui già dal 2005 era cessato da tale incarico e da allora non era neppure più socio della società.
Relativamente alla posizione della moglie , hanno infine lamentato Parte_2
l'assurdità della presunzione di conoscenza professata in prime cure, esclusivamente in virtù del suo status di moglie del debitore.
9.1. Il motivo è infondato.
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto atti a titolo gratuito conclusi successivamente al sorgere del credito, l'attore è tenuto a provare: la sussistenza di ragioni di credito nei confronti del disponente (di cui si è già ampiamente detto supra: cfr. § 8.1); il carattere pregiudizievole dell'atto in danno al creditore stesso (c.d. eventus damni), in quanto avente l'effetto di far venir meno o comunque di ledere la garanzia patrimoniale generica, che l'azione mira a ripristinare;
l'anteriorità del credito rispetto al negozio traslativo;
la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato (c.d. scientia damni), non rilevando – per contro – lo stato soggettivo dei destinatari dell'atto di disposizione, trattandosi di atto posto in essere con spirito di liberalità.
9.1.1. In punto di eventus damni, nel caso di specie il potenziale pregiudizio alle ragioni creditorie emerge in maniera inequivocabile dalla stessa conformazione dell'atto di cui si chiede la revocazione. Basti qui richiamare gli argomenti (integralmente condivisi) sostenuti dal giudice di prime cure, secondo cui la sussistenza del requisito in parola si ricaverebbe sia dal fatto che nella specie trattasi di un atto di donazione, in quanto tale comportante il depauperamento del patrimonio del donante, con correlativo arricchimento del donatario, sia dal fatto che il debitore non ha allegato, né provato, di essere titolare di altri beni mobili o immobili idonei a garantire le ragioni di credito dell'attrice. Ne consegue che gli atti posti in essere dai coniugi hanno senza dubbio avuto l'effetto di rendere Pt_1 Pt_2
impossibile o comunque più difficile la futura ed eventuale soddisfazione coattiva del credito.
La decisione gravata appare, sotto tale profilo, adeguatamente motivata, oltre che conforme ai dettami della granitica giurisprudenza di legittimità per cui “Il presupposto oggettivo
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. civ., sez.
VI-3, ord. n. 16221 del 18.06.2019).
Sarebbe stato, pertanto, onere del debitore, al fine di resistere efficacemente alle avverse deduzioni, provare che – in concreto – gli atti donativi oggetto di causa non abbiano comportato alcun pregiudizio delle ragioni creditorie, residuando nel suo patrimonio altri beni utilmente aggredibili in sede esecutiva. Tale circostanza non è stata, tuttavia, nemmeno allegata dal il che rende del tutto condivisibili le conclusioni sul punto raggiunte dal Pt_1
primo giudice.
9.1.2. Gli appellanti hanno, inoltre, lamentato l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione, rilevante ai fini della maggiore o minore intensità dello stato soggettivo del debitore: semplice conoscenza della lesività dell'atto, nell'un caso;
dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, nell'altro caso. Nonostante non sia stata depositata la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio parallelamente proposto, il giudicante ha valorizzato la mancata contestazione, da parte degli allora convenuti, della posizione di sofferenza in cui versava la società debitrice nel biennio 2011
- 2012, allorquando la stessa ha compiuto operazioni irregolari sul conto corrente bancario di cui era titolare, consistenti nel sistematico utilizzo della provvista messa a sua disposizione, senza successivo ripristino della stessa.
A detta degli appellanti, la specifica contestazione rinnegata dal giudice di primo grado sarebbe, invece, rinvenibile nel deposito degli atti relativi all'opposizione a decreto ingiuntivo. In quella sede, costoro avrebbero esplicitamente e fermamente contestato proprio l'esistenza del debito, adducendo l'illegittimità delle condizioni contrattuali predisposte dalla banca e fatte sottoscrivere al cliente, oltre che della relativa applicazione nel corso del rapporto.
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Orbene, occorre preliminarmente richiamare il principio costantemente professato dalla
Corte di Cassazione, in base al quale “In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901
c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 10824 del 18.04.2019). Dunque, il momento da tenere in considerazione ai fini dell'insorgenza del credito sarebbe quello della messa a disposizione delle somme finanziate, e non quello di effettivo passaggio a sofferenza della posizione della correntista.
Nel caso in esame, non risulta in alcun modo contestato che il rapporto di conto corrente è sorto il 12 dicembre 2005 (la stessa data in cui è stata prestata la fideiussione omnibus di cui si discorre), né che il successivo andamento del rapporto, con specifico riferimento al biennio 2011 - 2012, presentasse delle irregolarità in ragione della crescente esposizione debitoria della società garantita.
Le contestazioni sollevate dal attenevano, in sede di opposizione, non all'epoca di Pt_1 insorgenza del credito, bensì all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (per difetto della condizione di reciprocità), alla clausola di massimo scoperto e, in ogni caso, all'entità sproporzionata degli interessi e spese applicati dalla banca sul conto, tant'è che in secondo grado l'esistenza del rapporto di conto corrente a far data dal 12 dicembre 2005 non
è stata minimamente revocata in dubbio, essendosi tuttavia addivenuti, sulla scorta della consulenza tecnico-contabile espletata in prime cure, ad una mera rideterminazione del saldo debitore.
Non possono, dunque, residuare seri dubbi in ordine al fatto che, nel caso di specie, il credito sia sorto prima dell'atto di disposizione, così comportando la necessità di accertare il meno stringente presupposto della scientia damni in capo al debitore.
9.1.3. A tal riguardo, è d'uopo precisare che, come conseguenza logica ineliminabile delle conclusioni raggiunte al § 7.1, lo stato soggettivo della scientia damni va accertato con esclusivo riferimento a e non anche alla moglie . Parte_1 Parte_2
Quest'ultima, come detto, essendo del tutto estranea al rapporto sostanziale intercorrente tra la banca ed il fideiussore della società Ecoresina Sud, pur convenuta in giudizio dalla
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda banca stessa e titolare di un interesse a resistere ex art. 100 c.p.c., non riveste la qualità di parte necessaria del rapporto giuridico processuale instauratosi con la proposizione dell'azione revocatoria. Tanto è vero che nei suoi confronti non può spiegare alcun effetto la sentenza di accoglimento, essendo la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto revocato circoscritta alla sola posizione del donante debitore.
Non rileva, dunque, la consapevolezza o meno del carattere pregiudizievole dell'atto in capo alla , sebbene copiosi sono i precedenti che ammettono il ricorso a presunzioni Pt_2
semplici in caso di stretti rapporti di parentela o, come nel caso in esame, di coniugio tra le parti negoziali, precedenti ai quali la sentenza gravata si è condivisibilmente uniformata.
Quanto, infine, all'accertamento della scientia damni in capo a va subito Parte_1
chiarito che tale stato soggettivo ben si presta ad essere provato per presunzioni, trattandosi normalmente di fatto ignoto al creditore, la cui conoscenza può essere fatta discendere da un fatto noto, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti.
Sul punto, si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 16221 del 18.06.2019).
Innanzitutto, va abbandonato l'argomento, pure adottato dalla decisione impugnata, fondato sulla qualifica di amministratore della società ricoperta dal fideiussore, che quindi non poteva non essere a conoscenza del relativo andamento finanziario, e ciò alla luce della concorde deduzione delle parti, secondo le quali il aveva, in realtà, dismesso da Pt_1 tempo sia la carica di amministratore, che quella di socio.
Ciò posto, la conoscenza del pregiudizio potenziale che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore può comunque presumersi alla luce di una valutazione complessiva e globale delle risultanze processuali.
In primo luogo, come già evidenziato dal Tribunale, vanno adeguatamente valorizzate le circostanze di tempo in cui la donazione è stata posta in essere: il fatto stesso che, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento della società (avvenuta a giugno 2013), il
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda fideiussore si sia spogliato dei suoi beni, peraltro donandoli ai figli e , Parte_3 Parte_4
costituisce un forte indice sintomatico della sua volontà di sottrarsi alla garanzia patrimoniale del credito, vieppiù che l'atto ha avuto ad oggetto il trasferimento contestuale di tutti i beni immobili rientranti nel suo patrimonio. Né la portata fortemente indiziante di tali circostanze si presta ad essere sminuita dalla giustificazione addotta dai donanti, i quali hanno specificato che le donazioni de quibus erano motivate dalla volontà di ricompensare i figli dei meritori risultati conseguiti negli studi (divenuti “risultati professionali” nell'atto di appello: cfr. pag. 24), risultati che – però – non sono stati mai meglio definiti nel corso del giudizio quanto all'epoca della loro verificazione, onde consentire una verifica circa la coerenza temporale dell'atto di disposizione e, di tal guisa, superare le contrarie presunzioni.
Parallelamente, la stessa gratuità dell'atto, a fronte della piena coscienza del vincolo giuridico assunto dal fideiussore, e mai reciso nel corso degli anni, porta il Collegio a ritenere del tutto implausibile che egli sia stato inconsapevole del fatto che, sottraendo i cespiti immobiliari siti in Ariano Irpino dalla garanzia patrimoniale a suo tempo offerta, per di più in assenza di qualsivoglia corrispettivo, avrebbe reso – quanto meno – più incerto il soddisfacimento del credito vantato dalla banca.
Gli elementi suindicati, congiuntamente considerati, costituiscono – ad avviso della Corte – indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. della ricorrenza del requisito della scientia damni, di cui all'art. 2901, n. 1, c.c..
Pertanto, l'appello risulta, da questo punto di vista, destituito di fondamento.
Ne consegue che gli atti di donazione vanno dichiarati inefficaci nei confronti della società appellata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., limitatamente ai diritti spettanti a Parte_1
10. Vanno, ora, governate le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso che la riforma della sentenza gravata – sia pure limitatamente ad un singolo aspetto della vicenda processuale in esame – ne impone la nuova regolamentazione.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, stante la necessità di confermare pressoché in toto la pronuncia di accoglimento del
Tribunale, ma considerata la fondatezza del primo motivo di appello, unicamente nella parte in cui è stato chiesto alla Corte distrettuale di limitare l'inefficacia dell'atto di donazione ai soli diritti spettanti a sui beni oggetto delle due donazioni, le Parte_1
spese di ambo i gradi seguono la preminente soccombenza degli odierni appellanti, che ne giustifica la compensazione nella misura di un quarto, mentre la restante parte va riconosciuta in favore della società appellata e liquidata come da dispositivo, attenendosi alla liquidazione contenuta nella sentenza impugnata per ciò che attiene al primo grado
(mai contestata dalle parti), nonché ai sensi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022) per il grado di appello, in base allo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel quinto (cfr., in tema di determinazione del valore della causa nelle azioni revocatorie, art. 5, secondo periodo, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.), e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1742/2020 pubblicata in data 27 novembre 2020, dichiara l'inefficacia nei confronti della parte appellata dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio Persona_1 trascritto nei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Avellino Territorio - al n. 20159 registro generale e al n. 17056 registro particolare, e dell'atto del 16 novembre 2012 per notaio trascritto nei Registri Immobiliari Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Avellino Territorio - al n. 20160 registro generale e al n. 17057 registro particolare, limitatamente ai diritti spettanti a sui beni oggetto delle due donazioni;
Parte_1
⎯ ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti di donazione di cui al punto precedente, revocati ex art. 2901 c.c.;
⎯ compensa per un quarto le spese di lite tra le parti e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla differenza, che liquida, già graduata nella proporzione indicata, per il primo grado del giudizio in € 431,25 per spese ed € 5.718,75 per compensi professionali e per
21 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'appello in € 7.493,25 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
22