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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1555/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15027/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012090178000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1543/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 3 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9012090178 000, notificatagli il 6 maggio
2025 per l'importo complessivo di € 374,91, dovuto a seguito di notifica della cartella n. 071 2016 0105935441
000 riguardante tassa automobilistica dell'anno 2011.
Ha eccepito: 1) la nullità dell'atto per mancata notifica della prodromica cartella;
2) la prescrizione del diritto;
3) la violazione dell'art. 50 del D.pr. 602/73, in quanto la notifica dell'atto esecutivo non può intervenire oltre l'anno dalla notifica della cartella;
4) l'inesistenza della notifica effettuata da pec non presente sui pubblici registri.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha rappresentato che il ricorrente ha ricevuto la notifica della sottostante cartella, in quanto la stessa è stata oggetto di istanza in data 29 aprile 2019 per la definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119/2018 (rottamnazione ter).
Ha, poi, invocato la sospensione del termine prescrizionale in virtù dell'evento sismico del 21 agosto 2017
e e della disciplina emergenziale Covid 19.
All'udienza del 29 gennaio 2026, sulle conclusioni in atti la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente, deve respingersi il motivo con il quale si contesta la validità della notifica dell'intimazione sul rilievo che la stessa è avvenuta da indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
In primo luogo, il ricorrente non ha specificato, e tanto meno documentato, l'indirizzo di provenienza dell'atto, per cui tanto basta a determinare l'infondatezza dell'eccezione.
In secondo luogo, non si ravvedono motivi per disattendere l'ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, manifestato da ultimo nella pronunzia n. 15710 del 12 giugno 2025, secondo il quale la notifica di un atto della riscossione, quale quello oggetto del presente giudizio, effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri, ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
3. Il secondo motivo, riguardante l'omessa notifica della cartella, è parimenti infondato, avendo l'ADER documentato che il contribuente ha presentato, anche in relazione a tale cartella, istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del d.l. 119/2020, così certamente dimostrando di averne avuto conoscenza.
Invero, “la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti” (vedi specificamente sul punto Cass. 6.2.2024, n. 3414), ciò in quanto “l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione” (Cass. 8.4.2024, n. 9221).
Sulla questione, pronunziando in riferimento ad una istanza di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, la Suprema Corte ha osservato: “Come anche evidenziato da questa Corte, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta Banca_1 un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414)” (Cass. Civ., ordinanza n. 32030/2024).
3. Occorre ora vagliare l'eccezione di prescrizione.
In relazione a tale eccezione, fermo restando che la suddetta istanza, presentata in data 29 aprile 2019, ha senz'altro effetto interruttivo, deve tuttavia rilevarsi che alla data di notifica dell'intimazione impugnata il termine triennale di prescrizione previsto in tema di tassa automobilistica era ormai decorso.
Infatti, pur a tener conto delle sospensioni previste dalle normative emergenziali connesse all'evento sismico del 21 agosto 2017 e all'emergenza sanitaria Covid 19, il computo del termine prescrizionale non arriva oltre l'anno 2024, laddove la notifica dell'intimazione è avvenuta il 6 maggio 2025.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ponendole solidalmente a carico delle resistenti, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, che liquida in
€ 200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso C.u.t. se versato, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15027/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012090178000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1543/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 3 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9012090178 000, notificatagli il 6 maggio
2025 per l'importo complessivo di € 374,91, dovuto a seguito di notifica della cartella n. 071 2016 0105935441
000 riguardante tassa automobilistica dell'anno 2011.
Ha eccepito: 1) la nullità dell'atto per mancata notifica della prodromica cartella;
2) la prescrizione del diritto;
3) la violazione dell'art. 50 del D.pr. 602/73, in quanto la notifica dell'atto esecutivo non può intervenire oltre l'anno dalla notifica della cartella;
4) l'inesistenza della notifica effettuata da pec non presente sui pubblici registri.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha rappresentato che il ricorrente ha ricevuto la notifica della sottostante cartella, in quanto la stessa è stata oggetto di istanza in data 29 aprile 2019 per la definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119/2018 (rottamnazione ter).
Ha, poi, invocato la sospensione del termine prescrizionale in virtù dell'evento sismico del 21 agosto 2017
e e della disciplina emergenziale Covid 19.
All'udienza del 29 gennaio 2026, sulle conclusioni in atti la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente, deve respingersi il motivo con il quale si contesta la validità della notifica dell'intimazione sul rilievo che la stessa è avvenuta da indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
In primo luogo, il ricorrente non ha specificato, e tanto meno documentato, l'indirizzo di provenienza dell'atto, per cui tanto basta a determinare l'infondatezza dell'eccezione.
In secondo luogo, non si ravvedono motivi per disattendere l'ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, manifestato da ultimo nella pronunzia n. 15710 del 12 giugno 2025, secondo il quale la notifica di un atto della riscossione, quale quello oggetto del presente giudizio, effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri, ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
3. Il secondo motivo, riguardante l'omessa notifica della cartella, è parimenti infondato, avendo l'ADER documentato che il contribuente ha presentato, anche in relazione a tale cartella, istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del d.l. 119/2020, così certamente dimostrando di averne avuto conoscenza.
Invero, “la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti” (vedi specificamente sul punto Cass. 6.2.2024, n. 3414), ciò in quanto “l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione” (Cass. 8.4.2024, n. 9221).
Sulla questione, pronunziando in riferimento ad una istanza di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, la Suprema Corte ha osservato: “Come anche evidenziato da questa Corte, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta Banca_1 un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414)” (Cass. Civ., ordinanza n. 32030/2024).
3. Occorre ora vagliare l'eccezione di prescrizione.
In relazione a tale eccezione, fermo restando che la suddetta istanza, presentata in data 29 aprile 2019, ha senz'altro effetto interruttivo, deve tuttavia rilevarsi che alla data di notifica dell'intimazione impugnata il termine triennale di prescrizione previsto in tema di tassa automobilistica era ormai decorso.
Infatti, pur a tener conto delle sospensioni previste dalle normative emergenziali connesse all'evento sismico del 21 agosto 2017 e all'emergenza sanitaria Covid 19, il computo del termine prescrizionale non arriva oltre l'anno 2024, laddove la notifica dell'intimazione è avvenuta il 6 maggio 2025.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ponendole solidalmente a carico delle resistenti, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, che liquida in
€ 200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso C.u.t. se versato, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.