Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa LL Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il giorno 10 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2573 del Ruolo Generale Affari Contenziosi relativo all'anno
2024 vertente
TRA
nata il [...] a [...], C.F.: , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, giusta procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele
Ferrara C.F.: , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE), CodiceFiscale_2
Via S. D'Acquisto N. 200. Per comunicazioni: fax: 0815032498; PEC:
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RICORRENTE in RIASSUNZIONE- APPELLANTE
E
- C.F. , con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro
tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis
( ), giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del C.F._3 Persona_1
22.03.2024, n. 37875, con domicilio eletto in Caserta, alla Via Arena, Località San Benedetto, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo
PEC t Email_2
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO
Oggetto: riassunzione a seguito di cassazione, con Ord.n. 23578/2024, della sentenza n.
1167/2022 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il giorno 18.05.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 30.09.2024 ha riassunto, a seguito del giudizio di Parte_1
cassazione con rinvio, il giudizio di appello promosso avverso la sentenza n. 3623/2015, pubblicata il 12.10.2015, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato, perché intempestiva, la domanda di essa ricorrente, intesa ad ottenere la declaratoria del diritto alla percezione della somma di euro 748,30 a titolo di ultima mensilità non percepita (settembre 2006) da parte del Fondo di Garanzia in sostituzione della società datrice di lavoro in stato di insolvenza. CP_2
La Corte di Appello, invero, ritenne corretta la statuizione del giudice di primo grado
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) che aveva rigettato il ricorso, opinando che la mensilità richiesta esulasse dal periodo coperto dal Fondo, in quanto il ricorso giudiziario innanzi al
Tribunale di Napoli era stato proposto il 26.09.2007 e, pertanto, dopo più di un anno (6gg) dalla maturazione dell'ultima mensilità rivendicata. In particolare, la Corte di Appello di Napoli rigettò il ricorso, ribadendo in motivazione che il tentativo obbligatorio di conciliazione - allora condizione di procedibilità del ricorso giudiziario- non interrompesse la decorrenza del termine di un anno, per l'avvio di quest'ultima azione, dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
A seguito della proposizione del ricorso per cassazione con cui censurò la Parte_1
sentenza della Corte di Appello nella parte in cui aveva sancito l'irrilevanza del tentativo di conciliazione, la Suprema Corte -con ordinanza 23578/2024 del 03.09.2024, decise: “…2. - Il ricorso
è fondato. 3.– Questa Corte ha consolidato il principio di diritto che, in caso d'insolvenza del datore CP_ di lavoro, sono indennizzabili dall' quale gestore dell'apposito Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell'arco 3
temporale di dodici mesi. Tale periodo dev'essere computato a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore
(Cass., sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33550). Difatti, sebbene tale termine annuale abbia funzione sollecitatoria, valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato pagamento delle retribuzioni, alla luce degli artt. 410 e 412-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabili,
l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta una necessaria condizione di procedibilità della successiva tutela giudiziaria, in deroga al diritto di azione di cui all'art. 24 Cost.,
e la sua durata non può dunque ridondare a danno del lavoratore.
4. – La pronuncia citata ha puntualizzato i principi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2020,
n. 16249, concernente la diversa questione «del computo del periodo dei dodici mesi di cui si è detto in relazione ad una fattispecie in cui il tentativo di conciliazione era stato bensì proposto nei confronti del datore di lavoro, ma non aveva avuto alcun seguito a cagione dell'intervenuto suo fallimento e dell'estinzione del relativo giudizio, neanche riassunto nei termini di legge» (sentenza
n. 33550 del 2022, cit., in motivazione).
A diverse conclusioni si deve giungere allorché «l'iniziativa giudiziale della lavoratrice non solo ha avuto luogo, ma ha condotto alla consacrazione di un titolo ed alla consequenziale procedura esecutiva, che è rimasta infruttuosa;
e proprio per ciò, essa deve essere apprezzata nel suo completo dispiegarsi, attribuendo rilevanza innanzi tutto al primo degli atti necessari al conseguimento del titolo esecutivo, ossia al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410
c.p.c.» (sentenza n. 33550 del 2022, cit., in motivazione).
Alla stregua della disciplina all'epoca vigente, l'esperimento di tale condizione di procedibilità costituiva una deroga rispetto alla latitudine del diritto di agire in giudizio ai sensi dell'art. 24 Cost.
e si configurava come «una attività obbligata per il lavoratore che mirasse a precostituirsi un titolo esecutivo spendibile nei confronti del Fondo di garanzia».
5. – Tali principi, richiamati dalla ricorrente anche nella memoria illustrativa, si attagliano alla vicenda controversa, in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta pacificamente condizione di procedibilità, e devono essere confermati, in difetto di argomenti che valgano a incrinarne la forza persuasiva.
6. – Il ricorso, pertanto, è accolto. 4
7. – Ne discendono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte
d'appello di Napoli che, in diversa composizione, si uniformerà al principio di diritto ribadito nella presente ordinanza e provvederà a pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.……..”.
L'odierna ricorrente in riassunzione, quindi, ha chiesto che la Corte di Appello designata- sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte- voglia riformare la sentenza del Tribunale di CP_ Santa Maria Capua Vetere accogliendo la domanda di condanna proposta nei confronti dell'
L' ha resistito, chiedendo dichiararsi estinto per prescrizione il diritto di credito CP_1
azionato.
All'esito della trattazione scritta, disposta in sostituzione dell'udienza del 10.02.2024, e della successiva camera di consiglio, la Corte ha deciso nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente appare opportuno ribadire che la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso di , ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli perché, si conformi al Parte_2
CP_ principio di diritto secondo cui sono indennizzabili dall' gli ultimi tre mesi di retribuzione purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi. Tale periodo deve essere computato a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio, cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore.
CP_ Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dall' occorre sottolineare che l' è rimasto contumace nel primo grado di giudizio, per cui è decaduto dal diritto di CP_1
sollevare nuovamente tale eccezione nel giudizio di rinvio.
Circa la natura del presente giudizio, infatti, deve trovare applicazione il principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cpc in termini di giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la medesima posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, nondimeno il suo ambito è circoscritto ex lege e deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità. E', dunque, inibito alle 5
parti formulare conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento;
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa ( cfr. per tutti i principi consolidati in materia cfr.: Cass.
N.5673/2021, Cass. N° 26200/2014, 20535/2014. 12633/2014,n° 13824/2010, n° 327/2010, Cass, civ., sez. 2^, sent. 23 maggio 1996, n. 4748; cass. civ. sez. L., sent. 27 dicembre 1991, n. 13957).”
Ciò posto, la Corte osserva che l'appello proposto dalla è fondato e deve trovare Parte_1
accoglimento.
All'epoca dell'omesso pagamento della retribuzione (il licenziamento è del 20.09.2006) e di incardinamento del ricorso giudiziario per ottenere l'accertamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento di tale credito, era obbligatorio ex lege, a norma dell'art.410 c.p.c. e ss. Cont l'esperimento del preventivo tentativo di conciliazione avanti alla che era presupposto necessario ed imprescindibile (a pena espressa di improcedibilità) del procedimento giudiziale davanti al Giudice del lavoro, trattandosi di una fase procedimentale ineludibile per poter aver accesso alla tutela giudiziaria.
Tanto osservato, ed a differenza dell'accesso ad altri diversi organismi, quali le commissioni sindacali o paritetiche o altro (cfr. Cass. n. 17936 del 13/08/2014), nel caso in esame l'accesso alla commissione di conciliazione rappresentava una fase procedimentale indispensabile all'instaurazione del giudizio di merito.
Nel caso di specie, risulta giudizialmente e documentalmente pacifico tre le parti, che il rapporto era cessato in data 20.09.2006; il tentativo di conciliazione era stato inoltrato già in data Cont 02.11.2006, la aveva convocato le parti per il 15.05.2007 e il ricorso in sede giudiziaria (in atti) era stato depositato presso il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – il 26.09.2007 (in atti).
La conseguenza che si trae, dunque, è che la mensilità di settembre 2006 rientra nell'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quindi, il ricorso giudiziario era stato depositato entro l'anno dalla risoluzione del rapporto Cont di lavoro (20.09.2006, richiesta Commissione 02.11.2006, convocazione per il 15.05.2007 = 6
sospensione della decorrenza della decadenza dal 02.11.2006 al 15.05.2007, o quantomeno per
60gg + 20gg – art.410 bis c.p.c deposito del ricorso giudiziario, avvenuto il 26.09.2007, depositato, in atti) e si concludeva con la pronuncia di condanna del datore di lavoro al pagamento del TFR e delle ultime mensilità.
CP_ D'altra parte, costituisce circostanza pacifica che l' abbia già corrisposto il TFR, sicchè è pacifica la situazione di accertata insolvenza datoriale.
L'unica questione dibattuta atteneva alla tempestività della richiesta dell'ultima mensilità: questione risolta in senso favorevole alla parte istante in ragione dei rilievi sopra esposti.
CP_ In conclusione, quindi, l' deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 748,30 oltre accessori decorrenti dalla costituzione in mora al soddisfo.
Le spese del giudizio di primo grado e di appello sono compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale ancora esistente alla data dell'introduzione degli stessi ((2013 per il giudizio di primo grado e 2016 per quello di appello). Le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio invece sono a carico della parte soccombente e sono liquidate in ragione del valore della controversia e delle tariffe (applicati i valori medi avuto riguardo anche al pregio dell'attività difensiva svolta ed alla natura particolarmente dibattuta della questione).
P.Q.M.
La Corte di Appello, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell'Ord. della Suprema
Corte n. 23578/2024 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette, così provvede:
1) accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.3623/2015 del 12.10.2015 e, per l'effetto, in sua riforma, dichiara il diritto della lavoratrice a CP_ percepire l'ultima mensilità, pari ad € 748,30, dal Fondo di garanzia presso l' con conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione della somma oltre accessori;
2) Compensa le spese del primo grado e del giudizio di appello;
CP_ 3) condanna l' al pagamento in favore di delle spese del giudizio di Parte_2
cassazione e del presente giudizio di rinvio che liquida in euro 678,00 per il primo ed euro 673,00 per il secondo oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione. 7
Così deciso in Napoli il giorno 10 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa LL Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano