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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 549/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 27.2.1964, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Antonella Marchetti C.F._1
E
n. a Lanciano il 3.5.1963, CF Parte_2
difeso dall'Avv. Antonella Troiano C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 24.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 20.1.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
24.10.2024, del seguente preciso tenore:
i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 2 la casa coniugale sita in Lanciano alla C.da Follani n. 178/b di proprietà esclusiva di che continuerà a viverci insieme al figlio Parte_2
con quanto in essa contenuto;
Per_1
, in caso di necessità, provvederà in modo esclusivo al Parte_2 mantenimento del figlio e contribuirà nella misura del 100% alle sue Per_1 spese straordinarie e la in ogni caso, contribuirà nella misura a lei Parte_1 possibile;
I coniugi dichiarano sin da ora, ai fini del riconoscimento del regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previsto per i trasferimenti effettuati dai coniugi in adempimento di accordi di separazione e divorzio, di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 27/E del 21 giugno 2012, che il presente accordo patrimoniale raggiunto ai fini della separazione consensuale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 1988 n. 71
- Parte II Serie A Ufficio 1). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 21.1.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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