TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 247
TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt.11, 41, 108, comma 9, e 110, d.lgs. 36/2023 – Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, in particolare del capitolato speciale di appalto – Violazione del CCNL di categoria – Violazione e/o falsa applicazione del decreto direttoriale n. 74 del 25 novembre 2024 e delle relative tabelle sul costo del lavoro pubblicate - Eccesso di potere – Carenza di istruttoria – Difetto di motivazione – Errore nei presupposti, travisamento dei giustificativi ed illogicità manifesta – Contraddittorietà, indeterminatezza e/o equivocità dell’offerta – Sviamento – Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta - Violazione della par condicio – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa - Violazione dell’art. 36 della Costituzione

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di ricorso relativo al difetto di istruttoria e motivazione nella verifica di congruità dell'offerta, specificamente riguardo alla sottostima degli oneri INPS e del costo della manodopera. La stazione appaltante non ha adeguatamente considerato che le tabelle ministeriali già tengono conto di una stima delle ore non lavorate e che le detrazioni per assenze a carico dell'INPS non possono essere applicate in modo generalizzato senza specifica documentazione aziendale.

  • Rigettato
    Accoglimento della domanda di aggiudicazione

    La domanda di aggiudicazione è respinta poiché, pur accogliendo parzialmente il ricorso per la riesamina della verifica di anomalia, non si può disporre l'annullamento dell'aggiudicazione senza una rinnovazione globale del sub-procedimento di verifica dell'anomalia.

  • Rigettato
    Inefficacia del contratto

    La domanda di inefficacia del contratto è respinta in quanto l'esito del ricorso impone una riesamina della verifica di anomalia da parte della stazione appaltante, senza che si possa disporre l'inefficacia del contratto in questa fase.

  • Rigettato
    Risarcimento danni

    La domanda di risarcimento è respinta poiché, in assenza di un annullamento definitivo dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, non vi sono i presupposti per il risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 247
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 247
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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