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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 894/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 894/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15 gennaio 2025
d a OGGETTO: opposizione
(C.F. ), difeso Parte_1 C.F._1 esecuzione dall'avv. Simone Forte del Foro di Napoli, presso il cui studio in Milano, 100011 galleria San Babila, 4, ha eletto domicilio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado.
APPELLANTE
c o n t r o
ente pubblico Controparte_1
economico (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Dante P.IVA_1
Daniele Buizza del Foro di Brescia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via Gramsci, 30, Brescia come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 555/2020 DEL
TRIBUNALE DI BERGAMO, DEL 28/02/2020, NEL GIUDIZIO RECANTE
R.G. N. 11107/2018, così provvedere:
- nel merito accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché la cartella di pagamento n.06820110003408577, unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, sono infondate, per intervenuta prescrizione, dichiarando altresì non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché la cartelle di pagamento n.06820110003408577, unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, sono carenti di prova, infondate, inammissibili e ingiuste, per inesistenza o omessa e/o irrituale notifica delle stesse, dichiarando altresì non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Dell'appellata
“Voglia l' On. le Corte d Appello adita, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1) Nel merito: respingere l'appello con conferma della sentenza di primo grado, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva ed in ogni caso infondata per tutti i motivi in atti.
Spese, diritti ed onorari rifusi e loro distrazione a favore del procuratore costituito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2018, Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso
[...]
la cartella di pagamento n. 06820110003408577, della quale ne era venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo allegato (doc. 1).
Rappresentava che l'estratto di ruolo è un documento impugnabile dal contribuente, ogniqualvolta le cartelle di pagamento ivi indicate non siano state correttamente notificate. Richiamava giurisprudenza di legittimità sul punto.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione, nonché l'omessa notifica della cartella..
Costituendosi, l' dava atto dell'intervenuta Controparte_1
notifica della cartella nelle mani del portiere in data 27 gennaio 2011 (doc.
1). Con i doc. 2 e 3 attestava, antecedentemente all'opposizione oggetto di causa, erano intervenuti due pagamenti parziali quietanzati.
Eccepiva la carenza di interesse ad agire da parte dell'opponente, attesa la mancata attivazione per il recupero del credito da parte della stessa agenzia.
Concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva e infondata.
L'attore, con le memorie istruttorie, disconosceva, ai sensi degli articoli 214
e 215 del codice di rito, la documentazione prodotta da controparte.
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 555/2020, pubblicata il 28 febbraio 2020 e non notificata, qualificava l'atto come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, in quanto relativa alla contestazione della regolarità formale e della notificazione del titolo esecutivo;
riteneva, pertanto, che l'opposizione fosse inammissibile ai sensi dell'art. 57 lett. B del DPR 602/73
e rilevava altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. In definitiva dichiarava, quindi, l'opposizione inammissibile e infondata.
promuoveva appello affidandosi a quattro motivi Parte_1
d'impugnazione.
Si costituiva ritualmente l' chiedendo il rigetto dell'appello con CP_1
conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 10 febbraio 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 giugno 2024.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza depositata il 21 novembre 2024, la Corte rimetteva la causa in istruttoria, avendo rilevato che parte appellante aveva proposto appello anziché ricorso per Cassazione ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost., a fronte della qualificazione operata dal Tribunale dell'opposizione ai sensi dell'art 617 c.p.c., onde il tema dell'ammissibilità dell'appello; la Corte riteneva, pertanto, che si trattasse di questione rilevabile d'ufficio sulla quale dovesse essere instaurato il contraddittorio. Rinviava, quindi, la causa all'udienza del 18 dicembre 2024, assegnando termini di venti giorni per il deposito di memorie sulla questione dell'ammissibilità dell'appello.
A tale udienza, la Corte rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 gennaio 2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, concedendo il termine di 20 giorni per il deposito di conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura il difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa nella parte in cui ha escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con il secondo motivo, censura la statuizione di inammissibilità della domanda;
qualifica, infatti, la domanda come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, in quanto è con la prima che si contesta l'an, e quindi il diritto della parte di procedere a esecuzione forzata.
Rappresenta di aver proposto l'opposizione ai sensi del primo comma dell'art. 615 cpc, proprio come “opposizione ad esecuzione forzata non ancora iniziata”.
Con il terzo motivo, lamenta che controparte non ha fornito la prova idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica degli avvisi di addebito, “nonostante la notifica costituisca un atto necessario per l'avvio della procedura di riscossione dei tributi”.
Con il quarto motivo, si duole della mancata considerazione, da parte del
Tribunale, delle eccezioni formulate in primo grado. Deduce, tra le altre eccezioni, la nullità del mandato difensivo conferito dall' in quanto CP_1 quest'ultima si era avvalsa di un difensore del libero foro e non del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Per quanto concerne la questione rilevata d'ufficio dalla Corte, l'appellante, con la memoria e art. 101 comma 2 c.p.c., contesta tale qualificazione, precisando “l'ammissibilità dell'appello ex art. 615 c.p.c. trattandosi di accertamento negativo del credito”. Rappresenta, infatti, che “contestando la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono
l'obbligazione di pagamento della somma – per esempio la prescrizione – è ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (accertamento negativo del credito) senza limiti di tempo. Pertanto, errata è stata la qualificazione ex art. 617 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure”.
Parte appellata, invece, nella memoria autorizzata del 3 dicembre 2024 chiede la pronuncia di inammissibilità dell'appello in quanto
“l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione”.
Va preliminarmente esaminato il profilo di inammissibilità del presente appello.
Con un indirizzo consolidato la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione” (Cass. 32833/2021).
Il Tribunale di Bergamo, come si legge alla terza pagina della sentenza impugnata ha affermato che “contrariamente alla qualificazione giudica di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc fornita dall'opponente, l'atto processuale va classificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.”.
Ciò premesso, deve quindi rilevarsi che l'art 618 c.p.c. prevede che non sono impugnabili le sentenze pronunciate su opposizione agli atti esecutivi, sia nel caso in cui siano introdotte prima dell'inizio della esecuzione, sia nel corso della medesima;
pertanto, esse sono ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost.
(ex multis Cass. 29723/2022).
Per completezza, va ricordato che la Corte di cassazione ha affermato che l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione “impedisce
l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la translatio iudicii in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinnanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado” (Cass 10419/2020).
Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Prima di passare alla decisione sulle spese del giudizio, è necessario esaminare la questione sollevata dall'appellante, circa la nullità del mandato difensivo conferito, dall' , a difensori Controparte_2
del libero Foro. Si tratta di eccezione infondata in quanto ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , Controparte_3
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n.
50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o CP_1
di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_1
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)
Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019 (Rv. 656068 - 01)
E' ora possibile affrontate il tema della ripartizione delle spese di lite..
In applicazione della regola della soccombenza, prevista dall'art. 91 c.p.c., parte appellante va condannata alla rifusione, a favore di controparte, delle spese processuali, liquidate come indicato in dispositivo ed in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione 1.101-5.200 euro, considerando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e quelli minimi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, n. 555/2020, pubblicata in data 28 febbraio 2020;
condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida in € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 894/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 894/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15 gennaio 2025
d a OGGETTO: opposizione
(C.F. ), difeso Parte_1 C.F._1 esecuzione dall'avv. Simone Forte del Foro di Napoli, presso il cui studio in Milano, 100011 galleria San Babila, 4, ha eletto domicilio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado.
APPELLANTE
c o n t r o
ente pubblico Controparte_1
economico (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Dante P.IVA_1
Daniele Buizza del Foro di Brescia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via Gramsci, 30, Brescia come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 555/2020 DEL
TRIBUNALE DI BERGAMO, DEL 28/02/2020, NEL GIUDIZIO RECANTE
R.G. N. 11107/2018, così provvedere:
- nel merito accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché la cartella di pagamento n.06820110003408577, unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, sono infondate, per intervenuta prescrizione, dichiarando altresì non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché la cartelle di pagamento n.06820110003408577, unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, sono carenti di prova, infondate, inammissibili e ingiuste, per inesistenza o omessa e/o irrituale notifica delle stesse, dichiarando altresì non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Dell'appellata
“Voglia l' On. le Corte d Appello adita, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1) Nel merito: respingere l'appello con conferma della sentenza di primo grado, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva ed in ogni caso infondata per tutti i motivi in atti.
Spese, diritti ed onorari rifusi e loro distrazione a favore del procuratore costituito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2018, Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso
[...]
la cartella di pagamento n. 06820110003408577, della quale ne era venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo allegato (doc. 1).
Rappresentava che l'estratto di ruolo è un documento impugnabile dal contribuente, ogniqualvolta le cartelle di pagamento ivi indicate non siano state correttamente notificate. Richiamava giurisprudenza di legittimità sul punto.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione, nonché l'omessa notifica della cartella..
Costituendosi, l' dava atto dell'intervenuta Controparte_1
notifica della cartella nelle mani del portiere in data 27 gennaio 2011 (doc.
1). Con i doc. 2 e 3 attestava, antecedentemente all'opposizione oggetto di causa, erano intervenuti due pagamenti parziali quietanzati.
Eccepiva la carenza di interesse ad agire da parte dell'opponente, attesa la mancata attivazione per il recupero del credito da parte della stessa agenzia.
Concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva e infondata.
L'attore, con le memorie istruttorie, disconosceva, ai sensi degli articoli 214
e 215 del codice di rito, la documentazione prodotta da controparte.
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 555/2020, pubblicata il 28 febbraio 2020 e non notificata, qualificava l'atto come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, in quanto relativa alla contestazione della regolarità formale e della notificazione del titolo esecutivo;
riteneva, pertanto, che l'opposizione fosse inammissibile ai sensi dell'art. 57 lett. B del DPR 602/73
e rilevava altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. In definitiva dichiarava, quindi, l'opposizione inammissibile e infondata.
promuoveva appello affidandosi a quattro motivi Parte_1
d'impugnazione.
Si costituiva ritualmente l' chiedendo il rigetto dell'appello con CP_1
conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 10 febbraio 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 giugno 2024.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza depositata il 21 novembre 2024, la Corte rimetteva la causa in istruttoria, avendo rilevato che parte appellante aveva proposto appello anziché ricorso per Cassazione ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost., a fronte della qualificazione operata dal Tribunale dell'opposizione ai sensi dell'art 617 c.p.c., onde il tema dell'ammissibilità dell'appello; la Corte riteneva, pertanto, che si trattasse di questione rilevabile d'ufficio sulla quale dovesse essere instaurato il contraddittorio. Rinviava, quindi, la causa all'udienza del 18 dicembre 2024, assegnando termini di venti giorni per il deposito di memorie sulla questione dell'ammissibilità dell'appello.
A tale udienza, la Corte rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 gennaio 2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, concedendo il termine di 20 giorni per il deposito di conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura il difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa nella parte in cui ha escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con il secondo motivo, censura la statuizione di inammissibilità della domanda;
qualifica, infatti, la domanda come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, in quanto è con la prima che si contesta l'an, e quindi il diritto della parte di procedere a esecuzione forzata.
Rappresenta di aver proposto l'opposizione ai sensi del primo comma dell'art. 615 cpc, proprio come “opposizione ad esecuzione forzata non ancora iniziata”.
Con il terzo motivo, lamenta che controparte non ha fornito la prova idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica degli avvisi di addebito, “nonostante la notifica costituisca un atto necessario per l'avvio della procedura di riscossione dei tributi”.
Con il quarto motivo, si duole della mancata considerazione, da parte del
Tribunale, delle eccezioni formulate in primo grado. Deduce, tra le altre eccezioni, la nullità del mandato difensivo conferito dall' in quanto CP_1 quest'ultima si era avvalsa di un difensore del libero foro e non del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Per quanto concerne la questione rilevata d'ufficio dalla Corte, l'appellante, con la memoria e art. 101 comma 2 c.p.c., contesta tale qualificazione, precisando “l'ammissibilità dell'appello ex art. 615 c.p.c. trattandosi di accertamento negativo del credito”. Rappresenta, infatti, che “contestando la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono
l'obbligazione di pagamento della somma – per esempio la prescrizione – è ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (accertamento negativo del credito) senza limiti di tempo. Pertanto, errata è stata la qualificazione ex art. 617 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure”.
Parte appellata, invece, nella memoria autorizzata del 3 dicembre 2024 chiede la pronuncia di inammissibilità dell'appello in quanto
“l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione”.
Va preliminarmente esaminato il profilo di inammissibilità del presente appello.
Con un indirizzo consolidato la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione” (Cass. 32833/2021).
Il Tribunale di Bergamo, come si legge alla terza pagina della sentenza impugnata ha affermato che “contrariamente alla qualificazione giudica di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc fornita dall'opponente, l'atto processuale va classificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.”.
Ciò premesso, deve quindi rilevarsi che l'art 618 c.p.c. prevede che non sono impugnabili le sentenze pronunciate su opposizione agli atti esecutivi, sia nel caso in cui siano introdotte prima dell'inizio della esecuzione, sia nel corso della medesima;
pertanto, esse sono ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost.
(ex multis Cass. 29723/2022).
Per completezza, va ricordato che la Corte di cassazione ha affermato che l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione “impedisce
l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la translatio iudicii in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinnanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado” (Cass 10419/2020).
Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Prima di passare alla decisione sulle spese del giudizio, è necessario esaminare la questione sollevata dall'appellante, circa la nullità del mandato difensivo conferito, dall' , a difensori Controparte_2
del libero Foro. Si tratta di eccezione infondata in quanto ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , Controparte_3
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n.
50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o CP_1
di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_1
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)
Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019 (Rv. 656068 - 01)
E' ora possibile affrontate il tema della ripartizione delle spese di lite..
In applicazione della regola della soccombenza, prevista dall'art. 91 c.p.c., parte appellante va condannata alla rifusione, a favore di controparte, delle spese processuali, liquidate come indicato in dispositivo ed in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione 1.101-5.200 euro, considerando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e quelli minimi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, n. 555/2020, pubblicata in data 28 febbraio 2020;
condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida in € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Magnoli