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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/09/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2406/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rende, Via Crati n. 81, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Paolo Cristofaro che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A presso l'ufficio legale dell , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
[...]
CP_ in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso dall'Avv.
Ilario Antonio Sorace - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, Via Nicola da Monteforte n. 3, presso lo studio dell'Avv. Michele Colucci che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a comunicazione di preavviso iscrizione ipotecaria
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare la non debenza delle somme ex
adverso pretese per € 17.074,35 in quanto non dovute poiché riferite ad un periodo
successivo alla cancellazione dell'impresa artigiana del sig. avvenuta in data Parte_1
11/10/2016; - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme di cui all'avviso
di addebito n. 33420180002656209000 per € 26.236,33, e per l'effetto disporre la non
debenza delle stesse;
- Accertata la non debenza delle somme di cui sopra, dichiarare
conseguentemente invalida/illegittima/nulla/annullabile la comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria n. 03476202200002919000. Il tutto con condanna alle spese del
presente giudizio di parte resistenze da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore
antistatario…”. Note scritte depositate il 9.9.2025: “… si chiede l'accoglimento del presente
ricorso, con declaratoria di non debenza delle somme ex adverso pretese e conseguente
annullamento dell'opposto preavviso di iscrizione ipotecaria, ovvero si chiede dichiararsi la
cessata materia del contendere ivi disponendosi in ogni caso la condanna al pagamento di
spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito in atti anche nel
rispetto del principio di soccombenza virtuale …”.
CP_ Conclusioni dell : “… dichiarare cessata la materia del contendere, disponendo
compensazione delle spese di giudizio …”.
CP_ Conclusioni dell “…per l'inammissibilità, o gradatamente per il rigetto, dell'avversa
domanda. Vinte le spese …”.
Conclusioni di : “… Nel merito a) Rigettare l'opposizione Controparte_3
proposta, in quanto inammissibile ed infondata per i motivi esposti in narrativa;
b)
Dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di
qualsivoglia responsabilità della convenuta in ordine alle questioni di merito della CP_3
pretesa; c) Con vittoria di spese processuali in caso di rigetto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc.
CP_ CP_ n. 03476202200002919000, in relazione a crediti ed
2 La parte ricorrente ha eccepito principalmente l'insussistenza dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 33420180000983522000, 33420180005172360000,
33420190001896824000, 33420190004580981000 e 33420220000796133000 afferenti a
CP_ crediti ed alle cartelle di pagamento nn. 03420190000238403000 e
CP_ 03420200027492133000 afferenti a crediti poiché relativi ad impresa artigiana cessata nel 2016 e l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n.
CP_ 33420180002656209000 per credito . Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio affermando che aveva provveduto allo sgravio della posizione debitoria, secondo le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni principalmente sul rilievo della incontestabilità del credito per tardività della contestazione, secondo le conclusioni sopra trascritte.
si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_3
argomentazioni ed affermando principalmente l'incontestabilità del credito per tardività della opposizione, l'insussistenza della prescrizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva,
secondo le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 20.3.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve ravvisarsi margine di incertezza nelle conclusioni rassegnate da parte ricorrente in relazione alla richiesta formulata nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contenente anche crediti non contestati e non appartenenti alla giurisdizione e competenza del Giudice adito.
3 Dal tenore complessivo del ricorso, in merito, la domanda deve considerarsi limitata alla
CP_ CP_ contestazione dei crediti ed portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento indicati.
CP_ In relazione ai crediti , evidenziandosi ancora il margine di incertezza nelle argomentazioni delle parti nonostante la richiesta di chiarimenti formulata con ordinanza del 20.3.2025, si ritiene di dar seguito alle deduzioni difensive dell , secondo cui il CP_1
credito oggetto di giudizio era stato oggetto di sgravio, valorizzandosi in particolare la circostanza per cui l'ente creditore afferma l'insussistenza del credito.
In tal modo, deve affermarsi che non residua alcun interesse ad una pronuncia del Giudice
per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi,
laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008)], specie considerando la limitata portata della pronuncia, inidonea ad assumere l'efficacia di giudicato (cfr. tra le altre Cass. SS. UU. 1048/2000 e Cass. 4167/2020).
Tale valutazione supera ogni altra, anche relativa all'inammissibilità delle contestazioni di parte ricorrente in relazione all'esistenza del credito ed all'insussistenza della prescrizione
(se pur la stessa parte ricorrente afferma di non aver proposto ricorso nei termini ex art. 24,
comma 5, D. Lgs. 46/1999 e che aveva presentato istanza di rateizzazione del credito).
CP_ Per i crediti non vi sono specifiche affermazioni sull'intervenuta cessazione della materia del contendere, sicché deve trovare accoglimento l'eccezione formulata sull'inammissibilità delle contestazioni di parte ricorrente che attengono al merito della pretesa, da proporre nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 con decorrenza dalla notifica delle cartelle di pagamento.
In mancanza di tale tempestiva opposizione, il credito è incontestabile nel merito (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
4 Conclusivamente, deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere
CP_ per i crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 33420180000983522000,
33420180005172360000, 33420190001896824000, 33420190004580981000 e
CP_ 33420220000796133000, mentre la domanda deve rigettarsi per i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 03420190000238403000 e 03420200027492133000.
Le spese di lite si compensano, considerata l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere per il credito maggiore e l'andamento complessivo del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per gli avvisi di addebito nn.
33420180000983522000, 33420180005172360000, 33420190001896824000,
CP_ 33420190004580981000 e 33420220000796133000 afferenti a crediti;
2. rigetta la domanda per le cartelle di pagamento nn. 03420190000238403000 e
CP_ 03420200027492133000 afferenti a crediti
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 22.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2406/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rende, Via Crati n. 81, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Paolo Cristofaro che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A presso l'ufficio legale dell , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
[...]
CP_ in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso dall'Avv.
Ilario Antonio Sorace - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, Via Nicola da Monteforte n. 3, presso lo studio dell'Avv. Michele Colucci che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a comunicazione di preavviso iscrizione ipotecaria
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare la non debenza delle somme ex
adverso pretese per € 17.074,35 in quanto non dovute poiché riferite ad un periodo
successivo alla cancellazione dell'impresa artigiana del sig. avvenuta in data Parte_1
11/10/2016; - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme di cui all'avviso
di addebito n. 33420180002656209000 per € 26.236,33, e per l'effetto disporre la non
debenza delle stesse;
- Accertata la non debenza delle somme di cui sopra, dichiarare
conseguentemente invalida/illegittima/nulla/annullabile la comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria n. 03476202200002919000. Il tutto con condanna alle spese del
presente giudizio di parte resistenze da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore
antistatario…”. Note scritte depositate il 9.9.2025: “… si chiede l'accoglimento del presente
ricorso, con declaratoria di non debenza delle somme ex adverso pretese e conseguente
annullamento dell'opposto preavviso di iscrizione ipotecaria, ovvero si chiede dichiararsi la
cessata materia del contendere ivi disponendosi in ogni caso la condanna al pagamento di
spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito in atti anche nel
rispetto del principio di soccombenza virtuale …”.
CP_ Conclusioni dell : “… dichiarare cessata la materia del contendere, disponendo
compensazione delle spese di giudizio …”.
CP_ Conclusioni dell “…per l'inammissibilità, o gradatamente per il rigetto, dell'avversa
domanda. Vinte le spese …”.
Conclusioni di : “… Nel merito a) Rigettare l'opposizione Controparte_3
proposta, in quanto inammissibile ed infondata per i motivi esposti in narrativa;
b)
Dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di
qualsivoglia responsabilità della convenuta in ordine alle questioni di merito della CP_3
pretesa; c) Con vittoria di spese processuali in caso di rigetto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc.
CP_ CP_ n. 03476202200002919000, in relazione a crediti ed
2 La parte ricorrente ha eccepito principalmente l'insussistenza dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 33420180000983522000, 33420180005172360000,
33420190001896824000, 33420190004580981000 e 33420220000796133000 afferenti a
CP_ crediti ed alle cartelle di pagamento nn. 03420190000238403000 e
CP_ 03420200027492133000 afferenti a crediti poiché relativi ad impresa artigiana cessata nel 2016 e l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n.
CP_ 33420180002656209000 per credito . Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio affermando che aveva provveduto allo sgravio della posizione debitoria, secondo le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni principalmente sul rilievo della incontestabilità del credito per tardività della contestazione, secondo le conclusioni sopra trascritte.
si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_3
argomentazioni ed affermando principalmente l'incontestabilità del credito per tardività della opposizione, l'insussistenza della prescrizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva,
secondo le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 20.3.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve ravvisarsi margine di incertezza nelle conclusioni rassegnate da parte ricorrente in relazione alla richiesta formulata nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contenente anche crediti non contestati e non appartenenti alla giurisdizione e competenza del Giudice adito.
3 Dal tenore complessivo del ricorso, in merito, la domanda deve considerarsi limitata alla
CP_ CP_ contestazione dei crediti ed portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento indicati.
CP_ In relazione ai crediti , evidenziandosi ancora il margine di incertezza nelle argomentazioni delle parti nonostante la richiesta di chiarimenti formulata con ordinanza del 20.3.2025, si ritiene di dar seguito alle deduzioni difensive dell , secondo cui il CP_1
credito oggetto di giudizio era stato oggetto di sgravio, valorizzandosi in particolare la circostanza per cui l'ente creditore afferma l'insussistenza del credito.
In tal modo, deve affermarsi che non residua alcun interesse ad una pronuncia del Giudice
per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi,
laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008)], specie considerando la limitata portata della pronuncia, inidonea ad assumere l'efficacia di giudicato (cfr. tra le altre Cass. SS. UU. 1048/2000 e Cass. 4167/2020).
Tale valutazione supera ogni altra, anche relativa all'inammissibilità delle contestazioni di parte ricorrente in relazione all'esistenza del credito ed all'insussistenza della prescrizione
(se pur la stessa parte ricorrente afferma di non aver proposto ricorso nei termini ex art. 24,
comma 5, D. Lgs. 46/1999 e che aveva presentato istanza di rateizzazione del credito).
CP_ Per i crediti non vi sono specifiche affermazioni sull'intervenuta cessazione della materia del contendere, sicché deve trovare accoglimento l'eccezione formulata sull'inammissibilità delle contestazioni di parte ricorrente che attengono al merito della pretesa, da proporre nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 con decorrenza dalla notifica delle cartelle di pagamento.
In mancanza di tale tempestiva opposizione, il credito è incontestabile nel merito (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
4 Conclusivamente, deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere
CP_ per i crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 33420180000983522000,
33420180005172360000, 33420190001896824000, 33420190004580981000 e
CP_ 33420220000796133000, mentre la domanda deve rigettarsi per i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 03420190000238403000 e 03420200027492133000.
Le spese di lite si compensano, considerata l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere per il credito maggiore e l'andamento complessivo del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per gli avvisi di addebito nn.
33420180000983522000, 33420180005172360000, 33420190001896824000,
CP_ 33420190004580981000 e 33420220000796133000 afferenti a crediti;
2. rigetta la domanda per le cartelle di pagamento nn. 03420190000238403000 e
CP_ 03420200027492133000 afferenti a crediti
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 22.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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