Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01975/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2024, proposto da
AN GR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Alviggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone, AN Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot.28 privo di data, pervenutole in data 11.09.2024- - del Direttore del settore Trasformazione Urbanistica ed edilizia- ufficio condono arch. Maria Maddalena Cantisani e a firma anche del Responsabile del Procedimento geom.Michele Petti , di diniego definitivo di cui all’istanza di condono edilizio prot.26914 del 25.03.1986 – pratica 1665, , inerente l’ immobile sito in Salerno alla via dei Greci 2 , - della nota prot.239659 del 24.11.2021 notificata solo in data 06.11.2023 in allegato alla nota prot. 234250 del 19.10.2023, contestualmente alla prima notificata il 6.11.023; - di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa ET AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente epigrafata e’ proprietaria di un’unita’ immobiliare sita in Salerno, catastalmente identificata identificata al Foglio 10, part.636/2del Comune di Salerno ed alla stessa pervenuta in virtu’ di atto di donazione notarile del 1.3.1999 rep.106489, racc. 20030, registrato in Salerno il 17.3.1999.
Il sig. LV GR, nel 1981, realizzava l’intero primo piano sull’esistente terrazzo di copertura ed un altro livello adibito parte a stenditoio e parte a soffitta.
Con nota del 25.03.1986, prot. 26914, il genitore e dante causa dell’odierna ricorrente presentavano domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art.31 L.47/1985 per le opere abusive eseguite.
Il 13.9.1989, era presentata la documentazione posta ad integrazione dell’istanza di condono.
Con nota, prot. 192386 del 16.10.2012, notificata il 9.11.2012, si comunicava il costo dovuto e si richiedeva documentazione integrativa ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, depositata con successiva nota protocollata al n. 12280 del 21.01.2013.
Con nota, prot. 239659 del 24.11.2021, (notificata il 6.11.2023), veniva chiesta nuovamente tutta la documentazione.
Nella nota del 19.10.2023, prot. 234250, si comunicavano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, fondati sul rilievo per cui “ad oggi non è stata trasmessa alcuna documentazione atta ad integrare la pratica e che la mancata presentazione dei documenti comporta l’improcedibilità della domanda”.
Con provvedimento, prot.28 datato 11.09.2024, era formalizzato il rigetto dell’istanza di condono edilizio prot.26914 del 25.03.1986 – pratica 1665.
Avverso l’atto de quo insorge la ricorrente epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
1.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ART. 35 COMMA 18 DELLA L. N.47/1985 E SUCC.MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
La parte ricorrente insiste sulla formazione del silenzio-assenso a fronte dell’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 35, comma 18 l.n.47 del 1985, in ragione della completezza della domanda di sanatoria, accompagnata dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL’ART. 18, L. 241/1990, C.2 SUCCESSIVAMENTE RIPRESO ANCHE NEL C. 4, ART. 6, L. 212/2000)
La parte ricorrente invoca la violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede che deve sempre permanere e permeare l’azione pubblica, soprattutto quando questa incide negativamente la sfera giuridica del privato nonché l’inosservanza dell’art. 18, l. 241/1990, c.2, in virtù del quale al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia’ in possesso dell’amministrazione. Lamenta altresì la lesione del principio di affidamento.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Il ricorso è accolto in parte.
E’ meritevole di positivo apprezzamento la doglianza inerente l’illegittimità del gravato provvedimento di rigetto dell’istanza, motivata sulla ragione dell’incompletezza documentale.
E’ invece rigettato, limitatamente alla censura dell’intervenuta formazione del silenzio assenso.
E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.
La formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e l'opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, l. n. 47 del 1985 (Consiglio di Stato, sez. II, 23/12/2024, n.10356).
I termini previsti dalla legge per il pagamento dell'oblazione ai fini del condono edilizio (L. 47/1985) hanno natura perentoria, data la natura eccezionale e temporanea dell'istituto. Tale perentorietà discende dalla stessa normativa, che commina specifiche sanzioni in caso di inadempimento: di conseguenza, il tardivo pagamento dell'oblazione rende l'istanza di condono improcedibile e impedisce la formazione del silenzio-assenso, il quale può operare solo su domande ammissibili e complete, mentre il comportamento dell'amministrazione che non abbia eccepito immediatamente la tardività è irrilevante, poiché i termini sono stabiliti da norme imperative non derogabili dall'ente (T.A.R. Firenze, sez. III, 10/03/2025, n.436).
La mancata presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono edilizio impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio - assenso, sia quello di trentasei mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio dell'oblazione versata, tenendo presente che il termine di 36 mesi stabilito dall'art. 35, l. n. 47 del 1985 per il conguaglio dell'oblazione relativa a condono edilizio o per il rimborso eventualmente spettante non decorre prima che la relativa obbligazione possa ritenersi definitivamente accertata in tutti i suoi elementi; a tal fine, quindi, è necessario che la domanda di condono sia completa di tutta la documentazione necessaria anche ai fini della formazione del silenzio-assenso. Il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale di 36 mesi, fissato dall'art. 35, l. n. 47/1985 per il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione, coincide con la data del rilascio del certificato di cui al richiamato art. 35, contenente l'attestazione del Sindaco in ordine alla sussistenza di un credito nei confronti dell'erario (T.A.R. Roma, sez. II, 10/10/2024, n.17408).
Il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo. Il silenzio-assenso non si perfeziona, infatti, per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono. In ogni caso, il condono non può intendersi rilasciato nel caso in cui sia decorso il termine di ventiquattro mesi, previsto dall'art. 35, comma 12, l. 47 del 1985, ciò in quanto, nel caso di abusi in area vincolata, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre solamente dall'emanazione del parere favorevole, secondo quanto previsto dall'art. 32 della citata legge 47/1985 (Consiglio di Stato, sez. VII, 25/06/2024, n.5606).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame ne discende che, ancorchè la documentazione sia completa, il silenzio assenso non po' dirsi formato, stante la carenza del nulla osta dell’autorità preposta al vincolo.
Lo stato degli atti è chiaro.
Con verbale di deliberazione del gruppo di lavoro e consulenza tecnico-giuridica del 29.03.1990, la Commissione, preso atto che a seguito di un primo parere contrario nella seduta del 12.9.89, l’istante aveva integrato la documentazione mancante e che, pertanto, “risultavano esistenti tutti i requisiti e presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria, esprimeva parere favorevole a che il sindaco rilasciasse la concessione “
Con nota prot. 192386 del 16.12.2012, veniva comunicata la quantificazione definitiva e richiesta altra documentazione, depositata con nota, prot 12280 in data 21.1.2023.
Nella comunicazione, prot. 239659 del 24.11.2021, era richiesta la seguente documentazione:
1.Stralcio arerofotogrammetrico, di P.R.G. e di mappa catastale; 2) Planimetria generale dell’intera area ove insistono le opere abusive; 3) Elaborato grafico composto da piante, prospetti e sezioni con indicazione degli abusi e periodo di realizzazione delle destinazioni d’uso e adeguatamente quotato; 4) Relazione tecnica descrittiva di tutte le opere abusive; 5) Calcolo grafico-analitico del volume e delle superfici; 6) Documentazione fotografica all’attualità delle opere abusive.
La parte rimarca, nel suo gravame, che trattasi di documenti già previamente depositati dall’arch. Giuseppina Santoro in data 13.9.1989.
Ne discende l’insussistenza della prospettata incompletezza documentale, assunta dal Comune, nella nota del 19.10.2023, prot. 234250, quale motivo ostativo all’accoglimento della domanda e ribadita nel provvedimento di diniego, prot. 28 datato 11.09.2024.
Le emergenze documentali versate in atti dimostrano che la pratica di condono era completa.
Va disattesa la censura dell’illegittimità formulata sulla base dell’intervenuta formazione del silenzio assenso.
Vertendosi però in area gravata da vincolo di rispetto autostradale, difetta il nulla osta dell’ANAS.
Il silenzio assenso non può reputarsi formato, in ragione della carenza dei requisiti giurisprudenzialmente declinati.
E tanto basta al Collegio.
Il ricorso è accolto in parte qua.
La reciproca soccombenza consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET AR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO