Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1555
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica della prodromica cartella

    L'eccezione è infondata in quanto il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata, dimostrando di aver avuto conoscenza della cartella.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto

    La Corte ha ritenuto che, nonostante l'istanza di definizione agevolata abbia interrotto la prescrizione, il termine triennale di prescrizione per la tassa automobilistica era comunque decorso alla data di notifica dell'intimazione, tenendo conto delle sospensioni per eventi sismici e Covid-19.

  • Accolto
    Violazione art. 50 D.P.R. 602/73

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, assorbendo tale motivo di impugnazione.

  • Rigettato
    Inesistenza notifica via PEC non presente su pubblici registri

    La Corte ha rigettato tale eccezione, ritenendo che la notifica via PEC sia valida anche se da indirizzo non presente nei registri pubblici, purché sia chiara la provenienza e l'oggetto e abbia consentito al destinatario di difendersi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1555
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1555
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo