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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1542/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.02.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 24.08.1973 cittadino: italiano codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avv. Alessandro Longo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana codice fiscale: C.F._2 residente a [...] con gli avv.ti Diego Monteleone e Giuseppe Ancona presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio presso la Casa Comunale di Rozzano (MI) il 15.06.2002, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rozzano al n. 35 - P. 1 – anno 2002; con i seguenti figli:
(C.F. ), nato a [...] il [...], cittadino italiano, Persona_1 C.F._3 maggiorenne ed oggi economicamente autosufficiente;
(C.F. ), nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_3 C.F._4 minorenne;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto, ex art. 473 bis, 49 e 51 cpc, di ottenere la pronuncia di separazione personale e di divorzio alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affido condiviso del figlio minore e la sua collocazione presso Parte_3
l'abitazione materna individuata nell'immobile di cui al punto successivo;
2) assegnare la casa familiare, condotta in locazione, sita a Rozzano (MI) in Via Ulivi n. 14, a
, la quale si farà carico delle spese ed oneri condominiali e di quelle relative Parte_2 alle utenze, nonché della spesa per la locazione dell'immobile di via Ulivi n. 14 esclusivamente dalla data di deposito del presente ricorso, nonché della spesa della annuale tassa dei rifiuti (AMA) impegnandosi ad effettuare anche la relativa voltura a suo nome;
resta inteso che
3) potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con ampia libertà Parte_1 Pt_3 compatibilmente con i propri impegni di lavoro e gli impegni di studio e ricreativi del figlio.
Solo in via indicativa ma non limitativa vengono individuati i seguenti due giorni:
- il martedì ed il giovedì liberamente nel pomeriggio, dopo gli impegni scolastici facendo in modo che il figlio rientri a casa non oltre le ore 23,00;
- durante i weekend, alternati, dal pomeriggio del venerdì o del sabato, a seconda delle necessità del figlio e degli accordi presi con il padre per il fine settimana, facendo in modo che il figlio rientri a casa non oltre le ore 23,00 della domenica;
- in relazione alle vacanze estive, il periodo che il padre trascorrerà con il figlio verrà concordato con questi e la madre entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
- il giorno di Natale e quello di Pasqua secondo il criterio dell'alternanza salvo diversi accordi tra i genitori e il figlio anche per la ulteriore ripartizione tra i genitori Pt_3 di ciascun periodo Natalizio e Pasquale;
- il padre potrà frequentare con ampia libertà il figlio maggiorenne in base alle Per_1 intese che verranno liberamente assunte tra loro.
4) L'assegno Unico ed Universale per i figli a carico, erogato dall'Inps ed oggi bonificato, su accordo delle parti, al signor , verrà erogato integralmente e ad esclusivo Parte_1 favore di con decorrenza dal mese di Giugno 2025, prevedendosi che dal Parte_2 mese di febbraio 2025 l'importo dell'assegno unico INPS, riaccreditato dal marito alla moglie, verrà aumentato del suo totale di euro 63,84 e da Giugno 2025 erogato integralmente e ad esclusivo favore di con rinuncia da parte di Parte_2 Parte_1
a qualsivoglia pretesa sul punto ed impegno alla sottoscrizione dei relativi documenti.
[...]
5) Dato atto che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1 essendo assunto dalla con contratto di apprendistato per la qualifica e per il CP_1 diploma professionale con una retribuzione lorda di euro 1.055,34 per 14 mensilità presso il luogo di lavoro sito a Rozzano in via Sandro Pertini n. 8 nell'ambito della formazione professionale prevista quale studente dall''Istituto AFOL Metropolitana Centro di
Formazione Professionale di Pieve Emanuele con indirizzo “panificazione-pasticceria”,
verserà a favore di , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 del figlio minore , la somma di € 100,00 mensili ad integrazione dell'importo Pt_3 riconosciuto dall'Inps, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di comparizione avanti il Tribunale e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Si conviene che, qualora un figlio inizi ad esercitare una attività lavorativa ciò comporterà la cessazione del relativo versamento dell'importo sopra indicato.
6) Il signor si impegna altresì a versare mensilmente a favore della moglie Parte_1
l'importo di euro 52,50 quale rimborso pro quota per il prestito acceso dalla Parte_2 moglie presso il proprio istituto bancario per l'acquisto del motociclo del figlio e Pt_3 ciò sino alla estinzione del relativo finanziamento.
7) si farà altresì carico nella misura del 50% delle spese extra assegno relative Parte_1 ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio presso la Casa Comunale di Rozzano (MI) il 15.06.2002, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rozzano al n. 35 - P. 1 – anno
2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dr. Susanna Terni .
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.02.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 24.08.1973 cittadino: italiano codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avv. Alessandro Longo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana codice fiscale: C.F._2 residente a [...] con gli avv.ti Diego Monteleone e Giuseppe Ancona presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio presso la Casa Comunale di Rozzano (MI) il 15.06.2002, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rozzano al n. 35 - P. 1 – anno 2002; con i seguenti figli:
(C.F. ), nato a [...] il [...], cittadino italiano, Persona_1 C.F._3 maggiorenne ed oggi economicamente autosufficiente;
(C.F. ), nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_3 C.F._4 minorenne;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto, ex art. 473 bis, 49 e 51 cpc, di ottenere la pronuncia di separazione personale e di divorzio alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affido condiviso del figlio minore e la sua collocazione presso Parte_3
l'abitazione materna individuata nell'immobile di cui al punto successivo;
2) assegnare la casa familiare, condotta in locazione, sita a Rozzano (MI) in Via Ulivi n. 14, a
, la quale si farà carico delle spese ed oneri condominiali e di quelle relative Parte_2 alle utenze, nonché della spesa per la locazione dell'immobile di via Ulivi n. 14 esclusivamente dalla data di deposito del presente ricorso, nonché della spesa della annuale tassa dei rifiuti (AMA) impegnandosi ad effettuare anche la relativa voltura a suo nome;
resta inteso che
3) potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con ampia libertà Parte_1 Pt_3 compatibilmente con i propri impegni di lavoro e gli impegni di studio e ricreativi del figlio.
Solo in via indicativa ma non limitativa vengono individuati i seguenti due giorni:
- il martedì ed il giovedì liberamente nel pomeriggio, dopo gli impegni scolastici facendo in modo che il figlio rientri a casa non oltre le ore 23,00;
- durante i weekend, alternati, dal pomeriggio del venerdì o del sabato, a seconda delle necessità del figlio e degli accordi presi con il padre per il fine settimana, facendo in modo che il figlio rientri a casa non oltre le ore 23,00 della domenica;
- in relazione alle vacanze estive, il periodo che il padre trascorrerà con il figlio verrà concordato con questi e la madre entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
- il giorno di Natale e quello di Pasqua secondo il criterio dell'alternanza salvo diversi accordi tra i genitori e il figlio anche per la ulteriore ripartizione tra i genitori Pt_3 di ciascun periodo Natalizio e Pasquale;
- il padre potrà frequentare con ampia libertà il figlio maggiorenne in base alle Per_1 intese che verranno liberamente assunte tra loro.
4) L'assegno Unico ed Universale per i figli a carico, erogato dall'Inps ed oggi bonificato, su accordo delle parti, al signor , verrà erogato integralmente e ad esclusivo Parte_1 favore di con decorrenza dal mese di Giugno 2025, prevedendosi che dal Parte_2 mese di febbraio 2025 l'importo dell'assegno unico INPS, riaccreditato dal marito alla moglie, verrà aumentato del suo totale di euro 63,84 e da Giugno 2025 erogato integralmente e ad esclusivo favore di con rinuncia da parte di Parte_2 Parte_1
a qualsivoglia pretesa sul punto ed impegno alla sottoscrizione dei relativi documenti.
[...]
5) Dato atto che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1 essendo assunto dalla con contratto di apprendistato per la qualifica e per il CP_1 diploma professionale con una retribuzione lorda di euro 1.055,34 per 14 mensilità presso il luogo di lavoro sito a Rozzano in via Sandro Pertini n. 8 nell'ambito della formazione professionale prevista quale studente dall''Istituto AFOL Metropolitana Centro di
Formazione Professionale di Pieve Emanuele con indirizzo “panificazione-pasticceria”,
verserà a favore di , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 del figlio minore , la somma di € 100,00 mensili ad integrazione dell'importo Pt_3 riconosciuto dall'Inps, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di comparizione avanti il Tribunale e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Si conviene che, qualora un figlio inizi ad esercitare una attività lavorativa ciò comporterà la cessazione del relativo versamento dell'importo sopra indicato.
6) Il signor si impegna altresì a versare mensilmente a favore della moglie Parte_1
l'importo di euro 52,50 quale rimborso pro quota per il prestito acceso dalla Parte_2 moglie presso il proprio istituto bancario per l'acquisto del motociclo del figlio e Pt_3 ciò sino alla estinzione del relativo finanziamento.
7) si farà altresì carico nella misura del 50% delle spese extra assegno relative Parte_1 ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio presso la Casa Comunale di Rozzano (MI) il 15.06.2002, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rozzano al n. 35 - P. 1 – anno
2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dr. Susanna Terni .
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG