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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21642 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , CF/PI: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, CF/PI: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, CF/PI: , con gli avv.ti Buccellato Thomas e Parte_4 C.F._4
Sordo Gabriella Maria
-attori- contro
. CF/PI: , con l'avv. Giannì Giuseppe CP_1 CP_2 P.IVA_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via preliminare dato atto che con transazione divisoria del 01.08.2022 gli attori hanno perfezionato la divisione volontaria di parte del compendio caduto in successione, cedendo al SI l'intera Parte_3 posizione contrattuale relativa al contratto preliminare del 4 aprile 2019 per cui è causa, pronunciare l'estromissione dal giudizio di e Parte_1 Parte_2 Parte_4
In ogni caso e comunque
In via principale 1) accertato il grave inadempimento di all'obbligo di trasferire in favore del CP_1 CP_2 promissario acquirente la proprietà dell'unità immobiliare di cui al contratto preliminare di vendita del 4 aprile 2019 ed in particolare l'immobile ubicato nel Comune di Milano, via Monviso 28, piano seminterrato, scala B (lato destro), composto da 5 vani censito al N.C.E.U. alla partita foglio 262, particella 14, sub 701 piano S1 zona 2 categoria A/10 classe 6
1 per l'effetto emettere
contro
APPALT. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca al SI o in subordine ai SIi Parte_3 Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi del defunto SI
[...] Parte_3 Parte_4
la proprietà dell'unità immobiliare di cui al precedente capo 1), libera da persone Persona_1
e cose e nelle medesime condizioni di cui al contratto preliminare di vendita del 4 aprile 2019, condannando APPALT. in persona del legale rappresentante pro tempore, ad effettuare la CP_2 previa liberazione dell'immobile da cose e persone, nonché da pesi, gravami, vincoli e/o formalità negative e condizionando a detta liberazione il pagamento del relativo saldo prezzo di vendita pari ad € 75.000, nonché dell'eventuale importo a titolo di oneri condominiali, se e nella misura in cui il Tribunale dovesse ritenere che siano stati oggetto di specifica domanda di condanna al pagamento e siano stati provati. 2) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
In via di mero subordine, in denegata ipotesi di rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ. 3) condannare APPALT. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2 favore del SI o in subordine dei SIi Parte_3 Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi del defunto SI
[...] Parte_3 Parte_4
dell'importo di € 165.000 versato a titolo di acconto prezzo, gravato da interessi Persona_1 dalle scadenze all'effettivo saldo. 4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, comprensivi di rimborso forfettario 15% e oneri di legge.
*
Per parte convenuta
In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art. 1457 c.c. del contratto preliminare del 2 aprile 2019 per infruttuoso decorso del termine perentorio del 31.12.2019 convenuto dalle parti, con l'adozione di ogni più opportuno provvedimento conseguente;
In via preliminare subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice dovesse ritenere non essenziale ex art. 1457 c.c. il termine perentorio del 31.12.2019 convenuto dalle parti, accertare e dichiarare che il contratto preliminare de quo deve considerarsi risolto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento di Parte
Promissaria Acquirente, essendo decorso, dallo spirare del termine per il definitivo (31.12.2019) all'intimazione di (19 aprile 2021), un anno e mezzo infruttuosamente;
con l'adozione di Parte_5 ogni più opportuno provvedimento conseguente;
In via principale respingere le domande attoree in quanto infondate, erronee, immotivate e prive di ogni supporto probatorio;
In via istruttoria La difesa della parte convenuta, pur ritenendo ampiamente dimostrate le proprie deduzioni nella vicenda per cui è causa, qualora il Giudice ritenga opportuno acquisire ulteriori elementi probatori in aggiunta all'adeguata produzione documentale offerta, chiede di essere ammessa a prova testimoniale sui seguenti capitoli:
2 1) “Vero che era assolutamente a conoscenza ed esprimeva il proprio consenso a Persona_1 che concedesse in locazione, mediante la stipula di regolare contratto del 24.10.2019, a Parte_6
l'unità immobiliare (4 vani, ingresso e corridoio al piano seminterrato, foglio catastale 262 CP_3 particella 14 sub 701 piano S 1 zona 2) sita in Milano (MI), Via Monviso n. 28”;
2) “Vero che, dallo spirare del termine per il definitivo (31.12.2019) all'intimazione di APPALTI IN (19 aprile 2021), è decorso infruttuosamente un anno e mezzo senza che o i suoi aventi Persona_1 causa manifestassero ad APPALTI IN la volontà di procedere con il rogito”;
3) “Vero che APPALTI IN ha sostenuto esborsi per spese straordinarie ed ordinarie maturate pari ad oltre
€ 25.000,00”; Si indicano a testi, sui rispettivi capitoli, i signori:
- C.F. ), residente in [...] C.F._5
n. 27, sui capitoli da 1 a 3;
Ancora in via istruttoria
La difesa della parte convenuta, infine, nel denegato caso di accoglimento delle istanze formulate ex adverso, chiede di essere ammessa alla prova contraria sugli eventuali mezzi istruttori articolati dalla difesa avversaria;
Ancora in via istruttoria con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.
Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
promissario acquirente di un'unità immobiliare a Milano sita in via Monviso, n. 28, Persona_1
è deceduto il 16 giugno 2020.
Gli eredi odierni attori ( moglie, e i figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario e hanno successivamente integrato l'inventario con ulteriori rapporti patrimoniali del de cuius, tra cui il contratto preliminare di compravendita con
CP_1 CP_2
Invero, in data 4 aprile 2019 ha stipulato un contratto preliminare di compravendita Persona_1 con I.N. per un'unità immobiliare sita in via Monviso, n. 28, in Milano, ad un prezzo di € CP_1
240.000,00, da versarsi secondo le seguenti modalità di pagamento: € 40.000,00 alla stipula del preliminare, € 40.000,00 entro il 2 maggio 2019 ed € 160.000,00 entro il 31 dicembre 2019, termine per la stipula del contratto definitivo.
A seguito di successive modifiche contrattuali, il promissario acquirente ha versato complessivi €
165.000,00, di cui € 25.000,00 come caparra confirmatoria ed € 140.000,00 come acconti sul prezzo.
3 Gli attori deducono che il termine per il rogito (31 dicembre 2019) sarebbe decorso senza contestazioni da entrambe le parti.
CP_ Dopo la morte di con comunicazione del 19/23 aprile 2021 APPALT. ha Persona_1
intimato gli eredi a rogitare entro il 30 aprile 2021, chiedendo il contestuale versamento del saldo prezzo di € 75.000 e di € 20.000,00 per “tutte le spese ordinarie e straordinarie sino ad oggi maturate”.
Tuttavia, gli eredi deduco che a quella data non avrebbero potuto rogitare poiché l'inventario dell'eredità non era ancora stato integrato con il contratto preliminare, temendo dunque la decadenza dal beneficio d'inventario. CP_ Inoltre, APPALT. aveva locato l'immobile a un terzo soggetto dal 24 ottobre 2019, circostanza che avrebbe impedito il perfezionamento del contratto definitivo, stante l'occupazione dell'immobile da parte CP_ di terzi, protrattasi fino al 24 marzo 2022, quando ha ottenuto lo sfratto esecutivo. CP_1
Quanto alla volontà di dare seguito al contratto preliminare, gli eredi deducono che, una volta regolarizzata la situazione inventariale (luglio 2021), avrebbero tentato più volte di definire la vicenda con I.N. CP_1
CP_ Invero, nell'aprile 2022, gli eredi hanno sollecitato a chiarire le sue intenzioni, offrendo CP_1
due opzioni: la formalizzazione del rogito con versamento del saldo prezzo (€ 75.000,00) a condizione che l'immobile fosse libero da persone e cose ovvero la risoluzione consensuale del contratto, con la restituzione delle somme già versate.
CP_ APPALT. avrebbe ignorato la comunicazione.
CP_ Sicché, in data 19 aprile 2022 gli eredi hanno convocato al rogito innanzi al notaio CP_1
di Milano per il giorno 12 maggio 2022 assicurando il contestuale saldo prezzo di € Persona_2
75.000,00. Tale convocazione non avrebbe avuto alcun effetto.
CP_ In data 5 maggio 2022 APPALT. ha inviato agli eredi una comunicazione in cui, affermando di non essere disponibile a rogitare, ha contestato agli eredi un grave inadempimento, dichiarando di ritenere risolto il contratto preliminare e senza menzionare la restituzione delle somme ricevute.
CP_ A fronte di quanto sopra riportato, gli eredi lamentano l'inadempimento di per non avere CP_1
trasferito la proprietà dell'immobile libero da persone e cose.
Inoltre, evidenziano che la diffida del 2021 a rogitare non avrebbe potuto condurre alla stipula del contratto definitivo, poiché l'immobile era ancora occupato dal conduttore (poi liberato solo a marzo
2022).
4 Gli attori contestano altresì l'infondatezza della dichiarazione di risoluzione del contratto (comunicata dalla convenuta a maggio 2022), in quanto gli eredi non erano inadempienti nell'aprile 2021 ed in quanto
CP_ non avrebbe contestato nulla per un anno, salvo ritenere improvvisamente il contratto CP_1
risolto nel maggio 2022.
CP_ Inoltre, APPALT. non ha mai restituito gli acconti ricevuti (€ 140.000,00).
Gli attori chiedono dunque che il Tribunale ordini il trasferimento dell'immobile a loro favore ex art. 2932 c.c., con contestuale versamento del saldo prezzo di € 75.000,00, subordinato alla liberazione CP_ dell'immobile, evidenziando l'inadempimento di per essersi sottratta ingiustificatamente CP_1
alla stipula del contratto definitivo.
In subordine, gli eredi chiedono la restituzione degli acconti (€ 140.000,00), nonché della caparra confirmatoria (€ 25.000,00).
Infine, contestano la sussistenza in capo ai promissari acquirenti di oneri condominiali di € 20.000,00 che tuttavia parte convenuta non avrebbe chiesto nel presente giudizio (cfr. le domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta).
Si è costituita APPALT. contestando in fatto e diritto le pretese avversarie. CP_2
Innanzitutto, la convenuta evidenzia che il termine per la stipula del rogito sarebbe stato perentorio e fissato al 31 dicembre 2019, come testualmente stabilito nel contratto.
Entro detto termine il promissario acquirente non avrebbe mai indicato il notaio per il rogito, così provocando il mancato perfezionamento dell'atto definitivo.
Quanto alla locazione a terzi (tale Integra srl), il contratto sarebbe stato concluso il 24 ottobre 2019, con il consenso di tanto che il conduttore avrebbe dichiarato di versare direttamente i Persona_1
canoni di locazione a Persona_1
CP_ APPALT. dunque non avrebbe mai percepito canoni di locazione.
Successivamente al decesso, gli eredi non avrebbero provveduto a stipulare il definitivo, nemmeno a seguito della diffida del 19/23 aprile 2021 con cui la promittente venditrice ha indicato il termine per rogitare entro il 30 aprile 2021, con contestuale versamento del saldo € 75.000,00 e di € 20.000,00 per spese condominiali non corrisposte. CP_ Quanto all'occupazione dell'immobile, APPALT. conferma che la liberazione è avvenuta il 24 marzo
2022 a seguito di procedura di sfratto.
5 CP_ Successivamente, il 19 aprile 2022 gli eredi hanno convocato per il rogito e la convenuta, CP_1
il 5 maggio 2022, ha riscontrato che il contratto non avrebbe potuto perfezionarsi in quanto il preliminare si sarebbe già risolto precedentemente per grave inadempimento degli eredi che non avrebbero rogitato entro il nuovo termine del 30 aprile 2021 di cui alla diffida del 19/23 aprile 2021.
A fronte di quanto dedotto, la convenuta sostiene che il contratto si sarebbe risolto di diritto per il mancato rispetto del termine essenziale del 31 dicembre 2019 e che, ad ogni modo, ammesso pure che il termine non sia essenziale, il contratto si sarebbe risolto per grave inadempimento.
Non sussisterebbero pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.
Infine, la convenuta chiede il pagamento di € 20.000,00 per oneri condominiali, in virtù dell'art. 3 del contratto preliminare, per il quale tutte le spese ordinare e straordinarie dell'immobile sarebbero a carico del promissario acquirente dal momento della firma del preliminare.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., nelle more del giudizio parte attrice ha documentato l'iscrizione di due ipoteche sull'immobile per cui è causa, risalenti al 26 novembre 2013 ed al 16 gennaio 2018 (cfr. doc. n 15 parte attrice).
Successivamente, a seguito di vari rinvii per consentire a parte convenuta di documentare l'estinzione delle due ipoteche, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sull'inadempimento del contratto preliminare.
La clausola n. 2 del contratto preliminare prevede:
Sebbene il termine sia stato pattuito come essenziale, non può tuttavia sostenersi che il contratto si sia risolto di diritto, avendo in realtà la promittente venditrice rinunciato alla essenzialità del termine, tanto da reiterare la manifestazione di interesse a vendere con la diffida ad adempiere del 19/23 aprile 2021 in cui si legge testualmente (cfr. doc. n. 6 parte attrice):
6 CP_ Spontaneamente, dunque, APPAL. assegna un nuovo termine ai promissari acquirenti.
Ciò chiarito, occorre accertare se l'omessa stipula del contratto definitivo entro il nuovo termine del 30 aprile 2021 sia riferibile a responsabilità dell'una ovvero dell'altra parte.
Si badi che il contratto preliminare del 4 aprile 2019 così dispone:
7 Ora, è appena il caso di osservare che al 30 aprile 2021:
- l'immobile era occupato in forza di contratto di locazione del 24 ottobre 2019, la cui liberazione è avvenuta solo il 24 marzo 2022.
Non vi è prova che il de cuius ne fosse a conoscenza ovvero che avesse consentito alla stipula di tale contratto di locazione. Ad ogni modo, vale quanto stabilito nel contratto preliminare, non avendo le parti modificato la clausola per cui l'unità immobiliare avrebbe dovuto essere libera da persone al momento del rogito.
- Sull'immobile erano iscritte ben due ipoteche del 26 novembre 2013 ed al 16 gennaio 2018, financo precedenti alla stipula del contratto preliminare e mai estinte.
CP_ Emerge pertanto che APPALT. ha diffidato gli eredi del promissario acquirente a stipulare l'atto definitivo di compravendita entro il 30 aprile 2021, quando l'immobile oggetto della compravendita risultava ancora occupato da un terzo soggetto, in forza di un contratto di locazione stipulato il 24 ottobre
2019, nonché gravato da iscrizioni ipotecarie.
Ebbene, la presenza di un conduttore terzo nell'immobile, fino alla sua liberazione avvenuta in data 24 marzo 2022, costituisce un elemento impeditivo per il perfezionamento del contratto definitivo, in quanto il promissario acquirente aveva diritto a ricevere il bene libero da persone come stabilito nel contratto preliminare.
A ciò si aggiunge che la presenza di ipoteche sull'immobile al momento della diffida del 2021 integra un ulteriore inadempimento da parte della convenuta.
Invero, il venditore, come anche previsto nel contratto preliminare, ha l'obbligo di trasferire la proprietà del bene privo di vincoli pregiudizievoli.
8 Inoltre, ai sensi dell'art. 1482 c.c., se il bene è gravato da ipoteche al momento della stipula, il promissario acquirente può rifiutarsi di stipulare il rogito e sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore non abbia provveduto alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli.
Nel caso di specie, la convenuta, pur diffidando gli eredi alla stipula, non ha dimostrato di aver preventivamente liberato l'immobile né di aver cancellato le ipoteche gravanti su di esso, così impedendo il perfezionamento della vendita in conformità alle previsioni contrattuali.
Conseguentemente, l'omessa stipula del contratto definitivo da parte degli eredi alla data del 30 aprile
2021 non qualificarsi come inadempimento, a fronte -per
contro
- del grave inadempimento della convenuta che, in evidente mala fede, ha taciuto financo le iscrizioni ipotecarie preesistenti al preliminare.
Ebbene, ciò posto, successivamente al termine del 30 aprile 2021 il contratto preliminare non era risolto, come pretende parte convenuta.
Pertanto, una volta liberato l'immobile dalla occupazione del terzo conduttore il 24 marzo 2022, legittimamente gli eredi hanno convocato APPALT.I.N. per il rogito per il giorno 12 maggio 2022 (si legga la PEC del 19 aprile 2022 da parte degli eredi, sub doc. n. 10 parte attrice):
CP_ A tale intimazione, APPALTI. ha replicato che, non avendo gli eredi stipulato il rogito entro il 30 aprile 2021, il contratto preliminare si sarebbe ormai risolto (cfr. pec 5 maggio 2022, sub doc. n. 11 parte attrice):
9 Ebbene, è appena il caso di osservare che, come sopra esposto, al 30 aprile 2021 il contratto definitivo
CP_ non si sarebbe potuto concludere per l'inadempimento di e dunque il contratto non era CP_1
affatto risolto.
Con la conseguenza che la promittente venditrice si è resa inadempiente per non essersi presentata dinanzi al notaio per il giorno 12 maggio 2022.
CP_ Ne consegue la fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c., in quanto APPAL. pur essendo obbligata a concludere il contratto definitivo, non ha adempiuto all'obbligazione.
*
3. Sulla domanda ex art. 2932 c.c..
Parte attrice ha precisato che nelle more è sopravvenuta una transazione divisoria tra gli eredi del defunto relativa a parte del compendio ereditario. Persona_1
Gli eredi hanno dunque ceduto al coerede “la intera posizione contrattuale Parte_3 risultante dal contratto preliminare sottoscritto con la società per l'acquisto di una unità CP_1 CP_2 immobiliare sita in Comune di Milano, via Monviso n. 2” (cfr. doc. n. 16 parte attrice).
Ne consegue che l'interesse ad agire persiste in capo al solo cessionario e Parte_3
dunque la sentenza è pronunciata nei confronti del solo Parte_3
Quanto agli altri attori va dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Quanto alle iscrizioni ipotecarie, in occasione dell'udienza del 15 novembre 2023 è emerso che le ipoteche del 26 novembre 2013 ed al 16 gennaio 2018 non sono state estinte.
Ciononostante, detta circostanza non impedisce l'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c.., atteso che:
“Nel preliminare di vendita immobiliare, l'inadempienza del promittente all'obbligo di provvedere alla cancellazione di pregresse ipoteche, ovvero la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti pericolo di evizione non osta a che il promissario possa decidere l'esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 cod. civ., e comporta che il promissario medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, è dispensato dall'onere del pagamento o della formale offerta del prezzo, potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dall'eventuale dell'evizione - Nè all'accoglimento della domanda ai sensi dell' art. 2932 cod. civ. osta l'art. 2913 cod. civ., secondo il quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante gli atti di alienazione dei beni sottoposti
10 a pignoramento, riferendosi detta norma al trasferimento coattivo e non a quello volontario, ed essendo rispettati gli effetti derivanti dall'anteriorità delle rispettive trascrizioni” (cfr. Cass. sentenza n.
5228/1999).
Parte attrice ha altresì prodotto la dichiarazione attestante la regolarità catastale dell'immobile e la dichiarazione che attesta l'edificazione dell'immobile in data antecedente al 1967 (cfr. doc. n. 18).
*
4. Sull'obbligo di pagamento degli oneri condominiali di € 20.000,00 a carico dei promissari acquirenti.
Parte convenuta richiama la clausola contrattuale n. 3 in forza della quale:
La pretesa non è dovuta, in primo luogo in quanto la convenuta non ha avanzato alcuna domanda in tale senso, come emerge evidente dalle conclusioni formulate sia nella comparsa di costituzione e risposta sia nelle conclusioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo, la domanda -laddove si ritenesse comunque avanzata- è infondata nel merito.
Si osserva che la clausola sopra riportata prevede l'immissione anticipata del possesso al 4 aprile 2019 e che, proprio sulla scorta di tale presupposto, gli oneri condominiali sarebbero stati posti a carico del promissario acquirente.
CP_ Tuttavia, in data 24 ottobre 2019 APPALT. ha stipulato un contratto di locazione in favore di un terzo, così privando il possesso al promissario acquirente.
Per l'effetto, non vi è più il presupposto da cui muove la pattuizione ex art. 3 cit. in punto di addebito degli oneri condominiali.
Né si dica che il contratto di locazione sarebbe stato concluso col consenso del promissario acquirente, in quanto tale circostanza, contestata dagli attori, non è stata in alcun modo dimostrata dalla convenuta.
*
5. Conclusioni.
Va dichiarato l'inadempimento di al contratto preliminare di vendita indicato in CP_1 CP_2
motivazione datato 4 aprile 2019.
11 La domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da parte attrice merita accoglimento in favore di Parte_3
[...]
Le domande originariamente avanzate dagli altri attori vanno considerate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Si osserva da ultimo che la Suprema Corte ha affermato che “Le pronunce costitutive che tengono luogo dell'obbligo di concludere un contratto, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, spiegano i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato” (cfr. Cass. sentenza n. 17688/2010).
Sicché, l'odierna sentenza è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari territorialmente competenti,
a seguito del suo passaggio in giudicato ed avvenute le condizioni cui la stessa è subordinata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 240.000,00, prezzo di vendita dell'immobile).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di Parte_3
2) dichiara improcedibili -per sopravvenuta carenza di interesse ad agire- le domane di , Parte_1
e ; Parte_2 Parte_4
3) accerta e dichiara l'inadempimento di APPALT. al contratto preliminare di vendita CP_2
indicato in motivazione datato 4 aprile 2019;
4) trasferisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. da a la proprietà CP_1 CP_2 Parte_3
dell'immobile sito in Comune di Milano, via Monviso, n. 28, piano seminterrato, scala B (lato destro), composto da 5 vani censito al N.C.E.U. alla partita foglio 262, particella 14, sub 701 piano
S1 zona 2 categoria A/10 classe 6, libera da persone e cose e nelle medesime condizioni di cui al contratto preliminare di vendita del 4 aprile 2019;
5) condanna APPALT. ad effettuare la liberazione dell'immobile da cose e persone, con CP_2 effetto dell'ordine di rilascio dal passaggio in giudicato della presente sentenza, nonché da pesi, gravami, vincoli e/o formalità negative, condizionando a detta liberazione il pagamento del relativo saldo prezzo di vendita pari ad € 75.000,00; in alternativa potrà estinguere Parte_3
le due ipoteche menzionate in motivazione, decurtando la relativa spesa dal saldo del prezzo di vendita;
12 6) condanna APPALT. alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_3 che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
7) dà atto della trascrivibilità della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio ai sensi dell'art. 2643 comma primo n. 14) c.c..
Così deciso in Milano il 20 marzo 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , CF/PI: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, CF/PI: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, CF/PI: , con gli avv.ti Buccellato Thomas e Parte_4 C.F._4
Sordo Gabriella Maria
-attori- contro
. CF/PI: , con l'avv. Giannì Giuseppe CP_1 CP_2 P.IVA_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via preliminare dato atto che con transazione divisoria del 01.08.2022 gli attori hanno perfezionato la divisione volontaria di parte del compendio caduto in successione, cedendo al SI l'intera Parte_3 posizione contrattuale relativa al contratto preliminare del 4 aprile 2019 per cui è causa, pronunciare l'estromissione dal giudizio di e Parte_1 Parte_2 Parte_4
In ogni caso e comunque
In via principale 1) accertato il grave inadempimento di all'obbligo di trasferire in favore del CP_1 CP_2 promissario acquirente la proprietà dell'unità immobiliare di cui al contratto preliminare di vendita del 4 aprile 2019 ed in particolare l'immobile ubicato nel Comune di Milano, via Monviso 28, piano seminterrato, scala B (lato destro), composto da 5 vani censito al N.C.E.U. alla partita foglio 262, particella 14, sub 701 piano S1 zona 2 categoria A/10 classe 6
1 per l'effetto emettere
contro
APPALT. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca al SI o in subordine ai SIi Parte_3 Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi del defunto SI
[...] Parte_3 Parte_4
la proprietà dell'unità immobiliare di cui al precedente capo 1), libera da persone Persona_1
e cose e nelle medesime condizioni di cui al contratto preliminare di vendita del 4 aprile 2019, condannando APPALT. in persona del legale rappresentante pro tempore, ad effettuare la CP_2 previa liberazione dell'immobile da cose e persone, nonché da pesi, gravami, vincoli e/o formalità negative e condizionando a detta liberazione il pagamento del relativo saldo prezzo di vendita pari ad € 75.000, nonché dell'eventuale importo a titolo di oneri condominiali, se e nella misura in cui il Tribunale dovesse ritenere che siano stati oggetto di specifica domanda di condanna al pagamento e siano stati provati. 2) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
In via di mero subordine, in denegata ipotesi di rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ. 3) condannare APPALT. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2 favore del SI o in subordine dei SIi Parte_3 Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi del defunto SI
[...] Parte_3 Parte_4
dell'importo di € 165.000 versato a titolo di acconto prezzo, gravato da interessi Persona_1 dalle scadenze all'effettivo saldo. 4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, comprensivi di rimborso forfettario 15% e oneri di legge.
*
Per parte convenuta
In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art. 1457 c.c. del contratto preliminare del 2 aprile 2019 per infruttuoso decorso del termine perentorio del 31.12.2019 convenuto dalle parti, con l'adozione di ogni più opportuno provvedimento conseguente;
In via preliminare subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice dovesse ritenere non essenziale ex art. 1457 c.c. il termine perentorio del 31.12.2019 convenuto dalle parti, accertare e dichiarare che il contratto preliminare de quo deve considerarsi risolto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento di Parte
Promissaria Acquirente, essendo decorso, dallo spirare del termine per il definitivo (31.12.2019) all'intimazione di (19 aprile 2021), un anno e mezzo infruttuosamente;
con l'adozione di Parte_5 ogni più opportuno provvedimento conseguente;
In via principale respingere le domande attoree in quanto infondate, erronee, immotivate e prive di ogni supporto probatorio;
In via istruttoria La difesa della parte convenuta, pur ritenendo ampiamente dimostrate le proprie deduzioni nella vicenda per cui è causa, qualora il Giudice ritenga opportuno acquisire ulteriori elementi probatori in aggiunta all'adeguata produzione documentale offerta, chiede di essere ammessa a prova testimoniale sui seguenti capitoli:
2 1) “Vero che era assolutamente a conoscenza ed esprimeva il proprio consenso a Persona_1 che concedesse in locazione, mediante la stipula di regolare contratto del 24.10.2019, a Parte_6
l'unità immobiliare (4 vani, ingresso e corridoio al piano seminterrato, foglio catastale 262 CP_3 particella 14 sub 701 piano S 1 zona 2) sita in Milano (MI), Via Monviso n. 28”;
2) “Vero che, dallo spirare del termine per il definitivo (31.12.2019) all'intimazione di APPALTI IN (19 aprile 2021), è decorso infruttuosamente un anno e mezzo senza che o i suoi aventi Persona_1 causa manifestassero ad APPALTI IN la volontà di procedere con il rogito”;
3) “Vero che APPALTI IN ha sostenuto esborsi per spese straordinarie ed ordinarie maturate pari ad oltre
€ 25.000,00”; Si indicano a testi, sui rispettivi capitoli, i signori:
- C.F. ), residente in [...] C.F._5
n. 27, sui capitoli da 1 a 3;
Ancora in via istruttoria
La difesa della parte convenuta, infine, nel denegato caso di accoglimento delle istanze formulate ex adverso, chiede di essere ammessa alla prova contraria sugli eventuali mezzi istruttori articolati dalla difesa avversaria;
Ancora in via istruttoria con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.
Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
promissario acquirente di un'unità immobiliare a Milano sita in via Monviso, n. 28, Persona_1
è deceduto il 16 giugno 2020.
Gli eredi odierni attori ( moglie, e i figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario e hanno successivamente integrato l'inventario con ulteriori rapporti patrimoniali del de cuius, tra cui il contratto preliminare di compravendita con
CP_1 CP_2
Invero, in data 4 aprile 2019 ha stipulato un contratto preliminare di compravendita Persona_1 con I.N. per un'unità immobiliare sita in via Monviso, n. 28, in Milano, ad un prezzo di € CP_1
240.000,00, da versarsi secondo le seguenti modalità di pagamento: € 40.000,00 alla stipula del preliminare, € 40.000,00 entro il 2 maggio 2019 ed € 160.000,00 entro il 31 dicembre 2019, termine per la stipula del contratto definitivo.
A seguito di successive modifiche contrattuali, il promissario acquirente ha versato complessivi €
165.000,00, di cui € 25.000,00 come caparra confirmatoria ed € 140.000,00 come acconti sul prezzo.
3 Gli attori deducono che il termine per il rogito (31 dicembre 2019) sarebbe decorso senza contestazioni da entrambe le parti.
CP_ Dopo la morte di con comunicazione del 19/23 aprile 2021 APPALT. ha Persona_1
intimato gli eredi a rogitare entro il 30 aprile 2021, chiedendo il contestuale versamento del saldo prezzo di € 75.000 e di € 20.000,00 per “tutte le spese ordinarie e straordinarie sino ad oggi maturate”.
Tuttavia, gli eredi deduco che a quella data non avrebbero potuto rogitare poiché l'inventario dell'eredità non era ancora stato integrato con il contratto preliminare, temendo dunque la decadenza dal beneficio d'inventario. CP_ Inoltre, APPALT. aveva locato l'immobile a un terzo soggetto dal 24 ottobre 2019, circostanza che avrebbe impedito il perfezionamento del contratto definitivo, stante l'occupazione dell'immobile da parte CP_ di terzi, protrattasi fino al 24 marzo 2022, quando ha ottenuto lo sfratto esecutivo. CP_1
Quanto alla volontà di dare seguito al contratto preliminare, gli eredi deducono che, una volta regolarizzata la situazione inventariale (luglio 2021), avrebbero tentato più volte di definire la vicenda con I.N. CP_1
CP_ Invero, nell'aprile 2022, gli eredi hanno sollecitato a chiarire le sue intenzioni, offrendo CP_1
due opzioni: la formalizzazione del rogito con versamento del saldo prezzo (€ 75.000,00) a condizione che l'immobile fosse libero da persone e cose ovvero la risoluzione consensuale del contratto, con la restituzione delle somme già versate.
CP_ APPALT. avrebbe ignorato la comunicazione.
CP_ Sicché, in data 19 aprile 2022 gli eredi hanno convocato al rogito innanzi al notaio CP_1
di Milano per il giorno 12 maggio 2022 assicurando il contestuale saldo prezzo di € Persona_2
75.000,00. Tale convocazione non avrebbe avuto alcun effetto.
CP_ In data 5 maggio 2022 APPALT. ha inviato agli eredi una comunicazione in cui, affermando di non essere disponibile a rogitare, ha contestato agli eredi un grave inadempimento, dichiarando di ritenere risolto il contratto preliminare e senza menzionare la restituzione delle somme ricevute.
CP_ A fronte di quanto sopra riportato, gli eredi lamentano l'inadempimento di per non avere CP_1
trasferito la proprietà dell'immobile libero da persone e cose.
Inoltre, evidenziano che la diffida del 2021 a rogitare non avrebbe potuto condurre alla stipula del contratto definitivo, poiché l'immobile era ancora occupato dal conduttore (poi liberato solo a marzo
2022).
4 Gli attori contestano altresì l'infondatezza della dichiarazione di risoluzione del contratto (comunicata dalla convenuta a maggio 2022), in quanto gli eredi non erano inadempienti nell'aprile 2021 ed in quanto
CP_ non avrebbe contestato nulla per un anno, salvo ritenere improvvisamente il contratto CP_1
risolto nel maggio 2022.
CP_ Inoltre, APPALT. non ha mai restituito gli acconti ricevuti (€ 140.000,00).
Gli attori chiedono dunque che il Tribunale ordini il trasferimento dell'immobile a loro favore ex art. 2932 c.c., con contestuale versamento del saldo prezzo di € 75.000,00, subordinato alla liberazione CP_ dell'immobile, evidenziando l'inadempimento di per essersi sottratta ingiustificatamente CP_1
alla stipula del contratto definitivo.
In subordine, gli eredi chiedono la restituzione degli acconti (€ 140.000,00), nonché della caparra confirmatoria (€ 25.000,00).
Infine, contestano la sussistenza in capo ai promissari acquirenti di oneri condominiali di € 20.000,00 che tuttavia parte convenuta non avrebbe chiesto nel presente giudizio (cfr. le domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta).
Si è costituita APPALT. contestando in fatto e diritto le pretese avversarie. CP_2
Innanzitutto, la convenuta evidenzia che il termine per la stipula del rogito sarebbe stato perentorio e fissato al 31 dicembre 2019, come testualmente stabilito nel contratto.
Entro detto termine il promissario acquirente non avrebbe mai indicato il notaio per il rogito, così provocando il mancato perfezionamento dell'atto definitivo.
Quanto alla locazione a terzi (tale Integra srl), il contratto sarebbe stato concluso il 24 ottobre 2019, con il consenso di tanto che il conduttore avrebbe dichiarato di versare direttamente i Persona_1
canoni di locazione a Persona_1
CP_ APPALT. dunque non avrebbe mai percepito canoni di locazione.
Successivamente al decesso, gli eredi non avrebbero provveduto a stipulare il definitivo, nemmeno a seguito della diffida del 19/23 aprile 2021 con cui la promittente venditrice ha indicato il termine per rogitare entro il 30 aprile 2021, con contestuale versamento del saldo € 75.000,00 e di € 20.000,00 per spese condominiali non corrisposte. CP_ Quanto all'occupazione dell'immobile, APPALT. conferma che la liberazione è avvenuta il 24 marzo
2022 a seguito di procedura di sfratto.
5 CP_ Successivamente, il 19 aprile 2022 gli eredi hanno convocato per il rogito e la convenuta, CP_1
il 5 maggio 2022, ha riscontrato che il contratto non avrebbe potuto perfezionarsi in quanto il preliminare si sarebbe già risolto precedentemente per grave inadempimento degli eredi che non avrebbero rogitato entro il nuovo termine del 30 aprile 2021 di cui alla diffida del 19/23 aprile 2021.
A fronte di quanto dedotto, la convenuta sostiene che il contratto si sarebbe risolto di diritto per il mancato rispetto del termine essenziale del 31 dicembre 2019 e che, ad ogni modo, ammesso pure che il termine non sia essenziale, il contratto si sarebbe risolto per grave inadempimento.
Non sussisterebbero pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.
Infine, la convenuta chiede il pagamento di € 20.000,00 per oneri condominiali, in virtù dell'art. 3 del contratto preliminare, per il quale tutte le spese ordinare e straordinarie dell'immobile sarebbero a carico del promissario acquirente dal momento della firma del preliminare.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., nelle more del giudizio parte attrice ha documentato l'iscrizione di due ipoteche sull'immobile per cui è causa, risalenti al 26 novembre 2013 ed al 16 gennaio 2018 (cfr. doc. n 15 parte attrice).
Successivamente, a seguito di vari rinvii per consentire a parte convenuta di documentare l'estinzione delle due ipoteche, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sull'inadempimento del contratto preliminare.
La clausola n. 2 del contratto preliminare prevede:
Sebbene il termine sia stato pattuito come essenziale, non può tuttavia sostenersi che il contratto si sia risolto di diritto, avendo in realtà la promittente venditrice rinunciato alla essenzialità del termine, tanto da reiterare la manifestazione di interesse a vendere con la diffida ad adempiere del 19/23 aprile 2021 in cui si legge testualmente (cfr. doc. n. 6 parte attrice):
6 CP_ Spontaneamente, dunque, APPAL. assegna un nuovo termine ai promissari acquirenti.
Ciò chiarito, occorre accertare se l'omessa stipula del contratto definitivo entro il nuovo termine del 30 aprile 2021 sia riferibile a responsabilità dell'una ovvero dell'altra parte.
Si badi che il contratto preliminare del 4 aprile 2019 così dispone:
7 Ora, è appena il caso di osservare che al 30 aprile 2021:
- l'immobile era occupato in forza di contratto di locazione del 24 ottobre 2019, la cui liberazione è avvenuta solo il 24 marzo 2022.
Non vi è prova che il de cuius ne fosse a conoscenza ovvero che avesse consentito alla stipula di tale contratto di locazione. Ad ogni modo, vale quanto stabilito nel contratto preliminare, non avendo le parti modificato la clausola per cui l'unità immobiliare avrebbe dovuto essere libera da persone al momento del rogito.
- Sull'immobile erano iscritte ben due ipoteche del 26 novembre 2013 ed al 16 gennaio 2018, financo precedenti alla stipula del contratto preliminare e mai estinte.
CP_ Emerge pertanto che APPALT. ha diffidato gli eredi del promissario acquirente a stipulare l'atto definitivo di compravendita entro il 30 aprile 2021, quando l'immobile oggetto della compravendita risultava ancora occupato da un terzo soggetto, in forza di un contratto di locazione stipulato il 24 ottobre
2019, nonché gravato da iscrizioni ipotecarie.
Ebbene, la presenza di un conduttore terzo nell'immobile, fino alla sua liberazione avvenuta in data 24 marzo 2022, costituisce un elemento impeditivo per il perfezionamento del contratto definitivo, in quanto il promissario acquirente aveva diritto a ricevere il bene libero da persone come stabilito nel contratto preliminare.
A ciò si aggiunge che la presenza di ipoteche sull'immobile al momento della diffida del 2021 integra un ulteriore inadempimento da parte della convenuta.
Invero, il venditore, come anche previsto nel contratto preliminare, ha l'obbligo di trasferire la proprietà del bene privo di vincoli pregiudizievoli.
8 Inoltre, ai sensi dell'art. 1482 c.c., se il bene è gravato da ipoteche al momento della stipula, il promissario acquirente può rifiutarsi di stipulare il rogito e sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore non abbia provveduto alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli.
Nel caso di specie, la convenuta, pur diffidando gli eredi alla stipula, non ha dimostrato di aver preventivamente liberato l'immobile né di aver cancellato le ipoteche gravanti su di esso, così impedendo il perfezionamento della vendita in conformità alle previsioni contrattuali.
Conseguentemente, l'omessa stipula del contratto definitivo da parte degli eredi alla data del 30 aprile
2021 non qualificarsi come inadempimento, a fronte -per
contro
- del grave inadempimento della convenuta che, in evidente mala fede, ha taciuto financo le iscrizioni ipotecarie preesistenti al preliminare.
Ebbene, ciò posto, successivamente al termine del 30 aprile 2021 il contratto preliminare non era risolto, come pretende parte convenuta.
Pertanto, una volta liberato l'immobile dalla occupazione del terzo conduttore il 24 marzo 2022, legittimamente gli eredi hanno convocato APPALT.I.N. per il rogito per il giorno 12 maggio 2022 (si legga la PEC del 19 aprile 2022 da parte degli eredi, sub doc. n. 10 parte attrice):
CP_ A tale intimazione, APPALTI. ha replicato che, non avendo gli eredi stipulato il rogito entro il 30 aprile 2021, il contratto preliminare si sarebbe ormai risolto (cfr. pec 5 maggio 2022, sub doc. n. 11 parte attrice):
9 Ebbene, è appena il caso di osservare che, come sopra esposto, al 30 aprile 2021 il contratto definitivo
CP_ non si sarebbe potuto concludere per l'inadempimento di e dunque il contratto non era CP_1
affatto risolto.
Con la conseguenza che la promittente venditrice si è resa inadempiente per non essersi presentata dinanzi al notaio per il giorno 12 maggio 2022.
CP_ Ne consegue la fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c., in quanto APPAL. pur essendo obbligata a concludere il contratto definitivo, non ha adempiuto all'obbligazione.
*
3. Sulla domanda ex art. 2932 c.c..
Parte attrice ha precisato che nelle more è sopravvenuta una transazione divisoria tra gli eredi del defunto relativa a parte del compendio ereditario. Persona_1
Gli eredi hanno dunque ceduto al coerede “la intera posizione contrattuale Parte_3 risultante dal contratto preliminare sottoscritto con la società per l'acquisto di una unità CP_1 CP_2 immobiliare sita in Comune di Milano, via Monviso n. 2” (cfr. doc. n. 16 parte attrice).
Ne consegue che l'interesse ad agire persiste in capo al solo cessionario e Parte_3
dunque la sentenza è pronunciata nei confronti del solo Parte_3
Quanto agli altri attori va dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Quanto alle iscrizioni ipotecarie, in occasione dell'udienza del 15 novembre 2023 è emerso che le ipoteche del 26 novembre 2013 ed al 16 gennaio 2018 non sono state estinte.
Ciononostante, detta circostanza non impedisce l'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c.., atteso che:
“Nel preliminare di vendita immobiliare, l'inadempienza del promittente all'obbligo di provvedere alla cancellazione di pregresse ipoteche, ovvero la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti pericolo di evizione non osta a che il promissario possa decidere l'esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 cod. civ., e comporta che il promissario medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, è dispensato dall'onere del pagamento o della formale offerta del prezzo, potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dall'eventuale dell'evizione - Nè all'accoglimento della domanda ai sensi dell' art. 2932 cod. civ. osta l'art. 2913 cod. civ., secondo il quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante gli atti di alienazione dei beni sottoposti
10 a pignoramento, riferendosi detta norma al trasferimento coattivo e non a quello volontario, ed essendo rispettati gli effetti derivanti dall'anteriorità delle rispettive trascrizioni” (cfr. Cass. sentenza n.
5228/1999).
Parte attrice ha altresì prodotto la dichiarazione attestante la regolarità catastale dell'immobile e la dichiarazione che attesta l'edificazione dell'immobile in data antecedente al 1967 (cfr. doc. n. 18).
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4. Sull'obbligo di pagamento degli oneri condominiali di € 20.000,00 a carico dei promissari acquirenti.
Parte convenuta richiama la clausola contrattuale n. 3 in forza della quale:
La pretesa non è dovuta, in primo luogo in quanto la convenuta non ha avanzato alcuna domanda in tale senso, come emerge evidente dalle conclusioni formulate sia nella comparsa di costituzione e risposta sia nelle conclusioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo, la domanda -laddove si ritenesse comunque avanzata- è infondata nel merito.
Si osserva che la clausola sopra riportata prevede l'immissione anticipata del possesso al 4 aprile 2019 e che, proprio sulla scorta di tale presupposto, gli oneri condominiali sarebbero stati posti a carico del promissario acquirente.
CP_ Tuttavia, in data 24 ottobre 2019 APPALT. ha stipulato un contratto di locazione in favore di un terzo, così privando il possesso al promissario acquirente.
Per l'effetto, non vi è più il presupposto da cui muove la pattuizione ex art. 3 cit. in punto di addebito degli oneri condominiali.
Né si dica che il contratto di locazione sarebbe stato concluso col consenso del promissario acquirente, in quanto tale circostanza, contestata dagli attori, non è stata in alcun modo dimostrata dalla convenuta.
*
5. Conclusioni.
Va dichiarato l'inadempimento di al contratto preliminare di vendita indicato in CP_1 CP_2
motivazione datato 4 aprile 2019.
11 La domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da parte attrice merita accoglimento in favore di Parte_3
[...]
Le domande originariamente avanzate dagli altri attori vanno considerate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Si osserva da ultimo che la Suprema Corte ha affermato che “Le pronunce costitutive che tengono luogo dell'obbligo di concludere un contratto, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, spiegano i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato” (cfr. Cass. sentenza n. 17688/2010).
Sicché, l'odierna sentenza è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari territorialmente competenti,
a seguito del suo passaggio in giudicato ed avvenute le condizioni cui la stessa è subordinata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 240.000,00, prezzo di vendita dell'immobile).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di Parte_3
2) dichiara improcedibili -per sopravvenuta carenza di interesse ad agire- le domane di , Parte_1
e ; Parte_2 Parte_4
3) accerta e dichiara l'inadempimento di APPALT. al contratto preliminare di vendita CP_2
indicato in motivazione datato 4 aprile 2019;
4) trasferisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. da a la proprietà CP_1 CP_2 Parte_3
dell'immobile sito in Comune di Milano, via Monviso, n. 28, piano seminterrato, scala B (lato destro), composto da 5 vani censito al N.C.E.U. alla partita foglio 262, particella 14, sub 701 piano
S1 zona 2 categoria A/10 classe 6, libera da persone e cose e nelle medesime condizioni di cui al contratto preliminare di vendita del 4 aprile 2019;
5) condanna APPALT. ad effettuare la liberazione dell'immobile da cose e persone, con CP_2 effetto dell'ordine di rilascio dal passaggio in giudicato della presente sentenza, nonché da pesi, gravami, vincoli e/o formalità negative, condizionando a detta liberazione il pagamento del relativo saldo prezzo di vendita pari ad € 75.000,00; in alternativa potrà estinguere Parte_3
le due ipoteche menzionate in motivazione, decurtando la relativa spesa dal saldo del prezzo di vendita;
12 6) condanna APPALT. alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_3 che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
7) dà atto della trascrivibilità della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio ai sensi dell'art. 2643 comma primo n. 14) c.c..
Così deciso in Milano il 20 marzo 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
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