TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 771/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott.ssa Claudia Pedrelli - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott.ssa Laura Centofanti - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 771 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 18 settembre 2024
TRA
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dagli Avv. Stefano
Tonachella e Claudia Calicchia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in via
Fratelli Rosselli 16;
- Parti opponenti
E
con sede in via Controparte_1 CP_1
Sardegna n. 129 (Codice Fiscale e Numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di al CP_1
1 n. , Partita Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Falcone ed P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Pasquale Leonardi Cattolica n. 6; CP_1
- Parte opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta, depositate a seguito dell'udienza del 18 settembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , convenendo in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 16358/2020 emesso in data 18.10.2020, per sentire “In via preliminare ed assorbente: dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice che lo ha emesso e, per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo nullo, inefficace e/o revocarlo. In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti di mutuo chirografario e di apertura di credito ed anticipo fatture e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia delle connesse fideiussioni;
accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica, ambedue prestate in favore della banca. In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, non dovuta la somma
Cont di Euro 52.751,56, già incassata dalla di in forza della garanzia ex L. 662/96 prestata CP_1 dal e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. Parte_3
16358/20. In ogni caso, accertare e dichiarare che e nulla Parte_1 Parte_2
devono alla e dichiarare nullo e comunque revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 16358/20 in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, in data 27.10.2020, la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro, in forza delle garanzie prestate, il pagamento in favore della della somma di euro 150.685,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo Controparte_2 dell'esposizione debitoria maturata dalla (dichiarata fallita il Controparte_3
21.10.2019), in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti dell'opposta con i contratti di mutuo chirografario e di apertura di credito e anticipo fatture.
2 In via preliminare, con l'opposizione, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma, in virtù dell'asserita vessatorietà della clausola derogatoria della competenza, alla luce della disciplina consumeristica. Nel merito, affermavano che la fideiussioni sottoscritte da parte loro fossero divenute inefficaci, in ragione dell'intervenuta risoluzione dei contratti in relazione ai quali erano state prestate;
eccepivano, poi, la nullità della fideiussioni affermandone la nullità per violazione della normativa antitrust, in quanto conformi al modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA; in subordine, la nullità parziale delle clausole ritenute lesive della concorrenza, in quanto corrispondenti alle n. 2, 6 ed 8 contenute nel richiamato schema ABI. Ancora, eccepivano la decadenza della Banca dal diritto di agire nei loro confronti, ex art. 1957 c.c., a causa del decorso del termine dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione; l'inefficacia delle clausole contenute nelle fideiussioni aventi natura vessatoria, in applicazione della disciplina consumeristica ed, infine, in relazione al contratto di mutuo, la mancata detrazione da parte della creditrice della somma già incassata per parziale pagamento del debito da parte del garante ex L. n. 662/96. A riguardo, Parte_3 deducevano che, in data 18.02.2020, il aveva comunicato l'avvenuto Parte_3
pagamento nei confronti della banca della somma di euro 52.751,45, in forza della garanzia prestata da parte sua in relazione al mutuo, con contestuale surroga ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore nei loro confronti.
Veniva, altresì, contestata l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari con conseguente nullità dei contratti bancari ex art. 1815 c.c..
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “…In via cautelare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (art. 648 c.p.c.), nei confronti di tutti gli ingiunti, per la minor somma di € 98.545,90, oltre interessi e spese, perché l'opposizione non è fondata sulla prova scritta di avvenuto pagamento, bensì su mere affermazioni dilatorie;
ed il trascorrere del tempo
Cont diminuisce le già residue possibilità di recuperare la somma della , che ha provato l'esattezza del credito con mole ingente di documenti aventi fede privilegiata … . In via pregiudiziale: rigettare
l'eccezione d'incompetenza, poiché la clausola derogativa (art. 15) è valida, approvata con doppia sottoscrizione (art. 1341, co. 2, c.c.); ed inoltre, per applicare la tutela consumeristica,
l'obbligazione principale garantita deve essere conclusa da un consumatore, mentre nella specie è stata stipulata da una società di capitali, persona giuridica, ed i Controparte_3
garanti sono imprenditori (soci, sia che , e amministratore, Parte_4 Parte_2
) … Nel merito: rigettare l'eccezione di inefficacia delle fideiussioni a causa della Parte_2
3 revoca/risoluzione dei contratti garantiti, poiché non di revoca si è trattata, bensì di recesso per giusta causa (art. 1815 c.c.); e in ogni caso per la clausola espressa, sottoscritta dai garanti, che le fideiussioni garantivano il debito fino alla sua totale estinzione … . Rigettare l'eccezione di inoperatività delle fideiussioni per la revoca/risoluzione dei contratti garantiti, in quanto si è trattato di recesso per giusta causa, non risoluzione;
contrattualmente le fideiussioni coprivano il debito fino alla sua completa estinzione … . Rigettare l'eccezione di nullità della fideiussione, per vari motivi: quella de qua è garanzia autonoma, per la clausola di pagamento prima richiesta.
Cont Perché la non ha utilizzato in concreto nessuna di queste clausole (artt. 2, 6, 8). Se anche, per assurdo, la fideiussione fosse dichiarata nulla, si convertirebbe in valido contratto autonomo di garanzia (art. 1424 c.c.). Al più dovrebbe parlarsi di nullità parziale, non totale, che interessa le sole clausole interessate;
nullità irrilevante perché queste non sono state utilizzate;
anche ammettendone in astratto l'utilizzo, la fideiussione sarebbe comunque valida perché realizza la causa di garanzia. Le clausole n. 2 e 8 sono approvate nello specifico (nel rispetto dell'art. 1341
c.c.); e, comunque, non applicate nella specie … . Rigettare l'eccezione della qualità dei consumatori degli opponenti, in realtà entrambi soci al 50% della società di capitali (
[...]
, con il sig. addirittura Amministratore unico ed inserito nella Controparte_3 Parte_2
denominazione sociale, quindi imprenditori professionisti;
e la tutela del consumatore non si applica se il debito garantito è contratto da una società di capitali, imprenditore professionista, come nel caso che ci occupa;
e le clausole vessatorie sono state approvate con doppia
Cont sottoscrizione, secondo legge ex art. 1341, co. 2, c.c. … .In relazione al solo mutuo, la rettifica e chiede il pagamento di € 13.964,32 (oltre interessi dal 26.06.2020) anziché € 66.103 richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, stante che, nel frattempo, il Parte_5
Cont aveva pagato € 52.751,45; la buona fede della è provata dalla lettera di risoluzione
[...]
del mutuo del 26.06.2020 dove richiedeva la somma corretta … .Rigettare l'eccezione di anatocismo, usura, TAEG indeterminato e non comunicato, commissioni illegittime, perché il Cont garante autonomo di garanzia non è legittimato a sollevarle;
in ogni caso, la ha dimostrato con documenti (contratti ed estratto conto di 219 pagine) che l'intero rapporto contrattuale si è svolto come per legge, la capitalizzazione reciproca, l'usura non praticata, le commissioni legittime
… dunque, per l'effetto: confermare l'opposto decreto ingiuntivo, … per il minor importo di €
98.545,90, interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione… .
Con ordinanza del 22 settembre 2022, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 18 settembre 2024, che si svolgeva nelle forme previste
4 dall'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
************
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente per ingiunzione ha allegato e provato la sussistenza del titolo della sua pretesa creditoria, allegando in atti i contratti costitutivi dei rapporti per cui è causa e le garanzie prestate dagli attori in favore della rispetto ad obbligazioni assunte da CP_1 [...]
con i contratti di mutuo chirografario e di apertura del credito e anticipo fatture. Controparte_3
In ordine ai motivi di opposizione, va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti, difettando il presupposto sul quale essa è stata fondata, ovvero la qualifica soggettiva di consumatori dei medesimi: entrambi, infatti, risultano avere rivestito, al momento del rilascio della garanzia, la qualità di soci della ciascuno nella misura del CP_3
50% e anche di amministratore della società. Parte_2
Nel merito, gli opponenti hanno poi dedotto che le fideiussioni sono state illegittimamente escusse posto che, a seguito della risoluzione del contratto avente ad oggetto l'obbligazione principale, le garanzie, in quanto accessorie ad esso, avrebbero perduto la propria efficacia.
L'assunto si ritiene però infondato: come dedotto dalla parte opposta, infatti, per quanto attiene ai rapporti di apertura di credito e di anticipo fatture, la ha esercitato il diritto di recesso dal CP_1
rapporto a seguito dell'inadempimento della debitrice principale;
venendo, quindi, in rilievo contratti di durata il recesso non ha prodotto effetto per le prestazioni già eseguite in relazione alle quali le garanzie debbono ritenersi operanti. Quanto al contratto di mutuo, la risoluzione non pregiudica l'azione contrattuale perché essa, alla luce dell'art. 1458 c.c., non ha effetto retroattivo in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, categoria cui il contratto di mutuo appartiene.
Con riferimento alle garanzie prestate dagli opponenti, si ritiene, preliminarmente, che le stesse non fossero qualificabili come autonome, non essendo a tal fine sufficiente la presenza nei contratti della clausola “a prima richiesta” e dovendosi invece desumere la loro natura da una valutazione complessiva del contratto sottoscritto. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e
l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice.”(Cassazione civile, sez. I, 4.12.2024, n. 31105).
5 Si ritiene però infondata l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dagli opponenti in relazione al contratto di mutuo, sollevata sul presupposto della conformità del suo contenuto al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca di TA n. 55 del 2005, non ravvisandosi riscontro del presupposto di fatto sul quale è stata fondata la proposizione dell'eccezione: la garanzia in questione è stata infatti prestata in relazione a rapporto specifico e non è qualificabile come fideiussione omnibus, cosicché difetta, anche solo sotto tale profilo, il presupposto della conformità del suo contenuto a quello dello schema ABI.
Quanto alla fideiussione recante la data del 3 giugno 2016, prestata in relazione ai rapporti di apertura di credito e di anticipo su fatture, nonché ad ogni altra obbligazione anche futura assunta dalla debitrice principale nei confronti della banca, la stessa è invece qualificabile, in ragione del suo contenuto, come omnibus.
Gli opponenti hanno dedotto che il testo di tale ultima fideiussione fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, nei confronti del quale la Banca
d'TA aveva avviato un'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005: con esso la Banca d'TA, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli
Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall'Abi relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L.
6 287/90. Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiamo per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'TA si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema Abi sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza, e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021,
n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'TA in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale
7 costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti
“funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie una fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'“intesa” a monte ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto a monte fosse veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza
8 fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli opponenti con quelle contenute nello schema predisposto dall'Abi oggetto del provvedimento della Banca d'TA, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
Gli opponenti, premettendo la nullità, tra le altre, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., hanno poi eccepito la decadenza della Banca dal diritto di agire nei loro confronti, essendo decorso il termine di sei mesi, decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita, previsto dalla disposizione invocata entro il quale la banca avrebbe dovuto proporre le sue istanze nei confronti del debitore.
Ritiene il Collegio che l'eccezione si fondata: secondo orientamento costante della Corte di legittimità, “Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.” (cfr, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
Nel caso di specie, risulta che la debitrice principale fosse stata dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Frosinone del 21 ottobre 2019 e che il ricorso per ingiunzione fosse stata depositato dall'opposta in data 8.10.2020, dunque ben oltre i sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, cosicché, in forza della disposizione richiamata, deve dichiararsi la creditrice decaduta dal diritto di agire nei confronti dei garanti in forza della fideiussione omnibus in relazione al debito pari a complessivi euro 84.582 relativo al saldo dei rapporti di dall'apertura di credito e di anticipo entrambi regolati sul c/c n. 2761 intestato alla Controparte_3
Con riferimento alla pretesa avanzata dalla Banca per complessivi euro 66.103 in relazione al rapporto di mutuo, si rileva come la stessa parte opposta abbia riconosciuto la minore entità del suo credito residuo pari a complessivi € 13.964,32, essendo intervenuto pagamento parziale del debito da parte del Parte_5
Ne discende l'accoglimento parziale dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna delle parti opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro 13.964,32, oltre interessi come già liquidati nel decreto.
9 In ragione della parziale soccombenza reciproca, si dispone, infine, compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna le parti opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro
13.964,32, oltre interessi come già liquidati nel decreto;
- dispone compensazione delle spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice est.
Laura Centofanti
Il Presidente
Claudia Pedrelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del lavia De Grazia CP_4
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott.ssa Claudia Pedrelli - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott.ssa Laura Centofanti - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 771 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 18 settembre 2024
TRA
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dagli Avv. Stefano
Tonachella e Claudia Calicchia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in via
Fratelli Rosselli 16;
- Parti opponenti
E
con sede in via Controparte_1 CP_1
Sardegna n. 129 (Codice Fiscale e Numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di al CP_1
1 n. , Partita Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Falcone ed P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Pasquale Leonardi Cattolica n. 6; CP_1
- Parte opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta, depositate a seguito dell'udienza del 18 settembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , convenendo in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 16358/2020 emesso in data 18.10.2020, per sentire “In via preliminare ed assorbente: dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice che lo ha emesso e, per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo nullo, inefficace e/o revocarlo. In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti di mutuo chirografario e di apertura di credito ed anticipo fatture e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia delle connesse fideiussioni;
accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica, ambedue prestate in favore della banca. In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, non dovuta la somma
Cont di Euro 52.751,56, già incassata dalla di in forza della garanzia ex L. 662/96 prestata CP_1 dal e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. Parte_3
16358/20. In ogni caso, accertare e dichiarare che e nulla Parte_1 Parte_2
devono alla e dichiarare nullo e comunque revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 16358/20 in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, in data 27.10.2020, la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro, in forza delle garanzie prestate, il pagamento in favore della della somma di euro 150.685,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo Controparte_2 dell'esposizione debitoria maturata dalla (dichiarata fallita il Controparte_3
21.10.2019), in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti dell'opposta con i contratti di mutuo chirografario e di apertura di credito e anticipo fatture.
2 In via preliminare, con l'opposizione, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma, in virtù dell'asserita vessatorietà della clausola derogatoria della competenza, alla luce della disciplina consumeristica. Nel merito, affermavano che la fideiussioni sottoscritte da parte loro fossero divenute inefficaci, in ragione dell'intervenuta risoluzione dei contratti in relazione ai quali erano state prestate;
eccepivano, poi, la nullità della fideiussioni affermandone la nullità per violazione della normativa antitrust, in quanto conformi al modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA; in subordine, la nullità parziale delle clausole ritenute lesive della concorrenza, in quanto corrispondenti alle n. 2, 6 ed 8 contenute nel richiamato schema ABI. Ancora, eccepivano la decadenza della Banca dal diritto di agire nei loro confronti, ex art. 1957 c.c., a causa del decorso del termine dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione; l'inefficacia delle clausole contenute nelle fideiussioni aventi natura vessatoria, in applicazione della disciplina consumeristica ed, infine, in relazione al contratto di mutuo, la mancata detrazione da parte della creditrice della somma già incassata per parziale pagamento del debito da parte del garante ex L. n. 662/96. A riguardo, Parte_3 deducevano che, in data 18.02.2020, il aveva comunicato l'avvenuto Parte_3
pagamento nei confronti della banca della somma di euro 52.751,45, in forza della garanzia prestata da parte sua in relazione al mutuo, con contestuale surroga ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore nei loro confronti.
Veniva, altresì, contestata l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari con conseguente nullità dei contratti bancari ex art. 1815 c.c..
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “…In via cautelare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (art. 648 c.p.c.), nei confronti di tutti gli ingiunti, per la minor somma di € 98.545,90, oltre interessi e spese, perché l'opposizione non è fondata sulla prova scritta di avvenuto pagamento, bensì su mere affermazioni dilatorie;
ed il trascorrere del tempo
Cont diminuisce le già residue possibilità di recuperare la somma della , che ha provato l'esattezza del credito con mole ingente di documenti aventi fede privilegiata … . In via pregiudiziale: rigettare
l'eccezione d'incompetenza, poiché la clausola derogativa (art. 15) è valida, approvata con doppia sottoscrizione (art. 1341, co. 2, c.c.); ed inoltre, per applicare la tutela consumeristica,
l'obbligazione principale garantita deve essere conclusa da un consumatore, mentre nella specie è stata stipulata da una società di capitali, persona giuridica, ed i Controparte_3
garanti sono imprenditori (soci, sia che , e amministratore, Parte_4 Parte_2
) … Nel merito: rigettare l'eccezione di inefficacia delle fideiussioni a causa della Parte_2
3 revoca/risoluzione dei contratti garantiti, poiché non di revoca si è trattata, bensì di recesso per giusta causa (art. 1815 c.c.); e in ogni caso per la clausola espressa, sottoscritta dai garanti, che le fideiussioni garantivano il debito fino alla sua totale estinzione … . Rigettare l'eccezione di inoperatività delle fideiussioni per la revoca/risoluzione dei contratti garantiti, in quanto si è trattato di recesso per giusta causa, non risoluzione;
contrattualmente le fideiussioni coprivano il debito fino alla sua completa estinzione … . Rigettare l'eccezione di nullità della fideiussione, per vari motivi: quella de qua è garanzia autonoma, per la clausola di pagamento prima richiesta.
Cont Perché la non ha utilizzato in concreto nessuna di queste clausole (artt. 2, 6, 8). Se anche, per assurdo, la fideiussione fosse dichiarata nulla, si convertirebbe in valido contratto autonomo di garanzia (art. 1424 c.c.). Al più dovrebbe parlarsi di nullità parziale, non totale, che interessa le sole clausole interessate;
nullità irrilevante perché queste non sono state utilizzate;
anche ammettendone in astratto l'utilizzo, la fideiussione sarebbe comunque valida perché realizza la causa di garanzia. Le clausole n. 2 e 8 sono approvate nello specifico (nel rispetto dell'art. 1341
c.c.); e, comunque, non applicate nella specie … . Rigettare l'eccezione della qualità dei consumatori degli opponenti, in realtà entrambi soci al 50% della società di capitali (
[...]
, con il sig. addirittura Amministratore unico ed inserito nella Controparte_3 Parte_2
denominazione sociale, quindi imprenditori professionisti;
e la tutela del consumatore non si applica se il debito garantito è contratto da una società di capitali, imprenditore professionista, come nel caso che ci occupa;
e le clausole vessatorie sono state approvate con doppia
Cont sottoscrizione, secondo legge ex art. 1341, co. 2, c.c. … .In relazione al solo mutuo, la rettifica e chiede il pagamento di € 13.964,32 (oltre interessi dal 26.06.2020) anziché € 66.103 richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, stante che, nel frattempo, il Parte_5
Cont aveva pagato € 52.751,45; la buona fede della è provata dalla lettera di risoluzione
[...]
del mutuo del 26.06.2020 dove richiedeva la somma corretta … .Rigettare l'eccezione di anatocismo, usura, TAEG indeterminato e non comunicato, commissioni illegittime, perché il Cont garante autonomo di garanzia non è legittimato a sollevarle;
in ogni caso, la ha dimostrato con documenti (contratti ed estratto conto di 219 pagine) che l'intero rapporto contrattuale si è svolto come per legge, la capitalizzazione reciproca, l'usura non praticata, le commissioni legittime
… dunque, per l'effetto: confermare l'opposto decreto ingiuntivo, … per il minor importo di €
98.545,90, interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione… .
Con ordinanza del 22 settembre 2022, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 18 settembre 2024, che si svolgeva nelle forme previste
4 dall'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
************
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente per ingiunzione ha allegato e provato la sussistenza del titolo della sua pretesa creditoria, allegando in atti i contratti costitutivi dei rapporti per cui è causa e le garanzie prestate dagli attori in favore della rispetto ad obbligazioni assunte da CP_1 [...]
con i contratti di mutuo chirografario e di apertura del credito e anticipo fatture. Controparte_3
In ordine ai motivi di opposizione, va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti, difettando il presupposto sul quale essa è stata fondata, ovvero la qualifica soggettiva di consumatori dei medesimi: entrambi, infatti, risultano avere rivestito, al momento del rilascio della garanzia, la qualità di soci della ciascuno nella misura del CP_3
50% e anche di amministratore della società. Parte_2
Nel merito, gli opponenti hanno poi dedotto che le fideiussioni sono state illegittimamente escusse posto che, a seguito della risoluzione del contratto avente ad oggetto l'obbligazione principale, le garanzie, in quanto accessorie ad esso, avrebbero perduto la propria efficacia.
L'assunto si ritiene però infondato: come dedotto dalla parte opposta, infatti, per quanto attiene ai rapporti di apertura di credito e di anticipo fatture, la ha esercitato il diritto di recesso dal CP_1
rapporto a seguito dell'inadempimento della debitrice principale;
venendo, quindi, in rilievo contratti di durata il recesso non ha prodotto effetto per le prestazioni già eseguite in relazione alle quali le garanzie debbono ritenersi operanti. Quanto al contratto di mutuo, la risoluzione non pregiudica l'azione contrattuale perché essa, alla luce dell'art. 1458 c.c., non ha effetto retroattivo in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, categoria cui il contratto di mutuo appartiene.
Con riferimento alle garanzie prestate dagli opponenti, si ritiene, preliminarmente, che le stesse non fossero qualificabili come autonome, non essendo a tal fine sufficiente la presenza nei contratti della clausola “a prima richiesta” e dovendosi invece desumere la loro natura da una valutazione complessiva del contratto sottoscritto. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e
l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice.”(Cassazione civile, sez. I, 4.12.2024, n. 31105).
5 Si ritiene però infondata l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dagli opponenti in relazione al contratto di mutuo, sollevata sul presupposto della conformità del suo contenuto al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca di TA n. 55 del 2005, non ravvisandosi riscontro del presupposto di fatto sul quale è stata fondata la proposizione dell'eccezione: la garanzia in questione è stata infatti prestata in relazione a rapporto specifico e non è qualificabile come fideiussione omnibus, cosicché difetta, anche solo sotto tale profilo, il presupposto della conformità del suo contenuto a quello dello schema ABI.
Quanto alla fideiussione recante la data del 3 giugno 2016, prestata in relazione ai rapporti di apertura di credito e di anticipo su fatture, nonché ad ogni altra obbligazione anche futura assunta dalla debitrice principale nei confronti della banca, la stessa è invece qualificabile, in ragione del suo contenuto, come omnibus.
Gli opponenti hanno dedotto che il testo di tale ultima fideiussione fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, nei confronti del quale la Banca
d'TA aveva avviato un'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005: con esso la Banca d'TA, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli
Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall'Abi relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L.
6 287/90. Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiamo per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'TA si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema Abi sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza, e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021,
n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'TA in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale
7 costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti
“funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie una fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'“intesa” a monte ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto a monte fosse veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza
8 fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli opponenti con quelle contenute nello schema predisposto dall'Abi oggetto del provvedimento della Banca d'TA, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
Gli opponenti, premettendo la nullità, tra le altre, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., hanno poi eccepito la decadenza della Banca dal diritto di agire nei loro confronti, essendo decorso il termine di sei mesi, decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita, previsto dalla disposizione invocata entro il quale la banca avrebbe dovuto proporre le sue istanze nei confronti del debitore.
Ritiene il Collegio che l'eccezione si fondata: secondo orientamento costante della Corte di legittimità, “Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.” (cfr, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
Nel caso di specie, risulta che la debitrice principale fosse stata dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Frosinone del 21 ottobre 2019 e che il ricorso per ingiunzione fosse stata depositato dall'opposta in data 8.10.2020, dunque ben oltre i sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, cosicché, in forza della disposizione richiamata, deve dichiararsi la creditrice decaduta dal diritto di agire nei confronti dei garanti in forza della fideiussione omnibus in relazione al debito pari a complessivi euro 84.582 relativo al saldo dei rapporti di dall'apertura di credito e di anticipo entrambi regolati sul c/c n. 2761 intestato alla Controparte_3
Con riferimento alla pretesa avanzata dalla Banca per complessivi euro 66.103 in relazione al rapporto di mutuo, si rileva come la stessa parte opposta abbia riconosciuto la minore entità del suo credito residuo pari a complessivi € 13.964,32, essendo intervenuto pagamento parziale del debito da parte del Parte_5
Ne discende l'accoglimento parziale dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna delle parti opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro 13.964,32, oltre interessi come già liquidati nel decreto.
9 In ragione della parziale soccombenza reciproca, si dispone, infine, compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna le parti opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro
13.964,32, oltre interessi come già liquidati nel decreto;
- dispone compensazione delle spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice est.
Laura Centofanti
Il Presidente
Claudia Pedrelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del lavia De Grazia CP_4
10