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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Vergine e Silvia Di Parte_1
Noia, ricorrente;
e in persona del rappresentate legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Maria Maddalena Berloco e Marcello Raho, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 26.7.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 4.163,60, chiesta in restituzione dall' con nota del 6.9.2022 relativamente ai ratei dell'assegno categoria CP_1
AS, corrispostile fra l'1.1.2018 e il 31.12.2028, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale alla rifusione di quanto medio tempore eventualmente recuperato, deducendo l'irripetibilità dell'indebito. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda (in particolare, ha specificato che “in data 4.8.2022 in seguito a ricostituzione Batch (d'ufficio) si è determinato l'indebito n. 17134191 pari ad E. 4.163,60. Tale indebito è scaturito perché la sig.ra non ha trasmesso la Parte_1 dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017, nonostante i solleciti inviati dall' . CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, la richiesta restitutoria azionata dall' si correla CP_1 alla mancata trasmissione da parte della della dichiarazione dei redditi Parte_1 dell'anno 2017, assertivamente più volte sollecitata dall'istituto previdenziale e rilevante nel caso di specie, venendo in rilievo una prestazione (assegno cat. AS) collegata al reddito. In relazione a quanto sopra specificato, giova, dunque, richiamare il quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all'istituto previdenziale, qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale alla amministrazione finanziaria (Mod.730 o Unico) (v. art. 13, co. 6, lett. c, D.L n. 78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di CP_1 conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede, poi, testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Tanto premesso in termini generali, occorre, in senso favorevole alla tesi attorea, rilevare come nel caso di specie l' non abbia documentato di aver validamente CP_1 informato la in ordine agli obblighi di comunicazione a suo carico (non Parte_1 essendovi in particolare prova della notifica del modello RED, contenente l'indicazione in ordine alle modalità e ai tempi stabiliti dall' per la comunicazione dei redditi CP_1 dell'anno 2017 di cui si discute), né, in particolare, di aver validamente comunicato alla medesima la sospensione della prestazione collegata al reddito per cui è Parte_1 causa, sì da consentire alla stessa di provvedere alla suddetta comunicazione nel successivo termine di 60 giorni previsto dalla disposizione dappresso virgolettata. Conseguentemente, è da ritenere indimostrato che l' potesse, nel caso, CP_1 procedere legittimamente alla revoca in via definitiva della prestazione e al recupero delle somme erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, con l'ulteriore corollario che non possono, per ciò solo, che venire meno i presupposti per qualificare come indebita l'erogazione delle prestazioni oggetto della pretesa restitutoria azionata (ciò a maggior ragione, avendo la fornito Parte_1 prova - vds. certificazione reddituale del maggio 2023 in atti - di non percepire redditi soggetti ad obbligo di dichiarazione e, in ogni caso, ostativi all'erogazione dei ratei oggetto di ripetizione). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea merita, dunque, accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 26.7.2023 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_2 CP_1 domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla la somma di euro Parte_1
4.163,60, chiesta in restituzione dall' con nota del 6.9.2022; condanna l' alla CP_1 CP_1 restituzione in favore della delle somme a tale titolo eventualmente già Parte_1 recuperate, con la maggiorazione degli accessori ex art. 16, L.n. 412/91; condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.350,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 12 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Vergine e Silvia Di Parte_1
Noia, ricorrente;
e in persona del rappresentate legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Maria Maddalena Berloco e Marcello Raho, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 26.7.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 4.163,60, chiesta in restituzione dall' con nota del 6.9.2022 relativamente ai ratei dell'assegno categoria CP_1
AS, corrispostile fra l'1.1.2018 e il 31.12.2028, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale alla rifusione di quanto medio tempore eventualmente recuperato, deducendo l'irripetibilità dell'indebito. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda (in particolare, ha specificato che “in data 4.8.2022 in seguito a ricostituzione Batch (d'ufficio) si è determinato l'indebito n. 17134191 pari ad E. 4.163,60. Tale indebito è scaturito perché la sig.ra non ha trasmesso la Parte_1 dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017, nonostante i solleciti inviati dall' . CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, la richiesta restitutoria azionata dall' si correla CP_1 alla mancata trasmissione da parte della della dichiarazione dei redditi Parte_1 dell'anno 2017, assertivamente più volte sollecitata dall'istituto previdenziale e rilevante nel caso di specie, venendo in rilievo una prestazione (assegno cat. AS) collegata al reddito. In relazione a quanto sopra specificato, giova, dunque, richiamare il quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all'istituto previdenziale, qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale alla amministrazione finanziaria (Mod.730 o Unico) (v. art. 13, co. 6, lett. c, D.L n. 78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di CP_1 conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede, poi, testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Tanto premesso in termini generali, occorre, in senso favorevole alla tesi attorea, rilevare come nel caso di specie l' non abbia documentato di aver validamente CP_1 informato la in ordine agli obblighi di comunicazione a suo carico (non Parte_1 essendovi in particolare prova della notifica del modello RED, contenente l'indicazione in ordine alle modalità e ai tempi stabiliti dall' per la comunicazione dei redditi CP_1 dell'anno 2017 di cui si discute), né, in particolare, di aver validamente comunicato alla medesima la sospensione della prestazione collegata al reddito per cui è Parte_1 causa, sì da consentire alla stessa di provvedere alla suddetta comunicazione nel successivo termine di 60 giorni previsto dalla disposizione dappresso virgolettata. Conseguentemente, è da ritenere indimostrato che l' potesse, nel caso, CP_1 procedere legittimamente alla revoca in via definitiva della prestazione e al recupero delle somme erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, con l'ulteriore corollario che non possono, per ciò solo, che venire meno i presupposti per qualificare come indebita l'erogazione delle prestazioni oggetto della pretesa restitutoria azionata (ciò a maggior ragione, avendo la fornito Parte_1 prova - vds. certificazione reddituale del maggio 2023 in atti - di non percepire redditi soggetti ad obbligo di dichiarazione e, in ogni caso, ostativi all'erogazione dei ratei oggetto di ripetizione). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea merita, dunque, accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 26.7.2023 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_2 CP_1 domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla la somma di euro Parte_1
4.163,60, chiesta in restituzione dall' con nota del 6.9.2022; condanna l' alla CP_1 CP_1 restituzione in favore della delle somme a tale titolo eventualmente già Parte_1 recuperate, con la maggiorazione degli accessori ex art. 16, L.n. 412/91; condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.350,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 12 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma