Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03711/2025REG.PROV.COLL.
N. 03536/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3536 del 2023, proposto da
Officine Solari Aquila S.r.l. (già Contourglobal Sarda III S.r.l. a seguito di fusione per incorporazione), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Crisafulli e Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;
Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1388/2023, resa tra le parti il 26/01/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio sono:
- la nota del GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20160003994 – 26/01/2016, recante “Impianto fotovoltaico denominato Asi Cagliari, di potenza pari a 995,40 kW, ubicato in Nc, Snc - Comune di Uta, identificato con il numero di pratica 9535, Soggetto Responsabile Contourglobal Sarda III Convenzione n. I08C02030306 – Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 4 maggio 2012 – Esclusione della rivalutazione ISTAT 2005 dal riconoscimento della tariffa incentivante – Conclusione del procedimento avviato in data 07/04/2015 e comunicazione di attivazione del recupero maggiori somme a titolo di rivalutazione ISTAT”, ricevuta in data 5 febbraio 2016;
- la nota del GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20150047573 – 05/05/2015, recante “Impianto fotovoltaico denominato ASI CAGLIARI, di potenza pari a 995,40 kW, ubicato in NC, SNC, - Comune di UTA, località - identificato con il numero di pratica 9535, Soggetto Responsabile CONTOURGLOBAL SARDA III – Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 4 maggio 2012 – Esclusione della rivalutazione ISTAT 2005 dal riconoscimento della tariffa incentivante – Avvio del procedimento per la rideterminazione della tariffa e recupero”.
2. Per una migliore comprensione della vicenda – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti - si rappresenta quanto segue.
2.1. Officine Solari Aquila S.r.l. (già Contour Global Sarda III S.r.l., la “Società” o “Officine Solari Aquila”) è titolare di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza pari a 995,40 kW, sito nel comune di Uta (CA) (l’"Impianto").
2.2. L’Impianto beneficia delle tariffe incentivanti previste dal DM 28 luglio 2005 “Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” (“DM 28 luglio 2005” o “Primo Conto Energia”), come modificato dal successivo DM 6 febbraio 2006 (“DM 6 febbraio 2006”), alla luce della Convenzione sottoscritta con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. La Società aveva presentato domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione per l’Impianto in data 30 dicembre 2005, nel periodo compreso fra l’adozione del Primo Conto Energia e quello del DM 6 febbraio 2006. Ai sensi della Convenzione GSE, l’Impianto beneficia di una tariffa incentivante pari a 0,4648 Euro/kWh per venti anni a partire dal 10 luglio 2008 (data di entrata in esercizio dell’Impianto). Tale tariffa è stata oggetto di una decurtazione del 8% a decorrere dal 1 gennaio 2015, in forza dell’art. 26, comma 3 del d.l. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014.
2.3. In particolare, a seguito della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9/2012 il GSE dapprima sospendeva l’erogazione degli ulteriori aumenti ISTAT, corrispondendo per gli anni 2013 e 2014 la tariffa nella misura risultante dall'ultimo aggiornamento precedente la sentenza, relativo all'anno 2012, e successivamente, dal 1° gennaio 2015, provvedeva invece alla corresponsione della tariffa nella misura inizialmente prevista dalle Convenzioni, priva cioè dell’adeguamento; successivamente il Gestore avviava il procedimento di recupero delle somme erogate a titolo di rivalutazione ISTAT, il quale si concludeva con l’emanazione del gravato provvedimento – meglio sopra descritto– con il quale, facendo applicazione dei principi affermati dalla citata decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, veniva disposto l’integrale recupero delle somme versate a tale titolo, individuate nella somma di € 547.407,40.
3. La Società, con il ricorso di primo grado, ha impugnato detti atti.
4. L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, n. 1388 del 16 gennaio 2023:
a) ha rigettato il ricorso;
b) ha compensato fra le parti le spese di lite.
5. La Società ha interposto appello, criticando puntualmente le motivazioni a sostengo dell’impugnata sentenza.
6. Si è costituito il GSE, contestando i motivi di appello e del ricorso in prime cure.
7. In data 17 marzo 2025 la Società ha depositato rinuncia all’appello, chiedendo la compensazione delle spese. Nella medesima data, il GSE ha dichiarato di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
8. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Alla stregua delle dichiarazioni delle parti, non rimane al collegio che prendere atto della rinuncia e dell’accordo delle parti sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO