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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/12/2024, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 409/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Voghera il 10.12.1994, CF Parte_1
difesa dall'Avv. Licia D'Orazio C.F._1
E
n. ad Atessa il 28.10.1994, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Roberto Ceroli
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 31.7.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 3.12.2024, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
31.7.2024, del seguente preciso tenore:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
La casa familiare, sita in Altino Via Ennio Flaiano, 58, int. 5, piano secondo, viene concordemente assegnata al SI. mentre, la SI.ra Parte_2
pagina 1 di 4 si trasferirà con il figlio presso l'appartamento posto al Parte_1 Per_1 piano inferiore del medesimo stabile avente numero civico 58, int. 1;
Il figlio minore verrà affidato, in modo condiviso, ad entrambi i Per_1 genitori che si impegnano a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità con collocazione prevalente presso la madre nel luogo di residenza sito in Altino Via Ennio Flaiano, 58, int.
1. Tutte le decisioni di maggior interesse per lo stesso riguardanti l'educazione, lo sviluppo, l'istruzione e la salute (es. scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere assunte concordemente dai genitori.
Il diritto dovere di visita del padre sarà esercitato secondo le seguenti modalità:
1) il SI. stante l'orario di lavoro della SI.ra , si impegna a Pt_2 Parte_1 tenere con sé il figlio provvedendo ad accudirlo, dal lunedì alla Per_1 domenica, ad eccezione del martedì (giorno di riposo della SI.ra Parte_1 dalle ore 4:30 sino alle ore 15:00. Qualora in futuro la madre dovesse decidere di trasferirsi altrove, la stessa dovrà comunque garantire il diritto di visita del padre e pertanto l'orario di visita sopra disciplinato dovrà necessariamente subire delle modifiche che i genitori concorderanno sempre tenendo conto delle primarie esigenze del minore.
2) il SI. potrà inoltre tenere con sé il figlio due week end al mese a Pt_2 settimane alterne e precisamente dal venerdì dalle ore 19:00 sino alla domenica alle ore 20:00, salvo diversa regolamentazione da concordare tra i genitori e tenuto conto delle esigenze del figlio;
3) Il SI. nelle settimane in cui non avrà il figlio con sè nei weekend, potrà Pt_2 tenerlo, previo accordo con la SI.ra e tenuto conto delle esigenze del Parte_1 bambino, il lunedì e il venerdì dalle ore 19:30 alle ore 22:30;
4) I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dal minore alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
5) Durante le vacanze estive, o durante i periodi di ferie lavorative di ciascun genitore, il figlio potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con un genitore ed altri pagina 2 di 4 15 giorni consecutivi con l'altro genitore, previo accordo e consenso tra i genitori stessi e sempre tenendo conto delle esigenze primarie del minore.
6) Ogni variazione di orari e di periodi sarà concordemente decisa dai genitori in funzione delle esigenze e della volontà del minore.
7) Le parti si impegnano a comunicare, con tre giorni di preavviso, gli spostamenti che avverranno con il figlio che ne dovessero comportare il pernottamento, anche per una sola notte, fuori dalla loro residenza abituale e, con quindici giorni di preavviso, i loro espatri, anche senza il figlio;
Il SI. i obbliga a versare (a mezzo bonifico bancario ovvero, secondo altra Pt_2 confacente modalità rimessa alla comune volontà delle parti), a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma complessiva di € Per_1
250,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, di cui al protocollo sottoscritto in data 27.12.18 dal
Presidente del Tribunale di Lanciano e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, sostenute nell'interesse del minore, verranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi.
I coniugi si impegnano a non far frequentare al figlio eventuali partner, se non previo consenso dell'altro genitore, salvo il caso di relazione duratura e fermo restando l'instaurazione in modo graduale dei rapporti tra il nuovo partner e il figlio stesso. In ogni caso i coniugi, considerata la tenera età del minore ed al fine di non turbarne la crescita, si impegnano e si obbligano a non far pernottare presso le rispettive residenze i propri eventuali futuri partner fino al compimento degli anni 10 del minore stesso.
I coniugi rinunciano reciprocamente al proprio sostentamento economico essendo entrambi titolari di redditi da lavoro dipendente e, quindi, economicamente autosufficienti.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Altino (Anno 2019 n.
3 - Parte II Serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 4.12.2024
Il Presidente Massimo Canosa
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