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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 10201 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER ricorrente -
CONTRO
CP_1 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 07/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso in opposizione, conferma la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.750,00 oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
GULOTTA ANTONIO WALTER, dichiarandone compensata la restante metà; CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 19/10/2023, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile
1 di assistenza e per la sussistenza di quello per beneficiare della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione per ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari ai fini dell'assegno mensile di assistenza;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza del 07/04/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (assegno mensile di assistenza);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- -rilevato, pertanto, che il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento. Le spese di lite devono essere compensate per metà, tenuto conto del riconoscimento già effettuato in sede di ATP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della restante metà, liquidata come in dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica, già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 10201 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER ricorrente -
CONTRO
CP_1 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 07/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso in opposizione, conferma la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.750,00 oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
GULOTTA ANTONIO WALTER, dichiarandone compensata la restante metà; CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 19/10/2023, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile
1 di assistenza e per la sussistenza di quello per beneficiare della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione per ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari ai fini dell'assegno mensile di assistenza;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza del 07/04/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (assegno mensile di assistenza);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- -rilevato, pertanto, che il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento. Le spese di lite devono essere compensate per metà, tenuto conto del riconoscimento già effettuato in sede di ATP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della restante metà, liquidata come in dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica, già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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