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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/12/2024, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. 116/2013 e n. 296/2014 R.G. Trib. Mistretta entrambe
TRA
, nato a [...] il 18 Parte_1 novembre 1931 (c.f. ), rappresentato e difeso, come da CodiceFiscale_1 procura in atti ,dagli avv.ti Maria Morfino e Francesco Siciliano presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE/ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Martino C.F._2
Daidone, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO/CONVENUTO
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – querela di falso – opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 24 maggio 2013 proponeva opposizione Parte_1 contro il decreto n. 17/2013 con cui il Tribunale di Mistretta gli aveva ingiunto il pagamento di € 9.200,12 – oltre interessi e spese della procedura – in favore
1 dell'arch. a titolo di compensi non saldati per l'attività CP_1 professionale svolta nel suo interesse.
Nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa dell'8 ottobre 2013, con ordinanza del 7 novembre 2013 veniva dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Notificatogli atto di precetto, vi si opponeva con citazione del Parte_1
18 febbraio 2014 nel giudizio iscritto al n. 296/2014 R.G. che, rimesso al Presidente del Tribunale l'11 marzo 2014, veniva poi riunito a quello di più risalente iscrizione per ragioni di connessione.
Con memoria del 17 gennaio 2014 l'opponente impugnava di falso gli allegati n. 9 e
23 del fascicolo di parte opposta che, interpellata, dichiarava di volersene avvalere.
Autorizzata la presentazione della querela di falso, con ordinanza del 10 dicembre
2017 veniva disposta C.T.U. grafologica e, integrato il mandato peritale dal precedente giudice istruttore, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi al nuovo giudice relatore – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 15 dicembre
2022 ed era assunta in riserva.
Con ordinanza del 16 gennaio 2023 il giudice istruttore, rilevato che il procedimento di falso era stato compiutamente istruito e che era opportuno rimettere la decisione dell'intera controversia al Collegio all'esito dell'istruzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo fissava l'udienza del 26 maggio 2023 per la valutazione dei mezzi istruttori.
Vista la rinuncia alla prova, dichiarata da parte opponente con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (“[i]l lungo tempo trascorso (oltre otto anni dal deposito delle predette memorie, e diciassette anni dalle circostanze ivi dedotte), tuttavia, stante l'avanzata età dei testimoni, di cui uno ormai deceduto, costringono questa difesa a dover rinunziare all'escussione, in quanto la medesima ha perso la valenza e l'attendibilità istruttoria sussistente al momento della richiesta”), il giudizio veniva da ultimo rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 giugno 2024 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino al 27 giugno 2024) e con ordinanza del 26 luglio 2024 era assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio ex art. 281 nonies c.p.c. e con assegnazione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica.
2 2. – In premessa va rilevato che l'art. 225, comma 2, c.p.c. consente al giudice istruttore di rimettere al Collegio solamente la decisione di falso oppure di disporre che la decisione sulla querela avvenga unitariamente rispetto al merito, eventualmente anche istruendo (se vi sono istanze anche sulla causa portante) l'una e l'altra.
Tale interpretazione – sostenuta e.g. anche da Cass., n. 15601/2015 (v. in particolare
§§ 3.2 ss.) – trova riscontro nella formulazione letterale della norma (secondo cui – chiarita la natura ratione temporis collegiale della decisione sul giudizio di falso – “il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito”) e nell'art. 281 nonies c.p.c., alla cui stregua “in caso di connessione tra cause che debbono essere decise da tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'art. 189, al collegio il quale pronuncia su tutte le domande,
a meno che disponga la separazione (...)”.
Del resto, se il legislatore ha previsto come ipotesi normale che l'una e l'altra causa siano decise congiuntamente, lo ha fatto sul presupposto che la decisione sulla querela – in quanto concernente una prova rilevante per la decisione della causa di merito ed afferente ad una controversia che, ancorché diretta all'accertamento del falso al di là dell'incidenza su di essa, è strumentale alla decisione della causa di merito stessa — dispieghi i suoi effetti in via immediata ai fini della decisione sulla causa di merito (v. ancora Cass., n. 15601/2015 § 3.4). Non colgono quindi nel segno le critiche di parte opposta secondo cui sarebbe stata necessaria la separazione dei due giudizi con formazione di autonomo fascicolo relativo alla querela di falso,
l'adozione di un provvedimento formale di sospensione del giudizio di merito e la rimessione al collegio del solo giudizio di falso, come pure inconferente appare il rilievo per cui l'opponente avrebbe dovuto pagare un ulteriore importo contributo unificato (v., in particolare, le note del 25 maggio 2023), essendo compito della
Cancelleria verificare la regolarità fiscale degli atti di causa.
Ancora in limine litis va evidenziato che sia il sequestro che il provvedimento di deposito dei documenti, relativamente a cui sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli ove ne ravvisi la necessità in relazione alle peculiarità del caso concreto senza, peraltro, che siano comminate dalla legge sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti (Cass.,
3 n. 1593/1984 e Cass., n. 3260/1971). Pertanto, nella specie, non ci si può neppure astrattamente dolere del difetto di siffatti adempimento da parte del precedente giudice istruttore. Infine, ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c., non è necessaria la presenza di un rappresentante dell'ufficio di Procura nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna, non ravvisandosi alcuna nullità per eventuali omissioni di firma sul documento oggetto di querela (Cass., n. 22567/2013).
3. – Fatte queste premesse sul metodo appare opportuno prendere le mosse dal merito del giudizio portante (n. 116/2013 Trib. Mistretta) per poi esaminare l'incidente di falso nel contesto delle argomentazioni sulla fondatezza o meno delle censure avanzate da e, infine, verificare l'esistenza del diritto in Parte_1 capo all'arch. di procedere in executivis. CP_1
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio. Sul punto le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno infatti recentemente chiarito “che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v., per tutte, Cass. n. 6091/2020). In particolare il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
4 Nella specie l'arch. ha domandato il pagamento del suo onorario CP_1 professionale per avere redatto e curato la progettazione in sanatoria di un fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Reitano, c.da Villa Margi, per la realizzazione di un fabbricato agricolo anch'esso situato in Reitano, c.da Villa Margi, nonché per avere redatto ed allegato per entrambi i progetti, oltre agli elaborati grafici, i certificati di idoneità statica, una perizia giurata nonché per avere curato l'attività propedeutica al rilascio di due concessioni in sanatoria.
A supporto di tale allegazione il creditore ha prodotto due parcelle, la n. 9394 e la n.
9334, per l'importo onnicomprensivo di € 9.200,12 e vistate ex art. 636 c.p.c., nonché le concessioni edilizie nn. 3 e 4/2004 in uno con le relative documentazioni, nonché perizia giurata (v. allegati al ricorso).
L'opponente non ha mai tempestivamente contestato l'esecuzione delle prestazioni indicate nella domanda monitoria e, pertanto, l'esistenza del titolo e della scadenza devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel suo atto introduttivo si legge, infatti, che il credito è insussistente non già perché le prestazioni non sono mai state concordate o rese, ma perché “i rapporti a suo tempo intercorsi tra le parti sono stati interamente saldati senza che il sig. sia rimasto debitore Pt_1 di alcunché” (enfasi aggiunta). Da qui la tardività delle relative censure contenute negli scritti conclusivi e l'onere in capo al di dimostrare l'estinzione del debito. Pt_1
Questi ha invero eccepito di avere in passato corrisposto a controparte la somma complessiva di € 36.822,51 a mezzo di assegni.
Il debitore produce, in primo luogo, numerose matrici (doc. 2 allegato all'atto introduttivo) che, tuttavia, non sono utili a dare prova dell'adempimento, giacché – come pure evidenziato dall'originario giudice istruttore nell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – mancano i titoli e in ogni caso alcuni di essi (v. fotocopia di assegno n. 3012878698, n. 3012878699, n.
3060984432, n. 3120213934, n. 3120213937, n. 3120213938) risultano girati a terzi soggetti diversi dal nonché all'opponente medesimo (“a me stesso”, “a me CP_1 medesimo”).
In particolare, è pacifico, da un lato, che “la produzione delle matrici degli assegni non basta per provare l'estinzione di un debito, bensì occorre anche fornire la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte del creditore” (Cass., n. 15709/2021) e, dall'altro, che gli assegni prodotti non sono sufficienti a dimostrare che essi siano stati emessi al precipuo fine di
5 pagare il credito oggi oggetto di controversia poiché “ove la relazione fra la pretesa e
l'adempimento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso” (Cass., n.
28779/2018). Del resto il Supremo Collegio ha chiarito che “[i]l principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro astrattamente idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato
e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno”
(Cass., n. 15708/2021, nonché Cass., n. 27247/2023).
Peraltro, a fronte delle contestazioni del creditore, la necessità di provare il collegamento tra i titoli e i crediti azionati è tanto più evidente se si considera che i rapporti tra le parti non si sono limitati alle prestazioni oggetto di adempimento in questo giudizio. Essi hanno infatti riguardato – come emerge per tabulas – anche affari di con e in proprio e nella Parte_1 CP_2 CP_3 qualità (v., e.g., la sentenza n. 65/2011 del Tribunale di Mistretta nella causa n.
174/2006 R.G. allegata alla prima memoria istruttoria dell'opponente), nonché
l'attivazione a) della “pratica b) pratica Pit 33-albergo quattro stelle;
c) Per_1 pratica comunale” (v. scrittura del 3 settembre 2003 ove si legge che il sig. Pt_1 consegna all'arch. un acconto di € 4.500 a titolo di fondo spese CP_1
[enfasi aggiunta] per l'attivazione delle superiori pratiche “per la propria metà e per il socio- all'occorrenza”, cfr. all. 2 alle secondo memorie istruttorie Persona_2 depositate dall'opponente).
La conferma dell'esistenza di una pluralità di rapporti si trae pure dall'allegato 1 dell'opponente (all. 9 di parte opposta) che nel primo riquadro – a prescindere dalla censura di falso più avanti esaminata – fa emergere varie causali di versamento [i.e.
TO AL (anticipazione acconto geologo), “per il sig. a titolo Parte_1 personale per disbrigo spese e versamenti Sanatoria Edilizia in Villa Margi”, “a titolo
6 anticipazione sanatoria edilizia (versamento oblazione)”, “pagamento eventuale oblazione sanatoria per ampliare fabbricato”].
Invero, anche a prescindere dall'inidoneità delle matrici a provare l'avvenuto pagamento, è stato dimostrato che gli assegni n. 3060984438 pari a € 986,60 intestato a “me medesimo”, n. 3060984437 di € 2.594,90 intestato a “me medesimo” e n.
3074221721 di € 11.000 intestato a sono stati strappati e annullati CP_1
(v. gli originali dei titoli, all. 13, 14 e 15 alla comparsa di costituzione).
Ed emerge ancora documentalmente che gli assegni n. 3012878699 del 20 dicembre
2005 di € 2.467,00 intestato “a me stesso” e n. 3012878698 del 20 dicembre 2005 pari a € 2.297,00 intestato a “me stesso” sono stati girati a tale e che il n. Per_3
3060984432 del 3 aprile 2004 pari a € 2.200 intestato “a me stesso” è stato girato a tale
, senza che l'opponente abbia mai formalmente disconosciuto la sua Per_4 sottoscrizione o provato l'inesistenza di tali soggetti indicati sul retro del titolo (v. all.
3 e 4 le cui originarie matrici indicavano “Villa Margi” e all. 5, la cui matrice indica peraltro la causale “per geologo”).
In altre parole deve sicuramente escludersi il versamento all'opposto della somma di
€ (€ 986,60 + € 2.594,90 + € 11.000 + € 2.467,00 + € 2.297,00 + € 2.200 =)
21.545,50.
4. – Vanno adesso esaminati i documenti di cui agli allegati nn. 9 e 23, previa decisione sulla loro autenticità.
La querela di falso, tanto se proposta in via principale che in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti (v., per tutte, Cass., n. 8362/2000). Essa può dunque essere proposta contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (v., ex multis, Cass., n. 18323/2007).
Il presupposto della domanda è che il documento contro cui essa è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce “fino a querela di falso”, trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, i.e. all'atto pubblico
(quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, v. artt. 2699, 2700 c.c.) e alla scrittura privata (quanto alla
7 provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta), se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. n. 13104/2000) o se non sia verificata, in relazione alla efficacia probatoria che essa comunque potrebbe avere in altri processi
(Cass., S.U., n. 3734/1986; Cass., n. 3990/2019).
Nella specie parte opponente ha impugnato di falso:
V1) la scrittura del 21 marzo 2004 ove si legge che “In data 21 Marzo 2004 per conto del Sig. che anticipa anche a nome di relativamente al Parte_1 Persona_2
TO ST AL ricevo per anticipazione fondo spese ala geologo per relativi adempimenti a) anticipazione acconto geologo pari ad euro quattromila(€ 4.000,00)( segue periodo cancellato). Le restanti cifre verranno corrisposte per la voce (geologo) a progetto approvato. Per quanto riguarda il Sig. a titolo personale per disbrigo spese e versamenti Parte_1 sanatoria edilizia di fabbricato in villa Margi ricevo assegni pari € 2.297,00
(duemilanovecentonvantasette/00) ed euro 2467,00 (duemuilaquattrocentosessantasette/00). Per quanto riguarda tale sanatoria eventuali cifre occorrenti saranno corrisposte, unitamente ad eventuali competenze, all' arrivo del Sig. previsto per il Luglio 2004. Ricevo inoltre Pt_1 assegno per € 1200,00 (milleduecento/00) i quali se serviranno vengono dati a titolo di anticipazione sanatoria edilizia(versamento oblazione) se non saranno utilizzati a tal fine verranno incamerati a titolo di anticipazione competenze arch. ed in tal caso verranno CP_1 conteggiati oltre che a titolo di anche per conto di Inoltre Parte_1 Persona_2 ricevo a titolo di pagamento eventuale oblazione sanatoria per ampliare fabbricato e non a titolo di compenso professionale da concordare successivamente assegno pari a €
2.500,00(duemilacinquecento/00) per fabbricato esclusiva proprietà , evidenziando Pt_1 che tale scrittura sia frutto di una manipolazione in quanto alla stessa sarebbe stata aggiunta, in copia fotostatica, una seconda parte scritta di pugno dall'arch. CP_1 ove si legge “a seguito di presentazione di istanza di sanatoria, esibita in data 30 agosto 2004 presso il Comune di Reitano l'ARCH. restituisce al Sig. assegni di CP_1 Parte_1 euro 2467,00 (duemilaquattrocentosessantasette) ed euro 2297,00 (duemiladuentonovantasette) e di dal momento che i nuovi conteggi sono stati pagati presso il Comune (poste Reitano) dal sig.
Si restituisce alla data del 31 agosto 2004 (...) Si restituisce in data Parte_1
05/09/2004 ulteriore assegno di € 2.500,00 consegnato da all'arch. Parte_1
-------. Nello specifico si è presentata nuova domanda di sanatoria per cui l'arch. CP_1
8 Consegna a che accetta, la restituzione di € 2.500 CP_1 Parte_1
(duemilacinquecento/00)”;
V2) la scrittura privata del 2 settembre 2006 (all. 23 fascicolo parte opposta) ove si legge che “tutte le somme e gli assegni dati al sono stati restituiti al che non ha CP_1 Pt_1 nulla a che pretendere dal , sostenendo che la non genuinità si ricavi CP_1 dall'inserimento del testo nel centro di una copia fronte-retro del documento d'identità del a disposizione del dalla non corrispondenza della Pt_1 CP_1 firma del , dalla presenza di un “mascheramento con la penna dei confini del Pt_1 documento”, dall'esistenza di una scrittura privata di segno opposto (i.e. all. 1 bis di parte opponente);
Ora, premesso che la querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto intrinsecamente dichiarato (Cass., n. 12707/2019 e Cass., n. 18328/2022), la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che «alla luce delle analisi e delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti si ritiene che i due documenti oggetto di verifica V1 e V2 non risultano oggetto di falsificazione, contraffazione o alterazione ad eccezione delle sottoelencate correzioni e cancellature rilevate su entrambi i documenti: nel documento V1 • nella seconda riga del primo blocco di testo della parte manoscritta con penna a sfera in cui l'anno “2003” è stato trasformato in “2004”; • nelle righe 2, 3 e 6 dell'ultimo blocco manoscritto si riesce ad intravedere sotto la cancellatura la frase “per nuovi motivi”; nel documento V2: • nella terza riga della parte manoscritta si è rilevato l'annerimento di un ovale posto subito prima della preposizione articolata “al”. La lettera cancellata risulta legata alla “a” successiva. Si potrebbe trattare di una lettera
“d” che in origine formava la preposizione articolata “dal” successivamente cancellata a formare la preposizione “al”» (enfasi aggiunta).
Il consulente d'ufficio ha avuto cura di specificare che «non si può tecnicamente provare se tali modifiche siano state apportate in un momento precedente o successivo rispetto alle sottoscrizioni delle parti» e, infine, che entrambe le sottoscrizioni riferite a risultano autografe. Parte_1
9 Si tratta di considerazioni logiche e ben argomentate che individuano le tecniche di indagine e resistono anche ai rilievi del consulente di parte opponente a cui il perito d'ufficio ha puntualmente replicato.
D'altra parte, la contestazione dell'esattezza delle conclusioni della espletata consulenza – che deve ritenersi assistita da una presunzione di imparzialità – mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non sarebbe neppure in astratto sufficiente
– secondo la giurisprudenza di legittimità – ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass., n. 7078/2006).
Contestata tra l'altro l'autenticità delle sottoscrizioni e accertata dal C.T.U. la loro autografia ovvero tenuto conto che, rispetto alla scrittura privata, l'incidente di falso non è ammesso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. Cass., n. 3776/1987 cit.) né un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento (Cass. n. 19626/2020; Cass., n. 8925/2001) – fatti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova – la querela di falso va dunque rigettata e va condannato ex art. 226 c.p.c. al Parte_1 pagamento della pena pecuniaria di € 20 così determinata alla luce del numero di documenti impugnati e dell'attività svolta nella fase incidentale di falso.
5. – La superiore documentazione può dunque essere utilizzata ai fini della decisione senza che l'impostazione grafica insolita (v., e.g., incasellamento dei testi) e l'impostazione spaziale non convenzionale (v., e.g., redazione tra il fronte e il retro della Carta d'Identità del sig. ) delle stesse, evidentemente frutto di Pt_1 aggiunte e specificazioni successive, siano idonee a incidere negativamente sul contenuto intrinseco dell'atto. E ciò vale specialmente se si considera che l'opponente in nessuno dei due casi ha chiesto di provare l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco.
In particolare, con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni contenute nell'allegato n. 9, va osservato che gli assegni di € 2.467,00 e € 2.297,00 (indicati nell'addenda del 30 agosto 2004), rispetto a cui ivi si afferma la restituzione all'opponente, risultano girati dal a tale (v. supra, § 3) e, pertanto, Pt_1 Per_3 tale restituzione è effettivamente avvenuta, non essendo altrimenti possibile alcuna girata.
10 Inoltre, le ragioni di tale consegna (“dal momento che i nuovi conteggi sono stati pagati presso il Comune (poste Reitano) dal sig. ) risultano comprovate dai Parte_1 bollettini di pagamento del 28 agosto 2004 allegati al n. 5 della seconda memoria istruttoria di parte opponente.
Infine, accertata a mezzo C.T.U. la riconducibilità a delle Parte_1 sottoscrizioni apposte sulle addende del 30 agosto 2004 e del 5 settembre 2004, se i due scritti non fossero stati inseriti con il consenso di quest'ultimo ed egli non li avesse effettivamente esaminati e condivisi, non avrebbe avuto alcuna spiegazione nel contesto di un riempimento abusivo di foglio in bianco l'apposizione di due sigle/firme, entrambe nella parte finale e a distanza ravvicinata.
Va poi precisato che non si ravvisa alcuna effettiva contraddizione tra l'allegato 1 bis di parte opponente e il documento 23 di parte opposta, entrambi risalenti al 2 settembre 2006: nel primo si legge che “In relazione alla pratica di sanatoria presentata dal sig. presso il Comune di Reitano (ME) ed agli assegni consegnati al sig. Parte_1 per il pagamento delle rate, così come riportati nei precedenti scritti tra il sig. e il
CP_1 Pt_1 sig. alla data del 2.09.2006 si precisa che gli assegni sono stati scambiati e che il sig.
CP_1 ha ricevuto la cifra totale degli assegni scambiati per effettuare i pagamenti delle rate della
CP_1 sanatoria”; mentre nel secondo che “ad integrazione scrittura del 2/9/2006, fatta tra le parti una globale verifica, tutte le somme e gli assegni dati al sono stati restituiti al
CP_1 che non ha più nulla a pretendere dal Restano a pagare solo i compensi Pt_1 CP_1 professionali delle due sanatorie e le chiusure dei lavori intrapresi, interrotti per volontà del
a causa dei problemi con il sig. ; lavori intrapresi che – si noti per inciso Pt_1 Per_2
– appaiono essere quelli a cui fa riferimento la scrittura del 3 settembre 2003 (all. 2 alla seconda memoria dell'opponente) antecedente alla pratica di sanatoria e ove si legge di un acconto “per la propria metà e per il socio-Nigrelli e “con le spese a CP_2 carico del sig. e del sig. verrà rilasciata regolare fattura”. Pt_1 Per_2
Infatti con il primo – prodotto dall'opponente – le parti si esprimono in relazione alla più limitata “pratica di sanatoria (...) e agli assegni consegnati al sig. per il CP_1 pagamento delle rate”, mentre con il secondo vengono presi in considerazione “tutte le somme e gli assegni dati al a fronte di una “globale verifica” evidentemente eseguita CP_1 nella medesima giornata, seppure in tempi diversi.
Infine ulteriore elemento di attendibilità dell'allegato 23 appare costituito proprio dal riferimento ai “problemi” tra e che trovano riscontro Parte_1 Per_2
11 nella causa n. 174/2006 decisa dal Tribunale di Mistretta con sentenza n. 65/2011: non emergono allora concreti elementi per dubitare che al 2 settembre 2006
avesse restituito ogni somma ricevuta per il – lato sensu – disbrigo CP_1 pratiche nell'interesse del e rimanesse in attesa, come emerge dalla Pt_1 seconda scrittura privata la cui falsità non è stata dimostrata, di ricevere i propri compensi.
Né ad avviso del Collegio appare idoneo a provare il pagamento (quantomeno parziale) delle prestazioni oggetto di ingiunzione il verbale della Guardia di Finanza prodotto dall'opponente. Infatti, contestato comunque l'incasso di € 2.297,00 € ed €
2.467,00 (portati dagli assegni poi girati a tale ), ha sì Per_3 CP_1 dichiarato – si noti a distanza di alcuni anni dalla scrittura del 2 settembre 2006 (il verbale è infatti del 24 maggio 2010) – di avere incassato l'importo di € 5.200, ma ha pur sempre specificato che si trattava di “anticipazioni effettuate per conto del cliente per la regolarizzazione di due pratiche di sanatoria edilizia” ed era pertanto onere dell'opponente, smentita la falsità materiale dei documenti oggetto di querela, provare che tali somme erano state effettivamente incassate dall'opposto a titolo di compensi.
Sotto questo profilo, infatti, nulla dimostra l'estratto conto al 30 settembre 2006 (all.
n. 6 alla seconda memoria istruttoria di ) in quanto, da un lato, Parte_1 il nome è stato aggiunto a penna accanto all'elenco delle operazioni aventi CP_1 per oggetto gli assegni n. 3120213934 di € 5.200,00, n. 3120213937 di € 5.189,00 e n.
3120213937 di € 1.972,12 (tutti con data e valuta 29 agosto 2006 e intestati dal a se medesimo, v. allegato n. 2 alla prima memoria istruttoria Pt_1 dell'opponente) e, dall'altro, non è stato dimostrato che il – beneficiario Pt_1 degli assegni – non avesse altri conti su cui versare gli importi;
circostanza inverosimile data la sua qualità di imprenditore e alla luce della sua residenza in
Francia.
Né infine l'opponente ha mai lato sensu disconosciuto formalmente la sottoscrizione o la sigla apposta su questi assegni;
elementi questi ultimi che appaiono ictu oculi sovrapponibili a quelli apposti sui documenti infondatamente ritenuti falsi.
La rinuncia all'escussione dei testi da parte dell'opponente non consente nemmeno di provare che egli si fosse assentato dall'Italia dagli inizi di agosto 2006 e vi abbia fatto ritorno nel 2007 e, quindi, di infirmare indirettamente le dichiarazioni contenute nell'allegato n. 23 di parte opposta nonché l'incasso degli assegni n.
12 3120213934 (€ 5.200,00), n. 3120213937 (€ 5.189,00) e n. 3120213937 (€ 1.972,12) da parte del Sul punto, peraltro, neppure la documentazione relativa CP_1 all'operazione bancaria del 29 agosto 2006 (allegato n. 7 alle seconde memorie istruttorie dell'opponente) è funzionale a tal fine.
Infatti, la remise de chèques (che nella parte superiore sinistra è stata oscurata con l'apposizione di due nastri adesivi bianchi) è priva di sottoscrizione, non essendo sufficiente l'apposizione della sigla AGENCE e della data 29 AOUT 2006 (29 agosto
2006).
Quanto poi alla nota prot. 2656 del 24 luglio 2013 con cui il Comune di Reitano ha chiesto di far pervenire ricevuta dei versamenti a titolo di oblazione e saldo oneri della concessione n. 03/2004 del 19/12/2007 era compito del – nel Pt_1 contesto di così fitti intrecci imprenditoriali in Sicilia non limitati ai fabbricati in Villa
Margi – dimostrare più compiutamente l'iter della concessione stessa al fine di consentire la ricostruzione degli esborsi a essa connessi, tanto più che i bollettini di pagamento del 28 agosto 2004 e del 10 settembre 2004 (all. 5 alla seconda memoria istruttoria) si riferiscono genericamente a pratica nn. 1 e n. 2 e che le parti danno atto, nella scrittura del 5 settembre 2004 con cui è stato restituito all'opponente ulteriore assegno di € 2.500, della presentazione di “nuova domanda di sanatoria”.
6. – Alla luce della documentazione in atti e in ragioni di tutte le superiori argomentazioni, non vi sono elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti per ritenere che gli assegni siano stati incassati dall'opposto a titolo di compensi
(neppure con riferimento alla scrittura del 3 settembre 2003 giacché, come visto, al settembre 2006 tutte le somme risultano restituite).
In altre parole, l'opponente, a fronte delle contestazioni di controparte, non ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante all'esito della produzione degli assegni posti a supporto della sua eccezione di adempimento (v. le già richiamate Cass., n.
15708/2021 e Cass., n. 27247/2023).
Pertanto – rinunciata la prova articolata dall'uno e irrilevanti le richieste istruttorie avanzate dall'altro – l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo n. 17/2013 emesso dal Tribunale di Mistretta va dichiarato definitivamente esecutivo.
La reiezione dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta altresì il rigetto dell'opposizione a precetto (causa n. 296/2014 R.G.) e la dichiarazione del diritto di di procedere esecutivamente. CP_1
13 7. – Non sussistono i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sotto il profilo oggettivo «la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni» (Cass. Civ., sent. n. 7620/2013).
non ha mai dato alcuna prova né di un pregiudizio distinto dal CP_1 semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria – solo successivamente – rivelatasi infondata (danno, peraltro, astrattamente risarcibile con la rifusione delle spese legali) né, in particolare, dell'ammontare del danno che il Giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza.
Né si ravvisano nella condotta processuale della parte soccombente gli estremi di un abuso del processo, essendosi la stessa limitata a difendersi con i mezzi consentitigli dall'ordinamento.
8. – Premesso che il rigetto della pretesa risarcitoria ex art. 96 c.p.c., stante la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite, non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca (v. Cass., ord., n. 11792/2018 e Cass., ord., n. 9532/2017), le spese di lite seguono la soccombenza nei giudizi riuniti.
Sul punto va osservato che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni”; pertanto, “la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise [e...] la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (v., ex multis, Cass., n.
27295/2022).
Ne consegue che per le cause n. 116/2013 R.G. ex Trib. Mistretta e n. 296/2014
R.G. vanno liquidati separatamente le fasi di studio e introduttiva, mentre devono essere liquidate una sola volta le fasi istruttoria e decisionale successive alla riunione
(v., e.g., Cass., n. 20147/2013: “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con
14 riguardo alle attività compiute prima della riunione”; Cass., n. 13276/2018: “in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese (...)”), tutte in base al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga), considerando a) per la causa n. 116/2013 R.G. ex Trib. Mistretta ante riunione e per le fasi celebratesi post riunione il valore della controversia come indeterminabile a complessità media, stante la proposizione della querela di falso in via incidentale
(Cass., n. 15642/2017) e l'attività svolta, e b) rispetto alle fasi autonomamente svolte nel giudizio n. 296/2014 R.G. un valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000.
Per le cause n. 116/2013 R.G. ex Trib. Mistretta e n. 296/2014 R.G. e con riferimento alle fasi prima della riunione (studio e introduttiva) vanno applicati, rispettivamente, i parametri medi e quelli minimi giacché, rispetto all'opposizione a precetto, la parte vittoriosa ha affrontato questioni analoghe alla lite di più risalente iscrizione. Con riferimento alle fasi successive alla riunione vanno invece applicati i valori medi.
Pertanto le spese di lite relative al giudizio n. 116/2013 R.G. ex Trib. Mistretta ammontano a € 3.543,00 per fase studio e introduttiva;
le spese relative al giudizio n.
296/2014 R.G. ammontano a € 849,00 per fase studio e introduttiva. I compensi relativi alle uniche fasi istruttoria e decisionale nei giudizi riuniti n. 116/2013 R.G. ex
Trib. Patti e n. 296/2914 R.G. ammontano a € 7.317,00 per fase istruttoria e decisionale.
Il totale delle spese di lite relative ai compensi professionali è dunque pari a €
[3.543,00 + 849,00 + 7.317,00 =] € 11.709,00. Nondimeno la parte vittoriosa ha depositato nota spese che, per giurisprudenza consolidata, funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi. In altre parole, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire una somma di entità superiore
(Cass., n. 17057/2019; Cass., n. 11522/2013, Cass., n. 5327/2003).
15 Il soccombente va pertanto condannato al pagamento della somma di € 9.311,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge.
Spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti con decreto del 16 luglio 2019, vanno poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 116/2013 R.G. ex
Trib. di Mistretta e n. 296/2014 R.G. Trib. Patti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, così decide:
1) RIGETTA la querela di falso proposta in via incidentale nella causa n. 116/2013
R.G. ex Trib. Mistretta da , che condanna al Parte_1 pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 ordinando – una volta divenuta definitiva la sentenza – la restituzione dei documenti e disponendo che, a cura della
Cancelleria, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
2) RIGETTA l'opposizione proposta da nella causa Parte_1
n. 116/2013 R.G. ex Trib. Mistretta e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n.
17/2013 emesso dal Trib. Mistretta definitivamente esecutivo;
3) RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da Parte_1 nella causa n. 296/2014 R.G. Trib. Patti e, per l'effetto, dichiara che CP_1
ha diritto di procedere esecutivamente;
[...]
4) CONDANNA a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate complessivamente in € 9.311,00 oltre spese
[...] generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge;
5) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico di
. Parte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
16
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. 116/2013 e n. 296/2014 R.G. Trib. Mistretta entrambe
TRA
, nato a [...] il 18 Parte_1 novembre 1931 (c.f. ), rappresentato e difeso, come da CodiceFiscale_1 procura in atti ,dagli avv.ti Maria Morfino e Francesco Siciliano presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE/ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Martino C.F._2
Daidone, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO/CONVENUTO
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – querela di falso – opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 24 maggio 2013 proponeva opposizione Parte_1 contro il decreto n. 17/2013 con cui il Tribunale di Mistretta gli aveva ingiunto il pagamento di € 9.200,12 – oltre interessi e spese della procedura – in favore
1 dell'arch. a titolo di compensi non saldati per l'attività CP_1 professionale svolta nel suo interesse.
Nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa dell'8 ottobre 2013, con ordinanza del 7 novembre 2013 veniva dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Notificatogli atto di precetto, vi si opponeva con citazione del Parte_1
18 febbraio 2014 nel giudizio iscritto al n. 296/2014 R.G. che, rimesso al Presidente del Tribunale l'11 marzo 2014, veniva poi riunito a quello di più risalente iscrizione per ragioni di connessione.
Con memoria del 17 gennaio 2014 l'opponente impugnava di falso gli allegati n. 9 e
23 del fascicolo di parte opposta che, interpellata, dichiarava di volersene avvalere.
Autorizzata la presentazione della querela di falso, con ordinanza del 10 dicembre
2017 veniva disposta C.T.U. grafologica e, integrato il mandato peritale dal precedente giudice istruttore, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi al nuovo giudice relatore – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 15 dicembre
2022 ed era assunta in riserva.
Con ordinanza del 16 gennaio 2023 il giudice istruttore, rilevato che il procedimento di falso era stato compiutamente istruito e che era opportuno rimettere la decisione dell'intera controversia al Collegio all'esito dell'istruzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo fissava l'udienza del 26 maggio 2023 per la valutazione dei mezzi istruttori.
Vista la rinuncia alla prova, dichiarata da parte opponente con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (“[i]l lungo tempo trascorso (oltre otto anni dal deposito delle predette memorie, e diciassette anni dalle circostanze ivi dedotte), tuttavia, stante l'avanzata età dei testimoni, di cui uno ormai deceduto, costringono questa difesa a dover rinunziare all'escussione, in quanto la medesima ha perso la valenza e l'attendibilità istruttoria sussistente al momento della richiesta”), il giudizio veniva da ultimo rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 giugno 2024 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino al 27 giugno 2024) e con ordinanza del 26 luglio 2024 era assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio ex art. 281 nonies c.p.c. e con assegnazione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica.
2 2. – In premessa va rilevato che l'art. 225, comma 2, c.p.c. consente al giudice istruttore di rimettere al Collegio solamente la decisione di falso oppure di disporre che la decisione sulla querela avvenga unitariamente rispetto al merito, eventualmente anche istruendo (se vi sono istanze anche sulla causa portante) l'una e l'altra.
Tale interpretazione – sostenuta e.g. anche da Cass., n. 15601/2015 (v. in particolare
§§ 3.2 ss.) – trova riscontro nella formulazione letterale della norma (secondo cui – chiarita la natura ratione temporis collegiale della decisione sul giudizio di falso – “il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito”) e nell'art. 281 nonies c.p.c., alla cui stregua “in caso di connessione tra cause che debbono essere decise da tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'art. 189, al collegio il quale pronuncia su tutte le domande,
a meno che disponga la separazione (...)”.
Del resto, se il legislatore ha previsto come ipotesi normale che l'una e l'altra causa siano decise congiuntamente, lo ha fatto sul presupposto che la decisione sulla querela – in quanto concernente una prova rilevante per la decisione della causa di merito ed afferente ad una controversia che, ancorché diretta all'accertamento del falso al di là dell'incidenza su di essa, è strumentale alla decisione della causa di merito stessa — dispieghi i suoi effetti in via immediata ai fini della decisione sulla causa di merito (v. ancora Cass., n. 15601/2015 § 3.4). Non colgono quindi nel segno le critiche di parte opposta secondo cui sarebbe stata necessaria la separazione dei due giudizi con formazione di autonomo fascicolo relativo alla querela di falso,
l'adozione di un provvedimento formale di sospensione del giudizio di merito e la rimessione al collegio del solo giudizio di falso, come pure inconferente appare il rilievo per cui l'opponente avrebbe dovuto pagare un ulteriore importo contributo unificato (v., in particolare, le note del 25 maggio 2023), essendo compito della
Cancelleria verificare la regolarità fiscale degli atti di causa.
Ancora in limine litis va evidenziato che sia il sequestro che il provvedimento di deposito dei documenti, relativamente a cui sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli ove ne ravvisi la necessità in relazione alle peculiarità del caso concreto senza, peraltro, che siano comminate dalla legge sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti (Cass.,
3 n. 1593/1984 e Cass., n. 3260/1971). Pertanto, nella specie, non ci si può neppure astrattamente dolere del difetto di siffatti adempimento da parte del precedente giudice istruttore. Infine, ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c., non è necessaria la presenza di un rappresentante dell'ufficio di Procura nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna, non ravvisandosi alcuna nullità per eventuali omissioni di firma sul documento oggetto di querela (Cass., n. 22567/2013).
3. – Fatte queste premesse sul metodo appare opportuno prendere le mosse dal merito del giudizio portante (n. 116/2013 Trib. Mistretta) per poi esaminare l'incidente di falso nel contesto delle argomentazioni sulla fondatezza o meno delle censure avanzate da e, infine, verificare l'esistenza del diritto in Parte_1 capo all'arch. di procedere in executivis. CP_1
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio. Sul punto le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno infatti recentemente chiarito “che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v., per tutte, Cass. n. 6091/2020). In particolare il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
4 Nella specie l'arch. ha domandato il pagamento del suo onorario CP_1 professionale per avere redatto e curato la progettazione in sanatoria di un fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Reitano, c.da Villa Margi, per la realizzazione di un fabbricato agricolo anch'esso situato in Reitano, c.da Villa Margi, nonché per avere redatto ed allegato per entrambi i progetti, oltre agli elaborati grafici, i certificati di idoneità statica, una perizia giurata nonché per avere curato l'attività propedeutica al rilascio di due concessioni in sanatoria.
A supporto di tale allegazione il creditore ha prodotto due parcelle, la n. 9394 e la n.
9334, per l'importo onnicomprensivo di € 9.200,12 e vistate ex art. 636 c.p.c., nonché le concessioni edilizie nn. 3 e 4/2004 in uno con le relative documentazioni, nonché perizia giurata (v. allegati al ricorso).
L'opponente non ha mai tempestivamente contestato l'esecuzione delle prestazioni indicate nella domanda monitoria e, pertanto, l'esistenza del titolo e della scadenza devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel suo atto introduttivo si legge, infatti, che il credito è insussistente non già perché le prestazioni non sono mai state concordate o rese, ma perché “i rapporti a suo tempo intercorsi tra le parti sono stati interamente saldati senza che il sig. sia rimasto debitore Pt_1 di alcunché” (enfasi aggiunta). Da qui la tardività delle relative censure contenute negli scritti conclusivi e l'onere in capo al di dimostrare l'estinzione del debito. Pt_1
Questi ha invero eccepito di avere in passato corrisposto a controparte la somma complessiva di € 36.822,51 a mezzo di assegni.
Il debitore produce, in primo luogo, numerose matrici (doc. 2 allegato all'atto introduttivo) che, tuttavia, non sono utili a dare prova dell'adempimento, giacché – come pure evidenziato dall'originario giudice istruttore nell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – mancano i titoli e in ogni caso alcuni di essi (v. fotocopia di assegno n. 3012878698, n. 3012878699, n.
3060984432, n. 3120213934, n. 3120213937, n. 3120213938) risultano girati a terzi soggetti diversi dal nonché all'opponente medesimo (“a me stesso”, “a me CP_1 medesimo”).
In particolare, è pacifico, da un lato, che “la produzione delle matrici degli assegni non basta per provare l'estinzione di un debito, bensì occorre anche fornire la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte del creditore” (Cass., n. 15709/2021) e, dall'altro, che gli assegni prodotti non sono sufficienti a dimostrare che essi siano stati emessi al precipuo fine di
5 pagare il credito oggi oggetto di controversia poiché “ove la relazione fra la pretesa e
l'adempimento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso” (Cass., n.
28779/2018). Del resto il Supremo Collegio ha chiarito che “[i]l principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro astrattamente idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato
e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno”
(Cass., n. 15708/2021, nonché Cass., n. 27247/2023).
Peraltro, a fronte delle contestazioni del creditore, la necessità di provare il collegamento tra i titoli e i crediti azionati è tanto più evidente se si considera che i rapporti tra le parti non si sono limitati alle prestazioni oggetto di adempimento in questo giudizio. Essi hanno infatti riguardato – come emerge per tabulas – anche affari di con e in proprio e nella Parte_1 CP_2 CP_3 qualità (v., e.g., la sentenza n. 65/2011 del Tribunale di Mistretta nella causa n.
174/2006 R.G. allegata alla prima memoria istruttoria dell'opponente), nonché
l'attivazione a) della “pratica b) pratica Pit 33-albergo quattro stelle;
c) Per_1 pratica comunale” (v. scrittura del 3 settembre 2003 ove si legge che il sig. Pt_1 consegna all'arch. un acconto di € 4.500 a titolo di fondo spese CP_1
[enfasi aggiunta] per l'attivazione delle superiori pratiche “per la propria metà e per il socio- all'occorrenza”, cfr. all. 2 alle secondo memorie istruttorie Persona_2 depositate dall'opponente).
La conferma dell'esistenza di una pluralità di rapporti si trae pure dall'allegato 1 dell'opponente (all. 9 di parte opposta) che nel primo riquadro – a prescindere dalla censura di falso più avanti esaminata – fa emergere varie causali di versamento [i.e.
TO AL (anticipazione acconto geologo), “per il sig. a titolo Parte_1 personale per disbrigo spese e versamenti Sanatoria Edilizia in Villa Margi”, “a titolo
6 anticipazione sanatoria edilizia (versamento oblazione)”, “pagamento eventuale oblazione sanatoria per ampliare fabbricato”].
Invero, anche a prescindere dall'inidoneità delle matrici a provare l'avvenuto pagamento, è stato dimostrato che gli assegni n. 3060984438 pari a € 986,60 intestato a “me medesimo”, n. 3060984437 di € 2.594,90 intestato a “me medesimo” e n.
3074221721 di € 11.000 intestato a sono stati strappati e annullati CP_1
(v. gli originali dei titoli, all. 13, 14 e 15 alla comparsa di costituzione).
Ed emerge ancora documentalmente che gli assegni n. 3012878699 del 20 dicembre
2005 di € 2.467,00 intestato “a me stesso” e n. 3012878698 del 20 dicembre 2005 pari a € 2.297,00 intestato a “me stesso” sono stati girati a tale e che il n. Per_3
3060984432 del 3 aprile 2004 pari a € 2.200 intestato “a me stesso” è stato girato a tale
, senza che l'opponente abbia mai formalmente disconosciuto la sua Per_4 sottoscrizione o provato l'inesistenza di tali soggetti indicati sul retro del titolo (v. all.
3 e 4 le cui originarie matrici indicavano “Villa Margi” e all. 5, la cui matrice indica peraltro la causale “per geologo”).
In altre parole deve sicuramente escludersi il versamento all'opposto della somma di
€ (€ 986,60 + € 2.594,90 + € 11.000 + € 2.467,00 + € 2.297,00 + € 2.200 =)
21.545,50.
4. – Vanno adesso esaminati i documenti di cui agli allegati nn. 9 e 23, previa decisione sulla loro autenticità.
La querela di falso, tanto se proposta in via principale che in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti (v., per tutte, Cass., n. 8362/2000). Essa può dunque essere proposta contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (v., ex multis, Cass., n. 18323/2007).
Il presupposto della domanda è che il documento contro cui essa è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce “fino a querela di falso”, trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, i.e. all'atto pubblico
(quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, v. artt. 2699, 2700 c.c.) e alla scrittura privata (quanto alla
7 provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta), se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. n. 13104/2000) o se non sia verificata, in relazione alla efficacia probatoria che essa comunque potrebbe avere in altri processi
(Cass., S.U., n. 3734/1986; Cass., n. 3990/2019).
Nella specie parte opponente ha impugnato di falso:
V1) la scrittura del 21 marzo 2004 ove si legge che “In data 21 Marzo 2004 per conto del Sig. che anticipa anche a nome di relativamente al Parte_1 Persona_2
TO ST AL ricevo per anticipazione fondo spese ala geologo per relativi adempimenti a) anticipazione acconto geologo pari ad euro quattromila(€ 4.000,00)( segue periodo cancellato). Le restanti cifre verranno corrisposte per la voce (geologo) a progetto approvato. Per quanto riguarda il Sig. a titolo personale per disbrigo spese e versamenti Parte_1 sanatoria edilizia di fabbricato in villa Margi ricevo assegni pari € 2.297,00
(duemilanovecentonvantasette/00) ed euro 2467,00 (duemuilaquattrocentosessantasette/00). Per quanto riguarda tale sanatoria eventuali cifre occorrenti saranno corrisposte, unitamente ad eventuali competenze, all' arrivo del Sig. previsto per il Luglio 2004. Ricevo inoltre Pt_1 assegno per € 1200,00 (milleduecento/00) i quali se serviranno vengono dati a titolo di anticipazione sanatoria edilizia(versamento oblazione) se non saranno utilizzati a tal fine verranno incamerati a titolo di anticipazione competenze arch. ed in tal caso verranno CP_1 conteggiati oltre che a titolo di anche per conto di Inoltre Parte_1 Persona_2 ricevo a titolo di pagamento eventuale oblazione sanatoria per ampliare fabbricato e non a titolo di compenso professionale da concordare successivamente assegno pari a €
2.500,00(duemilacinquecento/00) per fabbricato esclusiva proprietà , evidenziando Pt_1 che tale scrittura sia frutto di una manipolazione in quanto alla stessa sarebbe stata aggiunta, in copia fotostatica, una seconda parte scritta di pugno dall'arch. CP_1 ove si legge “a seguito di presentazione di istanza di sanatoria, esibita in data 30 agosto 2004 presso il Comune di Reitano l'ARCH. restituisce al Sig. assegni di CP_1 Parte_1 euro 2467,00 (duemilaquattrocentosessantasette) ed euro 2297,00 (duemiladuentonovantasette) e di dal momento che i nuovi conteggi sono stati pagati presso il Comune (poste Reitano) dal sig.
Si restituisce alla data del 31 agosto 2004 (...) Si restituisce in data Parte_1
05/09/2004 ulteriore assegno di € 2.500,00 consegnato da all'arch. Parte_1
-------. Nello specifico si è presentata nuova domanda di sanatoria per cui l'arch. CP_1
8 Consegna a che accetta, la restituzione di € 2.500 CP_1 Parte_1
(duemilacinquecento/00)”;
V2) la scrittura privata del 2 settembre 2006 (all. 23 fascicolo parte opposta) ove si legge che “tutte le somme e gli assegni dati al sono stati restituiti al che non ha CP_1 Pt_1 nulla a che pretendere dal , sostenendo che la non genuinità si ricavi CP_1 dall'inserimento del testo nel centro di una copia fronte-retro del documento d'identità del a disposizione del dalla non corrispondenza della Pt_1 CP_1 firma del , dalla presenza di un “mascheramento con la penna dei confini del Pt_1 documento”, dall'esistenza di una scrittura privata di segno opposto (i.e. all. 1 bis di parte opponente);
Ora, premesso che la querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto intrinsecamente dichiarato (Cass., n. 12707/2019 e Cass., n. 18328/2022), la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che «alla luce delle analisi e delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti si ritiene che i due documenti oggetto di verifica V1 e V2 non risultano oggetto di falsificazione, contraffazione o alterazione ad eccezione delle sottoelencate correzioni e cancellature rilevate su entrambi i documenti: nel documento V1 • nella seconda riga del primo blocco di testo della parte manoscritta con penna a sfera in cui l'anno “2003” è stato trasformato in “2004”; • nelle righe 2, 3 e 6 dell'ultimo blocco manoscritto si riesce ad intravedere sotto la cancellatura la frase “per nuovi motivi”; nel documento V2: • nella terza riga della parte manoscritta si è rilevato l'annerimento di un ovale posto subito prima della preposizione articolata “al”. La lettera cancellata risulta legata alla “a” successiva. Si potrebbe trattare di una lettera
“d” che in origine formava la preposizione articolata “dal” successivamente cancellata a formare la preposizione “al”» (enfasi aggiunta).
Il consulente d'ufficio ha avuto cura di specificare che «non si può tecnicamente provare se tali modifiche siano state apportate in un momento precedente o successivo rispetto alle sottoscrizioni delle parti» e, infine, che entrambe le sottoscrizioni riferite a risultano autografe. Parte_1
9 Si tratta di considerazioni logiche e ben argomentate che individuano le tecniche di indagine e resistono anche ai rilievi del consulente di parte opponente a cui il perito d'ufficio ha puntualmente replicato.
D'altra parte, la contestazione dell'esattezza delle conclusioni della espletata consulenza – che deve ritenersi assistita da una presunzione di imparzialità – mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non sarebbe neppure in astratto sufficiente
– secondo la giurisprudenza di legittimità – ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass., n. 7078/2006).
Contestata tra l'altro l'autenticità delle sottoscrizioni e accertata dal C.T.U. la loro autografia ovvero tenuto conto che, rispetto alla scrittura privata, l'incidente di falso non è ammesso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. Cass., n. 3776/1987 cit.) né un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento (Cass. n. 19626/2020; Cass., n. 8925/2001) – fatti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova – la querela di falso va dunque rigettata e va condannato ex art. 226 c.p.c. al Parte_1 pagamento della pena pecuniaria di € 20 così determinata alla luce del numero di documenti impugnati e dell'attività svolta nella fase incidentale di falso.
5. – La superiore documentazione può dunque essere utilizzata ai fini della decisione senza che l'impostazione grafica insolita (v., e.g., incasellamento dei testi) e l'impostazione spaziale non convenzionale (v., e.g., redazione tra il fronte e il retro della Carta d'Identità del sig. ) delle stesse, evidentemente frutto di Pt_1 aggiunte e specificazioni successive, siano idonee a incidere negativamente sul contenuto intrinseco dell'atto. E ciò vale specialmente se si considera che l'opponente in nessuno dei due casi ha chiesto di provare l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco.
In particolare, con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni contenute nell'allegato n. 9, va osservato che gli assegni di € 2.467,00 e € 2.297,00 (indicati nell'addenda del 30 agosto 2004), rispetto a cui ivi si afferma la restituzione all'opponente, risultano girati dal a tale (v. supra, § 3) e, pertanto, Pt_1 Per_3 tale restituzione è effettivamente avvenuta, non essendo altrimenti possibile alcuna girata.
10 Inoltre, le ragioni di tale consegna (“dal momento che i nuovi conteggi sono stati pagati presso il Comune (poste Reitano) dal sig. ) risultano comprovate dai Parte_1 bollettini di pagamento del 28 agosto 2004 allegati al n. 5 della seconda memoria istruttoria di parte opponente.
Infine, accertata a mezzo C.T.U. la riconducibilità a delle Parte_1 sottoscrizioni apposte sulle addende del 30 agosto 2004 e del 5 settembre 2004, se i due scritti non fossero stati inseriti con il consenso di quest'ultimo ed egli non li avesse effettivamente esaminati e condivisi, non avrebbe avuto alcuna spiegazione nel contesto di un riempimento abusivo di foglio in bianco l'apposizione di due sigle/firme, entrambe nella parte finale e a distanza ravvicinata.
Va poi precisato che non si ravvisa alcuna effettiva contraddizione tra l'allegato 1 bis di parte opponente e il documento 23 di parte opposta, entrambi risalenti al 2 settembre 2006: nel primo si legge che “In relazione alla pratica di sanatoria presentata dal sig. presso il Comune di Reitano (ME) ed agli assegni consegnati al sig. Parte_1 per il pagamento delle rate, così come riportati nei precedenti scritti tra il sig. e il
CP_1 Pt_1 sig. alla data del 2.09.2006 si precisa che gli assegni sono stati scambiati e che il sig.
CP_1 ha ricevuto la cifra totale degli assegni scambiati per effettuare i pagamenti delle rate della
CP_1 sanatoria”; mentre nel secondo che “ad integrazione scrittura del 2/9/2006, fatta tra le parti una globale verifica, tutte le somme e gli assegni dati al sono stati restituiti al
CP_1 che non ha più nulla a pretendere dal Restano a pagare solo i compensi Pt_1 CP_1 professionali delle due sanatorie e le chiusure dei lavori intrapresi, interrotti per volontà del
a causa dei problemi con il sig. ; lavori intrapresi che – si noti per inciso Pt_1 Per_2
– appaiono essere quelli a cui fa riferimento la scrittura del 3 settembre 2003 (all. 2 alla seconda memoria dell'opponente) antecedente alla pratica di sanatoria e ove si legge di un acconto “per la propria metà e per il socio-Nigrelli e “con le spese a CP_2 carico del sig. e del sig. verrà rilasciata regolare fattura”. Pt_1 Per_2
Infatti con il primo – prodotto dall'opponente – le parti si esprimono in relazione alla più limitata “pratica di sanatoria (...) e agli assegni consegnati al sig. per il CP_1 pagamento delle rate”, mentre con il secondo vengono presi in considerazione “tutte le somme e gli assegni dati al a fronte di una “globale verifica” evidentemente eseguita CP_1 nella medesima giornata, seppure in tempi diversi.
Infine ulteriore elemento di attendibilità dell'allegato 23 appare costituito proprio dal riferimento ai “problemi” tra e che trovano riscontro Parte_1 Per_2
11 nella causa n. 174/2006 decisa dal Tribunale di Mistretta con sentenza n. 65/2011: non emergono allora concreti elementi per dubitare che al 2 settembre 2006
avesse restituito ogni somma ricevuta per il – lato sensu – disbrigo CP_1 pratiche nell'interesse del e rimanesse in attesa, come emerge dalla Pt_1 seconda scrittura privata la cui falsità non è stata dimostrata, di ricevere i propri compensi.
Né ad avviso del Collegio appare idoneo a provare il pagamento (quantomeno parziale) delle prestazioni oggetto di ingiunzione il verbale della Guardia di Finanza prodotto dall'opponente. Infatti, contestato comunque l'incasso di € 2.297,00 € ed €
2.467,00 (portati dagli assegni poi girati a tale ), ha sì Per_3 CP_1 dichiarato – si noti a distanza di alcuni anni dalla scrittura del 2 settembre 2006 (il verbale è infatti del 24 maggio 2010) – di avere incassato l'importo di € 5.200, ma ha pur sempre specificato che si trattava di “anticipazioni effettuate per conto del cliente per la regolarizzazione di due pratiche di sanatoria edilizia” ed era pertanto onere dell'opponente, smentita la falsità materiale dei documenti oggetto di querela, provare che tali somme erano state effettivamente incassate dall'opposto a titolo di compensi.
Sotto questo profilo, infatti, nulla dimostra l'estratto conto al 30 settembre 2006 (all.
n. 6 alla seconda memoria istruttoria di ) in quanto, da un lato, Parte_1 il nome è stato aggiunto a penna accanto all'elenco delle operazioni aventi CP_1 per oggetto gli assegni n. 3120213934 di € 5.200,00, n. 3120213937 di € 5.189,00 e n.
3120213937 di € 1.972,12 (tutti con data e valuta 29 agosto 2006 e intestati dal a se medesimo, v. allegato n. 2 alla prima memoria istruttoria Pt_1 dell'opponente) e, dall'altro, non è stato dimostrato che il – beneficiario Pt_1 degli assegni – non avesse altri conti su cui versare gli importi;
circostanza inverosimile data la sua qualità di imprenditore e alla luce della sua residenza in
Francia.
Né infine l'opponente ha mai lato sensu disconosciuto formalmente la sottoscrizione o la sigla apposta su questi assegni;
elementi questi ultimi che appaiono ictu oculi sovrapponibili a quelli apposti sui documenti infondatamente ritenuti falsi.
La rinuncia all'escussione dei testi da parte dell'opponente non consente nemmeno di provare che egli si fosse assentato dall'Italia dagli inizi di agosto 2006 e vi abbia fatto ritorno nel 2007 e, quindi, di infirmare indirettamente le dichiarazioni contenute nell'allegato n. 23 di parte opposta nonché l'incasso degli assegni n.
12 3120213934 (€ 5.200,00), n. 3120213937 (€ 5.189,00) e n. 3120213937 (€ 1.972,12) da parte del Sul punto, peraltro, neppure la documentazione relativa CP_1 all'operazione bancaria del 29 agosto 2006 (allegato n. 7 alle seconde memorie istruttorie dell'opponente) è funzionale a tal fine.
Infatti, la remise de chèques (che nella parte superiore sinistra è stata oscurata con l'apposizione di due nastri adesivi bianchi) è priva di sottoscrizione, non essendo sufficiente l'apposizione della sigla AGENCE e della data 29 AOUT 2006 (29 agosto
2006).
Quanto poi alla nota prot. 2656 del 24 luglio 2013 con cui il Comune di Reitano ha chiesto di far pervenire ricevuta dei versamenti a titolo di oblazione e saldo oneri della concessione n. 03/2004 del 19/12/2007 era compito del – nel Pt_1 contesto di così fitti intrecci imprenditoriali in Sicilia non limitati ai fabbricati in Villa
Margi – dimostrare più compiutamente l'iter della concessione stessa al fine di consentire la ricostruzione degli esborsi a essa connessi, tanto più che i bollettini di pagamento del 28 agosto 2004 e del 10 settembre 2004 (all. 5 alla seconda memoria istruttoria) si riferiscono genericamente a pratica nn. 1 e n. 2 e che le parti danno atto, nella scrittura del 5 settembre 2004 con cui è stato restituito all'opponente ulteriore assegno di € 2.500, della presentazione di “nuova domanda di sanatoria”.
6. – Alla luce della documentazione in atti e in ragioni di tutte le superiori argomentazioni, non vi sono elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti per ritenere che gli assegni siano stati incassati dall'opposto a titolo di compensi
(neppure con riferimento alla scrittura del 3 settembre 2003 giacché, come visto, al settembre 2006 tutte le somme risultano restituite).
In altre parole, l'opponente, a fronte delle contestazioni di controparte, non ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante all'esito della produzione degli assegni posti a supporto della sua eccezione di adempimento (v. le già richiamate Cass., n.
15708/2021 e Cass., n. 27247/2023).
Pertanto – rinunciata la prova articolata dall'uno e irrilevanti le richieste istruttorie avanzate dall'altro – l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo n. 17/2013 emesso dal Tribunale di Mistretta va dichiarato definitivamente esecutivo.
La reiezione dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta altresì il rigetto dell'opposizione a precetto (causa n. 296/2014 R.G.) e la dichiarazione del diritto di di procedere esecutivamente. CP_1
13 7. – Non sussistono i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sotto il profilo oggettivo «la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni» (Cass. Civ., sent. n. 7620/2013).
non ha mai dato alcuna prova né di un pregiudizio distinto dal CP_1 semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria – solo successivamente – rivelatasi infondata (danno, peraltro, astrattamente risarcibile con la rifusione delle spese legali) né, in particolare, dell'ammontare del danno che il Giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza.
Né si ravvisano nella condotta processuale della parte soccombente gli estremi di un abuso del processo, essendosi la stessa limitata a difendersi con i mezzi consentitigli dall'ordinamento.
8. – Premesso che il rigetto della pretesa risarcitoria ex art. 96 c.p.c., stante la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite, non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca (v. Cass., ord., n. 11792/2018 e Cass., ord., n. 9532/2017), le spese di lite seguono la soccombenza nei giudizi riuniti.
Sul punto va osservato che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni”; pertanto, “la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise [e...] la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (v., ex multis, Cass., n.
27295/2022).
Ne consegue che per le cause n. 116/2013 R.G. ex Trib. Mistretta e n. 296/2014
R.G. vanno liquidati separatamente le fasi di studio e introduttiva, mentre devono essere liquidate una sola volta le fasi istruttoria e decisionale successive alla riunione
(v., e.g., Cass., n. 20147/2013: “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con
14 riguardo alle attività compiute prima della riunione”; Cass., n. 13276/2018: “in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese (...)”), tutte in base al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga), considerando a) per la causa n. 116/2013 R.G. ex Trib. Mistretta ante riunione e per le fasi celebratesi post riunione il valore della controversia come indeterminabile a complessità media, stante la proposizione della querela di falso in via incidentale
(Cass., n. 15642/2017) e l'attività svolta, e b) rispetto alle fasi autonomamente svolte nel giudizio n. 296/2014 R.G. un valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000.
Per le cause n. 116/2013 R.G. ex Trib. Mistretta e n. 296/2014 R.G. e con riferimento alle fasi prima della riunione (studio e introduttiva) vanno applicati, rispettivamente, i parametri medi e quelli minimi giacché, rispetto all'opposizione a precetto, la parte vittoriosa ha affrontato questioni analoghe alla lite di più risalente iscrizione. Con riferimento alle fasi successive alla riunione vanno invece applicati i valori medi.
Pertanto le spese di lite relative al giudizio n. 116/2013 R.G. ex Trib. Mistretta ammontano a € 3.543,00 per fase studio e introduttiva;
le spese relative al giudizio n.
296/2014 R.G. ammontano a € 849,00 per fase studio e introduttiva. I compensi relativi alle uniche fasi istruttoria e decisionale nei giudizi riuniti n. 116/2013 R.G. ex
Trib. Patti e n. 296/2914 R.G. ammontano a € 7.317,00 per fase istruttoria e decisionale.
Il totale delle spese di lite relative ai compensi professionali è dunque pari a €
[3.543,00 + 849,00 + 7.317,00 =] € 11.709,00. Nondimeno la parte vittoriosa ha depositato nota spese che, per giurisprudenza consolidata, funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi. In altre parole, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire una somma di entità superiore
(Cass., n. 17057/2019; Cass., n. 11522/2013, Cass., n. 5327/2003).
15 Il soccombente va pertanto condannato al pagamento della somma di € 9.311,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge.
Spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti con decreto del 16 luglio 2019, vanno poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 116/2013 R.G. ex
Trib. di Mistretta e n. 296/2014 R.G. Trib. Patti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, così decide:
1) RIGETTA la querela di falso proposta in via incidentale nella causa n. 116/2013
R.G. ex Trib. Mistretta da , che condanna al Parte_1 pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 ordinando – una volta divenuta definitiva la sentenza – la restituzione dei documenti e disponendo che, a cura della
Cancelleria, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
2) RIGETTA l'opposizione proposta da nella causa Parte_1
n. 116/2013 R.G. ex Trib. Mistretta e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n.
17/2013 emesso dal Trib. Mistretta definitivamente esecutivo;
3) RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da Parte_1 nella causa n. 296/2014 R.G. Trib. Patti e, per l'effetto, dichiara che CP_1
ha diritto di procedere esecutivamente;
[...]
4) CONDANNA a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate complessivamente in € 9.311,00 oltre spese
[...] generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge;
5) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico di
. Parte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
16