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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/10/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 254/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 254/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con gli Avv.ti Armando Profili, Giorgia Esposito e Luigi Scarpati del Foro di Napoli;
Parte_1
- APPELLANTE-
CONTRO
con l'Avv. Massimo Bisiach del Foro di Trieste;
Controparte_1
-APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine, n. 676/2024 emessa nel giudizio NRG 3387/2021.
Causa iscritta a ruolo il 19.07.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, previa reiezione di tutte le istanze, le richieste e le conclusioni rassegnate dall'appellato con la comparsa di costituzione versata in atti il Controparte_1
28.01.2025, riformare integralmente e/o annullare la Sentenza n. 676/2024 del Tribunale di Udine,
Sezione Prima Civile in persona del Giudice Dott.ssa Giovanna Mullig, così provvedendo:
In via preliminare, e per le ragioni esposte con l'appello introduttivo, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi di appello sollevati con l'atto introduttivo, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 676/2024 emessa dal Tribunale di Udine,
Prima Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giovanna Mullig, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3208/2021, depositata in cancelleria in data 12.06.2024, notificata il 13.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente: “(…) a) accertare e dichiarare, previa disapplicazione, l'illegittimità per tutti i motivi di cui sopra, della Determinazione
n. 886 del 19.07.2021 del e di tutti gli altri Controparte_2 atti ad essa preordinati, connessi e conseguenti, con cui l'Amministrazione ha ingiustamente risolto unilateralmente il rapporto contrattuale in danno (mai formalizzato con un contratto in forma scritta
e relativo all'appalto del servizio di mensa scolastica per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 - CIG:
81006503DA) alla società b) accertare e dichiarare che la risoluzione del rapporto Parte_1 contrattuale in danno alla è avvenuta esclusivamente per fatto e/o colpa del Parte_1 CP_1
c) accertare e dichiarare, previa disapplicazione, l'illegittimità della escussa cauzione
[...] definitiva della somma di € 123.624,00 corrisposta dalla e, pertanto, condannare il Parte_1 al pagamento della somma di € 123.624,00 in ripetizione e in favore della
Controparte_1 [...] gravata di interessi ex D.Lgs 231/02 e s.m.i.; d) accertare e dichiarare che, in ogni caso, le Pt_1 penali applicate dal in virtù dell'art 27 del CSA sono illegittime anche ai sensi
Controparte_1 dall'art. 6 bis del D.L. n. 6/2020 e, pertanto, condannare il al pagamento, in favore
Controparte_1 della delle somme illegittimamente trattenute ai sensi dell'art. 27 del CSA gravate di Parte_1 interessi ex D.Lgs n.231/02 e s.m.i.; f) condannare il convenuto per l'effetto
Controparte_1 dell'accoglimento delle domande di cui sopra, a risarcire la società di tutti i danni patiti Parte_1
e patiendi derivanti dall'illegittimo provvedimento di risoluzione in danno adottato con la determinazione n. 886 del 19.07.2021 e/o alla maggiore o minore somma che il Giudice individuerà in corso di causa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
In via preliminare e per le ragioni sopresposte, in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, respingersi la richiesta di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c..
In via principale nel merito Respingersi integralmente l'appello proposto da contro la Sentenza del Tribunale Civile di Parte_1
Udine, Giudice dott.ssa Mullig n. 676/2024 del 11.06.2024 depositata il 12.06.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la stessa sentenza in ogni sua parte.
In conseguenza sempre via principale e nel merito
Respingersi tutti i motivi di appello, perché infondati in fatto e in diritto, confermando l'accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal che qui si riportano Controparte_1 integralmente: “In via principale nel merito: respingersi integralmente le domande attoree.
Accertandosi che l'appalto concluso tra il e la società in forza della Controparte_1 Parte_1 determinazione dirigenziale n. 2400 cron del 02.09.2020 si è risolto a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte del Controparte_1
In conseguenza sempre nel merito: respingersi la domanda di risoluzione dell'appalto concluso tra il e la società per fatto e colpa del respingersi la Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 domanda di accertamento dell'illegittimità dell'escussione della cauzione definitiva, accertandosi per contro la piena liceità e legittimità di tale escussione;
respingersi in quanto inammissibile oltre che infondata, la domanda di restituzione delle penali applicate dal all'attrice, nel Controparte_1 corso del rapporto;
respingersi in quanto inammissibile oltre che infondata, la domanda di risarcimento dell'asserito danno, richiesto dall'attrice.
In via subordinata si formula, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la seguente domanda: nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Tribunale non dovesse considerare valida la clausola risolutiva espressa, contenuta nell'articolo 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, che governava il servizio affidato all'attrice in forza della determinazione dirigenziale n. 2400 cron del 02.09.2020, pronunciarsi la risoluzione del medesimo contratto di appalto di servizio ai sensi dell'articolo 1453 c.c per grave inadempimento dell'appellante Parte_1
Spese, diritti, onorari rifusi.
In via istruttoria
Per ulteriore dovere difensivo, formuliamo i capitoli di prova testimoniale, a supporto della predetta documentazione di causa, così come formulati negli scritti difensivi di primo grado.
1) “Vero che l'associazione Aracon ha segnalato che nella giornata del 1 ottobre 2020 nelle scuole
“IV Novembre”, “Nievo”, “Divisione Alpina” e i tavoli approntati per la refezione non Per_1 rispettavano le distanze e gli accorgimenti previsti dalla normativa volta al contrasto dell'epidemia
COVID 19”.
2) “Vero che con nota di data 15 ottobre 2020 sono state formulate alla Società le Parte_1 contestazioni lì contenute e che i singoli fatti posti alla base di tali contestazioni erano stati segnalati per le vie brevi dai fruitori delle mense scolastiche”. 3) “Vero che con nota di data 16 marzo 2021 sono state formulate alla Società le Parte_1 contestazioni lì contenute e che i singoli fatti posti alla base di tali contestazioni erano stati segnalati dai fruitori delle mense scolastiche”.
4) “Vero che con nota di data 15 aprile 2021 sono state formulate alla Società le contestazioni Parte_1 lì contenute, e che i singoli fatti posti alla base di tali contestazioni erano stati segnalati dai fruitori delle mense scolastiche”.
Testi sui capitoli sopra esposti, dott.sa e dott.sa Testimone_1 Testimone_2
6) “Vero che Lei ha potuto verificare che le addette alla mensa della Società non erano state Parte_1 formate in merito alla differenziazione dei rifiuti e di conseguenza smaltivano i rifiuti in modo indifferenziato. (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado)” Teste . CP_3
7) “Vero che in data 4 novembre 2020 Lei ha segnalato e riscontrato quanto contenuto nella segnalazione di pari data, precisamente che presso la Scuola Primaria Rodari in occasione del pranzo venivano servite all'utenza le verdure in contenitori non sigillati (cfr. doc. 22 fascicolo di primo grado).” Teste . Testimone_3
8) “Vero che in data 8 ottobre 2020 e 30 ottobre 2020 Lei ha segnalato e riscontrato quanto contenuto nelle segnalazioni di pari data, relative alla Scuola Primaria Rodari, precisamente che vi erano corpi estranei nelle verdure e che le vaschette non erano sigillate (cfr. docc. 23 e 25 del fascicolo di primo grado)”. Teste . Testimone_3
9) “Vero che con nota di data 19 ottobre 2020 Lei ha comunicato i disservizi lì elencati, che Le erano stati segnalati dagli insegnanti fruitori delle mense scolastiche dei plessi Girardini, Mazzini, Per_2
Friz e Marconi, precisamente cibi serviti freddi, mancanza di porzioni per gli utenti e mancanza di stoviglie per i medesimi (cfr. doc. 24 del fascicolo di primo grado)”. Teste Testimone_4
10) “Vero che in data 14 ottobre 2020 Lei ha svolto un sopralluogo presso la mensa della Scuola
Mazzini in e che l'esito dello stesso è riassunto nella scheda di pari data, che le viene CP_1 rammostrata (cfr. doc. 26 del fascicolo di primo grado). Per la precisione a) porzioni di insalata non sufficienti per tutti i bambini che dovevano mangiarla, b) mele consegnate non sbucciate, c) lasagne servite tiepide e con sugo crudo, d) sul pavimento della mensa erano presenti insetti morti (vespe, cimici e grilli)”. Teste . Testimone_5
11) “Vero che Lei ha effettuato la segnalazione di data 28 ottobre 2020, lamentando che nella mensa della gli Hamburger venivano serviti non completamente cotti (cfr. doc. Parte_2
30 del fascicolo di primo grado)”. Teste Testimone_6
12) “Vero che Lei ha effettuato la segnalazione di data 18 dicembre 2020, segnalando che nella mensa della Scuola Rodari veniva rinvenuta una confezione di verdura contenente un capello (cfr. doc. 32 del fascicolo di primo grado).” Teste . Testimone_3 13) “Vero che Lei ha effettuato le segnalazioni relative alla mensa della scuola Rodari, di data 21 gennaio 2021 in ordine alla presenza di capelli nel tonno (cfr. doc. 35 del fascicolo di primo grado), di data 29 gennaio 2021 in ordine alla presenza di pelo nell'hamburger di pesce (cfr. doc. 34 del fascicolo di primo grado), di data 5 febbraio 2021 in ordine alla presenza di pelo nella minestra di fagioli (cfr. doc. 37 del fascicolo di primo grado), di data 1 marzo 2021 in ordine alla presenza di un filo di plastica nei fagiolini e altro pelo (cfr. doc. 38 del fascicolo di primo grado), di data 8 marzo
2021 in ordine alla presenza di un pelo nella pasta e ciglia nell'insalata (cfr. doc. 40 del fascicolo di primo grado), di data 2 marzo 2021 in ordine alla presenza di un capello lungo nero nell'insalata (cfr. doc. 42 del fascicolo di primo grado), di data 3 febbraio 2021 in ordine alla presenza di un insetto nell'insalata (cfr. doc. 43 del fascicolo di primo grado), di data 19 febbraio 2021 in ordine alla presenza di un insetto nell'insalata (cfr. doc. 44 del fascicolo di primo grado), 8 aprile 2021 relativa alla presenza di muffa nello Yogurt e a capelli nell'insalata (cfr. doc. 47 del fascicolo di primo grado), di data 8 aprile 2021 in ordine alla presenza di un insetto e ciglia nell'insalata (cfr. doc. 48 del fascicolo di primo grado), di data 12 aprile 2021 in ordine al sapore sgradevole del pesce servito (cfr. doc. 49 del fascicolo di primo grado), di data 15 aprile 2021 in ordine alla presenza di un insetto vivo nell'insalata (cfr. doc. 51 del fascicolo di primo grado)”. Teste . Testimone_3
14) “Vero che Lei ha effettuato la segnalazione relativa alla mensa della Parte_2 di data 3 marzo 2021 in ordine alla presenza di un corpo nero indefinito ma dall'odore sgradevole nell'hamburger di pesce (cfr. doc. 39 del fascicolo di primo grado).” Teste . Testimone_7
15) “Vero che Lei ha effettuato la segnalazione relativa alla mensa della Parte_2 di data 13 marzo 2021 in ordine alla presenza di un cappello nella confezione dell'insalata all'apertura della confezione stessa (cfr. doc. 45 del fascicolo di primo grado)”. Teste . Testimone_8
16) “Vero che Lei ha effettuato la segnalazione relativa alla mensa della scuola di data 10 CP_4 maggio 2021 in ordine alla natura immangiabile delle mele distribuite (doc. 53 del fascicolo di primo grado)”. Teste . Testimone_9
Si indicano sui capitoli sopra esposti i testi rispettivamente indicati: Testimone_1 Tes_2
, ,
[...] CP_3 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
, , .
[...] Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.09.2021 conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Udine il (d'ora in avanti il chiedendo, previo accertamento della Controparte_1 CP_1 illegittimità della risoluzione da parte del del contratto di appalto relativo al servizio di CP_1 mensa scolastica per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 concluso con l'attrice, che il convenuto CP_1 venisse condannato alla restituzione della cauzione illegittimamente escussa pari ad euro
€123.624,00; nonché chiedendo, previo accertamento della illegittimità delle penali applicate dal che lo stesso venisse condannato a pagare a favore dell'attrice le somme illegittimamente CP_1 trattenute. Infine, l'attrice chiedeva la condanna del al risarcimento di tutti i danni patiti e CP_1 patiendi cagionati a dall'illegittimo provvedimento di risoluzione del contratto di appalto. Parte_1
L'attrice, preliminarmente, ricostruiva l'iter relativo al rapporto contrattuale con il nei CP_1 seguenti termini.
Con Determinazione Dirigenziale n. 3712 del 14.11.2019, il aveva indetto la procedura CP_1 aperta per l'affidamento del “servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati per le scuole dell'infanzia statali, le scuole del primo ciclo d'istruzione e per i Centri ricreativi estivi 6-11 anni per il periodo 01.01.2020-31.12.2021” con opzione di rinnovo per ulteriori anni due dal 01.01.2022 al 31.12.2023 (doc. 1).
Con determinazione n. 2400 del 02/09/2020 (doc. 2) il aveva aggiudicato il servizio alla CP_1 società disponendo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, di far decorrere i 24 mesi Parte_1 di affidamento del servizio dal mese di settembre 2020 sino al 31.08.2022, per gli anni scolastici
2020/21 e 2021/22, con opzione di rinnovo biennale e di autorizzare l'espletamento del servizio anche in pendenza di stipula del contratto.
Con nota del 14.09.2020 (doc.3), ancor prima dell'inizio del servizio e della formale stipula del contratto tra le parti, il aveva modificato unilateralmente le modalità operative esecutive del CP_1 servizio rispetto alle previsioni del C.S.A. ed alla offerta contrattuale di per l'anno Parte_1 scolastico 2020/2021, disponendo “modifiche all'organizzazione ordinaria degli spazi refettorio” con conseguenti modifiche alla erogazione del servizio mensa.
Proseguiva l'attrice esponendo che il con nota prot. PG1U 0105686 del 16.09.2020, aveva CP_1 comunicato alla ditta l'avvio del servizio previsto, secondo le suindicate modifiche, con Parte_1 inizio a far data dal 28 settembre 2020, nonostante le parti non avessero sottoscritto alcun contratto, che avrebbe dovuto tenere conto anche delle modifiche apportate dal CP_1
Rappresentava l'attrice che aveva, comunque, iniziato il servizio di refezione scolastica sulla scorta delle modifiche all'erogazione del servizio apportate dal Comune.
Tanto premesso, l'attrice proseguiva esponendo i fatti accaduti durante l'esecuzione del contratto.
Con comunicazione p.e.c. del 05.10.2020 recante oggetto “Mancato avvio del servizio in tipologia
B”, il aveva contestato presunte inadempienze in virtù proprio delle nuove modalità di CP_1 esecuzione del servizio richieste e unilateralmente predisposte dalla stessa Stazione Appaltante, in alcuni casi modificate e comunicate solo il giorno prima alla società E.P. affidataria, a causa dell'emergenza “COVID-19”. Evidenziava l'attrice che in relazione alle contestate violazioni il aveva applicato le sanzioni CP_1 pecuniarie di cui all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto (doc.5).
Erano poi seguite ulteriori contestazioni di presunti disservizi di cui alle comunicazioni p.e.c. del
09.10.2020; 12.10.2020, 15.10.2020, 23.10.2020, 30.10.2020 inviate dal (doc.6), Controparte_1 lamentele che l'attrice aveva tempestivamente respinto. In alcuni casi, a seguito delle difese della attrice, il aveva ridotto l'ammontare delle penali applicate alla E.P. (doc.7 -8). CP_1
In seguito, il Comune con nota prot. 0049133 del 20.04.2021 recante oggetto “Approvazione determinazione dirigenziale per riconoscimento costi aggiuntivi. A.S. 2020/21. CIG:81006503DA.”, aveva comunicato alla attrice di avere approvato i costi aggiuntivi derivanti dalle modifiche apportate all'erogazione del servizio (doc.9).
Proseguiva l'attrice rappresentando che il 15.07.2021, a conclusione di un'indagine dei NAS, il G.I.P. del Tribunale di Udine aveva emesso un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di alcuni dipendenti della società che operavano nei vari Comuni del nord-est per i servizi di Pt_1 refezione scolastica.
A seguito di tale fatto, il aveva disposto, con determinazione dirigenziale n. 886 del CP_1
19.07.2021 la risoluzione immediata del rapporto contrattuale con Parte_1
Lamentava l'attrice che il aveva proceduto alla risoluzione basandosi esclusivamente sulle CP_1 notizie provenienti dalla stampa, circostanza che emergeva dalla determinazione dirigenziale da ultimo citata nella quale si leggeva: “(…) Atteso che a seguito della predetta attività investigativa, condotta con mezzi di cui l' non ha la disponibilità, sono stati contestati dagli inquirenti, come Pt_3 comparso su più organi di stampa, comportamenti fraudolenti posti in essere da parte dei vertici e degli addetti alla predetta società appaltatrice. Atteso altresì che in esito a tali presunte frodi perpetrate dagli addetti e dai vertici della ridetta società appaltatrice, sono state disposte dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Udine, misure restrittive della libertà personale a carico Pa dei predetti vertici della società ; (…)”.
L'ordinanza del G.i.p. era poi stata annullata dal Tribunale del riesame di Trieste che, relativamente all'appalto del aveva affermato che non ricorreva una ipotesi di frode nelle Controparte_1 pubbliche forniture ma, al più, un inadempimento contrattuale, per il quale lo stesso Controparte_1 aveva già comminato delle penali.
Precisava l'appellante che con la citata determinazione dirigenziale n.886 del 19.07.2021 il CP_1 aveva disposto, altresì, la sospensione immediata del pagamento delle fatture già emesse CP_1 dalla e l'incameramento della cauzione definitiva costituita dalla società già appaltatrice, Parte_1 ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2 del capitolato speciale di appalto. Par Infine, con nota del 20.07.2021 la aveva contestato l'illegittimità della risoluizione del contratto decisa dal (doc.11). CP_1
Tanto premesso in fatto, l'attrice esponeva le ragioni in diritto delle domanda.
I) Illegittimità della risoluzione in danno adottata con la determinazione n. 886 del 19.07.2021 per violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del c.s.a. - eccesso di potere - inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Lamentava l'attrice che il avrebbe disposto la risoluzione del contratto solo sulla base delle CP_1 notizie di stampa pubblicate a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa del GIP del
Tribunale di Udine, ordinanza che era stata annullata dal Tribunale del riesame di Trieste.
Osservava che il non aveva contestato alcuna delle inadempienze che a mente Parte_1 CP_1 dell'art. 28 del C.S.A. avrebbero legittimato la risoluzione del contratto.
In particolare, secondo l'attrice la sola pendenza dell'indagine penale non poteva fondare automaticamente la valutazione da parte della Stazione Appaltante di ritenere “dubbia l'integrità e
l'affidabilità dell'affidataria”.
L'appellante richiamava quanto esposto dal Tribunale del riesame, il quale:
1) in merito alla fornitura di prodotti con caratteristiche biologiche diverse da quelle previste dal contratto di appalto aveva rilevato che:“(…) in assenza di diverse indicazioni nel capitolato di appalto, la percentuale di prodotti biologici nei contratti deve essere calcolata sul totale dell'appalto: si veda al riguardo DM 25/7/2011 relativo a “Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto e serramenti esterni” che, all'all.I, punto 5.3 individua i criteri minimi di qualità facendo riferimento ad una percentuale “di peso sul totale”, anche da un punto di vista logico, la percentuale deve essere commisurata ad un arco temporale determinato, non potendovi essere commistione tra prodotti bio e convenzionali e non essendo quindi convenzionali. Quindi, nel caso in esame, in assenza di specifiche indicazioni sul punto nel capitolato, la percentuale di prodotti biologici potrà essere calcolata su tutti gli alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti nell'arco della durata complessiva dell'appalto (con riguardo al durata Controparte_1 di due anni). Tale circostanza esclude, a parere del Collegio, la possibilità di ritenere il mancato rispetto del capitolato con riguardo ai prodotti biologici e di provenienza regionale. (…)” ;
2) in merito alla ulteriore vicenda relativa agli hamburger di pesce aveva ritenuto di “scarso rilievo probatorio” la vicenda, condividendo addirittura la tesi della difesa secondo cui “le patate venivano utilizzate nelle hamburger solo come addensante ed al fine di rendere più gradevole il sapore, senza incidere sui quantitativi di pesce previsto dal capitolato. In ogni caso appare insufficiente la prova della frode in assenza di una certa quantificazione dei quantitativi di pesce che dovevano essere utilizzati e di quelli effettivamente usati nella preparazione. (…)
3) quanto alle contestazioni di ritrovamento di insetti aveva ritenuto che: “Nessun rilievo può essere attribuito alle numerose segnalazioni relative alla presenza di insetti nelle insalate o nelle varie Pa verdure oggetto di fornitura da parte della : si tratta di condotte non oggetto di contestazione
e in ogni caso inquadrabili in un ambito colposo (…)”.
Concludeva l'attrice che, pertanto, la determinazione dirigenziale n.886 del 19.07.2021, era illegittima perché priva dei presupposti di fatto e chiedeva di accertare e dichiarare, previa disapplicazione della determina, che la risoluzione era avvenuta per solo fatto e/o colpa dell'amministrazione e, conseguentemente, di condannare il al risarcimento dei danni. CP_1
Ribadiva, infine, l'attrice che, in relazione alle violazioni contrattuali contestate specificamente dal prima della adozione della determina n. 886, quest'ultimo aveva già applicato sanzioni CP_1 pecuniarie per complessivi € 17.680,00 a fronte del valore complessivo dell'appalto di € 3.295.837,00
(iva esclusa).
II) Illegittimità della risoluzione in danno adottata con la determinazione n. 886 del 19.07.2021 per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 241 del 1990 – eccesso di potere – carenza di presupposti – sviamento
Lamentava l'attrice che la Determinazione Dirigenziale n. 886 era illegittima perché era stata adottata senza la comunicazione preventiva di cui all'art. 7 della Legge n.241/90 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.
V, Sentenza n. 2456 del 2011).
Concludeva l'appellante chiedendo la disapplicazione del provvedimento.
III) Illegittimità della risoluzione in danno adottata con la determinazione n. 886 del 19.07.2021 per violazione e falsa applicazione degli art. 28 del c.s.a. – violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d. l. n. 6/2020 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Lamentava l'attrice che la determinazione n. 886 del 19.07.2021 era stata adottata in violazione dell'art. 28 del C.S.A., per il quale la Stazione poteva risolvere in tutto o in parte il contratto, e non il rapporto, qualora l'affidataria avesse commesso “[…] gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali previsti all'art. 10 del CSA”.
Evidenziava l'attrice che, invece, una parte delle contestazioni sollevate dal a far data dal CP_1
05.10.2020 al 30.10.2020 riguardavano violazioni delle nuove modalità di esecuzione del servizio conseguenti alla emergenza sanitaria da “COVID-19”, che erano state adottate dal in assenza CP_1 di una variante formalmente approvata ed in assenza della sottoscrizione contratto d'appalto. Precisava, ulteriormente, l'attrice che la determinazione n. 886 del 19.07.2021 violava anche l'art. 6 bis del D.L. n. 6/2020, a norma del quale “[…] il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Venendo al merito delle contestazioni, l'attrice rappresentava che la risoluzione adottata dal
[...] era del tutto sproporzionata ed immotivata in quanto le contestazioni mosse erano CP_1 assolutamente non circostanziate. In particolare, il aveva affermato che con la propria CP_1 condotta inadempiente aveva compromesso l'esito positivo del servizio appaltato senza, Parte_1 tuttavia, precisare in che modo, tenuto anche conto che l'attrice aveva servito il Controparte_1 fino alla data del 15.07.2021, quando il G.i.p. aveva emesso la misura cautelare, circostanza che dimostrava che nella specie il servizio non era stato compromesso.
Concludeva, quindi, l'attrice chiedendo, previa disapplicazione della determina n. 886, di accertare il proprio diritto alla restituzione della cauzione, con conseguente condanna del convenuto alla CP_1 restituzione del realivo importo, oltre agli interessi.
2. Costituendosi in giudizio il chiedeva in via principale il rigetto delle domande attoree;
in CP_1 via riconvenzionale subordinata, nella ipotesi di accertata invalidità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'attrice.
Esponeva il convenuto che il servizio era stato regolato dal Capitolato Speciale d'Appalto, accettato dalla società attrice (doc. 3), che all'art. 28 prevedeva la seguente clausola risolutiva espressa:
“ 1.Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Stazione Appaltante potrà risolvere in tutto
o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
I. gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali previsti all'art. 10 del CSA;
II. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
III. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza
e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto;
IV. cessione del contratto (art 30);
V. inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto (art. 31);
VI. mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall'art. 23;
VII. mancato avvio del servizio (art. 24);
VIII. inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 29); IX. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal
Codice di comportamento del (art. 8, comma 17); Controparte_1
X. mancato rispetto delle previsioni indicate all'interno del progetto presentato per
l'assorbimento del personale (art. 8, comma 2).
2. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.”
Precisava il convenuto che all'art. 10 del Capitolato, denominato “Elenco delle principali prestazioni di cui si compone il servizio e regole di esecuzione del medesimo”, erano descritte le modalità di prestazione del servizio oggetto di appalto, in particolare la tipologia dei prodotti da utilizzare, la metodologia di preparazione dei pasti, le regole per la gestione delle singole mense, oltre alle regole per la gestione dei rifiuti: modalità che nella esecuzione del servizio la controparte aveva disatteso.
Proseguiva il convenuto ripercorrendo tutte le violazioni puntualmente contestate alla Parte_1
In data 5 ottobre 2020 era stata formalizzata una prima contestazione relativa, tra l'altro all'assenza di misure di sicurezza nella gestione dei refettori, attività che competeva all'attrice; alla presenza di un corpo estraneo in un pasto ed alla mancata consegna di alimenti in alcune mense (doc. 4).
Con nota di data 9 ottobre 2020 erano state avanzate contestazioni relative a disservizi nella distribuzione dei pasti, quali errori nelle diete (doc. 5).
Con note mail del 12 ottobre 2020 e del 13 ottobre 2020 era stata segnalata la cattiva gestione dei rifiuti (doc. 6).
Con nota di data 15 ottobre 2020 era stata denunciata la presenza di frutta e verdura servita non lavata e la presenza di corpi estranei nei cibi (doc. 7).
Ulteriori contestazioni erano state fatte con mail inviate tra il 14 ottobre 2020 e il 22 ottobre 2020: ritardi nella somministrazione dei pasti, assenza di pasti con diete speciali e porzioni insufficienti sotto il profilo delle quantità (doc. 8).
Proseguiva il convenuto rappresentando che con atto di data 29 - 30 ottobre 2020 erano state applicate le prime penali contrattuali (doc. 9).
Erano seguite nuove contestazion il 14 dicembre 2020 (doc. 10), il 16 marzo 2021 (doc. 11), il 15 aprile 2021 (doc. 12).
Con nota del 20 aprile 2021 erano state applicate penali, a seguito del rinvenimento di corpi estranei nel cibo (doc. 13), successivamente riviste con nota di data 26 maggio 2021 (doc. 14).
A partire dall'11 maggio 2021 il Nucleo Anti Sofisticazioni di Carabinieri aveva effettuto una serie di ispezioni nelle scuole interessate dal servizio appaltato (docc. 15, 16, 17), nel corso delle quali era emerso che non venivano rispettate le grammature dei cibi forniti agli utenti, le composizioni delle pietanze e le temperature di servizio dei pasti;
inoltre era stata riscontrata una scarsa igiene negli strumenti di lavoro presenti nelle mense oggetto di ispezione.
Evidenziava, quindi, il convenuto che erano stati accertati gravissimi inadempimenti da parte dell'attrice nella esecuzione del servizio appaltato con conseguente doverosa adozione da parte del n. 886/21 con cui era stato risolto il rapporto (doc. 18), avendo l'attrice Controparte_5 reiteratamente violato l'art. 10 del Capitolato di Appalto e ciò in applicazione dell'art. 28 del
Capitolato d'Appalto ove alla lettera I) del primo comma, laddove era stato convenuto che uno dei motivi che avrebbero dato diritto all'Ente di risolvere unilateralmente il contratto erano le “…gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali previsti all'art. 10 del CSA”.
Ribadita la legittimità dell'esercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto, il convenuto, in subordine, per il caso in cui il Tribunale non avesse ritenuto ricorrere la risoluzione di diritto del contratto, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.civ.
Quanto alle ragioni poste dall'attrice a fondamento della propria domanda, il convenuto esponeva che gli esiti della indagine penale erano stati solo la cartina di tornasole di una serie di gravissimi inadempimenti perpetrati ai danni dell'Ente, inadempimenti denunciati in modo puntuale dal dirigente responsabile.
Proseguiva il evidenziando che anche la doglianza relativa alla adozione della determina di CP_1 risoluzione del contratto senza una previa contestazione era infondata, avendo il inoltrato le CP_1 ripetute contestazioni dei disservizi sopra richiamate.
Infine, contrariamente a quanto allegato dalla attrice, era stata documentalmente provata anche la violazione di “tutte” le prescrizioni contenute nell'art. 10 del predetto Capitolato.
Rappresentava, quindi, il convenuto che l'escussione della cauzione definitiva era stata un atto dovuto da parte dell'Ente.
Quanto alla contestazione in ordine all'addebito delle penali contrattuali, secondo il la CP_1 domanda era inammissibile per genericità, non avendo controparte in alcun modo contestato puntualmente i singoli atti di applicazione delle penali stesse.
Nel merito evidenziava come le penali fossero state puntualmente applicate, in ragione di singoli inadempimenti, regolarmente e specificamente denunciati a controparte.
In ultimo, il contestava l'inammissibilità per assoluta genericità e, comunque, l'infondatezza CP_1 della richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Parte_1
3. Con la sentenza appellata il Tribunale, evidenziata la natura documentale della causa, rigettava le domande attoree. Quanto alla esistenza del contratto di appalto, il Tribunale, rilevato che alcun contratto era stato sottoscritto dalle parti, riteneva che la Determina di aggiudicazione n. 2400 del 02.09.2020 integrasse la conclusione del contratto di appalto oggetto del giudizio. Infatti, con tale Determinazione il aveva aggiudicato la gestione del servizio di ristorazione scolastica - lotto 2 a favore di CP_1 [...]
“in funzione del progetto presentato e dell'offerta economica” (cfr. punti 1 e 2 Determina doc. Pt_1
2 convenuto), facendo decorrere l'appalto da settembre 2020 fino al 31.8.2022 (punto 3) ed autorizzando “l'espletamento del servizio anche in pendenza della stipula del contratto, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a totale carico dell'aggiudicataria” (punto 5).
Sul punto il Tribunale richiamava quanto statuito dalla Suprema Corte per la quale “Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto, nel senso che costituisce prova legale dell'avvenuta stipula dello stesso - rappresenta un atto di accertamento della offerta migliore
e, di conseguenza, dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., con quella del miglior offerente. In tale sistema, non è necessario che la nomina del terzo da parte dell'aggiudicatario e la conseguente accettazione avvengano con la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente il rispetto della forma scritta, quale è quella del bando e dell'offerta sulla cui base si è formato l'accordo delle parti.” (così Cass. Civ., sez. I, 11.6.2004 n. 11103). Principio ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza sez. II, 26.5.2021 n. 14592 per la quale: “Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto - rappresenta un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell'acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi.”.
Il giudice di prime cure osservava che era certo, perché mai smentito dall'attrice, che il CP_1 aveva aggiudicato l'appalto alla sulla base della offerta di questa, ritenuta la più
[...] Parte_1 idonea dall'appaltante, e sulla base della piena acquiescenza della stessa agli atti di gara, ivi compreso il C.S.A. (cfr. doc. 15 attrice). Quanto alla risoluzione del contratto, il Tribunale osservava che, prima dell'intervento dei N.A.S. del maggio 2021, l'appaltatrice aveva già tenuto condotte di grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali, condotte tutte segnalate dal con le note dimesse in atti (docc. 4, 5, 6, 7, 10, 11, CP_1
12) dalle quali si evinceva chiaramente, tra le altre inadempienze, la presenza di corpi estranei nei pasti, la mancata consegna di alcuni alimenti, errori nelle diete, cattiva gestione dei rifiuti, temperature dei pasti non conformi, tutti evidenti ed oggettivi gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali codificati nel C.S.A.
In relazione a tali inadempimenti il aveva irrogato penali per complessivi euro 19.430,00 CP_1
(cfr. doc. 9, 13 e 14 convenuto), ridotte poi di euro 570,00 in accoglimento in parte delle osservazioni avanzate dalla (doc. 7 e 8 attrice). Parte_1
Concludeva il Tribunale che “Per ciò solo non si evidenzia alcun motivo per il quale le penali debbano oggi essere dichiarate illegittime”.
Proseguiva il Tribunale evidenziando che alle condotte colpose già contestate e sanzionate dal con le penali, si erano aggiunte le condotte colpose evidenziate dai N.A.S. durante Controparte_1 le indagini, osservando che né la revoca delle misure cautelari da parte del Tribunale del riesame,né la sentenza di non luogo a procedere in ordine a due degli otto imputati implicava il venir meno dei capi di imputazione nei confronti degli altri imputati, per i quali, invece, il processo risultava essere ancora in corso.
Secondo il Tribunale, pertanto, la clausola di cui all'art. 28 era stata legittimamente invocata ed applicata dal perché basata su “gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali previsti CP_1 all'art. 10 del C.S.A.”; di conseguenza era stato legittimamente applicato anche il disposto di cui al secondo comma dell'art. 28 del C.S.A. che recitava: “In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste al Codice civile, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita di cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.”.
In conclusione, alla legittima risoluzione dichiarata dal con la Determina dd. 19.7.2021 n. CP_1
886, era conseguito l'incameramento della cauzione definitiva di euro 123.624,00 versata dalla
[...]
Pt_1
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento dei danni “patiti e patendi” perché priva di allegazioni e di prove.
3. Avverso la sentenza proponeva appello fondandolo su quattro motivi. Parte_1
Nel ricostruire in fatto il giudizio di primo grado, evidenziava, in particolare che: Parte_1 - il a seguito di procedura aperta, con Determinazione Dirigenziale del 14.11.2019 Controparte_1 aveva aggiudicato alla il servizio di ristorazione scolastica con decorrenza dal mese di Parte_1 settembre 2020 al 31.08.2022, autorizzando l'espletamento del servizio anche in pendenza di stipula del contratto (doc. 1);
- con nota del 14.09.2020 il aveva modificato unilateralmente le modalità esecutive del CP_1 servizio (doc. 2);
- con nota del 16.09.2020 il aveva comunicato alla appellante l'avvio del servizio appaltato, CP_1 con decorrenza dal 28.09.2020, pur non avendo mai fatto sottoscrivere alla alcun contratto Parte_1
e senza approvazione, ex art. 106 d.lvo 50/2016, di una variante essenziale al servizio;
- con comunicazione del 05.10.2020 il aveva contestato alla presunte CP_1 Parte_1 inadempienze in relazione alle nuove modalità del servizio unilateralmente predisposte dalla stessa
Stazione Appaltante, con conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 27 del
C.S.A. (doc. 5);
- con successive comunicazioni p.e.c. del 09-12-15-23-30 ottobre 2020 il aveva contestato CP_1 alla appellante presunti disservizi nella erogazione dei pasti (doc. 6), contestazioni che erano state sempre tempestivamente riscontrare dalla (docc. 7 e 8); Parte_1
- con nota del 20.04.2021 il aveva comunicato alla appellante l'avvenuta approvazione con CP_1 determinazione dirigenziale n. 446 del 16.04.2021 dei costi aggiuntivi derivanti dall'adeguamento del servizio alle norme per il contenimento della pandemia da Covid 19 (doc. 9);
- nelle more del servizio era stata oggetto di critiche ingiustificate da parte della Parte_1
Commissione Mensa, tanto da indurre il a prendere posizione anche tramite gli organi di CP_1 stampa, in particolare, affermando che ““(…) nonostante i controlli svolti dai Nas e dall'azienda sanitaria locale non abbiamo rilevato mancanze oggettive ma ci impegniamo a monitorare valutando la possibilità di revocare il contratto qualora ci fossero i presupposti (…)” (doc. 20);
- in data 15.07.2021, a seguito di indagine condotta dai N.A.S. di il G.i.p. del Tribunale di CP_1
Udine aveva emesso una ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di alcuni dipendenti della ordinanza che era stata annullata dal Tribunale del riesame di Trieste;
Parte_1
- nelle more della vigenza della ordinanza del G.i.p., con determinazione dirigenziale n. 886 del
19.07.2021, il Comune aveva disposto la risoluzione immediata del rapporto contrattuale con
[...] così motivando: ““(…) Atteso che a seguito della predetta attività investigativa, condotta con Pt_1 mezzi di cui l'Ente non ha la disponibilità, sono stati contestati dagli inquirenti, come comparso su più organi di stampa, comportamenti fraudolenti posti in essere da parte dei vertici e degli addetti alla predetta società appaltatrice;
Atteso altresì che in esito a tali presunte frodi perpetrate dagli addetti e dai vertici della ridetta società appaltatrice, sono state disposte dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Udine, misure restrittive della libertà personale a carico dei predetti Pa vertici della società ; (…)” (doc. 10);
- con nota del 20.07.2021 l'appellante aveva contestato la legittimità del provvedimento di risoluzione
(doc. 11).
3.1. Tanto premesso in fatto, con il primo motivo l'appellante lamentava che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la Determina del del 02.09.2020 di aggiudicazione della gara aperta CP_1 potesse sostituire il contratto di appalto mai sottoscritto dalle parti.
Secondo l'appellante, in mancanza del contratto di appalto “in forma scritta”, necessaria ad substantiam, e della approvazione delle varianti essenziali apportate unilateralmente dal Comune, quest'ultimo non avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 28 del
C.S.A. che prevedeva che “… la Stazione Appaltante potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (…)” in presenza di “violazioni degli obblighi contrattuali previsti dall'art.
10 del CSA”, con conseguente illegittimità della determina dirigenziale n. 886 del 19.07.2021 di risoluzione del rapporto contrattuale.
Osservava l'appellante che la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dalla
P.A. era principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per la quale: “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria. Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto” (cfr. Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n, 6827; Cass,, Sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555; 26 marzo 2009, n, 7297). Tale principio trova applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, ma anche all'eventuale rinnovazione dello stesso, a meno che la stessa non sia prevista come effetto automatico da una apposita clausola
(cfr. Cass,, Sez. III, 11 novembre 2015, n, 22994; 21 agosto 2014, n. 18107; 10 giugno 2005, n.
12323), nonché alle modificazioni che le parti intendano in seguito apportare alla disciplina concordata, le quali devono pertanto risultare da un atto posto in essere nella medesima forma del contratto originario, richiesta anche in tal caso ad substantiam, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l'adozione di pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché le stesse si siano protratte nel tempo e rispondano ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva”. (cfr. Sentenza n. 20690/2016 della Corte di Cassazione, Sezione I
Civile).
Proseguiva l'appellante contestando che, in ogni caso, la risoluzione del contratto sarebbe stata motivata dal sulla base di inadempienze commesse dalla in relazione alle varianti CP_1 Parte_1 unilateralmente apportate dal al contenuto della offerta tecnica presentata in gara dalla CP_1 società, varianti mai approvate per iscritto da quest'ultima.
Secondo l'appellante, pertanto, in assenza di approvazione scritta, le varianti non avrebbero potuto costituire il presupposto per l'irrogazione delle penali, né per la risoluzione del contratto.
Nel merito, l'appellante rappresentava di avere correttamente eseguito il servizio appaltato fino al
15.07.2021, data di emissione dell'ordinanza cautelare da parte del G.i.p. del Tribunale di Udine, circostanza di fatto condivisa anche dal dal momento che le penali irrogate erano state di CP_1 euro 17.680,00, pari ad appena l'1% dell'importo contrattuale dell'appalto di euro 3.295.837,00, percentuale che, secondo l'appellante, non avrebbe potuto giustificare la valutazione di gravità posta a fondamento della risoluzione del contratto.
Infatti, lo stesso a mezzo degli organi di stampa aveva dichiarato che “(…) la stessa CP_1 avvocatura comunale, interessata del problema, aveva evidenziato l'impossibilità di procedere alla Pa risoluzione del contratto, in assenza di formali contestazioni elevate alla secondo i termini contrattualmente previsti e cioè attraverso i controlli e le verifiche effettuate dal tecnologo” (doc.22).
3.2 Con il secondo motivo lamentava che il avrebbe illegittimamente incamerato Parte_1 CP_1 la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 28, comma 2, del C.S.A..
Ribadiva l'appellante che le violazioni contestate tra il 05.10.2020 ed il 30.10.2020 erano inerenti alle nuove modalità del servizio unilateralmente disposte dal per fare fronte alla emergenza CP_1 sanitaria del Covid 19. La società aveva replicato alle contestazioni, alcune delle quali erano state sollevate senza contraddittorio con al momento del fatto. Parte_1
La determina di risoluzione del contratto era stata adottata solo dopo la notizia dei provvedimenti cautelari emessi dal G.i.p. a dimostrazione che fino a quel momento l'appellante aveva sostanzialmente svolto correttamente il servizio appaltato.
Evidenziava, in particolare, l'appellante che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle seguenti circostanze:
- a seguito della indagine della Procura di Udine, aveva immediatamente adottato idonee Parte_1 misure di self cleaning, modificando tutto il management sostituendo l'amministratore unico, il presidente dell'organo di vigilanza, il presidente del collegio sindacale e la società di revisione dei conti;
- E.P. non era stata destinataria di sanzioni interdittive;
- anche dopo l'instaurazione del procedimento penale, la società aveva ottenuto ottenuto dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il Rating di Legalità con il massimo punteggio (3 stelle) dimostrando di rispettare standard elevati di sicurezza e legalità ed offrendo garanzia di trasparenza nell'agire economico tutt'ora valido con scadenza il 14.12.2025 i cui presupposti permanevano ed erano stati riconfermati come da rinnovo del 15.12.2023;
- il Tribunale penale di Udine aveva escluso la costituzione di parte civile del in relazione CP_1 alla ipotesi di cui al D.lgs. 231/2001;
- i vertici di rano stati prosciolti da tutte le imputazioni e le misure cautelari erano state annullate Pt_1 dal Tribunale del riesame.
In ogni caso, secondo l'appellante, il non avrebbe potuto incamerare la cauzione in CP_1 mancanza di un contratto scritto di appalto, presupposto necessario ai sensi dell'art. 103 D.ls.
50/2016.
L'appellante, infine, precisava di avere spontaneamente versato quanto richiesto dal con CP_1 riserva di ripetizione, al solo fine di evitare un contenzioso con la propria compagnia assicurativa, che certamente l'avrebbe inserita nella centrale rischi precludendole la partecipazione alle gare di appalto.
3.3 Con il terzo motivo l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata con la comparsa conclusionale in attesa dell'esito del giudizio penale avente ad oggetto le inadempienze che sarebbero state accertate dai di e poste dal a fondamento Pt_4 CP_1 CP_1 della risoluzione del contratto.
3.4 Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di disapplicazione del provvedimento di risoluzione del contratto in quanto adottato in violazione dell'art. 6 bis del d.l. 6/2020, decreto legge contenente misure finalizzate al contrasto della emergenza sanitaria da Covid-19, in forza del quale “(…) il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Rappresentava l'appellante che una parte delle violazioni contestate erano inerenti alle nuove modalità esecutive del contratto unilateralmente adottate dal in conseguenza della normativa CP_1 emergenziale, modalità che la società aveva adempiuto con grandi sforzi organizzativi. 4. Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, pronunciarsi la Controparte_1 risoluzione del contratto di appalto di servizio ai sensi dell'articolo 1453 c.c per grave inadempimento dell'appellante In via istruttoria, l'appellato reiterava la richiesta di ammissione della prova Parte_1 per testi.
Quanto al primo motivo di appello, avente ad oggetto l'asserita assenza di un contratto scritto tra le parti, il osservava che l'appellante aveva eseguito la prestazione, sia pure non correttamente, CP_1 accettando per facta concludentia i contenuti degli atti di gara.
Evidenziava il Comune che la giurisprudenza aveva chiarito che anche i contratti della P.A. potevano essere conclusi mediante lo schema della proposta e della accettazione rese per iscritto anche se poi non trasfuse in un unico documento. In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n. 9775/2022 avevano statuito che: “Il requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione dei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e
l'accettazione, entrambe sottoscritte e inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perchè questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui al R.D.
n. 2440 del 1923 articolo 17” atteso che “nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente e contemporaneamente per modo che il requisito della forma scritta ad substantiam, in caso di sottoscrizioni contenute in due documenti diversi, deve intendersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, se questo sia inscindibilmente collegato al primo, si da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi nelle suddette forme”.
Il contestava la fondatezza anche del secondo motivo di appello con il quale aveva CP_1 Parte_1 lamentato la illegittimità della riscossione della cauzione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del C.S.A..
L'appellato ribadiva che la cauzione era stata incamerata a seguito delle condotte di grave inadempimento al contratto commesse da prima delle indagini dei N.A.S., inadempimento Parte_1
a seguito del quale il aveva risolto il contratto di appalto avvalendosi della clausola risolutiva CP_1 espressa di cui all'art. 28 del C.S.A., non avendo migliorato il servizio nonostante le Parte_1 reiterate contestazioni delle violazioni commesse.
I richiami dell'appellante all'indagine penale ed al processo penale in corso erano, pertanto, inconferenti.
Proseguiva l'appellato evidenziando l'irrilevanza delle modifiche apportate dal alle modalità CP_1 di espletamento del servizio, atteso che le violazioni poste a fondamento della risoluzione attenevano al ritrovamento di corpi estranei nel cibo, alla assenza dei pasti programmati, all'errata modalità di gestione dei rifiuti, aspetti che non avevano alcun rapporto con la metodologia di gestione del servizio.
Quanto al terzo motivo di appello, avente ad oggetto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio civile essendo pendente il giudizio penale, il ne chiedeva il rigetto rappresentando CP_1 la diversità dei fatti oggetto dei due giudizi, ribadendo che la risoluzione del contratto era stata decisa sulla base di inadempimenti contestati dalla amministrazione prima degli accertamenti svolti dai
N.A.S..
Evidenziava, inoltre, il che secondo Cassazione n. 18553/2023 la sospensione del processo CP_1 civile poteva essere disposta solo nel caso in cui l'effetto giuridico dedotto in ambito civile fosse normativamente collegato alla commissione del reato oggetto della imputazione penale.
Nel caso di specie non ricorrevano neppure i presupposti previsti dall'art. 75 comma 3 c.p.p..
Infine, l'appellato chiedeva il rigetto anche dell'ultimo motivo, con il quale aveva Parte_1 lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione del provvedimento di risoluzione del contratto in quanto adottato in violazione dell'art. 3 comma 6 bis del d.l. 6/2020 (e non dell'art. 6 come indicato dalla controparte) evidenziandone l'infondatezza.
Premesso che la norma invocata stabiliva che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218
e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, il osservava che CP_1 con tale disposto il legislatore aveva solo aggiunto un ulteriore elemento ai fini della valutazione della colpevolezza dell'inadempimento, colpevolezza che nel caso di specie era evidente stante i gravissimi inadempimenti commessi dall'appellante, peraltro inerenti a violazioni che non attenevano alle misure di contenimento della pandemia.
5.1. Il primo motivo di appello è fondato.
Con il primo motivo l'appellante ha contestato che tra le parti, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, il contratto di appalto non era stato concluso con la forma scritta prevista ad substantiam, non avendo le parti mai sottoscritto il relativo documento.
La doglianza è fondata.
Sono stati dimessi in atti i seguenti documenti, non contestati dalle parti:
- determinazione del 14.11.2019 con la quale il Comune aveva indetto la procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del d.lgs. 50/2016, prevendendo, per quanto qui di interessse, che “il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria debba essere stipulato nella forma dell'atto pubblico” (doc. 1 attoreo);
- il bando di gara avente ad oggetto l'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati (doc. 12 attoreo);
- il capitolato speciale di appalto (C.S.A.) richiamato dal bando di gara contenente l'analitica descrizione del servizio, della durata del contratto, dell'importo a base d'appalto, delle regole del rapporto, con particolare riguardo: alla cauzione provvisoria e definitiva (art. 23), agli inadempimenti sanzionati con le penali (art. 27) ed alla clausola risolutiva espressa (art. 28) (doc. 14 attoreo e doc. 3 convenuto);
- la determinazione n. 2400 del 02.09.2020 con la quale il Comune, dato atto che nella seduta pubblica del 17.07.2020 la Commissione aveva aperto le buste contenenti le offerte economiche e l'offerta migliore era risultata quella presentata dalla aveva aggiudicato l'appalto alla Parte_1 Parte_1 autorizzando “l'espletamento del servizio anche in pendenza della stipula del contratto, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a totale carico dell'aggiudicataria” (doc. 2 attoreo);
- la nota dd. 14.09.2020 del Comune di avente ad oggetto: “Modifica del contratto di appalto CP_1 relativo al servizio di ristorazione pasti veicoli per scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo
d'istruzione e centri ricreativi estivi 6-11 anni, Lotto 2, con riferimento all'anno scolastico 2020/21” nel quale si legge: “Come è noto, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, le scuole sono state chiamate a rivedere la loro organizzazione per garantire adeguati standard di sicurezza necessari per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto, nel rispetto delle normative vigenti.
Per garantire il distanziamento sociale sono state apportate delle modifiche all'organizzazione ordinaria degli spazi refettorio e di conseguenza anche la consueta erogazione del servizio mensa ha subito delle modifiche. Di seguito vengono riepilogate le caratteristiche del servizio, rimodulate dall'Amministrazione Comunale in accordo con codesta spettabile Ditta, così come rilevato in occasione dei sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi”. Seguono le specifiche variazioni relative alle sole modalità di somministrazioni dei pasti (doc. 3).
È dato pacifico in causa che alla adozione della delibera di aggiudicazione non ha fatto seguito la stipula del contratto, come previsto nella determinazione del 14.11.2019 con la quale era stata indetta la gara e come prescritto dall'art. l'art. 32, comma VIII, del d.lvo 50/2016, applicabile ratione temporis, a norma del quale “Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.
Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. … Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
Quanto alla giurisprudenza citata dal Tribunale, la Corte osserva che si tratta di decisioni aventi ad oggetto contratti stipulati dalla P.A. prima della entrata in vigore del d.lvo 50/2016.
Quanto alla decisione delle SS.UU n. 9775/2022, citata da parte appellata, nell'enunciare il principio di diritto per il quale "in tema di concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con contestuale autorizzazione allo scavo, l'istanza del concessionario, con espressa assunzione dell'obbligo di rispettare anche gli impegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, recepita da un regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell'adempimento, cui faccia seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo, dà luogo ad una convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta ad substantiam, in base alla disposizione di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17", le SS.UU. della Corte hanno invocato l'art. 17 del R.D. 2440/1923, norma non applicabile al caso di specie in quanto avente ad oggetto la disciplina delle modalità di stipula dei contratti a trattativa privata, mentre il rapporto tra le parti in causa è regolato dal d.lgs. 50/2016. La necessità della stipula del contratto a seguito della aggiudicazione, adempimento indispensabile perché tra le parti si instauri il rapporto contrattuale, si ricava anche dalla circostanza che il legislatore ha dettato una disciplina ad hoc per il caso in cui parte appaltratice abbia dato corso alla prestazione in pendenza del termine per la conclusione del contratto, come accaduto tra le parti del presente giudizio, avendo il con la determinazione n. 2400 del 02.09.2020 autorizzato CP_1
“l'espletamento del servizio anche in pendenza della stipula del contratto, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a totale carico dell'aggiudicataria” (doc. 2 attoreo).
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'esecuzione in via d'urgenza non è parificabile alla stipulazione del contratto (v. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 05/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep.
05/01/2022), n.78 per il quale: “Va premesso che, per consolidata giurisprudenza in tema di gara per
l'affidamento di un appalto pubblico, la violazione dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, presuppone che sia intervenuta la stipulazione del contratto, senza la quale non sussiste alcuna violazione della clausola di stand still, non essendo l'esecuzione in via d'urgenza parificabile alla stipulazione del contratto”; v. anche T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 12/10/2023,
(ud. 27/09/2023, dep. 12/10/2023), n.290).
Non essendo le parti vincolate dal contratto di appalto, perché non stipulato, il non poteva CP_1 avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 28 del capitolato e non poteva trattenere la somma versata a titolo di cauzione definitiva dalla in base all'art. 23 del capitolato a Parte_1 norma del quale “La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 a prestare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all'importo stabilito con le modalità dettate dall'art. 103, comma 1 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal successivo contratto”.
L'accoglimento del motivo inerente alla inefficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 28 del capitolato e, di conseguenza, della dichiarazione di risoluzione del contratto, assorbe le doglianze avanzate da parte appellante in merito: i) alla mancata pattuizione in forma scritta delle varianti al contratto (mai concluso); ii) alla infondatezza degli inadempimenti alla stessa contestati;
iii) alla gravità dell'inadempimento.
La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto concluso tra le parti il contratto di appalto e, quindi, legittima la dichiarazione di risoluzione del contratto da parte del CP_1
5.2. Per la medesima ragione, mancata stipula del contratto di appalto, è fondato anche il secondo motivo di appello con cui a contestato il diritto del di incamerare la cauzione definitiva Pt_1 CP_1 prevista dal citato art. 28 del C.S.A.. In mancanza della stipula del contratto, il C.S.A. non è il regolamento del rapporto tra le parti, pertanto il non poteva invocare l'art. 28 al fine di trattenere la cauzione versata da che CP_1 Parte_1 deve essere restituita alla avendo la società eseguito un pagamento non dovuto (art. 2033 Parte_1
c.c.).
Sono altresì dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 comma IV c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, essendo il pagamento stato ricevuto dal in buona fede. CP_1
Quanto alla misura del tasso di interesse la Corte di Cassazione ha chiarito che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284,4 comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo
d'applicazione (v. Cass., 3/1/2023, n. 61). Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio
d'interessi previsto dall'art. 1284,4 comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che
è "da accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata" (così Cass., Sez. Un., 7/5/2024,
n. 12449)” (così Cassazione civile sez. III, 22/03/2025, (ud. 03/10/2024, dep. 22/03/2025), n.7677).
In merito al requisito della buona fede del solves la Corte di Cassazione ha chiarito che “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso” e che la buona fede è
“presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020; Cass, Sez. 63, Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016) (così
Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, (ud. 28/02/2024, dep. 07/05/2024), n.12362).
Nel caso di specie, l'appellante non ha neppure allegato la mala fede del CP_1
La sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea di restituzione della somma di euro 123.624,00 versata al comune a titolo di cauzione definitiva.
L'accoglimento dei primi due motivi di appello comporta l'assorbimento del terzo e quarto motivo di appello, aventi rispettivamente ad oggetto l'omessa pronuncia del Tribunale sulla istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione della determina di risoluzione del contratto in violazione dell'art. 6 bis d.l. 6/2020.
Devono, invece, essere dichiarate inammissibili le domande formulate dall'appellante solo nelle conclusioni di: “b) accertare e dichiarare che la risoluzione del rapporto contrattuale in danno alla
è avvenuta esclusivamente per fatto e/o colpa del … d) accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare che, in ogni caso, le penali applicate dal in virtù dell'art 27 del CSA Controparte_1 sono illegittime anche ai sensi dall'art. 6 bis del D.L. n. 6/2020 e, pertanto, condannare il
[...]
al pagamento, in favore della delle somme illegittimamente trattenute ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 27 del CSA gravate di interessi ex D.Lgs n.231/02 e s.m.i.; … f) -rectius e) condannare il convenuto per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui sopra, a risarcire Controparte_1 la società di tutti i danni patiti e patiendi derivanti dall'illegittimo provvedimento di Parte_1 risoluzione in danno adottato con la determinazione n. 886 del 19.07.2021 e/o alla maggiore o minore somma che il Giudice individuerà in corso di causa”, non avendo in relazione a tali Pt_1 domande, censurato in alcun modo la sentenza di primo grado, nemmeno sotto il profilo della omessa motivazione.
L'accoglimento dei primi due motivi di appello impone l'esame della domanda riconvenzionale subordinata, con cui il ha chiesto, per il caso di accertamento della invalidità della clausola CP_1 risolutiva espressa di cui all'art. 28 del C.S.A., di pronunciare la la risoluzione del contratto di appalto di servizio ai sensi dell'articolo 1453 c.c per grave inadempimento dell'appellante Parte_1
La domanda è infondata e deve essere rigettata. L'invocata pronuncia di risoluzione giudiziale presuppone che le parti abbiano stipulato il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio aggiudicato alla contratto che, invece, non è mai stato concluso e, quindi, non può essere Parte_1 risolto.
Dato l'esito del giudizio parte appellata va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellante, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza (giudizio di primo grado fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria nei medi, complessivi euro
14.103,00; giudizio di secondo grado fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale nei medi, fase di trattazione per la quale, essendosi esaurita in un'unica udienza il compenso viene determinato nel minimo, complessivi euro 12.154,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA
e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio).
Non sussistono i presupposti per una compensazione neppure parziale delle spese tra le parti in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale svolta dal in via subordinata. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello, accerta che le parti non hanno stipulato il contratto di appalto oggetto della determina di risoluzione n. 886 del 19.07.2021 del e, per Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 676/2024 del 11/06/2024, condanna il a restituire a la somma di euro 123.624,00, oltre interessi ex art. Controparte_1 Parte_1
1284, comma IV c.c. dalla data della domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande svolte da parte appellante di cui alle lettere b), d) f) -rectius e)- delle conclusioni;
- rigetta la domanda riconvenzionale subordinata svolta dal Controparte_1
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore dell'appellante che liquida per il primo grado di giudizio in Parte_1 complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 254/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con gli Avv.ti Armando Profili, Giorgia Esposito e Luigi Scarpati del Foro di Napoli;
Parte_1
- APPELLANTE-
CONTRO
con l'Avv. Massimo Bisiach del Foro di Trieste;
Controparte_1
-APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine, n. 676/2024 emessa nel giudizio NRG 3387/2021.
Causa iscritta a ruolo il 19.07.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, previa reiezione di tutte le istanze, le richieste e le conclusioni rassegnate dall'appellato con la comparsa di costituzione versata in atti il Controparte_1
28.01.2025, riformare integralmente e/o annullare la Sentenza n. 676/2024 del Tribunale di Udine,
Sezione Prima Civile in persona del Giudice Dott.ssa Giovanna Mullig, così provvedendo:
In via preliminare, e per le ragioni esposte con l'appello introduttivo, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi di appello sollevati con l'atto introduttivo, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 676/2024 emessa dal Tribunale di Udine,
Prima Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giovanna Mullig, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3208/2021, depositata in cancelleria in data 12.06.2024, notificata il 13.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente: “(…) a) accertare e dichiarare, previa disapplicazione, l'illegittimità per tutti i motivi di cui sopra, della Determinazione
n. 886 del 19.07.2021 del e di tutti gli altri Controparte_2 atti ad essa preordinati, connessi e conseguenti, con cui l'Amministrazione ha ingiustamente risolto unilateralmente il rapporto contrattuale in danno (mai formalizzato con un contratto in forma scritta
e relativo all'appalto del servizio di mensa scolastica per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 - CIG:
81006503DA) alla società b) accertare e dichiarare che la risoluzione del rapporto Parte_1 contrattuale in danno alla è avvenuta esclusivamente per fatto e/o colpa del Parte_1 CP_1
c) accertare e dichiarare, previa disapplicazione, l'illegittimità della escussa cauzione
[...] definitiva della somma di € 123.624,00 corrisposta dalla e, pertanto, condannare il Parte_1 al pagamento della somma di € 123.624,00 in ripetizione e in favore della
Controparte_1 [...] gravata di interessi ex D.Lgs 231/02 e s.m.i.; d) accertare e dichiarare che, in ogni caso, le Pt_1 penali applicate dal in virtù dell'art 27 del CSA sono illegittime anche ai sensi
Controparte_1 dall'art. 6 bis del D.L. n. 6/2020 e, pertanto, condannare il al pagamento, in favore
Controparte_1 della delle somme illegittimamente trattenute ai sensi dell'art. 27 del CSA gravate di Parte_1 interessi ex D.Lgs n.231/02 e s.m.i.; f) condannare il convenuto per l'effetto
Controparte_1 dell'accoglimento delle domande di cui sopra, a risarcire la società di tutti i danni patiti Parte_1
e patiendi derivanti dall'illegittimo provvedimento di risoluzione in danno adottato con la determinazione n. 886 del 19.07.2021 e/o alla maggiore o minore somma che il Giudice individuerà in corso di causa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
In via preliminare e per le ragioni sopresposte, in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, respingersi la richiesta di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c..
In via principale nel merito Respingersi integralmente l'appello proposto da contro la Sentenza del Tribunale Civile di Parte_1
Udine, Giudice dott.ssa Mullig n. 676/2024 del 11.06.2024 depositata il 12.06.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la stessa sentenza in ogni sua parte.
In conseguenza sempre via principale e nel merito
Respingersi tutti i motivi di appello, perché infondati in fatto e in diritto, confermando l'accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal che qui si riportano Controparte_1 integralmente: “In via principale nel merito: respingersi integralmente le domande attoree.
Accertandosi che l'appalto concluso tra il e la società in forza della Controparte_1 Parte_1 determinazione dirigenziale n. 2400 cron del 02.09.2020 si è risolto a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte del Controparte_1
In conseguenza sempre nel merito: respingersi la domanda di risoluzione dell'appalto concluso tra il e la società per fatto e colpa del respingersi la Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 domanda di accertamento dell'illegittimità dell'escussione della cauzione definitiva, accertandosi per contro la piena liceità e legittimità di tale escussione;
respingersi in quanto inammissibile oltre che infondata, la domanda di restituzione delle penali applicate dal all'attrice, nel Controparte_1 corso del rapporto;
respingersi in quanto inammissibile oltre che infondata, la domanda di risarcimento dell'asserito danno, richiesto dall'attrice.
In via subordinata si formula, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la seguente domanda: nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Tribunale non dovesse considerare valida la clausola risolutiva espressa, contenuta nell'articolo 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, che governava il servizio affidato all'attrice in forza della determinazione dirigenziale n. 2400 cron del 02.09.2020, pronunciarsi la risoluzione del medesimo contratto di appalto di servizio ai sensi dell'articolo 1453 c.c per grave inadempimento dell'appellante Parte_1
Spese, diritti, onorari rifusi.
In via istruttoria
Per ulteriore dovere difensivo, formuliamo i capitoli di prova testimoniale, a supporto della predetta documentazione di causa, così come formulati negli scritti difensivi di primo grado.
1) “Vero che l'associazione Aracon ha segnalato che nella giornata del 1 ottobre 2020 nelle scuole
“IV Novembre”, “Nievo”, “Divisione Alpina” e i tavoli approntati per la refezione non Per_1 rispettavano le distanze e gli accorgimenti previsti dalla normativa volta al contrasto dell'epidemia
COVID 19”.
2) “Vero che con nota di data 15 ottobre 2020 sono state formulate alla Società le Parte_1 contestazioni lì contenute e che i singoli fatti posti alla base di tali contestazioni erano stati segnalati per le vie brevi dai fruitori delle mense scolastiche”. 3) “Vero che con nota di data 16 marzo 2021 sono state formulate alla Società le Parte_1 contestazioni lì contenute e che i singoli fatti posti alla base di tali contestazioni erano stati segnalati dai fruitori delle mense scolastiche”.
4) “Vero che con nota di data 15 aprile 2021 sono state formulate alla Società le contestazioni Parte_1 lì contenute, e che i singoli fatti posti alla base di tali contestazioni erano stati segnalati dai fruitori delle mense scolastiche”.
Testi sui capitoli sopra esposti, dott.sa e dott.sa Testimone_1 Testimone_2
6) “Vero che Lei ha potuto verificare che le addette alla mensa della Società non erano state Parte_1 formate in merito alla differenziazione dei rifiuti e di conseguenza smaltivano i rifiuti in modo indifferenziato. (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado)” Teste . CP_3
7) “Vero che in data 4 novembre 2020 Lei ha segnalato e riscontrato quanto contenuto nella segnalazione di pari data, precisamente che presso la Scuola Primaria Rodari in occasione del pranzo venivano servite all'utenza le verdure in contenitori non sigillati (cfr. doc. 22 fascicolo di primo grado).” Teste . Testimone_3
8) “Vero che in data 8 ottobre 2020 e 30 ottobre 2020 Lei ha segnalato e riscontrato quanto contenuto nelle segnalazioni di pari data, relative alla Scuola Primaria Rodari, precisamente che vi erano corpi estranei nelle verdure e che le vaschette non erano sigillate (cfr. docc. 23 e 25 del fascicolo di primo grado)”. Teste . Testimone_3
9) “Vero che con nota di data 19 ottobre 2020 Lei ha comunicato i disservizi lì elencati, che Le erano stati segnalati dagli insegnanti fruitori delle mense scolastiche dei plessi Girardini, Mazzini, Per_2
Friz e Marconi, precisamente cibi serviti freddi, mancanza di porzioni per gli utenti e mancanza di stoviglie per i medesimi (cfr. doc. 24 del fascicolo di primo grado)”. Teste Testimone_4
10) “Vero che in data 14 ottobre 2020 Lei ha svolto un sopralluogo presso la mensa della Scuola
Mazzini in e che l'esito dello stesso è riassunto nella scheda di pari data, che le viene CP_1 rammostrata (cfr. doc. 26 del fascicolo di primo grado). Per la precisione a) porzioni di insalata non sufficienti per tutti i bambini che dovevano mangiarla, b) mele consegnate non sbucciate, c) lasagne servite tiepide e con sugo crudo, d) sul pavimento della mensa erano presenti insetti morti (vespe, cimici e grilli)”. Teste . Testimone_5
11) “Vero che Lei ha effettuato la segnalazione di data 28 ottobre 2020, lamentando che nella mensa della gli Hamburger venivano serviti non completamente cotti (cfr. doc. Parte_2
30 del fascicolo di primo grado)”. Teste Testimone_6
12) “Vero che Lei ha effettuato la segnalazione di data 18 dicembre 2020, segnalando che nella mensa della Scuola Rodari veniva rinvenuta una confezione di verdura contenente un capello (cfr. doc. 32 del fascicolo di primo grado).” Teste . Testimone_3 13) “Vero che Lei ha effettuato le segnalazioni relative alla mensa della scuola Rodari, di data 21 gennaio 2021 in ordine alla presenza di capelli nel tonno (cfr. doc. 35 del fascicolo di primo grado), di data 29 gennaio 2021 in ordine alla presenza di pelo nell'hamburger di pesce (cfr. doc. 34 del fascicolo di primo grado), di data 5 febbraio 2021 in ordine alla presenza di pelo nella minestra di fagioli (cfr. doc. 37 del fascicolo di primo grado), di data 1 marzo 2021 in ordine alla presenza di un filo di plastica nei fagiolini e altro pelo (cfr. doc. 38 del fascicolo di primo grado), di data 8 marzo
2021 in ordine alla presenza di un pelo nella pasta e ciglia nell'insalata (cfr. doc. 40 del fascicolo di primo grado), di data 2 marzo 2021 in ordine alla presenza di un capello lungo nero nell'insalata (cfr. doc. 42 del fascicolo di primo grado), di data 3 febbraio 2021 in ordine alla presenza di un insetto nell'insalata (cfr. doc. 43 del fascicolo di primo grado), di data 19 febbraio 2021 in ordine alla presenza di un insetto nell'insalata (cfr. doc. 44 del fascicolo di primo grado), 8 aprile 2021 relativa alla presenza di muffa nello Yogurt e a capelli nell'insalata (cfr. doc. 47 del fascicolo di primo grado), di data 8 aprile 2021 in ordine alla presenza di un insetto e ciglia nell'insalata (cfr. doc. 48 del fascicolo di primo grado), di data 12 aprile 2021 in ordine al sapore sgradevole del pesce servito (cfr. doc. 49 del fascicolo di primo grado), di data 15 aprile 2021 in ordine alla presenza di un insetto vivo nell'insalata (cfr. doc. 51 del fascicolo di primo grado)”. Teste . Testimone_3
14) “Vero che Lei ha effettuato la segnalazione relativa alla mensa della Parte_2 di data 3 marzo 2021 in ordine alla presenza di un corpo nero indefinito ma dall'odore sgradevole nell'hamburger di pesce (cfr. doc. 39 del fascicolo di primo grado).” Teste . Testimone_7
15) “Vero che Lei ha effettuato la segnalazione relativa alla mensa della Parte_2 di data 13 marzo 2021 in ordine alla presenza di un cappello nella confezione dell'insalata all'apertura della confezione stessa (cfr. doc. 45 del fascicolo di primo grado)”. Teste . Testimone_8
16) “Vero che Lei ha effettuato la segnalazione relativa alla mensa della scuola di data 10 CP_4 maggio 2021 in ordine alla natura immangiabile delle mele distribuite (doc. 53 del fascicolo di primo grado)”. Teste . Testimone_9
Si indicano sui capitoli sopra esposti i testi rispettivamente indicati: Testimone_1 Tes_2
, ,
[...] CP_3 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
, , .
[...] Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.09.2021 conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Udine il (d'ora in avanti il chiedendo, previo accertamento della Controparte_1 CP_1 illegittimità della risoluzione da parte del del contratto di appalto relativo al servizio di CP_1 mensa scolastica per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 concluso con l'attrice, che il convenuto CP_1 venisse condannato alla restituzione della cauzione illegittimamente escussa pari ad euro
€123.624,00; nonché chiedendo, previo accertamento della illegittimità delle penali applicate dal che lo stesso venisse condannato a pagare a favore dell'attrice le somme illegittimamente CP_1 trattenute. Infine, l'attrice chiedeva la condanna del al risarcimento di tutti i danni patiti e CP_1 patiendi cagionati a dall'illegittimo provvedimento di risoluzione del contratto di appalto. Parte_1
L'attrice, preliminarmente, ricostruiva l'iter relativo al rapporto contrattuale con il nei CP_1 seguenti termini.
Con Determinazione Dirigenziale n. 3712 del 14.11.2019, il aveva indetto la procedura CP_1 aperta per l'affidamento del “servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati per le scuole dell'infanzia statali, le scuole del primo ciclo d'istruzione e per i Centri ricreativi estivi 6-11 anni per il periodo 01.01.2020-31.12.2021” con opzione di rinnovo per ulteriori anni due dal 01.01.2022 al 31.12.2023 (doc. 1).
Con determinazione n. 2400 del 02/09/2020 (doc. 2) il aveva aggiudicato il servizio alla CP_1 società disponendo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, di far decorrere i 24 mesi Parte_1 di affidamento del servizio dal mese di settembre 2020 sino al 31.08.2022, per gli anni scolastici
2020/21 e 2021/22, con opzione di rinnovo biennale e di autorizzare l'espletamento del servizio anche in pendenza di stipula del contratto.
Con nota del 14.09.2020 (doc.3), ancor prima dell'inizio del servizio e della formale stipula del contratto tra le parti, il aveva modificato unilateralmente le modalità operative esecutive del CP_1 servizio rispetto alle previsioni del C.S.A. ed alla offerta contrattuale di per l'anno Parte_1 scolastico 2020/2021, disponendo “modifiche all'organizzazione ordinaria degli spazi refettorio” con conseguenti modifiche alla erogazione del servizio mensa.
Proseguiva l'attrice esponendo che il con nota prot. PG1U 0105686 del 16.09.2020, aveva CP_1 comunicato alla ditta l'avvio del servizio previsto, secondo le suindicate modifiche, con Parte_1 inizio a far data dal 28 settembre 2020, nonostante le parti non avessero sottoscritto alcun contratto, che avrebbe dovuto tenere conto anche delle modifiche apportate dal CP_1
Rappresentava l'attrice che aveva, comunque, iniziato il servizio di refezione scolastica sulla scorta delle modifiche all'erogazione del servizio apportate dal Comune.
Tanto premesso, l'attrice proseguiva esponendo i fatti accaduti durante l'esecuzione del contratto.
Con comunicazione p.e.c. del 05.10.2020 recante oggetto “Mancato avvio del servizio in tipologia
B”, il aveva contestato presunte inadempienze in virtù proprio delle nuove modalità di CP_1 esecuzione del servizio richieste e unilateralmente predisposte dalla stessa Stazione Appaltante, in alcuni casi modificate e comunicate solo il giorno prima alla società E.P. affidataria, a causa dell'emergenza “COVID-19”. Evidenziava l'attrice che in relazione alle contestate violazioni il aveva applicato le sanzioni CP_1 pecuniarie di cui all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto (doc.5).
Erano poi seguite ulteriori contestazioni di presunti disservizi di cui alle comunicazioni p.e.c. del
09.10.2020; 12.10.2020, 15.10.2020, 23.10.2020, 30.10.2020 inviate dal (doc.6), Controparte_1 lamentele che l'attrice aveva tempestivamente respinto. In alcuni casi, a seguito delle difese della attrice, il aveva ridotto l'ammontare delle penali applicate alla E.P. (doc.7 -8). CP_1
In seguito, il Comune con nota prot. 0049133 del 20.04.2021 recante oggetto “Approvazione determinazione dirigenziale per riconoscimento costi aggiuntivi. A.S. 2020/21. CIG:81006503DA.”, aveva comunicato alla attrice di avere approvato i costi aggiuntivi derivanti dalle modifiche apportate all'erogazione del servizio (doc.9).
Proseguiva l'attrice rappresentando che il 15.07.2021, a conclusione di un'indagine dei NAS, il G.I.P. del Tribunale di Udine aveva emesso un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di alcuni dipendenti della società che operavano nei vari Comuni del nord-est per i servizi di Pt_1 refezione scolastica.
A seguito di tale fatto, il aveva disposto, con determinazione dirigenziale n. 886 del CP_1
19.07.2021 la risoluzione immediata del rapporto contrattuale con Parte_1
Lamentava l'attrice che il aveva proceduto alla risoluzione basandosi esclusivamente sulle CP_1 notizie provenienti dalla stampa, circostanza che emergeva dalla determinazione dirigenziale da ultimo citata nella quale si leggeva: “(…) Atteso che a seguito della predetta attività investigativa, condotta con mezzi di cui l' non ha la disponibilità, sono stati contestati dagli inquirenti, come Pt_3 comparso su più organi di stampa, comportamenti fraudolenti posti in essere da parte dei vertici e degli addetti alla predetta società appaltatrice. Atteso altresì che in esito a tali presunte frodi perpetrate dagli addetti e dai vertici della ridetta società appaltatrice, sono state disposte dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Udine, misure restrittive della libertà personale a carico Pa dei predetti vertici della società ; (…)”.
L'ordinanza del G.i.p. era poi stata annullata dal Tribunale del riesame di Trieste che, relativamente all'appalto del aveva affermato che non ricorreva una ipotesi di frode nelle Controparte_1 pubbliche forniture ma, al più, un inadempimento contrattuale, per il quale lo stesso Controparte_1 aveva già comminato delle penali.
Precisava l'appellante che con la citata determinazione dirigenziale n.886 del 19.07.2021 il CP_1 aveva disposto, altresì, la sospensione immediata del pagamento delle fatture già emesse CP_1 dalla e l'incameramento della cauzione definitiva costituita dalla società già appaltatrice, Parte_1 ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2 del capitolato speciale di appalto. Par Infine, con nota del 20.07.2021 la aveva contestato l'illegittimità della risoluizione del contratto decisa dal (doc.11). CP_1
Tanto premesso in fatto, l'attrice esponeva le ragioni in diritto delle domanda.
I) Illegittimità della risoluzione in danno adottata con la determinazione n. 886 del 19.07.2021 per violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del c.s.a. - eccesso di potere - inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Lamentava l'attrice che il avrebbe disposto la risoluzione del contratto solo sulla base delle CP_1 notizie di stampa pubblicate a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa del GIP del
Tribunale di Udine, ordinanza che era stata annullata dal Tribunale del riesame di Trieste.
Osservava che il non aveva contestato alcuna delle inadempienze che a mente Parte_1 CP_1 dell'art. 28 del C.S.A. avrebbero legittimato la risoluzione del contratto.
In particolare, secondo l'attrice la sola pendenza dell'indagine penale non poteva fondare automaticamente la valutazione da parte della Stazione Appaltante di ritenere “dubbia l'integrità e
l'affidabilità dell'affidataria”.
L'appellante richiamava quanto esposto dal Tribunale del riesame, il quale:
1) in merito alla fornitura di prodotti con caratteristiche biologiche diverse da quelle previste dal contratto di appalto aveva rilevato che:“(…) in assenza di diverse indicazioni nel capitolato di appalto, la percentuale di prodotti biologici nei contratti deve essere calcolata sul totale dell'appalto: si veda al riguardo DM 25/7/2011 relativo a “Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto e serramenti esterni” che, all'all.I, punto 5.3 individua i criteri minimi di qualità facendo riferimento ad una percentuale “di peso sul totale”, anche da un punto di vista logico, la percentuale deve essere commisurata ad un arco temporale determinato, non potendovi essere commistione tra prodotti bio e convenzionali e non essendo quindi convenzionali. Quindi, nel caso in esame, in assenza di specifiche indicazioni sul punto nel capitolato, la percentuale di prodotti biologici potrà essere calcolata su tutti gli alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti nell'arco della durata complessiva dell'appalto (con riguardo al durata Controparte_1 di due anni). Tale circostanza esclude, a parere del Collegio, la possibilità di ritenere il mancato rispetto del capitolato con riguardo ai prodotti biologici e di provenienza regionale. (…)” ;
2) in merito alla ulteriore vicenda relativa agli hamburger di pesce aveva ritenuto di “scarso rilievo probatorio” la vicenda, condividendo addirittura la tesi della difesa secondo cui “le patate venivano utilizzate nelle hamburger solo come addensante ed al fine di rendere più gradevole il sapore, senza incidere sui quantitativi di pesce previsto dal capitolato. In ogni caso appare insufficiente la prova della frode in assenza di una certa quantificazione dei quantitativi di pesce che dovevano essere utilizzati e di quelli effettivamente usati nella preparazione. (…)
3) quanto alle contestazioni di ritrovamento di insetti aveva ritenuto che: “Nessun rilievo può essere attribuito alle numerose segnalazioni relative alla presenza di insetti nelle insalate o nelle varie Pa verdure oggetto di fornitura da parte della : si tratta di condotte non oggetto di contestazione
e in ogni caso inquadrabili in un ambito colposo (…)”.
Concludeva l'attrice che, pertanto, la determinazione dirigenziale n.886 del 19.07.2021, era illegittima perché priva dei presupposti di fatto e chiedeva di accertare e dichiarare, previa disapplicazione della determina, che la risoluzione era avvenuta per solo fatto e/o colpa dell'amministrazione e, conseguentemente, di condannare il al risarcimento dei danni. CP_1
Ribadiva, infine, l'attrice che, in relazione alle violazioni contrattuali contestate specificamente dal prima della adozione della determina n. 886, quest'ultimo aveva già applicato sanzioni CP_1 pecuniarie per complessivi € 17.680,00 a fronte del valore complessivo dell'appalto di € 3.295.837,00
(iva esclusa).
II) Illegittimità della risoluzione in danno adottata con la determinazione n. 886 del 19.07.2021 per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 241 del 1990 – eccesso di potere – carenza di presupposti – sviamento
Lamentava l'attrice che la Determinazione Dirigenziale n. 886 era illegittima perché era stata adottata senza la comunicazione preventiva di cui all'art. 7 della Legge n.241/90 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.
V, Sentenza n. 2456 del 2011).
Concludeva l'appellante chiedendo la disapplicazione del provvedimento.
III) Illegittimità della risoluzione in danno adottata con la determinazione n. 886 del 19.07.2021 per violazione e falsa applicazione degli art. 28 del c.s.a. – violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d. l. n. 6/2020 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Lamentava l'attrice che la determinazione n. 886 del 19.07.2021 era stata adottata in violazione dell'art. 28 del C.S.A., per il quale la Stazione poteva risolvere in tutto o in parte il contratto, e non il rapporto, qualora l'affidataria avesse commesso “[…] gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali previsti all'art. 10 del CSA”.
Evidenziava l'attrice che, invece, una parte delle contestazioni sollevate dal a far data dal CP_1
05.10.2020 al 30.10.2020 riguardavano violazioni delle nuove modalità di esecuzione del servizio conseguenti alla emergenza sanitaria da “COVID-19”, che erano state adottate dal in assenza CP_1 di una variante formalmente approvata ed in assenza della sottoscrizione contratto d'appalto. Precisava, ulteriormente, l'attrice che la determinazione n. 886 del 19.07.2021 violava anche l'art. 6 bis del D.L. n. 6/2020, a norma del quale “[…] il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Venendo al merito delle contestazioni, l'attrice rappresentava che la risoluzione adottata dal
[...] era del tutto sproporzionata ed immotivata in quanto le contestazioni mosse erano CP_1 assolutamente non circostanziate. In particolare, il aveva affermato che con la propria CP_1 condotta inadempiente aveva compromesso l'esito positivo del servizio appaltato senza, Parte_1 tuttavia, precisare in che modo, tenuto anche conto che l'attrice aveva servito il Controparte_1 fino alla data del 15.07.2021, quando il G.i.p. aveva emesso la misura cautelare, circostanza che dimostrava che nella specie il servizio non era stato compromesso.
Concludeva, quindi, l'attrice chiedendo, previa disapplicazione della determina n. 886, di accertare il proprio diritto alla restituzione della cauzione, con conseguente condanna del convenuto alla CP_1 restituzione del realivo importo, oltre agli interessi.
2. Costituendosi in giudizio il chiedeva in via principale il rigetto delle domande attoree;
in CP_1 via riconvenzionale subordinata, nella ipotesi di accertata invalidità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'attrice.
Esponeva il convenuto che il servizio era stato regolato dal Capitolato Speciale d'Appalto, accettato dalla società attrice (doc. 3), che all'art. 28 prevedeva la seguente clausola risolutiva espressa:
“ 1.Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Stazione Appaltante potrà risolvere in tutto
o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
I. gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali previsti all'art. 10 del CSA;
II. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
III. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza
e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto;
IV. cessione del contratto (art 30);
V. inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto (art. 31);
VI. mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall'art. 23;
VII. mancato avvio del servizio (art. 24);
VIII. inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 29); IX. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal
Codice di comportamento del (art. 8, comma 17); Controparte_1
X. mancato rispetto delle previsioni indicate all'interno del progetto presentato per
l'assorbimento del personale (art. 8, comma 2).
2. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.”
Precisava il convenuto che all'art. 10 del Capitolato, denominato “Elenco delle principali prestazioni di cui si compone il servizio e regole di esecuzione del medesimo”, erano descritte le modalità di prestazione del servizio oggetto di appalto, in particolare la tipologia dei prodotti da utilizzare, la metodologia di preparazione dei pasti, le regole per la gestione delle singole mense, oltre alle regole per la gestione dei rifiuti: modalità che nella esecuzione del servizio la controparte aveva disatteso.
Proseguiva il convenuto ripercorrendo tutte le violazioni puntualmente contestate alla Parte_1
In data 5 ottobre 2020 era stata formalizzata una prima contestazione relativa, tra l'altro all'assenza di misure di sicurezza nella gestione dei refettori, attività che competeva all'attrice; alla presenza di un corpo estraneo in un pasto ed alla mancata consegna di alimenti in alcune mense (doc. 4).
Con nota di data 9 ottobre 2020 erano state avanzate contestazioni relative a disservizi nella distribuzione dei pasti, quali errori nelle diete (doc. 5).
Con note mail del 12 ottobre 2020 e del 13 ottobre 2020 era stata segnalata la cattiva gestione dei rifiuti (doc. 6).
Con nota di data 15 ottobre 2020 era stata denunciata la presenza di frutta e verdura servita non lavata e la presenza di corpi estranei nei cibi (doc. 7).
Ulteriori contestazioni erano state fatte con mail inviate tra il 14 ottobre 2020 e il 22 ottobre 2020: ritardi nella somministrazione dei pasti, assenza di pasti con diete speciali e porzioni insufficienti sotto il profilo delle quantità (doc. 8).
Proseguiva il convenuto rappresentando che con atto di data 29 - 30 ottobre 2020 erano state applicate le prime penali contrattuali (doc. 9).
Erano seguite nuove contestazion il 14 dicembre 2020 (doc. 10), il 16 marzo 2021 (doc. 11), il 15 aprile 2021 (doc. 12).
Con nota del 20 aprile 2021 erano state applicate penali, a seguito del rinvenimento di corpi estranei nel cibo (doc. 13), successivamente riviste con nota di data 26 maggio 2021 (doc. 14).
A partire dall'11 maggio 2021 il Nucleo Anti Sofisticazioni di Carabinieri aveva effettuto una serie di ispezioni nelle scuole interessate dal servizio appaltato (docc. 15, 16, 17), nel corso delle quali era emerso che non venivano rispettate le grammature dei cibi forniti agli utenti, le composizioni delle pietanze e le temperature di servizio dei pasti;
inoltre era stata riscontrata una scarsa igiene negli strumenti di lavoro presenti nelle mense oggetto di ispezione.
Evidenziava, quindi, il convenuto che erano stati accertati gravissimi inadempimenti da parte dell'attrice nella esecuzione del servizio appaltato con conseguente doverosa adozione da parte del n. 886/21 con cui era stato risolto il rapporto (doc. 18), avendo l'attrice Controparte_5 reiteratamente violato l'art. 10 del Capitolato di Appalto e ciò in applicazione dell'art. 28 del
Capitolato d'Appalto ove alla lettera I) del primo comma, laddove era stato convenuto che uno dei motivi che avrebbero dato diritto all'Ente di risolvere unilateralmente il contratto erano le “…gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali previsti all'art. 10 del CSA”.
Ribadita la legittimità dell'esercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto, il convenuto, in subordine, per il caso in cui il Tribunale non avesse ritenuto ricorrere la risoluzione di diritto del contratto, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.civ.
Quanto alle ragioni poste dall'attrice a fondamento della propria domanda, il convenuto esponeva che gli esiti della indagine penale erano stati solo la cartina di tornasole di una serie di gravissimi inadempimenti perpetrati ai danni dell'Ente, inadempimenti denunciati in modo puntuale dal dirigente responsabile.
Proseguiva il evidenziando che anche la doglianza relativa alla adozione della determina di CP_1 risoluzione del contratto senza una previa contestazione era infondata, avendo il inoltrato le CP_1 ripetute contestazioni dei disservizi sopra richiamate.
Infine, contrariamente a quanto allegato dalla attrice, era stata documentalmente provata anche la violazione di “tutte” le prescrizioni contenute nell'art. 10 del predetto Capitolato.
Rappresentava, quindi, il convenuto che l'escussione della cauzione definitiva era stata un atto dovuto da parte dell'Ente.
Quanto alla contestazione in ordine all'addebito delle penali contrattuali, secondo il la CP_1 domanda era inammissibile per genericità, non avendo controparte in alcun modo contestato puntualmente i singoli atti di applicazione delle penali stesse.
Nel merito evidenziava come le penali fossero state puntualmente applicate, in ragione di singoli inadempimenti, regolarmente e specificamente denunciati a controparte.
In ultimo, il contestava l'inammissibilità per assoluta genericità e, comunque, l'infondatezza CP_1 della richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Parte_1
3. Con la sentenza appellata il Tribunale, evidenziata la natura documentale della causa, rigettava le domande attoree. Quanto alla esistenza del contratto di appalto, il Tribunale, rilevato che alcun contratto era stato sottoscritto dalle parti, riteneva che la Determina di aggiudicazione n. 2400 del 02.09.2020 integrasse la conclusione del contratto di appalto oggetto del giudizio. Infatti, con tale Determinazione il aveva aggiudicato la gestione del servizio di ristorazione scolastica - lotto 2 a favore di CP_1 [...]
“in funzione del progetto presentato e dell'offerta economica” (cfr. punti 1 e 2 Determina doc. Pt_1
2 convenuto), facendo decorrere l'appalto da settembre 2020 fino al 31.8.2022 (punto 3) ed autorizzando “l'espletamento del servizio anche in pendenza della stipula del contratto, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a totale carico dell'aggiudicataria” (punto 5).
Sul punto il Tribunale richiamava quanto statuito dalla Suprema Corte per la quale “Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto, nel senso che costituisce prova legale dell'avvenuta stipula dello stesso - rappresenta un atto di accertamento della offerta migliore
e, di conseguenza, dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., con quella del miglior offerente. In tale sistema, non è necessario che la nomina del terzo da parte dell'aggiudicatario e la conseguente accettazione avvengano con la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente il rispetto della forma scritta, quale è quella del bando e dell'offerta sulla cui base si è formato l'accordo delle parti.” (così Cass. Civ., sez. I, 11.6.2004 n. 11103). Principio ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza sez. II, 26.5.2021 n. 14592 per la quale: “Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto - rappresenta un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell'acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi.”.
Il giudice di prime cure osservava che era certo, perché mai smentito dall'attrice, che il CP_1 aveva aggiudicato l'appalto alla sulla base della offerta di questa, ritenuta la più
[...] Parte_1 idonea dall'appaltante, e sulla base della piena acquiescenza della stessa agli atti di gara, ivi compreso il C.S.A. (cfr. doc. 15 attrice). Quanto alla risoluzione del contratto, il Tribunale osservava che, prima dell'intervento dei N.A.S. del maggio 2021, l'appaltatrice aveva già tenuto condotte di grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali, condotte tutte segnalate dal con le note dimesse in atti (docc. 4, 5, 6, 7, 10, 11, CP_1
12) dalle quali si evinceva chiaramente, tra le altre inadempienze, la presenza di corpi estranei nei pasti, la mancata consegna di alcuni alimenti, errori nelle diete, cattiva gestione dei rifiuti, temperature dei pasti non conformi, tutti evidenti ed oggettivi gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali codificati nel C.S.A.
In relazione a tali inadempimenti il aveva irrogato penali per complessivi euro 19.430,00 CP_1
(cfr. doc. 9, 13 e 14 convenuto), ridotte poi di euro 570,00 in accoglimento in parte delle osservazioni avanzate dalla (doc. 7 e 8 attrice). Parte_1
Concludeva il Tribunale che “Per ciò solo non si evidenzia alcun motivo per il quale le penali debbano oggi essere dichiarate illegittime”.
Proseguiva il Tribunale evidenziando che alle condotte colpose già contestate e sanzionate dal con le penali, si erano aggiunte le condotte colpose evidenziate dai N.A.S. durante Controparte_1 le indagini, osservando che né la revoca delle misure cautelari da parte del Tribunale del riesame,né la sentenza di non luogo a procedere in ordine a due degli otto imputati implicava il venir meno dei capi di imputazione nei confronti degli altri imputati, per i quali, invece, il processo risultava essere ancora in corso.
Secondo il Tribunale, pertanto, la clausola di cui all'art. 28 era stata legittimamente invocata ed applicata dal perché basata su “gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali previsti CP_1 all'art. 10 del C.S.A.”; di conseguenza era stato legittimamente applicato anche il disposto di cui al secondo comma dell'art. 28 del C.S.A. che recitava: “In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste al Codice civile, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita di cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.”.
In conclusione, alla legittima risoluzione dichiarata dal con la Determina dd. 19.7.2021 n. CP_1
886, era conseguito l'incameramento della cauzione definitiva di euro 123.624,00 versata dalla
[...]
Pt_1
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento dei danni “patiti e patendi” perché priva di allegazioni e di prove.
3. Avverso la sentenza proponeva appello fondandolo su quattro motivi. Parte_1
Nel ricostruire in fatto il giudizio di primo grado, evidenziava, in particolare che: Parte_1 - il a seguito di procedura aperta, con Determinazione Dirigenziale del 14.11.2019 Controparte_1 aveva aggiudicato alla il servizio di ristorazione scolastica con decorrenza dal mese di Parte_1 settembre 2020 al 31.08.2022, autorizzando l'espletamento del servizio anche in pendenza di stipula del contratto (doc. 1);
- con nota del 14.09.2020 il aveva modificato unilateralmente le modalità esecutive del CP_1 servizio (doc. 2);
- con nota del 16.09.2020 il aveva comunicato alla appellante l'avvio del servizio appaltato, CP_1 con decorrenza dal 28.09.2020, pur non avendo mai fatto sottoscrivere alla alcun contratto Parte_1
e senza approvazione, ex art. 106 d.lvo 50/2016, di una variante essenziale al servizio;
- con comunicazione del 05.10.2020 il aveva contestato alla presunte CP_1 Parte_1 inadempienze in relazione alle nuove modalità del servizio unilateralmente predisposte dalla stessa
Stazione Appaltante, con conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 27 del
C.S.A. (doc. 5);
- con successive comunicazioni p.e.c. del 09-12-15-23-30 ottobre 2020 il aveva contestato CP_1 alla appellante presunti disservizi nella erogazione dei pasti (doc. 6), contestazioni che erano state sempre tempestivamente riscontrare dalla (docc. 7 e 8); Parte_1
- con nota del 20.04.2021 il aveva comunicato alla appellante l'avvenuta approvazione con CP_1 determinazione dirigenziale n. 446 del 16.04.2021 dei costi aggiuntivi derivanti dall'adeguamento del servizio alle norme per il contenimento della pandemia da Covid 19 (doc. 9);
- nelle more del servizio era stata oggetto di critiche ingiustificate da parte della Parte_1
Commissione Mensa, tanto da indurre il a prendere posizione anche tramite gli organi di CP_1 stampa, in particolare, affermando che ““(…) nonostante i controlli svolti dai Nas e dall'azienda sanitaria locale non abbiamo rilevato mancanze oggettive ma ci impegniamo a monitorare valutando la possibilità di revocare il contratto qualora ci fossero i presupposti (…)” (doc. 20);
- in data 15.07.2021, a seguito di indagine condotta dai N.A.S. di il G.i.p. del Tribunale di CP_1
Udine aveva emesso una ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di alcuni dipendenti della ordinanza che era stata annullata dal Tribunale del riesame di Trieste;
Parte_1
- nelle more della vigenza della ordinanza del G.i.p., con determinazione dirigenziale n. 886 del
19.07.2021, il Comune aveva disposto la risoluzione immediata del rapporto contrattuale con
[...] così motivando: ““(…) Atteso che a seguito della predetta attività investigativa, condotta con Pt_1 mezzi di cui l'Ente non ha la disponibilità, sono stati contestati dagli inquirenti, come comparso su più organi di stampa, comportamenti fraudolenti posti in essere da parte dei vertici e degli addetti alla predetta società appaltatrice;
Atteso altresì che in esito a tali presunte frodi perpetrate dagli addetti e dai vertici della ridetta società appaltatrice, sono state disposte dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Udine, misure restrittive della libertà personale a carico dei predetti Pa vertici della società ; (…)” (doc. 10);
- con nota del 20.07.2021 l'appellante aveva contestato la legittimità del provvedimento di risoluzione
(doc. 11).
3.1. Tanto premesso in fatto, con il primo motivo l'appellante lamentava che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la Determina del del 02.09.2020 di aggiudicazione della gara aperta CP_1 potesse sostituire il contratto di appalto mai sottoscritto dalle parti.
Secondo l'appellante, in mancanza del contratto di appalto “in forma scritta”, necessaria ad substantiam, e della approvazione delle varianti essenziali apportate unilateralmente dal Comune, quest'ultimo non avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 28 del
C.S.A. che prevedeva che “… la Stazione Appaltante potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (…)” in presenza di “violazioni degli obblighi contrattuali previsti dall'art.
10 del CSA”, con conseguente illegittimità della determina dirigenziale n. 886 del 19.07.2021 di risoluzione del rapporto contrattuale.
Osservava l'appellante che la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati dalla
P.A. era principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per la quale: “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria. Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto” (cfr. Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n, 6827; Cass,, Sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555; 26 marzo 2009, n, 7297). Tale principio trova applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, ma anche all'eventuale rinnovazione dello stesso, a meno che la stessa non sia prevista come effetto automatico da una apposita clausola
(cfr. Cass,, Sez. III, 11 novembre 2015, n, 22994; 21 agosto 2014, n. 18107; 10 giugno 2005, n.
12323), nonché alle modificazioni che le parti intendano in seguito apportare alla disciplina concordata, le quali devono pertanto risultare da un atto posto in essere nella medesima forma del contratto originario, richiesta anche in tal caso ad substantiam, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l'adozione di pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché le stesse si siano protratte nel tempo e rispondano ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva”. (cfr. Sentenza n. 20690/2016 della Corte di Cassazione, Sezione I
Civile).
Proseguiva l'appellante contestando che, in ogni caso, la risoluzione del contratto sarebbe stata motivata dal sulla base di inadempienze commesse dalla in relazione alle varianti CP_1 Parte_1 unilateralmente apportate dal al contenuto della offerta tecnica presentata in gara dalla CP_1 società, varianti mai approvate per iscritto da quest'ultima.
Secondo l'appellante, pertanto, in assenza di approvazione scritta, le varianti non avrebbero potuto costituire il presupposto per l'irrogazione delle penali, né per la risoluzione del contratto.
Nel merito, l'appellante rappresentava di avere correttamente eseguito il servizio appaltato fino al
15.07.2021, data di emissione dell'ordinanza cautelare da parte del G.i.p. del Tribunale di Udine, circostanza di fatto condivisa anche dal dal momento che le penali irrogate erano state di CP_1 euro 17.680,00, pari ad appena l'1% dell'importo contrattuale dell'appalto di euro 3.295.837,00, percentuale che, secondo l'appellante, non avrebbe potuto giustificare la valutazione di gravità posta a fondamento della risoluzione del contratto.
Infatti, lo stesso a mezzo degli organi di stampa aveva dichiarato che “(…) la stessa CP_1 avvocatura comunale, interessata del problema, aveva evidenziato l'impossibilità di procedere alla Pa risoluzione del contratto, in assenza di formali contestazioni elevate alla secondo i termini contrattualmente previsti e cioè attraverso i controlli e le verifiche effettuate dal tecnologo” (doc.22).
3.2 Con il secondo motivo lamentava che il avrebbe illegittimamente incamerato Parte_1 CP_1 la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 28, comma 2, del C.S.A..
Ribadiva l'appellante che le violazioni contestate tra il 05.10.2020 ed il 30.10.2020 erano inerenti alle nuove modalità del servizio unilateralmente disposte dal per fare fronte alla emergenza CP_1 sanitaria del Covid 19. La società aveva replicato alle contestazioni, alcune delle quali erano state sollevate senza contraddittorio con al momento del fatto. Parte_1
La determina di risoluzione del contratto era stata adottata solo dopo la notizia dei provvedimenti cautelari emessi dal G.i.p. a dimostrazione che fino a quel momento l'appellante aveva sostanzialmente svolto correttamente il servizio appaltato.
Evidenziava, in particolare, l'appellante che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle seguenti circostanze:
- a seguito della indagine della Procura di Udine, aveva immediatamente adottato idonee Parte_1 misure di self cleaning, modificando tutto il management sostituendo l'amministratore unico, il presidente dell'organo di vigilanza, il presidente del collegio sindacale e la società di revisione dei conti;
- E.P. non era stata destinataria di sanzioni interdittive;
- anche dopo l'instaurazione del procedimento penale, la società aveva ottenuto ottenuto dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il Rating di Legalità con il massimo punteggio (3 stelle) dimostrando di rispettare standard elevati di sicurezza e legalità ed offrendo garanzia di trasparenza nell'agire economico tutt'ora valido con scadenza il 14.12.2025 i cui presupposti permanevano ed erano stati riconfermati come da rinnovo del 15.12.2023;
- il Tribunale penale di Udine aveva escluso la costituzione di parte civile del in relazione CP_1 alla ipotesi di cui al D.lgs. 231/2001;
- i vertici di rano stati prosciolti da tutte le imputazioni e le misure cautelari erano state annullate Pt_1 dal Tribunale del riesame.
In ogni caso, secondo l'appellante, il non avrebbe potuto incamerare la cauzione in CP_1 mancanza di un contratto scritto di appalto, presupposto necessario ai sensi dell'art. 103 D.ls.
50/2016.
L'appellante, infine, precisava di avere spontaneamente versato quanto richiesto dal con CP_1 riserva di ripetizione, al solo fine di evitare un contenzioso con la propria compagnia assicurativa, che certamente l'avrebbe inserita nella centrale rischi precludendole la partecipazione alle gare di appalto.
3.3 Con il terzo motivo l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata con la comparsa conclusionale in attesa dell'esito del giudizio penale avente ad oggetto le inadempienze che sarebbero state accertate dai di e poste dal a fondamento Pt_4 CP_1 CP_1 della risoluzione del contratto.
3.4 Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di disapplicazione del provvedimento di risoluzione del contratto in quanto adottato in violazione dell'art. 6 bis del d.l. 6/2020, decreto legge contenente misure finalizzate al contrasto della emergenza sanitaria da Covid-19, in forza del quale “(…) il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Rappresentava l'appellante che una parte delle violazioni contestate erano inerenti alle nuove modalità esecutive del contratto unilateralmente adottate dal in conseguenza della normativa CP_1 emergenziale, modalità che la società aveva adempiuto con grandi sforzi organizzativi. 4. Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, pronunciarsi la Controparte_1 risoluzione del contratto di appalto di servizio ai sensi dell'articolo 1453 c.c per grave inadempimento dell'appellante In via istruttoria, l'appellato reiterava la richiesta di ammissione della prova Parte_1 per testi.
Quanto al primo motivo di appello, avente ad oggetto l'asserita assenza di un contratto scritto tra le parti, il osservava che l'appellante aveva eseguito la prestazione, sia pure non correttamente, CP_1 accettando per facta concludentia i contenuti degli atti di gara.
Evidenziava il Comune che la giurisprudenza aveva chiarito che anche i contratti della P.A. potevano essere conclusi mediante lo schema della proposta e della accettazione rese per iscritto anche se poi non trasfuse in un unico documento. In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n. 9775/2022 avevano statuito che: “Il requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione dei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e
l'accettazione, entrambe sottoscritte e inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perchè questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui al R.D.
n. 2440 del 1923 articolo 17” atteso che “nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente e contemporaneamente per modo che il requisito della forma scritta ad substantiam, in caso di sottoscrizioni contenute in due documenti diversi, deve intendersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, se questo sia inscindibilmente collegato al primo, si da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi nelle suddette forme”.
Il contestava la fondatezza anche del secondo motivo di appello con il quale aveva CP_1 Parte_1 lamentato la illegittimità della riscossione della cauzione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del C.S.A..
L'appellato ribadiva che la cauzione era stata incamerata a seguito delle condotte di grave inadempimento al contratto commesse da prima delle indagini dei N.A.S., inadempimento Parte_1
a seguito del quale il aveva risolto il contratto di appalto avvalendosi della clausola risolutiva CP_1 espressa di cui all'art. 28 del C.S.A., non avendo migliorato il servizio nonostante le Parte_1 reiterate contestazioni delle violazioni commesse.
I richiami dell'appellante all'indagine penale ed al processo penale in corso erano, pertanto, inconferenti.
Proseguiva l'appellato evidenziando l'irrilevanza delle modifiche apportate dal alle modalità CP_1 di espletamento del servizio, atteso che le violazioni poste a fondamento della risoluzione attenevano al ritrovamento di corpi estranei nel cibo, alla assenza dei pasti programmati, all'errata modalità di gestione dei rifiuti, aspetti che non avevano alcun rapporto con la metodologia di gestione del servizio.
Quanto al terzo motivo di appello, avente ad oggetto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio civile essendo pendente il giudizio penale, il ne chiedeva il rigetto rappresentando CP_1 la diversità dei fatti oggetto dei due giudizi, ribadendo che la risoluzione del contratto era stata decisa sulla base di inadempimenti contestati dalla amministrazione prima degli accertamenti svolti dai
N.A.S..
Evidenziava, inoltre, il che secondo Cassazione n. 18553/2023 la sospensione del processo CP_1 civile poteva essere disposta solo nel caso in cui l'effetto giuridico dedotto in ambito civile fosse normativamente collegato alla commissione del reato oggetto della imputazione penale.
Nel caso di specie non ricorrevano neppure i presupposti previsti dall'art. 75 comma 3 c.p.p..
Infine, l'appellato chiedeva il rigetto anche dell'ultimo motivo, con il quale aveva Parte_1 lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione del provvedimento di risoluzione del contratto in quanto adottato in violazione dell'art. 3 comma 6 bis del d.l. 6/2020 (e non dell'art. 6 come indicato dalla controparte) evidenziandone l'infondatezza.
Premesso che la norma invocata stabiliva che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218
e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, il osservava che CP_1 con tale disposto il legislatore aveva solo aggiunto un ulteriore elemento ai fini della valutazione della colpevolezza dell'inadempimento, colpevolezza che nel caso di specie era evidente stante i gravissimi inadempimenti commessi dall'appellante, peraltro inerenti a violazioni che non attenevano alle misure di contenimento della pandemia.
5.1. Il primo motivo di appello è fondato.
Con il primo motivo l'appellante ha contestato che tra le parti, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, il contratto di appalto non era stato concluso con la forma scritta prevista ad substantiam, non avendo le parti mai sottoscritto il relativo documento.
La doglianza è fondata.
Sono stati dimessi in atti i seguenti documenti, non contestati dalle parti:
- determinazione del 14.11.2019 con la quale il Comune aveva indetto la procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del d.lgs. 50/2016, prevendendo, per quanto qui di interessse, che “il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria debba essere stipulato nella forma dell'atto pubblico” (doc. 1 attoreo);
- il bando di gara avente ad oggetto l'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati (doc. 12 attoreo);
- il capitolato speciale di appalto (C.S.A.) richiamato dal bando di gara contenente l'analitica descrizione del servizio, della durata del contratto, dell'importo a base d'appalto, delle regole del rapporto, con particolare riguardo: alla cauzione provvisoria e definitiva (art. 23), agli inadempimenti sanzionati con le penali (art. 27) ed alla clausola risolutiva espressa (art. 28) (doc. 14 attoreo e doc. 3 convenuto);
- la determinazione n. 2400 del 02.09.2020 con la quale il Comune, dato atto che nella seduta pubblica del 17.07.2020 la Commissione aveva aperto le buste contenenti le offerte economiche e l'offerta migliore era risultata quella presentata dalla aveva aggiudicato l'appalto alla Parte_1 Parte_1 autorizzando “l'espletamento del servizio anche in pendenza della stipula del contratto, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a totale carico dell'aggiudicataria” (doc. 2 attoreo);
- la nota dd. 14.09.2020 del Comune di avente ad oggetto: “Modifica del contratto di appalto CP_1 relativo al servizio di ristorazione pasti veicoli per scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo
d'istruzione e centri ricreativi estivi 6-11 anni, Lotto 2, con riferimento all'anno scolastico 2020/21” nel quale si legge: “Come è noto, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, le scuole sono state chiamate a rivedere la loro organizzazione per garantire adeguati standard di sicurezza necessari per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto, nel rispetto delle normative vigenti.
Per garantire il distanziamento sociale sono state apportate delle modifiche all'organizzazione ordinaria degli spazi refettorio e di conseguenza anche la consueta erogazione del servizio mensa ha subito delle modifiche. Di seguito vengono riepilogate le caratteristiche del servizio, rimodulate dall'Amministrazione Comunale in accordo con codesta spettabile Ditta, così come rilevato in occasione dei sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi”. Seguono le specifiche variazioni relative alle sole modalità di somministrazioni dei pasti (doc. 3).
È dato pacifico in causa che alla adozione della delibera di aggiudicazione non ha fatto seguito la stipula del contratto, come previsto nella determinazione del 14.11.2019 con la quale era stata indetta la gara e come prescritto dall'art. l'art. 32, comma VIII, del d.lvo 50/2016, applicabile ratione temporis, a norma del quale “Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.
Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. … Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
Quanto alla giurisprudenza citata dal Tribunale, la Corte osserva che si tratta di decisioni aventi ad oggetto contratti stipulati dalla P.A. prima della entrata in vigore del d.lvo 50/2016.
Quanto alla decisione delle SS.UU n. 9775/2022, citata da parte appellata, nell'enunciare il principio di diritto per il quale "in tema di concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con contestuale autorizzazione allo scavo, l'istanza del concessionario, con espressa assunzione dell'obbligo di rispettare anche gli impegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, recepita da un regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell'adempimento, cui faccia seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo, dà luogo ad una convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta ad substantiam, in base alla disposizione di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17", le SS.UU. della Corte hanno invocato l'art. 17 del R.D. 2440/1923, norma non applicabile al caso di specie in quanto avente ad oggetto la disciplina delle modalità di stipula dei contratti a trattativa privata, mentre il rapporto tra le parti in causa è regolato dal d.lgs. 50/2016. La necessità della stipula del contratto a seguito della aggiudicazione, adempimento indispensabile perché tra le parti si instauri il rapporto contrattuale, si ricava anche dalla circostanza che il legislatore ha dettato una disciplina ad hoc per il caso in cui parte appaltratice abbia dato corso alla prestazione in pendenza del termine per la conclusione del contratto, come accaduto tra le parti del presente giudizio, avendo il con la determinazione n. 2400 del 02.09.2020 autorizzato CP_1
“l'espletamento del servizio anche in pendenza della stipula del contratto, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a totale carico dell'aggiudicataria” (doc. 2 attoreo).
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'esecuzione in via d'urgenza non è parificabile alla stipulazione del contratto (v. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 05/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep.
05/01/2022), n.78 per il quale: “Va premesso che, per consolidata giurisprudenza in tema di gara per
l'affidamento di un appalto pubblico, la violazione dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, presuppone che sia intervenuta la stipulazione del contratto, senza la quale non sussiste alcuna violazione della clausola di stand still, non essendo l'esecuzione in via d'urgenza parificabile alla stipulazione del contratto”; v. anche T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 12/10/2023,
(ud. 27/09/2023, dep. 12/10/2023), n.290).
Non essendo le parti vincolate dal contratto di appalto, perché non stipulato, il non poteva CP_1 avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 28 del capitolato e non poteva trattenere la somma versata a titolo di cauzione definitiva dalla in base all'art. 23 del capitolato a Parte_1 norma del quale “La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 a prestare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all'importo stabilito con le modalità dettate dall'art. 103, comma 1 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal successivo contratto”.
L'accoglimento del motivo inerente alla inefficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 28 del capitolato e, di conseguenza, della dichiarazione di risoluzione del contratto, assorbe le doglianze avanzate da parte appellante in merito: i) alla mancata pattuizione in forma scritta delle varianti al contratto (mai concluso); ii) alla infondatezza degli inadempimenti alla stessa contestati;
iii) alla gravità dell'inadempimento.
La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto concluso tra le parti il contratto di appalto e, quindi, legittima la dichiarazione di risoluzione del contratto da parte del CP_1
5.2. Per la medesima ragione, mancata stipula del contratto di appalto, è fondato anche il secondo motivo di appello con cui a contestato il diritto del di incamerare la cauzione definitiva Pt_1 CP_1 prevista dal citato art. 28 del C.S.A.. In mancanza della stipula del contratto, il C.S.A. non è il regolamento del rapporto tra le parti, pertanto il non poteva invocare l'art. 28 al fine di trattenere la cauzione versata da che CP_1 Parte_1 deve essere restituita alla avendo la società eseguito un pagamento non dovuto (art. 2033 Parte_1
c.c.).
Sono altresì dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 comma IV c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, essendo il pagamento stato ricevuto dal in buona fede. CP_1
Quanto alla misura del tasso di interesse la Corte di Cassazione ha chiarito che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284,4 comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo
d'applicazione (v. Cass., 3/1/2023, n. 61). Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio
d'interessi previsto dall'art. 1284,4 comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che
è "da accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata" (così Cass., Sez. Un., 7/5/2024,
n. 12449)” (così Cassazione civile sez. III, 22/03/2025, (ud. 03/10/2024, dep. 22/03/2025), n.7677).
In merito al requisito della buona fede del solves la Corte di Cassazione ha chiarito che “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso” e che la buona fede è
“presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020; Cass, Sez. 63, Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016) (così
Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, (ud. 28/02/2024, dep. 07/05/2024), n.12362).
Nel caso di specie, l'appellante non ha neppure allegato la mala fede del CP_1
La sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea di restituzione della somma di euro 123.624,00 versata al comune a titolo di cauzione definitiva.
L'accoglimento dei primi due motivi di appello comporta l'assorbimento del terzo e quarto motivo di appello, aventi rispettivamente ad oggetto l'omessa pronuncia del Tribunale sulla istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione della determina di risoluzione del contratto in violazione dell'art. 6 bis d.l. 6/2020.
Devono, invece, essere dichiarate inammissibili le domande formulate dall'appellante solo nelle conclusioni di: “b) accertare e dichiarare che la risoluzione del rapporto contrattuale in danno alla
è avvenuta esclusivamente per fatto e/o colpa del … d) accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare che, in ogni caso, le penali applicate dal in virtù dell'art 27 del CSA Controparte_1 sono illegittime anche ai sensi dall'art. 6 bis del D.L. n. 6/2020 e, pertanto, condannare il
[...]
al pagamento, in favore della delle somme illegittimamente trattenute ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 27 del CSA gravate di interessi ex D.Lgs n.231/02 e s.m.i.; … f) -rectius e) condannare il convenuto per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui sopra, a risarcire Controparte_1 la società di tutti i danni patiti e patiendi derivanti dall'illegittimo provvedimento di Parte_1 risoluzione in danno adottato con la determinazione n. 886 del 19.07.2021 e/o alla maggiore o minore somma che il Giudice individuerà in corso di causa”, non avendo in relazione a tali Pt_1 domande, censurato in alcun modo la sentenza di primo grado, nemmeno sotto il profilo della omessa motivazione.
L'accoglimento dei primi due motivi di appello impone l'esame della domanda riconvenzionale subordinata, con cui il ha chiesto, per il caso di accertamento della invalidità della clausola CP_1 risolutiva espressa di cui all'art. 28 del C.S.A., di pronunciare la la risoluzione del contratto di appalto di servizio ai sensi dell'articolo 1453 c.c per grave inadempimento dell'appellante Parte_1
La domanda è infondata e deve essere rigettata. L'invocata pronuncia di risoluzione giudiziale presuppone che le parti abbiano stipulato il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio aggiudicato alla contratto che, invece, non è mai stato concluso e, quindi, non può essere Parte_1 risolto.
Dato l'esito del giudizio parte appellata va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellante, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza (giudizio di primo grado fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria nei medi, complessivi euro
14.103,00; giudizio di secondo grado fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale nei medi, fase di trattazione per la quale, essendosi esaurita in un'unica udienza il compenso viene determinato nel minimo, complessivi euro 12.154,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA
e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio).
Non sussistono i presupposti per una compensazione neppure parziale delle spese tra le parti in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale svolta dal in via subordinata. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello, accerta che le parti non hanno stipulato il contratto di appalto oggetto della determina di risoluzione n. 886 del 19.07.2021 del e, per Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 676/2024 del 11/06/2024, condanna il a restituire a la somma di euro 123.624,00, oltre interessi ex art. Controparte_1 Parte_1
1284, comma IV c.c. dalla data della domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande svolte da parte appellante di cui alle lettere b), d) f) -rectius e)- delle conclusioni;
- rigetta la domanda riconvenzionale subordinata svolta dal Controparte_1
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore dell'appellante che liquida per il primo grado di giudizio in Parte_1 complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli