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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 04.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7963 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Gianmario D'Ambrosio ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto ricorso l'8.12.2022 al fine di ottenere dall'
[...]
convenuto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000398353 CP_2 notificata dall' in data 16.11.2022, con cui gli veniva ingiunto di pagare la CP_1 complessiva somma di € 10.006,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni relative all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 683 ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016). A tal fine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di parte convenuta a riscuotere le somme dovute. Instauratosi il contraddittorio, l'Ente convenuto ha eccepito nel merito l'infondatezza dell'opposizione, concludendo per il rigetto.
Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che l'opposizione è ammissibile, in quanto tempestivamente proposta entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, ex art. 6 D.Lgs. 150/2011.
Quanto al merito, l'eccezione di prescrizione è fondata.
L'art. 28 della legge n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Si osserva, sul punto, che la notifica rituale dell'avviso di accertamento vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale, nuovamente interrotto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non vi è prova che l'avviso di accertamento delle violazioni amministrative di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n.
638/1983, commesse dalla ditta individuale CA GIOVANNI - TRASPORTI S. & P.,
CP_ sia stato ritualmente notificato in data 21.11.2017, come sostenuto dall' : nella specie, non vi è prova che l'avviso di ricevimento della raccomandata contrassegnata dal codice CP_ 68602166078-9 (v. all. 5 fascic. ) sia effettivamente riconducibile all'avviso di CP_ accertamento n. protocollo 0386812 (v. all. 4 fascic. ). CP_1
Pertanto, in assenza di efficaci atti interruttivi, il diritto al pagamento della somma ingiunta si è prescritto nel termine quinquennale di cui al cit. art. 28, decorrente dal giorno nel quale
è stata commessa la violazione (in particolare, per l'ultima violazione, che risulta commessa a novembre 2016, dal 16 dicembre 2016 ex art. 18, c. 1, D.Lgs. 241/1997).
Ne consegue che all'epoca della notifica dell'ordinanza ingiunzione (16.11.2022), la prescrizione si era già compiuta, pur considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, disposto dall'art. 103, comma 6-bis, del decreto- legge n. 18/2020. Per i motivi esposti – e risultando così assorbita ogni ulteriore questione – deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. OI-000398353, per intervenuta prescrizione del diritto CP_ vantato dall' .
Le spese vanno comunque compensate, stante l'assenza di doglianze sul merito delle omissioni contributive.
P.Q.M.
a) Annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000398353, notificata in data 16.11.2022.
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 05.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino