Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7331 del 2025, proposto da
Bsf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B302A934A7, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Giuseppe Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Zètema Progetto Cultura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova, 225, presso lo studio dell’avv. Sergio Caracciolo;
Presidenza della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Impresa Piemonte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Diego Campugiani, elettivamente domiciliata in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47, presso lo studio dell’avv. Filippo Lattanzi;
per l'annullamento
- del provvedimento del 20 maggio 2025, Prot. 0004045/25 SS/fs, comunicato a mezzo pec in pari data (comunicazione che pure si impugna), con cui l'Amministratore Unico della Zètema Progetto Cultura s.r.l. ha disposto l'aggiudicazione (definitiva) della “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, comprensivo del servizio di derattizzazione, manutenzione delle aree verdi, ove previsto, e della fornitura di materiali di consumo, presso i Musei appartenenti al Sistema dei Musei di Roma Capitale e presso altri siti e spazi culturali gestiti da Zètema (CIG B302A934A7)”, in favore dell'Impresa Piemonte s.r.l.;
- di tutti i verbali di gara, delle sedute pubbliche e riservate, delle valutazioni della Commissione giudicatrice e dei punteggi attribuiti, della graduatoria, provvisoria e definitiva, nonché della proposta di aggiudicazione formulata nei confronti dell'Impresa Piemonte s.r.l.;
- del procedimento di verifica di anomalia dell'offerta dell'Impresa Piemonte s.r.l. (comprese, quindi, le richieste di giustificativi, i giustificativi prodotti, i verbali di verifica della congruità etc.) e del giudizio di congruità dell'offerta;
- della verifica dei requisiti, generali e speciali, in capo all'Impresa Piemonte s.r.l.;
- nonché, in genere, di qualsiasi altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché
per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto
e, nell'ipotesi in cui sia stato o nelle more venisse stipulato
il contratto di appalto,
per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 del c.p.a. e per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora espressamente si esplicita;
nonché, ancora,
per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione del servizio da parte della controinteressata) venisse affidata solo una parte del servizio, per l'accoglimento della domanda di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, s.ee.oo., si indica nel 15% dell'importo a base d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, ed in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, nonché - ove si ritenesse di essere in presenza di debito di valuta - maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Impresa Piemonte S.r.l. e di Zètema Progetto Cultura S.r.l. e di Presidenza della Repubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa OB SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 13 settembre 2024, Zètema Progetto Cultura S.r.l. ha avviato, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, una gara aperta per l’affidamento del “servizio di pulizia e sanificazione, comprensivo del servizio di derattizzazione, manutenzione delle aree verdi, ove previsto, e della fornitura di materiali di consumo, presso i musei appartenenti al Sistema dei Musei di Roma Capitale e presso altri siti e spazi culturali gestiti da Zètema”.
L’importo a base d’asta di € 1.884.832,38, stimato per l’esecuzione, per la durata di n. 13 mesi, del servizio di pulizia ordinaria e periodica di cui agli articoli 3 e 4 del Capitolato Speciale, è comprensivo dei costi della manodopera, che la società appaltante, ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Codice, ha stimato in € 1.405.190,67, prendendo a riferimento le vigenti tabelle ministeriali relative al personale dipendente da imprese di pulizie, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi.
A questo riguardo, l’art. 3 del disciplinare, pur prevedendo che “I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”, ha precisato che, ai fini della formulazione dell’offerta economica, “Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera”.
All’art. 23 del disciplinare , inoltre, la società appaltante ha previsto che avrebbe sottoposto a verifica di anomalia “le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al paragrafo 18 del presente Disciplinare ”.
Alla gara hanno partecipato ventisei operatori economici, tra cui l’odierna ricorrente BSF S.r.l., gestore uscente del servizio per cui è causa, e la Impresa Piemonte S.r.l.
Ad esito dell’esame delle offerte tecniche ed economiche, la ricorrente BSF si è collocata al secondo posto della graduatoria, preceduta dalla Impresa Piemonte, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 85,038 (di cui 60,708 punti per l’offerta tecnica e 24,33 punti per l’offerta economica), con un ribasso sull’importo a base d’asta del 24,91%, offrendo di eseguire il servizio, quindi, ad un prezzo di € 1.415.320,63, di cui € 1.211.741,95 per costi della manodopera.
In ragione del fatto che la prima graduata aveva ottenuto un punteggio, sia per l’offerta economica che per quella tecnica, superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi, il RUP, ai sensi dell’art. 23 del disciplinare , con nota del 13 marzo 2025, chiedeva alla controinteressata di fornire “tutte le spiegazioni ritenute utili al fine di dimostrare la congruità dell’offerta presentata”, anche avuto riguardo alla circostanza che “i costi della manodopera indicati nell’offerta economica risultano inferiori rispetto a quelli stimati dalla Stazione appaltante e riportati al paragrafo 3) del Disciplinare”.
L’Impresa Piemonte presentava i propri giustificativi, rappresentando la ricorrenza di sgravi contributivi che le avrebbero consentito di indicare un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato, sulla base dei costi medi del lavoro indicati dalle Tabelle ministeriali, dalla società appaltante.
Il RUP, quindi, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, ha verificato i giustificativi presentati dalla Piemonte, rilevando, per quanto di rilievo in questa sede, che “i costi della manodopera sono stati valutati secondo i parametri di riferimento contenuti nelle tabelle ministeriali in vigore ed in particolare nelle “Tabelle Ministeriali per le imprese di pulizia, servizi integrati/multiservizi aggiornata a Luglio 2024”, tenendo altresì conto dei benefici e delle condizioni di miglior favore di cui la Piemonte S.r.l. fruisce”.
La verifica di anomalia, anche alla luce degli ulteriori giustificativi, si è dunque conclusa con esito positivo e proposta di aggiudicazione della gara in favore della Impresa Piemonte, aggiudicazione poi disposta dalla società appaltante con provvedimento del 20 maggio 2025, Prot. 0004045/2.
Tale provvedimento è stato impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, dalla BSF.
Il ricorso è affidato a un unico, articolato, motivo di doglianza con il quale BSF ha lamentato:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt.11, 41, 108, comma 9, e 110, d.lgs. 36/2023 – Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, in particolare del capitolato speciale di appalto – Violazione del CCNL di categoria – Violazione e/o falsa applicazione del decreto direttoriale n. 74 del 25 novembre 2024 e delle relative tabelle sul costo del lavoro pubblicate - Eccesso di potere – Carenza di istruttoria – Difetto di motivazione – Errore nei presupposti, travisamento dei giustificativi ed illogicità manifesta – Contraddittorietà, indeterminatezza e/o equivocità dell’offerta – Sviamento – Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta - Violazione della par condicio – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa - Violazione dell’art. 36 della Costituzione.
Le spiegazioni fornite dalla ricorrente sarebbero frutto di inammissibili e illegittimi artifici contabili e non risulterebbero minimamente supportate sul piano probatori, così che i costi non calcolati sarebbero tali da assorbire completamente il prospettato utile di impresa.
In particolare, la ricorrente contesta la quantificazione, nell’offerta della controinteressata, degli oneri previdenziali e assistenziali, indicati in misura sensibilmente inferiore a quelli indicati nella tabella ministeriale e calcolati applicando una riduzione superiore al 50% di detti oneri, come se la società usufruisse di una decontribuzione INPS, in ordine alle ragioni della ricorrenza della quale mancherebbero congrua motivazione e documentazione.
La controinteressata avrebbe del pari errato nella determinazione del costo medio orario con sostituzioni supplementari, avrebbe mal applicato la clausola sociale, avrebbe mal considerato il necessario inquadramento dei dipendenti, rispetto al previgente contratto, e le progressioni in corso di appalto, proponendo, in conclusione, un’offerta in perdita.
Sotto altro ma omogeneo profilo, la ricorrente evidenzia che neppure le altre giustificazioni fornite dalla controinteressata avrebbero dovuto essere accettate, con particolare riferimento al tasso di assenteismo, malattia, infortuni e maternità, pure questo motivato con riferimento alla affermazione secondo cui parte del costo di dette assenze graverebbe sugli enti previdenziali ed assistenziali e non sull’impresa.
La ricorrente ha altresì formulato istanza di risarcimento in forma specifica o per equivalente.
Zètema Progetto Cultura S.r.l., costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile (perché imperniato su censure atomisticamente formulate sebbene rivolte al giudizio, globale e sintetico, di attendibilità dell’offerta, e perché assertivo, per non avere la ricorrente considerato che la controinteressata ha compiutamente motivato gli scostamenti dai valori indicati nelle tabelle ministeriale sul costo del lavoro) e infondato (per essere le giustificazioni fornite dalla controinteressata in toto condivisibili e non inficiate da illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà).
La controinteressata Impresa Piemonte, pure costituita, ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando di aver chiarito che il costo della manodopera – pari a circa l’85% dell’intera offerta economica – è stato calcolato tenendo conto delle peculiarità aziendali e delle condizioni di miglior favore di cui essa beneficia, in piena aderenza ai principi sanciti dalla giurisprudenza amministrativa in materia di offerta anomala.
A tal fine ha premesso che nei servizi regolati dal CCNL Multiservizi, è importante distinguere tra le ore “teoriche” e le ore “effettivamente lavorate”, evidenziando come, nei suoi giustificativi, essa abbia evidenziato – sulla base della propria consolidata esperienza gestionale – che l’incidenza media delle ore non lavorate, nel proprio assetto organizzativo, è inferiore a quella stimata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attestandosi al 23,5%.
Ha poi rappresentato che parte della prestazione viene svolta a mezzo di ore supplementari, regolarmente retribuite e contrattualmente consentite, che, essendo costruite come uno strumento di flessibilità per garantire la continuità e la piena copertura del servizio richiesto, non vengono retribuite come lavoro straordinario, ma sono considerate ore aggiuntive part-time rese entro il limite del tempo pieno (ai sensi dell’art. art. 33 CCNL Multiservizi) e sono retribuite in misura pari alla retribuzione ordinaria, con una maggiorazione forfetaria del 28% volta a coprire l’incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti (quali ferie, mensilità aggiuntive, TFR e contributi).
Tanto giustificherebbe l’indicazione di un distinto “costo medio orario” delle ore supplementari rispetto al costo delle ore ordinarie.
Quanto al preteso dimezzamento degli oneri INPS previsti nella tabella ministeriale, la ricorrente ha affermato che i costi da essa indicati si basano “sull’analisi dei versamenti contributivi ed assistenziali, sui relativi rimborsi, e sulla tipologia di nuove assunzioni necessarie per far fronte al monte ore richiesto”, tutti documentati per l’anno di riferimento.
Ha poi specificato:
- di aver assorbito tutti i lavoratori della precedente affidataria, con consequenziale rispetto della clausola sociale;
- di aver assunto, con effetto per buona parte della durata dell’appalto, una quota di lavoratori che rientrano in esenzione totale INPS (si tratta di lavoratori assunti ai sensi dell’art. 22 del d.l. 60/2024 che prevede un esonero integrale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – ad esclusione dei premi INAIL – per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, «non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato»);
- di aver correttamente inquadrato i dipendenti secondo quanto risultante dalla documentazione di gara (che consente l’inquadramento di una quota di lavoratori al I livello – la cui progressione nel livello superiore, diversamente da quanto argomentato in gravame, non sarebbe costruita come automatica nel CCNL Multiservizi – e che non presentava dipendenti da inquadrare nel IV livello);
- di aver correttamente calcolato gli oneri della sicurezza su 80 dipendenti anziché su 84, atteso che quattro dei dipendenti impiegati già lavora per EM, così che gli oneri della sicurezza sono già assolti sulla base di diverso contratto.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato documenti.
In data 25 novembre 2025 EM ha depositato in atti copia della comunicazione di avvio procedimento in autotutela in ordine all’aggiudicazione da essa adottata in data 28 luglio 2025.
Sulla base di tale evento, Impresa Piemonte ha chiesto un rinvio dell’udienza, per consentire l’adozione dell’atto, concludendo in subordine per il rigetto del ricorso.
BSF, nelle sue memorie, ha insistito per l’accoglimento del gravame.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio ritiene di respingere la richiesta di rinvio dell’udienza di trattazione, formulata dalla controinteressata in ragione della possibile adozione di un provvedimento di autotutela.
Tale adozione, infatti, appare allo stato meramente eventuale, considerato che la stessa non è ancora intervenuta a circa cinque mesi dall’inizio del procedimento, ciò che esclude la sussistenza di un caso “eccezionale”, la cui ricorrenza è necessaria per la concessione del rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a.
Sempre in via preliminare il Collegio rileva l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del gravame, atteso che il ricorso individua puntuali vizi dell’offerta e della verifica positiva di anomalia, che non impinge discrezionalità amministrativa, né presenta il preteso carattere di assertività.
Nel merito, si ritengono fondati i motivi di ricorso con cui è stato denunciato il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione rispetto alla verifica di congruità svolta dalla stazione appaltante sull’offerta dell’aggiudicatario, con specifico riferimento alla parte in cui la ricorrente ha contestato il costo della manodopera indicato in offerta, nella parte in cui ha sottostimato, dimezzandoli, gli oneri INPS, riuscendo ad offrire un ribasso derogando ai minimi salariali di cui alle tabelle ministeriali di riferimento, e tale da azzerare il proprio margine di utile.
Su tale specifico profilo EM, nella memoria di costituzione, si è limitata a richiamare i giustificativi, mentre la ricorrente ha ribadito di aver detratto, sulla base di quanto risultante dalla documentazione aziendale, i costi per malattia, infortuni e maternità per essere gli stessi a carico dell’INPS, ciò che costituirebbe giustificazione dello scostamento dagli importi risultanti dalle tabelle ministeriali, che non li contemplerebbero.
Rileva per contro il Collegio come l’argomentazione sviluppata nei giustificativi e negli atti di causa, recepita per relationem dal seggio di gara (ciò che la giurisprudenza maggioritaria ritiene consentito), pone in dubbio la attendibilità stessa delle tabelle, poiché esse, in via sistematica (e, dunque, non soltanto rispetto al caso di specie), nel tenere in conto le ore non lavorate che conducono ad un incremento del costo del lavoro, fallirebbero nello stimare che una larga percentuale di esse è a carico degli istituti previdenziali e non dell’impresa.
Come osservato dalla Sezione in un recente precedente “ ... in termini generali, una tale argomentazione, qualora non sia calata nello specifico contesto aziendale, non può essere accolta, in ragione del fatto che le tabelle contengono una stima delle ore non lavorate certamente non inderogabile, ma esente in sé da un tale vizio ontologico (sul punto, CDS n. 5712 del 2025)” (così Tar Lazio, II ter, 30 luglio 2025 n. 15079; nel senso che “la detrazione dei costi a carico dell’Inps e dell’Inail deve ritenersi compresa tra i dati medi presi in considerazione dalle tabelle ministeriali”, di cui al previgente d.m. 6 giugno 2022, n. 25, atteso che queste “che già tengono conto del fatto che i costi effettivamente sostenuti dall’impresa in caso di sostituzione non coincidono con quelli che su essa gravano direttamente in relazione al lavoratore sostituito, ma comprendono anche le somme afferenti ai compensi e alle altre voci di costo relativi al sostituto che presta la propria attività al posto dell’assente, con la conseguenza che in assenza di giustificazioni specifiche e documentate che incidano sul quantum delle assenze, il numero di ore non lavorate per malattia, infortunio e gravidanza non può essere diminuito artificiosamente dalla ditta, ma va conteggiato nella quantità indicata dalle tabelle”, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 settembre 2023, n. 8499).
Ne consegue che l’aggiudicataria, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, avrebbe dovuto produrre gli specifici dati aziendali riferiti alle commesse passate, dai quali evincere con elevato grado di probabilità che il costo del lavoro possa essere contenuto con riguardo all’attuale gara, in ragione dell’effettiva incidenza su di esso delle assenze, e tenuto altresì conto, in addizione, delle quote a suo carico per le sostituzioni e, in ogni caso, dei ratei per 13°, 14° e trattamento di fine rapporto (ad esclusione di quanto riferibile alle ore supplementari).
Non risultano invece fondati gli ulteriori motivi di doglianza articolati in gravame, rilevando il Collegio:
- la sostanziale assertività delle argomentazioni ricorsuali volte a contestare il mancato rispetto della clausola sociale e a sostenere l’erroneo inquadramento dei dipendenti a norma della lex specialis di gara;
- la ricorrenza di motivata e documentata spiegazione fornita dall’aggiudicataria in punto di ridotta incidenza dei permessi per motivi di studio e della scarsa incidenza di assemblee e permessi sindacali;
- la condivisibilità della spiegazione fornita da Impresa Piemonte in ordine ai criteri di calcolo della retribuzione delle ore supplementari, che richiama una specifica previsione contenuta nell’art. 33 del CCNL Multiservizi, e la logicità e congruità dell’argomentazione a mezzo della quale la controinteressata ha motivato il numero di ore espletate con tale tipologia di ore per fare fronte alle sostituzioni e per raggiungere il monte ore aggiuntivo richiesto da EM.
L’accoglimento del motivo di ricorso relativo all’erroneo calcolo dell’incidenza dei costi della contribuzione, in considerazione dell’infondatezza delle rimanenti censure (sopra esaminato) e in considerazione del fatto che altri giustificativi proposti dalla società aggiudicataria non sono oggetto di censura (si tratta dei giustificativi relativi all’eliminazione dell’incidenza IRAP, alla riduzione del tasso INAIL, all’eliminazione del costo per la valutazione del TFR, alla correzione della percentuale di assenteismo a carico degli Istituti, alla eliminazione degli oneri per Fondi di previdenza complementare, oltre che delle argomentazioni concernenti i lavoratori assunti con agevolazione previdenziale), comporta dunque che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare nuovamente la verifica, attenendosi ai principi suindicati.
Dovendo, dunque, EM rieditare il proprio potere valutativo – con salvezza delle determinazioni che saranno all’esito assunte – sono da respingere le ulteriori domande di annullamento dell’aggiudicazione, di dichiarazione di inefficacia del contratto, di subentro nel contratto stipulato e di risarcimento danni.
Sul punto il Collegio richiama, infatti, perché adattabile anche alla presente fattispecie, il recente orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui: “Esorbita dai limiti delle proprie attribuzioni il G.A. quando, dopo aver accertato l'intrinseca irrazionalità/illogicità del giudizio di anomalia, dispone immediato annullamento dell'aggiudicazione (e dichiara altresì l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato), in luogo di disporre rinvio degli atti all'Amministrazione, per la rinnovazione globale del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, da estendersi ad ogni aspetto riguardante l'attendibilità dell'offerta economica. Solo all'esito di tale ulteriore e globale verifica potrà dirsi effettivamente "consumata" la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con conseguente possibilità, da parte del G.A., di un sindacato sul modo di esercizio di detta discrezionalità. Diversamente, l'accertamento di carenze istruttorie nell'ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia non ridonda nel sindacato su poteri non ancora esercitati, in ragione del fatto che l'esito di tale accertamento è la riedizione del potere da parte dell'Amministrazione” (Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8437; nello stesso senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 novembre 2022, n. 10131; sez. IV, 7 agosto 2020, n. 4973; sez. VI, 20 aprile 2020, n. 2520).
In conclusione, per tutto quanto detto, il ricorso è accolto soltanto in parte nel senso spiegato, demandando alla stazione appaltante, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la riedizione della verifica di congruità/anomalia, mentre è respinto per il resto, ivi incluse le domande di annullamento dell'aggiudicazione e di inefficacia del contratto, come in motivazione.
Qualora la stazione appaltante sia priva di competenza in materia, è autorizzato l’impiego di un consulente del lavoro al fine di verificare la congruità dei dati sottoposti dalla aggiudicataria.
Nelle more, l’attuale aggiudicataria proseguirà nel servizio.
Le spese possono eccezionalmente essere compensate tra le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e termini di cui in motivazione, mentre lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
OB SE, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB SE | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO