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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6088 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 713/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso l'ordinanza rep. n. 510/2022 del 14.01.2022 ex art. 702 bis cpc nel procedimento n.
13284/2020 R.G. dal Tribunale di Napoli in materia di: occupazione senza titolo di immobili,
promossa da:
cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc dall'avv. Vincenzo Caracciolo, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. Cilea n. 280
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] APPELLANTE
contro
, cf. rappresentata e difesa in virtù di Parte_2 C.F._2
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dagli avvocati Antonio Libonati ed
Ele IG IC, presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Dei Mille
n. 59
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso l'ordinanza rep. n. 510/2022 del Tribunale di Napoli, comunicata dalla Cancelleria
a mezzo pec alle parti il 14.01.2020 - con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di rilascio formulata dal ricorrente, nonchè la domanda di condanna ex art. 96 cpc spiegata dalla resistente, condannando il al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1
della ha interposto appello , deducendo a sostegno due motivi. Parte_2 Parte_1
2. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Parte_2
dichiarazione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e, nel merito, il suo rigetto in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, costituito dalla sola copertina e privo di verbali, allegati e fascicoli di parte - e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza impugnata è stata comunicata alle parti a cura della Cancelleria in data 14.01.2022; b) l'atto di appello è stato notificato lunedì
14.02.2022 a mediante invio di pec agli avvocati Carmina Iodice ed Ele Parte_2
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_3
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] , procuratori costituiti nel giudizio di primo grado.
[...]
Ne deriva che il termine di cui all'art. 702 quater cpc è stato osservato.
Deve pertanto ritenersi superata l'eccezione preliminare sollevata in rito dalla appellata, che ha contestato la tardività e la conseguente inammissibilità del gravame in quanto notificato il
14.02.2022, ovvero oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza eseguita dalla Cancelleria il 14.01.2022; il giorno di scadenza per l'impugnazione era infatti un giorno festivo, ovvero domenica 13 Febbraio 2022, sicchè la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ex art. 155 comma 4° cpc.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva al Tribunale di Napoli la Parte_1
condanna di al rilascio dell'unità immobiliare di sua proprietà, sita in Parte_2
Napoli alla via Petrarca n. 50, interno 6/A.
Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente premetteva che, in sede di separazione consensuale tra coniugi, il Tribunale aveva assegnato alla moglie - collocataria del figlio minore - la casa familiare, individuata con 1'unità immobiliare contraddistinta dall'interno 6;
precisava che l'intero appartamento costituente casa familiare era tuttavia composto da complessivi dieci vani catastali rinvenienti dall'accorpamento di due distinte unità
immobiliari indipendenti - interni 6 e 6/A - conseguente all'eliminazione di un muro divisorio eseguita dall'originaria proprietaria società aggiungeva che il 13.09.1976 Controparte_1
con atto per notaio di Napoli la suddetta società aveva infatti venduto alla sua dante Per_1
causa diversi cespiti all'interno del complesso denominato “La Gloriette 2”, Persona_2
tra i quali era ricompreso l'appartamento posto al primo ed ultimo piano piano del fabbricato
B, contraddistinto con l'interno n. 6 e con annessa area scoperta della superficie complessiva
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] di 1985 mq;
infine, affermava che in data 03.02.1979, unitamente alla germana Per_3
, aveva acquistato in parti uguali ed indivise l'intera consistenza immobiliare di
[...]
ricompresa nel detto complesso immobiliare e che il successivo 17.02.1999, Persona_2
a seguito di scioglimento della comunione, era divenuto proprietario esclusivo
“dell'appartamento sito in Napoli alla via Petrarca n. 50, posto al primo ed ultimo piano del
fabbricato B, con accesso dalle due porte a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo
le scale, distinto con i numeri interni 6 e 6/A”.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale la condanna della resistente Parte_1 [...]
al rilascio della porzione della casa familiare costituita dall'unità abitativa Parte_2
contraddistinta dall'interno 6/A, sul presupposto che il decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Napoli in sede della separazione avesse assegnato all'altro coniuge soltanto l'unità abitativa contraddistinta dall'interno 6 - come da convenzione di separazione in atti -
e non invece l'intero appartamento originariamente destinato a casa familiare.
Costituendosi in giudizio, la resistente contestava fermamente le avverse richieste, sostenendo che l'assegnazione in suo favore della casa coniugale era indubitabilmente riferita all'intera unità abitativa costituita dai due subalterni comunicanti tra loro, ovvero alla casa coniugale utilizzata in costanza di matrimonio nella sua interezza, esattamente come era stata utilizzata dalla precedente proprietaria . Persona_2
Il giudizio veniva istruito con materiale documentale ed infine deciso con l'ordinanza impugnata, nella quale il Tribunale adito, individuando la casa familiare assegnata alla
[...]
in quella costituita da entrambi i subalterni 106 e 107, corrispondenti rispettivamente Pt_2
all'interno 6 ed all'interno 6/A, rigettava la domanda del e la domanda di condanna Pt_1
ex art. 96 cpc spiegata dalla condannando il ricorrente alla refusione delle spese Parte_2
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] di lite in favore della resistente.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto appello , le cui doglianze vengono Parte_1
illustrate ed esaminate contestualmente in ragione della loro stretta connessione in fatto e diritto.
6. Con il primo motivo l'appellante, premettendo che in sede di separazione consensuale era stata concordata tra i coniugi l'assegnazione della casa familiare alla consorte Parte_2
coniuge collocatario del figlio minore di tre anni, sottopone alla Corte adita
[...] Per_4
il testo della convenzione di separazione tra i coniugi, nella quale si legge testualmente : “la
casa familiare sita in Napoli alla via F. Petrarca n. 50, al primo piano interno 6 (identificata
alla Catasto del Comune di Napoli, codice F839, sezione urbana: CHI, foglio 36, particella
967, subalterno 106), rimarrà assegnata alla sig.ra quale abitazione familiare”. Parte_2
Richiamando l'attenzione della Corte sulla puntuale descrizione dell'immobile oggetto di causa, l'appellante sostiene fermamente che attraverso quella dettagliata indicazione catastale le parti avessero inteso assegnare alla madre separata soltanto una delle due unità immobiliari componenti l'originaria casa familiare, costituita nel suo complesso da dieci vani oltre accessori.
Nella ferma convinzione che l'identificazione catastale contenuta negli accordi di separazione costituisca l'unico elemento in grado di offrire un'interpretazione autentica della volontà dei coniugi separandi e che non possa pertanto condividersi la prospettazione dei fatti avversa,
che identifica la mancata indicazione dell'altro subalterno come un mero errore materiale,
l'appellante, lamentando l'inammissibilità per evidente violazione dell'art. 51 Codice di
Deontologia Forense, nonché degli artt. 2722 cc. e 257 bis cpc della dichiarazione scritta dell'avv. Castellano che aveva assistito entrambi i coniugi in sede di separazione, chiede
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] dunque alla Corte adita la condanna dell'appellata alla restituzione in suo favore dell'appartamento in Napoli alla via Petrarca n.50, individuato con l'interno 6/A e con il subalterno catastale 107, precisando di aver tollerato per troppo tempo l'occupazione di entrambe le unità immobiliari, estese oltre 220 mq., da parte di due soli soggetti quali moglie separata e figlio minore.
7. Con il secondo motivo l'appellante chiede altresì la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni da occupazione illegittima nella misura di €. 2.500,00 mensili, pari al canone locatizio ovvero nella misura ritenuta equa dal giudicante, oltre oneri condominiali, a far tempo dalla proposizione del gravame e fino al soddisfo.
In proposito, premettendo di aver inizialmente rinunciato al risarcimento dei danni relativi al periodo antecedente alla proposizione del ricorso, l'appellante dichiara di non voler più
rinunciare ai danni conseguenti all'occupazione senza titolo, considerato il protrarsi dei tempi del giudizio in conseguenza dell'interposto gravame;
sostenendo che la suddetta richiesta non costituisca una domanda nuova proposta in violazione del divieto di cui all'art. 345 cpc,
l'appellante chiede pertanto alla Corte adita la condanna della al risarcimento dei Parte_2
danni ed al pagamento degli oneri condominiali nella misura accertata o ritenuta equa, a far tempo dalla proposizione dell'impugnazione e fino alla data del rilascio;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
8. L'appello è totalmente infondato e va disatteso.
In relazione alla prima doglianza sollevata dall'appellante si osserva che è provato per tabulas
che, a seguito dello scioglimento della comunione tra i germani e , a Per_3 Parte_1
quest'ultimo sia stata assegnata “ la piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via
Petrarca n. 50, posto al primo ed ultimo piano del fabbricato B, con accesso dalle due porta
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, distinto con i numeri interni 6 e
6/A”, contraddistinto dai numeri interni 6 e 6/A, composto da sette vanni ed accessori,
complessivamente 10 vani catastali”.
È altrettanto incontestato tra le parti che, a seguito della celebrazione del matrimonio con l'odierna appellata, l'immobile pervenuto al sia stato successivamente adibito a casa Pt_1
coniugale nella sua pienezza, ovvero nell'intera consistenza immobiliare costituita da due distinte unità immobiliari, già divenute un unicum in conseguenza dell'abbattimento di un tramezzo esistente tra le due unità immobiliari contigue ad opera del dante causa dell'odierno appellante.
Appare dunque indubitabile che dall'epoca del matrimonio in poi la casa coniugale sia stata rappresentata dall'immobile considerato nella sua totalità, ovvero costituito dai sette vani oltre accessori, che per tutta la durata del matrimonio i componenti del nucleo familiare hanno utilizzato come casa coniugale e residenza del nucleo familiare.
Precisato quanto innanzi in punto di fatto e considerato che per insegnamento del Supremo
Collegio “la casa familiare comprende il complesso di beni funzionalmente attrezzato per
assicurare l'assistenza domestica della comunità familiare e rispondere alla esigenza di
conservazione dell'habitat domestico” (Cass. 4 luglio 2011 n.145539), nell'individuare la volontà delle parti in ordine all'assegnazione della casa coniugale deve necessariamente prediligersi un'interpretazione conforme ai principi fondanti della disciplina normativa in materia, costituiti da un'ottica favorevole al mantenimento dello status quo ante della casa familiare.
Ciò posto, è evidente che anche nell'interpretare la volontà delle parti manifestata in sede di separazione personale dai coniugi in relazione alla casa coniugale, deve Parte_4
7
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] darsi precipuo rilievo alla finalità sottesa all'assegnazione della casa familiare in presenza di un minore;
finalità rappresentata dal mantenimento dell'habitat domestico nel quale si è svolta la vita del nucleo familiare cui appartiene il minore stesso.
Nella fattispecie, al fine di sostenere la sua prospettazione dei fatti e dimostrare una diversa volontà delle parti al momento della sottoscrizione della convenzione di separazione,
l'appellante ha focalizzato l'attenzione sull'autonomia materiale e funzionale dei due subalterni sotto il profilo catastale (subalterno 106 e subalterno 107) e fiscale (IMU, TASI,
oneri condominiali), senza dare il benchè minimo rilievo alla circostanza rappresentata dal pregresso utilizzo dell'intera consistenza immobiliare da parte del nucleo familiare originato dal matrimonio contratto con la in tal modo, non ha tenuto conto Parte_2 Parte_1
dell'essenza della disciplina normativa che, imponendo l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli minori, mira ad evitare che un figlio di tenera età, in conseguenza della sopravvenuta separazione tra i suoi genitori, possa essere improvvisamente “sradicato”
dall'ambiente casalingo ove ha sempre vissuto.
In considerazione delle norme che disciplinano la materia può dunque affermarsi che, ove sul medesimo immobile le parti avanzino pretese tra loro inconciliabili, la destinazione a “casa familiare” deve essere senz'altro ritenuta prioritaria e prevalente rispetto ad ogni altra istanza di diverso contenuto;
pertanto, nel caso in cui - come nella fattispecie - l'individuazione della casa familiare sia avvenuta attraverso una indicazione non errata, ma semmai incompleta delle particelle catastali di cui essa è composta, la circostanza deve ritenersi irrilevante ai fini della esatta identificazione dell'immobile oggetto di assegnazione, che va individuato non in base ai dati identificativi utilizzabili a fini reali o fiscali, ma tenendo conto dello spazio fisico che rappresenta l'effettivo habitat domestico all'interno del quale si è svolta la vita del minore in
8
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Persona_5
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] di matrimonio dei genitori.
[...]
Acclarato, per quanto innanzi detto, che l'interpretazione autentica della clausola contenuta nella convenzione di separazione impone di dare prevalenza alla “funzione di casa familiare”
rivestita dall'immobile a seguito del matrimonio contratto tra le parti in causa e non invece ai dati catastali ivi indicati si osserva, per converso, che nel contestare le avverse richieste l'appellata aveva depositato già in primo grado la missiva del 03.07.2020 a firma dell'avv.
RI Castellano, difensore di entrambi i coniugi in sede di separazione, nella quale costei,
confermando di aver indicato nella convenzione di separazione soltanto l'interno n. 6 come poi riportato nella successiva omologa del Tribunale, ha dichiarato di non essere mai stata informata da nessuno dei due coniugi separandi né della esistenza di più particella catastali che compongono l'appartamento, né tanto meno della volontà di uno dei coniugi di procedere all'assegnazione parziale della originaria casa familiare.
Se la domanda dell'appellante risulta dunque fondata sul semplice dato testuale della mancata indicazione dell'interno 6/A, in catasto al Comune di Napoli foglio 36, p.lla 967,
subalterno107, il vincolo di destinazione a casa familiare impresso all'intera consistenza immobiliare, già rilevante e prevalente per legge, trova conforto anche nelle dichiarazioni rese dal comune difensore delle parti che, nell'escludere fermamente ogni diversa volontà dei coniugi su punto, ha testualmente affermato: “……durante i vari incontri che precedettero
l'udienza di separazione e nel corso della stessa né Lei né il suo ex marito faceste menzione
di possibili divisioni dell'appartamento de quo né mi comunicaste di essere a conoscenza
circa l'esistenza di più particelle catastali che lo componessero. Diversamente, sarebbe stata
mia cura, in funzione delle Vostre istanze, indicare nel corpo dell'atto accordi in merito e
quali fossero poi le particelle da attribuire all'uno piuttosto che all'altro”.
9
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di gravame va disatteso in quanto evidentemente infondato.
Quanto al secondo motivo di gravame, il rigetto della domanda principale di rilascio dell'immobile consente di ritenere superata ed assorbita ogni valutazione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivati dall'occupazione senza titolo dell'immobile oggetto di causa.
9. Il rigetto dell'appello comporta la totale soccombenza dell'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 52.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado e con distrazione in favore degli avvocati Antonio Libonati
ed Ele IG IC, dichiaratisi anticipatari.
10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante,
in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza rep. n. 510/2022 del 14.01.2022 resa dal Tribunale di Napoli le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna a pagare le spese del presente grado in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
10
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avvocati Antonio Libonati e Ele IG IC, dichiaratisi anticipatari;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 22.10.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – Parte_5
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 713/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso l'ordinanza rep. n. 510/2022 del 14.01.2022 ex art. 702 bis cpc nel procedimento n.
13284/2020 R.G. dal Tribunale di Napoli in materia di: occupazione senza titolo di immobili,
promossa da:
cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc dall'avv. Vincenzo Caracciolo, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. Cilea n. 280
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] APPELLANTE
contro
, cf. rappresentata e difesa in virtù di Parte_2 C.F._2
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dagli avvocati Antonio Libonati ed
Ele IG IC, presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Dei Mille
n. 59
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso l'ordinanza rep. n. 510/2022 del Tribunale di Napoli, comunicata dalla Cancelleria
a mezzo pec alle parti il 14.01.2020 - con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di rilascio formulata dal ricorrente, nonchè la domanda di condanna ex art. 96 cpc spiegata dalla resistente, condannando il al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1
della ha interposto appello , deducendo a sostegno due motivi. Parte_2 Parte_1
2. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Parte_2
dichiarazione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e, nel merito, il suo rigetto in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, costituito dalla sola copertina e privo di verbali, allegati e fascicoli di parte - e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza impugnata è stata comunicata alle parti a cura della Cancelleria in data 14.01.2022; b) l'atto di appello è stato notificato lunedì
14.02.2022 a mediante invio di pec agli avvocati Carmina Iodice ed Ele Parte_2
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_3
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
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[...][
[...] , procuratori costituiti nel giudizio di primo grado.
[...]
Ne deriva che il termine di cui all'art. 702 quater cpc è stato osservato.
Deve pertanto ritenersi superata l'eccezione preliminare sollevata in rito dalla appellata, che ha contestato la tardività e la conseguente inammissibilità del gravame in quanto notificato il
14.02.2022, ovvero oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza eseguita dalla Cancelleria il 14.01.2022; il giorno di scadenza per l'impugnazione era infatti un giorno festivo, ovvero domenica 13 Febbraio 2022, sicchè la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ex art. 155 comma 4° cpc.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva al Tribunale di Napoli la Parte_1
condanna di al rilascio dell'unità immobiliare di sua proprietà, sita in Parte_2
Napoli alla via Petrarca n. 50, interno 6/A.
Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente premetteva che, in sede di separazione consensuale tra coniugi, il Tribunale aveva assegnato alla moglie - collocataria del figlio minore - la casa familiare, individuata con 1'unità immobiliare contraddistinta dall'interno 6;
precisava che l'intero appartamento costituente casa familiare era tuttavia composto da complessivi dieci vani catastali rinvenienti dall'accorpamento di due distinte unità
immobiliari indipendenti - interni 6 e 6/A - conseguente all'eliminazione di un muro divisorio eseguita dall'originaria proprietaria società aggiungeva che il 13.09.1976 Controparte_1
con atto per notaio di Napoli la suddetta società aveva infatti venduto alla sua dante Per_1
causa diversi cespiti all'interno del complesso denominato “La Gloriette 2”, Persona_2
tra i quali era ricompreso l'appartamento posto al primo ed ultimo piano piano del fabbricato
B, contraddistinto con l'interno n. 6 e con annessa area scoperta della superficie complessiva
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] di 1985 mq;
infine, affermava che in data 03.02.1979, unitamente alla germana Per_3
, aveva acquistato in parti uguali ed indivise l'intera consistenza immobiliare di
[...]
ricompresa nel detto complesso immobiliare e che il successivo 17.02.1999, Persona_2
a seguito di scioglimento della comunione, era divenuto proprietario esclusivo
“dell'appartamento sito in Napoli alla via Petrarca n. 50, posto al primo ed ultimo piano del
fabbricato B, con accesso dalle due porte a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo
le scale, distinto con i numeri interni 6 e 6/A”.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale la condanna della resistente Parte_1 [...]
al rilascio della porzione della casa familiare costituita dall'unità abitativa Parte_2
contraddistinta dall'interno 6/A, sul presupposto che il decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Napoli in sede della separazione avesse assegnato all'altro coniuge soltanto l'unità abitativa contraddistinta dall'interno 6 - come da convenzione di separazione in atti -
e non invece l'intero appartamento originariamente destinato a casa familiare.
Costituendosi in giudizio, la resistente contestava fermamente le avverse richieste, sostenendo che l'assegnazione in suo favore della casa coniugale era indubitabilmente riferita all'intera unità abitativa costituita dai due subalterni comunicanti tra loro, ovvero alla casa coniugale utilizzata in costanza di matrimonio nella sua interezza, esattamente come era stata utilizzata dalla precedente proprietaria . Persona_2
Il giudizio veniva istruito con materiale documentale ed infine deciso con l'ordinanza impugnata, nella quale il Tribunale adito, individuando la casa familiare assegnata alla
[...]
in quella costituita da entrambi i subalterni 106 e 107, corrispondenti rispettivamente Pt_2
all'interno 6 ed all'interno 6/A, rigettava la domanda del e la domanda di condanna Pt_1
ex art. 96 cpc spiegata dalla condannando il ricorrente alla refusione delle spese Parte_2
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] di lite in favore della resistente.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto appello , le cui doglianze vengono Parte_1
illustrate ed esaminate contestualmente in ragione della loro stretta connessione in fatto e diritto.
6. Con il primo motivo l'appellante, premettendo che in sede di separazione consensuale era stata concordata tra i coniugi l'assegnazione della casa familiare alla consorte Parte_2
coniuge collocatario del figlio minore di tre anni, sottopone alla Corte adita
[...] Per_4
il testo della convenzione di separazione tra i coniugi, nella quale si legge testualmente : “la
casa familiare sita in Napoli alla via F. Petrarca n. 50, al primo piano interno 6 (identificata
alla Catasto del Comune di Napoli, codice F839, sezione urbana: CHI, foglio 36, particella
967, subalterno 106), rimarrà assegnata alla sig.ra quale abitazione familiare”. Parte_2
Richiamando l'attenzione della Corte sulla puntuale descrizione dell'immobile oggetto di causa, l'appellante sostiene fermamente che attraverso quella dettagliata indicazione catastale le parti avessero inteso assegnare alla madre separata soltanto una delle due unità immobiliari componenti l'originaria casa familiare, costituita nel suo complesso da dieci vani oltre accessori.
Nella ferma convinzione che l'identificazione catastale contenuta negli accordi di separazione costituisca l'unico elemento in grado di offrire un'interpretazione autentica della volontà dei coniugi separandi e che non possa pertanto condividersi la prospettazione dei fatti avversa,
che identifica la mancata indicazione dell'altro subalterno come un mero errore materiale,
l'appellante, lamentando l'inammissibilità per evidente violazione dell'art. 51 Codice di
Deontologia Forense, nonché degli artt. 2722 cc. e 257 bis cpc della dichiarazione scritta dell'avv. Castellano che aveva assistito entrambi i coniugi in sede di separazione, chiede
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] dunque alla Corte adita la condanna dell'appellata alla restituzione in suo favore dell'appartamento in Napoli alla via Petrarca n.50, individuato con l'interno 6/A e con il subalterno catastale 107, precisando di aver tollerato per troppo tempo l'occupazione di entrambe le unità immobiliari, estese oltre 220 mq., da parte di due soli soggetti quali moglie separata e figlio minore.
7. Con il secondo motivo l'appellante chiede altresì la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni da occupazione illegittima nella misura di €. 2.500,00 mensili, pari al canone locatizio ovvero nella misura ritenuta equa dal giudicante, oltre oneri condominiali, a far tempo dalla proposizione del gravame e fino al soddisfo.
In proposito, premettendo di aver inizialmente rinunciato al risarcimento dei danni relativi al periodo antecedente alla proposizione del ricorso, l'appellante dichiara di non voler più
rinunciare ai danni conseguenti all'occupazione senza titolo, considerato il protrarsi dei tempi del giudizio in conseguenza dell'interposto gravame;
sostenendo che la suddetta richiesta non costituisca una domanda nuova proposta in violazione del divieto di cui all'art. 345 cpc,
l'appellante chiede pertanto alla Corte adita la condanna della al risarcimento dei Parte_2
danni ed al pagamento degli oneri condominiali nella misura accertata o ritenuta equa, a far tempo dalla proposizione dell'impugnazione e fino alla data del rilascio;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
8. L'appello è totalmente infondato e va disatteso.
In relazione alla prima doglianza sollevata dall'appellante si osserva che è provato per tabulas
che, a seguito dello scioglimento della comunione tra i germani e , a Per_3 Parte_1
quest'ultimo sia stata assegnata “ la piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via
Petrarca n. 50, posto al primo ed ultimo piano del fabbricato B, con accesso dalle due porta
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[...] a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, distinto con i numeri interni 6 e
6/A”, contraddistinto dai numeri interni 6 e 6/A, composto da sette vanni ed accessori,
complessivamente 10 vani catastali”.
È altrettanto incontestato tra le parti che, a seguito della celebrazione del matrimonio con l'odierna appellata, l'immobile pervenuto al sia stato successivamente adibito a casa Pt_1
coniugale nella sua pienezza, ovvero nell'intera consistenza immobiliare costituita da due distinte unità immobiliari, già divenute un unicum in conseguenza dell'abbattimento di un tramezzo esistente tra le due unità immobiliari contigue ad opera del dante causa dell'odierno appellante.
Appare dunque indubitabile che dall'epoca del matrimonio in poi la casa coniugale sia stata rappresentata dall'immobile considerato nella sua totalità, ovvero costituito dai sette vani oltre accessori, che per tutta la durata del matrimonio i componenti del nucleo familiare hanno utilizzato come casa coniugale e residenza del nucleo familiare.
Precisato quanto innanzi in punto di fatto e considerato che per insegnamento del Supremo
Collegio “la casa familiare comprende il complesso di beni funzionalmente attrezzato per
assicurare l'assistenza domestica della comunità familiare e rispondere alla esigenza di
conservazione dell'habitat domestico” (Cass. 4 luglio 2011 n.145539), nell'individuare la volontà delle parti in ordine all'assegnazione della casa coniugale deve necessariamente prediligersi un'interpretazione conforme ai principi fondanti della disciplina normativa in materia, costituiti da un'ottica favorevole al mantenimento dello status quo ante della casa familiare.
Ciò posto, è evidente che anche nell'interpretare la volontà delle parti manifestata in sede di separazione personale dai coniugi in relazione alla casa coniugale, deve Parte_4
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] darsi precipuo rilievo alla finalità sottesa all'assegnazione della casa familiare in presenza di un minore;
finalità rappresentata dal mantenimento dell'habitat domestico nel quale si è svolta la vita del nucleo familiare cui appartiene il minore stesso.
Nella fattispecie, al fine di sostenere la sua prospettazione dei fatti e dimostrare una diversa volontà delle parti al momento della sottoscrizione della convenzione di separazione,
l'appellante ha focalizzato l'attenzione sull'autonomia materiale e funzionale dei due subalterni sotto il profilo catastale (subalterno 106 e subalterno 107) e fiscale (IMU, TASI,
oneri condominiali), senza dare il benchè minimo rilievo alla circostanza rappresentata dal pregresso utilizzo dell'intera consistenza immobiliare da parte del nucleo familiare originato dal matrimonio contratto con la in tal modo, non ha tenuto conto Parte_2 Parte_1
dell'essenza della disciplina normativa che, imponendo l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli minori, mira ad evitare che un figlio di tenera età, in conseguenza della sopravvenuta separazione tra i suoi genitori, possa essere improvvisamente “sradicato”
dall'ambiente casalingo ove ha sempre vissuto.
In considerazione delle norme che disciplinano la materia può dunque affermarsi che, ove sul medesimo immobile le parti avanzino pretese tra loro inconciliabili, la destinazione a “casa familiare” deve essere senz'altro ritenuta prioritaria e prevalente rispetto ad ogni altra istanza di diverso contenuto;
pertanto, nel caso in cui - come nella fattispecie - l'individuazione della casa familiare sia avvenuta attraverso una indicazione non errata, ma semmai incompleta delle particelle catastali di cui essa è composta, la circostanza deve ritenersi irrilevante ai fini della esatta identificazione dell'immobile oggetto di assegnazione, che va individuato non in base ai dati identificativi utilizzabili a fini reali o fiscali, ma tenendo conto dello spazio fisico che rappresenta l'effettivo habitat domestico all'interno del quale si è svolta la vita del minore in
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Persona_5
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] di matrimonio dei genitori.
[...]
Acclarato, per quanto innanzi detto, che l'interpretazione autentica della clausola contenuta nella convenzione di separazione impone di dare prevalenza alla “funzione di casa familiare”
rivestita dall'immobile a seguito del matrimonio contratto tra le parti in causa e non invece ai dati catastali ivi indicati si osserva, per converso, che nel contestare le avverse richieste l'appellata aveva depositato già in primo grado la missiva del 03.07.2020 a firma dell'avv.
RI Castellano, difensore di entrambi i coniugi in sede di separazione, nella quale costei,
confermando di aver indicato nella convenzione di separazione soltanto l'interno n. 6 come poi riportato nella successiva omologa del Tribunale, ha dichiarato di non essere mai stata informata da nessuno dei due coniugi separandi né della esistenza di più particella catastali che compongono l'appartamento, né tanto meno della volontà di uno dei coniugi di procedere all'assegnazione parziale della originaria casa familiare.
Se la domanda dell'appellante risulta dunque fondata sul semplice dato testuale della mancata indicazione dell'interno 6/A, in catasto al Comune di Napoli foglio 36, p.lla 967,
subalterno107, il vincolo di destinazione a casa familiare impresso all'intera consistenza immobiliare, già rilevante e prevalente per legge, trova conforto anche nelle dichiarazioni rese dal comune difensore delle parti che, nell'escludere fermamente ogni diversa volontà dei coniugi su punto, ha testualmente affermato: “……durante i vari incontri che precedettero
l'udienza di separazione e nel corso della stessa né Lei né il suo ex marito faceste menzione
di possibili divisioni dell'appartamento de quo né mi comunicaste di essere a conoscenza
circa l'esistenza di più particelle catastali che lo componessero. Diversamente, sarebbe stata
mia cura, in funzione delle Vostre istanze, indicare nel corpo dell'atto accordi in merito e
quali fossero poi le particelle da attribuire all'uno piuttosto che all'altro”.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di gravame va disatteso in quanto evidentemente infondato.
Quanto al secondo motivo di gravame, il rigetto della domanda principale di rilascio dell'immobile consente di ritenere superata ed assorbita ogni valutazione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivati dall'occupazione senza titolo dell'immobile oggetto di causa.
9. Il rigetto dell'appello comporta la totale soccombenza dell'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 52.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado e con distrazione in favore degli avvocati Antonio Libonati
ed Ele IG IC, dichiaratisi anticipatari.
10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante,
in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza rep. n. 510/2022 del 14.01.2022 resa dal Tribunale di Napoli le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna a pagare le spese del presente grado in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
10
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 713/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_2
[...] generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avvocati Antonio Libonati e Ele IG IC, dichiaratisi anticipatari;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 22.10.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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