TAR Roma, sez. 4B, sentenza 16/02/2026, n. 3023
TAR
Ordinanza collegiale 14 maggio 2025
>
TAR
Decreto presidenziale 22 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 51 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e lex specialis

    Il Collegio ha ritenuto che la disciplina di gara si riferisce all'operatore economico come entità plurisoggettiva (RTI) e non alle singole imprese che lo compongono. Non è stata provata una situazione di controllo o soggezione ad unico centro decisionale tra i RTI aggiudicatari dei lotti 4 e 6, né tra LI S.p.A. e altri RTI, pertanto il limite di aggiudicazione non è stato violato.

  • Rigettato
    Conseguenza della violazione della lex specialis

    Poiché il motivo principale relativo alla violazione della lex specialis è stato rigettato, anche questo motivo accessorio viene respinto.

  • Rigettato
    Vizi derivati dagli atti impugnati

    Poiché gli atti impugnati sono stati ritenuti legittimi, anche questo motivo generico di annullamento viene respinto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 16/02/2026, n. 3023
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3023
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo