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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/11/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.885/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 28/10/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento n.885/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. AMATUCCI Alessandra Via C.Pavese 5 – SPINETOLI (AP)
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito, chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L.222/84. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
La causa istruita mediante produzioni documentali, in esito all'udienza di discussione del 28/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
*** Il C.T.U. nominato nella pregressa fase, Dott. , in una Persona_1 relazione adeguatamente motivata, alla quale si può nella presente fase aderire, ha escluso in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità, stabilendo che lo stesso risulta affetto da:
“PREGRESSO INTERVENTO CHERATOCONOCORNEALE TRATTATO CON IMPIANTO BILATERALE DI CORNEA A TUTTO SPESSORE CON CORRELATO ASTIGMATISMO ELEVATO CON ANISOMETRIA (VISUS NATURALE OS 21/08/2023 1/10 CORRETTO 9/0 VISUS OD 21/08/2023 NATURALE 2/10 CORRETTO 7-8/10), STATO DEPRESSIVO REATTIVO, LOMBALGIA CON LIEVE IMPEGNO FUNZIONALE”. Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni: “Relativamente alla problematica di ordine oculistico si precisa che il periziato ha riferito di riuscire a svolgere il proprio turno lavorativo con l'utilizzo delle lenti, utilizzando Lacri Complex ogni 2 ore quando indossa le lenti a contatto ed essendo munito di Patente B con limitazioni visive.Il quadro psichiatrico evidenziato risulta di lieve entità specificando che il periziato pratica esclusivamente supporto psicologico con frequenza 1 colloquio al mese non praticando terapia di ordine psichiatrico specifica. Il quadro clinico funzionale a carico del rachide lombare risulta di modesta entità. In conclusione, riteniamo il Sig. NON invalido ai sensi Parte_1 di Legge (Art 1 L. 222/84)”. Il C.T.U., inoltre, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente, ha ribadito la propria valutazione, così motivandola: “Nulla questio relativamente alle Certificazioni Oculistiche antecedenti ed alle correlate valutazioni medico-legali ma l'ultima Consulenza Oculistica – per altro non contestata dal Dr V. – del Per_2
21/08/2023 ha riscontrato Visus Nautrale OS 1/10 corretto 9/10, Visus naturale OD 2/10 corretto 7-8/10 che oltre allo stato depressivo reattivo di lieve entità in esclusivo supporto psicologico con frequenza una volta al mese ed alla lombalgia con lieve impegno funzionale, non determina la sussistenza di stato di invalidità pensionabile ai sensi di Legge (Art. 1 L. 222/84)”. CP_1
2 Si rileva, infine, che in sede di dissenso, parte ricorrente non ha prodotto alcuna certificazione o referto diagnostico, che valutato ex art.149 disp.att. c.p.c. potesse giustificare la richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Va di conseguenza dichiarata in capo alla parte ricorrente l'insussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto alla prestazione richiesta. Considerata la natura della causa, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le spese di CTU della fase di A.T.P. già liquidate con separato decreto, rimangono invece definitivamente a carico della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Le spese di CTU della fase di A.T.P. già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente. Così deciso in Ascoli Piceno in data 21/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 28/10/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento n.885/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. AMATUCCI Alessandra Via C.Pavese 5 – SPINETOLI (AP)
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito, chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L.222/84. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
La causa istruita mediante produzioni documentali, in esito all'udienza di discussione del 28/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
*** Il C.T.U. nominato nella pregressa fase, Dott. , in una Persona_1 relazione adeguatamente motivata, alla quale si può nella presente fase aderire, ha escluso in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità, stabilendo che lo stesso risulta affetto da:
“PREGRESSO INTERVENTO CHERATOCONOCORNEALE TRATTATO CON IMPIANTO BILATERALE DI CORNEA A TUTTO SPESSORE CON CORRELATO ASTIGMATISMO ELEVATO CON ANISOMETRIA (VISUS NATURALE OS 21/08/2023 1/10 CORRETTO 9/0 VISUS OD 21/08/2023 NATURALE 2/10 CORRETTO 7-8/10), STATO DEPRESSIVO REATTIVO, LOMBALGIA CON LIEVE IMPEGNO FUNZIONALE”. Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni: “Relativamente alla problematica di ordine oculistico si precisa che il periziato ha riferito di riuscire a svolgere il proprio turno lavorativo con l'utilizzo delle lenti, utilizzando Lacri Complex ogni 2 ore quando indossa le lenti a contatto ed essendo munito di Patente B con limitazioni visive.Il quadro psichiatrico evidenziato risulta di lieve entità specificando che il periziato pratica esclusivamente supporto psicologico con frequenza 1 colloquio al mese non praticando terapia di ordine psichiatrico specifica. Il quadro clinico funzionale a carico del rachide lombare risulta di modesta entità. In conclusione, riteniamo il Sig. NON invalido ai sensi Parte_1 di Legge (Art 1 L. 222/84)”. Il C.T.U., inoltre, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente, ha ribadito la propria valutazione, così motivandola: “Nulla questio relativamente alle Certificazioni Oculistiche antecedenti ed alle correlate valutazioni medico-legali ma l'ultima Consulenza Oculistica – per altro non contestata dal Dr V. – del Per_2
21/08/2023 ha riscontrato Visus Nautrale OS 1/10 corretto 9/10, Visus naturale OD 2/10 corretto 7-8/10 che oltre allo stato depressivo reattivo di lieve entità in esclusivo supporto psicologico con frequenza una volta al mese ed alla lombalgia con lieve impegno funzionale, non determina la sussistenza di stato di invalidità pensionabile ai sensi di Legge (Art. 1 L. 222/84)”. CP_1
2 Si rileva, infine, che in sede di dissenso, parte ricorrente non ha prodotto alcuna certificazione o referto diagnostico, che valutato ex art.149 disp.att. c.p.c. potesse giustificare la richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Va di conseguenza dichiarata in capo alla parte ricorrente l'insussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto alla prestazione richiesta. Considerata la natura della causa, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le spese di CTU della fase di A.T.P. già liquidate con separato decreto, rimangono invece definitivamente a carico della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Le spese di CTU della fase di A.T.P. già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente. Così deciso in Ascoli Piceno in data 21/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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