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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1900/2023, pubblicata il 25 settembre 2023, iscritto al n. 1560/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
e pendente
TRA il (codice fiscale ), con sede in Pietrelcina (BN), alla Via Parte_1 P.IVA_1
Padre Pio n. 33, costituitosi in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro tempore, dr.
, e rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lombardi (codice fiscale Parte_2
- appellante - C.F._1
E la codice fiscale , con sede in Milano, alla Via Domenichino n. Controparte_1 P.IVA_2
5, costituitasi per mezzo dei dottori (codice fiscale ), nato CP_2 C.F._2
a Nocera Inferiore (SA) il 1° aprile 1981, e (codice fiscale Controparte_3
, nato a [...] il [...], suoi procuratori in forza della procura C.F._3
a loro conferita con scrittura privata autenticata dal prof. Notaio in Persona_1
Milano, il 9 febbraio 2024, n. 29336 rep., n. 13060 racc., e rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume (codice fiscale ) - appellata - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
Dopo aver, con una citazione notificata alla controparte il 25 marzo 2024, proposto un tempestivo appello avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Benevento ed essersi tem- pestivamente costituito innanzi a questa Corte il 3 aprile 2024, l'avv. Fabio Lombardi, difensore
N. 1560/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
con procura del , non compariva, né personalmente né mediante un pro- Parte_1
prio delegato, né alla prima udienza collegiale del processo di secondo grado, tenutasi il 9 luglio
2024, né a quella successiva, tenutasi il 18 marzo 2025, della quale egli era stato ritualmente informato mediante la comunicazione inviatagli dalla Cancelleria il 20 novembre 2024 ed all'esito della quale la causa veniva introitata in decisione.
Dopo la chiusura, avvenuta alle ore 10:35, del verbale della seconda delle suddette udienze, l'avv. Lombardi, alle ore 16:35 dello stesso 18 marzo 2025, depositava un'istanza volta ad ottenere la revoca dell'ordinanza con cui questa Corte aveva introitato la causa in decisione, sostenendo di aver delegato a partecipare a detta udienza l'avv. , la quale Controparte_4
non era riuscita a parteciparvi a causa di un improvviso malore, a lui comunicato quando ormai non era più per lui possibile rimediare.
La Corte fissava pertanto l'udienza collegiale dell'8 aprile 2025 per provvedere, nel con- tradditorio tra le parti, su tale istanza, intesa evidentemente ad evitare la dichiarazione dell'im- procedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c.
Quindi, all'udienza dell'8 aprile 2025, sentiti i difensori di entrambe le parti, che hanno insistito per l'accoglimento delle istanze e conclusioni da loro rispettivamente formulate, la
Corte s'è nuovamente riservata la decisione.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame va, ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., dichiarato improcedibile, mancando, ad avviso di questo Collegio, un'adeguata prova dell'assoluta impossibilità dell'avv.
di partecipare all'udienza tenuta da questa Corte il 18 marzo 2025 e/o di avvisare tem- CP_4
pestivamente di siffatta impossibilità l'avv. Lombardi.
Il documento depositato dall'avv. Lombardi per fornire tale prova consiste invero in un atto sottoscritto il 18 marzo 2025 in Montesarchio dal dr. , medico chirurgo Persona_2
con studio in Paolisi, con il quale costui si limita genericamente a certificare che l'avv. CP_4
«ha presentato episodi di perdita di coscienza nella mattinata» di quello stesso giorno, senza indicare quando e dove precisamente tali episodi si sarebbero verificati, né tampoco ipotizzarne le cause, né specificare come si sarebbero manifestati e, soprattutto, come, quando e dove il medesimo dr. li avrebbe accertati. Per_2
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno
N. 1560/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle ri- sultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 maro 2014,
n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati,
a partire da quello del valore della controversia, da collocare nella specie, tenuto conto del quantum disputatum, nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €.
II.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del appellante di un Pt_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso pro- posto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bene- vento n. 1900/2023, pubblicata il 25 settembre 2023, proposto dal Parte_3
la l 25 marzo 2024: Controparte_1
A) dichiara l'appello improcedibile;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 9.890,00 €, di cui 8.600,00 € per il totale dei compensi e 1.290,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del appel- Pt_1
lante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1560/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1900/2023, pubblicata il 25 settembre 2023, iscritto al n. 1560/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
e pendente
TRA il (codice fiscale ), con sede in Pietrelcina (BN), alla Via Parte_1 P.IVA_1
Padre Pio n. 33, costituitosi in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro tempore, dr.
, e rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lombardi (codice fiscale Parte_2
- appellante - C.F._1
E la codice fiscale , con sede in Milano, alla Via Domenichino n. Controparte_1 P.IVA_2
5, costituitasi per mezzo dei dottori (codice fiscale ), nato CP_2 C.F._2
a Nocera Inferiore (SA) il 1° aprile 1981, e (codice fiscale Controparte_3
, nato a [...] il [...], suoi procuratori in forza della procura C.F._3
a loro conferita con scrittura privata autenticata dal prof. Notaio in Persona_1
Milano, il 9 febbraio 2024, n. 29336 rep., n. 13060 racc., e rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume (codice fiscale ) - appellata - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
Dopo aver, con una citazione notificata alla controparte il 25 marzo 2024, proposto un tempestivo appello avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Benevento ed essersi tem- pestivamente costituito innanzi a questa Corte il 3 aprile 2024, l'avv. Fabio Lombardi, difensore
N. 1560/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
con procura del , non compariva, né personalmente né mediante un pro- Parte_1
prio delegato, né alla prima udienza collegiale del processo di secondo grado, tenutasi il 9 luglio
2024, né a quella successiva, tenutasi il 18 marzo 2025, della quale egli era stato ritualmente informato mediante la comunicazione inviatagli dalla Cancelleria il 20 novembre 2024 ed all'esito della quale la causa veniva introitata in decisione.
Dopo la chiusura, avvenuta alle ore 10:35, del verbale della seconda delle suddette udienze, l'avv. Lombardi, alle ore 16:35 dello stesso 18 marzo 2025, depositava un'istanza volta ad ottenere la revoca dell'ordinanza con cui questa Corte aveva introitato la causa in decisione, sostenendo di aver delegato a partecipare a detta udienza l'avv. , la quale Controparte_4
non era riuscita a parteciparvi a causa di un improvviso malore, a lui comunicato quando ormai non era più per lui possibile rimediare.
La Corte fissava pertanto l'udienza collegiale dell'8 aprile 2025 per provvedere, nel con- tradditorio tra le parti, su tale istanza, intesa evidentemente ad evitare la dichiarazione dell'im- procedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c.
Quindi, all'udienza dell'8 aprile 2025, sentiti i difensori di entrambe le parti, che hanno insistito per l'accoglimento delle istanze e conclusioni da loro rispettivamente formulate, la
Corte s'è nuovamente riservata la decisione.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame va, ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., dichiarato improcedibile, mancando, ad avviso di questo Collegio, un'adeguata prova dell'assoluta impossibilità dell'avv.
di partecipare all'udienza tenuta da questa Corte il 18 marzo 2025 e/o di avvisare tem- CP_4
pestivamente di siffatta impossibilità l'avv. Lombardi.
Il documento depositato dall'avv. Lombardi per fornire tale prova consiste invero in un atto sottoscritto il 18 marzo 2025 in Montesarchio dal dr. , medico chirurgo Persona_2
con studio in Paolisi, con il quale costui si limita genericamente a certificare che l'avv. CP_4
«ha presentato episodi di perdita di coscienza nella mattinata» di quello stesso giorno, senza indicare quando e dove precisamente tali episodi si sarebbero verificati, né tampoco ipotizzarne le cause, né specificare come si sarebbero manifestati e, soprattutto, come, quando e dove il medesimo dr. li avrebbe accertati. Per_2
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno
N. 1560/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle ri- sultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 maro 2014,
n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati,
a partire da quello del valore della controversia, da collocare nella specie, tenuto conto del quantum disputatum, nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €.
II.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del appellante di un Pt_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso pro- posto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bene- vento n. 1900/2023, pubblicata il 25 settembre 2023, proposto dal Parte_3
la l 25 marzo 2024: Controparte_1
A) dichiara l'appello improcedibile;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 9.890,00 €, di cui 8.600,00 € per il totale dei compensi e 1.290,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del appel- Pt_1
lante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1560/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_1