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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/11/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3065/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3065/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONSORTI MARIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.301 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. CONSORTI MARIO
DI SA IC (MINORE) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSORTI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 301 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. CONSORTI MARIO
DI SA RA (MINORE) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSORTI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 301 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. CONSORTI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCALLINI Controparte_1 P.IVA_1 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 76 ROMApresso il difensore avv. MACCALLINI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCALLINI CARLO e dell'avv. CP_1 CASTORANI ROBERTA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 76 ROMApresso il difensore avv. MACCALLINI CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e le proprie figlie minori chiedono al tribunale di Teramo di Parte_1 accertare il loro diritto alla liquidazione della copertura assicurativa stipulata dal loro marito e padre con in data 4 febbraio 2015,e condannare la Controparte_2 Controparte_1 convenuta al relativo pagamento. La polizza fu stipulata a garanzia del mutuo ma il pagamento, al decesso dell' assicurato, fu negato in quanto lo stesso aveva dichiarato il buono stato di salute, incompatibile con l'importante operazione al cuore che aveva subito nel 2007. Ove avesse dichiarato tale operazione, incompatibile con il buono stato di salute, non avrebbe avuto accesso alla copertura assicurativa. Sostiene di aver il compianto TI informato la dipendente di banca che gli aveva fatto firmare il modulo della operazione, per cui percepiva una pensione di invalidità accreditata presso la banca, ma l'impiegata lo aveva rassicurato che questo non sarebbe stato di ostacolo. Ritiene di non aver avuto dal mediatore una informazione esaustiva sull'assicurazione che firmava. in subordine allega il difetto di dolo o colpa grave,anche perché l'assicurato morì per Contr emorragia cerebrale non legata alla patologia. si costituisce affermando che l'assicurazione era facoltativa, il cliente vi aderì spontaneamente, con compagnia distinta dalla banca, pur non essendo nelle condizioni di essere assicurabile. Per cui fu reticente, ed il suo decesso è da ritenersi collegato Contr alla sua pregressa nota malattia. non poteva essere a conoscenza dei rapporti bancari dell'assicurato. Gli obblighi informativi furono assolti con la relativa documentazione contrattuale. Ordinata la chiamata in causa di , e vertendosi in tema di eventuale responsabilità CP_1 del broker, espletate le prove orali richieste, e consulenza tecnica medico legale, le parti precisavano le conclusioni;
e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il Ctu ha concluso affermando che l'episodio di emorragia cerebrale che ha condotto al decesso il compianto nulla ha a che Controparte_2 vedere con la patologia per cui lo stesso percepiva pensione di invalidità; ed inoltre non è mai risultato confermato con una esatta diagnosi il sospetto di collagenopatia. Per quanto riguarda la patologia aortica di cui soffriva il la sua aspettativa di vita non era ridotta rispetto ai CP_2 coetanei non operati. Se il perito ex post, con indagine medica non contestata sotto il profilo metodologico, ha affermato che l'aspettativa di vita del compianto era pari a quella di CP_2 qualsiasi altro suo coetaneo, non si vede perché durante i controlli cui scrupolosamente si sottoponeva lo stesso non fosse stato informato conformemente;
e quindi non si comprende in radice quale sia stata l'informazione taciuta in mala fede o colpa grave dall'assicurato che potrebbe rendere inefficace il contratto ai sensi dell'art. 1892 Codice Civile;
tanto più che anche ex post deve sottolinearsi come di è morto per una causa non correlata alla patologia che lo ha reso CP_2 invalido, per cui per un tragico evento imprevedibile anche per l'assicurato stesso, nemmeno con l'ordinaria diligenza. Come insegna Cassazione, 25016/24, 'l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto.' (Cass. 20997/ 2023).
Dove è evidente che la prevedibilità ex ante è diversa a seconda che l'indizio di una richiesta di risarcimento sia il semplice fatto di aver effettuato un intervento anziché il fatto di aver causato un pagina 2 di 3 danno durante quell'intervento, ad esempio ( si trattava di assicurazione per responsabilità medica).
Nel caso di specie, è fondamentale che l'assicurazione fu proposta da Unicredit broker, nell'ambito di un contratto di mutuo, a soggetto per cui conosceva la sua situazione di invalidità; che peraltro gli dava diritto ad un'aspettativa di vita non ridotta rispetto ai coetanei non operati;
ed egli chiese anche ragguagli di come dovesse comportarsi, nel riempire i moduli di richiesta, avendo rassicurazioni dalla Banca, che offriva i servizi assicurativi, che li aveva compilati correttamente ( banca erogatrice del mutuo e quindi ben a conoscenza della situazione economica del , CP_2 che colà accreditava la sua pensione di invalidità. Non si comprende pertanto quale sia l'informazione taciuta dal con colpa grave o malafede;
egli morì per patologia non CP_2 collegata all'operazione da lui subita all'aorta; e non si vede perché l'assicurazione avrebbe dovuto negare il risarcimento a soggetto che aveva un'aspettativa di vita, al momento in cui ha contratto l'assicurazione, uguale a qualsiasi altro individuo, come chiaramente affermato dal Ctu. La domanda va pertanto accolta, con spese a carico solidale delle parti;
anche della Banca, la quale ha offerto un servizio legato alla erogazione del mutuo, e come è noto fa parte del computo degli interessi del mutuo stesso;
per quanto “facoltativa” possa apparire;
e che ben conosceva la situazione, anche sanitaria, del proprio assicurato.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare alle attrici la somma di euro Controparte_1
44.991,09, oltre interessi, in misura legale, dal 19.3.2018 al saldo effettivo. Condanna e CP_1 Contr in solido a pagare agli attori le spese di lite che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate, e rimborso forfettario
15%.
Teramo, 18 Novembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3065/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONSORTI MARIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.301 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. CONSORTI MARIO
DI SA IC (MINORE) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSORTI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 301 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. CONSORTI MARIO
DI SA RA (MINORE) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSORTI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 301 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. CONSORTI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCALLINI Controparte_1 P.IVA_1 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 76 ROMApresso il difensore avv. MACCALLINI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCALLINI CARLO e dell'avv. CP_1 CASTORANI ROBERTA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 76 ROMApresso il difensore avv. MACCALLINI CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e le proprie figlie minori chiedono al tribunale di Teramo di Parte_1 accertare il loro diritto alla liquidazione della copertura assicurativa stipulata dal loro marito e padre con in data 4 febbraio 2015,e condannare la Controparte_2 Controparte_1 convenuta al relativo pagamento. La polizza fu stipulata a garanzia del mutuo ma il pagamento, al decesso dell' assicurato, fu negato in quanto lo stesso aveva dichiarato il buono stato di salute, incompatibile con l'importante operazione al cuore che aveva subito nel 2007. Ove avesse dichiarato tale operazione, incompatibile con il buono stato di salute, non avrebbe avuto accesso alla copertura assicurativa. Sostiene di aver il compianto TI informato la dipendente di banca che gli aveva fatto firmare il modulo della operazione, per cui percepiva una pensione di invalidità accreditata presso la banca, ma l'impiegata lo aveva rassicurato che questo non sarebbe stato di ostacolo. Ritiene di non aver avuto dal mediatore una informazione esaustiva sull'assicurazione che firmava. in subordine allega il difetto di dolo o colpa grave,anche perché l'assicurato morì per Contr emorragia cerebrale non legata alla patologia. si costituisce affermando che l'assicurazione era facoltativa, il cliente vi aderì spontaneamente, con compagnia distinta dalla banca, pur non essendo nelle condizioni di essere assicurabile. Per cui fu reticente, ed il suo decesso è da ritenersi collegato Contr alla sua pregressa nota malattia. non poteva essere a conoscenza dei rapporti bancari dell'assicurato. Gli obblighi informativi furono assolti con la relativa documentazione contrattuale. Ordinata la chiamata in causa di , e vertendosi in tema di eventuale responsabilità CP_1 del broker, espletate le prove orali richieste, e consulenza tecnica medico legale, le parti precisavano le conclusioni;
e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il Ctu ha concluso affermando che l'episodio di emorragia cerebrale che ha condotto al decesso il compianto nulla ha a che Controparte_2 vedere con la patologia per cui lo stesso percepiva pensione di invalidità; ed inoltre non è mai risultato confermato con una esatta diagnosi il sospetto di collagenopatia. Per quanto riguarda la patologia aortica di cui soffriva il la sua aspettativa di vita non era ridotta rispetto ai CP_2 coetanei non operati. Se il perito ex post, con indagine medica non contestata sotto il profilo metodologico, ha affermato che l'aspettativa di vita del compianto era pari a quella di CP_2 qualsiasi altro suo coetaneo, non si vede perché durante i controlli cui scrupolosamente si sottoponeva lo stesso non fosse stato informato conformemente;
e quindi non si comprende in radice quale sia stata l'informazione taciuta in mala fede o colpa grave dall'assicurato che potrebbe rendere inefficace il contratto ai sensi dell'art. 1892 Codice Civile;
tanto più che anche ex post deve sottolinearsi come di è morto per una causa non correlata alla patologia che lo ha reso CP_2 invalido, per cui per un tragico evento imprevedibile anche per l'assicurato stesso, nemmeno con l'ordinaria diligenza. Come insegna Cassazione, 25016/24, 'l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto.' (Cass. 20997/ 2023).
Dove è evidente che la prevedibilità ex ante è diversa a seconda che l'indizio di una richiesta di risarcimento sia il semplice fatto di aver effettuato un intervento anziché il fatto di aver causato un pagina 2 di 3 danno durante quell'intervento, ad esempio ( si trattava di assicurazione per responsabilità medica).
Nel caso di specie, è fondamentale che l'assicurazione fu proposta da Unicredit broker, nell'ambito di un contratto di mutuo, a soggetto per cui conosceva la sua situazione di invalidità; che peraltro gli dava diritto ad un'aspettativa di vita non ridotta rispetto ai coetanei non operati;
ed egli chiese anche ragguagli di come dovesse comportarsi, nel riempire i moduli di richiesta, avendo rassicurazioni dalla Banca, che offriva i servizi assicurativi, che li aveva compilati correttamente ( banca erogatrice del mutuo e quindi ben a conoscenza della situazione economica del , CP_2 che colà accreditava la sua pensione di invalidità. Non si comprende pertanto quale sia l'informazione taciuta dal con colpa grave o malafede;
egli morì per patologia non CP_2 collegata all'operazione da lui subita all'aorta; e non si vede perché l'assicurazione avrebbe dovuto negare il risarcimento a soggetto che aveva un'aspettativa di vita, al momento in cui ha contratto l'assicurazione, uguale a qualsiasi altro individuo, come chiaramente affermato dal Ctu. La domanda va pertanto accolta, con spese a carico solidale delle parti;
anche della Banca, la quale ha offerto un servizio legato alla erogazione del mutuo, e come è noto fa parte del computo degli interessi del mutuo stesso;
per quanto “facoltativa” possa apparire;
e che ben conosceva la situazione, anche sanitaria, del proprio assicurato.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare alle attrici la somma di euro Controparte_1
44.991,09, oltre interessi, in misura legale, dal 19.3.2018 al saldo effettivo. Condanna e CP_1 Contr in solido a pagare agli attori le spese di lite che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate, e rimborso forfettario
15%.
Teramo, 18 Novembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3