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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1813/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1813/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – lesione personale
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Parte_1
IN AN ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Tiziana Miele ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza n. 242/2020 del Giudice di Pace del Mandamento di
Nola, resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 20.01.2020.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale, in accoglimento del proposto appello, la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, la condanna della nella spiegata qualità, al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
dallo stesso a seguito del sinistro occorso asseritamente per colpa di un autoveicolo non identificato, in data 06.03.2016, in San Giuseppe Vesuviano, con vittoria delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la società appellata, che resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva in via preliminare la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello e condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ciò chiarito, deve rigettarsi perché è infondata l'eccezione, sollevata dalla società appellata,
2 di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte.
Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'allora parte attrice.
Tanto osservato, prima di approfondire il merito della presente controversia, va rilevato che non è presente in atti la produzione di parte di primo grado di . Parte_1
Orbene, la causa deve essere decisa allo stato degli atti.
3 Deve preliminarmente osservarsi a questo proposito che in sede di iscrizione a ruolo del presente appello, allegava una dichiarazione con la quale deduceva Parte_1
l'impossibilità di allegare telematicamente la propria produzione di primo grado, essendo difficoltoso “scannerizzarla per intero” in considerazione della sua “corposità”. Pertanto, si riservava di depositarla in cancelleria.
La summenzionata produzione, di contro, non è stata mai depositata dall'appellante.
Di conseguenza, il mancato ritrovamento della produzione di primo grado di Parte_1
tra gli atti di causa è imputabile a tale parte, essendo quest'ultima gravata dall'onere
[...]
di depositare la sua produzione, anche in considerazione del principio dispositivo.
Non sussistono, dunque, gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non essendo, inoltre, emerso nessun elemento indiziario che possa rendere necessari ulteriori accertamenti presso la Cancelleria.
Come anticipato sopra, dunque, la causa va decisa allo stato degli atti.
Questo Giudice, invero, aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10741 del
25.05.2015; Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2264 del 26.01.2022).
Ebbene, il Tribunale ritiene che alle medesime conclusioni – e a maggior ragione – si debba giungere qualora, come nel caso di specie, la produzione di parte non sia stata depositata, ritirata successivamente e poi non risulti nuovamente depositata o reperibile, ma non risulti mai depositata.
4 Ciò posto, l'appello, allo stato degli atti, è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del
10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Tanto premesso, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda dell'allora parte attrice, in considerazione della non precisa ricostruzione dei fatti di causa, adducendo, peraltro, l'incongruenza e la non idoneità delle dichiarazioni testimoniali a ricostruire l'evento, con la conseguente inutilizzabilità delle stesse e rilevando un'incongruenza circa l'orario d'ingresso dell'originario attore al pronto soccorso della “Clinica Santa Lucia s.r.l.”
Tuttavia, il giudice di prime cure, oltre che in merito all'incongruenza circa l'orario di ingresso al pronto soccorso da parte di (risultante avvenuto Parte_1
inspiegabilmente ben circa quattro ore dopo il sinistro), avrebbe dovuto basare il rigetto della domanda attorea anche sulla specifica contraddizione in cui è incorso il testimone escusso nel giudizio di primo grado all'udienza dell'11.12.2017, Testimone_1
5 relativamente alla descrizione dell'evento dannoso.
Ed invero, il suindicato testimone ha dichiarato: “ … mi trovavo in compagnia del mio amico , persona di mia conoscenza. ADR: Stavamo percorrendo a piedi Parte_1
Via Purgatorio in direzione di marcia verso il centro di San Giuseppe Vesuviano sul ciglio della carreggiata quando ho visto un'auto di colore scuro investire il mio amico Parte_1
. ADR: Ricordo che l'auto andava ad elevata velocità e stava percorrendo Via
[...]
Purgatorio nel nostro stesso senso di marcia e colpiva il mio amico investendolo da tergo sul lato sinistro del corpo, facendolo cadere in terra … ADR: Preciso che nel punto in cui si
è verificato l'investimento non vi è alcun marciapiede ed io e il mio amico percorrevamo la strada uno a fianco all'altro”.
Orbene, da quanto dichiarato emerge che l'autoveicolo asseritamente investitore proveniva da tergo rispetto alla posizione e alla direzione di marcia del testimone e del danneggiato che camminavano “uno a fianco all'altro”.
Ciò risulta, però, in contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso teste poco prima: “… ho visto un'auto di colore scuro investire il mio amico . ADR: Ricordo che Parte_1
l'auto andava ad elevata velocità e stava percorrendo Via Purgatorio nel nostro stesso senso di marcia e colpiva il mio amico investendolo da tergo …”.
Ebbene, in considerazione della propria posizione così come descritta rispetto al senso di marcia del veicolo, il testimone escusso non poteva vedere ciò che accadeva alle sue spalle, ossia vedere un'auto provenire “ad elevata velocità” ed investire l'odierno appellante.
Ora, la circostanza che il giudice di prime cure non abbia evidenziato tale ultimo profilo costituisce una prima differenza tra la motivazione della sentenza gravata e quella della presente pronuncia.
Inoltre, dal complesso dell'istruttoria svolta – e ciò comporta un'ulteriore differenza rispetto alla motivazione della pronuncia impugnata – emerge che non è stata dimostrata con la
6 necessaria tranquillizzante certezza l'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo asseritamente danneggiante.
Infatti, appare inverosimile quanto riferito dal teste in merito all'impossibilità dello stesso di rilevare il numero di targa della vettura asseritamente causa del sinistro oggetto del presente giudizio, in quanto, secondo il testimone, “proseguiva la sua corsa senza fermarsi”.
Orbene, il solo immediato e veloce allontanamento del veicolo dopo l'impatto non si traduce nell'impossibilità oggettiva di rilevare il numero di targa, in considerazione del fatto che il teste afferma che l'auto “proseguiva la sua corsa senza fermarsi” e, quindi, non ad una velocità elevatissima, tale da impedirne l'identificazione.
Orbene, la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore – carente nel caso di specie – è necessaria secondo un consistente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13.01.2015; conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18.09.2015).
Tanto evidenziato, sotto un diverso profilo, la società appellata eccepisce la mancata indicazione di testimoni nella denuncia-querela presentata dal danneggiato.
Ora, in merito alla detta copia della denuncia-querela, si rileva che la stessa non è presente in atti, essendo allegata, verosimilmente, alla produzione di primo grado dell'attore, che si ribadisce, non risulta depositata nel presente giudizio di appello, e pertanto, non è possibile verificarne il contenuto.
Ad ogni modo, l'infondatezza della domanda attorea è suffragata anche dal fatto che il
Giudice di pace, rilevato che il verbale di pronto soccorso non indicava l'orario di ingresso del danneggiato al presidio ospedaliero, rimetteva la causa sul ruolo e chiedeva alla direzione del medesimo presidio, ex art. 213 c.p.c., l'indicazione dell'orario di ingresso di al Pronto soccorso della Casa di Salute Santa Lucia alla data del Parte_1
06.03.2016.
7 Orbene, riscontrando la suindicata richiesta, il medico di turno alla data del sinistro dichiarava che si era recato una prima volta presso la Clinica Santa Lucia Parte_1
alle ore 11:30 - ossia quattro ore dopo il sinistro (così come rilevato anche dal Giudice di pace) del 06.03.2016 - ed una seconda volta in data 08.03.2016 per dichiarare la causa
(incidente stradale) delle lamentate lesioni.
Ebbene, anche tale ultima circostanza induce a dubitare del fatto storico, in quanto non è stato dedotto e né provato dall'attuale appellante il motivo per cui al primo accesso il danneggiato non abbia indicato la causa delle proprie lesioni.
Deve, dunque, concludersi che, per tutto quanto sin qui evidenziato, alla luce di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, non sia stato provato con la tranquillizzante certezza il fatto storico come prospettato dall'allora attore.
Pertanto, l'appello, come sopra anticipato, va rigettato, sia pure sulla base di argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle della sentenza impugnata, che va, di conseguenza, confermata.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema
Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez.
1. Ordinanza n. 14916 del
13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Infine, le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
8 L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (l'appello, appunto), ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, conferma, sia pure in seguito ad un iter argomentativo in parte diverso, la
Sentenza n. 242/2020 del Giudice di Pace del Mandamento di Nola, resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 20.01.2020, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore della quale Parte_1 Controparte_1
Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA
PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, delle spese del giudizio di appello, liquidate nell'importo di €
9 1.701,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Nola, lì 01.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1813/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – lesione personale
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Parte_1
IN AN ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Tiziana Miele ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza n. 242/2020 del Giudice di Pace del Mandamento di
Nola, resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 20.01.2020.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale, in accoglimento del proposto appello, la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, la condanna della nella spiegata qualità, al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
dallo stesso a seguito del sinistro occorso asseritamente per colpa di un autoveicolo non identificato, in data 06.03.2016, in San Giuseppe Vesuviano, con vittoria delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la società appellata, che resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva in via preliminare la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello e condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ciò chiarito, deve rigettarsi perché è infondata l'eccezione, sollevata dalla società appellata,
2 di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte.
Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'allora parte attrice.
Tanto osservato, prima di approfondire il merito della presente controversia, va rilevato che non è presente in atti la produzione di parte di primo grado di . Parte_1
Orbene, la causa deve essere decisa allo stato degli atti.
3 Deve preliminarmente osservarsi a questo proposito che in sede di iscrizione a ruolo del presente appello, allegava una dichiarazione con la quale deduceva Parte_1
l'impossibilità di allegare telematicamente la propria produzione di primo grado, essendo difficoltoso “scannerizzarla per intero” in considerazione della sua “corposità”. Pertanto, si riservava di depositarla in cancelleria.
La summenzionata produzione, di contro, non è stata mai depositata dall'appellante.
Di conseguenza, il mancato ritrovamento della produzione di primo grado di Parte_1
tra gli atti di causa è imputabile a tale parte, essendo quest'ultima gravata dall'onere
[...]
di depositare la sua produzione, anche in considerazione del principio dispositivo.
Non sussistono, dunque, gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non essendo, inoltre, emerso nessun elemento indiziario che possa rendere necessari ulteriori accertamenti presso la Cancelleria.
Come anticipato sopra, dunque, la causa va decisa allo stato degli atti.
Questo Giudice, invero, aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10741 del
25.05.2015; Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2264 del 26.01.2022).
Ebbene, il Tribunale ritiene che alle medesime conclusioni – e a maggior ragione – si debba giungere qualora, come nel caso di specie, la produzione di parte non sia stata depositata, ritirata successivamente e poi non risulti nuovamente depositata o reperibile, ma non risulti mai depositata.
4 Ciò posto, l'appello, allo stato degli atti, è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del
10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Tanto premesso, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda dell'allora parte attrice, in considerazione della non precisa ricostruzione dei fatti di causa, adducendo, peraltro, l'incongruenza e la non idoneità delle dichiarazioni testimoniali a ricostruire l'evento, con la conseguente inutilizzabilità delle stesse e rilevando un'incongruenza circa l'orario d'ingresso dell'originario attore al pronto soccorso della “Clinica Santa Lucia s.r.l.”
Tuttavia, il giudice di prime cure, oltre che in merito all'incongruenza circa l'orario di ingresso al pronto soccorso da parte di (risultante avvenuto Parte_1
inspiegabilmente ben circa quattro ore dopo il sinistro), avrebbe dovuto basare il rigetto della domanda attorea anche sulla specifica contraddizione in cui è incorso il testimone escusso nel giudizio di primo grado all'udienza dell'11.12.2017, Testimone_1
5 relativamente alla descrizione dell'evento dannoso.
Ed invero, il suindicato testimone ha dichiarato: “ … mi trovavo in compagnia del mio amico , persona di mia conoscenza. ADR: Stavamo percorrendo a piedi Parte_1
Via Purgatorio in direzione di marcia verso il centro di San Giuseppe Vesuviano sul ciglio della carreggiata quando ho visto un'auto di colore scuro investire il mio amico Parte_1
. ADR: Ricordo che l'auto andava ad elevata velocità e stava percorrendo Via
[...]
Purgatorio nel nostro stesso senso di marcia e colpiva il mio amico investendolo da tergo sul lato sinistro del corpo, facendolo cadere in terra … ADR: Preciso che nel punto in cui si
è verificato l'investimento non vi è alcun marciapiede ed io e il mio amico percorrevamo la strada uno a fianco all'altro”.
Orbene, da quanto dichiarato emerge che l'autoveicolo asseritamente investitore proveniva da tergo rispetto alla posizione e alla direzione di marcia del testimone e del danneggiato che camminavano “uno a fianco all'altro”.
Ciò risulta, però, in contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso teste poco prima: “… ho visto un'auto di colore scuro investire il mio amico . ADR: Ricordo che Parte_1
l'auto andava ad elevata velocità e stava percorrendo Via Purgatorio nel nostro stesso senso di marcia e colpiva il mio amico investendolo da tergo …”.
Ebbene, in considerazione della propria posizione così come descritta rispetto al senso di marcia del veicolo, il testimone escusso non poteva vedere ciò che accadeva alle sue spalle, ossia vedere un'auto provenire “ad elevata velocità” ed investire l'odierno appellante.
Ora, la circostanza che il giudice di prime cure non abbia evidenziato tale ultimo profilo costituisce una prima differenza tra la motivazione della sentenza gravata e quella della presente pronuncia.
Inoltre, dal complesso dell'istruttoria svolta – e ciò comporta un'ulteriore differenza rispetto alla motivazione della pronuncia impugnata – emerge che non è stata dimostrata con la
6 necessaria tranquillizzante certezza l'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo asseritamente danneggiante.
Infatti, appare inverosimile quanto riferito dal teste in merito all'impossibilità dello stesso di rilevare il numero di targa della vettura asseritamente causa del sinistro oggetto del presente giudizio, in quanto, secondo il testimone, “proseguiva la sua corsa senza fermarsi”.
Orbene, il solo immediato e veloce allontanamento del veicolo dopo l'impatto non si traduce nell'impossibilità oggettiva di rilevare il numero di targa, in considerazione del fatto che il teste afferma che l'auto “proseguiva la sua corsa senza fermarsi” e, quindi, non ad una velocità elevatissima, tale da impedirne l'identificazione.
Orbene, la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore – carente nel caso di specie – è necessaria secondo un consistente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13.01.2015; conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18.09.2015).
Tanto evidenziato, sotto un diverso profilo, la società appellata eccepisce la mancata indicazione di testimoni nella denuncia-querela presentata dal danneggiato.
Ora, in merito alla detta copia della denuncia-querela, si rileva che la stessa non è presente in atti, essendo allegata, verosimilmente, alla produzione di primo grado dell'attore, che si ribadisce, non risulta depositata nel presente giudizio di appello, e pertanto, non è possibile verificarne il contenuto.
Ad ogni modo, l'infondatezza della domanda attorea è suffragata anche dal fatto che il
Giudice di pace, rilevato che il verbale di pronto soccorso non indicava l'orario di ingresso del danneggiato al presidio ospedaliero, rimetteva la causa sul ruolo e chiedeva alla direzione del medesimo presidio, ex art. 213 c.p.c., l'indicazione dell'orario di ingresso di al Pronto soccorso della Casa di Salute Santa Lucia alla data del Parte_1
06.03.2016.
7 Orbene, riscontrando la suindicata richiesta, il medico di turno alla data del sinistro dichiarava che si era recato una prima volta presso la Clinica Santa Lucia Parte_1
alle ore 11:30 - ossia quattro ore dopo il sinistro (così come rilevato anche dal Giudice di pace) del 06.03.2016 - ed una seconda volta in data 08.03.2016 per dichiarare la causa
(incidente stradale) delle lamentate lesioni.
Ebbene, anche tale ultima circostanza induce a dubitare del fatto storico, in quanto non è stato dedotto e né provato dall'attuale appellante il motivo per cui al primo accesso il danneggiato non abbia indicato la causa delle proprie lesioni.
Deve, dunque, concludersi che, per tutto quanto sin qui evidenziato, alla luce di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, non sia stato provato con la tranquillizzante certezza il fatto storico come prospettato dall'allora attore.
Pertanto, l'appello, come sopra anticipato, va rigettato, sia pure sulla base di argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle della sentenza impugnata, che va, di conseguenza, confermata.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema
Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez.
1. Ordinanza n. 14916 del
13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Infine, le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
8 L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (l'appello, appunto), ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, conferma, sia pure in seguito ad un iter argomentativo in parte diverso, la
Sentenza n. 242/2020 del Giudice di Pace del Mandamento di Nola, resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 20.01.2020, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore della quale Parte_1 Controparte_1
Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA
PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, delle spese del giudizio di appello, liquidate nell'importo di €
9 1.701,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Nola, lì 01.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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