Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 09.04.2025 e dalla parte resistente il 25.03.2025, in sostituzione dell'udienza del 13 maggio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3549 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 6 presso lo studio dell'avv. Salvatore Lo Re che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: ), con sede in Roma, in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
del Direttore Regionale per la Sicilia e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, , giusta procura generale alle liti in notaio dott. del Persona_1
19.1.2023, Repertorio n. 2536, Raccolta n. 1915, registrata il 26.1.2023 al n.ro 2748 Serie 1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 31.1.2023 con il n. 1/2023
* RESISTENTE * avente ad oggetto: riconoscimento di malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio e note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025.
1
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2021 il sig. Parte_1
esponeva:
- di avere “lavorato dal 29.11.1984, presso la miniera di Realmonte (AG) per la società Italkali
S.p.A., fino alla data di pensionamento il 31.12.2016”, svolgendo le “mansioni di Sorvegliante di miniera/fochino”;
- di avere sviluppato “a causa delle esplosioni e della particolare rumorosità dell'ambiente di lavoro … una severa ipoacusia bilaterale”;
- di avere presentato “in data 3.12.2019 … domanda all' per il riconoscimento della malattia CP_1
professionale n. 515447715” che veniva rigettata in data 24.01.2020;
- di avere proposto opposizione avverso il diniego che veniva anch'esso rigettato dall' con CP_1
provvedimento del 28.10.2021.
Ciò premesso, sulla base della documentazione medica e di una consulenza di parte ha chiesto al
Tribunale di “1) ritenere e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dall'odierno ricorrente (ipoacusia neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico), che determina un danno biologico e conferisce il diritto alla corresponsione da parte dell' di un CP_1 indennizzo per menomazioni comprese dal 6 al 15%, conseguentemente, condannare l' a CP_1 corrispondere il dovuto al ricorrente così come stabilito dalla legge;
3) condannare l' al CP_1
pagamento dei compensi professionali, con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
L' in persona del per la Sicilia e legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 26 ottobre 2022 memoria con cui resisteva al ricorso e formulava al Tribunale le seguenti conclusioni: “- in via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto alla rendita per decorso del termine triennale previsto dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; - in subordine, e nel merito, rigettare la domanda per insussistenza o per mancanza di prova dell'esposizione a rischio, ovvero per insussistenza di una ipoacusia di grado indennizzabile;
- in ogni caso condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
Con memoria depositata il 03 gennaio 2024 si costituiva per il resistente l'avv. CP_1
Salvatore Cacioppo in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta, cancellatosi dall'albo professionale.
La causa veniva istruita con la produzione documentale delle parti, mediante prova per testi con i sigg.ri IG e - escussi all'udienza del 18.01.2024 - e con Tes_1 Testimone_2
l'espletamento di consulenza tecnica medico legale affidata alla dott.ssa . Persona_2
2 In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione del 13.05.2025.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, preliminarmente si dà atto che la presente causa viene decisa alla luce del principio della c.d. ragione più liquida. E invero, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre.
Così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 08.05.2014 n. 9936: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” e ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Sez.
6 - L, sentenza 28.05.2014 n. 12002). Tale posizione è stata ribadita dalla
Suprema Corte di Cassazione a più riprese (Cass. Sez. Unite n. 29523/2008, n. 24882/2008 e n.
26242-3/2014).
Nel merito il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, ha concluso nel senso che: “la ipoacusia neurosensoriale bilaterale” di cui è affetto il ricorrente “nel suo complesso, determina un'invalidità permanente, sotto il profilo biologico pari al 4,82 % alla data di presentazione della denuncia per cui si concorda con quanto deciso dai Sanitari dell' per il non riconoscimento CP_1
di malattia professionale indennizzabile” (v. pag. 9 CTU).
Nel dettaglio il CTU ha precisato che: “perché si possa fare diagnosi d'ipoacusia da
3 rumore di natura professionale devono coesistere due condizioni essenziali: 1) esposizione del lavoratore a rumore potenzialmente nocivo per qualità, intensità e durata;
2) l'ipoacusia, rilevata attraverso l'esame audiometrico tonale, deve essere morfologicamente compatibile con i caratteri audiometrici del trauma acustico cronico (nella fase iniziale innalzamento bilaterale e simmetrico della soglia uditiva di tipo percettivo con risparmio delle frequenze medio-basse e deep sui
3000/4000 Hz e con risalita della curva audiometrica sugli 8000 Hz). Il Sig. è stato Pt_1
sottoposto a sorveglianza sanitaria annualmente e la prima diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale è stata posta nel novembre del 1995, dopo 11 anni di attività lavorativa. All'epoca, il danno biologico calcolato utilizzando la tabella per le ipoacusie di cui al D.M. 12/07/2000 è pari allo 0,50%, quindi trascurabile. L'attenta analisi dei numerosi esami audiometrici allegati agli atti, nei vari anni e fino al 2015 mostra un danno biologico sempre inferiore all'1%. Anche il medico competente che ha refertato i vari audiogrammi definisce l'ipoacusia come “lieve”.
L'esame audiometrico del 27/06/2016, l'ultimo prima del pensionamento, dà una percentuale di danno pari al 2,15%. L'audiogramma del 29/11/2019, presentato assieme alla domanda di denuncia di malattia professionale, mostra un aggravamento dell'ipoacusia in quanto si perviene ad una percentuale del 4,82%. Questo peggioramento, avvenuto dopo tre anni dalla fine dell'esposizione alle fonti di rumore, può essere dovuto ad una perdita della capacità uditiva correlata all'invecchiamento, nota come presbiacusia. In tutti i casi, i valori ottenuti utilizzando la tabella pubblicata nel D.M. del 2000, relativa al calcolo del danno biologico, rientrano nel danno biologico minimo (DBM) fino al 2015 ed in ogni caso sempre inferiore al minimo indennizzabile dall' (6%) nei due audiogrammi del 2016 e del 2019”. CP_1
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dal difensore di parte ricorrente anche alla luce delle motivate note di replica del CTU il quale ha chiarito: di avere
“raccolto attentamente sia l'anamnesi lavorativa che quella patologica, esaminando attentamente tutta la documentazione sanitaria, ambientale o di altra natura presente nel fascicolo”; di avere
“effettuato un esame obiettivo generale, mentre per l'esame obiettivo specifico e strumentale si è avvalsa della valutazione delle numerose visite specialistiche allegate”; di non avere “ritenuto opportuno effettuare ulteriori e più recenti indagini audiometriche in quanto assolutamente non dirimenti ai fini medico-legali. Il Sig. non è esposto più al rischio rumore dal mese di Pt_1
4 dicembre 2016 pertanto, qualsiasi altro eventuale peggioramento accertato della sua ipoacusia non avrebbe alcuna correlazione con la pregressa esposizione”. La dott.ssa ha, poi, Per_2 precisato “che il calcolo del danno biologico, sia per gli audiogrammi degli anni precedenti che per quelli del 2016 e del 2019, è stato eseguito utilizzando la tabella del D.M. 12/07/2000 e nello specifico, trattandosi di rumore, era sottinteso che ci si è avvalsi della tabella elaborata da nella quale sono considerate le cinque frequenze: 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz, cui Pt_2 fa riferimento l'allegato 1”.
L'Ausiliare del giudice ha, quindi, concluso la propria risposta alle osservazioni del ricorrente evidenziando l'insussistenza, nel caso di specie, di “un nesso di causalità tra la malattia e l'esposizione. Nel caso del Sig. l'esposizione al rumore è terminata il 31/12/2016. A Pt_1
quella data avevamo un danno acustico pari a 2,15. L'aggravamento che si è verificato negli anni successivi, in assenza di esposizione, è legato a fattori extralavorativi che nulla hanno a che vedere con l'attività lavorativa pregressa” (cfr. pagg. 9 e 10 della relazione ctu).
Deve, quindi, escludersi l'indennizzabilità delle patologie sofferte dal , Parte_1
dovendosi condividere il giudizio espresso dal CTU. Di conseguenza, non può trovare accoglimento l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali o di richiamo del ctu formulata dal ricorrente con le note scritte depositate il 09.04.2025.
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 13/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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