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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2081/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2081/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 ad ore innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per lle ore Parte_1
Con Per l'avv. SETTIMI STEFANIA anche in Controparte_1 sostituzione dell'avv. MATTIOLI ANNA ( ) VIA CESARE BAZZANI N,14 C.F._1
TERNI; , la quale discute oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi nonché alle note autorizzate rappresentando il mancato deposito di controparte e per effetto insiste per il rigetto della citazione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte alle spese anche legali giusta nota spese di deposito 460,00
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 12,30 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 12,30 viene riaperto il verbale: nessuno è presente il Giudice provvede come da sentenza che deposita.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 7 pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2081/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BUGIOLACCHI LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BUGIOLACCHI LEONARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SETTIMI STEFANIA e dell'avv. MATTIOLI ANNA ( ) VIA CESARE C.F._1
BAZZANI N,14 TERNI;
, elettivamente domiciliato in VIA CORSO VECCHIO 54 TERNIpresso il difensore avv. SETTIMI STEFANIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e note conclusive in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione regolarmente notificata proponeva opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 665/2023 emesso da questo Tribunale in data 16.08.2023 per la somma capitale di €
10.237,50, oltre interessi e spese del monitorio, su istanza di per Controparte_1 Controparte_1
il pagamento delle opere realizzate su incarico di Parte_2
pagina 3 di 7 In via preliminare eccepiva l'opponente l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del
Tribunale di Roma per effetto della clausola contrattuale che indicava quale foro convenzionale esclusivo il foro di Roma.
Nel merito assumeva di aver stipulato un contratto di servizi in virtù del quale aveva consentito a
[...]
di ampliare la propria clientela. CP_1
Lamenta l'opponente la violazione dei principi di buona fede da parte dell'opposta nell'esecuzione del contratto per avere fatto pressioni nei confronti di per il pagamento delle Parte_2
proprie competenze nonostante fosse a conoscenza delle modifiche normative che avevano portato al fermo dello sconto in fattura e delle cessioni, e quindi penalizzato i titolari dei crediti fiscali quali appunto . Parte_2
Lamenta inoltre da parte di un abuso della propria posizione creditoria e degli Controparte_1
obblighi di cooperazione per avere interrotto i rapporti con e ha invocato Parte_2
l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc da parte di . Parte_2
Così letteralmente concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni richiesta in contrario:
a) in via pregiudiziale, accertare l'incompetenza per territorio del giudice adito per le ragioni esposte nel presente atto e dichiarare competente il Tribunale di Roma;
b) in via principale nel merito, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo medesimo n. 665/2023 qui opposto, per difetto di requisiti di cui all'art. 633 cpc e per l'effetto, revocarlo;
c) sempre in via principale, nel merito accertare e dichiarare l'avvenuta violazione, da parte dell'opposta, degli obblighi do buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale e conseguentemente, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.665/2023, emesso dal Tribunale di Terni e per l'effetto revocarlo. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Con Si costituiva l'opposta che contestava quanto eccepito e dedotto dall'opponente ed instava preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione svolta con la conferma o comunque per la condanna al pagamento a suo favore dell'importo ingiunto, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 11.07.2024 veniva respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante espletamento della prova per testi e all'udienza del 01.04.2024 veniva discussa, all'esito della discussione veniva pronunciata la seguente sentenza.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa pagina 4 di 7 di parte opponente.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Eccepisce l'opponente l'incompetenza territoriale di questo Giudice in favore del Parte_2
Tribunale di Roma in virtu' della clausola contrattuale che dispone la competenza esclusiva del foro di
Roma.
In primo luogo, va rilevato che la documentazione prodotta a sostegno dell'eccezione di incompetenza risulta essere stata depositata oltre il termine di cui all'art. 38, co. 3, c.p.c., e pertanto non può essere utilmente valutata ai fini della decisione. Sul punto si richiama quanto statuito con ordinanza del
01.04.2024 con cui parte opponente è stata dichiarata decaduta dalla produzione documentale poiché depositata oltre i termini di cui all'art. 171 ter n.2 e 3 cpc e quindi tardivamente con conseguente inutilizzabilità della documentazione e rigetto dell'eccezione.
In ogni caso, anche nel merito, il contratto prodotto dall'opponente con nota del 05.04.2024 non risulta pertinente, in quanto non concerne l'oggetto della presente controversia.
Ne consegue che non risulta provata l'esistenza di un foro derogato pattiziamente né di un diverso criterio di competenza.
Venendo al merito della vicenda si osserva quanto segue. Preliminarmente occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o pagina 5 di 7 impeditivi (Cass.Civ. SU n. 13533/01; Cass. Civ. n. 15659/11; Cass.Civ.n. 7530/12).
Nel caso che in esame il credito azionato in via monitoria riguarda le seguenti fatture emesse da
[...]
1) Fattura n .59/2022 di € 9.262,50 con scadenza il 31.07.202 per saldo lavori (All.7 CP_1
fascicolo monitorio) 2) Fattura n. 103/22 di € 975,00 per il pagamento della garanzia pari al 5%.(All.8 fascicolo monitorio).
Parte opposta ha depositato il contratto di subappalto del 01.06.2021 in forza del quale Pt_2 Pt_2
affidava in subappalto a la realizzazione delle opere di efficienza energetica
[...] Controparte_1 relativa all'ecobonus del 110% presso l'immobile, di proprietà di e , Parte_3 Parte_4
sito nel comune di S. FI TÀ CA , via delle Mimose, 4 (All. 4 fascicolo monitorio).
Dalla prova per testi è emersa l'esecuzione delle opere oggetto del contatto subappaltato in favore del committente e a beneficio dell'appaltatore.
Il teste , che ha eseguito i lavori presso il cantiere di Via delle Mimose 4 Santa Testimone_1
FI di UC (RI) ha riferito di “avere provveduto alla installazione della pompa di calore e l'addolcitore e compiuto le opere murarie necessarie e consegna il lavoro finito nel mese di maggio
2022 e di non avere mai ricevuto alcuna lamentala in merito alla loro esecuzione “( cfr udienza del
08.10.2024).
Le circostanze sono state confermate anche dal teste che ha realizzato i lavori Testimone_2
unitamente al teste ( cfr. verbale udienza del 08.10.2024). Testimone_1
Il teste , DL della parte architettonica e strutturale ha confermato l'avvenuta Testimone_3
esecuzione dei lavori e la sottoscrizione del verbale di fine lavori in data 26.05.2022 (cfr. verbale udienza del 26.11.2024).
Infine, il teste , progettista dei lavori, ha riferito che ha compiuto per il Testimone_4 CP_1
cantiere sito in Via delle Mimose, Santa FI di UC (RI) le opere di sostituzione della caldaia a gas con Sistema Ibrido costituito da pompa di calore aria-acqua, nonché le opere murarie e assistenza per l'istallazione dell'impianto, in conformità del progetto dallo stesso redatto ( cfr. verbale udienza del
26.11.2024)
Tanto premesso le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'insussistenza del credito azionato sono del tutto generiche e non supportate da idonea prova documentale o testimoniale.
pagina 6 di 7 Le doglianze attengono a presunte inadempienze contrattuali dell'opposta in Controparte_1
relazione a un contratto di servizi, ma non vengono circostanziate in modo concreto, né vengono offerti riscontri idonei a dimostrarne la fondatezza.
Inoltre, il contratto prodotto in atti non contiene alcuna clausola che preveda uno sconto in fattura, né alcun meccanismo che subordini il pagamento della prestazione alla fruizione di tale sconto ( all.4 fascicolo monitorio).
Ne consegue che l'obbligazione di pagamento oggetto dell'ingiunzione risulta pienamente fondata.
Alla luce di quanto sopra esposto la presente opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.665/2023 emesso da questo
Tribunale in data 16.08.2023;
Condanna la società opponente a rimborsare alla società opposta Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 460,00 per spese, € 919,00 per la Controparte_1 fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2081/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 ad ore innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per lle ore Parte_1
Con Per l'avv. SETTIMI STEFANIA anche in Controparte_1 sostituzione dell'avv. MATTIOLI ANNA ( ) VIA CESARE BAZZANI N,14 C.F._1
TERNI; , la quale discute oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi nonché alle note autorizzate rappresentando il mancato deposito di controparte e per effetto insiste per il rigetto della citazione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte alle spese anche legali giusta nota spese di deposito 460,00
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 12,30 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 12,30 viene riaperto il verbale: nessuno è presente il Giudice provvede come da sentenza che deposita.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 7 pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2081/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BUGIOLACCHI LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BUGIOLACCHI LEONARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SETTIMI STEFANIA e dell'avv. MATTIOLI ANNA ( ) VIA CESARE C.F._1
BAZZANI N,14 TERNI;
, elettivamente domiciliato in VIA CORSO VECCHIO 54 TERNIpresso il difensore avv. SETTIMI STEFANIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e note conclusive in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione regolarmente notificata proponeva opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 665/2023 emesso da questo Tribunale in data 16.08.2023 per la somma capitale di €
10.237,50, oltre interessi e spese del monitorio, su istanza di per Controparte_1 Controparte_1
il pagamento delle opere realizzate su incarico di Parte_2
pagina 3 di 7 In via preliminare eccepiva l'opponente l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del
Tribunale di Roma per effetto della clausola contrattuale che indicava quale foro convenzionale esclusivo il foro di Roma.
Nel merito assumeva di aver stipulato un contratto di servizi in virtù del quale aveva consentito a
[...]
di ampliare la propria clientela. CP_1
Lamenta l'opponente la violazione dei principi di buona fede da parte dell'opposta nell'esecuzione del contratto per avere fatto pressioni nei confronti di per il pagamento delle Parte_2
proprie competenze nonostante fosse a conoscenza delle modifiche normative che avevano portato al fermo dello sconto in fattura e delle cessioni, e quindi penalizzato i titolari dei crediti fiscali quali appunto . Parte_2
Lamenta inoltre da parte di un abuso della propria posizione creditoria e degli Controparte_1
obblighi di cooperazione per avere interrotto i rapporti con e ha invocato Parte_2
l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc da parte di . Parte_2
Così letteralmente concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni richiesta in contrario:
a) in via pregiudiziale, accertare l'incompetenza per territorio del giudice adito per le ragioni esposte nel presente atto e dichiarare competente il Tribunale di Roma;
b) in via principale nel merito, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo medesimo n. 665/2023 qui opposto, per difetto di requisiti di cui all'art. 633 cpc e per l'effetto, revocarlo;
c) sempre in via principale, nel merito accertare e dichiarare l'avvenuta violazione, da parte dell'opposta, degli obblighi do buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale e conseguentemente, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.665/2023, emesso dal Tribunale di Terni e per l'effetto revocarlo. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Con Si costituiva l'opposta che contestava quanto eccepito e dedotto dall'opponente ed instava preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione svolta con la conferma o comunque per la condanna al pagamento a suo favore dell'importo ingiunto, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 11.07.2024 veniva respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante espletamento della prova per testi e all'udienza del 01.04.2024 veniva discussa, all'esito della discussione veniva pronunciata la seguente sentenza.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa pagina 4 di 7 di parte opponente.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Eccepisce l'opponente l'incompetenza territoriale di questo Giudice in favore del Parte_2
Tribunale di Roma in virtu' della clausola contrattuale che dispone la competenza esclusiva del foro di
Roma.
In primo luogo, va rilevato che la documentazione prodotta a sostegno dell'eccezione di incompetenza risulta essere stata depositata oltre il termine di cui all'art. 38, co. 3, c.p.c., e pertanto non può essere utilmente valutata ai fini della decisione. Sul punto si richiama quanto statuito con ordinanza del
01.04.2024 con cui parte opponente è stata dichiarata decaduta dalla produzione documentale poiché depositata oltre i termini di cui all'art. 171 ter n.2 e 3 cpc e quindi tardivamente con conseguente inutilizzabilità della documentazione e rigetto dell'eccezione.
In ogni caso, anche nel merito, il contratto prodotto dall'opponente con nota del 05.04.2024 non risulta pertinente, in quanto non concerne l'oggetto della presente controversia.
Ne consegue che non risulta provata l'esistenza di un foro derogato pattiziamente né di un diverso criterio di competenza.
Venendo al merito della vicenda si osserva quanto segue. Preliminarmente occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o pagina 5 di 7 impeditivi (Cass.Civ. SU n. 13533/01; Cass. Civ. n. 15659/11; Cass.Civ.n. 7530/12).
Nel caso che in esame il credito azionato in via monitoria riguarda le seguenti fatture emesse da
[...]
1) Fattura n .59/2022 di € 9.262,50 con scadenza il 31.07.202 per saldo lavori (All.7 CP_1
fascicolo monitorio) 2) Fattura n. 103/22 di € 975,00 per il pagamento della garanzia pari al 5%.(All.8 fascicolo monitorio).
Parte opposta ha depositato il contratto di subappalto del 01.06.2021 in forza del quale Pt_2 Pt_2
affidava in subappalto a la realizzazione delle opere di efficienza energetica
[...] Controparte_1 relativa all'ecobonus del 110% presso l'immobile, di proprietà di e , Parte_3 Parte_4
sito nel comune di S. FI TÀ CA , via delle Mimose, 4 (All. 4 fascicolo monitorio).
Dalla prova per testi è emersa l'esecuzione delle opere oggetto del contatto subappaltato in favore del committente e a beneficio dell'appaltatore.
Il teste , che ha eseguito i lavori presso il cantiere di Via delle Mimose 4 Santa Testimone_1
FI di UC (RI) ha riferito di “avere provveduto alla installazione della pompa di calore e l'addolcitore e compiuto le opere murarie necessarie e consegna il lavoro finito nel mese di maggio
2022 e di non avere mai ricevuto alcuna lamentala in merito alla loro esecuzione “( cfr udienza del
08.10.2024).
Le circostanze sono state confermate anche dal teste che ha realizzato i lavori Testimone_2
unitamente al teste ( cfr. verbale udienza del 08.10.2024). Testimone_1
Il teste , DL della parte architettonica e strutturale ha confermato l'avvenuta Testimone_3
esecuzione dei lavori e la sottoscrizione del verbale di fine lavori in data 26.05.2022 (cfr. verbale udienza del 26.11.2024).
Infine, il teste , progettista dei lavori, ha riferito che ha compiuto per il Testimone_4 CP_1
cantiere sito in Via delle Mimose, Santa FI di UC (RI) le opere di sostituzione della caldaia a gas con Sistema Ibrido costituito da pompa di calore aria-acqua, nonché le opere murarie e assistenza per l'istallazione dell'impianto, in conformità del progetto dallo stesso redatto ( cfr. verbale udienza del
26.11.2024)
Tanto premesso le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'insussistenza del credito azionato sono del tutto generiche e non supportate da idonea prova documentale o testimoniale.
pagina 6 di 7 Le doglianze attengono a presunte inadempienze contrattuali dell'opposta in Controparte_1
relazione a un contratto di servizi, ma non vengono circostanziate in modo concreto, né vengono offerti riscontri idonei a dimostrarne la fondatezza.
Inoltre, il contratto prodotto in atti non contiene alcuna clausola che preveda uno sconto in fattura, né alcun meccanismo che subordini il pagamento della prestazione alla fruizione di tale sconto ( all.4 fascicolo monitorio).
Ne consegue che l'obbligazione di pagamento oggetto dell'ingiunzione risulta pienamente fondata.
Alla luce di quanto sopra esposto la presente opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.665/2023 emesso da questo
Tribunale in data 16.08.2023;
Condanna la società opponente a rimborsare alla società opposta Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 460,00 per spese, € 919,00 per la Controparte_1 fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
pagina 7 di 7