Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al N.3921 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024, su ricorso congiunto proposto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), cittadino italiano C.F._1
E
nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2
cittadina italiana,
entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati in Messina, via Tommaso Cannizzaro n. 134 presso lo studio dell'avv.
Antonina Pimpo (C.F. ) che li rappresenta e difende per C.F._3
mandato in atti (telefax 0908887256 – pec ove Email_1
potranno pervenire comunicazioni e/o notificazioni);
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero ha reso la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis .51 comma 6 c.p.c., depositato in data
26.11.2024, i coniugi e , premesso che in Parte_1 Parte_2
data 12.11.1983 avevano contratto matrimonio concordatario in Messina;
che dalla
1
(14.10.1995); (07.05.2002); (02.02.2009); Persona_3 Per_4 Persona_5
che con decreto del 20.12.2011 il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che tra le condizioni di separazione era stato stabilito che il marito dovesse versare a favore della moglie un assegno per il mantenimento della stessa e dei figli pari complessivamente ad euro 600,00 mensili
(di cui euro 200,00 per la moglie ed euro 100,00 per ciascuno dei figli) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aumento ISTAT;
che la situazione era mutata, atteso che la figlia aveva contratto matrimonio ed il figlio aveva Per_2 Per_3
formato un autonomo nucleo familiare;
che le parti avevano raggiunto un accordo con riferimento al mantenimento della moglie e dei figli. Tutto ciò premesso chiedevano che il Tribunale recepisse tale accordo prevedendo che: “1) alcun assegno mensile di Euro 100,00 debba più versare il signor per il mantenimento Parte_1 del figlio , a decorrere dalla data di presentazione del ricorso. 2) L'assegno Per_3
di mantenimento che la moglie riceve dal marito (Euro 200,00), sarà decurtato di
Euro 100.00, in cambio il marito, Sig. , trasferirà alla moglie, Sig.ra Parte_1 [...]
la propria quota di proprietà dell'immobile adibito ad abitazione Parte_2
coniugale (50%) sito in Messina Vill. Santa Lucia Sopra Contesse, pal. 24 n. 11, identificato al CNEU del Comune di Messina al Fg. 138, part. 1171, Sub. 11. Tale trasferimento avverrà con separato atto notarile a semplice richiesta della signora
[...]
. 3) confermare che il signor verserà l'assegno mensile di Parte_2 Parte_1
mantenimento di Euro 300,00 (di cui euro 100,00 per la moglie, euro 100,00 per il figlio ed Euro 100,00 per la figlia 4) Per quant'altro confermare le Per_4 Per_5
condizioni della separazione”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis .51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 07.01.2025.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento del coniuge e della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto. Si deve premettere che i
2 procedimenti a domanda congiunta costituiscono uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore ha attribuito al solo consenso prestato dalle parti interessate un rilievo centrale, mentre il
Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame l'accordo delle parti non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori ed il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
Va, d'altronde, osservato che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a seguito della modifica introdotta con D. Lgs. 154/2013, il Giudice “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”
Tenuto conto della natura della causa e della impossibilità di configurare una soccombenza, le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis .51 comma 6 c.p.c., modifica le statuizioni concernenti il mantenimento del coniuge e della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data 26.11.2024.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
21/01/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
3