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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. - P. IVA è ), con il patrocinio degli avv.ti Francesco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Antonio La Badessa, Mara Russo e Giacomo Bertelli e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Mascheroni, 31,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Controparte_1 C.F._1
Giuseppe D'Ottavio e domicilio eletto presso il suo studio di Roma, via Luigi Ronzoni, 46,
*
(C.F. – P. IVA cod. fisc. e P.IVA ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3
degli avv.ti Matteo Fusillo, Livia Saporito e Chiara Palombi e Stefania Radoccia e domicilio eletto presso il loro studio di Roma, via Aurora, 43,
-appellati e appellanti incidentali-
Oggetto: merchandiser - inquadramento superiore (dal VI-V livello al III livello del CCNL
Commercio) – indennità di trasferta - differenze retributive
CONCLUSIONI per “Voglia codesta Corte di Appello, in riforma della sentenza reclamata, con riferimento Parte_1
ai capi specificamente impugnati con il presente atto, pagina 1 di 26
1. In via principale: Riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1242/2024
e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra nel giudizio di primo CP_1
grado perché infondate e/o non provate, assolvendosi l'odierna Appellante da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
2. In via subordinata: In caso di denegata e non creduta conferma della sentenza n. 1172 dell'11 marzo 2024 in tema di accertamento del diritto della ricorrente all'inquadramento nel terzo livello del
CCNL applicato al rapporto di lavoro, condannare conseguentemente l'odierna scrivente – in solido con la – a riconoscere alla sig.ra la somma complessiva pari a euro CP_3 CP_1
20.500,74 a titolo di differenze retributive e di euro 1.704,95 a titolo di TFR per effetto in ogni caso dell'erroneità della sentenza di prime cure circa i conteggi avversari e dell'erronea inclusione dell'indennità di trasferta nel quantum dovuto.
3. In ogni caso, disporre la sospensione della sentenza del primo grado ex art. 283 cpc.
4. In ogni caso, con il favore di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi del presente giudizio.
In via istruttoria:
Senza accettare alcuna inversione dell'onere ove non competa, si chiede di essere ammessi a prova diretta sui capitoli di cui in narrativa, da intendersi qui ritrascritti, preceduti dall'espressione “è vero che”, nonché a prova diretta e contraria sui capitoli di prova avversari ove ammessi e ritenuti ammissibili e rilevanti, anche con i medesimi testi indicati dall'Appellata.
Occorrendo, si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'Appellata sulle circostanze articolate nella narrativa in fatto che devono intendersi preceduti dalle parole “vero che” ed in particolare sul contenuto delle circostanze di cui ai capitoli in narrativa 1 – 80.
Si indicano quali testi, sia a prova diretta che contraria, i Sig.ri:
- ; Testimone_1
- ; Tes_2
- Testimone_3
- Testimone_4
- Testimone_5
- ; Testimone_6
- Testimone_7
- Testimone_8
- . Testimone_9 con riserva di indicarne in seguito i corretti indirizzi.”; per Controparte_1
pagina 2 di 26 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
1 - rigettare l'appello proposto da Parte_1
2 - rigettare l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3 - accogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra e per l'effetto, in Controparte_1
riforma della sentenza n. 1242/2024 del Tribunale di Milano, accertare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel secondo livello del CCNL applicato al rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare entrambe le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive che si quantificano in euro 89.906,39 (di cui euro 21.767,50 a titolo di dell'indennità di trasfertismo), ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
4 – con vittoria di spese, compenso professionale, iva e cpa, oltre al rimborso del contributo unificato,
Part anche con riferimento alla domanda cautelare proposta da .
* * *
In via istruttoria
Ove la Corte adita ritenesse opportuno ulteriormente istruire la causa, si chiede l'ammissione della prova testimoniale su tutte le circostanze esposte nella parte in fatto del ricorso di primo grado, riproposte retro riportate nel paragrafo II. Fatto, depurate da ogni elemento valutativo e preceduti dalla locuzione “vero che”.
Inoltre, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria rispetto ai capitoli di prova della memoria difensiva delle controparti eventualmente ammessi.
Si indicano in qualità di testimoni, sia a prova diretta che a prova contraria, i signori:
- presso la sede di Testimone_7 CP_4
- presso Loacker S.p.A.; Testimone_10
- residente in [...], Corso Piave n. 31; Testimone_11
- , in Anzio (RM), alla via Vincenzo Monti n. 6; CP_5
- via Carlo Levi 2, Castelraimondo (MC); Tes_12
- residente presso la sede di Novi S.p.A.; Testimone_13
- domiciliata presso la sede ”; Tes_14 CP_2
per Controparte_2
“Che l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione voglia in accoglimento del presente appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, voglia:
- In via principale: Dichiarare l'integrale rigetto delle domande avversarie proposte in primo grado dalla Sig.ra in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto;
CP_1
pagina 3 di 26 - In via subordinata: nella denegata ipotesi del parziale accoglimento delle domande avversarie della
Sig.ra nella parte relativa al superiore inquadramento, si chiede di sottrarre dalla cifra CP_1
finale la parte dovuta a titolo di indennità di trasferta in quanto non dovuta.
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di totale accoglimento delle domande della
Sig.ra si chiede di considerare inclusa la cifra relativa all'indennità di trasferta nella CP_1
Part somma pari ad Euro 57.676,46 a cui e sono state condannate in primo grado. CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
* * *
In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate nell'ambito del giudizio di primo grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/1/2023, ha convenuto, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano, in funzione di giudice del lavoro, la ex datrice di lavoro e la committente Parte_1 [...]
quale obbligata in solido, chiedendo di accertare il suo diritto all'inquadramento nel Controparte_2
secondo livello o, in subordine, nel terzo livello del CCNL Commercio e Terziario, oltre che alla percezione della diaria in misura ridotta prevista dal CCNL per i viaggiatori abituali quale lavoratrice itinerante e di condannare entrambe le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive conseguenti, quantificate in complessivi euro 89.906,39 (o, in subordine, in complessivi, € 57.676,46).
A supporto delle domande la ricorrente ha esposto:
- di essere stata assunta da in data 26 giugno 2013, con contratto a tempo determinato, Pt_1
prorogato e, quindi, trasformato a tempo indeterminato dal 23.10.2015, con inquadramento nel sesto livello (poi elevato al quinto livello dal 1.9.2018) CCNL Commercio e qualifica di merchandiser, rapporto lavorativo cessato per dimissioni volontarie in data 15 ottobre 2022;
- di avere lavorato nell'ambito dell'appalto commissionato da (che aveva Controparte_2
Part affidato a il servizio di allestimento di spazi all'interno dei punti vendita della grande distribuzione, offerta di degustazione di propri prodotti, distribuzione campioni omaggio, manutenzione scaffali e attività accessorie) svolgendo mansioni di natura commerciale, che avrebbero dovuto comportare il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento (il secondo o, in subordine, il terzo).
Entrambe le società convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, hanno resistito al ricorso, concludendo per il suo rigetto.
In particolare, ha eccepito che la ricorrente aveva erroneamente indicato come applicabile al Pt_1
rapporto lavorativo il CCNL Commercio e Terziario Confcommercio in luogo del CCNL Commercio e pagina 4 di 26 in assunto prescelto in virtù dell'espresso richiamo contenuto nella lettera di Controparte_6
assunzione agli accordi di secondo livello del 7/12/2012 e del 23/5/2013 sottoscritti da e CP_7
UILTUCS UIL e Anasfim, che a questo secondo CCNL erano riconducibili.
In base a tali accordi, le mansioni del merchandiser potevano essere inquadrate nel settimo livello CCNL
Commercio, rendendo quindi -secondo la tesi prospettata dalla società- legittimo l'inquadramento della ricorrente prima al 6° e poi al 5° livello, posto che la contrattazione di secondo livello ne aveva autorizzato il possibile inquadramento all'inferiore livello 7° (In base a tali accordi, le mansioni del merchandiser possono essere inquadrate nel settimo livello CCNL Commercio;
la mansione è quella di colui che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari, quale ad es. la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti pratici, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.) nonché dell'inventarista che si occupa della verifica numerica dei prodotti presenti sugli scaffali alla chiusura dell'esercizio in determinate scadenze e la cui attività è funzionale per la gestione dei ricarichi della merce in magazzino).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'escussione dei testimoni, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Dott. Stefanizzi), con sentenza n. 1242/24 del 7.3.2024, pubblicata in data 30/4/2024, ha così deciso: “
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel terzo livello del CCNL
Confcommercio e al pagamento dell'indennità di trasferta nella misura del 10% della retribuzione;
2. condanna in solido le convenute al pagamento delle conseguenti differenze retributive nella misura di euro 57.676,46; oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza nonché al pagamento dell'indennità di trasferta nella misura del 10% della retribuzione;
3. condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida nella misura di euro
6.700,00 oltre oneri e accessori come per legge con distrazione in favore in favore del difensore antistatario, avv. Fabio Giuseppe D'Ottavio”.
In particolare, il giudice di prime cure, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, ha superato Part preliminarmente l'eccezione sollevata da in ordine al CCNL applicabile rilevando che la corretta individuazione di quale tra i due fosse il contratto collettivo applicabile era questione del tutto priva di rilevanza ai fini del decidere, posto che da un semplice raffronto, i livelli e le declaratorie contrattuali di entrambi i contratti collettivi in commento erano sia nella loro definizione generale che in relazione ai pagina 5 di 26 profili professionali assolutamente identici (tutto ciò per poi richiamare, nel dispositivo, il CCNL
Confcommercio).
Ciò premesso, nel merito, il primo giudice, riportate integralmente le deposizioni testimoniali e le declaratorie contrattuali dei livelli a raffronto, in accoglimento del ricorso, esclusa la sussistenza dei presupposti del riconoscimento del secondo livello, non essendo stato provato lo svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo, ha ritenuto fondata la domanda d'inquadramento superiore avuto riguardo al terzo livello, avendo ritenuto accertato, sulla base delle emergenze dell'istruttoria, lo svolgimento da parte della ricorrente, in aggiunta alle attività meramente esecutive proprie del merchandiser secondo la definizione Anasfim che la società datrice di lavoro pretendeva di applicare al rapporto anche di mansioni di concetto proprie di detto livello superiore e avendo condannato, conseguentemente, entrambe le società, in solido tra loro, al pagamento in favore della stessa della somma di euro 57.676,46
a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria (“È stato confermato in particolare il compito dei SOS (sell out specialist) di curare il caricamento degli scaffali dei punti vendita e il controllo che l'esposizione rispettasse le indicazioni della committente, oltre che
l'allestimento anche delle eventuali isole promozionali, rilevazione prezzi e promozioni in corso. Part È, tuttavia, altresì emerso che la ricorrente, al pari degli altri sell out specialist ( , avesse un ruolo attivo anche in relazione alle proposte d'ordine dei singoli punti vendita… vi era comunque un confronto con il responsabile del negozio per valutare la consistenza degli ordini, anche avendo a riguardo allo storico di vendita, con particolare riguardo alle campagne promozionali di Natale e Pasqua e anche con riferimento al cd. ordine da impianto, al momento di apertura di un nuovo punto vendita… Il teste ha evidenziato che talvolta i responsabili dei punti vendita “davano carta bianca” ai sos Tes_10 sulla determinazione dell'ordine….. Ebbene, l'attività in commento, ad avviso del giudicante, è innegabilmente riconducibile a mansioni di concetto, in cui la conoscenza ed esperienza del sell out assume un ruolo di innegabile rilevanza non certamente confinabile all'interno della mera Parte_3
attività di merchandising.
Part D'altra parte, dall'istruttoria è altresì emerso che al veniva richiesto anche un contributo attivo per
l'incremento di fatturato che, per quanto fissato a monte dai suoi responsabili territoriali, veniva poi distribuito, in relazione alla percentuale di incremento necessaria per il suo raggiungimento, da ogni
Part singolo il quale, quindi, era chiamato ad una valutazione finalizzata ad individuare quali punti vendita potessero garantire l'incremento auspicato”).
Il Tribunale ha accolto, inoltre, la domanda relativa al pagamento della diaria ridotta, nella misura del
10% della retribuzione ex art. 179 del CCNL Confcommercio (corrispondente all'art. 167 del CCNL
Confesercenti), risultando pacifico agli atti che alla era stata assegnata un'area geografica CP_1
pagina 6 di 26 molto ampia corrispondente a Marche e Abbruzzo, tale da comportare numerosi spostamenti quotidiani.
C2C – con atto depositato in data 20/05/24 ha proposto appello, Parte_4
insistendo per la riforma della sentenza di primo grado, gravemente carente, a suo dire, sotto il profilo della coerenza e della logicità giuridica, nonché contraddittoria in riferimento all'esame e alla valutazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, nonché carente sotto il profilo della motivazione.
L'impugnazione riguarda, in particolare, le parti in cui il Giudice di primo grado:
- ha ritenuto che l'istruttoria svolta avesse confermato lo svolgimento da parte della di CP_1
mansioni travalicanti quelle del c.d. merchandiser, tali da poter essere ricondotte al livello III del CCNL di categoria;
- ha ritenuto dimostrato che l'attività di vendita non fosse del tutto marginale rispetto a quella promozionale per il fatto che i sell out specialist ricevevano degli obiettivi da raggiungere (il c.d. file ROFO) e venivano monitorati ed eventualmente premiati in relazione a quanto realizzato;
- ha recepito, senza neppure disporre CTU contabile, i conteggi proposti nel ricorso della nonostante gli stessi fossero stati dalla stessa integralmente contestati sin dal primo CP_1
grado di giudizio;
- ha riconosciuto alla il diritto all'indennità di trasferta;
CP_1
- ha erroneamente duplicato le statuizioni di condanna relative a questa seconda voce, là dove la somma di euro 57.676,46, liquidata a titolo di differenze retributive era già comprensiva della diaria ridotta, mentre nel dispositivo le convenute erano state condannate al pagamento dell'indennità di trasferta nella misura del 10% della retribuzione in aggiunta alla suddetta somma.
Nello specifico, reiterando le contestazioni ed eccezioni già prospettate nel precedente grado di giudizio, C2C articola, quindi, i motivi d'appello di seguito sintetizzati.
- Erroneità della sentenza in merito al diverso inquadramento dell'appellata e delle differenze retributive riconosciute
Con il primo motivo d'appello impugna la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della al superiore terzo livello di inquadramento al quale appartengono i dipendenti che svolgono CP_1
“mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti” agendo “in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed
pagina 7 di 26 adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita”.
Ribadisce che la lavoratrice odierna appellata non aveva alcuna autonomia operativa nell'ambito di mansioni che comportavano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza.
Come, infatti, ripetutamente evidenziato dai testimoni escussi, la stessa svolgeva la propria prestazione lavorativa agendo secondo le direttive – oltretutto stringenti – dei dirigenti e superiori gerarchici di
Part
e nel perimetro commerciale già definito da CP_2
L'espletata istruttoria, secondo l'appellante, avrebbe confermato la correttezza dell'inquadramento della lavoratrice al “6° livello del CCNL del Commercio e del Terziario” con qualifica di merchandiser
(Addetto controllo attività di merchandising) - in conformità con quanto disposto dall'Accordo
Anasfim, la cui validità non era stata messa in discussione dal giudice del merito.
Il predetto accordo, validamente operante e applicabile al contratto di lavoro della prevedeva CP_1
espressamente, al punto A) delle pattuizioni, che le mansioni affidate al potevano essere CP_8
inquadrate persino nella declaratoria prevista dal 7° livello CCNL Commercio Confesercenti (e quindi in un livello inferiore rispetto al livello riconosciuto).
Nello specifico riporta il contenuto dell'accordo che espressamente statuiva che “...anche con compiti di coordinamento o di esercizio promiscuo delle mansioni di ciascun profilo, trovino collocazione al 7° livello del Ccnl e che l'eventuale mutamento di mansioni dovuto a un profilo all'altro non configuri violazione dell'art. 2103 c.c., essendo tutte le mansioni indicate nel punto 2 della premessa considerate equivalenti tra loro”.
Rileva, inoltre, che l'attività del “ era espressamente definita dallo stesso accordo, che CP_8 descriveva tale mansione come quella di colui “che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari, quale ad es. la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti pratici, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.), nonché dell'inventarista che si occupa della verifica numerica dei prodotti presenti sugli scaffali alla chiusura dell'esercizio in determinate scadenze e la cui attività è funzionale per la gestione dei ricarichi della merce in magazzino (…)”.
Ribatte quindi che, come già evidenziato nel ricorso di primo grado, nel corso del suo rapporto con la Part
, l'odierna appellata si era occupata:
pagina 8 di 26 - del c.d. recupero distributivo;
- dell'aumento e dell'ottimizzazione dello spazio a scaffale dei prodotti e del rifacimento del CP_2 display (ossia la cura dell'esposizione dei prodotti sugli scaffali); CP_2
- di curare l'attività di c.d. massimizzazione del piano di promozione con la negoziazione extra display
(ossia la cura dell'esposizione di singoli stand dedicati a prodotti ed “esterni” agli scaffali ove CP_2
sono esposti anche i prodotti di tutte le altre aziende produttrici);
- del posizionamento degli espositori della merce vuoti;
CP_2
- della sollecitazione all'invio di prodotti presso il punto vendita;
-dell'attività promozionale dei prodotti mediante l'utilizzo di omaggi per la clientela. CP_2
I testi escussi sul punto nulla avevano specificato in merito al fatto che la avesse svolto CP_1
mansioni tali da comportare particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, agendo in condizioni di autonomia operativa (con richiamo, in particolare, alle dichiarazioni dei testi Tes_7
e . Tes_9 Tes_10 Tes_3
Part Ne sarebbe, al contrario, emerso che, per tutta la durata del rapporto lavorativo con , la CP_1
si era limitata a svolgere compiti di visual merchandiser, non essendole nei fatti mai stato assegnato alcun compito operativo di vendita, ma la sola promozione del prodotto la cui vendita vera e CP_2
propria era poi affidata a soggetto terzo. Tale ruolo, nell'ottica del gravame, rientrava esclusivamente nell'area definibile di “Marketing”, settore strutturalmente differente e distaccato rispetto a quello di
“Sales” (vendita). Part Anche volendo ammettere che nell'arco dell'attività lavorativa espletata per la dalla la CP_1
stessa avesse effettivamente svolto attività ulteriore rispetto a quella tipica del visual merchandiser, come ad esempio la presa d'ordine, parte appellante sostiene che tali attività erano assolutamente marginali dal momento che le prese d'ordine venivano effettuate solo per un ridotto numero dei punti vendita (30 punti vendita su 80/90) e prevalentemente in due soli periodi dell'anno, coincidenti con le festività di Pasqua e Natale. Sul punto richiama giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 8 febbraio 2021, n. 2969) secondo cui “In caso di mansioni promiscue, … la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”.
Denuncia, quindi, il mancato rispetto da parte del primo giudice del suddetto principio, dal momento che dall'istruttoria testimoniale era, comunque, emersa la chiara prevalenza delle mansioni di visual merchandiser rispetto a quelle asseritamente svolte nell'ambito della vendita dei prodotti ed il CP_2
primo giudice, pur evidenziando la palese – a suo dire – promiscuità delle attività svolte dalla pagina 9 di 26 si era comunque determinato nell'inquadrare le stesse come riconducibili al livello III del CP_1
CCNL Commercio.
Parte appellante impugna, da ultimo, anche il capo della sentenza di prima cure che ne ha disposto la condanna alla corresponsione dell'indennità di trasferta (peraltro rileva che controparte nel domandare il riconoscimento di tale indennità aveva erroneamente fatto riferimento al CCNL Confcommercio e insiste nel ribadire che al rapporto di lavoro di lavoro dell'appellata debba trovare applicazione il
CCNL . CP_6
Sul punto ricorda che la prestazione lavorativa della era contraddistinta dall'assenza di una CP_1 postazione fissa ed era, al contrario, caratterizzata dall'itinerarietà, mentre, per applicare l'istituto della trasferta, occorre che vi sia un provvisorio mutamento dell'abituale sede di lavoro del dipendente. La mansione della era, al contrario, connotata dai continui spostamenti sul territorio tali da non CP_1
poter, dunque, essere qualificati come provvisori spostamenti dalla normale sede di lavoro.
Insiste, pertanto, nel ribadire che nessuna indennità risultava pertanto dovuta all'appellata.
- Conteggi avversari
Con il secondo motivo di appello C2C impugna la sentenza anche in riferimento alla quantificazione delle somme dovute alla Parte appellante denuncia, infatti, che il primo giudice ha aderito ai CP_1
conteggi di parte appellata, senza alcuna valutazione critica in merito alla richiesta di consulenza tecnica dalla stessa richiesta.
Lamenta, quindi, l'erroneità di detti conteggi, sostenendo che gli stessi sono stati formulati sulla base di un contratto collettivo dalla stessa non applicato, vale a dire il CCNL Confcommercio in luogo del
CCNL e che negli stessi è stato indicato, quale importo “percepito” dalla CP_6 CP_1
Part l'imponibile fiscale riportato sulle CU messe a disposizione dell'ex dipendente dalla SO .
Tale approccio di conteggio non sarebbe, tuttavia, corretto poiché la predetta base di partenza di calcolo utilizzata non rappresenterebbe affatto quanto concretamente percepito a titolo di retribuzione dalla lavoratrice, essendo frutto di un'operazione contabile tra la retribuzione percepita mese per mese a cui era stato sottratto l'importo dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice stessa.
Parte appellante -pur nel pieno convincimento del corretto inquadramento contrattuale della CP_1
ratione temporis, al 5° e 6° livello del CCNL Terziario- riporta in allegato (All. D) i riconteggi dalla stessa effettuati, che, anche qualora nella denegata ipotesi in cui la stessa dovesse essere inquadrata nel
III livello, porterebbero ad una cifra diversa rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice e, segnatamente, all'importo di euro 20.500,74 a titolo di differenze retributive e a quello di euro 1.704,95
a titolo di TFR.
pagina 10 di 26 Quanto, invece, all'indennità di trasferta, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto applicabile il terzo livello CCNL Terziario C2C insiste nel ribadire che la stessa dovrebbe al più essere condannata a corrispondere la sola cifra di € 57.676,46, già comprensiva anche della diaria ridotta (pari al 10% della retribuzione) per i viaggi abituali, voce, quest'ultima, invece fatta erroneamente oggetto nel dispositivo di distinta ed aggiuntiva statuizione di condanna.
Con memoria depositata in data 11/09/24 si è costituita in giudizio insistendo Controparte_2 per la riforma della sentenza e chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte in primo grado dalla in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto. CP_1
Propone, a sua volta, appello incidentale.
Con un primo motivo, titolato “Sull'errato inquadramento della Sig.ra nel 3° livello del CP_1
CCNL Commercio: errata interpretazione delle risultanze testimoniali e delle mansioni prevalenti della ricorrente”, replicando il motivo d'appello di C2C, denuncia la sentenza per avere riconosciuto alla il diritto di essere inquadrata nel 3° livello sulla base di presupposti errati ed incoerenti CP_1
rispetto alle risultanze istruttorie, dalle quali erano emerse circostanze confermative della correttezza dell'inquadramento della stessa, prima nel 6° e poi nel 5° livello.
Il Tribunale, lamenta aveva, infatti, riconosciuto un'importanza inesistente a una parte CP_2 dell'attività svolta dalla Sig.ra che era, in realtà, del tutto residuale, meccanica e non di CP_1
concetto (raccogliere gli ordini nei punti vendita).
Il primo giudice sul punto aveva concluso “non è revocabile in dubbio il possesso in capo al lavoratore di un apprezzabile margine di contrattazione sui quantitativi”. Parte Censura la sentenza per aver riconosciuto tanta rilevanza a questo aspetto dell'attività dei e, in
Parte particolare, per averlo considerato prevalente rispetto agli altri compiti tipici dei emersi anch'essi in fase istruttoria, come il posizionamento della merce sugli scaffali (v. testimonianza Sig. o Tes_9
l'attività con le hostess e l'individuazione delle “zone promo” dove andare ad allestire i prodotti (v. testimonianza Sig. , tutte attività per le quali il contratto di appalto era stato stipulato. Tes_10
Parte I testimoni avevano affermato che il era tenuto a “segnalare” eventuali carenze e limitarsi a inserire ordini per i quali non solo doveva ottenere l'autorizzazione del Team Leader, ma nella maggior parte dei casi anche dalla stessa, viste le limitate disponibilità del prodotto. CP_2
Quindi alcuna autonomia operativa, con riferimento all'invio degli ordini e alla loro quantificazione, era emersa né dalle affermazioni dei testimoni.
Parte appellata conclude ribadendo che se fosse stata condotta un'analisi dettagliata e più approfondita di tutte le mansioni svolte, il Giudice sarebbe giunto a conclusioni totalmente differenti e avrebbe rilevato come la fosse al massimo dotata di autonomia esecutiva (ossia autonomia nelle CP_1
pagina 11 di 26 concrete modalità con cui realizzare una determinata operazione, sia essa tecnica, amministrativa o di altro tipo, nel rispetto delle direttive impartite e delle regole stabilite), ma non di certo operativa
(un'autonomia di più ampio respiro, riguardante anche scelte di merito e di opportunità).
Con il secondo motivo d'appello -“Sull'indennità di trasferta: errore nel riconoscimento della stessa
e nel calcolo dell'ammontare”- impugna anch'essa, altresì, il capo della con il quale è stato CP_2 riconosciuto il diritto della a vedersi corrisposta l'indennità di trasferta nella misura del 10% CP_1 della retribuzione, poiché fondato su un errore di diritto nell'interpretazione dell'istituto giuridico della trasferta e nell'errata applicazione della relativa norma nel CCNL. Come C2C ribadisce che la prestazione lavorativa della era itinerante e che proprio per questo, in assenza di una sede di CP_1
lavoro fissa, nel contratto di assunzione era stata esclusa l'applicazione di qualsivoglia indennità di trasferta.
Part Si associa, inoltre, a nel richiedere, in subordine, di modificare la sentenza nella parte in cui ha condannato le due SO al pagamento della diaria in aggiunta all'importo liquidato per le differenze di livello, nonostante nello stesso fosse già ricompreso anche l'importo delle differenze per diaria.
Con memoria depositata in data 13/9/24 si è costituita in giudizio insistendo per Controparte_1 il rigetto dell'appello proposto sia da che da Parte_1 Controparte_2
In via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello data la violazione di Controparte_1
Part quanto stabilito dall'art. 434 cpc rilevando che aveva invocato l'integrale riforma della sentenza impugnata sia con riferimento all'accoglimento della domanda di superiore inquadramento al terzo livello del CCNL, sia con riferimento alla domanda di riconoscimento dell'indennità per viaggiatori abituali (trasfertisti) mediante un unico motivo di appello, facendo cioè confluire in un unico motivo censure multiple a capi della motivazione della sentenza diversi ed eterogenei.
Quanto, invece, alle mansioni in concreto svolte replica che le stesse erano ben più ampie ed estese (sia sul piano qualitativo che quantitativo) di quelle prospettate dalle società appellanti: la motivazione della sentenza (pagg. 12-13) aveva dato conto dell'attività centrale che la lavoratrice appellata e i
[...]
Parte (cd. erano chiamati a svolgere, cioè quella relativa alle attività di vendita, Parte_5
negoziazione e trattazione dei prodotti con i responsabili dei punti vendita della Grande CP_2
Distribuzione Organizzata (GDO), mansioni prettamente commerciali queste, che l'appellata in qualità di aveva svolto quotidianamente con l'obiettivo di generare incremento di fatturato Parte_5
e accrescere la quota di mercato di rispetto ai concorrenti sul mercato. CP_2
Gli accertamenti compiuti dal Giudice di prime cure, peraltro, si ponevano in piena linea di continuità con le sentenze n. 1981/2021 (doc. 51), n. 1172/2024 (doc. D), n. 1141/2024 (doc. E) del Tribunale di pagina 12 di 26 Milano, nonché con la sentenza n. 219/2022 della Corte d'Appello di Milano (doc. C), rese in giudizi del tutto sovrapponibili.
Nel corso dell'attività istruttoria erano pervenute numerose conferme, già ricavabili dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice, non soltanto dell'attività relativa alla negoziazione e raccolta degli ordini di vendita, ma altresì degli obiettivi di vendita per l'incremento di fatturato che erano stati attribuiti alla stessa e agli altri obiettivi rispetto ai quali gli stessi Parte_5
lavoratori erano monitorati ed eventualmente premiati.
Erano emerse, altresì, conferme circa lo svolgimento di ulteriori mansioni correlate a quelle di vendita quali: (i) stima del potenziale incremento delle vendite e del fatturato dei singoli punti vendita affidati in gestione, con l'inserimento dei dati nel file cd. ROFO, (ii) verifica delle scorte per garantire la copertura dei prodotti ed evitare le cd. rotture di stock (cioè, l'esaurimento del prodotto dovuto ad una inadeguata gestione delle scorte), (iii) gestione della procedura resi invenduti e la risoluzione delle problematiche relative alla consegna dei prodotti.
Destituita di fondamento, secondo la è, inoltre, la tesi di controparte secondo cui requisito CP_1 distintivo del terzo livello sarebbe l'autonomia operativa del lavoratore, nella specie in tesi non riscontrabile. Tale assunto per la è errato in quanto la declaratoria contrattuale prevedendo CP_1
che “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”) individua due tipologie di lavoratori che rientrano nella classificazione del terzo livello e la finalità della congiunzione “e” è proprio quella di far confluire nel medesimo livello d'inquadramento le due distinte tipologie di lavoratori individuate
(art. 113 CCNL Confcommercio – doc. 50 pag. 110; analogamente il CCNL Confesercenti).
Come desumibile dal tenore letterale della norma contrattuale, nell'ambito del terzo livello
l'autonomia operativa è requisito esclusivamente dei lavoratori specializzati provetti, mentre non lo è per i lavoratori di concetto, categoria quest'ultima all'interno della quale la stessa è stata ricondotta nella sentenza impugnata.
La società appellante asseriva, altresì, che non erano stati integrati gli ulteriori requisiti richiesti per il riconoscimento del terzo livello d'inquadramento ribadendo che la sig.ra “non era in CP_1
possesso di alcuna specifica conoscenza tecnica o adeguata esperienza”.
Parte appellata ribatte che anche questa parte del motivo di ricorso avversario è infondata, dal momento che, con riguardo al requisito della “adeguata esperienza”, la stessa nel periodo antecedente a quello pagina 13 di 26 oggetto di causa (20 ottobre 2015 – 18 marzo 2022) aveva già svolto senza soluzione di continuità un
Part periodo lavorativo alle dipendenze di per oltre due anni dal 26 giugno 2013 al 19 ottobre 2015 per lo svolgimento delle medesime mansioni di (con inquadramento formale di Parte_5
“merchandiser”). Ciò dimostrava, inequivocabilmente, il possesso del requisito dell'adeguata esperienza professionale prima della trasformazione del contratto a tempo indeterminato e, dunque, prima del periodo oggetto di causa.
Quanto invece alle “particolari conoscenze tecniche” ricorda che i lavoratori formalmente inquadrati con la qualifica di venivano, invero, denominati nel quotidiano operare “ CP_8 [...]
, traducibile con l'espressione “Specialista delle vendite al consumatore finale”. Parte_5
Il Sell out, infatti, nell'ambito della grande distribuzione organizzata viene definito come “una strategia
B2C (businness to consumer) che si avvale di determinate azioni di vendita e di marketing per vendere la massima quantità di merce ai consumatori finali. L'obiettivo è quello di favorire alcune tipologie di azioni:
1) Il primo acquisto
2) L'acquisto di impulso
3) La reiterazione dell'acquisto.”
Già la nomenclatura con la quale la stessa e i suoi colleghi venivano “etichettati” era Parte_5 elemento presuntivo dal quale desumere che nella considerazione aziendale l'attività era identificata come di tipo specialistico e finalizzata alle vendite.
Inoltre, conclude sul punto, l'attività non era orientata prioritariamente al Sell out, cioè alla vendita al consumatore finale, bensì al Sell in, cioè, alla vendita dei prodotti “IN” direttamente ai rivenditori della Grande Distribuzione Organizzata (ipermercati e supermercati). Si trattava di un'attività che implicava necessariamente particolari conoscenze tecniche, sia sul piano relazionale e teorico (tecniche di persuasione alla vendita e di fidelizzazione del cliente, conoscenza dei prodotti e delle caratteristiche dei singoli punti vendita affidati) sia sul piano dei contenuti pratici (conoscenza dei cataloghi di prodotti, utilizzo del software per l'elaborazione e l'inserimento degli ordini di vendita).
Non diversamente le altre mansioni più propriamente riferibili all'area del merchandising erano anch'esse suscettibili di essere sussunte nella declaratoria del terzo livello: la conoscenza delle caratteristiche dei prodotti delle tecniche di utilizzo dei software, della rilevazione dei prezzi e CP_2
della quota scaffale, di elaborazione della reportistica, degli allestimenti delle isole promozionali richiedeva una preparazione tecnico pratica che non è confinabile nei livelli di classificazione del personale inferiori al terzo previsti dal CCNL.
pagina 14 di 26 Part Quanto all'ulteriore capo della sentenza impugnato da , relativo al riconoscimento del diritto all'indennità riconosciuta dall'art. 179 del CCNL Confcommercio ai lavoratori le cui “attribuzioni comportino viaggi abituali”, ribadisce la propria pacifica qualità di lavoratrice trasfertista, espressamente prevista nel suo contratto di lavoro (essendo chiamata ogni giorno a visitare circa 80 punti vendita distribuiti tra le regioni Marche e Abruzzo) e ricorda di non aver percepito alcuna indennità legata alla natura itinerante della sua prestazione.
Eccepisce, nel contempo, l'inammissibilità della contestazione relativa ai conteggi, mossa per la prima volta solo in sede di appello, dal momento che nella memoria di primo grado controparte si era limitata a negare il diritto della ricorrente alle differenze retributive richieste mediante una contestazione del tutto generica dei conteggi prodotti, senza – come era suo preciso onere – individuare puntualmente i vizi da cui il conteggio sarebbe stato affetto. Riconosciuto l'errore del dispositivo evidenziato dalle controparti, dà atto di aver agito esecutivamente per la corretta somma di euro 57.676,46, oltre accessori, senza richiedere nel precetto e nel pignoramento l'ulteriore 10% riconosciuto in sentenza.
Propone, inoltre, appello incidentale, chiedendo di riformare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il terzo livello in luogo del secondo livello del CCNL e di condannare, conseguentemente, entrambe le società, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive, quantificate nella maggior somma di euro 89.906,39 (di cui euro 21.767,50 a titolo di dell'indennità di trasfertismo), con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.
A supporto, richiamata la declaratoria contrattuale del secondo livello d'inquadramento, prevista dall'art. 113 del CCNL Confcommercio, secondo cui “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica...”, parte appellante incidentale ritiene dirimente nella prospettiva di riconoscimento del secondo livello l'assenza di direttive e controlli da parte del datore di lavoro in relazione al suo quotidiano operare e, quindi, l'autonomia operativa, requisito che, come desumibile dall'utilizzo concorrente delle congiunzioni “e/o”, è sufficiente all'inquadramento dei lavoratori di concetto nel secondo livello, anche in alternativa a quello dello svolgimento di funzioni di coordinamento e di controllo, nella specie pacificamente assente;
Part ricorda, infatti, che il monitoraggio dell'attività svolta dalla stessa da parte di avveniva per lo più mensilmente in relazione ai numeri realizzati (rispetto del file “Rofo” e degli obiettivi di incremento fatturato o quota mercato), mentre non vi era alcun controllo in relazione al quotidiano operare, né alcuna direttiva sulla modalità di gestione dei punti vendita.
pagina 15 di 26 Evidenzia, al riguardo, che gestiva autonomamente tempi e luoghi della prestazione, le relazioni commerciali con i responsabili dei punti vendita, le negoziazioni e le altre attività da effettuare all'interno dei punti vendita, elaborava le stime di vendita e fatturato nel file , gestiva Pt_6
personalmente le relazioni con la committente senza alcuna intermediazione dei propri superiori gerarchici.
Sostiene, che, quindi, lo svolgimento di mansioni di concetto (già accertato in sentenza in ragione del riconoscimento del terzo livello) e di compiti operativamente autonomi non sarebbe revocabile in dubbio, considerando anche che il svolge la propria attività quotidiana nell'ambito Parte_5
Part di punti vendita in cui non è presente né personale di , né della committente.
Definito con un provvedimento di non luogo a provvedere il subprocedimento di sospensiva in ragione della mancata comparizione delle parti all'udienza fissata per la sua trattazione, rinnovato con esito negativo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 27.11.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla con riferimento al gravame principale della e, in particolare, al CP_1 Parte_1 secondo motivo d'appello di cui al paragrafo I, titolato “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN
MERITO AL DIVERSO INQUADRAMENTO DELL'APPELLATA E DELLE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE RICONOSCIUTE”.
E, infatti, se già nell'intestazione sono indicati, con formulazione sintetica, i capi della sentenza impugnati (ossia quelli relativi all'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte dalla al 3° livello del CCNL e al riconoscimento del suo diritto alla percezione delle differenze CP_1 retributive conseguenti), all'interno del paragrafo sono richiamati i passaggi della motivazione censurati, con esposizione analitica delle censure stesse e richiamo, altrettanto puntuale, alle risultanze dell'istruttoria testimoniale e alle norme in assunto violate, anche con riferimento alle differenze retributive riconosciute a titolo di diaria.
L'esposizione, pur discorsiva, risulta, pertanto, rispettosa dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 434 c.p.c. (indicazione chiara, precisa e sintetica, per ciascun motivo, del capo impugnato, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata), là dove gli stessi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non devono essere intesi in senso formale, né impongono il ricorso a formule sacramentali o a tecniche redazionali vincolate, essendo sufficiente che l'atto d'appello individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza e le relative doglianze, “affiancando alla parte pagina 16 di 26 volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (vd. Cass.,
S.U., n. 27199/2017).
Ciò premesso, procedendo per ordine di concatenazione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente il primo motivo dell'appello principale di e l'omologo primo motivo Parte_1
d'appello incidentale della come pure il motivo (unico) dell'appello incidentale Controparte_9
della in quanto tutti afferenti alla medesima questione relativa al livello d'inquadramento CP_1
spettante alla lavoratrice appellata in ragione delle mansioni in concreto dispiegate nel corso del rapporto di lavoro, lamentando, da un lato, le due società che il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL, in luogo che nel 6° e, dal 1.9.2018, nel 5°, com'è stato e dolendosi, dall'altro, invece, la lavoratrice dell'erroneità della sentenza per averle riconosciuto solo il 3° livello in luogo del 2°.
Per le ragioni di seguito esposte, tali motivi d'appello vanno tutti disattesi.
L'accertamento al quale è pervenuto il Tribunale è, infatti, fondato su un approfondito e ponderato apprezzamento delle risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) e risulta, inoltre, conforme a diritto, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dei principi giuridici che governano la materia.
Premessa la perfetta sovrapponibilità dei livelli e delle declaratorie contrattuali del CCNL Commercio e e Confesercenti e la conseguente sostanziale indifferenza dell'applicazione Controparte_10 dell'uno o dell'altro ai fini della soluzione della questione relativa all'inquadramento, dall'istruttoria svolta in primo grado è, invero, emerso che la essendo stata assunta per svolgere CP_11 mansioni di “merchandiser” e, avuto riguardo a tale qualifica, essendo stata inquadrata “nel 6° livello del
CCNL del Commercio e del Terziario, come integrato dall'Accordo Nazionale Anasfim”- di fatto, nel corso del rapporto lavorativo per cui è causa, non si è limitata a svolgere le mansioni, di carattere prevalentemente manuale, proprie di tale profilo professionale, avendo in realtà rivestito, nello specifico contesto aziendale, il ruolo ben più qualificato di sell out specialist, connotato dallo svolgimento, in aggiunta a dette attività materiali, di attività di concetto senz'altro maggiormente significative sul piano professionale e da valutarsi, pertanto, prevalenti, se non sotto l'aspetto meramente quantitativo (in termini d'impegno temporale), dal punto di vista della duplice e combinata valutazione quantitativa- qualitativa, non essendo state dispiegate in via saltuaria o occasionale, ma essendo risultate stabilmente ricomprese nei compiti assegnati con un'incidenza, dal punto di vista percentuale, comunque rilevante e non certo secondaria o marginale (là dove, come evidenziato dal primo giudice, in almeno 30 su 80/90 punti vendita la raccoglieva gli ordini di vendita, con margini di autonomia CP_1 nell'individuazione dei quantitativi, rapportandosi direttamente con il responsabile del negozio).
pagina 17 di 26 Va, invero, al riguardo premesso che, nella definizione recepita dall'Accordo sindacale sopra richiamato
(quello del 30.1.2015, di verifica e integrazione dei precedenti Accordi di 2° livello del 7.12.2012 e del
23.5.2013), il profilo professionale del merchandiser è quello del lavoratore “che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari”, quali, come ulteriormente specificato nel precedente Accordo Quadro del 7.12.2012, “la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti praticati, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.)”.
Il medesimo Accordo Nazionale Anasfim precisa, al riguardo, che tale profilo e quello del promoter,
“sono riconducibili a quei lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche” e ne ha, pertanto, confermato l'inquadramento sino a tutto l'anno 2015 al 7° livello con passaggio definitivo dal 1.1.2019 al 6° livello, al quale appartengono, appunto, secondo le identiche declaratorie dei CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio e Confesercenti) “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”.
Dalle testimonianze assunte in primo grado (riportate per intero nella sentenza appellata) è chiaramente emerso che la ricorrente, quale oltre a curare il caricamento degli scaffali dei punti Parte_5 vendita nel rispetto delle indicazioni della committente, l'allestimento delle eventuali isole promozionali, la rilevazione dei prezzi e delle promozioni in corso, aveva un ruolo attivo anche in relazione alle proposte d'ordine dei singoli punti vendita (e, in particolare, in circa il 30% degli stessi). In tale attività si confrontava con il responsabile del punto vendita e, studiata insieme a lui la proposta d'ordine, fermi restando i limiti prestabiliti dalla concordava con lo stesso i quantitativi tenuto conto dello storico CP_2
delle vendite e previa valutazione della loro adeguatezza rispetto alle esigenze del negozio nell'ottica
[.. della massimizzazione degli ordinativi, specie in occasione delle campagne promozionali di Natale
e in occasione dell'apertura di un nuovo punto vendita, per la definizione del c.d. ordine da Pt_7
Parte impianto. Nei medesimi punti vendita, che non ordinavano tramite piattaforma, il si occupava, inoltre, anche della gestione dei resi.
Ciò risulta, oltre che dalla corrispondenza di posta elettronica prodotta dalla dalla CP_1
complessiva disamina delle deposizioni testimoniali, a partire da quella del team leader dell'area Centro
Italia nel settore Sell out specialist merchandise GDO, (il quale, avendola coordinata Testimone_7 quale SOS del suo gruppo, ha riferito che la “Verificava la correttezza dell'approvvigionamento CP_1 all'interno del punto vendita: concretamente, verificava se il prodotto fosse adeguatamente presente nello
pagina 18 di 26 scaffale ed eventualmente lo segnalava al responsabile di magazzino oppure inseriva la proposta d'ordine secondo il fabbisogno del punto vendita. Non poteva inserire nella proposta d'acquisto dei prodotti omaggio senza la mia autorizzazione. Quando apriva un nuovo punto vendita, l'ordine, in alcuni casi, veniva
effettuato direttamente dalla piattaforma distributiva, in altri casi si recava sul luogo la ricorrente e
definiva la proposta di acquisto per l'ordine di impianto. L'ordine veniva poi trasmesso su un tablet e
trasmesso al che lo approvava. Il tablet aveva un programma chiamato Parte_8 CP_2
“POS” e dal 2019 “Salesware”. Fermo restando che tutti i punti vendita dovevano essere visitati almeno una volta al mese, e che in talune ipotesi avevo stabilito che le visite dovevano essere almeno 2 o 3 al mese,
in generale la frequenza delle visite veniva definita dalla stessa Più precisamente, la frequenza CP_1 non era così tanto variabile;
quello che veniva stabilito dalla era il giro da fare. La si CP_1 CP_1
occupava di programmare la consegna della merce nei punti vendita, interfacciandosi direttamente con i
referenti della committente per gli aspetti operativi ed organizzativi.”), e, a seguire, da quelle degli altri colleghi ( “Facevamo dei giri nei punti vendita a noi assegnati sulla Parte_5 Testimone_9
base di una pianifica settimanale che gestivamo in maniera autonoma. La mandavamo in visione ogni
settimana al team leader. Avevamo varie mansioni: ci occupavamo anche di posizionare la merce sugli
scaffali. Alcuni punti vendita effettuavano gli ordini dalla piattaforma, in altri ricevevamo la proposta
d'ordine d'acquisto dal punto vendita e poi la inserivamo nel tablet nell'applicativo “Sales Ware”
Potevamo proporre prodotti omaggio qualche volta, ma serviva l'autorizzazione sia del team leader che dell'Account. Anche per gli ordini c'è un Account sopra che li approva e li controlla. Non ci occupavamo della consegna della merce. Si occupava anche della gestione dei resi invenduti nei punti vendita che non operavano tramite piattaforma”, “La mia zona partiva dalla provincia di Ancona fino alla Testimone_15
provincia di Forlì Cesena. La faceva il mio stesso lavoro e partiva da sotto Ancona fino a CP_1
Teramo. …. Nel nostro lavoro si lavora con centrali d'acquisto, quindi si lavora allo stesso modo. Visitavo
un negozio, andavo dal capo reparto e dal responsabile di corsia e si concordavano diverse cose: ordini,
attività con hostess, zone promo dove andare ad allestire, etc. Prendevo l'ordine che caricavo successivamente sul tablet. In alcuni casi i capi reparto davano un'indicazione tassativa dell'ordine che intendevano fare, in altri casi ci davano carta bianca sull'ordine che fosse adeguato al punto vendita. …
Mi occupavo anche dei resi degli ordini invenduti”) e da quella del responsabile della forza vendita CP_2
Part GDO e del progetto appaltato a , (“Conosco la signora quando Pt_5 Testimone_3 CP_1
Part lavorava per faceva la quindi, faceva attività di merchandising nei punti vendita Parte_5
cercando di massimizzare la visibilità dei prodotti … So cosa faceva la ricorrente che gestiva 80/90 CP_2 punti vendita: di questi, in 50 o 60 di questi punti di vendita non c'erano proposte di ordine perché il punto vendita operava direttamente dal magazzino e faceva l'ordine direttamente alla propria centrale.
pagina 19 di 26 Nei restanti circa 30 punti vendita, il soggetto che passa dal punto vendita fa una proposta d'ordine che viene autorizzata dal referente Normalmente nessuno nei punti vendita è autorizzato a formulare CP_2 ordini in autonomia, è il punto vendita che fa l'ordine, poi se il sell out specialist ha buone relazioni può proporre l'ordine. In ogni caso poi l'ordine va confermato dalla anche perché noi abbiamo limitate CP_2 disponibilità di prodotto. Il prezzo non la stabiliva il sell out specialist;
loro non avevano a disposizione budget sconti, fatture promozionali o note credito. Se c'erano attività impostate a livello nazionale dalla
IN (Key account), il sell out specialist poteva proporre l'omaggio già concordato centralmente, che veniva poi confermato dall'approvatore dell'ordine. Questo riguarda sempre i 30 punti vendita che non ordinano
tramite centrali d'acquisto. Nel 70% dei casi parliamo delle ricorrenze come Pasqua e Natale. Tutto il resto dell'anno erano rari. La consegna avveniva tramite corriere ed eventuali problemi sono segnalati da al CP_2
personale di riferimento di poteva accadere che i corrieri o i punti vendita segnalassero le CP_2
problematiche direttamente ai sell out specialist come la ricorrente se magari si conoscevano, ma
normalmente non era questa la procedura. Preciso che i sell out sanno quando dovrebbe arrivare Parte_3 la consegna perché hanno l'obbligo di occuparsi dell'allestimento.
Confermo che la si occupava dei resi invenduti sempre limitatamente ai 30 punti vendita circa CP_1 che non operavano tramite centrale d'acquisto. Conteggiava i resi insieme ai referenti dei punti vendita e Con inseriva a sistema la proposta che veniva avallata dal di riferimento di ”). CP_2
Come già riscontrato dal Tribunale, dalle testimonianze è emerso, inoltre, che i Parte_5
avevano anche il compito fare le stime di fatturato per le zone agli stessi assegnate, distribuendo il valore stimato a livello di area dal loro responsabile territoriale tra i vari punti vendita dei territori di loro pertinenza tramite la compilazione del file excel c.d. , previa individuazione, secondo la loro Pt_6
ponderata ed esperta valutazione previsionale, dei negozi che avrebbero potuto garantire il raggiungimento degli obiettivi auspicati (vd. dep. “In relazione al file ROFO, preciso che io Tes_9 indicavo l'obiettivo globale di crescita di fatturato da realizzare e la ricorrente indicava in che modo tale obiettivo poteva essere raggiunto ripartendolo a valore tra i vari punti vendita”. Raramente mi sono occupato di compilare il file ROFO, forse all'inizio ma poi non mi è stato più chiesto. Non so se la se ne occupasse. Il team leader ci dava una percentuale d'incremento e noi lo ripartivamo tra i CP_1
vari punti vendita. … Io avevo obiettivi su quote mercato (valore che identifica il valore di vendite dell'azienda rispetto ad altre) e quote spazio (centimetri che occupa a scaffale rispetto alla CP_2 concorrenza) ma non avevo obiettivi di fatturato. Sulle quote spazio sono sicuro di aver avuto degli obiettivi
assegnati dal Team Leader, se non ricordo male anche per le quote mercato. Nel documento 30 che mi viene
letto non ricordo se il 20% e il 10% si riferiscano al fatturato o al volume;
sono indicazioni che derivavano dal team leader”; “Mi ricordo del file ROFO: all'area venditori interessata veniva girato il Tes_10
fatturato del mese. I ci arrivavano già compilati ma è capitato 4/5 volte che lo compilassi io. C'erano Pt_6
pagina 20 di 26 delle stime in cui veniva caricato il volume di ordine degli anni o mese precedente per ogni negozio e poi
bisognava indicare la stima di aumento di fatturato per ogni singolo negozio. Bisognava fare in modo che la stima sui singoli negozi coincidesse con l'obiettivo generale di crescita stabilito nei meeting aziendali.).
Dalla corrispondenza di posta elettronica prodotta dalla risulta che tale attività è stata alla CP_1
stessa demandata per tutto il corso del rapporto (si vedano, al riguardo, le e-mail trasmesse al team dal responsabile di area, in data 11.8.2018, 22.10.2020 e 10.2.2022 sub docc. 28, 29 e 30 Testimone_7
fascicolo primo grado . CP_1
E', pertanto, indubbio che, come già accertato dal primo giudice, le prestazioni lavorative della si sono connotate per lo svolgimento, in misura significativa e qualificante, di mansioni di CP_1 concetto “in cui la conoscenza ed esperienza del sell out specialist assume un ruolo di innegabile rilevanza non certamente confinabile all'interno della mera attività di merchandising” e, in quanto tali, come già statuito da questa Corte d'Appello con sentenza n. 219/2022 (Est. Pres. Ravazzoni) in Per_1
Parte Part precedente vertenza promossa da altro di sono da ricondurre al III livello del CCNL Tes_11
Commercio e Terziario, al quale appartengono, appunto, i lavoratori che “svolgono mansioni di concetto,
o prevalentemente tali, che richiedono particolari conoscenze tecniche e un'adeguata esperienza”.
La correttezza di tale inquadramento, riconosciuta dal primo giudice, merita, pertanto, di essere confermata, dovendosi, nel contempo, invece, escludere la sussistenza, nel caso esaminato, dei presupposti per il riconoscimento del II livello (rivendicato dalla lavoratrice nel suo appello incidentale).
Secondo la relativa declaratoria, “appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica
e/o scientifica”.
Nella sentenza appellata l'esclusione di tale inquadramento, richiesto dalla in via principale, è CP_1
stato motivato in ragione della pacifica assenza, in capo alla stessa, di funzioni di coordinamento e controllo.
Nel proprio motivo d'appello, la lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato che per CP_1
l'attribuzione del II livello è sufficiente che il lavoratore di concetto svolga compiti operativamente autonomi, anche in difetto di funzioni di coordinamento e controllo, mentre nel III livello l'autonomia operativa è richiesta solo per i lavoratori specializzati provetti e non anche per i lavoratori di concetto.
Ribadisce, quindi, di aver lavorato nel quotidiano in condizioni di autonomia operativa sia quanto all'organizzazione del lavoro che quanto alla gestione dei punti vendita e delle relazioni all'interno degli stessi, essendo stata sottoposta solamente a un monitoraggio dell'attività svolta da parte del responsabile di area in relazione agli obiettivi di fatturato e alle quote di mercato.
pagina 21 di 26 La doglianza, tuttavia, non coglie nel segno, in quanto l'autonomia operativa che qualifica il II livello è riferita ai compiti, ossia alle mansioni di concetto svolte dal lavoratore e non alle loro modalità di svolgimento.
La libertà di cui la ricorrente godeva nell'organizzazione del lavoro e l'assenza di controlli quotidiani da parte della datrice di lavoro sul suo operato non valgono, infatti, nel caso di specie, a qualificare i compiti alla stessa assegnati, quale lavoratore di concetto, come operativamente autonomi, risultando la sua attività comunque vincolata -anche dal punto di vista operativo e salvi gli apprezzabili, ma pur sempre circoscritti, margini di discrezionalità nella contrattazione dei quantitativi delle proposte d'ordine
(comunque subordinate alla convalida della committente e da concertare nel rispetto degli storici CP_2
Part di vendita)- dalle stringenti direttive risultanti dagli accordi commerciali tra e e tra CP_2 quest'ultima e la GDO.
Parimenti infondati sono i motivi d'appello articolati dalle due SO con riferimento al capo della sentenza che ha riconosciuto alla il diritto di percepire, quale lavoratrice itinerante, la diaria in CP_1
misura ridotta.
Nel corso del rapporto di lavoro, la infatti, nulla ha mai corrisposto alla lavoratrice a tale Parte_1
titolo, in quanto, nel contratto individuale di lavoro, al punto 6, era stato previsto che, stante l'itinerarietà della prestazione, l'assegnazione, quale sede di lavoro, dell'area di Perugia e Provincia, era a titolo meramente indicativo e che la circostanza escludeva l'applicabilità di qualsivoglia indennità di trasferta.
Tale clausola negoziale, tuttavia, integra una deroga in peius a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e, come tale, è priva di effetti.
Entrambi i CCNL del Terziario (art. 179, già art. 160, CCNL Commercio Confcommercio e art. 167
Commercio Confesercenti), nel disciplinare il trattamento economico del personale in missione temporanea fuori della propria residenza -dopo aver previsto che, fatta eccezione per gli operatori di vendita (categoria alla quale la pacificamente non appartiene), allo stesso compete, oltre al CP_1
rimborso delle spese, “una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”- dispone che “Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.” e conclude stabilendo che “Analogicamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali”.
Con l'evidenziata norma di chiusura la contrattazione collettiva nazionale estende, quindi, esplicitamente in via analogica il regime della diaria ridotta, previsto per le missioni (ossia per gli spostamenti temporanei) di durata superiore al mese a tutti i casi in cui “le attribuzioni” ossia le mansioni ordinariamente assegnate al lavoratore “comportino viaggi abituali”, ipotesi in cui tipicamente rientrano pagina 22 di 26 le prestazioni di carattere itinerante assegnate per contratto alla che, come evidenziato nella CP_1 sentenza di primo grado, erano estese a un'area geografica molto ampia, corrispondente a Marche e
Abruzzo.
Part Ritiene la Corte che l'interpretazione restrittiva propugnata da e secondo cui la Controparte_9
disposizione in commento, in quanto dettata in tema di missioni (ossia di spostamenti meramente temporanei dalla sede), non potrebbe essere estesa analogicamente alla fattispecie esaminata, in cui lo spostamento non si configura come temporaneo, non avendo la lavoratrice una sede di lavoro fissa, ma essendo appunto, in ragione delle mansioni assegnate, itinerante, non possa essere condivisa, in quanto la disposizione contrattuale esaminata riconduce espressamente l'applicazione analogica dell'istituto della diaria ridotta alle “attribuzioni” del lavoratore, tali da comportare viaggi abituali (c.d. trasfertisti), senza respingerne la portata al concetto di missione (nella quale lo spostamento è caratterizzato da occasionalità e temporaneità).
Tale interpretazione risulta, peraltro, coerente la nozione di trasfertismo recepita a livello legislativo dall'art. 51, comma 6, del TUIR, che definisce come trasfertisti i “lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorativi sempre variabili e diversi”, disposizione che, come chiarito dall'art.
7-quinquies del d.l. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, “si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni (condizioni le prime due entrambe riscontrabili nel caso della là dove la CP_1
terza è rimasta, invece, inadempiuta ed è stata, quindi, azionata in questa sede sulla base dell'invocata disposizione del CCNL):
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione ai dipendenti, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta o dove la stessa di è svolta”.
Il primo capo del dispositivo della sentenza appellata merita, pertanto, integrale conferma, sia nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della all'inquadramento nel terzo livello, che nella parte in cui CP_1 le ha riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di “trasferta” (o meglio di “trasfertismo”) nella misura del 10% della retribuzione.
Considerato che, come eccepito dalle SO nei rispettivi motivi d'appello e riconosciuto dalla stessa la somma di € 57.676,46 liquidata a titolo di differenze retributive è già comprensiva anche CP_1 dell'incidenza della diaria, il secondo capo del dispositivo va, invece, emendato nella parte in cui estende pagina 23 di 26 la condanna al pagamento dell'indennità di trasferta nella misura del 10% della retribuzione in aggiunta alla somma sopra indicata.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, segue, quindi, nel dispositivo la rideterminazione del dovuto a titolo di differenze retributive e indennità di trasferta nella misura di complessivi € 57.676,46, fermi gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
Part Le altre censure sul quantum mosse da nel ricorso in appello non meritano, invece, di essere accolte né di essere approfondite mediante la CTU contabile dalla stessa sollecitata.
Nella memoria difensiva depositata in primo grado l'odierna appellate, infatti, si era limitata a contestazioni del tutto generiche, avendo eccepito che i conteggi della ricorrente erano stati elaborati sulla base del CCNL Commercio Confcommercio e non, invece, sulla base del CCNL Confesercenti, senza produrre, tuttavia, conteggi alternativi (offerti solo nel presente grado d'appello).
Ferma l'inammissibilità delle contestazioni così mosse, la cui genericità non è emendabile nel presente grado di giudizio, ritiene la Corte che, come indicato nel primo capo del dispositivo della sentenza appellata (pur senza una previa specifica motivazione sul punto), il rapporto di lavoro per cui è causa sia stato regolato dal CCNL Commercio e Terziario Confcommercio, con conseguente infondatezza anche nel merito delle censure.
Se è, infatti, vero che nel contratto individuale di lavoro è richiamato il CCNL Commercio e Terziario senza ulteriori specificazioni ossia senza chiarire espressamente se il riferimento sia al CCNL
Confcommercio o al CCNL Confesercenti, nell'ambiguità del testo contrattuale ritiene la Corte che, per la determinazione della comune intenzione delle parti, sia fondamentale aver riguardo al loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto ex art. 1362, comma 2, c.c.
A tal riguardo dalle buste paga (sub doc. 4 fascicolo primo grado emerge un decisivo CP_1
elemento chiarificatore, risultando dalle stesse che nel corso del rapporto di lavoro, quanto all'assistenza sanitaria, il trattamento applicato è stato quello del Fondo Est, disciplinato dall'art. 104 del predetto
CCNL e proprio di tale sistema contrattuale.
Quanto al richiamo, contenuto nel contratto individuale di lavoro, all'Accordo Nazionale Anasfim, lo stesso risulta funzionale all'inquadramento e non è un elemento dirimente ai fini dell'individuazione del
CCNL applicato.
Infatti, in presenza del medesimo richiamo all'Accordo Nazionale Anasfim, riscontrabile anche nel Part contratto individuale di collega della in quel caso la aveva espressamente Tes_11 CP_1
indicato come applicabile al rapporto di lavoro il CCNL Confcommercio.
Ne risulta con ciò inconfutabilmente dimostrato che il richiamo all'Accordo Nazionale Anasfim non è stato ritenuto, dalla stessa C2C, affatto incompatibile con l'applicazione del CCNL Commercio
pagina 24 di 26 Confcommercio, né può essere assunto da solo quale elemento chiarificatore ai fini dell'individuazione del CCNL da applicare (dovendosi presumere, per coerenza, che l'odierna appellante applicasse a tutto il personale la contrattazione collettiva nazionale del sistema Confcommercio).
A prescindere dal giudicato interno eccepito dall'appellata, là dove il primo capo del dispositivo, nella parte in cui ha richiamato quale CCNL di riferimento il CCNL Confcommercio, non è stato specificamente impugnato, la relativa statuizione risulta, in ogni caso, corretta e meritevole di conferma.
Quanto agli ulteriori rilievi sui conteggi gli stessi, come già osservato, risultano tardivi, dovendosi, in ogni caso, disattendere quello relativo alla detrazione dal dovuto, determinato al lordo delle trattenute fiscali, il lordo fiscale percepito, attesa la necessaria omogeneità delle poste contabili da considerare nella quantificazione dei crediti.
Salva la parziale riforma, nei termini sopra indicati, le restanti statuizioni di merito dell'appellata sentenza vanno, pertanto, confermate.
*
Quanto, infine, alle spese processuali, l'esito complessivo della lite, connotato da una parziale reciproca soccombenza, giustifica ex art. 92, comma 2, c.p.c. la compensazione per un terzo delle spese processuali del doppio grado, che, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, si liquidano in complessivi € 12.000,00, di cui € 7.000,00 per il primo grado (nel quale è stata svolta attività istruttoria) ed € 5.000,00 per l'appello (nel quale tale fase è, invece, mancata).
Segue, quindi, nel dispositivo la condanna di e di in solido tra Parte_1 Controparte_2
loro, a rifondere alla prevalentemente vittoriosa, i residui due terzi, pari a € 8.000,00 per CP_1
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge.
Considerato che l'unico motivo di appello incidentale interposto dalla è stato rigettato, ai CP_1 sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012 n. 228, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della stessa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, mentre tali requisiti non ricorrono per le altre due parti, attesa la riscontrata fondatezza di una delle censure dalle stesse mosse alla sentenza di primo grado.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 1242/2024 del Tribunale di Milano, ridetermina il dovuto a titolo di differenze retributive e indennità di trasferta nella misura di complessivi € 57.676,46;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensa per un terzo le spese del doppio grado e condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, a rifondere a i residui due terzi, Controparte_2 Controparte_1
pagina 25 di 26 liquidati nell'importo di € 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso pro quota del CU versato per il primo grado ed al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di appellante incidentale, dell'ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 27/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. - P. IVA è ), con il patrocinio degli avv.ti Francesco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Antonio La Badessa, Mara Russo e Giacomo Bertelli e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Mascheroni, 31,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Controparte_1 C.F._1
Giuseppe D'Ottavio e domicilio eletto presso il suo studio di Roma, via Luigi Ronzoni, 46,
*
(C.F. – P. IVA cod. fisc. e P.IVA ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3
degli avv.ti Matteo Fusillo, Livia Saporito e Chiara Palombi e Stefania Radoccia e domicilio eletto presso il loro studio di Roma, via Aurora, 43,
-appellati e appellanti incidentali-
Oggetto: merchandiser - inquadramento superiore (dal VI-V livello al III livello del CCNL
Commercio) – indennità di trasferta - differenze retributive
CONCLUSIONI per “Voglia codesta Corte di Appello, in riforma della sentenza reclamata, con riferimento Parte_1
ai capi specificamente impugnati con il presente atto, pagina 1 di 26
1. In via principale: Riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1242/2024
e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra nel giudizio di primo CP_1
grado perché infondate e/o non provate, assolvendosi l'odierna Appellante da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
2. In via subordinata: In caso di denegata e non creduta conferma della sentenza n. 1172 dell'11 marzo 2024 in tema di accertamento del diritto della ricorrente all'inquadramento nel terzo livello del
CCNL applicato al rapporto di lavoro, condannare conseguentemente l'odierna scrivente – in solido con la – a riconoscere alla sig.ra la somma complessiva pari a euro CP_3 CP_1
20.500,74 a titolo di differenze retributive e di euro 1.704,95 a titolo di TFR per effetto in ogni caso dell'erroneità della sentenza di prime cure circa i conteggi avversari e dell'erronea inclusione dell'indennità di trasferta nel quantum dovuto.
3. In ogni caso, disporre la sospensione della sentenza del primo grado ex art. 283 cpc.
4. In ogni caso, con il favore di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi del presente giudizio.
In via istruttoria:
Senza accettare alcuna inversione dell'onere ove non competa, si chiede di essere ammessi a prova diretta sui capitoli di cui in narrativa, da intendersi qui ritrascritti, preceduti dall'espressione “è vero che”, nonché a prova diretta e contraria sui capitoli di prova avversari ove ammessi e ritenuti ammissibili e rilevanti, anche con i medesimi testi indicati dall'Appellata.
Occorrendo, si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'Appellata sulle circostanze articolate nella narrativa in fatto che devono intendersi preceduti dalle parole “vero che” ed in particolare sul contenuto delle circostanze di cui ai capitoli in narrativa 1 – 80.
Si indicano quali testi, sia a prova diretta che contraria, i Sig.ri:
- ; Testimone_1
- ; Tes_2
- Testimone_3
- Testimone_4
- Testimone_5
- ; Testimone_6
- Testimone_7
- Testimone_8
- . Testimone_9 con riserva di indicarne in seguito i corretti indirizzi.”; per Controparte_1
pagina 2 di 26 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
1 - rigettare l'appello proposto da Parte_1
2 - rigettare l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3 - accogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra e per l'effetto, in Controparte_1
riforma della sentenza n. 1242/2024 del Tribunale di Milano, accertare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel secondo livello del CCNL applicato al rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare entrambe le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive che si quantificano in euro 89.906,39 (di cui euro 21.767,50 a titolo di dell'indennità di trasfertismo), ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
4 – con vittoria di spese, compenso professionale, iva e cpa, oltre al rimborso del contributo unificato,
Part anche con riferimento alla domanda cautelare proposta da .
* * *
In via istruttoria
Ove la Corte adita ritenesse opportuno ulteriormente istruire la causa, si chiede l'ammissione della prova testimoniale su tutte le circostanze esposte nella parte in fatto del ricorso di primo grado, riproposte retro riportate nel paragrafo II. Fatto, depurate da ogni elemento valutativo e preceduti dalla locuzione “vero che”.
Inoltre, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria rispetto ai capitoli di prova della memoria difensiva delle controparti eventualmente ammessi.
Si indicano in qualità di testimoni, sia a prova diretta che a prova contraria, i signori:
- presso la sede di Testimone_7 CP_4
- presso Loacker S.p.A.; Testimone_10
- residente in [...], Corso Piave n. 31; Testimone_11
- , in Anzio (RM), alla via Vincenzo Monti n. 6; CP_5
- via Carlo Levi 2, Castelraimondo (MC); Tes_12
- residente presso la sede di Novi S.p.A.; Testimone_13
- domiciliata presso la sede ”; Tes_14 CP_2
per Controparte_2
“Che l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione voglia in accoglimento del presente appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, voglia:
- In via principale: Dichiarare l'integrale rigetto delle domande avversarie proposte in primo grado dalla Sig.ra in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto;
CP_1
pagina 3 di 26 - In via subordinata: nella denegata ipotesi del parziale accoglimento delle domande avversarie della
Sig.ra nella parte relativa al superiore inquadramento, si chiede di sottrarre dalla cifra CP_1
finale la parte dovuta a titolo di indennità di trasferta in quanto non dovuta.
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di totale accoglimento delle domande della
Sig.ra si chiede di considerare inclusa la cifra relativa all'indennità di trasferta nella CP_1
Part somma pari ad Euro 57.676,46 a cui e sono state condannate in primo grado. CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
* * *
In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate nell'ambito del giudizio di primo grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/1/2023, ha convenuto, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano, in funzione di giudice del lavoro, la ex datrice di lavoro e la committente Parte_1 [...]
quale obbligata in solido, chiedendo di accertare il suo diritto all'inquadramento nel Controparte_2
secondo livello o, in subordine, nel terzo livello del CCNL Commercio e Terziario, oltre che alla percezione della diaria in misura ridotta prevista dal CCNL per i viaggiatori abituali quale lavoratrice itinerante e di condannare entrambe le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive conseguenti, quantificate in complessivi euro 89.906,39 (o, in subordine, in complessivi, € 57.676,46).
A supporto delle domande la ricorrente ha esposto:
- di essere stata assunta da in data 26 giugno 2013, con contratto a tempo determinato, Pt_1
prorogato e, quindi, trasformato a tempo indeterminato dal 23.10.2015, con inquadramento nel sesto livello (poi elevato al quinto livello dal 1.9.2018) CCNL Commercio e qualifica di merchandiser, rapporto lavorativo cessato per dimissioni volontarie in data 15 ottobre 2022;
- di avere lavorato nell'ambito dell'appalto commissionato da (che aveva Controparte_2
Part affidato a il servizio di allestimento di spazi all'interno dei punti vendita della grande distribuzione, offerta di degustazione di propri prodotti, distribuzione campioni omaggio, manutenzione scaffali e attività accessorie) svolgendo mansioni di natura commerciale, che avrebbero dovuto comportare il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento (il secondo o, in subordine, il terzo).
Entrambe le società convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, hanno resistito al ricorso, concludendo per il suo rigetto.
In particolare, ha eccepito che la ricorrente aveva erroneamente indicato come applicabile al Pt_1
rapporto lavorativo il CCNL Commercio e Terziario Confcommercio in luogo del CCNL Commercio e pagina 4 di 26 in assunto prescelto in virtù dell'espresso richiamo contenuto nella lettera di Controparte_6
assunzione agli accordi di secondo livello del 7/12/2012 e del 23/5/2013 sottoscritti da e CP_7
UILTUCS UIL e Anasfim, che a questo secondo CCNL erano riconducibili.
In base a tali accordi, le mansioni del merchandiser potevano essere inquadrate nel settimo livello CCNL
Commercio, rendendo quindi -secondo la tesi prospettata dalla società- legittimo l'inquadramento della ricorrente prima al 6° e poi al 5° livello, posto che la contrattazione di secondo livello ne aveva autorizzato il possibile inquadramento all'inferiore livello 7° (In base a tali accordi, le mansioni del merchandiser possono essere inquadrate nel settimo livello CCNL Commercio;
la mansione è quella di colui che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari, quale ad es. la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti pratici, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.) nonché dell'inventarista che si occupa della verifica numerica dei prodotti presenti sugli scaffali alla chiusura dell'esercizio in determinate scadenze e la cui attività è funzionale per la gestione dei ricarichi della merce in magazzino).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'escussione dei testimoni, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Dott. Stefanizzi), con sentenza n. 1242/24 del 7.3.2024, pubblicata in data 30/4/2024, ha così deciso: “
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel terzo livello del CCNL
Confcommercio e al pagamento dell'indennità di trasferta nella misura del 10% della retribuzione;
2. condanna in solido le convenute al pagamento delle conseguenti differenze retributive nella misura di euro 57.676,46; oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza nonché al pagamento dell'indennità di trasferta nella misura del 10% della retribuzione;
3. condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida nella misura di euro
6.700,00 oltre oneri e accessori come per legge con distrazione in favore in favore del difensore antistatario, avv. Fabio Giuseppe D'Ottavio”.
In particolare, il giudice di prime cure, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, ha superato Part preliminarmente l'eccezione sollevata da in ordine al CCNL applicabile rilevando che la corretta individuazione di quale tra i due fosse il contratto collettivo applicabile era questione del tutto priva di rilevanza ai fini del decidere, posto che da un semplice raffronto, i livelli e le declaratorie contrattuali di entrambi i contratti collettivi in commento erano sia nella loro definizione generale che in relazione ai pagina 5 di 26 profili professionali assolutamente identici (tutto ciò per poi richiamare, nel dispositivo, il CCNL
Confcommercio).
Ciò premesso, nel merito, il primo giudice, riportate integralmente le deposizioni testimoniali e le declaratorie contrattuali dei livelli a raffronto, in accoglimento del ricorso, esclusa la sussistenza dei presupposti del riconoscimento del secondo livello, non essendo stato provato lo svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo, ha ritenuto fondata la domanda d'inquadramento superiore avuto riguardo al terzo livello, avendo ritenuto accertato, sulla base delle emergenze dell'istruttoria, lo svolgimento da parte della ricorrente, in aggiunta alle attività meramente esecutive proprie del merchandiser secondo la definizione Anasfim che la società datrice di lavoro pretendeva di applicare al rapporto anche di mansioni di concetto proprie di detto livello superiore e avendo condannato, conseguentemente, entrambe le società, in solido tra loro, al pagamento in favore della stessa della somma di euro 57.676,46
a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria (“È stato confermato in particolare il compito dei SOS (sell out specialist) di curare il caricamento degli scaffali dei punti vendita e il controllo che l'esposizione rispettasse le indicazioni della committente, oltre che
l'allestimento anche delle eventuali isole promozionali, rilevazione prezzi e promozioni in corso. Part È, tuttavia, altresì emerso che la ricorrente, al pari degli altri sell out specialist ( , avesse un ruolo attivo anche in relazione alle proposte d'ordine dei singoli punti vendita… vi era comunque un confronto con il responsabile del negozio per valutare la consistenza degli ordini, anche avendo a riguardo allo storico di vendita, con particolare riguardo alle campagne promozionali di Natale e Pasqua e anche con riferimento al cd. ordine da impianto, al momento di apertura di un nuovo punto vendita… Il teste ha evidenziato che talvolta i responsabili dei punti vendita “davano carta bianca” ai sos Tes_10 sulla determinazione dell'ordine….. Ebbene, l'attività in commento, ad avviso del giudicante, è innegabilmente riconducibile a mansioni di concetto, in cui la conoscenza ed esperienza del sell out assume un ruolo di innegabile rilevanza non certamente confinabile all'interno della mera Parte_3
attività di merchandising.
Part D'altra parte, dall'istruttoria è altresì emerso che al veniva richiesto anche un contributo attivo per
l'incremento di fatturato che, per quanto fissato a monte dai suoi responsabili territoriali, veniva poi distribuito, in relazione alla percentuale di incremento necessaria per il suo raggiungimento, da ogni
Part singolo il quale, quindi, era chiamato ad una valutazione finalizzata ad individuare quali punti vendita potessero garantire l'incremento auspicato”).
Il Tribunale ha accolto, inoltre, la domanda relativa al pagamento della diaria ridotta, nella misura del
10% della retribuzione ex art. 179 del CCNL Confcommercio (corrispondente all'art. 167 del CCNL
Confesercenti), risultando pacifico agli atti che alla era stata assegnata un'area geografica CP_1
pagina 6 di 26 molto ampia corrispondente a Marche e Abbruzzo, tale da comportare numerosi spostamenti quotidiani.
C2C – con atto depositato in data 20/05/24 ha proposto appello, Parte_4
insistendo per la riforma della sentenza di primo grado, gravemente carente, a suo dire, sotto il profilo della coerenza e della logicità giuridica, nonché contraddittoria in riferimento all'esame e alla valutazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, nonché carente sotto il profilo della motivazione.
L'impugnazione riguarda, in particolare, le parti in cui il Giudice di primo grado:
- ha ritenuto che l'istruttoria svolta avesse confermato lo svolgimento da parte della di CP_1
mansioni travalicanti quelle del c.d. merchandiser, tali da poter essere ricondotte al livello III del CCNL di categoria;
- ha ritenuto dimostrato che l'attività di vendita non fosse del tutto marginale rispetto a quella promozionale per il fatto che i sell out specialist ricevevano degli obiettivi da raggiungere (il c.d. file ROFO) e venivano monitorati ed eventualmente premiati in relazione a quanto realizzato;
- ha recepito, senza neppure disporre CTU contabile, i conteggi proposti nel ricorso della nonostante gli stessi fossero stati dalla stessa integralmente contestati sin dal primo CP_1
grado di giudizio;
- ha riconosciuto alla il diritto all'indennità di trasferta;
CP_1
- ha erroneamente duplicato le statuizioni di condanna relative a questa seconda voce, là dove la somma di euro 57.676,46, liquidata a titolo di differenze retributive era già comprensiva della diaria ridotta, mentre nel dispositivo le convenute erano state condannate al pagamento dell'indennità di trasferta nella misura del 10% della retribuzione in aggiunta alla suddetta somma.
Nello specifico, reiterando le contestazioni ed eccezioni già prospettate nel precedente grado di giudizio, C2C articola, quindi, i motivi d'appello di seguito sintetizzati.
- Erroneità della sentenza in merito al diverso inquadramento dell'appellata e delle differenze retributive riconosciute
Con il primo motivo d'appello impugna la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della al superiore terzo livello di inquadramento al quale appartengono i dipendenti che svolgono CP_1
“mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti” agendo “in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed
pagina 7 di 26 adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita”.
Ribadisce che la lavoratrice odierna appellata non aveva alcuna autonomia operativa nell'ambito di mansioni che comportavano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza.
Come, infatti, ripetutamente evidenziato dai testimoni escussi, la stessa svolgeva la propria prestazione lavorativa agendo secondo le direttive – oltretutto stringenti – dei dirigenti e superiori gerarchici di
Part
e nel perimetro commerciale già definito da CP_2
L'espletata istruttoria, secondo l'appellante, avrebbe confermato la correttezza dell'inquadramento della lavoratrice al “6° livello del CCNL del Commercio e del Terziario” con qualifica di merchandiser
(Addetto controllo attività di merchandising) - in conformità con quanto disposto dall'Accordo
Anasfim, la cui validità non era stata messa in discussione dal giudice del merito.
Il predetto accordo, validamente operante e applicabile al contratto di lavoro della prevedeva CP_1
espressamente, al punto A) delle pattuizioni, che le mansioni affidate al potevano essere CP_8
inquadrate persino nella declaratoria prevista dal 7° livello CCNL Commercio Confesercenti (e quindi in un livello inferiore rispetto al livello riconosciuto).
Nello specifico riporta il contenuto dell'accordo che espressamente statuiva che “...anche con compiti di coordinamento o di esercizio promiscuo delle mansioni di ciascun profilo, trovino collocazione al 7° livello del Ccnl e che l'eventuale mutamento di mansioni dovuto a un profilo all'altro non configuri violazione dell'art. 2103 c.c., essendo tutte le mansioni indicate nel punto 2 della premessa considerate equivalenti tra loro”.
Rileva, inoltre, che l'attività del “ era espressamente definita dallo stesso accordo, che CP_8 descriveva tale mansione come quella di colui “che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari, quale ad es. la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti pratici, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.), nonché dell'inventarista che si occupa della verifica numerica dei prodotti presenti sugli scaffali alla chiusura dell'esercizio in determinate scadenze e la cui attività è funzionale per la gestione dei ricarichi della merce in magazzino (…)”.
Ribatte quindi che, come già evidenziato nel ricorso di primo grado, nel corso del suo rapporto con la Part
, l'odierna appellata si era occupata:
pagina 8 di 26 - del c.d. recupero distributivo;
- dell'aumento e dell'ottimizzazione dello spazio a scaffale dei prodotti e del rifacimento del CP_2 display (ossia la cura dell'esposizione dei prodotti sugli scaffali); CP_2
- di curare l'attività di c.d. massimizzazione del piano di promozione con la negoziazione extra display
(ossia la cura dell'esposizione di singoli stand dedicati a prodotti ed “esterni” agli scaffali ove CP_2
sono esposti anche i prodotti di tutte le altre aziende produttrici);
- del posizionamento degli espositori della merce vuoti;
CP_2
- della sollecitazione all'invio di prodotti presso il punto vendita;
-dell'attività promozionale dei prodotti mediante l'utilizzo di omaggi per la clientela. CP_2
I testi escussi sul punto nulla avevano specificato in merito al fatto che la avesse svolto CP_1
mansioni tali da comportare particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, agendo in condizioni di autonomia operativa (con richiamo, in particolare, alle dichiarazioni dei testi Tes_7
e . Tes_9 Tes_10 Tes_3
Part Ne sarebbe, al contrario, emerso che, per tutta la durata del rapporto lavorativo con , la CP_1
si era limitata a svolgere compiti di visual merchandiser, non essendole nei fatti mai stato assegnato alcun compito operativo di vendita, ma la sola promozione del prodotto la cui vendita vera e CP_2
propria era poi affidata a soggetto terzo. Tale ruolo, nell'ottica del gravame, rientrava esclusivamente nell'area definibile di “Marketing”, settore strutturalmente differente e distaccato rispetto a quello di
“Sales” (vendita). Part Anche volendo ammettere che nell'arco dell'attività lavorativa espletata per la dalla la CP_1
stessa avesse effettivamente svolto attività ulteriore rispetto a quella tipica del visual merchandiser, come ad esempio la presa d'ordine, parte appellante sostiene che tali attività erano assolutamente marginali dal momento che le prese d'ordine venivano effettuate solo per un ridotto numero dei punti vendita (30 punti vendita su 80/90) e prevalentemente in due soli periodi dell'anno, coincidenti con le festività di Pasqua e Natale. Sul punto richiama giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 8 febbraio 2021, n. 2969) secondo cui “In caso di mansioni promiscue, … la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”.
Denuncia, quindi, il mancato rispetto da parte del primo giudice del suddetto principio, dal momento che dall'istruttoria testimoniale era, comunque, emersa la chiara prevalenza delle mansioni di visual merchandiser rispetto a quelle asseritamente svolte nell'ambito della vendita dei prodotti ed il CP_2
primo giudice, pur evidenziando la palese – a suo dire – promiscuità delle attività svolte dalla pagina 9 di 26 si era comunque determinato nell'inquadrare le stesse come riconducibili al livello III del CP_1
CCNL Commercio.
Parte appellante impugna, da ultimo, anche il capo della sentenza di prima cure che ne ha disposto la condanna alla corresponsione dell'indennità di trasferta (peraltro rileva che controparte nel domandare il riconoscimento di tale indennità aveva erroneamente fatto riferimento al CCNL Confcommercio e insiste nel ribadire che al rapporto di lavoro di lavoro dell'appellata debba trovare applicazione il
CCNL . CP_6
Sul punto ricorda che la prestazione lavorativa della era contraddistinta dall'assenza di una CP_1 postazione fissa ed era, al contrario, caratterizzata dall'itinerarietà, mentre, per applicare l'istituto della trasferta, occorre che vi sia un provvisorio mutamento dell'abituale sede di lavoro del dipendente. La mansione della era, al contrario, connotata dai continui spostamenti sul territorio tali da non CP_1
poter, dunque, essere qualificati come provvisori spostamenti dalla normale sede di lavoro.
Insiste, pertanto, nel ribadire che nessuna indennità risultava pertanto dovuta all'appellata.
- Conteggi avversari
Con il secondo motivo di appello C2C impugna la sentenza anche in riferimento alla quantificazione delle somme dovute alla Parte appellante denuncia, infatti, che il primo giudice ha aderito ai CP_1
conteggi di parte appellata, senza alcuna valutazione critica in merito alla richiesta di consulenza tecnica dalla stessa richiesta.
Lamenta, quindi, l'erroneità di detti conteggi, sostenendo che gli stessi sono stati formulati sulla base di un contratto collettivo dalla stessa non applicato, vale a dire il CCNL Confcommercio in luogo del
CCNL e che negli stessi è stato indicato, quale importo “percepito” dalla CP_6 CP_1
Part l'imponibile fiscale riportato sulle CU messe a disposizione dell'ex dipendente dalla SO .
Tale approccio di conteggio non sarebbe, tuttavia, corretto poiché la predetta base di partenza di calcolo utilizzata non rappresenterebbe affatto quanto concretamente percepito a titolo di retribuzione dalla lavoratrice, essendo frutto di un'operazione contabile tra la retribuzione percepita mese per mese a cui era stato sottratto l'importo dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice stessa.
Parte appellante -pur nel pieno convincimento del corretto inquadramento contrattuale della CP_1
ratione temporis, al 5° e 6° livello del CCNL Terziario- riporta in allegato (All. D) i riconteggi dalla stessa effettuati, che, anche qualora nella denegata ipotesi in cui la stessa dovesse essere inquadrata nel
III livello, porterebbero ad una cifra diversa rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice e, segnatamente, all'importo di euro 20.500,74 a titolo di differenze retributive e a quello di euro 1.704,95
a titolo di TFR.
pagina 10 di 26 Quanto, invece, all'indennità di trasferta, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto applicabile il terzo livello CCNL Terziario C2C insiste nel ribadire che la stessa dovrebbe al più essere condannata a corrispondere la sola cifra di € 57.676,46, già comprensiva anche della diaria ridotta (pari al 10% della retribuzione) per i viaggi abituali, voce, quest'ultima, invece fatta erroneamente oggetto nel dispositivo di distinta ed aggiuntiva statuizione di condanna.
Con memoria depositata in data 11/09/24 si è costituita in giudizio insistendo Controparte_2 per la riforma della sentenza e chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte in primo grado dalla in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto. CP_1
Propone, a sua volta, appello incidentale.
Con un primo motivo, titolato “Sull'errato inquadramento della Sig.ra nel 3° livello del CP_1
CCNL Commercio: errata interpretazione delle risultanze testimoniali e delle mansioni prevalenti della ricorrente”, replicando il motivo d'appello di C2C, denuncia la sentenza per avere riconosciuto alla il diritto di essere inquadrata nel 3° livello sulla base di presupposti errati ed incoerenti CP_1
rispetto alle risultanze istruttorie, dalle quali erano emerse circostanze confermative della correttezza dell'inquadramento della stessa, prima nel 6° e poi nel 5° livello.
Il Tribunale, lamenta aveva, infatti, riconosciuto un'importanza inesistente a una parte CP_2 dell'attività svolta dalla Sig.ra che era, in realtà, del tutto residuale, meccanica e non di CP_1
concetto (raccogliere gli ordini nei punti vendita).
Il primo giudice sul punto aveva concluso “non è revocabile in dubbio il possesso in capo al lavoratore di un apprezzabile margine di contrattazione sui quantitativi”. Parte Censura la sentenza per aver riconosciuto tanta rilevanza a questo aspetto dell'attività dei e, in
Parte particolare, per averlo considerato prevalente rispetto agli altri compiti tipici dei emersi anch'essi in fase istruttoria, come il posizionamento della merce sugli scaffali (v. testimonianza Sig. o Tes_9
l'attività con le hostess e l'individuazione delle “zone promo” dove andare ad allestire i prodotti (v. testimonianza Sig. , tutte attività per le quali il contratto di appalto era stato stipulato. Tes_10
Parte I testimoni avevano affermato che il era tenuto a “segnalare” eventuali carenze e limitarsi a inserire ordini per i quali non solo doveva ottenere l'autorizzazione del Team Leader, ma nella maggior parte dei casi anche dalla stessa, viste le limitate disponibilità del prodotto. CP_2
Quindi alcuna autonomia operativa, con riferimento all'invio degli ordini e alla loro quantificazione, era emersa né dalle affermazioni dei testimoni.
Parte appellata conclude ribadendo che se fosse stata condotta un'analisi dettagliata e più approfondita di tutte le mansioni svolte, il Giudice sarebbe giunto a conclusioni totalmente differenti e avrebbe rilevato come la fosse al massimo dotata di autonomia esecutiva (ossia autonomia nelle CP_1
pagina 11 di 26 concrete modalità con cui realizzare una determinata operazione, sia essa tecnica, amministrativa o di altro tipo, nel rispetto delle direttive impartite e delle regole stabilite), ma non di certo operativa
(un'autonomia di più ampio respiro, riguardante anche scelte di merito e di opportunità).
Con il secondo motivo d'appello -“Sull'indennità di trasferta: errore nel riconoscimento della stessa
e nel calcolo dell'ammontare”- impugna anch'essa, altresì, il capo della con il quale è stato CP_2 riconosciuto il diritto della a vedersi corrisposta l'indennità di trasferta nella misura del 10% CP_1 della retribuzione, poiché fondato su un errore di diritto nell'interpretazione dell'istituto giuridico della trasferta e nell'errata applicazione della relativa norma nel CCNL. Come C2C ribadisce che la prestazione lavorativa della era itinerante e che proprio per questo, in assenza di una sede di CP_1
lavoro fissa, nel contratto di assunzione era stata esclusa l'applicazione di qualsivoglia indennità di trasferta.
Part Si associa, inoltre, a nel richiedere, in subordine, di modificare la sentenza nella parte in cui ha condannato le due SO al pagamento della diaria in aggiunta all'importo liquidato per le differenze di livello, nonostante nello stesso fosse già ricompreso anche l'importo delle differenze per diaria.
Con memoria depositata in data 13/9/24 si è costituita in giudizio insistendo per Controparte_1 il rigetto dell'appello proposto sia da che da Parte_1 Controparte_2
In via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello data la violazione di Controparte_1
Part quanto stabilito dall'art. 434 cpc rilevando che aveva invocato l'integrale riforma della sentenza impugnata sia con riferimento all'accoglimento della domanda di superiore inquadramento al terzo livello del CCNL, sia con riferimento alla domanda di riconoscimento dell'indennità per viaggiatori abituali (trasfertisti) mediante un unico motivo di appello, facendo cioè confluire in un unico motivo censure multiple a capi della motivazione della sentenza diversi ed eterogenei.
Quanto, invece, alle mansioni in concreto svolte replica che le stesse erano ben più ampie ed estese (sia sul piano qualitativo che quantitativo) di quelle prospettate dalle società appellanti: la motivazione della sentenza (pagg. 12-13) aveva dato conto dell'attività centrale che la lavoratrice appellata e i
[...]
Parte (cd. erano chiamati a svolgere, cioè quella relativa alle attività di vendita, Parte_5
negoziazione e trattazione dei prodotti con i responsabili dei punti vendita della Grande CP_2
Distribuzione Organizzata (GDO), mansioni prettamente commerciali queste, che l'appellata in qualità di aveva svolto quotidianamente con l'obiettivo di generare incremento di fatturato Parte_5
e accrescere la quota di mercato di rispetto ai concorrenti sul mercato. CP_2
Gli accertamenti compiuti dal Giudice di prime cure, peraltro, si ponevano in piena linea di continuità con le sentenze n. 1981/2021 (doc. 51), n. 1172/2024 (doc. D), n. 1141/2024 (doc. E) del Tribunale di pagina 12 di 26 Milano, nonché con la sentenza n. 219/2022 della Corte d'Appello di Milano (doc. C), rese in giudizi del tutto sovrapponibili.
Nel corso dell'attività istruttoria erano pervenute numerose conferme, già ricavabili dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice, non soltanto dell'attività relativa alla negoziazione e raccolta degli ordini di vendita, ma altresì degli obiettivi di vendita per l'incremento di fatturato che erano stati attribuiti alla stessa e agli altri obiettivi rispetto ai quali gli stessi Parte_5
lavoratori erano monitorati ed eventualmente premiati.
Erano emerse, altresì, conferme circa lo svolgimento di ulteriori mansioni correlate a quelle di vendita quali: (i) stima del potenziale incremento delle vendite e del fatturato dei singoli punti vendita affidati in gestione, con l'inserimento dei dati nel file cd. ROFO, (ii) verifica delle scorte per garantire la copertura dei prodotti ed evitare le cd. rotture di stock (cioè, l'esaurimento del prodotto dovuto ad una inadeguata gestione delle scorte), (iii) gestione della procedura resi invenduti e la risoluzione delle problematiche relative alla consegna dei prodotti.
Destituita di fondamento, secondo la è, inoltre, la tesi di controparte secondo cui requisito CP_1 distintivo del terzo livello sarebbe l'autonomia operativa del lavoratore, nella specie in tesi non riscontrabile. Tale assunto per la è errato in quanto la declaratoria contrattuale prevedendo CP_1
che “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”) individua due tipologie di lavoratori che rientrano nella classificazione del terzo livello e la finalità della congiunzione “e” è proprio quella di far confluire nel medesimo livello d'inquadramento le due distinte tipologie di lavoratori individuate
(art. 113 CCNL Confcommercio – doc. 50 pag. 110; analogamente il CCNL Confesercenti).
Come desumibile dal tenore letterale della norma contrattuale, nell'ambito del terzo livello
l'autonomia operativa è requisito esclusivamente dei lavoratori specializzati provetti, mentre non lo è per i lavoratori di concetto, categoria quest'ultima all'interno della quale la stessa è stata ricondotta nella sentenza impugnata.
La società appellante asseriva, altresì, che non erano stati integrati gli ulteriori requisiti richiesti per il riconoscimento del terzo livello d'inquadramento ribadendo che la sig.ra “non era in CP_1
possesso di alcuna specifica conoscenza tecnica o adeguata esperienza”.
Parte appellata ribatte che anche questa parte del motivo di ricorso avversario è infondata, dal momento che, con riguardo al requisito della “adeguata esperienza”, la stessa nel periodo antecedente a quello pagina 13 di 26 oggetto di causa (20 ottobre 2015 – 18 marzo 2022) aveva già svolto senza soluzione di continuità un
Part periodo lavorativo alle dipendenze di per oltre due anni dal 26 giugno 2013 al 19 ottobre 2015 per lo svolgimento delle medesime mansioni di (con inquadramento formale di Parte_5
“merchandiser”). Ciò dimostrava, inequivocabilmente, il possesso del requisito dell'adeguata esperienza professionale prima della trasformazione del contratto a tempo indeterminato e, dunque, prima del periodo oggetto di causa.
Quanto invece alle “particolari conoscenze tecniche” ricorda che i lavoratori formalmente inquadrati con la qualifica di venivano, invero, denominati nel quotidiano operare “ CP_8 [...]
, traducibile con l'espressione “Specialista delle vendite al consumatore finale”. Parte_5
Il Sell out, infatti, nell'ambito della grande distribuzione organizzata viene definito come “una strategia
B2C (businness to consumer) che si avvale di determinate azioni di vendita e di marketing per vendere la massima quantità di merce ai consumatori finali. L'obiettivo è quello di favorire alcune tipologie di azioni:
1) Il primo acquisto
2) L'acquisto di impulso
3) La reiterazione dell'acquisto.”
Già la nomenclatura con la quale la stessa e i suoi colleghi venivano “etichettati” era Parte_5 elemento presuntivo dal quale desumere che nella considerazione aziendale l'attività era identificata come di tipo specialistico e finalizzata alle vendite.
Inoltre, conclude sul punto, l'attività non era orientata prioritariamente al Sell out, cioè alla vendita al consumatore finale, bensì al Sell in, cioè, alla vendita dei prodotti “IN” direttamente ai rivenditori della Grande Distribuzione Organizzata (ipermercati e supermercati). Si trattava di un'attività che implicava necessariamente particolari conoscenze tecniche, sia sul piano relazionale e teorico (tecniche di persuasione alla vendita e di fidelizzazione del cliente, conoscenza dei prodotti e delle caratteristiche dei singoli punti vendita affidati) sia sul piano dei contenuti pratici (conoscenza dei cataloghi di prodotti, utilizzo del software per l'elaborazione e l'inserimento degli ordini di vendita).
Non diversamente le altre mansioni più propriamente riferibili all'area del merchandising erano anch'esse suscettibili di essere sussunte nella declaratoria del terzo livello: la conoscenza delle caratteristiche dei prodotti delle tecniche di utilizzo dei software, della rilevazione dei prezzi e CP_2
della quota scaffale, di elaborazione della reportistica, degli allestimenti delle isole promozionali richiedeva una preparazione tecnico pratica che non è confinabile nei livelli di classificazione del personale inferiori al terzo previsti dal CCNL.
pagina 14 di 26 Part Quanto all'ulteriore capo della sentenza impugnato da , relativo al riconoscimento del diritto all'indennità riconosciuta dall'art. 179 del CCNL Confcommercio ai lavoratori le cui “attribuzioni comportino viaggi abituali”, ribadisce la propria pacifica qualità di lavoratrice trasfertista, espressamente prevista nel suo contratto di lavoro (essendo chiamata ogni giorno a visitare circa 80 punti vendita distribuiti tra le regioni Marche e Abruzzo) e ricorda di non aver percepito alcuna indennità legata alla natura itinerante della sua prestazione.
Eccepisce, nel contempo, l'inammissibilità della contestazione relativa ai conteggi, mossa per la prima volta solo in sede di appello, dal momento che nella memoria di primo grado controparte si era limitata a negare il diritto della ricorrente alle differenze retributive richieste mediante una contestazione del tutto generica dei conteggi prodotti, senza – come era suo preciso onere – individuare puntualmente i vizi da cui il conteggio sarebbe stato affetto. Riconosciuto l'errore del dispositivo evidenziato dalle controparti, dà atto di aver agito esecutivamente per la corretta somma di euro 57.676,46, oltre accessori, senza richiedere nel precetto e nel pignoramento l'ulteriore 10% riconosciuto in sentenza.
Propone, inoltre, appello incidentale, chiedendo di riformare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il terzo livello in luogo del secondo livello del CCNL e di condannare, conseguentemente, entrambe le società, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive, quantificate nella maggior somma di euro 89.906,39 (di cui euro 21.767,50 a titolo di dell'indennità di trasfertismo), con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.
A supporto, richiamata la declaratoria contrattuale del secondo livello d'inquadramento, prevista dall'art. 113 del CCNL Confcommercio, secondo cui “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica...”, parte appellante incidentale ritiene dirimente nella prospettiva di riconoscimento del secondo livello l'assenza di direttive e controlli da parte del datore di lavoro in relazione al suo quotidiano operare e, quindi, l'autonomia operativa, requisito che, come desumibile dall'utilizzo concorrente delle congiunzioni “e/o”, è sufficiente all'inquadramento dei lavoratori di concetto nel secondo livello, anche in alternativa a quello dello svolgimento di funzioni di coordinamento e di controllo, nella specie pacificamente assente;
Part ricorda, infatti, che il monitoraggio dell'attività svolta dalla stessa da parte di avveniva per lo più mensilmente in relazione ai numeri realizzati (rispetto del file “Rofo” e degli obiettivi di incremento fatturato o quota mercato), mentre non vi era alcun controllo in relazione al quotidiano operare, né alcuna direttiva sulla modalità di gestione dei punti vendita.
pagina 15 di 26 Evidenzia, al riguardo, che gestiva autonomamente tempi e luoghi della prestazione, le relazioni commerciali con i responsabili dei punti vendita, le negoziazioni e le altre attività da effettuare all'interno dei punti vendita, elaborava le stime di vendita e fatturato nel file , gestiva Pt_6
personalmente le relazioni con la committente senza alcuna intermediazione dei propri superiori gerarchici.
Sostiene, che, quindi, lo svolgimento di mansioni di concetto (già accertato in sentenza in ragione del riconoscimento del terzo livello) e di compiti operativamente autonomi non sarebbe revocabile in dubbio, considerando anche che il svolge la propria attività quotidiana nell'ambito Parte_5
Part di punti vendita in cui non è presente né personale di , né della committente.
Definito con un provvedimento di non luogo a provvedere il subprocedimento di sospensiva in ragione della mancata comparizione delle parti all'udienza fissata per la sua trattazione, rinnovato con esito negativo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 27.11.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla con riferimento al gravame principale della e, in particolare, al CP_1 Parte_1 secondo motivo d'appello di cui al paragrafo I, titolato “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN
MERITO AL DIVERSO INQUADRAMENTO DELL'APPELLATA E DELLE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE RICONOSCIUTE”.
E, infatti, se già nell'intestazione sono indicati, con formulazione sintetica, i capi della sentenza impugnati (ossia quelli relativi all'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte dalla al 3° livello del CCNL e al riconoscimento del suo diritto alla percezione delle differenze CP_1 retributive conseguenti), all'interno del paragrafo sono richiamati i passaggi della motivazione censurati, con esposizione analitica delle censure stesse e richiamo, altrettanto puntuale, alle risultanze dell'istruttoria testimoniale e alle norme in assunto violate, anche con riferimento alle differenze retributive riconosciute a titolo di diaria.
L'esposizione, pur discorsiva, risulta, pertanto, rispettosa dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 434 c.p.c. (indicazione chiara, precisa e sintetica, per ciascun motivo, del capo impugnato, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata), là dove gli stessi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non devono essere intesi in senso formale, né impongono il ricorso a formule sacramentali o a tecniche redazionali vincolate, essendo sufficiente che l'atto d'appello individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza e le relative doglianze, “affiancando alla parte pagina 16 di 26 volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (vd. Cass.,
S.U., n. 27199/2017).
Ciò premesso, procedendo per ordine di concatenazione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente il primo motivo dell'appello principale di e l'omologo primo motivo Parte_1
d'appello incidentale della come pure il motivo (unico) dell'appello incidentale Controparte_9
della in quanto tutti afferenti alla medesima questione relativa al livello d'inquadramento CP_1
spettante alla lavoratrice appellata in ragione delle mansioni in concreto dispiegate nel corso del rapporto di lavoro, lamentando, da un lato, le due società che il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL, in luogo che nel 6° e, dal 1.9.2018, nel 5°, com'è stato e dolendosi, dall'altro, invece, la lavoratrice dell'erroneità della sentenza per averle riconosciuto solo il 3° livello in luogo del 2°.
Per le ragioni di seguito esposte, tali motivi d'appello vanno tutti disattesi.
L'accertamento al quale è pervenuto il Tribunale è, infatti, fondato su un approfondito e ponderato apprezzamento delle risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) e risulta, inoltre, conforme a diritto, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dei principi giuridici che governano la materia.
Premessa la perfetta sovrapponibilità dei livelli e delle declaratorie contrattuali del CCNL Commercio e e Confesercenti e la conseguente sostanziale indifferenza dell'applicazione Controparte_10 dell'uno o dell'altro ai fini della soluzione della questione relativa all'inquadramento, dall'istruttoria svolta in primo grado è, invero, emerso che la essendo stata assunta per svolgere CP_11 mansioni di “merchandiser” e, avuto riguardo a tale qualifica, essendo stata inquadrata “nel 6° livello del
CCNL del Commercio e del Terziario, come integrato dall'Accordo Nazionale Anasfim”- di fatto, nel corso del rapporto lavorativo per cui è causa, non si è limitata a svolgere le mansioni, di carattere prevalentemente manuale, proprie di tale profilo professionale, avendo in realtà rivestito, nello specifico contesto aziendale, il ruolo ben più qualificato di sell out specialist, connotato dallo svolgimento, in aggiunta a dette attività materiali, di attività di concetto senz'altro maggiormente significative sul piano professionale e da valutarsi, pertanto, prevalenti, se non sotto l'aspetto meramente quantitativo (in termini d'impegno temporale), dal punto di vista della duplice e combinata valutazione quantitativa- qualitativa, non essendo state dispiegate in via saltuaria o occasionale, ma essendo risultate stabilmente ricomprese nei compiti assegnati con un'incidenza, dal punto di vista percentuale, comunque rilevante e non certo secondaria o marginale (là dove, come evidenziato dal primo giudice, in almeno 30 su 80/90 punti vendita la raccoglieva gli ordini di vendita, con margini di autonomia CP_1 nell'individuazione dei quantitativi, rapportandosi direttamente con il responsabile del negozio).
pagina 17 di 26 Va, invero, al riguardo premesso che, nella definizione recepita dall'Accordo sindacale sopra richiamato
(quello del 30.1.2015, di verifica e integrazione dei precedenti Accordi di 2° livello del 7.12.2012 e del
23.5.2013), il profilo professionale del merchandiser è quello del lavoratore “che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari”, quali, come ulteriormente specificato nel precedente Accordo Quadro del 7.12.2012, “la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti praticati, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.)”.
Il medesimo Accordo Nazionale Anasfim precisa, al riguardo, che tale profilo e quello del promoter,
“sono riconducibili a quei lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche” e ne ha, pertanto, confermato l'inquadramento sino a tutto l'anno 2015 al 7° livello con passaggio definitivo dal 1.1.2019 al 6° livello, al quale appartengono, appunto, secondo le identiche declaratorie dei CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio e Confesercenti) “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”.
Dalle testimonianze assunte in primo grado (riportate per intero nella sentenza appellata) è chiaramente emerso che la ricorrente, quale oltre a curare il caricamento degli scaffali dei punti Parte_5 vendita nel rispetto delle indicazioni della committente, l'allestimento delle eventuali isole promozionali, la rilevazione dei prezzi e delle promozioni in corso, aveva un ruolo attivo anche in relazione alle proposte d'ordine dei singoli punti vendita (e, in particolare, in circa il 30% degli stessi). In tale attività si confrontava con il responsabile del punto vendita e, studiata insieme a lui la proposta d'ordine, fermi restando i limiti prestabiliti dalla concordava con lo stesso i quantitativi tenuto conto dello storico CP_2
delle vendite e previa valutazione della loro adeguatezza rispetto alle esigenze del negozio nell'ottica
[.. della massimizzazione degli ordinativi, specie in occasione delle campagne promozionali di Natale
e in occasione dell'apertura di un nuovo punto vendita, per la definizione del c.d. ordine da Pt_7
Parte impianto. Nei medesimi punti vendita, che non ordinavano tramite piattaforma, il si occupava, inoltre, anche della gestione dei resi.
Ciò risulta, oltre che dalla corrispondenza di posta elettronica prodotta dalla dalla CP_1
complessiva disamina delle deposizioni testimoniali, a partire da quella del team leader dell'area Centro
Italia nel settore Sell out specialist merchandise GDO, (il quale, avendola coordinata Testimone_7 quale SOS del suo gruppo, ha riferito che la “Verificava la correttezza dell'approvvigionamento CP_1 all'interno del punto vendita: concretamente, verificava se il prodotto fosse adeguatamente presente nello
pagina 18 di 26 scaffale ed eventualmente lo segnalava al responsabile di magazzino oppure inseriva la proposta d'ordine secondo il fabbisogno del punto vendita. Non poteva inserire nella proposta d'acquisto dei prodotti omaggio senza la mia autorizzazione. Quando apriva un nuovo punto vendita, l'ordine, in alcuni casi, veniva
effettuato direttamente dalla piattaforma distributiva, in altri casi si recava sul luogo la ricorrente e
definiva la proposta di acquisto per l'ordine di impianto. L'ordine veniva poi trasmesso su un tablet e
trasmesso al che lo approvava. Il tablet aveva un programma chiamato Parte_8 CP_2
“POS” e dal 2019 “Salesware”. Fermo restando che tutti i punti vendita dovevano essere visitati almeno una volta al mese, e che in talune ipotesi avevo stabilito che le visite dovevano essere almeno 2 o 3 al mese,
in generale la frequenza delle visite veniva definita dalla stessa Più precisamente, la frequenza CP_1 non era così tanto variabile;
quello che veniva stabilito dalla era il giro da fare. La si CP_1 CP_1
occupava di programmare la consegna della merce nei punti vendita, interfacciandosi direttamente con i
referenti della committente per gli aspetti operativi ed organizzativi.”), e, a seguire, da quelle degli altri colleghi ( “Facevamo dei giri nei punti vendita a noi assegnati sulla Parte_5 Testimone_9
base di una pianifica settimanale che gestivamo in maniera autonoma. La mandavamo in visione ogni
settimana al team leader. Avevamo varie mansioni: ci occupavamo anche di posizionare la merce sugli
scaffali. Alcuni punti vendita effettuavano gli ordini dalla piattaforma, in altri ricevevamo la proposta
d'ordine d'acquisto dal punto vendita e poi la inserivamo nel tablet nell'applicativo “Sales Ware”
Potevamo proporre prodotti omaggio qualche volta, ma serviva l'autorizzazione sia del team leader che dell'Account. Anche per gli ordini c'è un Account sopra che li approva e li controlla. Non ci occupavamo della consegna della merce. Si occupava anche della gestione dei resi invenduti nei punti vendita che non operavano tramite piattaforma”, “La mia zona partiva dalla provincia di Ancona fino alla Testimone_15
provincia di Forlì Cesena. La faceva il mio stesso lavoro e partiva da sotto Ancona fino a CP_1
Teramo. …. Nel nostro lavoro si lavora con centrali d'acquisto, quindi si lavora allo stesso modo. Visitavo
un negozio, andavo dal capo reparto e dal responsabile di corsia e si concordavano diverse cose: ordini,
attività con hostess, zone promo dove andare ad allestire, etc. Prendevo l'ordine che caricavo successivamente sul tablet. In alcuni casi i capi reparto davano un'indicazione tassativa dell'ordine che intendevano fare, in altri casi ci davano carta bianca sull'ordine che fosse adeguato al punto vendita. …
Mi occupavo anche dei resi degli ordini invenduti”) e da quella del responsabile della forza vendita CP_2
Part GDO e del progetto appaltato a , (“Conosco la signora quando Pt_5 Testimone_3 CP_1
Part lavorava per faceva la quindi, faceva attività di merchandising nei punti vendita Parte_5
cercando di massimizzare la visibilità dei prodotti … So cosa faceva la ricorrente che gestiva 80/90 CP_2 punti vendita: di questi, in 50 o 60 di questi punti di vendita non c'erano proposte di ordine perché il punto vendita operava direttamente dal magazzino e faceva l'ordine direttamente alla propria centrale.
pagina 19 di 26 Nei restanti circa 30 punti vendita, il soggetto che passa dal punto vendita fa una proposta d'ordine che viene autorizzata dal referente Normalmente nessuno nei punti vendita è autorizzato a formulare CP_2 ordini in autonomia, è il punto vendita che fa l'ordine, poi se il sell out specialist ha buone relazioni può proporre l'ordine. In ogni caso poi l'ordine va confermato dalla anche perché noi abbiamo limitate CP_2 disponibilità di prodotto. Il prezzo non la stabiliva il sell out specialist;
loro non avevano a disposizione budget sconti, fatture promozionali o note credito. Se c'erano attività impostate a livello nazionale dalla
IN (Key account), il sell out specialist poteva proporre l'omaggio già concordato centralmente, che veniva poi confermato dall'approvatore dell'ordine. Questo riguarda sempre i 30 punti vendita che non ordinano
tramite centrali d'acquisto. Nel 70% dei casi parliamo delle ricorrenze come Pasqua e Natale. Tutto il resto dell'anno erano rari. La consegna avveniva tramite corriere ed eventuali problemi sono segnalati da al CP_2
personale di riferimento di poteva accadere che i corrieri o i punti vendita segnalassero le CP_2
problematiche direttamente ai sell out specialist come la ricorrente se magari si conoscevano, ma
normalmente non era questa la procedura. Preciso che i sell out sanno quando dovrebbe arrivare Parte_3 la consegna perché hanno l'obbligo di occuparsi dell'allestimento.
Confermo che la si occupava dei resi invenduti sempre limitatamente ai 30 punti vendita circa CP_1 che non operavano tramite centrale d'acquisto. Conteggiava i resi insieme ai referenti dei punti vendita e Con inseriva a sistema la proposta che veniva avallata dal di riferimento di ”). CP_2
Come già riscontrato dal Tribunale, dalle testimonianze è emerso, inoltre, che i Parte_5
avevano anche il compito fare le stime di fatturato per le zone agli stessi assegnate, distribuendo il valore stimato a livello di area dal loro responsabile territoriale tra i vari punti vendita dei territori di loro pertinenza tramite la compilazione del file excel c.d. , previa individuazione, secondo la loro Pt_6
ponderata ed esperta valutazione previsionale, dei negozi che avrebbero potuto garantire il raggiungimento degli obiettivi auspicati (vd. dep. “In relazione al file ROFO, preciso che io Tes_9 indicavo l'obiettivo globale di crescita di fatturato da realizzare e la ricorrente indicava in che modo tale obiettivo poteva essere raggiunto ripartendolo a valore tra i vari punti vendita”. Raramente mi sono occupato di compilare il file ROFO, forse all'inizio ma poi non mi è stato più chiesto. Non so se la se ne occupasse. Il team leader ci dava una percentuale d'incremento e noi lo ripartivamo tra i CP_1
vari punti vendita. … Io avevo obiettivi su quote mercato (valore che identifica il valore di vendite dell'azienda rispetto ad altre) e quote spazio (centimetri che occupa a scaffale rispetto alla CP_2 concorrenza) ma non avevo obiettivi di fatturato. Sulle quote spazio sono sicuro di aver avuto degli obiettivi
assegnati dal Team Leader, se non ricordo male anche per le quote mercato. Nel documento 30 che mi viene
letto non ricordo se il 20% e il 10% si riferiscano al fatturato o al volume;
sono indicazioni che derivavano dal team leader”; “Mi ricordo del file ROFO: all'area venditori interessata veniva girato il Tes_10
fatturato del mese. I ci arrivavano già compilati ma è capitato 4/5 volte che lo compilassi io. C'erano Pt_6
pagina 20 di 26 delle stime in cui veniva caricato il volume di ordine degli anni o mese precedente per ogni negozio e poi
bisognava indicare la stima di aumento di fatturato per ogni singolo negozio. Bisognava fare in modo che la stima sui singoli negozi coincidesse con l'obiettivo generale di crescita stabilito nei meeting aziendali.).
Dalla corrispondenza di posta elettronica prodotta dalla risulta che tale attività è stata alla CP_1
stessa demandata per tutto il corso del rapporto (si vedano, al riguardo, le e-mail trasmesse al team dal responsabile di area, in data 11.8.2018, 22.10.2020 e 10.2.2022 sub docc. 28, 29 e 30 Testimone_7
fascicolo primo grado . CP_1
E', pertanto, indubbio che, come già accertato dal primo giudice, le prestazioni lavorative della si sono connotate per lo svolgimento, in misura significativa e qualificante, di mansioni di CP_1 concetto “in cui la conoscenza ed esperienza del sell out specialist assume un ruolo di innegabile rilevanza non certamente confinabile all'interno della mera attività di merchandising” e, in quanto tali, come già statuito da questa Corte d'Appello con sentenza n. 219/2022 (Est. Pres. Ravazzoni) in Per_1
Parte Part precedente vertenza promossa da altro di sono da ricondurre al III livello del CCNL Tes_11
Commercio e Terziario, al quale appartengono, appunto, i lavoratori che “svolgono mansioni di concetto,
o prevalentemente tali, che richiedono particolari conoscenze tecniche e un'adeguata esperienza”.
La correttezza di tale inquadramento, riconosciuta dal primo giudice, merita, pertanto, di essere confermata, dovendosi, nel contempo, invece, escludere la sussistenza, nel caso esaminato, dei presupposti per il riconoscimento del II livello (rivendicato dalla lavoratrice nel suo appello incidentale).
Secondo la relativa declaratoria, “appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica
e/o scientifica”.
Nella sentenza appellata l'esclusione di tale inquadramento, richiesto dalla in via principale, è CP_1
stato motivato in ragione della pacifica assenza, in capo alla stessa, di funzioni di coordinamento e controllo.
Nel proprio motivo d'appello, la lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato che per CP_1
l'attribuzione del II livello è sufficiente che il lavoratore di concetto svolga compiti operativamente autonomi, anche in difetto di funzioni di coordinamento e controllo, mentre nel III livello l'autonomia operativa è richiesta solo per i lavoratori specializzati provetti e non anche per i lavoratori di concetto.
Ribadisce, quindi, di aver lavorato nel quotidiano in condizioni di autonomia operativa sia quanto all'organizzazione del lavoro che quanto alla gestione dei punti vendita e delle relazioni all'interno degli stessi, essendo stata sottoposta solamente a un monitoraggio dell'attività svolta da parte del responsabile di area in relazione agli obiettivi di fatturato e alle quote di mercato.
pagina 21 di 26 La doglianza, tuttavia, non coglie nel segno, in quanto l'autonomia operativa che qualifica il II livello è riferita ai compiti, ossia alle mansioni di concetto svolte dal lavoratore e non alle loro modalità di svolgimento.
La libertà di cui la ricorrente godeva nell'organizzazione del lavoro e l'assenza di controlli quotidiani da parte della datrice di lavoro sul suo operato non valgono, infatti, nel caso di specie, a qualificare i compiti alla stessa assegnati, quale lavoratore di concetto, come operativamente autonomi, risultando la sua attività comunque vincolata -anche dal punto di vista operativo e salvi gli apprezzabili, ma pur sempre circoscritti, margini di discrezionalità nella contrattazione dei quantitativi delle proposte d'ordine
(comunque subordinate alla convalida della committente e da concertare nel rispetto degli storici CP_2
Part di vendita)- dalle stringenti direttive risultanti dagli accordi commerciali tra e e tra CP_2 quest'ultima e la GDO.
Parimenti infondati sono i motivi d'appello articolati dalle due SO con riferimento al capo della sentenza che ha riconosciuto alla il diritto di percepire, quale lavoratrice itinerante, la diaria in CP_1
misura ridotta.
Nel corso del rapporto di lavoro, la infatti, nulla ha mai corrisposto alla lavoratrice a tale Parte_1
titolo, in quanto, nel contratto individuale di lavoro, al punto 6, era stato previsto che, stante l'itinerarietà della prestazione, l'assegnazione, quale sede di lavoro, dell'area di Perugia e Provincia, era a titolo meramente indicativo e che la circostanza escludeva l'applicabilità di qualsivoglia indennità di trasferta.
Tale clausola negoziale, tuttavia, integra una deroga in peius a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e, come tale, è priva di effetti.
Entrambi i CCNL del Terziario (art. 179, già art. 160, CCNL Commercio Confcommercio e art. 167
Commercio Confesercenti), nel disciplinare il trattamento economico del personale in missione temporanea fuori della propria residenza -dopo aver previsto che, fatta eccezione per gli operatori di vendita (categoria alla quale la pacificamente non appartiene), allo stesso compete, oltre al CP_1
rimborso delle spese, “una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”- dispone che “Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.” e conclude stabilendo che “Analogicamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali”.
Con l'evidenziata norma di chiusura la contrattazione collettiva nazionale estende, quindi, esplicitamente in via analogica il regime della diaria ridotta, previsto per le missioni (ossia per gli spostamenti temporanei) di durata superiore al mese a tutti i casi in cui “le attribuzioni” ossia le mansioni ordinariamente assegnate al lavoratore “comportino viaggi abituali”, ipotesi in cui tipicamente rientrano pagina 22 di 26 le prestazioni di carattere itinerante assegnate per contratto alla che, come evidenziato nella CP_1 sentenza di primo grado, erano estese a un'area geografica molto ampia, corrispondente a Marche e
Abruzzo.
Part Ritiene la Corte che l'interpretazione restrittiva propugnata da e secondo cui la Controparte_9
disposizione in commento, in quanto dettata in tema di missioni (ossia di spostamenti meramente temporanei dalla sede), non potrebbe essere estesa analogicamente alla fattispecie esaminata, in cui lo spostamento non si configura come temporaneo, non avendo la lavoratrice una sede di lavoro fissa, ma essendo appunto, in ragione delle mansioni assegnate, itinerante, non possa essere condivisa, in quanto la disposizione contrattuale esaminata riconduce espressamente l'applicazione analogica dell'istituto della diaria ridotta alle “attribuzioni” del lavoratore, tali da comportare viaggi abituali (c.d. trasfertisti), senza respingerne la portata al concetto di missione (nella quale lo spostamento è caratterizzato da occasionalità e temporaneità).
Tale interpretazione risulta, peraltro, coerente la nozione di trasfertismo recepita a livello legislativo dall'art. 51, comma 6, del TUIR, che definisce come trasfertisti i “lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorativi sempre variabili e diversi”, disposizione che, come chiarito dall'art.
7-quinquies del d.l. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, “si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni (condizioni le prime due entrambe riscontrabili nel caso della là dove la CP_1
terza è rimasta, invece, inadempiuta ed è stata, quindi, azionata in questa sede sulla base dell'invocata disposizione del CCNL):
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione ai dipendenti, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta o dove la stessa di è svolta”.
Il primo capo del dispositivo della sentenza appellata merita, pertanto, integrale conferma, sia nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della all'inquadramento nel terzo livello, che nella parte in cui CP_1 le ha riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di “trasferta” (o meglio di “trasfertismo”) nella misura del 10% della retribuzione.
Considerato che, come eccepito dalle SO nei rispettivi motivi d'appello e riconosciuto dalla stessa la somma di € 57.676,46 liquidata a titolo di differenze retributive è già comprensiva anche CP_1 dell'incidenza della diaria, il secondo capo del dispositivo va, invece, emendato nella parte in cui estende pagina 23 di 26 la condanna al pagamento dell'indennità di trasferta nella misura del 10% della retribuzione in aggiunta alla somma sopra indicata.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, segue, quindi, nel dispositivo la rideterminazione del dovuto a titolo di differenze retributive e indennità di trasferta nella misura di complessivi € 57.676,46, fermi gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
Part Le altre censure sul quantum mosse da nel ricorso in appello non meritano, invece, di essere accolte né di essere approfondite mediante la CTU contabile dalla stessa sollecitata.
Nella memoria difensiva depositata in primo grado l'odierna appellate, infatti, si era limitata a contestazioni del tutto generiche, avendo eccepito che i conteggi della ricorrente erano stati elaborati sulla base del CCNL Commercio Confcommercio e non, invece, sulla base del CCNL Confesercenti, senza produrre, tuttavia, conteggi alternativi (offerti solo nel presente grado d'appello).
Ferma l'inammissibilità delle contestazioni così mosse, la cui genericità non è emendabile nel presente grado di giudizio, ritiene la Corte che, come indicato nel primo capo del dispositivo della sentenza appellata (pur senza una previa specifica motivazione sul punto), il rapporto di lavoro per cui è causa sia stato regolato dal CCNL Commercio e Terziario Confcommercio, con conseguente infondatezza anche nel merito delle censure.
Se è, infatti, vero che nel contratto individuale di lavoro è richiamato il CCNL Commercio e Terziario senza ulteriori specificazioni ossia senza chiarire espressamente se il riferimento sia al CCNL
Confcommercio o al CCNL Confesercenti, nell'ambiguità del testo contrattuale ritiene la Corte che, per la determinazione della comune intenzione delle parti, sia fondamentale aver riguardo al loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto ex art. 1362, comma 2, c.c.
A tal riguardo dalle buste paga (sub doc. 4 fascicolo primo grado emerge un decisivo CP_1
elemento chiarificatore, risultando dalle stesse che nel corso del rapporto di lavoro, quanto all'assistenza sanitaria, il trattamento applicato è stato quello del Fondo Est, disciplinato dall'art. 104 del predetto
CCNL e proprio di tale sistema contrattuale.
Quanto al richiamo, contenuto nel contratto individuale di lavoro, all'Accordo Nazionale Anasfim, lo stesso risulta funzionale all'inquadramento e non è un elemento dirimente ai fini dell'individuazione del
CCNL applicato.
Infatti, in presenza del medesimo richiamo all'Accordo Nazionale Anasfim, riscontrabile anche nel Part contratto individuale di collega della in quel caso la aveva espressamente Tes_11 CP_1
indicato come applicabile al rapporto di lavoro il CCNL Confcommercio.
Ne risulta con ciò inconfutabilmente dimostrato che il richiamo all'Accordo Nazionale Anasfim non è stato ritenuto, dalla stessa C2C, affatto incompatibile con l'applicazione del CCNL Commercio
pagina 24 di 26 Confcommercio, né può essere assunto da solo quale elemento chiarificatore ai fini dell'individuazione del CCNL da applicare (dovendosi presumere, per coerenza, che l'odierna appellante applicasse a tutto il personale la contrattazione collettiva nazionale del sistema Confcommercio).
A prescindere dal giudicato interno eccepito dall'appellata, là dove il primo capo del dispositivo, nella parte in cui ha richiamato quale CCNL di riferimento il CCNL Confcommercio, non è stato specificamente impugnato, la relativa statuizione risulta, in ogni caso, corretta e meritevole di conferma.
Quanto agli ulteriori rilievi sui conteggi gli stessi, come già osservato, risultano tardivi, dovendosi, in ogni caso, disattendere quello relativo alla detrazione dal dovuto, determinato al lordo delle trattenute fiscali, il lordo fiscale percepito, attesa la necessaria omogeneità delle poste contabili da considerare nella quantificazione dei crediti.
Salva la parziale riforma, nei termini sopra indicati, le restanti statuizioni di merito dell'appellata sentenza vanno, pertanto, confermate.
*
Quanto, infine, alle spese processuali, l'esito complessivo della lite, connotato da una parziale reciproca soccombenza, giustifica ex art. 92, comma 2, c.p.c. la compensazione per un terzo delle spese processuali del doppio grado, che, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, si liquidano in complessivi € 12.000,00, di cui € 7.000,00 per il primo grado (nel quale è stata svolta attività istruttoria) ed € 5.000,00 per l'appello (nel quale tale fase è, invece, mancata).
Segue, quindi, nel dispositivo la condanna di e di in solido tra Parte_1 Controparte_2
loro, a rifondere alla prevalentemente vittoriosa, i residui due terzi, pari a € 8.000,00 per CP_1
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge.
Considerato che l'unico motivo di appello incidentale interposto dalla è stato rigettato, ai CP_1 sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012 n. 228, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della stessa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, mentre tali requisiti non ricorrono per le altre due parti, attesa la riscontrata fondatezza di una delle censure dalle stesse mosse alla sentenza di primo grado.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 1242/2024 del Tribunale di Milano, ridetermina il dovuto a titolo di differenze retributive e indennità di trasferta nella misura di complessivi € 57.676,46;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensa per un terzo le spese del doppio grado e condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, a rifondere a i residui due terzi, Controparte_2 Controparte_1
pagina 25 di 26 liquidati nell'importo di € 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso pro quota del CU versato per il primo grado ed al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di appellante incidentale, dell'ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 27/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
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