Articolo 21 del Codice della nautica da diporto
Articolo 20Articolo 19
Versione
15 settembre 2005
>
Versione
13 febbraio 2018
Art. 21. ((Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229)) .
2. La cancellazione delle unita' da diporto ((dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) puo' avvenire ((, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:)) :
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
(( 2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita' da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l' articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 .
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all' articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 , decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato. ))
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente