Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/06/2025, n. 12692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12692 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12692/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11047/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11047 del 2024, proposto da
Clever Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del Gse avente a “Oggetto: esecuzione della sentenza TAR Lazio, Sezione Quinta Ter n. 04847/2024 del 11/03/2024. Conferma del rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0954029001314R062-1#1, presentata da COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A.”, con cui è stata respinta nuovamente la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0954029001314R062-1#1, trasmessa al ricorrente con pec del 19 luglio 2024;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque, connessi alla predetta nota, ancorché non conosciuti dall’odierna ricorrente, ivi compresa la nota del Gse, trasmessa con pec dell’11 aprile 2024, con cui sono stati indicati i motivi ostativi all’accoglimento della predetta richiesta;
e per la condanna del Gse al rilascio dei certificati bianchi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 14 ottobre 2024, depositato il successivo 28 ottobre, Clever Servizi Energetici s.p.a. (nel premettere di essere succeduta a Comat s.p.a., che aveva, a suo tempo, presentato la Richiesta di Verifica e Certificazione - di seguito, RVC - di un progetto di efficientamento energetico applicato alla linea di produzione delle bottiglie in PET destinate al successivo imbottigliamento, presente nell’impianto industriale delle acque a marchio ‘Levissima’ sito nel Comune di Valdisotto - SO, volto ad ottimizzarne il funzionamento mediante: a. l’introduzione di un software di controllo - denominato Master - della domanda d’aria rispetto all’effettivo fabbisogno produttivo per garantire l’attivazione dei soli ‘soffiatori’ di volta in volta necessari; b. l’acquisito e/o il rimodernamento degli stampi e delle presse per il materiale plastico finalizzati a ridurre il peso e lo spessore delle componenti utilizzate per la produzione delle bottiglie - cd. sgrammatura delle preforme ) ha esposto che:
- con la sentenza n. 4847/2024 la sezione V stralcio di questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della RVC n. 0954029001314R062-1#1, stabilendo l’obbligo per il Gse di “rideterminarsi sulla richiesta di emissione della ‘RVC’ formulata dalla ricorrente esplicitando, in caso di conferma del diniego, le ragioni della ravvisata ‘non unitarietà’ tra l’intervento di implementazione del sistema di controllo Master e il processo di ‘sgrammatura delle preforme’ ai fini del conseguimento dei risparmi energetici previsti dalla ricorrente” ;
- in data 11 aprile 2024, il Gse ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento di esecuzione della predetta sentenza, in riscontro alla quale, in data 19 aprile 2024, la società ha presentato le proprie osservazioni, affermando l’unitarietà del progetto di efficientamento della sala compressori con l’intervento di “sgrammatura” delle preforme e rilevando che non fosse necessaria la “ normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico” in quanto la “sgrammatura” non sarebbe una condizione esterna, bensì parte del progetto;
- con pec del 19 luglio 2024, il Gse ha trasmesso il provvedimento di rigetto in epigrafe indicato.
1.1. Clever Servizi Energetici s.p.a. ha chiesto l’annullamento del provvedimento da ultimo menzionato, censurandolo con un unico motivo:
“1. Illegittimità […] . Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto/incongruità d’istruttoria, arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità. Violazione di legge. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 1, co. 1, e 3 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi del giusto procedimento, di imparzialità e di buon andamento dell’attività amministrativa” – in sintesi, la ricorrente:
a) per un verso, lamenta la circostanza che “l’approvazione della PPPM - da parte del G.S.E. - dava atto dell’unitarietà del progetto e della sussistenza dei requisiti d’ammissibilità dell’intervento al meccanismo dei certificati bianchi” e che “fino alla richiesta d’approvazione della II RVC, nessuna obiezione sull’unitarietà di progetto era stata mossa dal G.S.E. che, anzi, aveva già rilasciato - con la I RVC - 982 titoli di efficienza energetica di tipo I” ;
b) per altro verso, sostiene che la motivazione resa a supporto del nuovo diniego sarebbe erronea in quanto il Gestore avrebbe ravvisato nuovamente la non unitarietà tra l’implementazione del sistema Master e la “sgrammatura” delle preforme, escludendo che quest’ultima possa considerarsi parte integrante del progetto.
2. Il Gse si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In primo luogo, non merita accoglimento la censura che si appunta sull’asserita contraddizione tra l’approvazione della PPPM e il rigetto della RVC in questione.
2.1. Basti al riguardo rilevare come, con la menzionata sentenza n. 4847/2024, sia stato già chiarito che: “tra la ‘PPPM’ e la prima ‘RVC’ e, di poi, tra tutte le ‘RVC’ che si registreranno nel corso del rapporto sussiste una relazione di pregiudizialità necessaria (il positivo esperimento dell’incombente precedente consente di accedere a quello successivo), ma non sufficiente, essendo fondata ciascuna fase di processo da rilevazioni del tutto autonome sotto i concorrenti profili fattuale, logico e temporale.
Peraltro, nemmeno i dati rilevati nelle fasi antecedenti possono considerarsi definitivamente acquisiti e/o cristallizzati, essendo consentito all’autorità di gestione di ritornare sulle determinazioni assunte, al ricorrere dei presupposti (ed entro i limiti) previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Muovendo da tale contesto, questo Tribunale ha costantemente affermato che ‘l’approvazione della PPPM è quindi un requisito necessario, ma non sufficiente all’emissione dei titoli, presupponendo l’ulteriore fase del positivo riscontro della RVC’ (Questa Sez. sent. 2 febbraio 2022, n. 1263; in termini questa Sez. sent. 24 febbraio 2022, n. 2226). Da ciò consegue che alcun affidamento legittimo al conseguimento dei TEE può essersi radicato nella ricorrente per il solo fatto dell’avvenuta approvazione della PPPM. Allo stesso modo non può condividersi l’affermazione che il GSE in sede di esame della RVC abbia meri poteri di verifica della corretta esecuzione della PPPM stessa, dovendosi, viceversa, ribadire che il GSE ‘essendo deputato all’erogazione di incentivi pubblici, mantiene in ogni fase del procedimento il potere di verifica e controllo circa la spettanza degli stessi; pertanto neppure può ritenersi configurabile, nella materia all’esame, un affidamento meritevole di tutela nel caso in cui le condizioni per l’accesso ai benefici non siano rigorosamente rispettate’ (T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter 24 febbraio 2022 n. 2226; 22 giugno 2022, n. 8255; 06 marzo 2023 n. 3703)”.
3. Quanto alla circostanza che il Gse avrebbe errato nel non considerare la cd. “sgrammatura” delle preforme (ossia del semilavorato dal quale si ricavano, attraverso la fase di soffiaggio, le bottiglie) come parte integrante del progetto, occorre, preliminarmente, considerare che i miglioramenti apportati a processi esterni rispetto al progetto di efficientamento energetico non possono essere rendicontati nelle RVC.
3.1. Nel caso di specie, la stessa ricorrente descrive l’intervento per cui richiede l’incentivo come “ottimizzazione della gestione della centrale di produzione di aria compressa di alta pressione e […] riduzione della richiesta di questa da parte delle linee di produzione destinate alla soffiatura delle preforme” (cfr. p. 1, PPPM, doc. n. 6, depositato da parte ricorrente).
In particolare, secondo quanto dichiarato dalla società proponente, il progetto consiste nell’installazione del sistema di controllo “Master”, che, come precisato nel provvedimento gravato, agisce unicamente sulla centrale di produzione dell’aria compressa, consentendo un risparmio di energia primaria connesso al funzionamento dei compressori; ciò è confermato dal fatto che la stessa PPPM prevede esclusivamente il monitoraggio dei consumi della sala compressione, in conseguenza dell’implementazione del sistema di controllo in questione ( “Al fine di ridurre il consumo di energia elettrica da parte della sala compressori di alta pressione, è stato implementato nel mese di giugno 2009, un sistema di controllo centralizzato IN ND (nel seguito Master), per la supervisione e la gestione dei compressori di bassa e alta pressione. Il principale obiettivo del sistema è quello di ridurre l’energia elettrica destinata alla produzione di aria compressa controllando costantemente la richiesta di aria da parte degli impianti e attivando solo il minimo numero di compressori necessari a soddisfarla, nonché ripartendo, in modo opportuno, il carico totale sulle unità attive. Il software ha consentito di gestire anche gli avviamenti e il controllo dei compressori durante il fine settimana, in precedenza affidati direttamente agli operatori” ; cfr. p. 2, doc. n. 6, depositato da parte ricorrente).
3.2. Tanto premesso, assumono altresì rilievo decisivo le seguenti circostanze:
- la stessa PPPM, nel descrivere l’intervento (cfr. p. 2, doc. n. 6, in atti), specifica che: “nel corso degli anni Levissima, ha inoltre, provveduto a ridurre il peso e lo spessore delle preforme utilizzate, riducendo di conseguenza la pressione dell’aria in uscita dalla sala compressori, dal valore di 35bar nel 2008, al valore di 28bar ottenuto nel secondo trimestre del 2011” ;
- la medesima società chiarisce, nel ricorso, che la cd. “sgrammatura” è stata “determinata dall’acquisto di nuovi stampi/presse” e che “una preforma più leggera esige una minore pressione di soffiaggio” ( “minore pressione che conduce – va da sé – ad un risparmio d’energia elettrica”, cfr. p. 14).
Da ciò si ricava che la cd. “sgrammatura” - che l’odierna ricorrente pretende di includere nel processo di efficientamento energetico incentivabile - da altro non dipende che dall’impiego di nuovi stampi e di preforme in PET con peso minore e, dunque, con caratteristiche differenti da quelle della “materia prima” in precedenza utilizzata.
3.3. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che non possa reputarsi illogica e/o irragionevole la valutazione tecnica effettuata dal Gestore, alla stregua della quale sono annoverabili tra i miglioramenti che conseguono a un fattore “esterno” (e, dunque, non rendicontabili nella RVC) quelli che discendono dall’impiego di attrezzi diversi (come gli stampi) e di materie prime di differente qualità (come le “nuove” preforme).
Si tratta, invero, di risparmi che, in quanto legati alla scelta (imprenditoriale) di utilizzo di taluni strumenti/materiali rispetto ad altri - pure rinvenibili sul mercato -, sono direttamente riconducibili a valutazioni di tipo industriale e non anche all’intervento di efficienza energetica per cui si chiede l’incentivo (cfr. arg ex Tar Lazio, V -str ., 26 aprile 2024, n. 8251, che ha escluso la rilevanza dei risparmi conseguenti alla “mera applicazione di una buona regola di gestione degli impianti” o connessi “a nuove modalità di approvvigionamento della materia prima” ).
3.4. In definitiva, non merita accoglimento la censura di irragionevolezza, erroneità e travisamento del fatto rivolta dall’odierna ricorrente alla valutazione del Gse di considerare - ai fini del riconoscimento degli incentivi - i soli risparmi conseguiti dall’implementazione del sistema Master senza tener conto della cd. “sgrammatura” delle preforme (e su cui si fonda espressamente il rigetto gravato con il presente ricorso).
4. Il ricorso va, pertanto, respinto.
5. La novità che caratterizza l’oggetto della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
NA AR, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO