Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3633 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...], il [...], (cod.fisc. Parte_1
), e ivi residente in [...]
81, pal. 48, Santa Lucia, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Cosentino del Foro di Messina, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina alla via dei Mille n. 77 il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e notifiche nel corso del presente procedimento all'indirizzo pec: o via Email_1
fax al num. 090.9198433; PARTE RICORRENTE
E nato a [...], il [...] (cod.fisc. CP_1
) residente in [...]
Magenta n. 4 – Int, E;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 15.09.2024, premesso che in data Parte_1
23.01.2004 aveva contratto a Messina matrimonio concordatario (rectius civile) con (atto iscritto nei registri degli atti di CP_1
matrimonio di detto Comune al n. 6 parte 1 anno 2004), in regime di comunione legale dei beni;
che dal matrimonio erano nati tre figli, a Per_1
Messina il 14.05.2004, a Messina il 05.12.2005 e a Per_2 Per_3
Messina l'08.04.2013; che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto emesso dal Tribunale di Messina il 04.11.2010; che, nondimeno, dopo la separazione i coniugi, si erano riconciliati;
che i coniugi si erano nuovamente separati giudizialmente con sentenza n. 46/2024 emessa dal
Tribunale di Messina l'08.01.2024; che con la menzionata sentenza di separazione il Tribunale di Messina aveva confermato l'ordinanza presidenziale del 14.06.2022 con riferimento all'affidamento della figlia minore ai tempi di permanenza della minore con entrambi i Per_3
genitori e con riferimento al mantenimento dei tre figli;
che era ampiamente decorso il termine stabilito dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
che il non aveva mai pagato CP_1
l'assegno stabilito in sede di separazione per il mantenimento dei figli, dei quali si era sostanzialmente disinteressato, non seguendoli nel percorso di crescita e limitandosi ad effettuare sporadiche telefonate;
che ella, pertanto, sia era fatta carico in via esclusiva della crescita e del mantenimento dei figli, nonostante le difficoltà ad acquisire il consenso del per CP_1
tutti quegli atti per i quali questo era necessario, essendo stata la minore affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Tutto ciò premesso chiedeva che fosse pronunciato il divorzio e che la figlia minore Per_3
fosse affidata in modo super esclusivo alla madre;
chiedeva, altresì, che
2 fossero disciplinate le visite del padre come meglio specificato in ricorso e che fosse posto a carico del dipendente presso la Costruzioni CP_1
Arte Edile s.n.c., con una retribuzione mensile di circa € 1.700,00 -
2.000,00, l'obbligo di corrispondere alla deducente, disoccupata, la somma mensile di € 450,00 per il mantenimento dei tre figli, come già stabilito in sede di separazione, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva nonostante la ritualità della notifica, ed il Giudice delegato, all'udienza del 07.01.2025, dichiarava la contumacia di Il Giudice preso atto, CP_1
quindi, della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, confermava le statuizioni vigenti nel regime della separazione e disponeva l'audizione della figlia minore , essendo stata formulata una Per_3
richiesta di modifica del regime di affidamento.
Alla medesima udienza il procuratore di parte ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., l'emissione di sentenza non definitiva sullo stato delle persone con la continuazione del procedimento solo per la definizione delle ulteriori domande.
Il Giudice delegato invitava, pertanto, il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che
3 i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza n.
46/2024 emessa dal Tribunale di Messina l'08.01.2024 ed ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tentativo di conciliazione, effettuata in data
06.06.2022, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la suddetta separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio,
l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione
“propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina il
23.01.2004, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Messina al n. 6 parte 1 anno 2004.
4 Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalla ricorrente, essendo stati già disposti degli adempimenti istruttori per la loro definizione. Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15.09.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina il
23.01.2004, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Messina al n. 6 parte 1 anno 2004, tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] CP_1
(ME) il 19.02.1976;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore corso alla già fissata udienza del
27.02.2025; riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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