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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8968 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
FA IA CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47001/2023 , introdotta da
(ROMA (RM), 18/04/1973), e Parte_1 Parte_2
(FORMIA (LT), 22/03/1972), entrambi con il patrocinio dell'avv. Michele
ACETO; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio;
divenuta procedibile quest'ultima, dopo l'emissione ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la 2
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Roma;
2) il figlio minore, , viene affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente notturno e diurno e residenza e domicilio presso l'abitazione costituente ex casa coniugale in Roma via della
Fotografia n. 84 ove risiede la madre.
Nell'interesse del figlio minore, al fine di limitare per quanto possibile il trauma conseguente alla separazione dei genitori, di garantire un pieno e completo rapporto genitoriale con entrambi i genitori quanto più
paritariamente possibile, compatibilmente con gli orari ed impegni lavorativi dei genitori, ed assicurare un effettivo affido condiviso e congiunto, stante il rapporto di mutuo e reciproco rispetto esistente tra i coniugi con assenza totale di conflittualità, il padre potrà trascorrere con il figlio nei giorni del lunedì e del mercoledì dalle ore 19:00 alle ora 22:00 anche presso l'abitazione ex casa coniugale in Roma Via della Fotografia n. 84 ove risiede la madre. I genitori, previo comune accordo settimanalmente assunto,
potranno convenire in caso di necessità, tenuto conto di eventuali impedimenti dei genitori ed esigenze e attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio, diversi giorni rispetto al lunedì e/o il mercoledì nei quali negli stessi orari il figlio starà con il padre. Il sig. potrà tenere con Parte_2
sé il figlio altresì: Per_1
- a settimane alterne: dal sabato mattina alle 10.00 alla domenica sera,
quando lo riporterà a casa della madre per le ore 20.00 salva la possibilità
di diverso previo accordo tra i genitori;
- durante le vacanze estive: nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori quindici giorni anche non 3
consecutivi da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno ai fini della necessaria predisposizione del piano ferie. Per i restanti giorni estivi, poiché da anni il figlio è solito trascorrere le vacanze estive nella casa di proprietà della madre sita in via Lilium 16 Marina di
Cerveteri (Roma), il padre potrà venire nella casa nei weekend alterni e nei pomeriggi specificati sopra durante la settimana, salva la possibilità di diverso previo accordo tra i genitori;
- durante le festività natalizie:
il figlio minore trascorrerà le giornate del 24, 25, 26 e 31 dicembre, dell'1 e
6 gennaio insieme con entrambi i genitori in un luogo concordato tra i genitori, salva la possibilità di diverso previo accordo tra i genitori, sentito il figlio, di utilizzare il criterio dell'alternanza paritaria annuale dei giorni in cui è presso il padre e dei giorni in cui è presso la madre;
- durante le festività pasquali:
il figlio minore trascorrerà la domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis insieme con entrambi i genitori in un luogo concordato tra i genitori, salva la possibilità di diverso previo accordo tra i genitori, sentito il figlio, di utilizzare il criterio dell'alternanza annuale del giorno in cui è presso il padre e del giorno in cui è presso la madre;
- altre festività:
Il giorno del suo compleanno, il figlio minore lo trascorrerà con entrambi i genitori;
per le altre festività, il figlio starà con entrambi i genitori in luogo concordato tra i genitori, salva la possibilità di accordo tra i genitori, sentito il figlio, di seguire il criterio dell'alternanza annuale;
3) i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative 4
all'istruzione, educazione e salute del figlio , tenendo conto delle sue Per_1
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni, favorendo il rapporto con i nonni materni e il nonno paterno e gli altri parenti;
4) poiché la casa coniugale sita in Roma via Della Fotografia 84, presso cui
è prevalentemente collocato il figlio minore, è di piena ed intera proprietà
della Sig.ra , non vi è luogo ad assegnazione della stessa;
Pt_1
5) considerato il collocamento prevalente presso la madre, il Sig. Pt_2
si obbliga a corrispondere, in favore della sig.ra , un
[...] Parte_1
assegno di € 500,00 (cinquecento/00 euro) mensili, quale contributo al mantenimento del figlio minore;
detto assegno, che sarà rivalutato Per_1
annualmente secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta dell'avente diritto, dovrà essere versato, con idoneo mezzo di pagamento, presso il domicilio dell'avente diritto, entro e non oltre il giorno
5 di ciascun mese;
6) le spese straordinarie mediche e sanitarie, non coperte dal S.S.N.,
scolastiche e di istruzione, sportive e ricreative, previamente concordate e documentate, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale Ordinario di Roma del
17.12.2014; l'assegno unico INPS per i figli a carico sarà erogato in parti uguali ad entrambi i genitori;
7) ciascun genitore potrà fissare in piena autonomia la propria residenza,
domicilio o dimora, con l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, ogni eventuale variazione nei trenta giorni precedenti la stessa;
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, e, per l'effetto, 5
reciprocamente rinunziano a qualsivoglia contributo economico;
9) I coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione omologato hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica anche in ordine alla divisione dei beni in comproprietà, già operata precedentemente ed a regolamentare il loro regime patrimoniale e pertanto non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
10) I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, autorizzando le Autorità
competenti a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, prestando il proprio consenso;
11) per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
12) le spese del presente procedimento e consequenziali cadranno come per legge in parte uguale tra i ricorrenti.”.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è
decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono recepirsi le condizioni proposte dai coniugi conformi all'interesse degli stessi e del minore,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47001/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/07/2012 tra
(ROMA (RM), 18/04/1973) e Parte_1 Parte_2 6
(FORMIA (LT), 22/03/1972) in Roma, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma, al n. 00021, Parte 1, Serie 11, Anno 2012,
alle condizioni di cui in parte motiva;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc
Roma, 13/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
RT IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
FA IA CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47001/2023 , introdotta da
(ROMA (RM), 18/04/1973), e Parte_1 Parte_2
(FORMIA (LT), 22/03/1972), entrambi con il patrocinio dell'avv. Michele
ACETO; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio;
divenuta procedibile quest'ultima, dopo l'emissione ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la 2
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Roma;
2) il figlio minore, , viene affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente notturno e diurno e residenza e domicilio presso l'abitazione costituente ex casa coniugale in Roma via della
Fotografia n. 84 ove risiede la madre.
Nell'interesse del figlio minore, al fine di limitare per quanto possibile il trauma conseguente alla separazione dei genitori, di garantire un pieno e completo rapporto genitoriale con entrambi i genitori quanto più
paritariamente possibile, compatibilmente con gli orari ed impegni lavorativi dei genitori, ed assicurare un effettivo affido condiviso e congiunto, stante il rapporto di mutuo e reciproco rispetto esistente tra i coniugi con assenza totale di conflittualità, il padre potrà trascorrere con il figlio nei giorni del lunedì e del mercoledì dalle ore 19:00 alle ora 22:00 anche presso l'abitazione ex casa coniugale in Roma Via della Fotografia n. 84 ove risiede la madre. I genitori, previo comune accordo settimanalmente assunto,
potranno convenire in caso di necessità, tenuto conto di eventuali impedimenti dei genitori ed esigenze e attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio, diversi giorni rispetto al lunedì e/o il mercoledì nei quali negli stessi orari il figlio starà con il padre. Il sig. potrà tenere con Parte_2
sé il figlio altresì: Per_1
- a settimane alterne: dal sabato mattina alle 10.00 alla domenica sera,
quando lo riporterà a casa della madre per le ore 20.00 salva la possibilità
di diverso previo accordo tra i genitori;
- durante le vacanze estive: nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori quindici giorni anche non 3
consecutivi da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno ai fini della necessaria predisposizione del piano ferie. Per i restanti giorni estivi, poiché da anni il figlio è solito trascorrere le vacanze estive nella casa di proprietà della madre sita in via Lilium 16 Marina di
Cerveteri (Roma), il padre potrà venire nella casa nei weekend alterni e nei pomeriggi specificati sopra durante la settimana, salva la possibilità di diverso previo accordo tra i genitori;
- durante le festività natalizie:
il figlio minore trascorrerà le giornate del 24, 25, 26 e 31 dicembre, dell'1 e
6 gennaio insieme con entrambi i genitori in un luogo concordato tra i genitori, salva la possibilità di diverso previo accordo tra i genitori, sentito il figlio, di utilizzare il criterio dell'alternanza paritaria annuale dei giorni in cui è presso il padre e dei giorni in cui è presso la madre;
- durante le festività pasquali:
il figlio minore trascorrerà la domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis insieme con entrambi i genitori in un luogo concordato tra i genitori, salva la possibilità di diverso previo accordo tra i genitori, sentito il figlio, di utilizzare il criterio dell'alternanza annuale del giorno in cui è presso il padre e del giorno in cui è presso la madre;
- altre festività:
Il giorno del suo compleanno, il figlio minore lo trascorrerà con entrambi i genitori;
per le altre festività, il figlio starà con entrambi i genitori in luogo concordato tra i genitori, salva la possibilità di accordo tra i genitori, sentito il figlio, di seguire il criterio dell'alternanza annuale;
3) i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative 4
all'istruzione, educazione e salute del figlio , tenendo conto delle sue Per_1
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni, favorendo il rapporto con i nonni materni e il nonno paterno e gli altri parenti;
4) poiché la casa coniugale sita in Roma via Della Fotografia 84, presso cui
è prevalentemente collocato il figlio minore, è di piena ed intera proprietà
della Sig.ra , non vi è luogo ad assegnazione della stessa;
Pt_1
5) considerato il collocamento prevalente presso la madre, il Sig. Pt_2
si obbliga a corrispondere, in favore della sig.ra , un
[...] Parte_1
assegno di € 500,00 (cinquecento/00 euro) mensili, quale contributo al mantenimento del figlio minore;
detto assegno, che sarà rivalutato Per_1
annualmente secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta dell'avente diritto, dovrà essere versato, con idoneo mezzo di pagamento, presso il domicilio dell'avente diritto, entro e non oltre il giorno
5 di ciascun mese;
6) le spese straordinarie mediche e sanitarie, non coperte dal S.S.N.,
scolastiche e di istruzione, sportive e ricreative, previamente concordate e documentate, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale Ordinario di Roma del
17.12.2014; l'assegno unico INPS per i figli a carico sarà erogato in parti uguali ad entrambi i genitori;
7) ciascun genitore potrà fissare in piena autonomia la propria residenza,
domicilio o dimora, con l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, ogni eventuale variazione nei trenta giorni precedenti la stessa;
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, e, per l'effetto, 5
reciprocamente rinunziano a qualsivoglia contributo economico;
9) I coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione omologato hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica anche in ordine alla divisione dei beni in comproprietà, già operata precedentemente ed a regolamentare il loro regime patrimoniale e pertanto non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
10) I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, autorizzando le Autorità
competenti a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, prestando il proprio consenso;
11) per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
12) le spese del presente procedimento e consequenziali cadranno come per legge in parte uguale tra i ricorrenti.”.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è
decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono recepirsi le condizioni proposte dai coniugi conformi all'interesse degli stessi e del minore,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47001/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/07/2012 tra
(ROMA (RM), 18/04/1973) e Parte_1 Parte_2 6
(FORMIA (LT), 22/03/1972) in Roma, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma, al n. 00021, Parte 1, Serie 11, Anno 2012,
alle condizioni di cui in parte motiva;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc
Roma, 13/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
RT IE