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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
ORDINANZA DI INCOMPETENZA
nella causa iscritta al n. 2375/2023 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Terzigno alla via San Luca, n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe GIULIANO,
dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla C.F._2 citazione,
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Benevento alla via
Nicola da Monteforte, n. 3, presso lo studio dell'avv. Michele COLUCCI,
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di risposta,
OPPOSTA
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via del Serafico, n. 106, presso lo studio dell'avv. Rosanna SUMMA, , dalla quale è C.F._4
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
E
– TRIBUNALE DI NOLA, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, PartitaIVA_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Diaz, n. 11, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, dalla quale è rappresentato e difeso,
OPPOSTO avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato il signor conveniva in Parte_1 giudizio l' , ed il Controparte_1 Controparte_2 [...]
al fine di opporsi alla ad una cartella di pagamento n. Controparte_3
07120210090214510 a lui notificata in data 01.02.2023 dell'importo di euro 8.297,98.
Lo stesso opponente qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace.
La causa, pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'eccezione di incompetenza, infatti, deve ritenersi fondata.
L'art. 17 c.p.c. dispone che il valore delle cause di opposizione all'esecuzione si determina dal credito per cui si procede. Orbene, nel caso di specie detto credito è pari ad euro 8.297,98 e quindi rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace, che a partire dall'1 marzo 2023 è stata elevata ad euro 10.000,00.
Poiché la citazione risulta notificata ai convenuti in data 02.04.2023 e quindi successivamente all'entrata in vigore dei nuovi limiti di competenza per valore va dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace.
P.Q.M.
definendo il presente giudizio, con la presente ordinanza ex art. 279, co. 1, c.p.c.
DICHIARA
l'incompetenza per valore del Tribunale in favore della competenza per valore dl
Giudice di Pace avanti al quale la causa potrà essere dalle parti riassunta nel rispetto dei termini di cui all'art. 50 c.p.c..
Compensa le spese di tale fase di giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti costituite.
Così deciso in Nola, il 13/06/2025.
Il Giudice
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