CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1049/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7422/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Riccorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22646415 CONTRIBUTI CONS 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 6 novembre 2024 e depositato, il 3 dicembre 2024, la Riccorrente_1 P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore Nominativo_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 22646415, notificata in data 13/09/2024, con cui Area S.r.l., per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, richiede il pagamento di Euro
106,00 a titolo di contributi consortili per l'anno 2017.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la nullità dell'atto per vizi di notificazione, stante l'illeggibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, e per difetto di motivazione, non essendo esplicitati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. Nel merito, contestava l'illegittimità dell'imposizione per l'assenza del presupposto del beneficio fondiario diretto e specifico, nonché per l'applicazione dell'art. 23, comma 1, lett.
a), della L.R. Calabria n. 11/2003, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n.
188/2018.
Concludeva, quindi, previa inibitoria, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la società Area S.r.l., la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dei motivi di merito stante la definitività degli atti presupposti (avviso di pagamento, avviso di accertamento e ingiunzione fiscale) non impugnati nei termini di legge. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito, essendo mera concessionaria della riscossione. Nel merito, contestava la fondatezza delle censure avversarie relative ai vizi di notifica e di motivazione, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, sebbene evocato in giudizio, non si costituiva.
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dei motivi di merito sollevata dalla resistente Area S.r.l.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, atto che si colloca nella fase della riscossione coattiva e che presuppone la definitività del titolo esecutivo. Dalla documentazione in atti, prodotta dalla stessa resistente (cfr. doc. 3, 4, 5 e 7 allegati alle controdeduzioni), emerge che la pretesa per l'annualità 2017 è stata preceduta dalla notifica di una serie di atti prodromici, tra cui l'avviso di pagamento n. 2266730, l'avviso di accertamento n. 4926540 e, soprattutto, l'ingiunzione fiscale n. 371342, notificata in data 08/11/2019.
Tali atti, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non risultano essere stati oggetto di tempestiva impugnazione da parte della Parrocchia ricorrente. Ne consegue, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, la cristallizzazione della pretesa creditoria, che diviene definitiva e non più contestabile nel merito. L'impugnazione dell'atto successivo della riscossione, quale è
l'intimazione di pagamento, può essere proposta solo per vizi propri dell'atto stesso e non per rimettere in discussione questioni attinenti all'esistenza e all'entità del debito tributario (ex multis, Cass. n. 14324/2009). Pertanto, le censure relative al merito della pretesa – quali l'insussistenza del beneficio fondiario e l'illegittimità costituzionale della norma regionale applicata – dovevano essere sollevate in sede di impugnazione degli atti presupposti. Essendo divenuti questi ultimi definitivi, i corrispondenti motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili.
Residuano all'esame di questa Corte i soli vizi formali propri dell'intimazione di pagamento, attinenti alla notificazione e alla motivazione.
Quanto alla dedotta nullità della notifica per illeggibilità della firma del ricevente sull'avviso di ricevimento, la censura è infondata. La notificazione a mezzo posta, eseguita direttamente dal concessionario ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, si perfeziona con la consegna del plico al destinatario o a persona abilitata, attestata dall'avviso di ricevimento. La mera illeggibilità della firma, in assenza di contestazioni specifiche sulla sua riconducibilità a un soggetto avente titolo alla ricezione presso l'indirizzo del destinatario, non è di per sé sufficiente a invalidare la notifica, la quale si presume regolarmente eseguita fino a prova contraria, che la ricorrente non ha fornito.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al difetto di motivazione. L'intimazione di pagamento, quale atto della riscossione che segue un titolo esecutivo già notificato e divenuto definitivo, assolve al proprio obbligo motivazionale mediante il richiamo (c.d. motivazione “per relationem” all'atto presupposto.
Nel caso di specie, l'intimazione impugnata indica chiaramente l'atto da cui scaturisce la pretesa, ovvero l'ingiunzione fiscale n. 371342, notificata il 08/11/2019. Tale riferimento è sufficiente a porre il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni del debito, il cui merito è, come detto, ormai precluso alla discussione.
L'istanza di sospensione resta assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso e condanna la Riccorrente_1, al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori, antistatari, di Area S.r.l., che liquida in Euro 300,00 (duecento/00), oltre accessori di legge
Così deciso in Cosenza, il 17 febbraio 2026.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7422/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Riccorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22646415 CONTRIBUTI CONS 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 6 novembre 2024 e depositato, il 3 dicembre 2024, la Riccorrente_1 P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore Nominativo_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 22646415, notificata in data 13/09/2024, con cui Area S.r.l., per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, richiede il pagamento di Euro
106,00 a titolo di contributi consortili per l'anno 2017.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la nullità dell'atto per vizi di notificazione, stante l'illeggibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, e per difetto di motivazione, non essendo esplicitati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. Nel merito, contestava l'illegittimità dell'imposizione per l'assenza del presupposto del beneficio fondiario diretto e specifico, nonché per l'applicazione dell'art. 23, comma 1, lett.
a), della L.R. Calabria n. 11/2003, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n.
188/2018.
Concludeva, quindi, previa inibitoria, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la società Area S.r.l., la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dei motivi di merito stante la definitività degli atti presupposti (avviso di pagamento, avviso di accertamento e ingiunzione fiscale) non impugnati nei termini di legge. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito, essendo mera concessionaria della riscossione. Nel merito, contestava la fondatezza delle censure avversarie relative ai vizi di notifica e di motivazione, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, sebbene evocato in giudizio, non si costituiva.
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dei motivi di merito sollevata dalla resistente Area S.r.l.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, atto che si colloca nella fase della riscossione coattiva e che presuppone la definitività del titolo esecutivo. Dalla documentazione in atti, prodotta dalla stessa resistente (cfr. doc. 3, 4, 5 e 7 allegati alle controdeduzioni), emerge che la pretesa per l'annualità 2017 è stata preceduta dalla notifica di una serie di atti prodromici, tra cui l'avviso di pagamento n. 2266730, l'avviso di accertamento n. 4926540 e, soprattutto, l'ingiunzione fiscale n. 371342, notificata in data 08/11/2019.
Tali atti, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non risultano essere stati oggetto di tempestiva impugnazione da parte della Parrocchia ricorrente. Ne consegue, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, la cristallizzazione della pretesa creditoria, che diviene definitiva e non più contestabile nel merito. L'impugnazione dell'atto successivo della riscossione, quale è
l'intimazione di pagamento, può essere proposta solo per vizi propri dell'atto stesso e non per rimettere in discussione questioni attinenti all'esistenza e all'entità del debito tributario (ex multis, Cass. n. 14324/2009). Pertanto, le censure relative al merito della pretesa – quali l'insussistenza del beneficio fondiario e l'illegittimità costituzionale della norma regionale applicata – dovevano essere sollevate in sede di impugnazione degli atti presupposti. Essendo divenuti questi ultimi definitivi, i corrispondenti motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili.
Residuano all'esame di questa Corte i soli vizi formali propri dell'intimazione di pagamento, attinenti alla notificazione e alla motivazione.
Quanto alla dedotta nullità della notifica per illeggibilità della firma del ricevente sull'avviso di ricevimento, la censura è infondata. La notificazione a mezzo posta, eseguita direttamente dal concessionario ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, si perfeziona con la consegna del plico al destinatario o a persona abilitata, attestata dall'avviso di ricevimento. La mera illeggibilità della firma, in assenza di contestazioni specifiche sulla sua riconducibilità a un soggetto avente titolo alla ricezione presso l'indirizzo del destinatario, non è di per sé sufficiente a invalidare la notifica, la quale si presume regolarmente eseguita fino a prova contraria, che la ricorrente non ha fornito.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al difetto di motivazione. L'intimazione di pagamento, quale atto della riscossione che segue un titolo esecutivo già notificato e divenuto definitivo, assolve al proprio obbligo motivazionale mediante il richiamo (c.d. motivazione “per relationem” all'atto presupposto.
Nel caso di specie, l'intimazione impugnata indica chiaramente l'atto da cui scaturisce la pretesa, ovvero l'ingiunzione fiscale n. 371342, notificata il 08/11/2019. Tale riferimento è sufficiente a porre il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni del debito, il cui merito è, come detto, ormai precluso alla discussione.
L'istanza di sospensione resta assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso e condanna la Riccorrente_1, al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori, antistatari, di Area S.r.l., che liquida in Euro 300,00 (duecento/00), oltre accessori di legge
Così deciso in Cosenza, il 17 febbraio 2026.