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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2024, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA
- Giudice
Agnese DI BATTISTA 3) Dott.ssa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8061 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. RA
Pinca, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. C.F. 2 , rappresentato e difeso dall'avv. Monica Controparte 1
Villanova, come da mandato in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
:>>=>>
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha esposto: di aver contratto Con ricorso depositato il 26.10.2022,
matrimonio con Controparte_1 il 14.9.1991 in Galatone (LE), in regime economico di comunione Per dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, Per 1 1'1.5.1993, RA il 23.7.1997 e il 10.10.2005 (così come precisato dai difensori delle parti all'udienza del 7.6.2023); che, dopo un lungo periodo di serena convivenza, i coniugi, a causa di insanabili contrasti caratteriali, avevano deciso di vivere separati, ma che non era stato possibile giungere ad una separazione di tipo consensuale;
che, durante tutti gli anni di vita matrimoniale, pur lavorando saltuariamente, si era dedicata prevalentemente Per all'accudimento dei figli e, in particolare, dei figli RA e
,affetti, sin dalla tenera età, da problemi di salute;
che il convenuto era dipendente di CP 2 ed era esclusivo proprietario della casa Per coniugale, sita in Galatone, in cui era rimasta a vivere la ricorrente con i figli e RA, pur se quest'ultima aveva trasferito la sua formale residenza presso altra abitazione confinante con la casa coniugale, in cui era rimasta a vivere la madre del convenuto;
che il convenuto, inoltre, aveva stabilito la propria residenza in altra abitazione a disposizione del nucleo familiare, ma sottoposta a pignoramento Per immobiliare e posta in vendita dal Tribunale;
che il figlio percepiva delle somme a titolo di indennità di frequenza, accreditate su apposito libretto postale e/o bancario, ma gestite unicamente dal padre. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, con affidamento condiviso del figlio Per minore e collocamento prevalente presso di sé, assegnazione a sé della casa coniugale unitamente alle suppellettili d'arredo, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso, Per assegno mensile a carico del convenuto quale contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro
300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno mensile a carico del convenuto a titolo di mantenimento per sé pari ad euro 100,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, assegnazione delle somme percepite dal minore a titolo di indennità di frequenza secondo le determinazioni di questo Tribunale. costituendosi con memoria depositata il 23.1.2023, non si è opposto alla Controparte_1
richiesta di separazione ma ha contestato le avverse deduzioni e richieste e ha dedotto: che la causa della crisi coniugale era da ricondursi alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della moglie, come confermato dalla stessa ricorrente;
che la ricorrente, pur non lavorando in modo continuativo, era economicamente indipendente, e che, viceversa, la sua situazione economica era quella specificata in atti;
che non era vera la circostanza, riportata in ricorso, che le somme accreditate dall'INPS per il figlio minore e accreditate su un rapporto acceso presso CP 2 fossero state gestite, nel corso degli anni,
esclusivamente dal padre;
che, per i motivi esposti in memoria, la ricorrente non aveva diritto al riconoscimento di un contributo a titolo di mantenimento per sé. Ha chiesto, quindi, dichiararsi la separazione con addebito alla moglie, affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita in suo favore secondo le modalità previste in ricorso e, comunque, tenendo conto delle esigenze delle parti e del figlio, previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento del figlio pari ad euro 50,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, condanna della ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati al marito dalla violazione dei doveri coniugali, da quantificarsi in euro 5.000,00, e con le ulteriori statuizioni specificate in memoria.
All'esito dell'udienza di comparizione, svoltasi il 26.1.2023, la Presidente delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza, in data 16.2.2023, ha adottato (tenuto conto, Per altresì, che vi era accordo tra le parti sulle modalità di affidamento e collocamento del figlio e sul calendario d'incontri padre-figlio, secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo, delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 26.1.2023 in ordine alle rispettive posizioni economiche e alle somme Per percepite per il figlio a titolo di indennità di frequenza e di A.U.U., nonché della documentazione reddituale di entrambe le parti, prodotta in atti), nei seguenti termini i provvedimenti provvisori e urgenti: Per "a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e calendario di incontri tra padre e figlio secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio;
b) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 250,00 Controparte 1
Per a titolo di assegno perequativo per il figlio somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
Per c) pone il pagamento delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
d) pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 100,00
a titolo di contributo per il suo mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.".
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
Con le memorie integrative entrambe le parti hanno ribadito le deduzioni e richieste già articolate e, inoltre, la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, mentre parte resistente ha chiesto dichiarare l'obbligo della ricorrente a sostenere in via esclusiva i costi per le utenze della casa coniugale e per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, oltre alla partecipazione della moglie, nella misura del 50%, al pagamento delle rate di ammortamento di tutti i debiti contratti dal
CP_1 ell'interesse del nucleo familiare.
All'udienza di trattazione del 7.6.2023 il convenuto ha dichiarato: “non ho ancora trovato un alloggio alternativo;
preciso che l'immobile di proprietà della ricorrente è stato venduto e che per lo stesso credito bancario è sottoposto ad esecuzione anche l'immobile di mia proprietà adibito ad abitazione familiare. Dichiaro che ho consegnato comunque a mia moglie buoni pasto per circa euro 100 al mese e che ho pagato le utenze domestiche. Acconsento a far percepire l'intero
A.U.U. per AR alla sig.ra Parte_1 restando, pertanto, debitore, a titolo di contributo mensile per mio figlio, della minor somma risultante dalla differenza tra euro 250 e il 50% dell'A.U.U."; entrambe le parti, quindi, hanno concordemente dichiarato di voler accantonare l'indennità di frequenza al fine di utilizzare i relativi importi per esigenze sanitarie del minore.
Con comparsa depositata il 31.5.2024 il convenuto si è costituito con un nuovo difensore.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, come da separato atto in data 8.10.2024, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e depositato in data 15-16.10.2024, nei seguenti termini: 1) I coniugi vivranno separati, senza ingerenze reciproche e improntando il loro rapporto a reciproco rispetto.
2) La casa coniugale verrà assegnata alla Sig.ra NO con arredi e corredi ivi esistenti, i quali ultimi verranno ripartiti, in virtù delle rispettive proprietà, al momento del rilascio dell'abitazione da parte della Sig.ra NO. Il Sig. IE si è già trasferito presso l'abitazione di proprietà della figlia RA, sita nello stesso stabile in cui si trova la casa coniugale. Si precisa che la detta abitazione coniugale è oggetto di pignoramento immobiliare (R.G.E. n.
175/2021) e che, in virtù di provvedimento emesso dal G.E. Dott.
Ottaviano in data 27.08.2024, la Sig.ra NO occuperà
l'immobile fino a quando la stessa non formerà oggetto di decreto di trasferimento, a prescindere da chi sarà l'acquirente.
3) Il figlio AR, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
alternerà soggiorni della durata di un mese con ciascun genitore,
anche in considerazione del fatto che le due abitazioni in cui i genitori vivono, si trovano collocate -come anticipato- nello stesso stabile.
Pertanto, nessuno dei due coniugi dovrà corrispondere nulla all'altro per il mantenimento di AR, poiché ognuno garantirà il mantenimento relativamente al periodo di permanenza presso ciascuna abitazione. L'assegno unico sarà percepito per il 50% da ciascun genitore;
i coniugi concorreranno, ognuno per il 50%, alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, come da
Protocollo d'Intesa vigente presso codesto Tribunale.
4) Il Sig. IE continuerà a versare le rate dei prestiti contratti nell'interesse della famiglia, fino alla completa estinzione.
5) Le parti danno atto di aver acclarato ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di non avere, pertanto, reciprocamente nulla a pretendere anche con riferimento agli obblighi di mantenimento maturati fino alla data odierna. All'udienza del 23.10.2024, infine, le parti, presenti di persona, hanno concordemente precisato
Per "che il figlio ha problemi di salute solo per epilessia, ma è capace di autogestirsi e ha anche iniziato a lavorare come cameriere" e hanno confermato di volersi separare alle condizioni concordate come da atto in data
8.10.2024, sopra riportate.
I difensori, quindi, nella stessa udienza hanno precisato le loro conclusioni, richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra i coniugi, con rinuncia ai termini per le memorie conclusionali, e la G.I. ha assegnato alle parti il termine di 7 giorni per il deposito di documentazione sanitaria aggiornata Per in ordine alle condizione del figlio (poi depositata dal difensore di parte resistente in data
29.10.2024) e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Le richieste formulate congiuntamente delle parti meritano accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna pronuncia in ordine alla responsabilità della crisi coniugale, poiché il tenore delle conclusioni concordemente rassegnate comporta l'implicita rinuncia alle domande di addebito reciprocamente formulate. Per Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il figlio -, le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, richiesto dalle parti all'udienza del 23.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 26.10.2022 da nei confronti di Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte 1
così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Galatone (LE) il 14.9.1991 (trascritto nei registri di matrimonio di tale
Comune dell'anno 1991 n. 77 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11.11.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA
- Giudice
Agnese DI BATTISTA 3) Dott.ssa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8061 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. RA
Pinca, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. C.F. 2 , rappresentato e difeso dall'avv. Monica Controparte 1
Villanova, come da mandato in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha esposto: di aver contratto Con ricorso depositato il 26.10.2022,
matrimonio con Controparte_1 il 14.9.1991 in Galatone (LE), in regime economico di comunione Per dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, Per 1 1'1.5.1993, RA il 23.7.1997 e il 10.10.2005 (così come precisato dai difensori delle parti all'udienza del 7.6.2023); che, dopo un lungo periodo di serena convivenza, i coniugi, a causa di insanabili contrasti caratteriali, avevano deciso di vivere separati, ma che non era stato possibile giungere ad una separazione di tipo consensuale;
che, durante tutti gli anni di vita matrimoniale, pur lavorando saltuariamente, si era dedicata prevalentemente Per all'accudimento dei figli e, in particolare, dei figli RA e
,affetti, sin dalla tenera età, da problemi di salute;
che il convenuto era dipendente di CP 2 ed era esclusivo proprietario della casa Per coniugale, sita in Galatone, in cui era rimasta a vivere la ricorrente con i figli e RA, pur se quest'ultima aveva trasferito la sua formale residenza presso altra abitazione confinante con la casa coniugale, in cui era rimasta a vivere la madre del convenuto;
che il convenuto, inoltre, aveva stabilito la propria residenza in altra abitazione a disposizione del nucleo familiare, ma sottoposta a pignoramento Per immobiliare e posta in vendita dal Tribunale;
che il figlio percepiva delle somme a titolo di indennità di frequenza, accreditate su apposito libretto postale e/o bancario, ma gestite unicamente dal padre. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, con affidamento condiviso del figlio Per minore e collocamento prevalente presso di sé, assegnazione a sé della casa coniugale unitamente alle suppellettili d'arredo, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso, Per assegno mensile a carico del convenuto quale contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro
300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno mensile a carico del convenuto a titolo di mantenimento per sé pari ad euro 100,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, assegnazione delle somme percepite dal minore a titolo di indennità di frequenza secondo le determinazioni di questo Tribunale. costituendosi con memoria depositata il 23.1.2023, non si è opposto alla Controparte_1
richiesta di separazione ma ha contestato le avverse deduzioni e richieste e ha dedotto: che la causa della crisi coniugale era da ricondursi alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della moglie, come confermato dalla stessa ricorrente;
che la ricorrente, pur non lavorando in modo continuativo, era economicamente indipendente, e che, viceversa, la sua situazione economica era quella specificata in atti;
che non era vera la circostanza, riportata in ricorso, che le somme accreditate dall'INPS per il figlio minore e accreditate su un rapporto acceso presso CP 2 fossero state gestite, nel corso degli anni,
esclusivamente dal padre;
che, per i motivi esposti in memoria, la ricorrente non aveva diritto al riconoscimento di un contributo a titolo di mantenimento per sé. Ha chiesto, quindi, dichiararsi la separazione con addebito alla moglie, affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita in suo favore secondo le modalità previste in ricorso e, comunque, tenendo conto delle esigenze delle parti e del figlio, previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento del figlio pari ad euro 50,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, condanna della ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati al marito dalla violazione dei doveri coniugali, da quantificarsi in euro 5.000,00, e con le ulteriori statuizioni specificate in memoria.
All'esito dell'udienza di comparizione, svoltasi il 26.1.2023, la Presidente delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza, in data 16.2.2023, ha adottato (tenuto conto, Per altresì, che vi era accordo tra le parti sulle modalità di affidamento e collocamento del figlio e sul calendario d'incontri padre-figlio, secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo, delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 26.1.2023 in ordine alle rispettive posizioni economiche e alle somme Per percepite per il figlio a titolo di indennità di frequenza e di A.U.U., nonché della documentazione reddituale di entrambe le parti, prodotta in atti), nei seguenti termini i provvedimenti provvisori e urgenti: Per "a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e calendario di incontri tra padre e figlio secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio;
b) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 250,00 Controparte 1
Per a titolo di assegno perequativo per il figlio somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
Per c) pone il pagamento delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
d) pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 100,00
a titolo di contributo per il suo mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.".
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
Con le memorie integrative entrambe le parti hanno ribadito le deduzioni e richieste già articolate e, inoltre, la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, mentre parte resistente ha chiesto dichiarare l'obbligo della ricorrente a sostenere in via esclusiva i costi per le utenze della casa coniugale e per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, oltre alla partecipazione della moglie, nella misura del 50%, al pagamento delle rate di ammortamento di tutti i debiti contratti dal
CP_1 ell'interesse del nucleo familiare.
All'udienza di trattazione del 7.6.2023 il convenuto ha dichiarato: “non ho ancora trovato un alloggio alternativo;
preciso che l'immobile di proprietà della ricorrente è stato venduto e che per lo stesso credito bancario è sottoposto ad esecuzione anche l'immobile di mia proprietà adibito ad abitazione familiare. Dichiaro che ho consegnato comunque a mia moglie buoni pasto per circa euro 100 al mese e che ho pagato le utenze domestiche. Acconsento a far percepire l'intero
A.U.U. per AR alla sig.ra Parte_1 restando, pertanto, debitore, a titolo di contributo mensile per mio figlio, della minor somma risultante dalla differenza tra euro 250 e il 50% dell'A.U.U."; entrambe le parti, quindi, hanno concordemente dichiarato di voler accantonare l'indennità di frequenza al fine di utilizzare i relativi importi per esigenze sanitarie del minore.
Con comparsa depositata il 31.5.2024 il convenuto si è costituito con un nuovo difensore.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, come da separato atto in data 8.10.2024, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e depositato in data 15-16.10.2024, nei seguenti termini: 1) I coniugi vivranno separati, senza ingerenze reciproche e improntando il loro rapporto a reciproco rispetto.
2) La casa coniugale verrà assegnata alla Sig.ra NO con arredi e corredi ivi esistenti, i quali ultimi verranno ripartiti, in virtù delle rispettive proprietà, al momento del rilascio dell'abitazione da parte della Sig.ra NO. Il Sig. IE si è già trasferito presso l'abitazione di proprietà della figlia RA, sita nello stesso stabile in cui si trova la casa coniugale. Si precisa che la detta abitazione coniugale è oggetto di pignoramento immobiliare (R.G.E. n.
175/2021) e che, in virtù di provvedimento emesso dal G.E. Dott.
Ottaviano in data 27.08.2024, la Sig.ra NO occuperà
l'immobile fino a quando la stessa non formerà oggetto di decreto di trasferimento, a prescindere da chi sarà l'acquirente.
3) Il figlio AR, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
alternerà soggiorni della durata di un mese con ciascun genitore,
anche in considerazione del fatto che le due abitazioni in cui i genitori vivono, si trovano collocate -come anticipato- nello stesso stabile.
Pertanto, nessuno dei due coniugi dovrà corrispondere nulla all'altro per il mantenimento di AR, poiché ognuno garantirà il mantenimento relativamente al periodo di permanenza presso ciascuna abitazione. L'assegno unico sarà percepito per il 50% da ciascun genitore;
i coniugi concorreranno, ognuno per il 50%, alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, come da
Protocollo d'Intesa vigente presso codesto Tribunale.
4) Il Sig. IE continuerà a versare le rate dei prestiti contratti nell'interesse della famiglia, fino alla completa estinzione.
5) Le parti danno atto di aver acclarato ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di non avere, pertanto, reciprocamente nulla a pretendere anche con riferimento agli obblighi di mantenimento maturati fino alla data odierna. All'udienza del 23.10.2024, infine, le parti, presenti di persona, hanno concordemente precisato
Per "che il figlio ha problemi di salute solo per epilessia, ma è capace di autogestirsi e ha anche iniziato a lavorare come cameriere" e hanno confermato di volersi separare alle condizioni concordate come da atto in data
8.10.2024, sopra riportate.
I difensori, quindi, nella stessa udienza hanno precisato le loro conclusioni, richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra i coniugi, con rinuncia ai termini per le memorie conclusionali, e la G.I. ha assegnato alle parti il termine di 7 giorni per il deposito di documentazione sanitaria aggiornata Per in ordine alle condizione del figlio (poi depositata dal difensore di parte resistente in data
29.10.2024) e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Le richieste formulate congiuntamente delle parti meritano accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna pronuncia in ordine alla responsabilità della crisi coniugale, poiché il tenore delle conclusioni concordemente rassegnate comporta l'implicita rinuncia alle domande di addebito reciprocamente formulate. Per Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il figlio -, le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, richiesto dalle parti all'udienza del 23.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 26.10.2022 da nei confronti di Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte 1
così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Galatone (LE) il 14.9.1991 (trascritto nei registri di matrimonio di tale
Comune dell'anno 1991 n. 77 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11.11.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore