Decreto cautelare 26 giugno 2021
Ordinanza cautelare 22 luglio 2021
Sentenza 23 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/06/2022, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2022
N. 01041/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2021, proposto da
SO CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Lecce datato 22.06.2021, comunicato in pari data, avente ad oggetto “ divieto di prosecuzione attività […] SCIA protocollo: REP_PROV_SUPRO 49695/14-06-2021. Comunicazione per l'esercizio di stabilimento balneare situato in San Cataldo in Via A. Doria snc ”;
- della ordinanza n. 287 del 25.02.2021, notificata in data 24.05.2021, con cui il Comune di Lecce ha ingiunto la demolizione dei manufatti presenti sull’area in concessione demaniale, nonché della con nota prot. n. 0078133/2021 del 24.05.2021, notificata contestualmente alla ordinanza di demolizione;
- di ogni altro atto agli stessi preordinato, connesso e consequenziale e in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 14484 datata 29.01.2021 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla rimozione dei manufatti oggetto di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra SO CA ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del provvedimento in data 22.06.2021, con cui il Comune di Lecce ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla Scia in data 14.06.2021, avente ad oggetto l'esercizio di uno stabilimento balneare, nonché la presupposta ordinanza di demolizione n. 287 del 25.02.2021, notificata in data 24.05.2021.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- la sig.ra SO CA è titolare della “concessione demaniale marittima n. 02/2011 rilasciata dal Comune di Lecce in data 27.04.2011 … con originaria scadenza al 31.12.2015”;
- la predetta concessione demaniale “riguarda un’area della superficie complessiva di mq 1276,00 ubicata nel Comune di Lecce – località San Cataldo … ove viene esercitata l’attività di stabilimento balneare all’insegna “ Lido Pevero Beach ””;
- con Permesso di Costruire n. 056/2012 del 31.01.2012 il comune assentiva la realizzazione di ombrelloni, passerelle ed altre opere di facile rimozione;
- con atto prot. n. 114307 del 23.09.2015 il Comune di Lecce “prorogava i termini di scadenza della c.d.m. n. 02/2011 sino al 31.12.2020 in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 194/20”;
- con istanza in data 05.11.2012, “la ricorrente chiedeva, ai sensi dell’art. 11 della L.R. Puglia n. 17/2006, commi 4ter, 4quater, 4quinques e 4sexies, la proroga dei termini di scadenza del P.d.C. n. 056/2012 fino alla data di scadenza naturale della c.d.m. n. 02/2011”;
- con “atto n. 188/2016 datato 22.04.2016 e autorizzazione paesaggistica n. 0089/2016 del 19 aprile 2016, l’Amministrazione Comunale resistente rilasciava Permesso di Costruire riferito ai manufatti innanzi descritti, con espressa prescrizione della temporaneità degli stessi e con validità sino al 31.10.2016”;
- con ricorso rubricato sub R.G. n. 984/2016 “la ricorrente impugnava davanti al TAR Lecce tanto il p.d.c. n. 188/2016 quanto l’autorizzazione paesaggistica n. 0089/2016, sia nella parte in cui entrambi prevedevano lo smontaggio invernale dei manufatti, sia nella parte in cui il permesso delimitava la propria validità sino al 31 ottobre del 2016”;
- con sentenza n. 771/2017, “il TAR Lecce accoglieva il ricorso sia con riferimento alla previsione di temporaneità stagionale dei manufatti, sia con riferimento alla validità del P.d.C. sino al 31.10.2016, sostenendo “ la possibilità per il gestore dello stabilimento di utilizzare i manufatti per tutte le stagioni balneari comprese nell’ambito del periodo di validità della concessione demaniale marittima n. 2 del 2011, espressamente menzionata nell’atto in questione per l’intero periodo di efficacia (fino alla data del 31.12.2020 o diversa scadenza stabilita dalla legge) ”;
- avverso la citata sentenza l’autorità ministeriale “presentava appello innanzi al Consiglio di Stato [RG n. 9115/2017] … limitatamente al capo della sentenza riferito al mantenimento annuale dei manufatti”;
- con nota prot. n. 9110 del 16.01.2018 l’Amministrazione comunale disponeva la “proroga dei termini di scadenza del p.d.c. n. 188 del 22 aprile 2016 fino alla definitiva sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso proposto e comunque non oltre il 31 ottobre 2018”;
- con ordinanza n. 460/2018 “la Quarta Sezione del Consiglio di Stato sospendeva l’esecutività della sentenza n. 771/2017”;
- con nota prot. n. 78229 del 24 aprile 2018, l’Amministrazione comunale annullava d’ufficio il provvedimento dirigenziale prot. n. 9110 del 16 gennaio 2018;
- avverso il predetto “provvedimento l’odierna ricorrente presentava ricorso innanzi al TAR Lecce - RG n. 541/2018”;
- in data 30.01.2019 “veniva depositata la sentenza n. 738/2019 con la quale la IV Sezione del Consiglio di Stato accoglieva il gravame proposto dal MIBAC avverso la sentenza n. 771/2017 del TAR Lecce”, in ragione del fatto che “la sig.ra CA non aveva mai presentato apposita istanza finalizzata al rilascio di un titolo paesaggistico ed edilizio con valenza annuale”;
- con nota del 04.03.2019 “la ricorrente comunicava la propria volontà di volersi avvalere del disposto di cui all’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e, conseguentemente, comunicava il mantenimento per l’intero anno dei manufatti presenti su area demaniale in concessione”;
- “veniva poi depositata la sentenza n. 882/2019 con la quale il TAR Lecce, nel decidere sul ricorso RG n. 541/2018, lo accoglieva con la seguente motivazione: “ Osservato che successivamente al gravame, e in specie con sentenza n. 738 del 30 gennaio 2019, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato accoglieva l’appello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per conseguenza respingendo il ricorso proposto in primo grado dalla sig.ra CA, fatto però < salvo quanto precisato al capo 7.1> della sentenza” che “non ha costituito oggetto di gravame, ed è pertanto passata in giudicato” laddove veniva sancita la possibilità per il gestore dello stabilimento di utilizzare i manufatti per tutte le stagioni balneari comprese nell’ambito del periodo di validità della concessione demaniale marittima n. 2/20111, per l’intero periodo di efficacia (fino alla data del 31.12.2020 o diversa scadenza stabilita dalla legge), così chiarendo irrevocabilmente quale fosse la portata temporale del titolo edilizio in parola, portata dunque sovrapponibile a quella della ‘sottostante’ concessione demaniale marittima ”;
- la predetta “sentenza è passata in giudicato, non essendo mai stato proposto appello nei termini di legge”, sicché “ad oggi, il titolo edilizio nella titolarità della ricorrente deve considerarsi efficace fino alla data di validità della concessione demaniale marittima”;
- con nota del 12.02.2019 “la ricorrente presentava istanza di vidimazione del titolo concessorio in essere, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018”;
- con provvedimento prot. n. 0138994/2020 del 23.11.2020 il Comune di Lecce “comunicava il rigetto della “domanda” di proroga della concessione demaniale marittima, formulata ai sensi dell’art 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018”;
- “la sig.ra CA presentava regolare e tempestivo ricorso innanzi al TAR Lecce che, con sentenza n. 72/2021, lo accoglieva e dichiarava il diritto della stessa di conseguire la proroga del titolo concessorio sino al 31.12.2033”;
- avverso la predetta sentenza “il Comune di Lecce presentava appello innanzi al Consiglio di Stato, con contestuale richiesta cautelare (RG n. 1984/2021)”;
- con Ordinanza n. 1984/2021 “la V Sezione del Consiglio di Stato rigettava la domanda cautelare”;
- “con atto prot. n. 80604 datato 27.05.2021 il Comune di Lecce prorogava la concessione demaniale marittima nella titolarità della ricorrente sino al 31.12.2033, in ossequio alle pronunce giurisdizionali innanzi indicate”;
- in data 24 maggio 2021 “veniva notificata nota prot. n. 0078133/2021 emessa in pari data con allegata ordinanza di demolizione 287 del 25.02.2021 … in quanto “ dal sopralluogo effettuato in data 24/02/2021 dal personale dell’Ufficio Demanio Marittimo, unitamente al personale del Comando di Polizia Locale, è stato accertato che le opere di demolizione dello stabilimento balneare non sono ancora iniziate ”;
- con “SCIA prot. n. 49695 datata 14.06.2021 la sig.ra CA comunicava l’apertura dello stabilimento balneare nella titolarità della stessa, con conseguente inizio dell’attività”;
- in data 22 giugno 2021 è stato notificato “il provvedimento a firma del Responsabile SUAP del Comune di Lecce con cui veniva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività balneare … in ragione della Ordinanza n. 287/2021 con la quale era stato ingiunta la demolizione dei manufatti balneari”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza di demolizione n. 287/2021, non è necessario il rilascio di alcun P.d.C. poiché tale titolo abilitativo è pienamente sussistente in virtù del titolo edilizio n. 188/2016, prorogato sino al 31.10.2018 con provvedimento n. 9110 del 16.01.2018 e, ancora, ritenuto valido per tutte le stagioni balneari comprese nell’ambito del periodo di validità della concessione demaniale marittima, in ragione di quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 738/2019 e dal Tar Lecce con sentenza n. 882/2019”;
- violazione dell’art. 1, comma 246, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. “salva lidi”) nella parte in cui attribuisce “il diritto di mantenere le strutture amovibili sino al 31.12.2020”;
- violazione dell’art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020;
- “gli atti impugnati si pongono in aperta violazione ed elusione del giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza n. 882/2019”;
- gli atti impugnati “hanno determinato un effetto negativo nella sfera giuridica della ricorrente ancor prima che l’atto presupposto esaurisca i propri effetti e si perfezioni nella sua valenza”;
- violazione ed errata applicazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001;
- violazione di legge, in particolare dell’art. 8, comma 5, della L.R. Puglia n. 17/2015.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
In particolare, il comune ha osservato che “il Consiglio di Stato con la sentenza 738/2019 ha espressamente confermato la clausola di stagionalità apposta all’originario permesso di costruire 188/2016”.
5. Con ordinanza n. 451/2021 questo TAR ha accolto la domanda cautelare “ con conseguente sospensione dell’efficacia degli impugnati provvedimenti e, in particolare, del provvedimento di interdizione dell’attività e dell’ordine di demolizione, salvo che - per quest’ultimo - solo limitatamente alla stagione balneare in corso, con conseguente obbligo di procedere allo smontaggio delle strutture al 31 ottobre 2021 ”.
6. Nella pubblica udienza del 08.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
7.1. Con la sentenza n. 738/2019 il Consiglio di Stato, nel decidere sull’appello proposto dall’autorità ministeriale avverso la sentenza di questo TAR n. 771/2017, ha statuito che:
- “ la sentenza del Tar non ha costituito oggetto di gravame, ed è pertanto passata in giudicato, in relazione al capo con cui dispone … (omissis) … la possibilità per il gestore dello stabilimento di utilizzare i manufatti per tutte le stagioni balneari comprese nell’ambito del periodo di validità della concessione demaniale marittima n. 2 del 2011, espressamente menzionata nell’atto in questione per l’intero periodo di efficacia (fino alla data del 31.12.2020 o diversa scadenza stabilita dalla legge) ”;
- quanto alla “ condizione della temporaneità apposta ai titoli abilitativi impugnati ”, la relativa clausola “ non viola il principio di ragionevolezza e rientra nell’ambito riservato (sia pure nel regime di cogestione con la Soprintendenza in precedenza delineato), all’autorità preposta alla tutela del vincolo ”.
Dall’esame delle predette statuizioni si evince che, allo stato, il p.d.c. n. 188/2016 vale ad assentire la realizzazione dei manufatti posti a servizio dello stabilimento balneare per tutto il periodo di efficacia della presupposta c.d.m. n. 2/2011, ferma restando la clausola che ne impone il periodico smontaggio nel corso della stagione invernale.
Così stando le cose viene da sé che l’ordinanza di demolizione delle opere è inficiata da falsa presupposizione e carenza di istruttoria, dal momento che il Comune ha ingiunto la rimozione dei manufatti senza tener conto della perdurante vigenza del p.d.c., la cui efficacia è agganciata a quella della concessione demaniale.
7.2. Vero è che la sentenza di questo TAR n. 72/2021, recante l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire la proroga del titolo concessorio sino al 31.12.2033, è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3894 del 17.05.2022 nel presupposto che, in linea con i principi affermati dall’Adunanza Plenaria con le sentenze n. 17 e 18 del 2021, “ la società ricorrente non poteva beneficiare della proroga della propria concessione ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, giudicata in sede nomofilattica contraria al diritto dell’Unione europea e dunque disapplicabile, anche dall’amministrazione concedente ”.
E’ però parimenti vero che, nell’anzidetta sentenza, il Consiglio di Stato ha altresì espressamente rilevato che “ L’Adunanza plenaria ha nondimeno modulato gli effetti temporali dei principi affermati… A questo scopo ha stabilito che le concessioni « già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023»” .
Ciò significa che la concessione n. 2/2011, pur non potendo essere prorogata sino al 2033, conserva comunque i suoi effetti sino al 31.12.2023, di talché anche il p.d.c. n. 188/2016, essendo agganciato alla efficacia della concessione, continua ad abilitare l’installazione dei manufatti sino a tale data, con conseguente illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata.
7.3. Né le cose cambiano ove abbia a ritenersi che, con l’ordinanza impugnata, l’Amministrazione abbia inteso propriamente sanzionare (non già la carenza del titolo edilizio, ma) l’omesso smontaggio stagionale delle strutture, dal momento che l’ingiunzione è stata notificata alla ricorrente nel mese di maggio e quindi nel periodo in cui la clausola di stagionalità abilitava la società all’utilizzo dei manufatti.
7.4. L’illegittimità dell’ordinanza si trasmette in via derivata al provvedimento inibitorio dell’attività commerciale, essendo questo motivato in ragione della pregressa adozione dell’ingiunzione demolitoria.
7.5. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
8. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del 22.06.2021, recante il divieto di prosecuzione dell’attività, e l’ordinanza di demolizione n. 287 del 25.02.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO