Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/11/2023, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 01424/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2023, proposto da
EP AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Petilia Policastro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IE GA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del verbale n. 1 del 28 dicembre 2022 della commissione giudicatrice, concernente la procedura comparativa per progressione verticale per la copertura di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo, cat. D - pos. ec. D/1;
- della determinazione n. 2 del 3 gennaio 2023 di approvazione della graduatoria degli ammessi alla categoria D pos. ec. D/1, nella parte in cui dichiara la dott.ssa IE GA vincitrice della procedura concernente il passaggio alla predetta categoria;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi prodromico e/o connesso e/o consequenziale, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Petilia Policastro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna gli atti con i quali il comune di Petilia Policastro ha approvato la graduatoria della procedura comparativa, per progressione verticale, indetta per la copertura di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo, categoria D - posizione economica D/1.
La selezione de qua veniva indetta a seguito di bando pubblicato all’albo on line dell’amministrazione comunale dal 15 al 30 novembre 2022, che fissava i requisiti di ammissione, le modalità ed i termini di presentazione delle domande, le ipotesi di esclusione, nonché predeterminava apposita griglia valutativa con indicazione dei criteri e dei relativi punteggi attribuibili relativamente ad una pluralità di categorie (suddivise in più voci), concernenti la valutazione della performance del candidato negli ultimi tre anni, dei titoli di studio e dei titoli professionali, dell’esperienza professionale acquisita per effetto degli anni di permanenza nella categoria inferiore a quella per la quale era indetta la selezione, delle idoneità conseguite in procedure concorsuali negli ultimi tre anni relativamente al profilo professionale oggetto di selezione, nonché degli incarichi formalmente conferiti ed effettivamente svolti negli ultimi tre anni (quali la nomina a responsabile del procedimento e gli incarichi svolti in categoria superiore).
Il bando prevedeva, all’art. 6, che la selezione sarebbe consistita nella valutazione, da parte della commissione esaminatrice, della documentazione prodotta dai candidati, nonché nell’esperimento di un colloquio motivazionale, all’esito del quale la predetta commissione avrebbe attribuito ad ogni candidato una votazione complessiva, risultante dalla somma fra i punteggi assegnati per i vari percorsi professionali, per i titoli di studio ed i titoli professionali, determinati secondo quanto prefigurato dalla descritta griglia valutativa, ed il punteggio conseguito all’esito del colloquio.
A seguito della predetta pubblicazione, il ricorrente presentava la propria domanda di partecipazione alla selezione de qua, acquisita dall’ente con prot. n. 14109 del 30 novembre 2022. Nella domanda, il ricorrente inseriva i titoli di studio e quelli professionali, nonché tutti gli elementi ritenuti valutabili per l’attribuzione di punteggi.
2. Nominata la commissione esaminatrice, la stessa si riuniva e quindi procedeva all’esperimento della selezione, secondo quanto indicato nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2022. Come emerge da detto verbale, relativamente alla selezione oggetto del presente giudizio, la commissione iniziava procedendo alla valutazione dei titoli posseduti e presentati dal dott. EP AT, assegnandogli al termine dello scrutinio punti 84. In particolare, la commissione assegnava al candidato punti 30 per la performance, punti 10 per il titolo di studio (laurea magistrale o specialistica), punti 8 per titoli professionali, di cui punti 3 per abilitazioni a collegi ovvero albi professionali e punti 5 per percorsi formativi con attestazione finale, punti 5 per l’anzianità di servizio maturata nella categoria giuridica precedente, nonché punti 30 per gli incarichi conferiti e svolti, di cui punti 25 incasellati nella riga corrispondente agli incarichi svolti nella categoria superiore e punti 5 per essere stato membro di commissioni di concorso o di gara.
Di seguito, la commissione procedeva allo scrutinio della documentazione presentata dalla dott.ssa IE GA, assegnando alla stessa punti 91,50. Nel dettaglio, la commissione assegnava alla candidata punti 30 per la performance, punti 11,50 per il titolo di studio, punti 15 per titoli professionali, di cui punti 10 per abilitazioni a collegi ovvero albi professionali e punti 5 per percorsi formativi con attestazione finale, punti 5 per l’anzianità di servizio maturata nella categoria giuridica precedente, nonché punti 30 per gli incarichi conferiti e svolti, di cui punti 10 per essere stata responsabile di procedimento e punti 20 per incarichi svolti nella categoria superiore.
Da ultimo, la commissione valutava la documentazione prodotta dal terzo candidato, cui attribuiva 55 punti.
La commissione procedeva quindi all’esperimento del colloquio motivazionale, all’esito del quale attribuiva punti 10 al dott. AT, e punti 8 sia alla dott.ssa GA che al terzo candidato.
Terminate le procedure di selezione, la commissione esaminatrice stilava la graduatoria finale, che vedeva quale prima classificata la dott.ssa GA con punti 99,50, ed al secondo posto il dott. AT con punti 94. Il terzo candidato si attestava a punti 63.
Con determinazione n. 2 del 3 gennaio 2023, richiamati gli esiti delle procedure comparative effettuate dalle commissioni giudicatrici relativamente alle varie selezioni indette per progressioni verticali, l’amministrazione comunale approvava le graduatorie dei dipendenti ammessi al passaggio di categoria. Per quanto qui più interessa, relativamente alla selezione indetta per il passaggio alla categoria D, era dichiarata idonea la dott.ssa GA.
3. Il ricorrente presentava tempestivo ricorso avverso il verbale n. 1 del 28 dicembre 2022, formato dalla commissione giudicatrice, nonché contro la determinazione n. 2 del 3 gennaio 2023 di approvazione della graduatoria della predetta selezione, nella parte in cui dichiarava vincitrice della stessa la dott.ssa IE GA. Il ricorso era notificato all’amministrazione comunale ed alla dott.ssa GA, in qualità di controinteressata.
Il ricorrente censurava gli atti impugnati deducendo violazione della lex specialis concorsuale, difetto di motivazione, errata attribuzione del punteggio ed illogicità manifesta, sostenendo che la commissione esaminatrice avrebbe errato sia nell’attribuirgli un punteggio inferiore a quello che gli sarebbe viceversa spettato, sia nell’assegnare alla controinteressata un punteggio maggiore rispetto a quello effettivamente da attribuirle.
Nel dettaglio, affermava in primo luogo il ricorrente che la commissione avrebbe errato nella valutazione dei suoi titoli professionali, in quanto, a fronte della previsione contenuta nell’art. 4 del bando, che sancisce l’attribuzione di punti 10 in favore del candidato che risulti iscritto ad un albo o collegio professionale, la commissione gli aveva invece attribuito punti 3 per l’iscrizione all’albo dei consulenti automobilistici. Sulla base di ciò, il ricorrente invocava l’attribuzione, in suo favore, di ulteriori 7 punti.
In aggiunta a ciò, il ricorrente lamentava anche la mancata attribuzione, in suo favore, di ulteriori 5 punti per la voce «Percorsi formativi con attestazione finale», inserita nella categoria per la quale il bando prevedeva l’attribuzione di un massimo di punti 20. Nello specifico il ricorrente, dopo avere premesso di vantare vari percorsi formativi, che allo stesso andavano attribuiti punti 10 per l’abilitazione professionale e che gli erano stati attribuiti 5 punti nell’ambito dei «Percorsi formativi con attestazione finale», riteneva di avere diritto al riconoscimento di ulteriori punti 5 per detta voce.
Il ricorrente lamentava inoltre la mancata attribuzione di ulteriori punteggi, osservando che non gli era stato riconosciuto alcun punteggio per l’incarico di responsabile del procedimento, nonostante egli avesse svolto tale incarico presso l’Ufficio del Giudice di pace di Petilia Policastro dal 18 dicembre 2014 sino alla data di presentazione della domanda (proseguendo poi detto incarico presso altro Ufficio giudiziario). In conseguenza di ciò, il ricorrente rivendicava l’attribuzione di ulteriori punti 10 in suo favore, cui dovevano sommarsi altri punti 10 per non avere la commissione esaminatrice valutato quanto relativo alla voce «Incarichi professionali art. 53 D.Lgs. n. 165/2001», malgrado avesse svolto detto incarico dal 10 settembre 2022 sino alla data di presentazione della domanda, come comprovato da una deliberazione della giunta comunale di Cirò.
Sotto altro profilo, il ricorrente sosteneva l’erronea attribuzione di punti 20 da parte della commissione esaminatrice in favore della controinteressata relativamente agli incarichi svolti nella categoria superiore, adducendo il rilievo che la stessa non avrebbe svolto detti incarichi, e neppure ne avrebbe fatto menzione nella propria domanda di partecipazione alla selezione comparativa.
Il ricorrente proponeva inoltre istanza di tutela cautelare, sostenendo che il danno grave ed irreparabile sarebbe rappresentato dalla lesione dei suoi interessi in dipendenza dell’eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro con la controinteressata per la nuova categoria professionale.
4. Si costituiva ritualmente il comune intimato, che dimetteva memoria difensiva corredata di documenti, prendendo posizione sulle varie censure avanzate dal ricorrente. In particolare, per quanto attiene la lamentata attribuzione di punti 3 – invece di punti 10 – relativamente all’abilitazione professionale, l’amministrazione rilevava che il ricorrente, nella propria domanda di partecipazione alla selezione, aveva affermato di avere conseguito in data 16 marzo 2011 l’abilitazione di consulente automobilistico, ma non aveva prodotto la relativa documentazione, per cui la commissione, non sembrando riconducibile quanto dedotto alla classica abilitazione ad un albo professionale, assegnava comunque punti 3 al candidato. Sul punto, deduceva ancora la difesa comunale che sia il bando che il regolamento sulla disciplina delle progressioni verticali (ritualmente versato in giudizio), relativamente alla progressione verticale per la categoria D, parlano di abilitazione professionale attinente al settore / servizio per il quale è indetta la selezione, per cui giungeva ad affermare che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto valutare negativamente l’abilitazione indicata dal ricorrente, sino a prevedere la mancata partecipazione (rectius: esclusione) del ricorrente.
Inoltre, per quanto attiene la mancata attribuzione di ulteriori punti 5 per la voce «Percorsi formativi con attestazione finale», osservava la difesa comunale che detto punteggio risultava in realtà regolarmente attribuito al ricorrente, come emerge dal ricordato verbale n. 1, e che per tale voce il bando prevedeva l’attribuzione di non oltre punti 5, per cui il ricorrente non poteva dolersi della mancata attribuzione di ulteriori punteggi, in quanto non previsti dalla lex specialis. Proseguendo, l’ente resistente confutava la censura di mancata attribuzione di un punteggio relativo al conferimento dell’incarico di responsabile di procedimento, evidenziando che l’incarico de quo – per essere valutabile – doveva provenire dal dirigente dell’ufficio cui il dipendente appartiene, e non da un ufficio esterno quale quello del Giudice di pace, e sottolineando inoltre come le mansioni svolte in concreto dal ricorrente presso la cancelleria del Giudice di pace non risulterebbero inquadrabili nei compiti che le coordinate normative tratteggiate dall’art. 5 legge n. 241 del 1990 assegnano al responsabile del procedimento.
Inoltre, per quanto attiene la mancata attribuzione di punteggi per la voce «Incarichi professionali art. 53 D.Lgs. n. 165/2001», che il ricorrente assumeva di avere conseguito da parte dell’ufficio del Giudice di pace di Cirò, la difesa comunale evidenziava che in realtà detto punteggio risultava regolarmente riconosciuto dalla commissione esaminatrice in favore del ricorrente in quanto, per un mero errore materiale di annotazione del punteggio fra le righe della griglia, i 25 punti spettanti per tale voce risultavano annotati nella casella di cui al rigo inferiore, relativa alla voce «incarichi svolti nella categoria superiore e/o per quella che si concorre», per la quale non poteva viceversa essere riconosciuto alcun punteggio, come ricavabile dal fatto che il ricorrente non aveva prodotto alcun elemento valutabile per detta ultima voce e come peraltro confermato dall’attestazione della commissione esaminatrice resa in data 31 marzo 2023, dimessa in giudizio.
Da ultimo, la difesa dell’ente rilevava, quanto al punteggio attribuito alla controinteressata, come la stessa avesse regolarmente prodotto i provvedimenti che dimostravano l’avvenuta attribuzione in suo favore di incarichi riconducibili alla categoria superiore, e concludeva richiamando l’orientamento che riconosce il carattere discrezionale delle valutazioni operate dalle commissioni di gara ovvero di concorso, non sindacabili in sede giurisdizionale se non in presenza di profili di illogicità.
Infine, relativamente all’istanza cautelare, il comune resistente denotava la totale assenza di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente.
5. In vista della camera di consiglio fissata per lo scrutinio della domanda cautelare, il ricorrente depositava in data 7 aprile 2023 memoria di replica, con la quale prendeva posizione in ordine alle difese del comune resistente. Nello specifico, osservava il ricorrente, con riferimento all’attribuzione di appena punti 3 per l’abilitazione di cui è titolare, che la commissione non aveva predeterminato criteri di valutazione dei titoli e criteri di graduazione del punteggio indicato dal bando, in difetto dei quali non poteva attribuirgli soltanto punti 3 posto che il bando prevede l’assegnazione di punti 10 a fronte del possesso di una abilitazione. Osservava inoltre l’infondatezza della tesi sostenuta dalla difesa comunale in ordine al fatto che sarebbero valutabili le sole abilitazioni attinenti al posto oggetto di selezione, posto che tale valutazione risultava già positivamente risolta dalla commissione esaminatrice nel momento in cui aveva ritenuto ammissibile e valutabile la sua abilitazione, nonché la successiva affermazione della essenzialità di un titolo per l’ammissione alla procedura selettiva, non essendo detto elemento previsto a pena di esclusione dalla lex specialis.
Proseguendo, sosteneva il ricorrente che la commissione avrebbe dovuto valutare più di un percorso formativo (munito di attestazione finale), in quanto i punti 5 attribuibili per tale voce non costituirebbero il punteggio massimo riconoscibile al candidato, costituendo limite solo il punteggio pari a 20 previsto per la categoria «titoli professionali». Inoltre, il ricorrente contestava l’assunto della difesa dell’ente intimato, secondo cui non sarebbero valutabili gli incarichi di responsabile del procedimento conferito dall’Ufficio del Giudice di pace nonché l’incarico conferito ex art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 dal comune di Cirò.
Da ultimo, il ricorrente censurava la tesi della difesa comunale in ordine all’attribuzione di punteggi in favore della controinteressata relativi alle voci «responsabile procedimento» e «incarichi svolti nella categoria superiore e/o per quella che si concorre» osservando, quanto alla prima, che l’incarico non risultava espletato per due anni, per cui la commissione non avrebbe potuto attribuire punti 20, e quanto alla seconda che la controinteressata non avrebbe prodotto alcun elemento valutabile.
6. Alla camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023, fissata per lo scrutinio dell’istanza di tutela cautelare, la causa veniva rinviata alla pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2023, in vista della quale il ricorrente dimetteva memoria difensiva, in cui ribadiva le argomentazioni esposte nei precedenti atti.
All’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023, la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Il ricorrente, come sopra esposto, si lamenta del fatto che la commissione esaminatrice gli ha attribuito punti 3 per l’abilitazione posseduta, invece dei punti 10 previsti dal bando.
La censura de qua coglie nel segno.
Al riguardo, occorre considerare che sia l’art. 4 del bando de quo agitur, sia l’art. 4 del regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, recano una griglia contenente la predeterminazione dei punteggi da riconoscere ai concorrenti per una serie di voci. Inoltre, sia il bando promulgato per la procedura selettiva oggetto di giudizio, sia il citato regolamento, prevedono nell’ambito della relativa griglia, con riferimento alla categoria «titoli professionali», l’attribuzione di punti 10 per l’iscrizione ad un albo, senza prevedere alcuna possibilità di graduazione del punteggio da riconoscere. E neppure la commissione esaminatrice aveva predeterminato, prima dello svolgimento della procedura comparativa, criteri di graduazione in ordine al punteggio da riconoscere per le varie categorie e voci presenti nella griglia valutativa. In un tale contesto, a seguito del riconoscimento dell’ammissibilità e della valutabilità di un determinato titolo professionale doveva conseguire l’attribuzione, in favore del concorrente, del corrispondente punteggio predeterminato in sede regolamentare e riportato nel bando di gara, senza poter dare ingresso a graduazioni.
Milita a favore della suvvista ricostruzione il fatto che il bando della selezione, laddove ha inteso attribuire alla commissione esaminatrice il potere discrezionale di graduare il punteggio da riconoscere al candidato nell’ambito di un punteggio massimo, lo ha fatto espressamente, come nel caso della valutazione dei requisiti attitudinali, per la quale l’art. 5, comma 4, del bando riconosce che al candidato vada attribuito un punteggio massimo di 30 punti «a discrezione della Commissione Giudicatrice».
L’attribuzione al ricorrente di punti 3 per l’iscrizione all’albo dei consulenti automobilistici, una volta che la commissione aveva ritenuto ammissibile e valutabile detto titolo, ha quindi concretato sia una violazione della lex specialis della procedura comparativa, sia una violazione della norma regolamentare.
Al ricorrente spetta quindi l’attribuzione dell’intero punteggio prefigurato per il possesso di abilitazione professionale, pari a punti 10.
Inoltre, non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa comunale, secondo cui dovevano ritenersi valutabili soltanto abilitazioni professionali attinenti al posto oggetto della selezione comparativa, in quanto da un lato una simile limitazione non emerge dal bando di gara e, dall’altro, la valutazione della ammissibilità del titolo indicato dal ricorrente competeva alla commissione esaminatrice, che ha risolto positivamente tale aspetto.
Va quindi annullato in parte qua il verbale n. 1 del 28 dicembre 2022, nella parte in cui riconosce al ricorrente punti 3, anziché punti 10, per l’abilitazione professionale conseguita, nonché nella parte relativa alla graduatoria finale, redatta senza tenere conto del maggiore punteggio da attribuire allo stesso per il suvvisto motivo. Parimenti, va annullata in parte qua anche l’impugnata determinazione n. 2 del 3 gennaio 2023, nella parte in cui recepisce e fa proprie, approvandole, le risultanze del predetto verbale con riferimento alla posizione del ricorrente.
8. Non possono invece trovare accoglimento le ulteriori censure avanzate dal ricorrente.
In primo luogo, non risulta condivisibile la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere ulteriori 5 punti per la voce «Percorsi formativi con attestazione finale», inserita sempre nella categoria «titoli professionali», argomentando sul rilievo che il bando riconosce un punteggio massimo pari a 20 per detta categoria, e che il ricorrente possiede più percorsi formativi muniti di attestazione finale.
In realtà, la griglia valutativa contenuta nel bando indica per ogni categoria, suddivisa in più voci, un punteggio massimo attribuibile, mentre per ogni singola voce predetermina il punteggio da riconoscere. Ciò significa che, mentre nell’ambito di ogni singola voce, il possesso del requisito comporta il riconoscimento, in favore del candidato, del punteggio prefigurato, nell’ambito della categoria (nel caso de quo agitur, «titoli professionali») il punteggio massimo (proprio perché tale) non deve essere necessariamente raggiunto (valutando più volte una determinata voce, come pretende il ricorrente), in quanto il candidato può non possedere il titolo e/o il requisito indicato da una o anche più voci. L’attribuzione unicamente di punti 5 per i ricordati percorsi formativi, prescindendo dal numero complessivo degli stessi, non ha quindi violato le regole della lex specialis della selezione comparativa.
Bene quindi ha fatto la commissione giudicatrice a valutare, sia per il ricorrente che per la controinteressata, un solo percorso formativo munito di attestazione finale.
Parimenti non risultano condivisibili le censure con cui il ricorrente stigmatizza il mancato riconoscimento, in suo favore, di punti 10 per lo svolgimento dell’incarico di responsabile del procedimento, e di un ulteriore punteggio per il mancato riconoscimento degli incarichi relativi alla voce «Incarichi professionali art. 53 D.Lgs. n. 165/2001».
Quanto al primo aspetto, va condivisa l’affermazione della difesa comunale secondo cui, da un lato, l’incarico di responsabile del procedimento risulta conferito da un ufficio esterno, quale è quello del Giudice di pace e, dall’altro, che le mansioni svolte non risultano inquadrabili nei compiti che le coordinate normative tratteggiate dall’art. 5 legge n. 241 del 1990 assegnano al responsabile del procedimento. Infatti, trattandosi di una selezione per progressione verticale indetta da un comune, l’esperienza professionale maturata dal dipendente nello svolgimento dei compiti di responsabile del procedimento, che determina l’attribuzione in suo favore di un punteggio finalizzato al passaggio nella categoria professionale superiore, deve avere attinenza con i compiti e le funzioni degli enti locali. Inoltre, ed è l’aspetto dirimente, le mansioni svolte presso l’Ufficio del Giudice di pace non appaiono inquadrabili nel novero di quelle che caratterizzano il profilo del responsabile del procedimento, posto che le attività del cancelliere consistono principalmente in compiti di assistenza, redazione verbali e rilascio di copie, attività che non collimano con la complessità dei compiti e delle funzioni che traspare dalla lettura del combinato disposto degli artt. 5 e 6 legge n. 241 del 1990.
Per quanto concerne il secondo aspetto, risulta del tutto condivisibile l’affermazione della difesa comunale laddove rileva che i punteggi per la voce «Incarichi professionali art. 53 D.Lgs. n. 165/2001» risultano essere stati regolarmente attribuiti al ricorrente, sebbene non compaiano in corrispondenza di detta voce, in quanto per un mero errore di incasellamento i punti 25 di cui si discute sono stati inseriti nella riga corrispondente a quella degli «incarichi svolti nella categoria superiore e/o per quella che si concorre», aspetto per il quale il ricorrente infatti nulla aveva prodotto, e non poteva perciò essergli riconosciuto alcun punteggio.
9. Ugualmente non possono favorevolmente scrutinarsi le censure che il ricorrente muove all’operato della commissione esaminatrice relativamente all’attribuzione di determinati punteggi in favore della controinteressata, al fine di determinarne la riduzione.
Infatti, la commissione esaminatrice ha correttamente riconosciuto alla controinteressata punti 10 per avere la stessa svolto l’incarico di responsabile del procedimento, effettivamente dichiarato nella domanda, nonché punti 20 per lo svolgimento di incarichi nella categoria superiore, anche questi ultimi effettivamente dichiarati nella domanda di partecipazione, seppure accorpati con il primo.
10. In conclusione, il ricorso avanzato dal dott. AT merita accoglimento relativamente al primo profilo di censura, dovendosi riconoscere il diritto dello stesso a vedersi attribuire ulteriori 7 punti in conseguenza dell’abilitazione professionale posseduta, erroneamente valutata punti 3 dalla commissione esaminatrice, in violazione della lex specialis della selezione comparativa e delle disposizioni regolamentari dettate dal comune resistente in subiecta materia, con attribuzione del punteggio complessivo di punti 101,00 e con conseguente annullamento in parte qua del verbale n. 1 del 28 dicembre 2022 e della determinazione n. 2 del 3 gennaio 2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il verbale n. 1 del 28 dicembre 2022 e la determinazione n. 2 del 3 gennaio 2023.
Condanna il comune di Petilia Policastro alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO