Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 07/07/2025, n. 13287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13287 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13287/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10045/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10045 del 2021, proposto da Due Effe Costruzioni Appalti e Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Venettoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelnuovo di Porto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto del Comune di Castelnuovo di Porto LL.PP. - Urbanistica n. prot. 13565 del 4.8.2021 di diniego della domanda di sanatoria del 21.4.2021, notificato il 4.8.2021 nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l'annullamento. Si domanda inoltre il risarcimento del danno per l’occupazione operata dal Comune sui luoghi oggetto dei lavori per cui è causa.
2. In particolare, si chiede l’annullamento della nota prot. n. 13565/2021, recante diniego della domanda di sanatoria edilizia del 21.04.2021.
La ricorrente realizzava costruzioni su aree con destinazione E – Agricola di P.R.G. non soggette a vincoli di inedificabilità, su terreni distinti in catasto al foglio 12 partt. 641 – 642 – 643.
A seguito di sopralluogo del 31.03.2006 venivano contestati alcuni lavori eseguiti in difformità da quanto autorizzato.
L’Amministrazione disponeva la sospensione sine die dei lavori a carico della ricorrente e, successivamente, in data 3.4.2006, emetteva ulteriori provvedimenti sanzionatori- ordinanze nn. 6-7-8-9-, con i quali, accertata la lottizzazione abusiva, ne disponeva la sospensione.
Contro tali ordinanze veniva avanzato ricorso al TAR Lazio, che, con sentenza n. 9860/2009, lo rigettava, ritenendo sussistenti gli estremi dell’intervento lottizzatorio.
Il Consiglio di Stato, in sede di appello, con la sentenza n. 3115/2014 confermava l’esistenza della lottizzazione.
Con successiva nota del 21.04.2021 la Società ricorrente formalizzava al Comune di Castelnuovo di Porto istanza di reintegro nel possesso delle aree, impegnandosi ad eliminare ogni difformità dai titoli edilizi assentiti rispetto a quanto realizzato, in particolare rappresentando:
“ a) Verrà eliminata la contestata lottizzazione con la ricostituzione del lotto minimo di legge per ogni fabbricato. Tale circostanza e principio, come è noto alla Amm.ne per averlo applicato già in precedenti circostanze (v. sentenza TAR Lazio n. 4706/14), determina il venir meno dell’interesse pubblico al ripristino, il venir meno della ipotesi di lottizzazione abusiva, l’insussistenza di alcun impatto territoriale ed ambientale.
b) Nessun dubbio sul fatto che l’area oggetto di intervento sia ancora nella assoluta e piena proprietà della Soc. DUE EFFE non essendo mai stata perfezionata la procedura di acquisizione al patrimonio comunale.
Risulta infatti dagli atti che il Comune abbia adottato in data 27.3.2007 le ordinanze di sospensione della lottizzazione abusiva, procedendo alla loro trascrizione. E’ assoluto e pacifico che il Comune non ha mai provveduto alla formale acquisizione delle aree al patrimonio.
E’ fin troppo chiaro che la sola trascrizione della ordinanza di sospensione della lottizzazione non abbia potuto determinare il trasferimento del bene. Tale adempimento (la trascrizione) è imposto all’esclusivo fine di rendere noto ad eventuali terzi interessati della esistenza di violazione di tale gravità da rendere incommerciabile il bene, ma non determina (come ripetuto) l’acquisizione delle aree.
Occorrerebbe, a tal fine, un formale e successivo provvedimento da notificare, tra l’altro, ai proprietari.
[…] Ne deriva che la Soc. DUE EFFE si ritiene legittimata ad intervenire per eliminare tutte le violazioni contestate per la presunta configurazione della lottizzazione abusiva ex art. 30 DPR 380/01, rispristinando la legittimità delle costruzioni realizzate mediante eliminazione di tutti quegli elementi e parti che, secondo l’accertamento operato all’epoca, sarebbero state realizzate in difformità dal progetto.
* * * * * * *
Tanto premesso ed evidenziato la presente deve intendersi a tutti gli effetti quale istanza per l’approvazione del progetto ex art. 36 DPR 380/01 mediante il quale la Soc. DUE EFFE si impegna irrevocabilmente alla ricostituzione del lotto minimo di legge per ogni costruzione realizzata sui terreni del foglio 12 partt. 641 – 642 –643, obbligandosi altresì alla eliminazione di tutte le difformità contestate nella realizzazione dei fabbricati, così da ripristinare la situazione quo ante secondo il progetto approvato.
Riserva presentazione di atti e documenti ed integrazione eventuale a riscontro Vs. esame della presente istanza .”.
3. A tale istanza replicava il Comune di Castelnuovo di Porto, a firma del Responsabile dell’Area LL.PP. – Urbanistica, con la nota del 4.8.2021, di diniego della sanatoria delle opere realizzate in difformità rispetto ai titoli edilizi assentiti.
Il Comune afferma al riguardo che non può “ ammettersi alcuna rilevanza alla mancata formalizzazione dell’acquisizione, la quale consegue automaticamente alla mancata revoca del provvedimento ex art. 30, comma 7, d.P.R. 380/01 entro il novantesimo giorno dalla relativa notifica ” e che “ la Due Effe non ha alcuna legittimazione all’istanza di sanatoria, né assumono rilevanza le opere che si propongono, le quali sarebbero compiute ben oltre il termine di 90 gg. dall’adozione dell’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva ”.
4. Il citato provvedimento del Comune di Castelnuovo di Porto è impugnato in questa sede e se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:
(1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Omesso preavviso di rigetto.
(2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.P.R. 380/01. Mancato perfezionamento dell’acquisizione delle aree al patrimonio del Comune.
(3) Eccesso di potere – carenza di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire del Comune di Castelnuovo di Porto.
Viene formulata anche istanza risarcitoria, per l’occupazione pregressa da parte del Comune.
5. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
6. All'udienza straordinaria del 16.05.2025, tenutasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
8. Come già chiarito, i motivi di ricorso attengono a: violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire del Comune, violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d.P.R. 380/01, mancato perfezionamento dell'acquisizione delle aree al patrimonio comunale.
Le censure mosse da parte ricorrente sono del tutto prive di fondamento.
È necessario evidenziare che, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del d.P.R. 380/2001, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, senza che sia stata adottata una diversa determinazione, si perfeziona l’effetto acquisitivo delle aree al patrimonio comunale.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’acquisizione in oggetto non richiede, per il suo perfezionamento, un ulteriore provvedimento formale di trasferimento della proprietà.
Il carattere automatico dell’acquisizione, sancito espressamente dalla norma, risponde all’esigenza di contrastare efficacemente fenomeni abusivi di rilevante impatto urbanistico e territoriale.
La mancata trascrizione o notifica di un ulteriore atto formale da parte del Comune non incide, dunque, sulla validità e sull’efficacia dell’acquisizione, la quale, una volta perfezionatasi per il decorso del termine di legge, comporta la perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del privato.
9. Dato il carattere vincolato del provvedimento qui censurato, si applica alla specie l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, per cui il mancato preavviso di rigetto non inficia il provvedimento stesso; da qui l’infondatezza della censura con cui si deduce la violazione dell’art. 10-bis della medesima legge.
9. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, stante la soccombenza della ricorrente ed attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO