CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 16 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1998 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Pace e Samuele Scalise, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cignarelli Tiziana, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 2148/2021 del 5.3.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.9.2019, ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad Parte_2 una maggior rendita vitalizia per l'inabilità lavorativa a lui derivata dagli infortuni in itinere occorsigli nelle date del 20.11.2002, 3.8.2007 e 8.7.2009, pari asseritamente ad un danno biologico complessivo del 40% anziché del 19% riconosciutogli dall' in sede amministrativa all'esito della visita di CP_1 revisione del 16.4.2019, effettuata a seguito di domanda dal medesimo ricorrente presentata in data
4.7.2018 per l'asserito aggravamento delle patologie a carico dell'apparato respiratorio e del ginocchio destro, attinti dagli infortuni.
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso, ed a tal fine eccependo l'intervenuto CP_2 decorso del termine decennale di cui all'art. 83, co. 6 e 7 d.P.R. n. 1124/1965, nonché contestando in ogni caso la sussistenza dei postumi permanenti nella misura ex adverso lamentata. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, espletata CTU medico-legale, ha respinto il ricorso, ritenendo congrua la valutazione del danno biologico operata dall' nel 19%, giacché CP_1
“il danno funzionale rilevato in sede di accertamento peritale è sovrapponibile a quello evidenziato dall' e le risultanze delle indagini strumentali non consentono una valutazione superiore a CP_1 quella già proposta”. Dichiarate irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ha invece posto le spese di CTU in via definitiva a carico del ricorrente.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il chiedendo il rinnovo della CTU e Pt_2 lamentando che: il Tribunale avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della CTU di primo grado, in contrasto con la documentazione in atti, dalla quale non risulterebbe alcun danno iatrogeno all'apparato respiratorio conseguente ad un intervento del 1995, invece rilevato dal consulente medesimo;
dalla stessa documentazione, inoltre, risulterebbe una lesione totale del legamento crociato anteriore a carico del ginocchio destro, più grave della mera lesione parcellare riscontrata a seguito di una RM del 2004 ma considerata cionondimeno dal CTU sostanzialmente sovrapponibile a quest'ultima; infine, il giudice, nonostante la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avrebbe erroneamente posto a suo carico le spese della consulenza di primo grado, che pertanto gli andrebbero restituite.
L' si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
A tal fine, ha eccepito l'applicabilità nella specie dell'art. 83, co. 6 e 7, d.P.R. n. 1124/1965 e, dunque, del termine di 10 anni entro il quale possono assumere rilevanza, in peius o in melius, le successive modifiche delle condizioni fisiche incidenti sull'attitudine al lavoro derivanti da infortunio;
di tal ché, nella fattispecie, dovrebbe escludersi la possibilità di tener conto di eventuali aggravamenti derivanti dagli infortuni del 2002 e 2007, essendo stata avanzata domanda di aggravamento solo nel 2018; nel merito, ha in ogni caso ribadito le contestazioni già articolate in ordine alla valutazione del danno biologico complessivo residuato all'esito degli infortuni sul lavoro per cui è causa.
Espletata nuova CTU medico-legale al fine di verificare la misura dell'inabilità alla data della visita, a seguito delle osservazioni articolate dall' il consulente è stato chiamato a chiarimenti CP_1
e successivamente sollecitato al deposito della relazione integrativa, cui ha provveduto in data
30.6.2025.
All'udienza odierna, la causa – matura per la decisione – è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, in via preliminare va esaminata l'eccezione che l' ha sollevato ai sensi CP_1 dell'art. 83, co. 6 e 7, d.P.R. n. 1124/1965, deducendo che – alla luce della presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione, nell'arco del decennio da un infortunio sul lavoro, delle condizioni fisiche incidenti sull'attitudine al lavoro – non sarebbe nella specie “ammissibile” un aggravamento, intervenuto nel 2018, dei postumi relativi agli infortuni del 2002 e del 2007.
2.1. Al fine di esaminare l'eccezione, deve anzitutto rammentarsi che le disposizioni normative invocate prevedono che “Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio
e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita, ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio”.
2.2. Ciò posto in diritto, in fatto va tuttavia rilevato che, dalla documentazione prodotta in atti, risulta anzitutto che la rendita sia stata costituita solo con decorrenza luglio 2009 (v. doc. 17 del fascicolo di parte ricorrente), giacché solo all'esito del terzo infortunio in itinere l' ha CP_1 riconosciuto all'assistito una percentuale di inabilità pari al 16%, avendogli invece riconosciuto sino ad allora percentuali di inabilità complessivamente inferiori a tale limite, benché via via crescenti nel tempo in conseguenza dei primi due infortuni occorsigli e dei successivi aggravamenti.
Dubita pertanto il Collegio che la norma invocata dall' sia conferente rispetto al caso CP_1 di specie giacché, non essendo stata costituita alcuna rendita a seguito degli infortuni del 2002 e 2007, il limite del decennio di cui ai commi 6 e 7 cit. non pare ad essi applicabile.
Peraltro, deve rilevarsi che il con la domanda di revisione dell'aprile 2018, ha Pt_2 lamentato un aggravamento connesso specificamente, da un lato, alla frattura del setto nasale, distretto attinto dal solo infortunio del luglio 2009, e, dall'altro, alla lesione del ginocchio destro, unico distretto attinto inizialmente dall'infortunio del 2002 e poi di nuovo dall'infortunio del luglio
2009.
Di tal ché, quanto alle problematiche connesse alla frattura del setto nasale, deve senz'altro escludersi la fondatezza dell'eccezione sollevata dall' , considerato che non v'è questione di CP_2 aggravamento dei postumi di infortuni pregressi, mentre con riguardo al solo ginocchio destro va verificato se possa o meno tenersi conto di eventuali aggravamenti conseguenti all'infortunio del
2002, a seguito del quale tuttavia – lo si ribadisce – non era stata costituita alcuna rendita.
2.3. Ebbene, a tal proposito giova rammentare che, secondo la Corte di Cassazione, “In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in caso di costituzione di una rendita unica
a seguito di un nuovo infortunio nel decennio, con considerazione a tal fine dei postumi del primo infortunio ma senza un loro riesame, se si procede alla revisione di detta rendita unica entro il decennio dal suo riconoscimento ma dopo il decennio dal primo infortunio, devono essere rispettati gli effetti del cosiddetto consolidamento del primo infortunio” (Cass. n. 417/2001).
Quanto al cd. consolidamento dei pregressi infortuni, la Corte nella motivazione della stesa sentenza ha ulteriormente precisato: “In subiecta materia è ormai ius receptum che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 318-1989 - che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 80, primo comma, T.U. 30 giugno 1965 n. 11254, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli - il principio di consolidazione ex art. 83 citato T.U. della rendita liquidata per un singolo infortunio, ove sia trascorso il termine decennale di rivedibilità, opera, con riguardo alla ipotesi in cui sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo un decennio da quello precedente, nel senso che se non impedisce (ai fini della valutazione del grado complessivo di riduzione dell'attitudine al lavoro, a norma dell'art. 78, e della costituzione della rendita unica sulla base della medesimo norma) la riconsiderazione dei postumi del precedente infortunio e della relativa incidenza invalidante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto a quella originaria, impone tuttavia la determinazione della rendita unica in misura non inferiore, comunque, a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio;
e che lo stesso principio è applicabile anche nella ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si debba procedere - entro il decennio da tale costituzione - alla revisione della rendita per variazione nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pur esigendo, nonostante il decorso del decennio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro concreta incidenza ai fini della determinazione dell'attuale grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, non potrà essere determinata in ogni caso in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata (Cfr. Cass. 14561-1999)”.
2.4. Ebbene, alla luce di tali principi, ritiene il Collegio che nel caso di specie, insorto il diritto alla rendita in favore del nel luglio 2009 a seguito del terzo infortunio in itinere, possa dunque Pt_2 farsi luogo a revisione a seguito della domanda da lui presentata entro il decennio dalla costituzione della rendita (nella specie a luglio 2018), valutando il grado complessivo di inabilità permanente anche alla luce dei postumi derivanti dagli infortuni pregressi (del 2002 e 2007) e della loro incidenza inabilitante all'epoca della revisione, benché alla data della domanda di revisione fosse già trascorso un decennio da tali pregressi infortuni, i quali tuttavia operano piuttosto come limiti esterni non modificabili in peggio nella revisione della rendita unica, senza invece impedire “la riconsiderazione dei postumi de[i] precedent[i] infortun[i] e della relativa incidenza invalidante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto a quella originaria”. Di tal ché pare al Collegio che nella specie debba senz'altro tenersi conto della complessiva incidenza inabilitante dei tre infortuni entro la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita.
3. Ciò posto, nel merito, all'esito dei chiarimenti resi dal CTU nominato nel presente grado di giudizio, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni dal medesimo rassegnate, sufficientemente e logicamente motivate.
3.1. Ed invero, quanto all'aggravamento conseguente al trauma nasale riportato nell'infortunio del 2009 e la conseguente ripercussione sulla funzionalità respiratoria, il CTU ha osservato che “il punto di partenza per rispondere al quesito è quanto già riconosciuto dall' CP_1
“esiti fratture ossa nasali con deficit respiratorio nasale 2/3: grado: 008%”.
Il deficit respiratorio costituisce il presupposto patologico per una evoluzione peggiorativa della funzionalità delle vie aeree a causa del prolungato, cronico accumularsi di secrezioni sierose
e mucose che instaurano un circolo vizioso che si alimenta e progredisce autonomamente. Per questo motivo non si possono considerare gli esiti funzionali della primitiva lesione sulla base di valutazioni cliniche che hanno inquadrato – sia pure correttamente – una situazione che nel tempo è evoluta.
Questo è, infatti, il principio per cui si rende necessario rivedere le valutazioni in occasione degli aggravamenti.
Nel caso di specie l'aggravamento – documentato – ha fatto sì che dalla condizione di partenza – si ribadisce, condizione causalmente riconosciuta dall' di deficit respiratorio nasale CP_1 di 2/3, ovvero poco meno che totale, si sia arrivati ad una condizione di conclamata insufficienza respiratoria durante le ore notturne che richiede assistenza ventilatoria.
Tale condizione, è assimilabile ad una insufficienza ventilatoria lieve valutabile al 20%.
Il danno alla funzione respiratoria, comprensivo anche della anosmia e includente
l'originaria frattura delle ossa nasali, si quantifica complessivamente nel 25%”.
A seguito delle osservazioni critiche dell' , il medesimo CTU ha poi precisato che “La CP_1 consulenza specialistica del 2017, riportata dal CTP nelle note, ricostruisce la storia clinica riconoscendo che l'anamnesi otorino del paziente è complessa, e si articola in un lungo arco temporale. Ne deriva che cause anche multifattoriali e di incerta eziopatogenesi ed effetti dovuti al tempo trascorso, conseguiti a patologie diverse – alcune delle quali sicuramente in relazione ad infortunio lavorativo riconosciuto –, finiscono per alimentare reciprocamente gli effetti negativi sulla funzione respiratoria. Ne consegue che sia quanto meno difficile riconoscere con certezza le cause primitive quali uniche cause scatenanti, e stabilire limiti e confini temporali delle conseguenze, il che equivale a dire che non si può con altrettanta certezza misconoscerne il rapporto causale con le menomazioni rilevate oggettivamente”. Infine, con la relazione integrativa del 30.6.2025, il CTU ha ulteriormente chiarito che “Le voci tabellari di riferimento peri danni riconosciuti sono le seguenti: - cod. 319 Disturbi della funzione olfattiva con residua capacità funzionale, 5%; - per analogia, cod. 339 Asma prima classe fino a 20%.
Il danno alla funzione respiratoria, comprensivo anche della anosmia e includente
l'originaria frattura delle ossa nasali è da porre in relazione con l'infortunio riportato nel 2009”.
3.2. Con riguardo invece al ginocchio destro, il CTU ha affermato che “Il danno a carico del ginocchio destro inizialmente diagnosticato come alterazione meniscale e lesione parziale del leg. crociato anteriore, ha subito ulteriore evoluzione conseguente alle ripercussioni subite dalle strutture articolari a causa delle sollecitazioni meccaniche alterate. Le lesioni meniscali e legamentose, infatti, condizionano inevitabilmente la biomeccanica articolare con ripercussioni in particolare sulle strutture più sensibili, come la cartilagine.
Nel caso di specie gli accertamenti strumentali hanno documentato le lesioni involutive e degenerative a carico della cartilagine, e l'esame clinico attuale ha accertato il deficit articolare in estensione. Quindi il periziando presenta segni clinici di sopravvenuta artrosi secondaria iniziale causata e associata alle originarie compromissioni meniscali e legamentose. Il quadro menomativo
è complessivamente quantificabile in un 10%”.
Sul punto, in realtà, il CTP ha convenuto che “In relazione al danno a carico del CP_1 ginocchio destro si fa presente che già nel 2004 l' aveva valutato anche la lesione del L.C.A. CP_1
(all'epoca si trattava di lesione parziale): seppure con le perplessità espresse nelle note del 21-4-
2022 (la lesione totale del legamento non è con certezza imputabile all'infortunio del 2002), tuttavia si può condividere la valutazione del Consulente Tecnico data la minima differenza valutativa
I.N.A.I.L.-C.T.U. e visto che i codici tabellari di riferimento portano la dicitura Fino a…”.
Cionondimeno, all'esito di tali osservazioni, il CTU ha ulteriormente precisato: “Ancora una volta è necessario un richiamo alle leggi della fisio-patologia. Un'articolazione che lavora in modo non corretto “meccanicamente” continua ad accumulare effetti negativi su tutte le componenti articolari a cominciare da quelle già precarie o più sensibili. Nel caso di specie le componenti legamentose da un lato e le superfici di rivestimento cartilagineo. L'obiettività attuale orienta, infatti, più verso le complicanze secondarie della instabilità, ovvero i risentimenti degenerativi articolari, che per l'originaria lassità, che tuttavia ne rappresenta l'origine eziopatogenetica”.
3.3. Infine, con la relazione integrativa del 30.6.2025, in merito alla valutazione del danno biologico complessivo, il CTU ha chiarito che “La percentuale complessiva di danno biologico patita dall'appellante all'esito dell'aggravamento derivante dall'infortunio del 2009, tenuto conto dell'invalidità pregressa, derivata dai precedenti infortuni, al netto dei danni riconducibili a cause diverse dai 3 infortuni sul lavoro si attesta al 32%, a decorrere dalla data della domanda di aggravamento luglio 2018.
Sono stati presi in considerazione solo i danni conseguiti agli infortuni lavorativi oggetto dell'accertamento”.
3.4. Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che, ferma la valutazione pari al 10% dell'inabilità connessa al danno biologico patito dal ginocchio destro, l'ulteriore danno derivato al dalla frattura del setto nasale possa essere ragionevolmente valutato come causalmente Pt_2 connesso all'infortunio in itinere del 2009, il quale ha certamente contribuito – insieme alle ulteriori patologie pregresse – allo stato invalidante esistente all'epoca della visita di revisione. Tale ultimo danno, stante i chiarimenti resi dal CTU, va valutato nella misura del 25%.
Di tal ché appare congrua la valutazione del 32% del danno biologico complessivo patito dall'odierno appellante in ragione dell'aggravamento dei postumi derivati dagli infortuni in itinere patiti, limitatamente ai “danni conseguiti agli infortuni lavorativi oggetto dell'accertamento”.
In tali limiti, l'appello va dunque accolto, salve le ulteriori percentuali di danno biologico già riconosciute dall' per le lesioni agli altri distretti attinti dagli infortuni (spalla sinistra e polso CP_1 destro), che l' provvederà ad includere secondo il metodo a scalare nel danno biologico CP_1 complessivo in ragione del quale liquidare la rendita all'esito dell'aggravamento.
4. Va infine vagliato il secondo motivo di impugnazione, attinente alla condanna al pagamento delle spese di CTU, nonostante la dichiarazione resa dall'allora ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. Atteso che, nella fattispecie in esame, il giudice del merito non si è attenuto a tale consolidato principio, il ricorso va accolto ed il decreto di omologa che ha onerato la ricorrente delle spese della consulenza tecnica di ufficio, in assenza di profili di manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, va cassato senza rinvio, poiché il Tribunale ha onerato parte ricorrente delle spese di CTU senza disporre, in concreto, del relativo potere, alla luce del tenore letterale del disposto dell'art. 152 disp. att cod. proc. civ. in forza del quale, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari”.
Ciò posto, il motivo d'appello va accolto e la sentenza di primo grado va sul punto riformata, con condanna dell' alla refusione delle spese della CTU di primo grado in favore del CP_1 Pt_2 il quale ha dimostrato documentalmente nel presente grado di giudizio di averle già sostenute, versando al CTU la somma complessiva di € 428,58.
5. Da ultimo, accolto parzialmente il ricorso, la sentenza impugnata va riformata anche in punto di regolazione delle spese di lite, che vanno poste a carico dell' , insieme alle spese di CP_1 lite ed alle spese della CTU del presente grado, le une liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 13, co. 2 c.p.c. tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, e le altre come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accerta che presentava alla data del 4.7.2018 un danno biologico pari al Parte_2
32% in ragione dell'aggravamento delle lesioni subite al ginocchio destro ed al setto nasale, oltre le ulteriori percentuali di danno biologico già riconosciute dall' per le CP_1 lesioni agli altri distretti attinti dagli infortuni (spalla sinistra e polso destro), nella misura del 4% e del 2%;
2. condanna per l'effetto l' al pagamento della conseguente rendita come sopra CP_1 rideterminata a decorrere dall'aggravamento, detratto quanto già corrisposto a tale titolo, oltre interessi legali maturati sulla differenza;
3. pone in via definitiva le spese della CTU di primo grado a carico dell' , condannando CP_1
l'Istituto alla refusione in favore del della somma di € 428,58 già da questi versata Pt_2 al CTU;
4. condanna l' alla refusione in favore di delle spese di lite di entrambi CP_1 Parte_2
i gradi di giudizio, che liquida in € 5.000,00 quanto al primo grado ed in € 6.000,00 quanto al secondo grado a titolo di spese, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
5. pone in via definitiva a carico dell' le spese della CTU di secondo grado, liquidate CP_1 come da separato decreto.
Così deciso in Roma, lì 16.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia