Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14642 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA di (C.F. ), in persona del legale rappresentan- Pt_1 Pt_2 P.IVA_1 te pro tempore elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale sito in Paler- mo, Via Pindemonte, n. 88 e rappresentato e difeso dall'Avv. Li Vigni Giorgio per mandato in atti;
– parte attrice opponente –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentante pro tempore elettivamente domiciliato in Partinico, CP_1
Via Nullo n. 14 presso lo studio dell'Avv. Guida Rosetta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30/09/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' Pt_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 4183/2021 di questo Tribunale
[...] emesso in data 14/09/2021 con il quale è stato ingiunto alla predetta il pa- gamento della somma di euro 63.171,10 (oltre interessi sulla sorte capitale, al netto di IVA, nella misura e con le decorrenze di cui all'art. 30 D.M.
145/2000 sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio) asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori urgenti di manuten- zione straordinaria per la realizzazione del nuovo laboratorio di analisi Co-
L'opponente ha rilevato la mancanza di formale provvedimento di incarico e di un atto deliberativo di impegno e di autorizzazione alla spesa da parte dei competenti organi ed ha invocato la revoca del decreto ingiuntivo oppo- sto.
Si è costituito ed ha sollecitato il rigetto dell'opposizione CP_2 proposta contestandone la fondatezza. In via gradata ha chiesto la condanna Parte dell' a titolo di risarcimento danno per responsabilità extracontrattuale, per non avere la stessa predisposto gli atti necessari e consequenziali all'affidamento, alla contabilità e al pagamento ed in ulteriore subordine, la condanna dell'opponente a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per avere la stessa, dalla data di ultimazione dei lavori, preso in consegna ed utilizzato l'opera, accettando i lavori e non contestandoli.
In via ulteriormente subordinata l'opposta, previa richiesta di autorizza- zione alla chiamata dell'architetto e dell'architetto Controparte_3 [...]
in ragione della diretta imputabilità ai medesimi del rapporto CP_4 obbligatorio, ha chiesto l'accertamento della loro responsabilità concorsuale e la loro condanna al pagamento della somma ingiunta.
Negata l'autorizzazione alla chiamata dei terzi, nonché la provvisoria ese- cutorietà del decreto ingiuntivo, la causa – istruita esclusivamente mediante le rispettive produzioni documentali – è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 30/09/2024.
Tanto premesso, la presente opposizione è fondata e va accolta.
Preme osservare, in punto di diritto, che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debi- tore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rap-
- 2 - porto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non viene derogato in caso di opposizione a decreto in- giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussi- stenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fon- datezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Occorre allora osservare che, quale prova scritta del proprio credito,
l'opposta in sede monitoria ha prodotto esclusivamente la fattura e la dichia- razione di conformità dell'impianto.
Ciò posto, deve ritenersi che l'Impresa non abbia ottempe- CP_1 rato all'onere di cui era gravata, non avendo fornito prova della stipula di un Parte valido accordo con l' avente ad oggetto i lavori per la cui esecuzione è stata emessa la fattura alla base del ricorso monitorio né la sussistenza di un impegno contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Ebbene, costituisce principio generale della materia delle obbligazioni, evincibile dal sistema normopositivo (vedi, in particolare, le regole stabilite dalla legge sulla contabilità dello Stato R.D. n. 2440 del 1923), che la PA non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio.
La regola del contratto in forma scritta ad substantiam è, infatti, strumen- to di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identifica- re con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile fun-
- 3 - zione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In tale ottica, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento ed im- parzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97
Cost.).
I contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali (quale quello di prestazio- ne di servizi di cui alla fattispecie concreta) richiedono dunque la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di vo- lontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi.
Se così è si vede bene come, in difetto di contratto in forma scritta, le sole richieste di intervento formulate dal RUP per la realizza- Controparte_5 zione di lavori necessari e urgenti non siano in grado di impegnare l'Amministrazione in assenza di un atto di copertura della spesa e approva- zione della prestazione affidata.
Non essendovi prova di contratto scritto e di preventivo impegno di spesa in relazione ai predetti lavori, con relativa attestazione della copertura finan- ziaria (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 33768 del 19/12/2019), atti prodromici e necessari per la rituale costituzione di un vincolo negoziale tra il privato e la PPAA, la domanda proposta dalla in sede CP_1 monitoria non è sorretta dalla prova dell'esistenza del titolo posto a fonda- mento del diritto che con essa si è voluto azionare. Parte Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta dall' il decreto ingiuntivo n. 4183/2021 deve essere revocato.
Con la comparsa di costituzione la ha svolto — per CP_1
l'ipotesi di accertamento delle invalidità contrattuali sopra evidenziate impu- tabili ai funzionari amministrativi che hanno intrattenuto i rapporti con l'opposta — azione di risarcimento danni.
Premessa la riconducibilità della domanda proposta nel paradigma della responsabilità pre-contrattuale, va evidenziato che, in base al pacifico inten- dimento giurisprudenziale — pienamente condiviso da questo Tribunale —
“In tema di responsabilità ex art. 1337 c.c., se la causa di invalidità del nego- zio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme
- 4 - aventi efficacia di diritto obiettivo, tali — cioè — da dover essere note per pre- sunzione assoluta alla generalità dei cittadini e — comunque — tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un com- portamento di normale diligenza, non si può configurare colpa a carico dell'al- tro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza del- le norme stesse. Alla stregua di tale principio, qualora detta responsabilità venga invocata verso una P.A., in relazione a causa di invalidità per difetto di forma scritta ad substantiam deve escludersi la configurabilità della mala fede della P.A. ai fini della sussistenza di detta responsabilità (nella specie la S.C. ha anche condiviso l'argomento con cui il giudice di merito aveva rilevato che
l'altro contraente non poteva nemmeno considerarsi in buona fede, atteso che, dato il suo status di dipendente pubblico, non poteva ignorare la necessità di quella forma)” (cfr. Cass. Civ. n. 4635 del 2 marzo 2006; n. 10156 del
18/05/2016).
Nella fattispecie, la natura dell'impresa di operatore economico attivo nel settore delle commesse pubbliche da un lato e l'onere di diligenza qualificata posto a carico della stessa dall'altro, impediscono di configurare la respon- sabilità della p.a. alla stregua del combinato disposto degli artt. 1337 e 1338 cod. civ.
Infine, quanto alla domanda di pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. svolta dalla opposta va osservato, in disparte ad ogni considerazione in meri- to alla ricorrenza nel caso in esame dei presupposti dell'actio de in rem ver- so, che “l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido con la p.a., con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace” (cfr. tra le tante Cass. Sez. Un., n. 23385/2008).
Pertanto, l'impresa non potrà chiedere la liquidazione a titolo di indenniz- zo dei i corrispettivi previsti per l'esecuzione del contratto, avendo diritto esclusivamente al recupero delle spese sostenute in relazione all'attività ef- fettuata e documentata.
- 5 - Tuttavia, nella specie, alcuna prova relativamente ai costi sostenuti per i servizi espletati è stata fornita dalla opposta che, pertanto, non ha diritto ad ottenerne il relativo rimborso, men che meno a titolo di indennizzo.
Per quanto riguarda, da ultimo, il regime delle spese processuali, deve ri- levarsi che, in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo: cfr. Cass. civ. n. 2217/2007; n.
2997/2004; n. 1977/1983), parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente, che vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, avu- to riguardo all'attività processuale concretamente svolta che giustifica la li- quidazione dei compensi nella misura pari ai valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e della semplicità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 4183/2021 emesso dal Tribunale di Paler- mo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 12/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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