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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2251/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2251/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Davide Dell'Aquila; appellante
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 499/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 09.05.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'adita On. Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione, richiesta e conclusione rigettata, in accoglimento di questo appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: in via principale, accertare e dichiarare che l'appellante è obbligata a Parte_1
pagare nei limiti della transazione stipulata dal condebitore solidale
[...]
[..
[...] e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere;
in CP_2 via subordinata, si riporta alle conclusioni dell'atto di appello da intendersi come riportate e trascritte, tenuto conto della consulenza tecnica depositata che riconosce
l'esistenza di interessi usurai”.
Per l'appellata: “In via pregiudiziale di merito Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti al paragrafo preliminare del presente atto. In via gradata nel merito Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dalla SI.ra , in quanto infondato in fatto e in diritto per le Parte_1 ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 499/2018 –
R.G. n. 1951/2016, pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata in data
09/05/2018 e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 259/2016. In via ulteriormente gradata nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitrice nei confronti di della somma di Euro 64.575,08 o, comunque, di Controparte_1
quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio.
Conseguentemente, condannare l'odierna appellante al pagamento della somma di
Euro 64.575,08 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre agli interessi come in decreto e spese. In ogni caso Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_2 Parte_1
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 259/2016 con il quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva loro ingiunto il pagamento, in favore di il Controparte_1
primo in qualità di debitore principale e la seconda in qualità di garante, della somma di €64.575,08 in relazione al contratto di finanziamento n. 3328332 stipulato con
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale di € 43.475,05 fino all'effettivo soddisfo, oltre spese del procedimento monitorio.
Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità Controparte_1 per tardività dell'opposizione proposta da e comunque la infondatezza Parte_1
anche di quella proposta dal CP_2
2 Con sentenza parziale n. 499/2018 il Tribunale di Lamezia Terme, per quanto qui interessa, dichiarava inammissibile in quanto tardiva l'opposizione proposta dalla
. Rilevava, infatti, il giudice di prime cure che dalla documentazione in atti Pt_1
(cfr. all. C alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) risultava che la notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo si era perfezionata, nei confronti di in data 6 luglio 2016, nel mentre l'opposizione era stata proposta in Parte_1
data 28 novembre 2016.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
10.12.2018, denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli Parte_1 artt. 138, 139, 140 e 650 c.p.c.. Deduceva l'appellante che l'impugnata sentenza aveva affermato erroneamente che la notifica del decreto ingiuntivo a Parte_1
era avvenuta a mezzo posta e che, pertanto, si era perfezionata in data 6.7.2016, anziché ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; l'Ufficiale Giudiziario dell'U.N.E.P. del
Tribunale di Lamezia Terme, contrariamente a quando affermato dal giudice a quo, aveva eseguito la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellante ai sensi dell'art. 140 c.p.c. rubricato “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia” mediante le seguenti formalità: 1) deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale di Filadelfia;
2) affissione dell'avviso avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione; 3) notizia a mezzo raccomandata a.r. n. 766957840187; probabilmente il giudice a quo aveva confuso la cartolina dell'avviso di ricevimento, sottoscritta dall'appellante, dell'anzidetta raccomandata n. 766957840187, contenente l'avviso dell'esecuzione delle formalità di cui ai nn. 1 e 2, con una notifica eseguita a mezzo del servizio postale;
la predetta notifica era tuttavia invalida in quanto la relata era stata redatta mediante l'apposizione di un timbro a stampa che attestava il mancato rinvenimento dei soggetti indicati negli artt. 139
c.p.c. e 157 c.p.p. presso la residenza, ma non conteneva, invece, l'indicazione della sussistenza dei presupposti per l'esecuzione della notifica ex art. 140 c.p.c. e le ragioni concrete per le quali l'Ufficiale Giudiziario non aveva potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 c.p.c., dalla relata non risultavano quali fossero le ricerche che l'Ufficiale Giudiziario era tenuto ad effettuare: - del destinatario nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (art. 139 comma 1 c.p.c.); - del portiere dello stabile e, in mancanza, dei vicini di casa dell'abitazione (139, comma 3, c.p.c.); l'omessa indicazione delle ricerche effettuate del destinatario nei luoghi di lavoro, nonché del portiere dello
3 stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, in mancanza, dei vicini di casa, determinava l'insussistenza dei presupposti per procedere alla notifica nelle forme dell'art. 140 c.p.c., con conseguente nullità della notifica eseguita nei confronti dell'appellante; stante la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta dalla andava qualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Pt_1 da considerarsi ammissibile avendo l'appellante dimostrato di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo al momento della notifica eseguita nei confronti del marito in data 18.10.2016. Chiedeva, quindi, che la Corte Controparte_2
adita volesse dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n.
259/2016 R.G. effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'impugnata sentenza n.
499/2018 e ritenere l'opposizione ammissibile ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e conseguentemente rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la decisione nel merito o, in alternativa, istruire e decidere la causa nel merito.
Con comparsa depositata in data 10.05.2019 si costituiva la quale Controparte_1 eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza del gravame.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in
4 considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che il decreto ingiuntivo n. 295/16 è stato notificato a Pt_1 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
[...]
Orbene l'art. 140 c.p.c. ("Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia") stabilisce che
"se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".
Tale forma di notificazione presuppone l'impossibilità di effettuare la consegna a mani del destinatario oppure, in caso di sua assenza, ad uno dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c.; presuppone altresì che i luoghi di residenza, domicilio e dimora siano esattamente ma ciò nonostante la notifica non riesca ad avere luogo per impossibilità materiale, incapacità o rifiuto del destinatario o delle persone indicate nell'art. 139.
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che
è nulla la notificazione in caso di omissione di uno di tali adempimenti ovvero di mancata attestazione di averlo effettuato. Tale nullità resta tuttavia sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego nella casa comunale, operando in tal caso la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 31724/2019; n.
19522/2016; n. 15315/2014).
5 Nella specie, dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo risulta che il messo notificatore non ha rinvenuto nel giorno 04.07.2006 la signora nella Parte_1
sua abitazione in Filadelfia, perché momentaneamente assente, né ha rinvenuto alcuna delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. e 157 c.p.p. ed ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attestando di aver depositato copia dell'atto presso la casa comunale, di aver affisso avviso di deposito alla porta dell'abitazione della e di aver spedito la raccomandata informativa che è stata consegnata a Pt_1
mani della in data 06.07.2006. Pt_1
La notifica deve dunque ritenersi valida, sicchè correttamente il Tribunale ha dichiarato l'opposizione tardiva.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 10.12.2018, nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 499/2018 pubblicata il
[...]
09.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2251/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Davide Dell'Aquila; appellante
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 499/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 09.05.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'adita On. Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione, richiesta e conclusione rigettata, in accoglimento di questo appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: in via principale, accertare e dichiarare che l'appellante è obbligata a Parte_1
pagare nei limiti della transazione stipulata dal condebitore solidale
[...]
[..
[...] e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere;
in CP_2 via subordinata, si riporta alle conclusioni dell'atto di appello da intendersi come riportate e trascritte, tenuto conto della consulenza tecnica depositata che riconosce
l'esistenza di interessi usurai”.
Per l'appellata: “In via pregiudiziale di merito Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti al paragrafo preliminare del presente atto. In via gradata nel merito Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dalla SI.ra , in quanto infondato in fatto e in diritto per le Parte_1 ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 499/2018 –
R.G. n. 1951/2016, pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata in data
09/05/2018 e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 259/2016. In via ulteriormente gradata nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitrice nei confronti di della somma di Euro 64.575,08 o, comunque, di Controparte_1
quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio.
Conseguentemente, condannare l'odierna appellante al pagamento della somma di
Euro 64.575,08 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre agli interessi come in decreto e spese. In ogni caso Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_2 Parte_1
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 259/2016 con il quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva loro ingiunto il pagamento, in favore di il Controparte_1
primo in qualità di debitore principale e la seconda in qualità di garante, della somma di €64.575,08 in relazione al contratto di finanziamento n. 3328332 stipulato con
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale di € 43.475,05 fino all'effettivo soddisfo, oltre spese del procedimento monitorio.
Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità Controparte_1 per tardività dell'opposizione proposta da e comunque la infondatezza Parte_1
anche di quella proposta dal CP_2
2 Con sentenza parziale n. 499/2018 il Tribunale di Lamezia Terme, per quanto qui interessa, dichiarava inammissibile in quanto tardiva l'opposizione proposta dalla
. Rilevava, infatti, il giudice di prime cure che dalla documentazione in atti Pt_1
(cfr. all. C alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) risultava che la notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo si era perfezionata, nei confronti di in data 6 luglio 2016, nel mentre l'opposizione era stata proposta in Parte_1
data 28 novembre 2016.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
10.12.2018, denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli Parte_1 artt. 138, 139, 140 e 650 c.p.c.. Deduceva l'appellante che l'impugnata sentenza aveva affermato erroneamente che la notifica del decreto ingiuntivo a Parte_1
era avvenuta a mezzo posta e che, pertanto, si era perfezionata in data 6.7.2016, anziché ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; l'Ufficiale Giudiziario dell'U.N.E.P. del
Tribunale di Lamezia Terme, contrariamente a quando affermato dal giudice a quo, aveva eseguito la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellante ai sensi dell'art. 140 c.p.c. rubricato “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia” mediante le seguenti formalità: 1) deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale di Filadelfia;
2) affissione dell'avviso avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione; 3) notizia a mezzo raccomandata a.r. n. 766957840187; probabilmente il giudice a quo aveva confuso la cartolina dell'avviso di ricevimento, sottoscritta dall'appellante, dell'anzidetta raccomandata n. 766957840187, contenente l'avviso dell'esecuzione delle formalità di cui ai nn. 1 e 2, con una notifica eseguita a mezzo del servizio postale;
la predetta notifica era tuttavia invalida in quanto la relata era stata redatta mediante l'apposizione di un timbro a stampa che attestava il mancato rinvenimento dei soggetti indicati negli artt. 139
c.p.c. e 157 c.p.p. presso la residenza, ma non conteneva, invece, l'indicazione della sussistenza dei presupposti per l'esecuzione della notifica ex art. 140 c.p.c. e le ragioni concrete per le quali l'Ufficiale Giudiziario non aveva potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 c.p.c., dalla relata non risultavano quali fossero le ricerche che l'Ufficiale Giudiziario era tenuto ad effettuare: - del destinatario nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (art. 139 comma 1 c.p.c.); - del portiere dello stabile e, in mancanza, dei vicini di casa dell'abitazione (139, comma 3, c.p.c.); l'omessa indicazione delle ricerche effettuate del destinatario nei luoghi di lavoro, nonché del portiere dello
3 stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, in mancanza, dei vicini di casa, determinava l'insussistenza dei presupposti per procedere alla notifica nelle forme dell'art. 140 c.p.c., con conseguente nullità della notifica eseguita nei confronti dell'appellante; stante la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta dalla andava qualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Pt_1 da considerarsi ammissibile avendo l'appellante dimostrato di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo al momento della notifica eseguita nei confronti del marito in data 18.10.2016. Chiedeva, quindi, che la Corte Controparte_2
adita volesse dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n.
259/2016 R.G. effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'impugnata sentenza n.
499/2018 e ritenere l'opposizione ammissibile ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e conseguentemente rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la decisione nel merito o, in alternativa, istruire e decidere la causa nel merito.
Con comparsa depositata in data 10.05.2019 si costituiva la quale Controparte_1 eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza del gravame.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in
4 considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che il decreto ingiuntivo n. 295/16 è stato notificato a Pt_1 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
[...]
Orbene l'art. 140 c.p.c. ("Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia") stabilisce che
"se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".
Tale forma di notificazione presuppone l'impossibilità di effettuare la consegna a mani del destinatario oppure, in caso di sua assenza, ad uno dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c.; presuppone altresì che i luoghi di residenza, domicilio e dimora siano esattamente ma ciò nonostante la notifica non riesca ad avere luogo per impossibilità materiale, incapacità o rifiuto del destinatario o delle persone indicate nell'art. 139.
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che
è nulla la notificazione in caso di omissione di uno di tali adempimenti ovvero di mancata attestazione di averlo effettuato. Tale nullità resta tuttavia sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego nella casa comunale, operando in tal caso la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 31724/2019; n.
19522/2016; n. 15315/2014).
5 Nella specie, dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo risulta che il messo notificatore non ha rinvenuto nel giorno 04.07.2006 la signora nella Parte_1
sua abitazione in Filadelfia, perché momentaneamente assente, né ha rinvenuto alcuna delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. e 157 c.p.p. ed ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attestando di aver depositato copia dell'atto presso la casa comunale, di aver affisso avviso di deposito alla porta dell'abitazione della e di aver spedito la raccomandata informativa che è stata consegnata a Pt_1
mani della in data 06.07.2006. Pt_1
La notifica deve dunque ritenersi valida, sicchè correttamente il Tribunale ha dichiarato l'opposizione tardiva.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 10.12.2018, nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 499/2018 pubblicata il
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09.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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