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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 236/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 236/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 18.09.2025 vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
d'ND (ME) via Consolare Antica n. 166, C.F. rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado dall'avv. Francesco Pizzuto (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio professionale sito in Brolo (ME) via L. Da Vinci n. 5.
Appellante ed appellato in via incidentale e
nato a [...] P.G. (ME) il 18.10.1961 ed ivi residente in [...]
Giovanni XXIII n. 164, C.F. , rappresentato e difeso giusta procura C.F._3 rilasciata con atto separato dall'avv. Giovanna Benvegna (C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Barcellona P.G. (ME) via Roma
n. 167.
Appellato ed appellante in via incidentale nonché
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
d'ND (ME) via Trazzera Marina n. 97/A, C.F. e C.F._5 Controparte_3
, nato a [...] il [...] e residente in [...]d'ND (ME) via del Commercio
[...]
n. 2, C.F. entrambi rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata con atto C.F._6 separato, allegato alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore, dall'avv. Fabrizio Ribaudo
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito C.F._7 in Brolo (ME) via L. Da Vinci n. 5.
Appellati ed appellanti incidentali
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 130/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti in data 09.02.2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2022/2018 R.G. in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante, : Parte_1
“…1) Rigettare perché infondata e/o con ogni statuizione l'azione revocatoria proposta dall'Avv.
contro con atto di citazione del datato 17.11.2018; CP_1 Parte_1
2) Adottare ogni conseguente statuizione compresa la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva e della sentenza di primo grado;
3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per l'appellato, : Controparte_1
“…a. rigettare l'appello principale proposto da;
Parte_1
b. rigettare l'appello incidentale proposto da e Controparte_2 [...]
; CP_3
c. in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Avv. , riformare Controparte_1 la sentenza n. 130/2023, emessa e pubblicata il 9.2.2023, all'esito del giudizio civile iscritto al n.
2022/2018 R.G., repert. n. 181/2023 del 9.2.2023 del Tribunale di Patti nella parte in cui ha dichiarato la inammissibilità “dei documenti nuovi depositati da parte attrice, in allegato alle varie note conclusive e di trattazione scritta, che non siano coincidenti con i documenti già versati entro la scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183, comma VI, cpc, con esclusione di eventuali atti giustificativi degli esborsi sostenuti in corso di causa che non rientrano nella nozione di documenti. Peraltro, non rileva l'eventuale formazione successiva di tali documenti, in quanto non è stata richiesta la preventiva autorizzazione al Giudice né sono stati assoggettati all'esame del contraddittorio con la controparte. Il Giudice, pertanto, non ne terrà conto ai fini della decisone” e, conseguentemente, ritenere e dichiarare quelle produzioni ammissibili e legittimamente acquisite al fascicolo di primo grado
d. confermare, in ogni caso:
- il capo di sentenza con il quale “in accoglimento della domanda proposta da
[...]
” ha dichiarato “inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte Parte_2 attrice, dell'atto del 22 giugno 2018, a ministero del dott. notaio in Messina, rep. Persona_1
43085/raccolta n. 11193, registrato a Messina il 29.6.2018 n. 5426 serie 1T, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Messina il 29.06.2018, registro generale n. 15546, registro particolare 11768, con cui ha donato ai propri figli, Parte_1
e , i beni indicati in parte Controparte_3 Controparte_2 motiva, in pregiudizio alle ragioni creditorie dell'avv. Eugenio Antonio BENVEGNA, autorizzando la trascrizione del provvedimento presso la competente conservatoria del RR.II., ed annotazione sull'atto di donazione, con esonero da ogni responsabilità”;
- il successivo capo con cui ha condannato “i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.276,61 per esborsi ed 5.331,20, per compensi, oltre iva e cpa come per legge se dovute e rimborso spese generali nella misura del
15%”;
d. condannare al pagamento delle spese e dei compensi legali della Parte_1 presente fase di gravame oltre rimb. forf. spese, cpa e iva come per legge con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore e difensore che ha anticipato le prime e non ha riscosso compensi;
e. condannare e in solido tra loro al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese e dei compensi legali della presente fase di gravame oltre rimb. forf. spese, cpa e iva come per legge con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore e difensore che ha anticipato le prime e non ha riscosso compensi…”.
Per gli appellati, e : Controparte_2 Controparte_3
“…- In riforma totale della sentenza impugnata rigettare perché infondata e/o con ogni statuizione l'azione revocatoria proposta dall'Avv. contro con atto di citazione Controparte_1 Parte_1 del datato 17.11.2018.
- Adottare ogni conseguente statuizione compresa la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva e della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 18.11.2018, l'avv. conveniva in giudizio davanti Controparte_1 al Tribunale di Patti , e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 chiedendo che, previo accoglimento della domanda di sequestro conservativo, venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto del 22 giugno 2018, ai rogiti del notaio di Persona_1
Messina, rep. 43085 raccolta n. 11193, con il quale aveva donato ai Parte_1 propri figli e alcuni beni immobili (fabbricato per Controparte_2 Controparte_3 civile abitazione con terreno annesso, sito nel Comune di Naso, contrada Livari, nel Catasto
Fabbricati del Comune di Naso, foglio 3, particella 885, parte del terreno identificato al Catasto
Terreni foglio 3, particella 884, noccioleto di are 58 e centiare 16; appartamento per civile abitazione, sito nel territorio del Comune di Capo d'ND, via Consolare Antica, nel Catasto
Fabbricati del Comune di Capo d'ND, foglio 4, particella 1871, sub. 18; locale lavanderia, con annesse porzioni di terrazza ed adiacenti sottotetti non utilizzabili, posto al piano terzo (quarta elevazione fuori terra), nel Catasto Fabbricati del Comune di Capo d'ND, foglio 4, particella
1871, sub. 19, via Consolare Antica snc;
appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Naso, località Case delle Canne, con insistente un rudere di un fabbricato in parte privo di copertura).
A fondamento della domanda, esponeva di essere creditore nei confronti del di Parte_1 ingenti somme, dovute a titolo di spese e compensi legali in relazione :
-all'attività professionale svolta in diretto favore del predetto, quale cliente e parte assistita;
- all'attività di consulenza, assistenza, difesa giudiziale e stragiudiziale svolta in favore di varie società ( Niem s.r.l., Coop. Ambiente soc. Controparte_4 CP_5 CP_6 coop.ARL, Consorzio Fasteco) , facenti capo allo stesso, quale socio, amministratore o ex amministratore.
In particolare, evidenziava di avere promosso , su incarico del , ben 89 Parte_1 procedimenti ( meglio indicati nell'atto introduttivo), finalizzati al recupero degli ingenti crediti che dette società vantavano nei confronti di ATOME1 s.p.a. e di ATOME2 s.p.a., e di essere, conseguentemente , creditore tanto nei confronti delle predette, quali parti assistite, quanto del
, quale cliente e coobbligato in solido con esse. Parte_1
Al riguardo, sosteneva che le società erano “riconducibili” al convenuto o, comunque, dallo stesso
”gestite direttamente o indirettamente”, in quanto titolare, unitamente ai familiari, di quote di rilievo.
Deduceva, quindi, che l'atto di disposizione, oggetto dell' azione revocatoria, pregiudicava notevolmente le proprie ragioni creditorie, riducendo ampiamente la garanzia patrimoniale dalla parte convenuta ed instava per la pronuncia di inefficacia dell'atto di donazione nei propri confronti.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.02.2019, si costituiva , Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande dell'attore, mentre restavano contumaci Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
Rigettata con ordinanza del 02.01.2020 la domanda cautelare di sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. proposta dall'attore, con la sentenza n. 130/2023 emessa e pubblicata in data 09.02.2023, il
Tribunale di Patti così statuiva:
“…- dichiara la contumacia di e di;
- dichiara Controparte_2 Controparte_3
l'inammissibilità ed inutilizzabilità dei documenti nuovi prodotti dall'attore successivamente alla scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
- in accoglimento della domanda proposta da , dichiara inefficace ai Parte_2 sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, dell'atto del 22 giugno 2018, a ministero del dott. Notaio in Messina, rep. 43085/raccolta n.11193, registrato a Messina Persona_1 il 29.06.2018 n. 5426 serie 1T, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di
Messina il 29.06.2018, registro generale n.15546, registro particolare 11768, con cui
[...]
ha donato ai propri figli, e , i Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 beni indicati in parte motiva, in pregiudizio alle ragioni creditorie dell'avv. Eugenio Antonio
Benvegna, autorizzando la trascrizione del provvedimento presso la competente conservatoria dei
RR.II., ed annotazione sull'atto di donazione, con esonero da ogni responsabilità;
- condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese del giudizio Parte_1 cautelare in corso di causa, liquidate in euro 2.259,60 per compensi oltre iva e cpa come per legge se dovute e rimborso spese generali in misura del 15%;
- nulla sulle spese della fase cautelare dei contumaci;
-condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.276,61 per esborsi ed euro 5.331,20, per compensi, oltre iva e cpa come per legge se dovute e rimborso spese generali nella misura del 15%...”
Avverso la summenzionata sentenza , rimasto integralmente Parte_1 soccombente all'esito del giudizio di prime cure, proponeva appello con atto di citazione regolarmente notificato, deducendo l'erroneità della decisone di prime cure in quanto fondata sull'inesatto presupposto dell'esistenza di un proprio debito nei confronti dell'avv. in CP_1 quanto “cliente”.
Contestava, inoltre , la ricorrenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'azione revocatoria.
Instava, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda revocatoria proposta in prime cure e conseguente cancellazione della trascrizione del provvedimento presso la competente conservatoria dei RR.II. ed annotazione sull'atto di donazione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 06.04.2023 si costituivano gli appellati
[...]
e , rimasti contumaci nel precedente grado, che , in forza Controparte_2 Controparte_3 delle medesime argomentazioni poste a fondamento dell'appello principale, proponevano appello incidentale, instando per il rigetto dell'azione revocatoria introitata dal e per la CP_1 conseguente adozione di ogni statuizione necessaria.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.07.2023 resisteva l'appellato il quale deduceva l'infondatezza dei motivi di appello articolati Controparte_1 dalle altre parti in causa ed insisteva per l'integrale rigetto del mezzo d'impugnazione e la conferma della pronuncia gravata.
Lo stesso proponeva, inoltre, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo decidente aveva dichiarato l'inammissibilità dei documenti depositati oltre la scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Fissata con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note di trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lvo 149/2022 , alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, il C.I., previamente nominato , con ordinanza del 15.09.2023, rinviava la causa per trattazione.
Con successiva ordinanza del 19.01.2024, il C.I., riservata al Collegio la decisione circa l'ammissibilità e l'utilizzabilità dei documenti prodotti nel primo grado di giudizio successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie, dichiarava inammissibile la richiesta di ammissione della prova testimoniale e fissava al 20.01.2025 l'udienza per l'assunzione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo un ulteriore rinvio dovuto al carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza del 19-20.09.2025 il C.I. assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Ragioni di priorità logica impongono di esaminare, innanzitutto, l'eccezione di nullità “della costituzione e dell'appello incidentale “ di e , Controparte_3 Controparte_2 sollevata , ex artt. 24 e 68 del Codice deontologico forense, dall'appellato in CP_1 conseguenza della proposizione del gravame con il patrocinio dell'avv. Cintriglia, facente parte dello studio professionale dell'avv. Pizzuto, procuratore di . Parte_1
Sostiene l'appellato che siffatta situazione potrebbe comportare un potenziale conflitto di interessi tra donante e donatari.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere, in punto di diritto, che la configurabilità della violazione del disposto dell'art. 24 del Codice deontologico forense presuppone che il professionista, nella stessa causa, abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo
(v. Cass. Civ. SS. UU. n. 8337/2022).
Tale regola vale anche nella ipotesi, invocata dall'appellato, di cui al quinto comma dell'art. 24 cit. secondo cui “Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale” (Cass. SS UU n. 20881/2024)
Ritiene la Corte che, nella fattispecie in esame non sia configurabile né dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 24, né, tantomeno, quella di cui al quinto comma, non essendovi parti confliggenti difesi da avvocati partecipi di una stessa società o associazione professionale.
Invero, l'appellante principale e quelli incidentali non possono ritenersi parti in conflitto, dato che
– come pure segnalato dal hanno predisposto atti difensivi “sostanzialmente e CP_1 formalmente identici” , formulando le medesime argomentazioni a sostegno della comune richiesta di riforma della sentenza impugnata e tanto esclude che la tutela degli interessi di una parte non possano attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altra.
§
2.-Ai fini di un ordinato percorso motivazionale, giova premettere che il primo decidente, muovendo dalla premessa secondo cui “il requisito dell'esistenza di un diritto di credito, sul quale si radica l'azione di revocazione, si configura anche nel caso in cui chi agisce ha semplicemente una ragione di credito, pur se non giudizialmente accertata” , di guisa che “ anche il credito litigioso, che trovi fonte in un rapporto contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria”, ha ravvisato il fondamento dell'azione revocatoria nel credito litigioso, oggetto del giudizio iscritto al n. 371/2019 R.G.A.C. del Tribunale di Patti.
Detto giudizio era stato promosso dall'avv. al fine di ottenere la condanna del CP_1 Parte_1
, quale coobbligato in solido, al pagamento in suo favore dei compensi professionali per
[...] le molteplici prestazioni svolte, prima del compimento dell'atto di donazione, nell'interesse delle società facenti capo al medesimo , nonché al risarcimento del danno quantificato in euro
3.000.000,00, oltre accessori di legge. Tale credito, secondo quanto osservato in sentenza, era anteriore all'atto di disposizione, poiché originato dalle prestazioni professionali rese precedentemente, non assumendo rilievo la posteriorità del giudizio di accertamento del credito , avviato nel febbraio 2019, dato che, ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione, era sufficiente anche una semplice aspettativa di credito.
Ha , infine, ritenuto sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accoglimento della domanda revocatoria, evidenziando:
-sotto il primo profilo, che il convenuto non aveva dimostrato il valore delle quote sociali di cui aveva assunto la titolarità, così da precludere il” giudizio prognostico circa l'effettiva idoneità di questi beni a soddisfare senza difficoltà le ragioni del creditore istante”;
-sotto il secondo profilo che non solo il disponente ma anche i donatari ,” per via delle loro partecipazioni nelle società più importanti e maggiormente indebitate nei confronti dell'avv.
”, fossero consapevoli del carattere pregiudizievole dell'atto. CP_1
§
3.-Di tale statuizioni si duole tanto l'appellante principale, , quanto gli Parte_1 appellanti incidentali, e , le cui argomentazioni Controparte_3 Controparte_2 risultano sovrapponibili a quelle poste a fondamento del gravame principale.
Con il primo motivo di appello, deducono l'erroneità della motivazione della pronuncia di prime cure in quanto fondata sull'errata attribuzione della qualità di cliente dell'avvocato in CP_1 capo a e, quindi, della sua veste di debitore dei compensi professionali Parte_1 richiesti.
TT , sul punto, che l'unico giudizio in cui il predetto aveva rivestito la Parte_1 qualifica di cliente della controparte era quello iscritto al n. 1340/2014 R.G. promosso innanzi al
Tribunale di Barcellona P.G. ed aggiungono che il professionista era stato pagato in data
22.05.2019 , come da quietanza in atti.
Le spettanze relative ai restanti giudizi, patrocinati dall'avv. invece, erano state CP_1 correttamente richieste , in forza dei vari ricorsi per la liquidazione , nei confronti delle società e non del , che non ne era debitore e che correttamente non era stato evocato in Parte_1 giudizio.
Al riguardo, sottolineano che lo stesso attore, in seno al sub procedimento avviato per ottenere il sequestro dei beni del , aveva rappresentato di avere avviato il giudizio iscritto al Parte_1
n. 371/2019 R.G. proprio al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza in capo al predetto della qualità di cliente e di obbligato in solido con le indicate società.
Tuttavia, non solo il legale era stato retribuito dalle società, come emergeva dalla documentazione prodotta ma ,peraltro, la dedotta qualifica di coobbligato in solido era oggetto di accertamento giudiziale, avviato in data successiva all'atto dispositivo, ed, inoltre non era assistita nemmeno dal fumus.
Sulla scorta delle suddette argomentazioni, chiedono la riforma dell'impugnata sentenza e il conseguente rigetto della domanda revocatoria.
§
4.-Con il secondo motivo di gravame, formulato negli stessi termini dall'appellante principale e e dagli appellanti incidentali , viene censurata la sentenza impugnata per non Parte_1 avere il giudice di prime cure ritenuto che il credito professionale anteriore alla proposizione dell'azione revocatoria era vantato non già nei confronti di , ma Parte_1 esclusivamente delle società, entità giuridiche diverse ed allo stesso estranee.
Rappresentano che il giudizio n. 371/2019 R.G. era stato promosso dal al fine di CP_1 ottenere la condanna di al pagamento dei compensi professionali in Parte_1 solido con le società ed, in subordine, ossia per l'ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta la qualifica di cliente e l'esistenza del mandato, al risarcimento dei danni .
Ribadiscono, infine, che la controparte aveva regolarmente riscosso i propri compensi dalle società, avendo queste eseguito, direttamente o mediante conversione del pignoramento, tutte le statuizioni giudiziali che avevano concluso i procedimenti di recupero degli onorari azionati dal legale.
§
5.-Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante principale e gli appellanti incidentali Parte_1
criticano, in forza delle identiche argomentazioni, la sentenza nella parte in cui il primo
[...] decidente aveva ritenuto sussistente il credito “litigioso” del facendo riferimento al CP_1 giudizio n. 371/2019 R.G., promosso dal predetto nei confronti di al fine Parte_1 di ottenere la condanna del medesimo, quale coobbligato solidale, al pagamento dei compensi professionali in relazione alle prestazioni rese, anteriormente alla donazione, in favore delle società asseritamente facenti capo al predetto nonché al risarcimento dei danni.
Nel contestare tale valutazione, rilevano che non risultava in alcun modo appare provato né allegato, ma solo “paventato”, il reale coinvolgimento di nella vicenda Parte_1 relativa agli onorari, instaurata tra il professionista e le società dallo stesso assistite.
TT che l'affermazione dell'attore, condivisa dal primo decidente, secondo cui le società in questione “facevano capo” a , oltre ad essere priva di riscontro Parte_1 fattuale, non era sufficiente ad integrare i requisiti di legge richiesti per l'accoglimento della domanda revocatoria. §
6.-Con il quarto motivo di appello , anche in questo caso formulato in termini del tutto sovrapponibili al quarto motivo dell'appello incidentale proposto dai germani , i Parte_1 predetti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato che il contratto professionale dal quale era derivata la ragione di credito risaliva all'anno 2013, - allorquando, secondo quanto dedotto dal il predetto aveva stipulato con CP_1 [...]
un mandato professionale unico, con l'assunzione da parte del cliente di una Parte_1 obbligazione solidale con le società facenti capo allo stesso e rappresentate nei vari giudizi intrapresi dal professionista- e si era protratto fino al 2018.
Deducono, in proposito, che il predetto non aveva assunto alcuna obbligazione Parte_1 solidale, non esistendo alcun contratto né vincolo di solidarietà con le società che avevano conferito le procure, tanto che il aveva dovuto promuovere il giudizio iscritto al n. CP_1
371/2019 R.G. al fine di ottenere l'accertamento della qualifica di cliente in capo al predetto .
§
7.-Con il quinto motivo di gravame, l'appellante principale e quelli incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto sussistenti tanto l'eventus damni quanto la scientia damni .
In particolare, evidenziano la contradditorietà in cui era incorso l'attore, per un verso, assumendo che i figli del erano gli amministratori della società; per altro verso, sostenendo Parte_1 il carattere pregiudizievole della donazione, senza, però, considerare che il passaggio dei beni dal padre ai figli non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, dato che questi ultimi erano “coinvolti” con le società debitrici.
Secondo l'assunto degli appellanti, inoltre, non vi era alcun elemento da cui desumere
[...]
ed fossero rappresentanti delle società debitrici e , quindi, erroneamente il CP_3 CP_2 primo decidente aveva ritenuto che anche costoro fossero consapevoli della situazione debitoria del padre “per via delle loro partecipazioni alle società maggiormente indebitate nei confronti dell'avvocato ” . CP_1
§
8.- Con il sesto motivo di doglianza, sia l'appellante principale sia gli appellanti incidentali , nel contestare la ritenuta sussistenza dell'eventus damni, rilevano che non vi era alcuna prova del legame tra e le società debitrici del Parte_1 CP_1
Le stesse, infatti, oltre a non essere parti del presente giudizio né donatarie , godevano di propria autonomia soggettiva, giuridica e patrimoniale rispetto alle persone fisiche che avevano stipulato e ricevuto la donazione. Né l'attore aveva fornito- come sarebbe stato suo onere - precisa e puntuale prova dei presupposti dell'azione, nonché del consilium fraudis dei terzi.
Ed ancora, deducono l'insussistenza in capo ai donatario del requisito soggettivo ex art. 2901 c.c. comma 1, n. 1, anche nell'ipotesi in cui esso venisse richiesto nella forma più attenuata della scientia damni, ovvero della mera consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore per il tramite della conclusione dell'atto di donazione.
Sostengono, al riguardo, che non è dato comprendere il motivo per cui i terzi, anche se figli, avrebbero dovuto avere contezza dell'esistenza dei crediti verso le società dell'avv. CP_1
§
9.-I motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione.
I primi quattro, infatti, muovono dall'assunto secondo cui non aveva Parte_1 mai rivestito la qualifica di cliente e, quindi, di debitore, in solido con le società assistite dall'avv.
dei compensi professionali dal medesimo pretesi e posti a fondamento dell'azione CP_1 revocatoria;
gli ultimi due, invece, vertono sulla contestazione dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione predetta.
In particolare, con i primo quattro motivi, gli appellanti sostengono che – ad eccezione del giudizio n. 1340/2014 R.G.- non aveva mai assunto alcuna obbligazione Parte_1 professionale nei confronti dell'avvocato non esistendo alcun contratto né vincolo di CP_1 solidarietà dello stesso con le società ( Niem s.r.l., Controparte_4 CP_6 CP_7
Coop. Ambiente soc. coop. a.r.l.) e il Consorzio Fasteco, che avevano sottoscritto le procure, conferendo il mandato difensivo al legale .
Tali doglianze sono infondate.
Giova premettere, in punto di diritto, che, come già rilevato dal primo decidente, l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ( ex ultimis Cass. n.
28141/2023).
Ed invero, costituisce jus receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'affermazione secondo cui anche il credito eventuale , in veste di credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
L'accertamento del credito, infatti, non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (ex multis Cass. n. 3369/2019).
Il che esclude che il giudizio promosso con l'indicata azione debba essere soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito, per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. civ. n. 17257/2013; n. 2855/2014).
L'esistenza di siffatta controversia rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima, che opera quale tutela conservativa della garanzia patrimoniale e si colloca, dunque, su un piano preventivo (il creditore può agire ai sensi dell'art. 2901 c.c., anche per ottenere — come accade nella specie — la tutela di un credito solo eventuale, non accertato giudizialmente, né sorretto da un titolo esecutivo); un piano, dunque, diverso da quello, logicamente e cronologicamente successivo, dell'esecuzione vera e propria (ex ultimis Cass.12975/2020; 3369/2019).
Proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria, è sufficiente ed allo stesso tempo necessario che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa ( ex ultimis Cass. 3369/2019)
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez.U. n. 9440/2004), oltre che altre successive conformi, hanno affermato che risultando allegato "quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il 'credito eventuale', in veste di 'credito litigioso', la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria".
La sussistenza di tale presupposto potrebbe essere negata solo in caso di accertamento negativo, avente forza di giudicato, delle vantate ragioni di credito.
Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che, come dedotto dagli appellanti , i procedimenti in relazione ai quali l'avv. reclama i compensi professionali abbiano avuto quali parti ( CP_1 ad eccezione del giudizio n. 1340/2014 R.G. ) le varie società , ossia soggetti giuridici distinti da
. Parte_1
Nella generalità dei casi, se l'incarico è conferito in nome e per conto di una società, il debitore del compenso è la società stessa, non i soci o gli amministratori, salvo che vi sia una assunzione personale di obbligazione (es. fideiussione, coobbligazione solidale), oppure si dimostri che il contratto è stato stipulato personalmente dal rappresentante e non nell'interesse della società. La s.r.l., difatti, è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci, i quali non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria.
La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società.
Nondimeno, nella specie, il non ha allegato di essere creditore di CP_1 Parte_1
in quanto socio o amministratore o ex amministratore di dette compagini sociali né
[...] tantomeno in quanto parte assistita, bensì quale cliente .
Il predetto , invero, secondo quanto rappresentato dall'allora attore, gli aveva Parte_1 conferito l'incarico di assumere la difesa delle dette società nei vari giudizi che le vedevano coinvolte, convenendo con il predetto – secondo quanto evidenziato dal primo decidente - “la conclusione di un mandato professionale unico con l'assunzione da parte del cliente di una obbligazione solidale con le società facenti capo allo stesso e rappresentate nei vari giudizi intrapresi dal professionista) e si è protratto fino al 2018”
E' vero che l'accertamento giudiziale del debito del è da ritenere ancora in corso, Parte_1 non risultando definito, quanto meno con sentenza passata in giudicato, il giudizio ( all'epoca pendente davanti al Tribunale di Patti ed iscritto al n. 371/2019 R.G.) dal predetto legale promosso al fine di ottenere la verifica di tale qualità o, in subordine, la condanna al risarcimento dei danni.
Tuttavia, alla luce dei principi di diritto costantemente ribaditi dalla Corte di legittimità, da cui non vi sono ragioni per dissentire, la pendenza di tale controversia non vale ad escludere la qualità di creditore in capo all'avv. ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, essedo, a tal fine, CP_1 sufficiente che il credito sia allegato.
Piuttosto, è proprio la pendenza del giudizio di accertamento del credito che, contrariamente all'assunto degli appellanti , ne dimostra l'esistenza, benchè in veste di credito eventuale.
Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il credito allegato, benchè non definitivamente accertato, non costituisca una mera aspettativa di credito prima facie pretestuosa o improbabile, basandosi la rappresentazione dello stesso sulla distinzione tra la veste di cliente e quella di parte assistita.
Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività
e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (ex ultimis
Cass. n.7953/2024; n. 27466/2019; n. 16261/2016). Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo”. (Cass. Civ., sez. III, 30.09.2016, n. 19416)
In tal caso il rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem conferita al difensore coesiste con il rapporto di patrocinio, che si instaura tra il professionista incaricato e colui che ha conferito l'incarico, che diviene obbligato al pagamento del compenso.
Tale possibilità deriva dall'autonomia che, sia logicamente che giuridicamente, viene riconosciuta alla procura rispetto al contratto di patrocinio.
Difatti, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte assistita.
Pertanto, il rapporto endoprocessuale, nascente dalla procura ad litem deve essere tenuto distinto dal rapporto di patrocinio, quale rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico.
Ritiene, pertanto, la Corte che , nella specie, il rilascio di procura da parte dei legali rappresentanti delle varie società – soggetti diversi da - non costituisca circostanza Parte_1 tale da escludere che sia stato proprio quest'ultimo a rilasciare il mandato professionale, in virtù del quale la posizione di cliente è stata assunta non dalle società patrocinate ma proprio dall'odierno appellante, ossia colui che, secondo quanto allegato dall'allora attore in revocatoria, aveva richiesto per queste l'opera professionale (v. Cass. n. 19416/2016;n. 27466/2019).
Ne discende che il credito vantato dal ( nell' eccezione lata condivisa dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità) non risulta né inverosimile nè pretestuoso.
Tanto basta ad escludere il rischio paventato dagli appellanti, secondo cui la sufficienza, ai fini dell'introduzione del giudizio , della mera attribuzione della qualifica di creditore trasformerebbe l'azione revocatoria in uno strumento “ricattatorio ed ingiusto” .
E se è vero che colui che agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura. , non è certamente questa la sede per verificare se il CP_1 abbia provato in modo certo ed inequivoco che il gli abbia autonomamente Parte_1 conferito l'incarico di svolgere la sua opera professionale a favore delle società patrocinande.
Va, inoltre, osservato che, come correttamente ritenuto dal primo decidente, poco conta che il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia stato promosso in epoca successiva (
2019) rispetto alla stipula dell'atto di donazione (2018), dato che il requisito dell' anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (ex ultimis
Cass.n. 22161/2019).
E, nella specie, le rivendicazioni creditorie fatte valere dall'avv. sono tutte relative ad CP_1 obbligazioni sorte in epoca precedente all'azione revocatoria, trattandosi di compensi per attività professionali svolte dal 2013 al 2013, come risulta dalla documentazione in atti.
Infondato si rivela, infine, l'assunto degli appellanti secondo cui il credito sarebbe stato estinto in conseguenza dell'integrale pagamento da parte delle società patrocinate , quale emergerebbe dai documenti allegati sub nn. 10,11,12.
E' vero che “In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., essendo il presupposto oggettivo di detta azione un atto dispositivo che compromette totalmente la consistenza patrimoniale del debitore o che determini una variazione tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, l'interesse ad agire del creditore, che deve permanere fino alla decisione definitiva, viene meno in caso di pagamento integrale del debito non sussistendo in questo caso l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio” (Cass. Civ. sez. II, 20.12.2024, n.33704).
Se, dunque, corretta si rivela, sul piano del diritto, l'argomentazione degli appellanti, deve, però, immediatamente osservarsi che, nella specie, dalla documentazione prodotta a sostegno dell'allegata estinzione del debito emerge che detta evenienza ha riguardato solo le società
e Controparte_4 CP_5
Peraltro, non risulta né che detti pagamenti siano stati integrali né che anche i crediti derivanti dalle prestazioni professionali rese in favore delle altre società patrocinate siano stati onorati.
Infine, neanche può trascurarsi che, secondo le incontestate allegazioni del l'integrale CP_1 soddisfacimento delle proprie ragioni creditizie risulta smentito dall'attuale pendenza delle procedure esecutive iscritte ai nn. 367/21 R.G.E.Imm., 41/19 R.G.E.IMM, 61/19 R.G.E.Imm.
§
10.-Miglior sorte non meritano gli ultimi due motivi di gravame, con i quali gli appellanti contestano la ricorrenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'azione revocatoria. Quanto alla prima delle dedotte doglianze, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno.
Esprimendosi in termini di pregiudizio, infatti, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno.
E' stato, infatti, affermato che “In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta
l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (ex ultimis Cass.
n.10298/2025).
Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni
(Cass. Civ., Sent. n. 16221/2019; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471).
Ebbene, nella specie, in cui si controverte di una donazione, è indubbia l' idoneità dell'atto ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale posta ad assistenza del credito , atteso che
"un atto di donazione impoverisce di per sé il donante perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto, la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante" (Cass. Civ., Sent. n. 17336/2018).
Al cospetto di una ragione di credito nei confronti del padre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il passaggio dei beni dallo stesso ai figli integra indubbiamente il pregiudizio richiesto , a nulla rilevando i pretesi legami tra questi ultimi e le società.
Mette conto, infine, rilevare che, come osservato dal primo decidente e neanche specificamente contestato dagli appellanti, non ha assolto all'onere su lui gravante, Parte_1 poiché, pur deducendo di essere titolare di quote sociali, non ha, però, dimostrato “il valore delle stesse, sicché ciò non consente di compiere un giudizio prognostico circa l'effettiva idoneità di questi beni a soddisfare senza difficoltà le ragioni del creditore istante, in modo da rendere gli atti di disposizione ininfluenti ai fini della consistenza, anche qualitativa, della garanzia patrimoniale offerta”. Quanto, invece, alla seconda delle doglianze in esame, va osservato che quando, come nella specie,
l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, ma solo per gli atti a titolo oneroso - e non già per gli atti a titolo gratuito - l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Sono, pertanto, irrilevanti le argomentazioni degli appellanti circa l'insussistenza del consilium fraudis , essendo sufficiente che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto dal debitore e non anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass. civ. n. 9320/2019; n. 12045/2010).
Al beneficiario , qui certat de lucro captando, va, infatti, preferito il creditore, qui certat de damno vitando, con conseguente irrilevanza dell'atteggiamento psicologico del terzo (Cass. civ. n.
21808/2015) .
Non solo gli appellanti non hanno messo in discussione la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore, ma, peraltro, la consapevolezza del pregiudizio si coglie a piene mani dalla corrispondenza tra le parti.
Benchè il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito di nei Parte_1 confronti del sia successivo all'atto di donazione, tuttavia, il donante era a conoscenza CP_1 delle pretese avanzate dal legale nei suoi confronti, tanto che con missiva del 24.01.2018, recante data anteriore rispetto al rogito, le aveva contestate, assumendo di non aver mai conferito alcun mandato professionale .
Ed è pure significativa la circostanza che l'atto di donazione sia stato stipulato proprio a ridosso dell'interruzione dei rapporti con l'avv. come evidenziato, con argomentazione CP_1 incontestata , dal primo decidente.
§
11.- L'appello principale e quelli incidentali proposti dai vanno, pertanto, Parte_1 rigettati, il che comporta l'assorbimento dell'unico motivo dell'impugnazione incidentale proposto dal , concernente l'ammissibilità dei documenti nuovi prodotti in prime cure - in allegato CP_1 alle varie note conclusive e di trattazione scritta - oltre i termini istruttori di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c.
§
12.-Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna degli appellanti Parte_1
, in solido tra loro, alla rifusione anche delle spese di questo grado di giudizio.
[...]
Dette spese, avuto riguardo al valore della controversia ( indeterminabile-complessità bassa) ed all'entità delle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M.
147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase in grado d'appello giustifica, limitatamente ad essa,
l'applicazione di parametri minimi.
Atteso il rigetto dei detti appelli, va dato atto, infine, della ricorrenza dei presupposti per porre a carico tanto dell'appellante principale quanto degli appellanti incidentali, Controparte_3
e ( questi ultimi due in solido tra loro ) il pagamento di un ulteriore Controparte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 236/2023 R.G. sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 130/2023 emessa dal Tribunale di Patti in data 09.02.2023 e
[...] pubblicata in pari data nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2022/2018 R.G. nonché sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza da e Controparte_3 Controparte_2
e su quello incidentale proposto da , così provvede:
[...] Controparte_1
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale proposto da e Controparte_3 [...]
, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza: Controparte_2
2. dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3. condanna , e , in Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 solido tra loro, alla rifusione delle spese di questo grado in favore di , Controparte_1 liquidandole in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
4. dà della ricorrenza dei presupposti per porre a carico tanto dell'appellante principale quanto degli appellanti incidentali, e ( questi ultimi Controparte_3 Controparte_2 due in solido tra loro ) il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione proposta e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 236/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 18.09.2025 vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
d'ND (ME) via Consolare Antica n. 166, C.F. rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado dall'avv. Francesco Pizzuto (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio professionale sito in Brolo (ME) via L. Da Vinci n. 5.
Appellante ed appellato in via incidentale e
nato a [...] P.G. (ME) il 18.10.1961 ed ivi residente in [...]
Giovanni XXIII n. 164, C.F. , rappresentato e difeso giusta procura C.F._3 rilasciata con atto separato dall'avv. Giovanna Benvegna (C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Barcellona P.G. (ME) via Roma
n. 167.
Appellato ed appellante in via incidentale nonché
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
d'ND (ME) via Trazzera Marina n. 97/A, C.F. e C.F._5 Controparte_3
, nato a [...] il [...] e residente in [...]d'ND (ME) via del Commercio
[...]
n. 2, C.F. entrambi rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata con atto C.F._6 separato, allegato alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore, dall'avv. Fabrizio Ribaudo
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito C.F._7 in Brolo (ME) via L. Da Vinci n. 5.
Appellati ed appellanti incidentali
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 130/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti in data 09.02.2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2022/2018 R.G. in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante, : Parte_1
“…1) Rigettare perché infondata e/o con ogni statuizione l'azione revocatoria proposta dall'Avv.
contro con atto di citazione del datato 17.11.2018; CP_1 Parte_1
2) Adottare ogni conseguente statuizione compresa la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva e della sentenza di primo grado;
3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per l'appellato, : Controparte_1
“…a. rigettare l'appello principale proposto da;
Parte_1
b. rigettare l'appello incidentale proposto da e Controparte_2 [...]
; CP_3
c. in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Avv. , riformare Controparte_1 la sentenza n. 130/2023, emessa e pubblicata il 9.2.2023, all'esito del giudizio civile iscritto al n.
2022/2018 R.G., repert. n. 181/2023 del 9.2.2023 del Tribunale di Patti nella parte in cui ha dichiarato la inammissibilità “dei documenti nuovi depositati da parte attrice, in allegato alle varie note conclusive e di trattazione scritta, che non siano coincidenti con i documenti già versati entro la scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183, comma VI, cpc, con esclusione di eventuali atti giustificativi degli esborsi sostenuti in corso di causa che non rientrano nella nozione di documenti. Peraltro, non rileva l'eventuale formazione successiva di tali documenti, in quanto non è stata richiesta la preventiva autorizzazione al Giudice né sono stati assoggettati all'esame del contraddittorio con la controparte. Il Giudice, pertanto, non ne terrà conto ai fini della decisone” e, conseguentemente, ritenere e dichiarare quelle produzioni ammissibili e legittimamente acquisite al fascicolo di primo grado
d. confermare, in ogni caso:
- il capo di sentenza con il quale “in accoglimento della domanda proposta da
[...]
” ha dichiarato “inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte Parte_2 attrice, dell'atto del 22 giugno 2018, a ministero del dott. notaio in Messina, rep. Persona_1
43085/raccolta n. 11193, registrato a Messina il 29.6.2018 n. 5426 serie 1T, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Messina il 29.06.2018, registro generale n. 15546, registro particolare 11768, con cui ha donato ai propri figli, Parte_1
e , i beni indicati in parte Controparte_3 Controparte_2 motiva, in pregiudizio alle ragioni creditorie dell'avv. Eugenio Antonio BENVEGNA, autorizzando la trascrizione del provvedimento presso la competente conservatoria del RR.II., ed annotazione sull'atto di donazione, con esonero da ogni responsabilità”;
- il successivo capo con cui ha condannato “i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.276,61 per esborsi ed 5.331,20, per compensi, oltre iva e cpa come per legge se dovute e rimborso spese generali nella misura del
15%”;
d. condannare al pagamento delle spese e dei compensi legali della Parte_1 presente fase di gravame oltre rimb. forf. spese, cpa e iva come per legge con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore e difensore che ha anticipato le prime e non ha riscosso compensi;
e. condannare e in solido tra loro al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese e dei compensi legali della presente fase di gravame oltre rimb. forf. spese, cpa e iva come per legge con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore e difensore che ha anticipato le prime e non ha riscosso compensi…”.
Per gli appellati, e : Controparte_2 Controparte_3
“…- In riforma totale della sentenza impugnata rigettare perché infondata e/o con ogni statuizione l'azione revocatoria proposta dall'Avv. contro con atto di citazione Controparte_1 Parte_1 del datato 17.11.2018.
- Adottare ogni conseguente statuizione compresa la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva e della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 18.11.2018, l'avv. conveniva in giudizio davanti Controparte_1 al Tribunale di Patti , e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 chiedendo che, previo accoglimento della domanda di sequestro conservativo, venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto del 22 giugno 2018, ai rogiti del notaio di Persona_1
Messina, rep. 43085 raccolta n. 11193, con il quale aveva donato ai Parte_1 propri figli e alcuni beni immobili (fabbricato per Controparte_2 Controparte_3 civile abitazione con terreno annesso, sito nel Comune di Naso, contrada Livari, nel Catasto
Fabbricati del Comune di Naso, foglio 3, particella 885, parte del terreno identificato al Catasto
Terreni foglio 3, particella 884, noccioleto di are 58 e centiare 16; appartamento per civile abitazione, sito nel territorio del Comune di Capo d'ND, via Consolare Antica, nel Catasto
Fabbricati del Comune di Capo d'ND, foglio 4, particella 1871, sub. 18; locale lavanderia, con annesse porzioni di terrazza ed adiacenti sottotetti non utilizzabili, posto al piano terzo (quarta elevazione fuori terra), nel Catasto Fabbricati del Comune di Capo d'ND, foglio 4, particella
1871, sub. 19, via Consolare Antica snc;
appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Naso, località Case delle Canne, con insistente un rudere di un fabbricato in parte privo di copertura).
A fondamento della domanda, esponeva di essere creditore nei confronti del di Parte_1 ingenti somme, dovute a titolo di spese e compensi legali in relazione :
-all'attività professionale svolta in diretto favore del predetto, quale cliente e parte assistita;
- all'attività di consulenza, assistenza, difesa giudiziale e stragiudiziale svolta in favore di varie società ( Niem s.r.l., Coop. Ambiente soc. Controparte_4 CP_5 CP_6 coop.ARL, Consorzio Fasteco) , facenti capo allo stesso, quale socio, amministratore o ex amministratore.
In particolare, evidenziava di avere promosso , su incarico del , ben 89 Parte_1 procedimenti ( meglio indicati nell'atto introduttivo), finalizzati al recupero degli ingenti crediti che dette società vantavano nei confronti di ATOME1 s.p.a. e di ATOME2 s.p.a., e di essere, conseguentemente , creditore tanto nei confronti delle predette, quali parti assistite, quanto del
, quale cliente e coobbligato in solido con esse. Parte_1
Al riguardo, sosteneva che le società erano “riconducibili” al convenuto o, comunque, dallo stesso
”gestite direttamente o indirettamente”, in quanto titolare, unitamente ai familiari, di quote di rilievo.
Deduceva, quindi, che l'atto di disposizione, oggetto dell' azione revocatoria, pregiudicava notevolmente le proprie ragioni creditorie, riducendo ampiamente la garanzia patrimoniale dalla parte convenuta ed instava per la pronuncia di inefficacia dell'atto di donazione nei propri confronti.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.02.2019, si costituiva , Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande dell'attore, mentre restavano contumaci Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
Rigettata con ordinanza del 02.01.2020 la domanda cautelare di sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. proposta dall'attore, con la sentenza n. 130/2023 emessa e pubblicata in data 09.02.2023, il
Tribunale di Patti così statuiva:
“…- dichiara la contumacia di e di;
- dichiara Controparte_2 Controparte_3
l'inammissibilità ed inutilizzabilità dei documenti nuovi prodotti dall'attore successivamente alla scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
- in accoglimento della domanda proposta da , dichiara inefficace ai Parte_2 sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, dell'atto del 22 giugno 2018, a ministero del dott. Notaio in Messina, rep. 43085/raccolta n.11193, registrato a Messina Persona_1 il 29.06.2018 n. 5426 serie 1T, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di
Messina il 29.06.2018, registro generale n.15546, registro particolare 11768, con cui
[...]
ha donato ai propri figli, e , i Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 beni indicati in parte motiva, in pregiudizio alle ragioni creditorie dell'avv. Eugenio Antonio
Benvegna, autorizzando la trascrizione del provvedimento presso la competente conservatoria dei
RR.II., ed annotazione sull'atto di donazione, con esonero da ogni responsabilità;
- condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese del giudizio Parte_1 cautelare in corso di causa, liquidate in euro 2.259,60 per compensi oltre iva e cpa come per legge se dovute e rimborso spese generali in misura del 15%;
- nulla sulle spese della fase cautelare dei contumaci;
-condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.276,61 per esborsi ed euro 5.331,20, per compensi, oltre iva e cpa come per legge se dovute e rimborso spese generali nella misura del 15%...”
Avverso la summenzionata sentenza , rimasto integralmente Parte_1 soccombente all'esito del giudizio di prime cure, proponeva appello con atto di citazione regolarmente notificato, deducendo l'erroneità della decisone di prime cure in quanto fondata sull'inesatto presupposto dell'esistenza di un proprio debito nei confronti dell'avv. in CP_1 quanto “cliente”.
Contestava, inoltre , la ricorrenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'azione revocatoria.
Instava, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda revocatoria proposta in prime cure e conseguente cancellazione della trascrizione del provvedimento presso la competente conservatoria dei RR.II. ed annotazione sull'atto di donazione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 06.04.2023 si costituivano gli appellati
[...]
e , rimasti contumaci nel precedente grado, che , in forza Controparte_2 Controparte_3 delle medesime argomentazioni poste a fondamento dell'appello principale, proponevano appello incidentale, instando per il rigetto dell'azione revocatoria introitata dal e per la CP_1 conseguente adozione di ogni statuizione necessaria.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.07.2023 resisteva l'appellato il quale deduceva l'infondatezza dei motivi di appello articolati Controparte_1 dalle altre parti in causa ed insisteva per l'integrale rigetto del mezzo d'impugnazione e la conferma della pronuncia gravata.
Lo stesso proponeva, inoltre, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo decidente aveva dichiarato l'inammissibilità dei documenti depositati oltre la scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Fissata con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note di trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lvo 149/2022 , alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, il C.I., previamente nominato , con ordinanza del 15.09.2023, rinviava la causa per trattazione.
Con successiva ordinanza del 19.01.2024, il C.I., riservata al Collegio la decisione circa l'ammissibilità e l'utilizzabilità dei documenti prodotti nel primo grado di giudizio successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie, dichiarava inammissibile la richiesta di ammissione della prova testimoniale e fissava al 20.01.2025 l'udienza per l'assunzione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo un ulteriore rinvio dovuto al carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza del 19-20.09.2025 il C.I. assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Ragioni di priorità logica impongono di esaminare, innanzitutto, l'eccezione di nullità “della costituzione e dell'appello incidentale “ di e , Controparte_3 Controparte_2 sollevata , ex artt. 24 e 68 del Codice deontologico forense, dall'appellato in CP_1 conseguenza della proposizione del gravame con il patrocinio dell'avv. Cintriglia, facente parte dello studio professionale dell'avv. Pizzuto, procuratore di . Parte_1
Sostiene l'appellato che siffatta situazione potrebbe comportare un potenziale conflitto di interessi tra donante e donatari.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere, in punto di diritto, che la configurabilità della violazione del disposto dell'art. 24 del Codice deontologico forense presuppone che il professionista, nella stessa causa, abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo
(v. Cass. Civ. SS. UU. n. 8337/2022).
Tale regola vale anche nella ipotesi, invocata dall'appellato, di cui al quinto comma dell'art. 24 cit. secondo cui “Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale” (Cass. SS UU n. 20881/2024)
Ritiene la Corte che, nella fattispecie in esame non sia configurabile né dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 24, né, tantomeno, quella di cui al quinto comma, non essendovi parti confliggenti difesi da avvocati partecipi di una stessa società o associazione professionale.
Invero, l'appellante principale e quelli incidentali non possono ritenersi parti in conflitto, dato che
– come pure segnalato dal hanno predisposto atti difensivi “sostanzialmente e CP_1 formalmente identici” , formulando le medesime argomentazioni a sostegno della comune richiesta di riforma della sentenza impugnata e tanto esclude che la tutela degli interessi di una parte non possano attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altra.
§
2.-Ai fini di un ordinato percorso motivazionale, giova premettere che il primo decidente, muovendo dalla premessa secondo cui “il requisito dell'esistenza di un diritto di credito, sul quale si radica l'azione di revocazione, si configura anche nel caso in cui chi agisce ha semplicemente una ragione di credito, pur se non giudizialmente accertata” , di guisa che “ anche il credito litigioso, che trovi fonte in un rapporto contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria”, ha ravvisato il fondamento dell'azione revocatoria nel credito litigioso, oggetto del giudizio iscritto al n. 371/2019 R.G.A.C. del Tribunale di Patti.
Detto giudizio era stato promosso dall'avv. al fine di ottenere la condanna del CP_1 Parte_1
, quale coobbligato in solido, al pagamento in suo favore dei compensi professionali per
[...] le molteplici prestazioni svolte, prima del compimento dell'atto di donazione, nell'interesse delle società facenti capo al medesimo , nonché al risarcimento del danno quantificato in euro
3.000.000,00, oltre accessori di legge. Tale credito, secondo quanto osservato in sentenza, era anteriore all'atto di disposizione, poiché originato dalle prestazioni professionali rese precedentemente, non assumendo rilievo la posteriorità del giudizio di accertamento del credito , avviato nel febbraio 2019, dato che, ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione, era sufficiente anche una semplice aspettativa di credito.
Ha , infine, ritenuto sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accoglimento della domanda revocatoria, evidenziando:
-sotto il primo profilo, che il convenuto non aveva dimostrato il valore delle quote sociali di cui aveva assunto la titolarità, così da precludere il” giudizio prognostico circa l'effettiva idoneità di questi beni a soddisfare senza difficoltà le ragioni del creditore istante”;
-sotto il secondo profilo che non solo il disponente ma anche i donatari ,” per via delle loro partecipazioni nelle società più importanti e maggiormente indebitate nei confronti dell'avv.
”, fossero consapevoli del carattere pregiudizievole dell'atto. CP_1
§
3.-Di tale statuizioni si duole tanto l'appellante principale, , quanto gli Parte_1 appellanti incidentali, e , le cui argomentazioni Controparte_3 Controparte_2 risultano sovrapponibili a quelle poste a fondamento del gravame principale.
Con il primo motivo di appello, deducono l'erroneità della motivazione della pronuncia di prime cure in quanto fondata sull'errata attribuzione della qualità di cliente dell'avvocato in CP_1 capo a e, quindi, della sua veste di debitore dei compensi professionali Parte_1 richiesti.
TT , sul punto, che l'unico giudizio in cui il predetto aveva rivestito la Parte_1 qualifica di cliente della controparte era quello iscritto al n. 1340/2014 R.G. promosso innanzi al
Tribunale di Barcellona P.G. ed aggiungono che il professionista era stato pagato in data
22.05.2019 , come da quietanza in atti.
Le spettanze relative ai restanti giudizi, patrocinati dall'avv. invece, erano state CP_1 correttamente richieste , in forza dei vari ricorsi per la liquidazione , nei confronti delle società e non del , che non ne era debitore e che correttamente non era stato evocato in Parte_1 giudizio.
Al riguardo, sottolineano che lo stesso attore, in seno al sub procedimento avviato per ottenere il sequestro dei beni del , aveva rappresentato di avere avviato il giudizio iscritto al Parte_1
n. 371/2019 R.G. proprio al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza in capo al predetto della qualità di cliente e di obbligato in solido con le indicate società.
Tuttavia, non solo il legale era stato retribuito dalle società, come emergeva dalla documentazione prodotta ma ,peraltro, la dedotta qualifica di coobbligato in solido era oggetto di accertamento giudiziale, avviato in data successiva all'atto dispositivo, ed, inoltre non era assistita nemmeno dal fumus.
Sulla scorta delle suddette argomentazioni, chiedono la riforma dell'impugnata sentenza e il conseguente rigetto della domanda revocatoria.
§
4.-Con il secondo motivo di gravame, formulato negli stessi termini dall'appellante principale e e dagli appellanti incidentali , viene censurata la sentenza impugnata per non Parte_1 avere il giudice di prime cure ritenuto che il credito professionale anteriore alla proposizione dell'azione revocatoria era vantato non già nei confronti di , ma Parte_1 esclusivamente delle società, entità giuridiche diverse ed allo stesso estranee.
Rappresentano che il giudizio n. 371/2019 R.G. era stato promosso dal al fine di CP_1 ottenere la condanna di al pagamento dei compensi professionali in Parte_1 solido con le società ed, in subordine, ossia per l'ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta la qualifica di cliente e l'esistenza del mandato, al risarcimento dei danni .
Ribadiscono, infine, che la controparte aveva regolarmente riscosso i propri compensi dalle società, avendo queste eseguito, direttamente o mediante conversione del pignoramento, tutte le statuizioni giudiziali che avevano concluso i procedimenti di recupero degli onorari azionati dal legale.
§
5.-Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante principale e gli appellanti incidentali Parte_1
criticano, in forza delle identiche argomentazioni, la sentenza nella parte in cui il primo
[...] decidente aveva ritenuto sussistente il credito “litigioso” del facendo riferimento al CP_1 giudizio n. 371/2019 R.G., promosso dal predetto nei confronti di al fine Parte_1 di ottenere la condanna del medesimo, quale coobbligato solidale, al pagamento dei compensi professionali in relazione alle prestazioni rese, anteriormente alla donazione, in favore delle società asseritamente facenti capo al predetto nonché al risarcimento dei danni.
Nel contestare tale valutazione, rilevano che non risultava in alcun modo appare provato né allegato, ma solo “paventato”, il reale coinvolgimento di nella vicenda Parte_1 relativa agli onorari, instaurata tra il professionista e le società dallo stesso assistite.
TT che l'affermazione dell'attore, condivisa dal primo decidente, secondo cui le società in questione “facevano capo” a , oltre ad essere priva di riscontro Parte_1 fattuale, non era sufficiente ad integrare i requisiti di legge richiesti per l'accoglimento della domanda revocatoria. §
6.-Con il quarto motivo di appello , anche in questo caso formulato in termini del tutto sovrapponibili al quarto motivo dell'appello incidentale proposto dai germani , i Parte_1 predetti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato che il contratto professionale dal quale era derivata la ragione di credito risaliva all'anno 2013, - allorquando, secondo quanto dedotto dal il predetto aveva stipulato con CP_1 [...]
un mandato professionale unico, con l'assunzione da parte del cliente di una Parte_1 obbligazione solidale con le società facenti capo allo stesso e rappresentate nei vari giudizi intrapresi dal professionista- e si era protratto fino al 2018.
Deducono, in proposito, che il predetto non aveva assunto alcuna obbligazione Parte_1 solidale, non esistendo alcun contratto né vincolo di solidarietà con le società che avevano conferito le procure, tanto che il aveva dovuto promuovere il giudizio iscritto al n. CP_1
371/2019 R.G. al fine di ottenere l'accertamento della qualifica di cliente in capo al predetto .
§
7.-Con il quinto motivo di gravame, l'appellante principale e quelli incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto sussistenti tanto l'eventus damni quanto la scientia damni .
In particolare, evidenziano la contradditorietà in cui era incorso l'attore, per un verso, assumendo che i figli del erano gli amministratori della società; per altro verso, sostenendo Parte_1 il carattere pregiudizievole della donazione, senza, però, considerare che il passaggio dei beni dal padre ai figli non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, dato che questi ultimi erano “coinvolti” con le società debitrici.
Secondo l'assunto degli appellanti, inoltre, non vi era alcun elemento da cui desumere
[...]
ed fossero rappresentanti delle società debitrici e , quindi, erroneamente il CP_3 CP_2 primo decidente aveva ritenuto che anche costoro fossero consapevoli della situazione debitoria del padre “per via delle loro partecipazioni alle società maggiormente indebitate nei confronti dell'avvocato ” . CP_1
§
8.- Con il sesto motivo di doglianza, sia l'appellante principale sia gli appellanti incidentali , nel contestare la ritenuta sussistenza dell'eventus damni, rilevano che non vi era alcuna prova del legame tra e le società debitrici del Parte_1 CP_1
Le stesse, infatti, oltre a non essere parti del presente giudizio né donatarie , godevano di propria autonomia soggettiva, giuridica e patrimoniale rispetto alle persone fisiche che avevano stipulato e ricevuto la donazione. Né l'attore aveva fornito- come sarebbe stato suo onere - precisa e puntuale prova dei presupposti dell'azione, nonché del consilium fraudis dei terzi.
Ed ancora, deducono l'insussistenza in capo ai donatario del requisito soggettivo ex art. 2901 c.c. comma 1, n. 1, anche nell'ipotesi in cui esso venisse richiesto nella forma più attenuata della scientia damni, ovvero della mera consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore per il tramite della conclusione dell'atto di donazione.
Sostengono, al riguardo, che non è dato comprendere il motivo per cui i terzi, anche se figli, avrebbero dovuto avere contezza dell'esistenza dei crediti verso le società dell'avv. CP_1
§
9.-I motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione.
I primi quattro, infatti, muovono dall'assunto secondo cui non aveva Parte_1 mai rivestito la qualifica di cliente e, quindi, di debitore, in solido con le società assistite dall'avv.
dei compensi professionali dal medesimo pretesi e posti a fondamento dell'azione CP_1 revocatoria;
gli ultimi due, invece, vertono sulla contestazione dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione predetta.
In particolare, con i primo quattro motivi, gli appellanti sostengono che – ad eccezione del giudizio n. 1340/2014 R.G.- non aveva mai assunto alcuna obbligazione Parte_1 professionale nei confronti dell'avvocato non esistendo alcun contratto né vincolo di CP_1 solidarietà dello stesso con le società ( Niem s.r.l., Controparte_4 CP_6 CP_7
Coop. Ambiente soc. coop. a.r.l.) e il Consorzio Fasteco, che avevano sottoscritto le procure, conferendo il mandato difensivo al legale .
Tali doglianze sono infondate.
Giova premettere, in punto di diritto, che, come già rilevato dal primo decidente, l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ( ex ultimis Cass. n.
28141/2023).
Ed invero, costituisce jus receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'affermazione secondo cui anche il credito eventuale , in veste di credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
L'accertamento del credito, infatti, non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (ex multis Cass. n. 3369/2019).
Il che esclude che il giudizio promosso con l'indicata azione debba essere soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito, per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. civ. n. 17257/2013; n. 2855/2014).
L'esistenza di siffatta controversia rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima, che opera quale tutela conservativa della garanzia patrimoniale e si colloca, dunque, su un piano preventivo (il creditore può agire ai sensi dell'art. 2901 c.c., anche per ottenere — come accade nella specie — la tutela di un credito solo eventuale, non accertato giudizialmente, né sorretto da un titolo esecutivo); un piano, dunque, diverso da quello, logicamente e cronologicamente successivo, dell'esecuzione vera e propria (ex ultimis Cass.12975/2020; 3369/2019).
Proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria, è sufficiente ed allo stesso tempo necessario che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa ( ex ultimis Cass. 3369/2019)
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez.U. n. 9440/2004), oltre che altre successive conformi, hanno affermato che risultando allegato "quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il 'credito eventuale', in veste di 'credito litigioso', la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria".
La sussistenza di tale presupposto potrebbe essere negata solo in caso di accertamento negativo, avente forza di giudicato, delle vantate ragioni di credito.
Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che, come dedotto dagli appellanti , i procedimenti in relazione ai quali l'avv. reclama i compensi professionali abbiano avuto quali parti ( CP_1 ad eccezione del giudizio n. 1340/2014 R.G. ) le varie società , ossia soggetti giuridici distinti da
. Parte_1
Nella generalità dei casi, se l'incarico è conferito in nome e per conto di una società, il debitore del compenso è la società stessa, non i soci o gli amministratori, salvo che vi sia una assunzione personale di obbligazione (es. fideiussione, coobbligazione solidale), oppure si dimostri che il contratto è stato stipulato personalmente dal rappresentante e non nell'interesse della società. La s.r.l., difatti, è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci, i quali non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria.
La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società.
Nondimeno, nella specie, il non ha allegato di essere creditore di CP_1 Parte_1
in quanto socio o amministratore o ex amministratore di dette compagini sociali né
[...] tantomeno in quanto parte assistita, bensì quale cliente .
Il predetto , invero, secondo quanto rappresentato dall'allora attore, gli aveva Parte_1 conferito l'incarico di assumere la difesa delle dette società nei vari giudizi che le vedevano coinvolte, convenendo con il predetto – secondo quanto evidenziato dal primo decidente - “la conclusione di un mandato professionale unico con l'assunzione da parte del cliente di una obbligazione solidale con le società facenti capo allo stesso e rappresentate nei vari giudizi intrapresi dal professionista) e si è protratto fino al 2018”
E' vero che l'accertamento giudiziale del debito del è da ritenere ancora in corso, Parte_1 non risultando definito, quanto meno con sentenza passata in giudicato, il giudizio ( all'epoca pendente davanti al Tribunale di Patti ed iscritto al n. 371/2019 R.G.) dal predetto legale promosso al fine di ottenere la verifica di tale qualità o, in subordine, la condanna al risarcimento dei danni.
Tuttavia, alla luce dei principi di diritto costantemente ribaditi dalla Corte di legittimità, da cui non vi sono ragioni per dissentire, la pendenza di tale controversia non vale ad escludere la qualità di creditore in capo all'avv. ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, essedo, a tal fine, CP_1 sufficiente che il credito sia allegato.
Piuttosto, è proprio la pendenza del giudizio di accertamento del credito che, contrariamente all'assunto degli appellanti , ne dimostra l'esistenza, benchè in veste di credito eventuale.
Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il credito allegato, benchè non definitivamente accertato, non costituisca una mera aspettativa di credito prima facie pretestuosa o improbabile, basandosi la rappresentazione dello stesso sulla distinzione tra la veste di cliente e quella di parte assistita.
Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività
e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (ex ultimis
Cass. n.7953/2024; n. 27466/2019; n. 16261/2016). Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo”. (Cass. Civ., sez. III, 30.09.2016, n. 19416)
In tal caso il rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem conferita al difensore coesiste con il rapporto di patrocinio, che si instaura tra il professionista incaricato e colui che ha conferito l'incarico, che diviene obbligato al pagamento del compenso.
Tale possibilità deriva dall'autonomia che, sia logicamente che giuridicamente, viene riconosciuta alla procura rispetto al contratto di patrocinio.
Difatti, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte assistita.
Pertanto, il rapporto endoprocessuale, nascente dalla procura ad litem deve essere tenuto distinto dal rapporto di patrocinio, quale rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico.
Ritiene, pertanto, la Corte che , nella specie, il rilascio di procura da parte dei legali rappresentanti delle varie società – soggetti diversi da - non costituisca circostanza Parte_1 tale da escludere che sia stato proprio quest'ultimo a rilasciare il mandato professionale, in virtù del quale la posizione di cliente è stata assunta non dalle società patrocinate ma proprio dall'odierno appellante, ossia colui che, secondo quanto allegato dall'allora attore in revocatoria, aveva richiesto per queste l'opera professionale (v. Cass. n. 19416/2016;n. 27466/2019).
Ne discende che il credito vantato dal ( nell' eccezione lata condivisa dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità) non risulta né inverosimile nè pretestuoso.
Tanto basta ad escludere il rischio paventato dagli appellanti, secondo cui la sufficienza, ai fini dell'introduzione del giudizio , della mera attribuzione della qualifica di creditore trasformerebbe l'azione revocatoria in uno strumento “ricattatorio ed ingiusto” .
E se è vero che colui che agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura. , non è certamente questa la sede per verificare se il CP_1 abbia provato in modo certo ed inequivoco che il gli abbia autonomamente Parte_1 conferito l'incarico di svolgere la sua opera professionale a favore delle società patrocinande.
Va, inoltre, osservato che, come correttamente ritenuto dal primo decidente, poco conta che il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia stato promosso in epoca successiva (
2019) rispetto alla stipula dell'atto di donazione (2018), dato che il requisito dell' anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (ex ultimis
Cass.n. 22161/2019).
E, nella specie, le rivendicazioni creditorie fatte valere dall'avv. sono tutte relative ad CP_1 obbligazioni sorte in epoca precedente all'azione revocatoria, trattandosi di compensi per attività professionali svolte dal 2013 al 2013, come risulta dalla documentazione in atti.
Infondato si rivela, infine, l'assunto degli appellanti secondo cui il credito sarebbe stato estinto in conseguenza dell'integrale pagamento da parte delle società patrocinate , quale emergerebbe dai documenti allegati sub nn. 10,11,12.
E' vero che “In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., essendo il presupposto oggettivo di detta azione un atto dispositivo che compromette totalmente la consistenza patrimoniale del debitore o che determini una variazione tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, l'interesse ad agire del creditore, che deve permanere fino alla decisione definitiva, viene meno in caso di pagamento integrale del debito non sussistendo in questo caso l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio” (Cass. Civ. sez. II, 20.12.2024, n.33704).
Se, dunque, corretta si rivela, sul piano del diritto, l'argomentazione degli appellanti, deve, però, immediatamente osservarsi che, nella specie, dalla documentazione prodotta a sostegno dell'allegata estinzione del debito emerge che detta evenienza ha riguardato solo le società
e Controparte_4 CP_5
Peraltro, non risulta né che detti pagamenti siano stati integrali né che anche i crediti derivanti dalle prestazioni professionali rese in favore delle altre società patrocinate siano stati onorati.
Infine, neanche può trascurarsi che, secondo le incontestate allegazioni del l'integrale CP_1 soddisfacimento delle proprie ragioni creditizie risulta smentito dall'attuale pendenza delle procedure esecutive iscritte ai nn. 367/21 R.G.E.Imm., 41/19 R.G.E.IMM, 61/19 R.G.E.Imm.
§
10.-Miglior sorte non meritano gli ultimi due motivi di gravame, con i quali gli appellanti contestano la ricorrenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'azione revocatoria. Quanto alla prima delle dedotte doglianze, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno.
Esprimendosi in termini di pregiudizio, infatti, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno.
E' stato, infatti, affermato che “In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta
l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (ex ultimis Cass.
n.10298/2025).
Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni
(Cass. Civ., Sent. n. 16221/2019; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471).
Ebbene, nella specie, in cui si controverte di una donazione, è indubbia l' idoneità dell'atto ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale posta ad assistenza del credito , atteso che
"un atto di donazione impoverisce di per sé il donante perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto, la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante" (Cass. Civ., Sent. n. 17336/2018).
Al cospetto di una ragione di credito nei confronti del padre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il passaggio dei beni dallo stesso ai figli integra indubbiamente il pregiudizio richiesto , a nulla rilevando i pretesi legami tra questi ultimi e le società.
Mette conto, infine, rilevare che, come osservato dal primo decidente e neanche specificamente contestato dagli appellanti, non ha assolto all'onere su lui gravante, Parte_1 poiché, pur deducendo di essere titolare di quote sociali, non ha, però, dimostrato “il valore delle stesse, sicché ciò non consente di compiere un giudizio prognostico circa l'effettiva idoneità di questi beni a soddisfare senza difficoltà le ragioni del creditore istante, in modo da rendere gli atti di disposizione ininfluenti ai fini della consistenza, anche qualitativa, della garanzia patrimoniale offerta”. Quanto, invece, alla seconda delle doglianze in esame, va osservato che quando, come nella specie,
l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, ma solo per gli atti a titolo oneroso - e non già per gli atti a titolo gratuito - l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Sono, pertanto, irrilevanti le argomentazioni degli appellanti circa l'insussistenza del consilium fraudis , essendo sufficiente che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto dal debitore e non anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass. civ. n. 9320/2019; n. 12045/2010).
Al beneficiario , qui certat de lucro captando, va, infatti, preferito il creditore, qui certat de damno vitando, con conseguente irrilevanza dell'atteggiamento psicologico del terzo (Cass. civ. n.
21808/2015) .
Non solo gli appellanti non hanno messo in discussione la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore, ma, peraltro, la consapevolezza del pregiudizio si coglie a piene mani dalla corrispondenza tra le parti.
Benchè il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito di nei Parte_1 confronti del sia successivo all'atto di donazione, tuttavia, il donante era a conoscenza CP_1 delle pretese avanzate dal legale nei suoi confronti, tanto che con missiva del 24.01.2018, recante data anteriore rispetto al rogito, le aveva contestate, assumendo di non aver mai conferito alcun mandato professionale .
Ed è pure significativa la circostanza che l'atto di donazione sia stato stipulato proprio a ridosso dell'interruzione dei rapporti con l'avv. come evidenziato, con argomentazione CP_1 incontestata , dal primo decidente.
§
11.- L'appello principale e quelli incidentali proposti dai vanno, pertanto, Parte_1 rigettati, il che comporta l'assorbimento dell'unico motivo dell'impugnazione incidentale proposto dal , concernente l'ammissibilità dei documenti nuovi prodotti in prime cure - in allegato CP_1 alle varie note conclusive e di trattazione scritta - oltre i termini istruttori di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c.
§
12.-Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna degli appellanti Parte_1
, in solido tra loro, alla rifusione anche delle spese di questo grado di giudizio.
[...]
Dette spese, avuto riguardo al valore della controversia ( indeterminabile-complessità bassa) ed all'entità delle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M.
147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase in grado d'appello giustifica, limitatamente ad essa,
l'applicazione di parametri minimi.
Atteso il rigetto dei detti appelli, va dato atto, infine, della ricorrenza dei presupposti per porre a carico tanto dell'appellante principale quanto degli appellanti incidentali, Controparte_3
e ( questi ultimi due in solido tra loro ) il pagamento di un ulteriore Controparte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 236/2023 R.G. sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 130/2023 emessa dal Tribunale di Patti in data 09.02.2023 e
[...] pubblicata in pari data nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2022/2018 R.G. nonché sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza da e Controparte_3 Controparte_2
e su quello incidentale proposto da , così provvede:
[...] Controparte_1
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale proposto da e Controparte_3 [...]
, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza: Controparte_2
2. dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3. condanna , e , in Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 solido tra loro, alla rifusione delle spese di questo grado in favore di , Controparte_1 liquidandole in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
4. dà della ricorrenza dei presupposti per porre a carico tanto dell'appellante principale quanto degli appellanti incidentali, e ( questi ultimi Controparte_3 Controparte_2 due in solido tra loro ) il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione proposta e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino